CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2009
152.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale. C. 2042, approvato dal Senato e C. 2069 Minniti.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 9.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni con le seguenti: la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
* 9. 1.Bernardini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni con le seguenti: la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
* 9. 4.Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).
9. 3.Di Pietro.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) reati di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
* 9. 5.Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) i reati di cui al decreto legislativo n. 58/1998.
* 9. 2.Bernardini.

ART. 10.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. In nessun caso possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA, ai sensi del presente articolo, profili del DNA appartenenti a soggetti identificati diversi dalla persona indagata o imputata.
* 10. 1.Bernardini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. In nessun caso possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA, ai sensi del presente articolo, profili del DNA appartenenti a soggetti identificati diversi dalla persona indagata o imputata.
* 10. 2.Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

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ART. 12.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il difensore dell'indagato o dell'imputato ha diritto, nello svolgimento e nei limiti delle indagini difensive, di interrogare, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16, la banca del DNA.
* 12. 1.Bernardini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il difensore dell'indagato o dell'imputato ha diritto, nello svolgimento e nei limiti delle indagini difensive, di interrogare, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 16, la banca del DNA.
* 12. 2.Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

ART. 13.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529, 530 o 531 del codice di procedura penale, oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 codice procedura penale, oppure di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 codice procedura penale, oppure di archiviazione del procedimento, è disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
1-bis. Non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sopprimere il capoverso Art. 72-quater.
* 13. 1.Bernardini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A seguito di sentenza passata in giudicato di proscioglimento, pronunciata ai sensi degli articoli 529 o 530 o 531 del codice di procedura penale, oppure di sentenza passata in giudicato di non doversi procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 469 codice procedura penale, oppure di sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'articolo 425 codice procedura penale, oppure di archiviazione del procedimento, è disposta d'ufficio o su istanza della parte interessata la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
1-bis. Non si procede a cancellazione nei casi in cui il reato sia stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
* 13. 2.Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
13-bis. Non possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA profili del DNA estratti da campioni biologici

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comunque acquisiti nell'ambito di un procedimento penale oltre i limiti fissati dalla presente legge.
I profili del DNA e i campioni biologici acquisiti al di fuori dei limiti della presente legge devono essere distrutti all'esito del procedimento penale al quale si riferiscono oppure su richiesta della parte interessata.
* 13. 01.Bernardini.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Norma di chiusura).

1. Non possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA profili del DNA estratti da campioni biologici comunque acquisiti nell'ambito di un procedimento penale oltre i limiti fissati dalla presente legge.
2. I profili del DNA e i campioni biologici acquisiti al di fuori dei limiti della presente legge devono essere distrutti all'esito del procedimento penale al quale si riferiscono oppure su richiesta della parte interessata.
* 13. 02.Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In nessun caso possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA, ai sensi del presente articolo, profili del DNA appartenenti a soggetti identificati diversi dalla persona indagata o imputata.
** 17. 1.Bernardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In nessun caso possono essere trasmessi alla banca dati nazionale del DNA, ai sensi del presente articolo, profili del DNA appartenenti a soggetti identificati diversi dalla persona indagata o imputata.
** 17. 2.Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, al comma 1, sostituire le parole: su persone viventi con le seguenti: sull'indagato o sull'imputato.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 224-bis, al comma 3, sostituire le parole: all'interessato con le seguenti: all'indagato.
* 24. 1.Bernardini.

Al comma 1, capoverso articolo 224-bis, al comma 1, sostituire le parole: su persone viventi con le seguenti: sull'indagato o sull'imputato.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso articolo 224-bis, al comma 3, sostituire le parole: all'interessato con le seguenti: all'indagato.
* 24. 2.Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

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ART. 26.

Sopprimerlo.
** 26. 1.Bernardini.

Sopprimerlo.
** 26. 2.Ferranti, Ciriello, Concia, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.

ART. 29.

Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 72-quater.
29. 1.Ferranti, Concia, Ciriello, Tenaglia, Samperi, Capano, Cavallaro, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Tidei, Vaccaro.