CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 giugno 2009
189.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 17 giugno 2009. - Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente su un esposto presentato da un cittadino elettore.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, comunica che in data 27 aprile 2009 è pervenuto alla Giunta un esposto, indirizzato anche al Presidente della Camera, con il quale il signor Franco Ragusa, elettore residente a Roma, denuncia la presunta violazione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 87, comma 1, del testo unico n. 361 del 1957 - che riserva alla Camera il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente - in considerazione del fatto che la Giunta delle elezioni non avrebbe ancora avviato l'esame delle contestazioni presentate da alcuni elettori ai presidenti di seggio e regolarmente verbalizzate in occasione delle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008. Con tali contestazioni diversi elettori, tra cui lo stesso signor Ragusa - muovendo dal presupposto che la vigente legge elettorale, come incidentalmente riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 15 del 2008, presenterebbe vizi di legittimità costituzionale in quanto non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi - lamentano di essere «stati costretti al rifiuto o alla restituzione delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con allegata verbalizzazione delle motivazioni e/o dell'avvenuto rifiuto o della restituzione, in quanto venuti a mancare i presupposti minimi per poter esercitare il diritto di voto in condizioni di accertata e verificata legalità costituzionale». Pertanto, il signor Ragusa, «in assenza di forme di accesso alla Corte costituzionale in grado di garantire al singolo elettore di poter attivare il controllo di costituzionalità», chiede alla Camera dei deputati di pronunciarsi circa le motivazioni sollevate in sede di seggio elettorale da più elettori e, «fatta salva l'insindacabilità delle decisioni della Camera dei deputati in ordine all'ammissibilità

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dei propri componenti (articolo 66 Cost.) [...] che sia la Camera dei deputati stessa ad adottare un comportamento costituzionalmente corretto, sollevando, presso la Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale vigente».
Come risulta dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione n. 83 del comune di Roma (circoscrizione Lazio 1), durante le operazioni compiute nella giornata di sabato sono stati presentati nella predetta sezione reclami e proteste sui quali il presidente, sentito il parere degli scrutatori, ha assunto le conseguenti decisioni. Tra le proteste presentate figura esplicitamente quella del signor Franco Ragusa, il quale, eccependo l'illegittimità costituzionale della legge elettorale prima di entrare in cabina, ha restituito la scheda per la Camera senza apporvi il proprio voto. Di tale protesta il presidente del seggio, come riportato dal verbale, ha preso atto disponendone la verbalizzazione. Analoghe proteste sono state presentate nella sezione n. 83 di Roma da ulteriori due elettori. I dati riportati sul verbale della predetta sezione elettorale sono risultati, peraltro, del tutto congrui, non essendosi in particolare registrata alcuna anomalia nell'attribuzione dei voti di lista.
Come accertato dalla Giunta in occasione dell'esame della relazione di verifica dei poteri nella circoscrizione Lazio 1, svoltosi nella seduta del 3 dicembre 2008, le proteste e i reclami presentati nei seggi elettorali - ivi inclusa, pertanto, la protesta presentata dal signor Ragusa nella sezione n. 83 del comune di Roma - sono stati ritenuti tali da non pregiudicare la regolarità delle operazioni elettorali. Il rifiuto di ricevere la scheda di voto e la conseguente sua restituzione al presidente di seggio comportano, infatti, una mancata espressione del voto da parte dell'elettore, il quale conseguentemente non viene verbalizzato tra i votanti. Vertendo la verifica dei poteri sulle operazioni elettorali che hanno ad oggetto i voti effettivamente espressi (in quanto tradottisi nel deposito della scheda di voto nell'apposita urna) e non già sulle motivazioni che possono aver indotto taluno degli elettori a non esprimere il proprio voto, la protesta del signor Ragusa non poteva che essere giudicata irrilevante ai fini della verifica dei risultati elettorali e come tale è, infatti, stata trattata in occasione della richiamata verifica dei poteri a livello circoscrizionale. Quanto, poi, alle censure di incostituzionalità che il signor Ragusa formula con riferimento all'impianto complessivo della vigente legge elettorale per la Camera dei deputati, giova ricordare che, in base ad una costante prassi seguita dalla Giunta delle elezioni della Camera (in ciò parzialmente difforme da quella seguita dalla omologa Giunta del Senato in talune occasioni), né la Giunta delle elezioni né l'Assemblea della Camera dei deputati possono qualificarsi come giudici a quo ai fini della eventuale rimessione alla Corte costituzionale di questioni di legittimità costituzionale riferite alla legge elettorale o a sue singole disposizioni in quanto difetta in capo ai medesimi organi parlamentari il requisito della terzietà che solo contraddistingue le autorità giurisdizionali propriamente dette, potendo inoltre la Camera dei deputati intervenire su disposizioni che essa ritenga affette da illegittimità costituzionale attraverso il concreto esercizio della propria funzione legislativa e non già con il ricorso surrettizio ad istituti la cui attivazione finirebbe per presentare l'ulteriore significato di rinuncia al ruolo di legislatore o addirittura di sostanziale vanificazione dello stesso.
Per tali motivi, se non vi sono obiezioni, darà al signor Ragusa comunicazione del fatto che la sua protesta - sebbene non formalizzata con apposito atto presentato alla Giunta ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di quest'ultima - è stata regolarmente esaminata nell'ambito della verifica dei poteri nella circoscrizione Lazio 1 e che la sua richiesta che la Camera sollevi questione di legittimità costituzionale sulla vigente legge elettorale deve intendersi, per le ragioni anzidette, manifestamente inammissibile.

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Andrea ORSINI (PdL), nel condividere l'impostazione delle comunicazioni rese dal presidente, ritiene peraltro che il motivo di inammissibilità della richiesta che la Camera sollevi questione di legittimità costituzionale sulla legge elettorale vada piuttosto ricercato nell'aspetto relativo al fatto che la Camera può sempre esercitare la propria funzione legislativa per porre rimedio a presunti profili di incostituzionalità della legge, e non già nella asserita mancanza di terzietà della Giunta e della Camera, sembrandogli quest'ultimo un argomento che potrebbe mettere in discussione lo stesso principio di autodichìa delle Camere.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, prende atto che, con la precisazione testé formulata dal deputato Orsini, la Giunta concorda con la proposta da lui formulata nelle proprie comunicazioni.

Proposta di convalida dell'elezione del deputato Giacomo Terranova proclamato nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che nella riunione del 10 giugno 2009 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione del deputato Giacomo Terranova, proclamato dal Presidente della Camera nella seduta del 29 aprile 2009, in sostituzione del deceduto deputato Gaspare Giudice, per la lista n. 15 - Popolo della libertà nella XXIV Circoscrizione Sicilia 1.
Con riferimento alla posizione del deputato Terranova, non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.
Oggetto dell'istruttoria del Comitato è stata la carica, ricoperta dal deputato Terranova già al momento della candidatura, di amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto «Falcone e Borsellino» di Palermo (GESAP s.p.a.), che è una società concessionaria di servizi aeroportuali.
Alla luce dell'articolo 10, n. 2), del testo unico n. 361/1957, il Comitato ha ritenuto che, sebbene appaia ricorrente nel caso in esame il requisito della «notevole entità economica» della concessione di cui è titolare la GESAP s.p.a., non sussista ineleggibilità in quanto difetta in capo al deputato Terranova la qualità di rappresentante legale della società medesima (qualità necessaria, ai sensi della citata disposizione, ai fini della valutazione di ineleggibilità) posto che - come si evince dall'articolo 22 dello statuto della società - la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte a terzi e la firma sociale spettano solo al presidente, al vicepresidente, ai soggetti delegati o al direttore generale e non anche all'amministratore delegato.
Il Comitato propone, pertanto, alla Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, di prendere atto dell'eleggibilità del deputato Giacomo Terranova.

La Giunta concorda.

In conformità alle verifiche dei risultati elettorali già compiute in occasione della relazione di verifica dei poteri per la XXIV Circoscrizione Sicilia 1, svolta nella seduta della Giunta del 5 novembre 2008, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, propone all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Giacomo Terranova.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

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Invita il Vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori finora svolti dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:
Viviana Beccalossi, cessata dalla carica di consigliere di amministrazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in data 12 gennaio 2009;
Corrado Callegari, cessato dalla carica di amministratore unico dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in data 14 maggio 2009;
Rosa De Pasquale, cessata dalla carica di revisore dei conti presso gli ambiti territoriali scolastici di Livorno 100 e Pisa 127 in data 6 ottobre 2008;
Vincenzo Gibiino, cessato dalla carica di presidente dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Catania in data 24 ottobre 2008;
Marco Mario Milanese, cessato dalla carica di presidente dell'organismo di vigilanza ex decreto legislativo n. 231/2001 della RAI in data 1o settembre 2008, dalla carica di membro dell'organismo di vigilanza ex decreto legislativo n. 231/2001 della Ansaldo Energia s.p.a. in data 3 ottobre 2008, dalla carica di presidente dell'organismo di vigilanza ex decreto legislativo n. 231/2001 di Ferrovie dello Stato s.p.a. in data 31 luglio 2008 e dalla carica di presidente dell'organismo di vigilanza ex decreto legislativo n. 231/2001 di Alitalia - Linee aeree Italiane s.p.a. in data 29 agosto 2008;
Raffaele Volpi, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione di Servizi Comunali s.p.a. in data 27 marzo 2009.

La Giunta prende atto.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, sempre in esito all'istruttoria finora svolta, propone poi, a nome del Comitato, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della seguente carica, che ha costituito oggetto di istruttoria ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953:
consigliere della Fondazione Fiera di Milano, ricoperta dal deputato Marco Giovanni Reguzzoni, considerato che il combinato disposto degli articoli 1, secondo comma, e 2, secondo comma, della legge n. 60 del 1953 esclude l'incompatibilità per le cariche negli enti fiera.

Sempre in esito all'istruttoria finora svolta, ricorda che il Comitato ha concluso l'istruttoria sulle cariche di presidente di Agripart s.p.a. ricoperta dal deputato Ignazio Abrignani e di vicepresidente di Advancing Trade s.p.a ricoperta dal deputato Michele Scandroglio, proponendo per entrambe l'accertamento dell'incompatibilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 60 del 1953. In particolare, per la carica di presidente di Agripart ricoperta dal deputato Abrignani la proposta di accertamento dell'incompatibilità è motivata sulla base della considerazione che Agripart s.p.a. svolge servizi di natura finanziaria, assimilabili a quelli bancari, nei confronti del pubblico (imprese agricole), soprattutto mediante l'anticipazione dei contributi PAC, e tenuto altresì conto che il capitale sociale di Agripart è detenuto da Banca Nuova Terra (istituto, questo, a sua volta partecipato da diversi istituti bancari) e dall'AGEA. Quanto, poi, alla proposta di incompatibilità della carica di vicepresidente di Advancing Trade s.p.a., ricoperta dal deputato è Michele Scandroglio, la stessa è motivata in ragione del fatto che Advancing Trade s.p.a. svolge

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attività finanziaria (concessione di finanziamenti) riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 60 del 1953. Peraltro, nella giornata di oggi sia il deputato Abrignani, sia - come riferisce il collega Stracquadanio - il deputato Scandroglio hanno reso noto per le vie brevi che entro la giornata di domani presenteranno le proprie dimissioni dalle suddette cariche e ne daranno riscontro documentale alla Giunta. Ritiene, pertanto, che la Giunta possa valutare l'opportunità di sospendere l'esame e le conseguenti votazioni in ragione delle preannunciate dimissioni dei deputati interessati dalle cariche delle quali il Comitato aveva proposto l'accertamento della incompatibilità.
Infine, sempre in esito all'istruttoria finora svolta, propone, a nome del Comitato, che la Giunta accerti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 60 del 1953, la compatibilità con il mandato parlamentare dell'attività svolta dal deputato Maurizio Leo di avvocato con incarico professionale di assistenza e rappresentanza di imprese commerciali in procedimenti dinanzi ad organi giurisdizionali.
Come è noto, l'articolo 4 della legge n. 60 del 1953 stabilisce che «i membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato». La prassi applicativa di tale disposizione risulta tuttavia assai scarna. Alla Camera non si registrano, infatti, precedenti di applicazione nella giurisprudenza della Giunta, mentre al Senato si registra l'unico precedente della seduta del 26 febbraio 2008 nella quale la Giunta ha dichiarato compatibile l'incarico di avvocato tributarista ricoperto dal senatore Antonio Azzollini «salvo i casi in cui il patrocinio dovesse esplicarsi direttamente in rapporto con la controparte mediante negozi transattivi, ricorsi in opposizione e procedure di nomina arbitrale» e ciò per la ragione che con la riforma della giurisdizione tributaria operata con il decreto legislativo n. 545 del 1992 i componenti delle Commissioni tributarie sono stati posti in una posizione di indipendenza dall'amministrazione dello Stato che ne garantisce l'assoluta terzietà e che - citando testualmente il resoconto della Giunta del Senato - «non il giudice (bocca dello Stato-ordinamento) ma la controparte (parte dello Stato-persona) va tutelata dalla indebita spendita del ruolo di parlamentare». Il carattere programmatico piuttosto che precettivo della previsione in esame era stato sottolineato già durante i lavori preparatori della legge n. 60 del 1953, allorquando (nella seduta del Senato del 4 febbraio 1953) da parte di taluni parlamentari venne evidenziata la non omogeneità della fattispecie di cui all'articolo 4 rispetto a quelle oggetto degli articoli 1, 2 e 3, nonché la circostanza che la fattispecie in esame risultava di difficile accertamento e priva di sanzione, avendo ad oggetto un fatto puramente professionale.
Tutto ciò considerato, il Comitato - in esito all'istruttoria in contraddittorio svolta con il deputato interessato, ascoltato nella riunione del 13 maggio 2009 - ha ritenuto all'unanimità di proporre alla Giunta l'accertamento della compatibilità dell'incarico svolto dal deputato Maurizio Leo, in considerazione del fatto che l'articolo 4 della legge n. 60 del 1953 ha ad oggetto una fattispecie che deve ritenersi applicabile alle sole «vertenze» stragiudiziali con lo Stato (arbitrati, transazioni, ricorsi in opposizione ecc.) e non anche alle attività per le quali il rapporto con lo Stato sia mediato da autorità giurisdizionali o amministrative, quali sono le attività che il deputato Leo dichiara di svolgere (consulenza ed assistenza nella predisposizione di interpelli e altre richieste rivolte alle Agenzie fiscali e di assistenza dinanzi agli organi giurisdizionali avverso atti di accertamento e provvedimenti che irrogano sanzioni emessi da parte delle Agenzie fiscali).
Ricorda, poi, che, a seguito dell'accertamento da parte della Giunta dell'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente del consiglio direttivo dell'Automobil Club di Palermo,

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ricoperta dal deputato Antonino Lo Presti, il Presidente della Camera, con lettera del 4 maggio 2009, ha invitato il predetto deputato ad optare entro il termine di trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica incompatibile. Il termine per l'esercizio dell'opzione era fissato al 3 giugno 2009. Con lettera indirizzata al Presidente della Giunta, pervenuta il 13 maggio 2009 e, quindi, entro il termine di trenta giorni, il deputato Lo Presti ha comunicato di aver rassegnato le dimissioni dalla predetta carica in data 8 maggio 2009 ed ha trasmesso copia della relativa lettera di dimissioni, dichiarando al contempo di astenersi dalle funzioni inerenti alla carica stessa e di non percepire alcun compenso o beneficio connesso. Avendo il deputato Lo Presti esercitato una regolare e tempestiva opzione per il mandato parlamentare e formulato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del regolamento della Giunta, una formale attestazione sostitutiva di astensione dalle funzioni e di rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio, propongo che la Giunta prenda atto dell'opzione formulata, in attesa che il deputato Lo Presti trasmetta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle sue dimissioni da parte del consiglio direttivo dell'Automobil Club di Palermo.

La Giunta prende atto dell'opzione formulata dal deputato Lo Presti.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, avverte che, con lettera pervenuta in data 18 maggio 2009, il presidente di MPS Banca Personale s.p.a., Fabio Borghi, in risposta alla richiesta della Giunta effettuata nell'esercizio dei suoi poteri di accertamento d'ufficio, ha comunicato che il deputato Salvatore Ruggeri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione di MPS Banca Personale s.p.a. con lettera del 16 febbraio 2009 e che il consiglio di amministrazione della banca ha preso atto di tali dimissioni nella seduta del 5 marzo 2009, della quale allega copia del relativo verbale. Propone, pertanto, che la Giunta prenda definitivamente atto dell'opzione formulata dal deputato Ruggeri e della sua cessazione dalla carica dichiarata incompatibile.

La Giunta prende atto della cessazione del deputato Ruggeri dalla carica di consigliere di amministrazione di MPS Banca Personale s.p.a.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, non essendovi richieste di intervento, con riferimento alle proposte di accertamento della incompatibilità delle cariche ricoperte dai deputati Abrignani e Scandroglio - sebbene questi ultimi, in caso di approvazione delle proposte da parte della Giunta, potrebbero formalmente rassegnare le proprie dimissioni dalle cariche dandone riscontro direttamente al Presidente della Camera in sede di opzione - ritiene che si possa sospendere la votazione delle proposte medesime con la raccomandazione tuttavia che, qualora dovessero ripetersi in futuro casi analoghi di preannuncio di dimissioni a ridosso delle deliberazioni della Giunta, tali preannunci siano auspicabilmente effettuati dagli interessati non già in modo informale bensì con comunicazioni scritte da far pervenire alla Giunta con congruo anticipo rispetto alla seduta in cui le deliberazioni dovrebbero essere assunte.
Passa, quindi, alle votazioni sulle proposte del Comitato di accertamento della compatibilità.
Avverte che, trattandosi di proposte di accertamento della compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora una proposta fosse respinta si intenderà che la Giunta, per la posizione in esame, abbia deliberato nel senso della incompatibilità.
Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere della Fondazione Fiera di Milano ricoperta dal deputato Marco Giovanni Reguzzoni.

La Giunta approva all'unanimità.

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Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 60 del 1953, la compatibilità con il mandato parlamentare dell'attività svolta dal deputato Maurizio Leo di avvocato con incarico professionale di assistenza e rappresentanza di imprese commerciali in procedimenti dinanzi ad organi giurisdizionali.

La Giunta approva all'unanimità.

La seduta termina alle 15.25.