CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 ottobre 2009
236.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2326 Governo).

PROPOSTA DI NUOVO TESTO DEI RELATORI

Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

Art. 3.
(Autorità nazionale).

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, il Ministero dell'interno.
2. Le attività di prelievo, analisi e conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA, nonché quelle di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1, sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e alle relative disposizioni di attuazione.

Capo II
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo, terzo e quarto

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comma,» sono inserite le seguenti: «609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici,»;
a-bis) all'articolo 158, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Per i reati di cui agli articoli 571, 572, 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1) e 5), 609-quater e 609-octies, commessi nei confronti dei minori degli anni diciotto, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa ha compiuto il diciottesimo anno di età, tranne i casi in cui prima di tale termine sia stata presentata querela o denuncia»;
a-ter) dopo l'articolo 364 è aggiunto il seguente:
«Art. 364-bis. (Omessa denuncia di reato in danno di minore). Chiunque abbia avuto notizia, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, di uno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, commesso in danno di un minore a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, e ne ometta o ritardi la denuncia all'autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a due anni»;
a-quater) dopo l'articolo 414, è aggiunto il seguente:
«Art. 414-bis. (Pedofilia e pedopornografia culturale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, compiute in danno di minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni»;
b) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;
c) il numero 5 del primo comma dell'articolo 576 è sostituito dal seguente:
«5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies»;
d) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente

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concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante di cui al presente comma, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'applicazione della stessa.
Quando ricorre la circostanza aggravante di cui al terzo comma, l'autore del fatto non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è minore degli anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi»;
e) all'articolo 600-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, avendo il minore in affidamento per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, intenzionalmente occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima di alcuno dei reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 ad euro 6.000.
Se i fatti di cui al primo e al terzo comma sono commessi in danno di un minore di anni sedici, l'autore non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;
f) all'articolo 600-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze aggravanti»;
2) al primo comma, le parole: «600-bis, primo comma,» sono soppresse;
3) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la sua salute fisica o psichica, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore»;
4) i commi quarto e quinto sono abrogati;
g) l'articolo 600-septies è abrogato;
h)
dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:
«Art. 600-octies. - (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita fino alla metà nei confronti del concorrente che fornisca concreti elementi all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria per la raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione

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o la cattura di uno o più autori di reati, nonché per evitare la commissione di ulteriori reati e consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.
La stessa diminuzione di cui al primo comma si applica nei confronti dell'autore che si adopera concretamente ed efficacemente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.
In caso di concorso tra le circostanze attenuanti di cui al primo e al secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi.

Art. 600-nonies. - (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione ed al delitto di cui all'articolo 414-bis conseguono la pena accessoria dell'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, nonché:
1. la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;
2. l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3. la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, è sempre disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità»;
i) all'articolo 609-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;
l) all'articolo 609-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»;
l-bis) all'articolo 609-nonies) sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 609-undecies»
2) al secondo comma le parole «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 609-undecies»

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m) all'articolo 609-decies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;
n) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis dell'articolo 51, le parole: «416, sesto comma, 600,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma, 600,»;
b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo le parole: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-octies, 600-novies, 601, 602,»;
c) al comma 1-bis dell'articolo 398 dopo la parola: « 609-octies « è aggiunta la seguente: «609-undecies»;
d) al comma 5-bis dell'articolo 398 dopo la parola: « 609-octies « è aggiunta la seguente: «609-undecies»;
e) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis,».

Art. 6.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori).

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

Art. 7.
(Modifica alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di programmi di riabilitazione specifica per i detenuti per reati in danno di minori).

1. Al comma 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

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modificazioni, dopo le parole : « di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: « 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, « e le parole «e 609-octies « sono sostituite dalle seguenti: «609-quinquies, 609-octies e 609-undecies».

Art. 8.
(Confisca).

1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies,».
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies del codice penale, si applica l'articolo 322-ter, primo e terzo comma, del medesimo codice.

Art. 9.
(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.