CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 78/09 Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali,
premesso che:
il presente decreto-legge conferma, per il periodo 1o luglio-31 ottobre 2009, il sensibile incremento delle risorse destinate alla proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, già registrato in occasione della proroga delle citate missioni per il primo semestre dell'anno 2009;
pur valutandosi positivamente il predetto incremento, non si può non rilevare come tale proroga sia stata disposta con modalità che si differenziano sensibilmente rispetto a quelle adottate in passato e presentano profili di particolare problematicità;
da un lato, infatti, le singole autorizzazioni di spesa relative a ciascuna missione vengono delegificate attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale di riparto, dall'altro, le disposizioni di proroga vengono inserite all'interno di un provvedimento di urgenza di ampia portata, il cui oggetto non è limitato esclusivamente a missioni internazionali, ma comprende anche misure anticrisi e proroga di termini;
ritenuto che:
la delegificazione delle singole autorizzazioni di spesa, attraverso il rinvio ad un successivo decreto ministeriale di riparto, susciti non poche perplessità dal punto di vista costituzionale, posto che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, soltanto le norme di rango primario possono prevedere nuove o maggiori spese e i relativi mezzi di copertura;
la scelta di includere le disposizioni di proroga all'interno di un provvedimento di urgenza di ampio contenuto - sebbene sia giustificabile, da un punto di vista meramente contabile, con l'esigenza di reperire le risorse aggiuntive per la copertura dei maggiori oneri - comporti, di fatto, conseguenze negative nell'ambito del procedimento legislativo relativo alla conversione in legge delle disposizioni di proroga, sia sotto il profilo della individuazione delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede referente, sia sotto quello dell'opportunità dell'espressione di un voto parlamentare riferito esclusivamente alla partecipazione italiana a missioni internazionali;
valutata pertanto l'opportunità di provvedere alla soppressione delle disposizioni del decreto-legge in oggetto relative alle citate missioni, in vista dell'adozione di un autonomo provvedimento di iniziativa parlamentare che proroghi la partecipazione italiana a missioni internazionali e rilegifichi le singole autorizzazioni di

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spesa, provvedendo alla relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate dal comma 76 dell'articolo 24 del mede simo decreto-legge, ripristinando in tal modo un più lineare percorso parlamentare;
rilevata comunque la necessità di far salvi, nel disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge, gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei commi da 1 a 72 dell'articolo 24 di cui si prevede la soppressione;
rilevata altresì la necessità, all'articolo 16, comma 1, di riferire correttamente parte della copertura finanziaria del medesimo decreto-legge, al comma 76 anziché al comma 75 dell'articolo 24, posto che il primo, a differenza del secondo, non risulta dotato di un'autonoma copertura finanziaria;
valutate, infine, positivamente le disposizioni di cui agli articoli 17, commi 7, 23 e 24, 23 commi 17, 18 e 19, e 24, commi 74 e 75,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 16, comma 1, alinea, siano sostituite le parole: «commi 74 e 75», con le seguenti: «commi 74 e 76»;
all'articolo 24, siano soppressi i commi da 1 a 72;
al medesimo articolo 24, comma 76, sia sostituito il primo periodo con il seguente: «Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro»;
al predetto articolo 24, comma 76, sia soppresso il secondo periodo;
al titolo del decreto-legge, siano soppresse le parole: «e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78».