CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 settembre 2009
220.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI COMUNITARI

Martedì 22 settembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunico che il deputato Angelo Cera è entrato a far parte della Commissione.

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea.
COM(2009)252 definitivo.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, formula una proposta di documento finale (vedi allegato 1), della quale illustra gli aspetti salienti, rilevando come essa riprenda alcuni degli spunti emersi in occasione delle audizioni svolte dalla Commissione. In particolare essa segnala il rischio di un'eccessiva burocratizzazione dei nuovi assetti di vigilanza a livello europeo ed il peso forse eccessivo dei rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria, raccomandando inoltre l'esigenza di assicurare l'indipendenza di tutte le autorità di vigilanza e di favorire una maggiore omogeneità dei poteri loro attribuiti.

Alberto FLUVI (PD), giudica nel complesso condivisibile l'architettura della proposta di documento finale formulata dal relatore, rilevando tuttavia come non risulti chiaro come si coniughi la sottolineatura, contenuta nella lettera f) della proposta, circa l'esigenza di rafforzare l'indipendenza delle autorità di vigilanza, ed i rilievi, di cui alla lettera d), concernenti i rapporti tra le istituzioni politiche

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ed il Consiglio europeo per i rischi sistemici e l'esclusione da quest'ultimo dei ministri delle finanze.
Per quanto concerne inoltre l'assetto a regime del sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, paventa il rischio che le considerazioni in merito espresse nella lettera e) della proposta di documento possano essere interpretate come espressione di un orientamento della Commissione Finanze favorevole a rivedere l'assetto del sistema nazionale di vigilanza nel senso di articolarlo su due sole autorità.
Su un piano più generale, fa altresì presente che le proposte legislative in materia che la Commissione europea presenterà presumibilmente nella settimana in corso, all'esito della consultazione avviata sulla Comunicazione adottata il 27 maggio 2009, potrebbero contenere rilevanti novità rispetto al testo della stessa Comunicazione, con riferimento al quale il relatore ha elaborato la proposta di documento finale. Pertanto, al fine, di evitare che tale documento - il quale peraltro, proprio in ragione dell'imminenza della presentazione delle predette proposte, non potrà in alcun modo incidere sul contenuto delle stesse - risulti superato, nei fatti, riterrebbe preferibile che la Commissione Finanze non esprimesse ancora il proprio avviso, riservandosi di esaminare le proposte legislative della Commissione europea e procedendo eventualmente all'audizione dei deputati italiani facenti parte della Commissione affari economici e finanziari del Parlamento europeo.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ritiene che l'approvazione della proposta di documento finale formulata dal relatore non precluderebbe il successivo esame delle proposte legislative che saranno presentate a breve in materia dalla Commissione europea.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, ritiene condivisibile l'osservazione formulata dal deputato Comaroli, ritenendo opportuno che la Commissione, anche a seguito del notevole lavoro istruttorio finora svolto, manifesti comunque i propri orientamenti in merito alla Comunicazione adottata dalla Commissione europea, riservandosi comunque di esaminare successivamente le proposte legislative che saranno prossimamente presentate dalla stessa Commissione europea.
Condivide peraltro alcune delle considerazioni del deputato Fluvi, riformulando conseguentemente la propria proposta di documento finale (vedi allegato 2). In particolare, considera opportuno inserire un nuovo capoverso nelle premesse della proposta di documento, in cui evidenziare l'eventualità che la Commissione esamini le proposte legislative che saranno presentate dalla Commissione europea, nonché espungere dalla parte dispositiva del documento la lettera e), relativa alla revisione della tripartizione delle autorità di vigilanza.

Alberto FLUVI (PD) chiede di porre in votazione per parti separate la proposta di documento finale, come riformulata, votando, prima, la proposta di documento, ad esclusione della lettera d) e della correlata sedicesima premessa, sulla cui formulazione esprime un giudizio positivo, e, quindi, tali parti della proposta, su cui esprime invece una valutazione non favorevole.

Gianfranco CONTE, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, avverte che la proposta di documento finale, come riformulata, sarà posta in votazione per parti separate, votando, prima, la proposta di documento finale ad esclusione della lettera d) del dispositivo e della sedicesima premessa, e, quindi, tali parti della proposta di documento.
La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di documento finale ad esclusione della lettera d) del dispositivo e della sedicesima premessa, e, quindi, tali parti della proposta di documento.

Gianfranco CONTE, presidente, informa che, se non vi sono obiezioni, il documento approvato, unitamente al parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione

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europea, sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009 - Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato della proposte di legge in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro sul testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti ed abbinate, recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
Secondo quando indicato dall'articolo 1, il provvedimento intende stabilire i principi fondamentali ai quali dovrà ordinarsi la legislazione regionale concorrente in materia di attività subacquee ed iperbariche ed i servizi di carattere turistico ricreativo relativi all'addestramento subacqueo.
L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, circoscrivendo la nozione di attività subacquea, distinta in lavori subacquei e servizi subacquei di carattere turistico - ricreativo, e rinviando alla disciplina specifica le attività svolte nel settore dalle Forze armate di polizia, dai servizi di protezione civile, dalle strutture giudiziarie e penitenziarie, dalle strutture sanitarie ed ospedaliere, nonché delle università e degli istituti di istruzione.
L'articolo 3 contiene la definizione di operatori subacquei ed iperbarici, nonché delle imprese subacquee ed iperbariche.
Gli articoli da 4 a 7 recano la disciplina per l'espletamento dell'attività di operatore tecnico subacqueo, definendo tre diverse tipologie di qualifiche professionali; in connessione con tali previsioni l'articolo 13 specifica che gli operatori subacquei non possono svolgere attività diverse da quelle corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.
L'articolo 5 istituisce presso ciascun compartimento marittimo il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, l'iscrizione nel quale costituisce condizione necessaria per svolgere l'attività professionale sul territorio nazionale ed in ambito europeo. L'articolo 6 detta i requisiti personali, di formazione, fisici e di onorabilità per l'iscrizione nel registro, mentre l'articolo 7 regola la sorveglianza sanitaria relativa all'accertamento dei predetti requisiti fisici, istituendo presso ciascun compartimento marittimo una Commissione competente ad esaminare i ricorsi avverso le risultanze delle visite sanitarie.
L'articolo 8 istituisce, sempre presso ciascun compartimento marittimo, il registro delle imprese subacquee, nel quale è prevista un'apposita sezione relativa ai centri di formazione per gli operatori subacquei ed iperbarici. Tra i requisiti richiesti dal comma 2 per l'iscrizione nel predetto registro si segnalano, in quanto attinenti a materie riferibili agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere c), d) e i), le quali stabiliscono, rispettivamente, per le imprese che richiedono l'iscrizione, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi per lo svolgimento delle attività, il possesso del codice fiscale e della partita IVA, nonché l'adempimento nei confronti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) degli obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

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e le malattie professionali del personale dipendente. In tale ambito il comma 6 istituisce, a carico delle imprese iscritte, un diritto di iscrizione annuale per la tenuta del registro e l'effettuazione dei relativi controlli.
In tale contesto l'articolo 18 reca norme di natura transitoria, le quali consentono ai lavoratori ed alle imprese che dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore subacqueo ed iperbarico, di iscriversi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nei rispettivi registri. Inoltre la disposizione consente alle imprese di continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nel provvedimento per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle procedure operative.
L'articolo 9 istituisce il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, contenente tutti i dati relativi all'attività dell'operatore subacqueo.
L'articolo 10 definisce i casi nei quali si procede alla cancellazione dal registro degli operatori subacquei ed al ritiro del libretto personale, mentre l'articolo 11 stabilisce le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di regolare tenuta del libretto stesso, nonché per i casi di svolgimento di attività subacquea da parte di operatori non iscritti nel registro ovvero privi dei requisiti previsti.
L'articolo 12 stabilisce un obbligo generale, per le imprese subacquee ed iperbariche, di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle prescrizioni stabilite dal provvedimento.
L'articolo 14 prevede che tutti i lavori subacquei debbano essere preventivamente autorizzati dal compartimento marittimo territorialmente competente, mentre l'articolo 15 stabilisce le sanzioni penali nel caso di inosservanza delle norme sull'autorizzazione dei lavori subacquei.
L'articolo 16 demanda al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'istituzione di un Comitato tecnico per le attività subacquee ed iperbariche, competente a proporre norme tecniche relative alle procedure operative per i lavori e le attività subacquee ed iperbariche professionali, alla formazione e qualificazione degli operatori, alla medicina subacquea ed iperbarica, nonché alla sicurezza ed igiene nei lavori subacquei e nelle attività iperbariche.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 17, il quale, al comma 1, estende l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'IPSEMA, previsto per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo anche agli operatori subacquei ed iperbarici che svolgono tale attività lavorativa in forma autonoma. La disposizione specifica, al comma 2, che lo svolgimento di attività professionale autonoma del settore subacqueo ed iperbarico è subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile contro i rischi derivanti ai terzi da tale attività. Il comma 3 richiede che gli estremi delle polizze assicurative siano registrati sul libretto personale dell'operatore.
Gli articoli 19 e 20 contengono la disciplina quadro relativa ai brevetti subacquei ed all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea. In particolare, all'articolo 20, che stabilisce i requisiti per l'esercizio di tali attività, si segnalano, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere f) e g) del comma 2, le quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo di disporre di una copertura assicurativa individuale per la responsabilità civile contro i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività di addestramento subacqueo, nonché di disporre di una copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento

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subacqueo, prevedendo, tra l'altro, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 22 stabilisce invece i requisiti richiesti alle organizzazioni senza scopo di lucro che esercitino attività di addestramento subacqueo. In questo caso si richiede, tra l'altro, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il possesso del codice fiscale e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.
L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, si segnalano le lettere a), b) e c) del comma 4, le quali prescrivono che la domanda di iscrizione all'elenco deve essere, tra l'altro, corredata del certificato di attribuzione del codice fiscale ovvero del certificato di attribuzione della partita IVA. Ai sensi dell'articolo 26, le organizzazioni didattiche già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione del registro entro sei mesi dalla sua costituzione.
L'articolo 24 riserva l'uso della denominazione «Centro di immersione e di addestramento subacqueo» alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
L'articolo 25 stabilisce che tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti e le apparecchiature destinate all'attività subacquea siano costruiti, collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di legge vigenti, e devono essere indicati dagli istruttori o dai centri di immersione in apposito registro, nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione, in caso di omessa tenuta del registro o di inefficienza delle attrezzature la Capitaneria di porto o la Direzione provinciale del lavoro competente possono disporre la sospensione dell'attività o il sequestro delle attrezzature stesse.
Propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.