CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2009
199.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 luglio 2009. - Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 2561 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Gottardo, illustra i contenuti del decreto-legge n. 78 del 2009, che reca un contenuto molto ampio, nel quale confluiscono essenzialmente tre ordini di misure, finalizzate a fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria, a prorogare alcuni termini legislativi in scadenza, a prorogare la partecipazione italiana a missioni internazionali.
Più nel dettaglio, il provvedimento consta di 26 articoli suddivisi in 2 Parti. La Parte I è, a sua volta, suddivisa in due Titoli, il primo dei quali (articoli 1-11) reca gli interventi anticrisi. In particolare, l'articolo 1 prevede misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali, prevedendo la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, avviando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata alla riqualificazione; l'articolo 2 interviene in materia di costi delle operazioni bancarie; gli articoli 3 e 4 recano disposizioni per la riduzione del costo energetico per imprese e famiglie e per la semplificazione degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione

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di energia. Per l'autorizzazione e realizzazione degli interventi, qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza, è prevista la nomina di commissari straordinari del Governo con poteri di sostituzione e deroga.
Gli articoli 5, 6 e 7 prevedono in favore delle imprese: una agevolazione fiscale, a decorrere dal 2010, in favore dei soggetti che reinvestano gli utili nell'acquisto di determinate tipologie di macchinari (articolo 5); la modifica di alcuni coefficienti di ammortamento dei beni strumentali (articolo 6); la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari (articolo 7).
L'articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione di un nuovo sistema di finanziamento e assicurazione - denominato «export banca» - volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti. L'articolo 9 introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalla P.A. per forniture ed appalti, in linea con le disposizioni della direttiva 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo n. 231/2002. L'articolo 10 interviene sulla disciplina in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti, e l'articolo 11 prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e del lavoro, e dei soggetti ad essi collegati, allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati per l'elaborazione delle politiche economico-sociali.
Il Titolo II (articoli 12-15) reca misure antievasione e antielusione per contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale (articolo 13); stabilisce inoltre un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale (articolo 14) e diverse disposizioni in materia di accertamento e riscossione (articolo 15).
La Parte II del provvedimento (articoli 16-26) prevede interventi riguardanti il bilancio pubblico.
L'articolo 16 reca le consuete disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme recanti spese o minori entrate.
L'articolo 17 prevede numerose misure, tra le quali si segnalano quelle relative: al riordino o soppressione degli enti pubblici non economici (commi 1-9); alle disposizioni in materia di concorsi ed assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (commi 10-19); alla modifica della disciplina delle assenze dei dipendenti pubblici (commi 23-24); al lavoro flessibile nella PA (commi 26-27); alla modifica della disciplina della Corte dei conti sul controllo preventivo di legittimità, che viene esteso agli atti e ai contratti per incarichi di consulenza a soggetti estranei alla PA (commi 30-31).
L'articolo 18 demanda ad appositi decreti del Ministro dell'economia la disciplina della gestione delle disponibilità finanziarie di società ed enti pubblici. L'articolo 19 reca diverse disposizioni riguardanti le società pubbliche, tra le quali si segnalano quelle relative al rimborso di obbligazioni Alitalia (commi 3-4).
Le disposizioni dell'articolo 20 sono volte a contrastare le frodi in materia di invalidità civile, quelle dell'articolo 21 riguardano il rilascio di concessioni di giochi, mentre l'articolo 22 reca una serie di disposizioni in materia di programmazione delle risorse destinate al settore sanitario. L'articolo 23 prevede numerose proroghe e differimenti di termini, tra le quali si segnala quella relativa agli sfratti (sospesi fino al 31 dicembre 2009). L'articolo 24 stabilisce la prosecuzione, fino al 31 ottobre 2009, delle iniziative in favore dei processi di pace nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga delle missioni internazionali in corso, mentre gli articoli 25 e 26 dispongono, rispettivamente, in materia di spese indifferibili e di entrata in vigore del decreto-legge.
Dal punto di vista della competenza della XIV Commissione, segnala alcune norme che presentano profili di rilevanza comunitaria.
Le disposizioni dell'articolo 1, in materia di formazione e riqualificazione dei lavoratori destinatari di ammortizzatori

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sociali, si inseriscono nell'ambito dei programmi comunitari in materia di lotta alla disoccupazione. Segnalo in proposito che durante il vertice informale sull'occupazione, tenutosi a Praga il 7 maggio 2009, sono state individuate al riguardo tre priorità: 1) mantenere l'occupazione, creare nuovi posti di lavoro e promuovere la mobilità; 2) migliorare le competenze e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro; 3) migliorare l'accesso all'occupazione. Nelle Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 è stato ribadito come la «flessicurezza» sia un importante mezzo per ammodernare e promuovere l'adattabilità dei mercati del lavoro. La Presidenza afferma che occorre attribuire priorità alla preparazione dei mercati del lavoro per la ripresa futura, creando un contesto propizio all'imprenditorialità e alla creazione di posti di lavoro, investendo in una forza lavoro qualificata, adattabile e motivata e trasformando l'Europa in un'economia competitiva, basata sulla conoscenza, innovativa ed ecoefficiente. Si afferma inoltre che i regimi di protezione sociale e le politiche d'inclusione svolgono un ruolo di stabilizzatori economici automatici e di ammortizzatori efficaci dell'impatto sociale del rallentamento dell'economia, nonché di aiuto al reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.
Le disposizioni degli articoli 3 e 4, volte a promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore energetico, appaiono in linea con l'obiettivo dell'Unione europea di creare un mercato interno dell'energia competitivo ed in grado di offrire ai consumatori una scelta a prezzi equi e concorrenziali, incentivando nel contempo la produzione di energia pulita e rafforzando la sicurezza della fornitura.
Le misure previste dall'articolo 9, volte ad eliminare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, integrano quanto già disposto dal decreto legislativo n. 231/2002, che ha recepito nell'ordinamento nazionale le previsioni della direttiva 2000/35/CE, e risultano essere in sintonia con i recenti orientamenti della Commissione europea.
La disciplina prevista dal decreto-legge si propone sia di evitare in futuro il reiterarsi di ritardi eccessivi nei pagamenti della P.A. - evitando pertanto difficoltà di liquidità e conseguenti possibili oneri a carico delle imprese - sia di sanare le situazioni debitorie pregresse, attraverso l'avvio di un processo di liquidazione dei residui cumulati nel passato.
La Commissione europea ha di recente sottolineato come, malgrado il recepimento della direttiva 2000/35/CE negli ordinamenti nazionali, i ritardi di pagamento siano una pratica molto diffusa all'interno dell'UE sia nelle transazioni tra imprese sia in quelle che coinvolgono le pubbliche amministrazioni. La Commissione sottolinea che in quest'ultimo caso i ritardi di pagamento sono ingiustificabili e devono essere sanzionati più severamente, considerata la situazione più favorevole delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti. La Commissione rileva inoltre che la mancanza o l'inefficacia delle norme nazionali di lotta contro i ritardi di pagamento può costituire una protezione sleale degli operatori economici nazionali dai prodotti e dai servizi provenienti da altri Stati membri. Inoltre, le diverse consuetudini di pagamento delle amministrazioni pubbliche all'interno dell'UE possono ostacolare la partecipazione delle imprese agli appalti pubblici: tale fatto non solo equivale ad una distorsione della concorrenza, ma compromette anche il funzionamento del mercato interno e riduce la capacità delle autorità pubbliche di spendere con la maggiore efficienza possibile il denaro del contribuente.
Il decreto-legge in esame reca anche diverse disposizioni di carattere fiscale e di lotta all'evasione ed elusione internazionale e nazionale.
Per le disposizioni degli articoli 5 (detassazione degli utili reinvestiti in macchinari), 6 (accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali d'impresa) e 7 (svalutazione dei crediti in sofferenza), segnalo che il parametro di valutazione utilizzato in fattispecie analoghe dalla Commissione europea è rappresentato dagli articoli 87 e

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88 del Trattato CE che definiscono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o produzioni, generino effetti distorsivi della concorrenza.
In merito agli articoli 12 e 13, recanti misure antievasione ed antielusione, rammento che il Consiglio Economia e finanza (Ecofin) del 9 giugno 2009 ha ribadito la necessità, già evidenziata in una nota presentata dalla Commissione europea al Consiglio nel maggio 2009, di promuovere il buon governo in materia fiscale implementando un sistema basato sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni fra gli Stati membri, tale da scongiurare il rischio di frodi fiscali ed evasione nelle transazioni internazionali.
Per quanto concerne l'articolo 21, sull'affidamento in concessione a privati della gestione dell'attività di raccolta del gioco mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie, esso appare conforme alle disposizioni degli articoli 43 e 49 del Trattato (TCE) che vietano qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di altri Stati membri, nonché alle regole in materia di concorrenza di cui all'articolo 81 del Trattato.
Rammenta in proposito che sono attualmente in corso nei confronti dell'Italia le seguenti procedure di infrazione, avviate dalla Commissione europea per violazione del principio di libera prestazione dei servizi, e, in particolare, dei profili di trasparenza e pubblicità:
un parere motivato per la mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (rinnovo, senza previa gara d'appalto, di 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche);
una lettera di messa in mora (restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive);
una lettera di messa in mora (adozione, senza la necessaria notifica richiesta dall'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, di disposizioni normative che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l'obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse on-line e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste);
una lettera di messa in mora (attribuzione della concessione per la gestione del concorso pronostici Superenalotto).

Le disposizioni dell'articolo 24 (iniziative di cooperazione e proroga delle missioni di pace) sono in linea con la strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003, che ha rivendicato per l'Unione un ruolo più incisivo nel contesto internazionale, individuando una serie di minacce globali (terrorismo, proliferazione delle armi di distruzione di massa, conflitti regionali, criminalità organizzata). La strategia è stata rivista ed integrata nel corso del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 che ha inteso ovviare all'insufficienza dei mezzi disponibili, migliorando progressivamente le capacità civili e militari. In particolare il Consiglio europeo ha sottoscritto la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio dell'8 dicembre 2008, in cui si fissano obiettivi quantificati e precisi affinché l'UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente, al di fuori del suo territorio, una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata.
Il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha poi ribadito che la politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza: essa assicura che l'Unione disponga di una certa capacità operativa per effettuare missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
In conclusione, il provvedimento, pur presentandosi con un contenuto molto ricco e complesso, non sembra presentare

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particolari problemi dal punto di vista della compatibilità delle sue disposizioni con l'ordinamento comunitario.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 luglio 2009.

Audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE).

L'audizione informale si è svolta dalle 14.25 alle 15.10.