CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2009
152.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 17 marzo 2009 - Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.15.

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 12 marzo 2009.

Stefano STEFANI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi a testo base (vedi allegato).

Manlio CONTENTO (PdL), relatore per la II Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo in difetto parere contrario sulle stesse. Avverte che il proprio parere è dettato non tanto da una assoluta contrarietà sul merito di tutte le proposte emendative presentate, quanto piuttosto dall'esigenza di approvare in tempi celeri il testo in esame e, quindi, di non modificare il testo approvato dal Senato. Tale esigenza può realizzarsi in considerazione che gli emendamenti presentati non attengono comunque a questioni che non possono essere risolte in via interpretativa. Ricorda che il provvedimento in esame, oltre a essere diretto ad adempiere ad un obbligo internazionale in materia di cooperazione

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giudiziaria, rappresenta uno strumento diretto a garantire la sicurezza dei cittadini, conferendo agli organi di indagine mezzi necessari per accertare responsabilità penali.

Alessandro MARAN (PD), relatore per la III Commissione, dopo aver rilevato che gli emendamenti presentai attengono tutti alla sfera di competenza II Commissione, esprime, proprio per tale ragione, parere conforme a quello espresso dal relatore per la II Commissione. Osserva infine che tutte le proposte emendative presentate non sono sicuramente in contrasto con il Trattato che il provvedimento in esame intende ratificare.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bernardini 9.1 e Ferranti 9.4, l'emendamento Di Pietro 9.3, gli identici emendamenti Ferranti 9.5 e Bernardini 9.2, gli identici emendamenti Bernardini 10.1 e Ferranti 10.2 e gli identici emendamenti Bernardini 12.1 e Ferranti 12.2.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 13.2, volto a prevedere che sia disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9, e la distruzione dei relativi campioni biologici, non solo a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, come attualmente previsto dal comma 1 dell'articolo 13, bensì, con una previsione più ampia, a seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529 o 530 o 531 del codice di procedura penale oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale oppure di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale oppure di archiviazione del procedimento. L'emendamento precisa altresì che non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bernardini 13.1 e Ferranti 13.2, gli identici articoli aggiuntivi Bernardini 13.01 e Ferranti 13.02 e gli identici emendamenti Bernardini 17.1 e Ferranti 17.2.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 24.2, volto ad evitare che possano essere disposti prelievi e accertamenti medici coattivi su soggetti non indagati o non imputati.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il suo emendamento 24.1, identico all'emendamento Ferranti 24.2, e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come esso sia necessario per superare taluni profili di incostituzionalità della norma con riferimento all'articolo 13 della Costituzione.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore per la II Commissione, ritiene che le preoccupazioni manifestate sul terzo comma possano essere agevolmente superate, se si considera che tale norma, di stretta interpretazione, permette l'esecuzione di prelievi e accertamenti medici coattivi che possono essere disposti, con ordinanza motivata, unicamente ove ciò risulti assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Sottolinea quindi come tale norma risulti particolarmente utile, a titolo esemplificativo, nei casi in cui la scena del crimine risulti alterata a causa dell'intervento di soggetti diversi dall'indagato o dall'imputato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Bernardini 24.1 e Ferranti 24.2, gli identici emendamenti Bernardini 26.1 e Ferranti 26.2, nonché l'emendamento Ferranti 29.1.

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Stefano STEFANI, presidente, avverte che il disegno di legge C. 2042, adottato quale testo base, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 marzo 2009. - Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
Atto n. 63.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

Stefano STEFANI, presidente, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto legislativo in esame, valutandolo favorevolmente.

Giorgio LA MALFA (PdL), relatore per la III Commissione, prima di illustrare i profili di competenza della Commissione Affari esteri, ritiene opportuno richiamare sinteticamente il quadro delle misure restrittive elaborato a livello multilaterale nei riguardi di Teheran per il suo programma nucleare.
Nell'ambito delle Nazioni Unite, ricorda che la risoluzione n. 1737 (2006), del 23 dicembre 2006, proposta da Gran Bretagna, Francia e Germania ed approvata all'unanimità dal Consiglio di sicurezza, vieta di esportare in Iran materiali o tecnologie che contribuiscano alle attività relative all'arricchimento e al riprocessamento (dell'uranio) e alle attività legate all'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di trasporto di testate nucleari, quali i missili balistici. Singoli Paesi possono peraltro decidere in autonomia se esportare materiali o tecnologie suscettibili di doppio uso (civile o nucleare), ma in tal caso hanno l'obbligo di verificarne finalità e destinazione e devono comunque informare il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza.
La risoluzione dispone poi il congelamento di finanziamenti o fondi di proprietà o controllati da persone, società o organizzazioni legate ai programmi nucleare o missilistico iraniani.
Il 27 settembre scorso il Consiglio di sicurezza ha approvato all'unanimità una nuova risoluzione (la n. 1835) che conferma le sanzioni contro l'Iran per il suo programma nucleare. La risoluzione non introduce quindi nuove misure ma esorta la Repubblica islamica a congelare le attività di arricchimento dell'uranio, ad «adempiere, appieno e senza rinvii, ai suoi obblighi» e «a soddisfare le richieste del Consiglio dei governatori dell'AIEA».
In tale contesto si inserisce il recente rapporto degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare (AIEA) sul programma nucleare di Teheran: secondo questo documento l'Iran ha già iniziato ad arricchire una quantità di uranio sufficiente ad alimentare una testata nucleare. Gli ispettori dell'AIEA hanno scoperto circa un terzo di uranio arricchito in più, rispetto a quanto contabilizzato nella loro ultima verifica lo scorso anno, nel corso di un recente inventario dei magazzini dell'impianto di Natanz.
Gli ispettori dell'AIEA hanno anche denunciato come da diversi mesi Teheran abbia cessato ogni forma di cooperazione in merito alle discussioni, comunque in stallo, finalizzate a chiarire le «numerose questioni irrisolte» relative alla «possibile dimensione militare» del programma.
In ambito comunitario - che assume uno specifico rilievo poiché l'Unione europea assorbe circa un terzo delle esportazioni

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iraniane, quasi per la totalità derivanti dal settore energetico - il 27 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la posizione comune 2007/140/PESC che introduce una serie di provvedimenti restrittivi riguardanti l'importazione e l'esportazione di beni e tecnologie ed a sottrarre fonti di finanziamento ai programmi nucleari del paese.
Il regolamento (CE) n. 423/2007 è quindi intervenuto a dettare disposizioni normative dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria, di servizi di intermediazione o di investimento relativi a beni e tecnologie di duplice uso (dual use) nei confronti dell'Iran.
In particolare, il suddetto regolamento, all'articolo 2, vieta il trasferimento in Iran di tutti i beni e le tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, nonché dei beni e delle tecnologie ad essi collegati.
È inoltre fatto divieto, dall'articolo 5, di fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui sopra ovvero fornire finanziamenti e investimenti a imprese che partecipano in Iran alla produzione di tali beni e tecnologie.
Quanto al regime sanzionatorio, il regolamento comunitario dispone, all'articolo 7, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi idonei a dare sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, ovvero persone fisiche o giuridiche sotto il controllo di soggetti sostenitori delle attività di proliferazione dell'Iran.
Lo schema di decreto legislativo in oggetto è sottoposto all'esame consultivo delle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri in attuazione del combinato disposto degli articoli 1 e 26 della legge comunitaria per il 2007: ricorda infatti che l'articolo 26, rinvia, per quanto attiene all'adozione del decreto legislativo medesimo, alle procedure previste ai commi 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 1. Ne consegue che, pur trattandosi dell'attuazione di quanto disposto da un regolamento comunitario, il richiamo alle procedure di cui ai commi 3, 4, 6 ed 8 dell'articolo 1 implica il parere parlamentare da parte delle competenti Commissioni, in analogia con quanto previsto per gli schemi di decreti attuativi di direttive comunitarie implicanti disposizioni sanzionatorie di natura penale.
Tutto ciò premesso, l'articolo 1, comma 1 dello schema di Decreto legislativo individua il proprio oggetto nella disciplina sanzionatoria conseguente a violazioni di quanto previsto nel sopra citato Regolamento CE n. 423/2007.
Il comma 2 rinviene nel Ministero dello Sviluppo economico l'autorità competente per l'attuazione dei profili del Regolamento CE n. 423/2007 inerenti ai beni e tecnologie a duplice uso.
Il comma 3 stabilisce che il Ministero dello Sviluppo economico, nella sua qualità di autorità competente ai sensi del comma 2, emette in ciascun caso il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione, in relazione all'operazione interessata. È previsto che l'Autorità competente si avvalga del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 96 del 2003.
Gli articoli 2 e 3, prima illustrati dal collega della Commissione Giustizia, fissano, rispettivamente, la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli specifici obblighi previsti dal regolamento comunitario n. 423 del 2007 ed introducono un obbligo di comunicazione da parte del giudice procedente al Ministero dello sviluppo economico per i reati contemplati dall'articolo 2 del provvedimento.
L'articolo 4 fissa l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica in relazione al provvedimento in esame, che viene attuato dalle Amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo sottolinea che la Commissione Bilancio, chiamata ad esprimersi

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sui profili finanziari del provvedimento in questione ha espresso, nella seduta del 10 marzo scorso, una valutazione favorevole.
Con riferimento alle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Affari esteri, ritiene che queste siano condivisibili, non presentando aspetti problematici in relazione al Regolamento che si intende attuare.

Angela NAPOLI (PdL), relatore per la II Commissione, osserva che la Competenza della Commissione Giustizia deriva dalla presenza di disposizioni sanzionatorie. Queste sono previste sulla base dei principi e criteri direttivi della delega prevista dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge Comunitaria 2007).
L'articolo 26 ha previsto che il Governo debba adottare,per l'attuazione del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, un decreto legislativo recante disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso nei confronti di tale Paese, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.
Le sanzioni, previste nello schema dall'articolo 3, in esame sono da erogare nei confronti di chi effettua operazioni di esportazione vietate dal regolamento, ovvero effettua operazioni di esportazione di beni elencati nel regolamento stesso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, nonché a carico di chi viola i divieti in materia finanziaria.
I principi e criteri direttivi da considerare come parametro di valutazione per l'espressione del parere sono dettati in via generale dall'articolo 2, comma 1, lettera c), e dalle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 26. I principi ed i criteri sanciti dall'articolo 2 effettuano una suddivisione tra le sanzioni penali e quelle amministrative legate all'interesse da tutelare, riservando la sanzione penale al solo caso in cui sia leso un interesse costituzionalmente protetto. In quest'ultimo caso, il fatto è qualificato come una contravvenzione da punire con pena detentiva in alternativa a quella pecuniaria ovvero, qualora l'infrazione rechi un danno di particolare gravità, in congiunta.
In aggiunta a questi principi e criteri direttivi, l'articolo 26 ne prevede di specifici. In particolare, il comma 2, lettera d), prevede la pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del citato regolamento.
L'articolo 2 al comma 1 dello schema in esame riproduce letteralmente tale principio, trasformandolo in disposizione direttamente precettiva.
Il richiamato articolo 2 del Regolamento vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, una serie di beni e le tecnologie a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran. L'oggetto del divieto si riferisce a beni e tecnologie connessi all'attività di ricerca nucleare in corso in IRAN, che sono espressamente individuati negli allegati I e I BIS al Regolamento.
L'articolo 4 del regolamento vieta di acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, indipendentemente dalla loro origine. Si tratta dei medesimi beni richiamati dal predetto articolo 2.
Il paragrafo 1 dell'articolo 5 del regolamento punisce, invece, l'assistenza tecnica o finanziaria (anche sotto forma di investimenti in imprese) che può essere fornita direttamente o indirettamente all'IRAN in relazione ai beni ed alle tecnologie di cui è vietata l'esportazione (articolo 2) o l'importazione (articolo 4) considerata la loro attinenza ad attività nucleari.
Ritornando ai principi e criteri direttivi, la lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della legge Comunitaria 2008, prevede la pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste. Anche in

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questo caso, lo schema di decreto, al comma 2 dell'articolo 2, riproduce integralmente il principio di delega.
Il richiamato articolo 3 del Regolamento prevede che per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'allegato II, occorra una autorizzazione preventiva delle autorità competenti nazionali. Rispetto ai beni ed alle tecnologie individuate dai predetti allegati I e I-Bis, nel caso in esame si tratta di beni e tecnologie che potenzialmente potrebbero essere utilizzati dall'IRAN per le sue attività di ricerca nucleare.
Il paragrafo 2 dell'articolo 5 del Regolamento è dello stesso tenore del già visto paragrafo 1 del medesimo articolo riferendosi però ai beni ed alle tecnologie dell'allegato II. In questo caso l'assistenza tecnica o finanziaria (anche sotto forma di investimenti in imprese) può essere fornita solo se previamente autorizzata.
L'articolo 6 del Regolamento si riferisce alla possibilità, con specifiche garanzie da parte dell'IRAN, di effettuare delle transazioni che abbiano per oggetto quelle tecnologie e quei beni per i quali vi è l'embargo che abbiamo sopra visto. Questa deroga, autorizzata specificamente dalle autorità nazionali, è possibile solo ove caso per caso si è accertato che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
L'ulteriore principio di delega è posto dalla lettera f) del comma 2 della legge Comunitaria 2008, secondo cui deve essere prevista a pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento. Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto stabilisce che chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. Si aggiunge poi che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.
Il paragrafo 4 dell'articolo 7 del regolamento vieta di partecipare, consapevolmente e deliberatamente,ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del medesimo articolo. Questi congelano fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi indicati in appositi allegati. Si tratta di soggetti per i quali si è riconosciuto un coinvolgimento nelle attività che il regolamento intende reprimere.
Il richiamato decreto-legislativo 22 giugno 2007, n. 109, reca misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. In particolare, il comma 1 dell'articolo 13 del predetto decreto stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. Considerato che la violazione dei predetti commi dell'articolo 5 potrebbe sovrapporsi con quella della violazione dell'articolo 7 del regolamento, il legislatore delegato ha inteso fare una deroga stabilendo che, in caso di applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo non si applica la clausola secondo cui la sanzione amministrativa ivi prevista non si applicherebbe qualora il fatto fosse configurabile anche come reato. Ciò consente di far concorrere l'illecito amministrativo con quello penale. La ratio è chiara: alla sanzione detentiva si vuole far accompagnare quella pecuniaria derivante dall'illecito amministrativo. Forse si potrebbe formulare in maniera che la sanzione pecuniaria derivi direttamente dalla sussistenza dell'illecito penale, evitando che

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uno stesso fatto abbia una duplice qualificazione giuridica sotto il profilo sanzionatorio.
Di non chiara comprensione è il comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto secondo cui «per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente». Sembrerebbe essere una norma superflua. Qualora non lo dovesse essere, potrebbe sembrare formulata in modo generico.
Conclusivamente, con riferimento alle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, esprime una valutazione favorevole e ritiene, anche a nome del relatore per la III Commissione, che le Commissioni possano esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO auspica che le Commissioni possano esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Stefano STEFANI, presidente, pone in votazione la proposta di parere favorevole dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole dei relatori.

La seduta termina alle 13.45.