CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 2 ottobre 2009
227.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 2 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 2 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Atto n. 112.

(Rilievi alla XI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca il recepimento della direttiva 2006/54/CE, concernente l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, rilevato preliminarmente che l'articolo 6 dello schema reca una clausola di neutralità finanziaria, segnala che, in relazione alle modifiche al Codice delle pari opportunità previste dall'articolo 1, la relazione tecnica ribadisce che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le modifiche alla struttura, ai compiti e al funzionamento di taluni organi non comportano oneri aggiuntivi, dovendo le amministrazioni interessate provvedere con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto al Comitato nazionale per la parità di trattamento, la relazione tecnica afferma che l'assenza di oneri connessi alle modifiche previste dal testo deriva dalla circostanza che - come indicato nella relazione tecnica allegata al decreto del Presidente della Repubblica

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n. 107 del 2007 - ai componenti del Comitato e del Collegio non spettano gettoni di presenza. La relazione tecnica precisa, inoltre, che alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per le relative attività, come disposto dall'articolo 6, comma 3, del testo in esame. Al riguardo, osserva che il testo in esame prevede una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di parità di trattamento che determinano, per alcuni organismi pubblici operanti nel settore, e, in particolare, per il Comitato nazionale e il relativo collegio istruttorio, sia un ampliamento dei compiti sia un incremento dei componenti e dei partecipanti ai lavori.
Al riguardo, rileva preliminarmente che l'esclusione di gettoni di presenza ai componenti del Comitato e del Collegio, indicata dalla relazione tecnica, non risulta espressamente prevista né dal decreto legislativo n. 198 del 2006, né dal testo in esame.
Ritiene, inoltre, opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che le modifiche introdotte possano dare luogo ad oneri per la corresponsione di emolumenti diversi da quelli retributivi, ad esempio, rimborsi spese, o, comunque, possano costituire il presupposto per futuri incrementi di spesa, ad esempio, per dotazioni strumentali e per interventi. Fa riferimento, in particolare, sia all'effettiva possibilità, per gli organismi interessati, di svolgere le funzioni ad essi attribuite nell'ambito delle risorse attualmente disponibili, sia - per altro verso - alla effettiva dinamica delle previsioni di spesa, delle quali la relazione tecnica assume l'invarianza pure alla luce della nuova composizione e dei nuovi compiti previsti dal testo. Tali chiarimenti appaiono, a suo avviso, opportuni anche alla luce del nuovo meccanismo di calcolo delle indennità da corrispondere ai consiglieri di parità. In base al testo in esame, infatti, viene meno uno dei parametri di ancoraggio della spesa alle prestazioni, dal momento che tali indennità non appaiono più commisurate alle attività effettivamente svolte, ma sembrerebbero da assegnare sulla base della sola titolarità dei relativi incarichi, che - come espressamente previsto dal testo - riguarda sia i consiglieri effettivi sia i consiglieri supplenti.
A tale proposito, occorre considerare che la dotazione del Fondo nazionale per le attività dei consiglieri di parità consta di una componente variabile, consistente in una quota del Fondo per l'occupazione, la cui dotazione è, a sua volta, stabilita annualmente con le apposite tabelle della legge finanziaria. Anche se si tratta di una quota afferente ad un limite di spesa predeterminato annualmente, è presumibile che tali assegnazioni annuali siano commisurate alle effettive esigenze di spesa sottostanti e siano - quindi - suscettibili di accrescersi con l'incremento di queste ultime.
Ritiene, invece, non vi siano osservazioni con riferimento al comma 1, lettera u), dell'articolo 1, che introduce un espresso divieto di discriminazione nell'ambito delle forme pensionistiche complementari collettive. Tale previsione non appare, infatti, suscettibile di incidere sugli effetti finanziari a suo tempo ascritti alla nuova disciplina previdenziale, dal momento che le stime e le ipotesi poste alla base delle quantificazioni erano comunque riferite all'intera popolazione, maschile e femminile, sottoposta alla regolamentazione.Con riferimento a tale ultima norma, rileva che andrebbe comunque acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità, per la COVIP, di svolgere i compiti aggiuntivi previsti dal testo in materia di analisi e verifica di dati attuariali nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle modifiche alla composizione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, ricorda che l'articolo 11 della legge n. 125 del 1991, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, ha autorizzato la spesa di 1 miliardo di lire,

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corrispondente a 516 mila euro, per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento, del relativo Collegio istruttorio e della Segreteria tecnica di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 125, confluiti negli articoli 8 e 11 del decreto legislativo n. 198 del 2006, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna. La misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato, del Collegio istruttorio e della Segreteria tecnica è stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tali risorse, per l'anno 2009, sono iscritte nel capitolo 5061 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che reca uno stanziamento di competenza di 152.201 euro. Nell'esercizio 2008 il predetto capitolo presentava uno stanziamento di competenza pari a 313.623 euro.
Con riferimento alle modifiche alla procedura di attribuzione delle indennità a valere sul Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, si osserva che il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è stato istituito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 196 del 2000, recante disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, confluito poi nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006, per finanziare le spese relative alle attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali, regionali e provinciali, ai compensi degli esperti eventualmente nominati, alle azioni in giudizio, al pagamento dei compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere e ai consiglieri, al funzionamento e all'attività della rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri, nonché alle convenzioni quadro relative alle modalità di organizzazione e funzionamento dei relativi uffici.
Le risorse vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Fondo è alimentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge n. 144 del 1999, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, con le risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di 10 miliardi di lire, nonché dal Dipartimento per le pari opportunità in misura di 10 milioni di lire annue a decorrere dal 1999.
Le relative risorse sono iscritte per l'anno 2009 nel capitolo 3971 dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che reca uno stanziamento di competenza di 3.927.409 euro. Per l'esercizio finanziario 2008, lo stanziamento del Fondo era pari a 6.274.876 euro.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, con riferimento alle osservazioni del relatore riferite all'articolo 1, fa presente che, come specificato dalla relazione tecnica allegata allo schema, la modifica prevista alla composizione del Comitato e del collegio istruttorio non comporta oneri aggiuntivi, in quanto ai componenti non spettano gettoni di presenza. Tuttavia, al fine di garantire una maggiore chiarezza al riguardo, considerate le numerose modifiche normative intervenute, concorda con l'opportunità di integrare l'articolo 1 dello schema, specificando che ai componenti del Comitato, a quanti partecipano al Comitato stesso e ai componenti del collegio istruttorio non spettano gettoni di presenza. Con riferimento agli altri aspetti problematici evidenziati dal relatore, ribadisce quanto affermato, in ordine all'effettiva invarianza finanziaria, dalla relazione tecnica allegata allo schema, anche sulla base delle assicurazioni fornite dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Osserva, inoltre, che l'invarianza degli oneri

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è preservata anche dalla costruzione dei fondi, cui si riferiscono le attività degli organismi in questione, in termini di tetto di spesa, rilevando che, pertanto, l'amministrazione competente dovrà attuare le disposizioni in parola nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (atto n. 112)

VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
1) all'articolo 1, comma 1, alla lettera d), dopo il numero 9 aggiungere il seguente: «9-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Ai componenti del Comitato e a quanti partecipano alle riunioni del Comitato stesso ai sensi del comma 3 non spettano gettoni di presenza"»;
2) all'articolo 1, comma 1, alla lettera g), dopo il numero 3 aggiungere il seguente: «3-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai componenti del collegio istruttorio di cui al presente articolo non spettano gettoni di presenza"».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.