CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2009
234.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 ottobre 2009. - Presidenza del vicepresidente, Gianluca PINI, indi del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Atto n. 112.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2009.

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Sandro GOZI (PD) sottolinea la particolare importanza della direttiva 2006/54/CE, che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire. Essa riassume una serie di interventi comunitari in materia, operando una semplificazione e un riordino della disciplina di settore, anche al fine di un adeguamento alle pronunce della Corte di giustizia. Si tratta peraltro di temi sui quali l'Italia deve fare ancora molti passi avanti, al fine di pervenire - tra l'altro - ad una migliore conciliazione del ruolo della donna in famiglia e nel mondo de lavoro.
Deve tuttavia registrare alcuni elementi negativi contenuti nello schema di decreto predisposto dal Governo, che - tenuto conto degli obiettivi che la direttiva si prefigge e della peculiarità della situazione italiana - non appaiono soddisfacenti.
Si riferisce innanzitutto alla clausola di invarianza degli oneri recata dall'articolo 6; ritiene infatti del tutto illusorio pensare di poter ottenere risultati apprezzabili in un ambito quale quello della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione senza destinare alcuna risorsa aggiuntiva a tale obiettivo. Non sembra dunque emergere una reale volontà del Governo di intervenire; si sarebbe potuto, a suo avviso affrontare il tema anche in connessione con quello della riforma del sistema pensionistico, così da destinare le risorse recuperate in tal ambito alla applicazione della direttiva in oggetto.
Ricorda quindi che la direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di designare organismi indipendenti per la promozione, l'analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento. Tali compiti vengono attribuiti ai consiglieri di parità nazionali o locali, ciò che lascia perplessi anche in relazione alla soppressione - contenuta nella lettera i), del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento - del limite di un solo mandato per tali figure. Si tratta di un intervento che, attribuendo piena discrezionalità ai Ministri competenti, appare illogico, rispetto all'obiettivo fissato dalla direttiva di garantire indipendenza, trasparenza e imparzialità degli organismi di controllo.
Richiama quindi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), che modificando l'articolo 12 del decreto legislativo n. 198 del 2006, introducono la previsione di una procedura di valutazione comparativa, espletata dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per le pari opportunità, ai fini della designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali, in caso di loro mancata designazione entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma 1. Ritiene in proposito che si sarebbero dovuti introdurre criteri di valutazione più innovativi rispetto ad una generica «procedura di valutazione comparativa» operata dai Ministri. Ipotizza, ad esempio, la creazione di un comitato indipendente, composto da autorevoli figure, che avrebbe potuto sottoporre al Governo una rosa di nomi tra i quali scegliere.
Sottolinea, in conclusione, l'opportunità che la Commissione, nel parere che si accinge ad esprimere evidenzi l'opportunità di apportare modifiche allo schema di decreto, con specifico riferimento alle questioni evidenziate.

Enrico FARINONE (PD) si sofferma a sua volta sulla clausola di invarianza degli oneri, chiedendo alla relatrice una chiara presa di posizione sul punto. Occorre che il Governo e la maggioranza si assumano le proprie responsabilità politiche e manifestino con chiarezza la volontà di applicare concretamente la direttiva in questione, a tal fine abrogando l'articolo 6 dello schema di decreto in esame e stanziando apposite risorse.

Gianluca PINI, presidente, non ritiene possibile intervenire sulla clausola di invarianza degli oneri recata dall'articolo 6 dello schema di decreto, anche tenuto conto dei contenuti della disposizione di delega; ricorda tuttavia che è nella facoltà della Commissione assumere una posizione forte sul punto anche mediante l'approvazione di un atto di indirizzo al Governo, quale una risoluzione in Commissione.

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Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, conferma l'impossibilità, già manifestata dal vicepresidente Pini, di un intervento modificativo dell'articolo 6 del provvedimento in esame. Tenuto conto, tuttavia, del rilievo della questione e del particolare impegno profuso dal Ministro per le pari opportunità, ritiene senz'altro importante che la Commissione si faccia portavoce, mediante apposite iniziative, dell'esigenza di adeguato finanziamento delle politiche di parità e di pari opportunità.
Ricordato quindi che il 18 settembre 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per non corretta trasposizione delle direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE relative alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e in considerazione dell'urgenza di provvedere, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Sandro GOZI (PD) non può che accogliere con perplessità la proposta del relatore, che pur dichiarando di condividere le motivazioni dell'opposizione, formula un parere che non reca alcuna valutazione in proposito, nemmeno in premessa.
Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
Atto n. 110.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2009.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, dopo aver richiamato i contenuti del parere testé espresso dal Comitato per la legislazione sullo schema di decreto in esame, che ritiene opportuno richiamare esplicitamente nelle premesse del parere, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI, presidente, preannuncia il voto favorevole del gruppo della LNP sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppina CASTIELLO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.
Atto n. 123.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella Legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34); in particolare, l'articolo 3 della legge fissa in due anni il termine entro il quale il Governo deve adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Il provvedimento introduce sanzioni amministrative accessorie per la violazione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. In particolare, il Regolamento comunitario (articolo 8) invita gli Stati a introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del divieto di commercializzazione: gli Stati membri dovevano provvedere e notificare le disposizioni adottate alla Commissione, entro il 31 dicembre dello scorso anno.
Nell'ordinamento italiano il divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione e il confezionamento di pellicce, nonché di commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale, è già affermato dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) che sanziona penalmente (arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 100.000 euro) la violazione del divieto, prevedendo anche la confisca e la distruzione del materiale prodotto o commercializzato.
Lo schema di decreto legislativo, come esplicitato nell'articolo 1, integra la disciplina già prevista dalla suddetta legge, apportando alcune modifiche in particolare all'articolo 2 (articolo 2).
In primo luogo, lo schema interviene sul comma 1: per aggiungere all'attuale divieto di utilizzo, commercializzazione e importazione di pellicce di cane e gatto, il divieto di esportazione delle stesse (contemplato dall'articolo 3 del regolamento); per modificare le denominazioni scientifiche di canis familiaris e felis catus attualmente previste dalla legge del 2004, sostituendole con le più generiche Canis lupus familiaris e felis silvestris.
In secondo luogo, lo schema interviene sul comma 3 dell'articolo 2 per assimilare alla condanna penale per violazione del divieto l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento).
Infine, aggiungendo due ulteriori commi all'articolo 2 (3-bis e 3-ter), il Governo integra la disciplina sanzionatoria della violazione del divieto di commercializzazione introducendo sanzioni amministrative accessorie; in particolare, si prevede che in sede di condanna penale (o di patteggiamento della pena) il giudice debba applicare la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da 3 mesi a un anno ovvero revocare la licenza se la violazione viene reiterata (comma 3-bis). Spetterà alla cancelleria del giudice penale trasmettere all'autorità amministrativa il provvedimento del giudice al fine di consentirle senza ritardo l'adozione dei conseguenti provvedimenti (comma 3-ter).
L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 4 enuncia la clausola di cedevolezza rispetto ai provvedimenti normativi regionali e delle province autonome. In particolare, ciò comporta che le disposizioni del decreto legislativo che intervengono in ambiti di competenza delle regioni e delle province autonome saranno applicate nella misura in cui tali ordinamenti non abbiano già dato attuazione al regolamento comunitario e fintanto che gli stessi non provvederanno.
L'articolo 5, infine, fissa l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.
Atto n. 127.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2007/47/CE.
La direttiva citata, composta da sei articoli e da due allegati, modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici in genere (qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia), la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (quelli che usano energia, diversa da quella del corpo umano) e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all' utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici). Pertanto il provvedimento in esame apporta una serie di modifiche ai decreti legislativi n. 507/1992, n. 46/1997 e n. 174/2000, che, rispettivamente, hanno recepito le direttive modificate dalla direttiva 2007/47.
Vengono inoltre apportate modifiche al decreto legislativo n. 332/2000, emanato in attuazione della direttiva 98/79CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (strumenti o prodotti reattivi di tipo diagnostico, destinati all'esame di campioni provenienti dal corpo umano).
Gli obbiettivi perseguiti dal provvedimento sono quelli di adeguare la disciplina della vigilanza sugli incidenti, revisionare le norme sulle indagini cliniche, sull'uso compassionevole dei dispositivi medici e sulla pubblicità di questi ultimi, prevedere misure per garantire efficaci collegamenti tra banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed, riformulare le norme a contenuto sanzionatorio.
Data l'ampiezza dei contenuti del provvedimento, si limita a ricordare che lo schema di decreto si compone di 6 articoli. L'articolo 1 detta modifiche ed integrazioni a diversi articoli ed allegati del citato decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernete il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.
L'articolo 2 modifica l'articolato e gli allegati del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. Gli articoli 3 e 4, rispettivamente, dettano limitate e specifiche modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 - Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi - e, in tema di sanzioni, al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 - Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento, fissata al 21 marzo 2010 conformemente alle previsioni della direttiva 2007/47/CE.
Con specifico riferimento alla normativa comunitaria, come già ricordato il provvedimento è diretto a dare attuazione alla direttiva 2007/47/CE. La direttiva citata, composta da sei articoli e da due

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allegati, modifica la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici in genere, la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Per quanto riguarda le principali innovazioni apportate alla direttiva 93/42/CEE e conseguentemente - al fine di garantire coerenza sotto il profilo interpretativo e attuativo, in particolare, in tema di disciplina sulla figura del mandatario, sulla banca dati europea, in tema di misure per la tutela della salute, sulla distinzione tra dispositivi medici e derivati del sangue ed impiego dei farmaci - alla direttiva 90/385/CEE, le norme in esame intervengono in genere nella disciplina riguardante la denominazione, la classificazione, gli obblighi per la produzione, l'applicazione medica, la valutazione dei rischi e la cooperazione tra Stati, per aggiornare le disposizioni vigenti dei dispositivi medici. Viene stabilito che la direttiva 93/42/CE non si applica ai medicinali soggetti della direttiva 2001/83/CE e al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano o alle cellule ematiche di origine umana, o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in commercio, contengono simili prodotti derivati dal sangue, dal plasma o dalle cellule ematiche Per quanto concerne la direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e recepita con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, la modifica disposta dall'articolo 3 della direttiva in esame inserisce i dispositivi medico-diagnostici in vitro, disciplinati dalla citata direttiva 98/79/CE, tra i prodotti definiti o che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive escluse dall'applicazione delle norme riguardanti i biocidi. Come sopra già ricordato il termine per la pubblicazione delle suddette norme di recepimento della direttiva 2007/47/CE è fissato al 21 dicembre 2008, mentre l'entrata in vigore delle stesse deve decorrere dal 21 marzo 2010 (articolo 4). Lo schema di decreto legislativo appare complessivamente conforme alla normativa comunitaria.
In ordine alle procedure di contenzioso, ricorda infine che il 29 gennaio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/67) per il mancato recepimento della direttiva 2007/47/CE entro il termine prescritto del 21 dicembre 2008. Il 14 maggio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4516) per violazione della normativa comunitaria ) da parte del regime italiano di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici, di cui al decreto del Ministero della salute del 20 febbraio 2007 in attuazione dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 232 del 14 ottobre 2009, a pagina 156, seconda colonna, undicesima riga, l'orario: «14.25» è sostituito dal seguente: «14.30».