CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2008
44.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona (C. 1519 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1519 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi;
rilevato che la ratifica del Trattato di Lisbona costituisce un passaggio di estrema importanza e urgenza per lo sviluppo del processo di integrazione europea, in quanto inteso a dotare l'Unione europea di obiettivi, competenze e procedure necessari per fare fronte agli elementi di maggiore criticità che caratterizzano il contesto politico, economico e sociale a livello continentale e globale;
tenuto conto che già 21 Stati membri hanno completato la procedura di ratifica, e in altri 2 Stati il Parlamento ha approvato il progetto di legge di ratifica, non ancora firmato dal Capo dello Stato;
considerata, pertanto, pienamente condivisibile la scelta di procedere in tempi rapidi alla ratifica del Trattato;
rilevato, inoltre, che l'Italia ha già ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 2004, i cui contenuti sono in buona parte ripresi dal Trattato di Lisbona;
osservato tuttavia che l'esito negativo del referendum irlandese, che fa seguito a quello dei referendum francese e olandese sul Trattato costituzionale, costituisce un segnale di malessere da non trascurare e che richiede un piena e coerente attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona intese a migliorare la legittimazione democratica, la trasparenza, l'efficienza e la comprensibilità del funzionamento dell'UE;
sottolineata la necessità che il Governo promuova, attraverso le attività e gli strumenti appropriati, una piena ed effettiva conoscenza dei contenuti del nuovo Trattato;
considerata l'estrema rilevanza dell'attribuzione di valore giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali base giuridica che - unitamente alla introduzione di una base giuridica per l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), contribuirà alla creazione di uno spazio giuridico unico, assicurando livelli comuni di tutela per i cittadini europei;
rilevata l'esigenza che il Governo si adoperi per garantire, sia a livello nazionale che europeo, una piena attuazione della Carta dei diritti fondamentali, promuovendo il rispetto dei valori e dei diritti da essa affermati;
sottolineata l'importanza del riferimento nel preambolo del Trattato UE che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto»;
tenuto conto che tra i valori su cui si fonda l'Unione sono inclusi il rispetto della

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diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo;
considerato altresì, che, ai sensi del nuovo articolo 4 del Trattato UE, l'Unione si impegna, inoltre, a rispettare l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali e le funzioni essenziali dello Stato;
rilevato che il Trattato di Lisbona introduce una più chiara ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, precisando che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri e stabilendo una classificazione delle competenze e delle azioni dell'UE;
considerata l'esigenza di assicurare un effettivo controllo del rispetto da parte delle istituzioni dell'UE dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
rilevata l'importante ruolo che potrà svolgere a tale riguardo anche il Comitato delle regioni cui è espressamente riconosciuta la legittimazione ad impugnare atti legislativi per violazione del principio di sussidiarietà;
tenuto conto che, in tal modo, il Trattato di Lisbona rende più chiaro e comprensibile l'ambito di azione dell'UE per i cittadini, e consente un più agevole controllo politico e giurisdizionale sulla sussistenza e l'esercizio delle competenze dell'UE,
considerato che il trattato di Lisbona reca numerose innovazioni intese a rendere più chiare, efficienti e razionali la struttura, la composizione e le attribuzioni di ciascuna Istituzione;
rilevata l'importanza del rafforzamento delle competenze del Parlamento europeo, che costituisce un elemento fondamentale per garantire una maggiore democraticità del processo decisionale dell'Unione;
sottolineata la rilevanza, anche ai fini dell'esercizio delle competenze dei parlamenti nazionali, della semplificazione delle procedure legislative, mediante l'estensione alla quasi totalità delle basi giuridiche della procedura legislativa ordinaria, l'introduzione della delega legislativa e l'espressa attribuzione della titolarità delle competenze esecutive in capo agli Stati membri,
tenuto conto dell'ulteriore riduzione degli ambiti di materia rimessi al voto all'unanimità, che renderà più rapido il processo decisionale e più agevole l'azione dell'Unione in settori di particolare rilevanza;
considerata l'importanza del meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza» azionabile da ciascuno Stato membro qualora proposta legislativa incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o del suo ordinamento giudiziario penale e sottolineata l'esigenza che il Parlamento sia coinvolto dal Governo nelle sue eventuali determinazioni al riguardo;
sottolineato che lo strumento delle cooperazioni rafforzate, anche alla luce delle disposizioni del nuovo Trattato che ne renderanno più agevole l'azionabilità, può assumere un ruolo cruciale per gli ulteriori avanzamenti del processo di integrazione in specifici settori;
rilevato che le disposizioni relative alla partecipazione dei cittadini e all'iniziativa legislativa popolare accresceranno il livello di legittimazione democratica del processo decisionale europeo;
tenuto conto, in particolare, dell'esigenza che le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare, incluso il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini promotori, la cui definizione è rimessa ad un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, rendano effettivo ed agevole l'esercizio di tale iniziativa;
considerata l'importanza della introduzione di nuovi basi giuridiche per le politiche dell'UE in settori di particolare rilevanza quali la definizione di princìpi e condizioni per il funzionamento dei servizi

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di interesse generale, l'energia, il turismo, la politica spaziale, la promozione dello sport, di cui è riconosciuta la specificità;
sottolineato che la costituzionalizzazione del metodo della convenzione per la revisione ordinaria dei trattato garantirà ai parlamenti nazionali un coinvolgimento diretto nel processo di adeguamento del quadro «costituzionale» dell'UE;
rilevato che il riconoscimento espresso nel Trattato del ruolo dei parlamenti nazionali quali soggetti che «contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione» costituisce uno degli elementi di maggiore rilevanza del Trattato di Lisbona;
considerato, in particolare, che il riconoscimento ai parlamenti di diritti di informazione e trasmissione di documenti nonché di intervento diretto nel processo decisionale dell'UE, ne determina l'inclusione nella architettura istituzionale dell'UE;
evidenziata l'esigenza di definire, anche attraverso opportune intese tra le Istituzioni e i Parlamenti dell'UE, criteri e modalità di interpretazione e applicazione che consentano un esercizio efficace delle nuove prerogative, nel rispetto dell'autonomia di ciascun parlamento e istituzione e delle esigenze di funzionamento dell'UE;
sottolineata l'urgenza di avviare, non appena approvata la legge di ratifica del trattato, una riflessione articolata sull'adeguamento del regolamento della Camera ed eventualmente della legislazione in vigore al fine di consentire un pieno ed efficace esercizio delle nuove prerogative discendenti dal Trattato;
considerata, in particolare, la necessità di introdurre disposizioni per l'esercizio del meccanismo di allerta precoce ai fini del controllo preventivo di sussidiarietà entro il termine di otto settimane previste dall'apposito Protocollo allegato al Trattato, assicurando un sistematico ed adeguato coinvolgimento della Commissione Politiche dell'UE;
tenuto conto della opportunità di assicurare, ai fini del controllo di sussidiarietà, la consultazione sistematica da parte degli organi parlamentari competenti dei consigli e delle assemblee legislative regionali italiane, come previsto espressamente dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
evidenziata altresì l'esigenza che, nell'ambito della revisione del regolamento della Camera, di assicurare meccanismi adeguati che consentano l'adozione da parte degli organi parlamentari di osservazioni specificamente e direttamente indirizzate alla Commissione europea;
sottolineata l'esigenza di un più sistematico ricorso da parte degli organi parlamentari competenti alle procedure già previste dal regolamento e dalle leggi per l'intervento nella fase di formazione delle politiche e della normativa dell'UE, anche ai fini dell'instaurazione di un effettivo dialogo politico con la Commissione europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona (C. 1519 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1519 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi;
rilevato che la ratifica del Trattato di Lisbona costituisce un passaggio di estrema importanza e urgenza per lo sviluppo del processo di integrazione europea, in quanto inteso a dotare l'Unione europea di obiettivi, competenze e procedure necessari per fare fronte agli elementi di maggiore criticità che caratterizzano il contesto politico, economico e sociale a livello continentale e globale;
tenuto conto che già 21 Stati membri hanno completato la procedura di ratifica, e in altri 2 Stati il Parlamento ha approvato il progetto di legge di ratifica, non ancora firmato dal Capo dello Stato;
considerata, pertanto, pienamente condivisibile la scelta di procedere in tempi rapidi alla ratifica del Trattato;
rilevato, inoltre, che l'Italia aveva già ratificato il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa del 2004, peraltro non entrato in vigore, i cui contenuti sono in buona parte ripresi dal Trattato di Lisbona;
osservato tuttavia che l'esito negativo del referendum irlandese, che fa seguito a quello dei referendum francese e olandese sul Trattato costituzionale, costituisce un segnale di malessere da non trascurare e che richiede una più efficace comunicazione e una piena e coerente attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona intese a migliorare la legittimazione democratica, la trasparenza, l'efficienza e la comprensibilità del funzionamento dell'UE;
sottolineata la necessità, laddove il processo di ratifica in alcuni Stati membri non si concludesse in senso positivo, che il Governo promuova una soluzione politica largamente condivisa che consenta l'immediata entrata in vigore del Trattato tra i Paesi che lo hanno ratificato;
rilevata l'esigenza, al fine di evitare ritardi o impedimenti nell'entrata in vigore delle future modifiche dei trattati, di avvalersi pienamente delle potenzialità che derivano dall'introduzione del diritto di recesso dall'UE nonché della previsione per cui il Consiglio europeo, dopo due anni dalla firma di un trattato, se i quattro quinti degli Stati hanno ratificato e uno o più Stati abbiano incontrato difficoltà, assume le decisioni appropriate;
evidenziato che la crisi di fiducia nell'integrazione europea di alcune opinioni pubbliche nazionali sembra discendere dalla percezione di poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa laddove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata;
tenuto altresì conto dell'esigenza di assicurare in futuro l'avvio tempestivo di una riflessione sull'ulteriore adeguamento dei trattati ai mutamenti politici, economici

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e sociali nonché alla valutazione dell'applicazione del Trattato di Lisbona;
considerata l'estrema rilevanza dell'attribuzione di valore giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali che - unitamente alla introduzione di una base giuridica per l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - contribuirà alla creazione di uno spazio giuridico unico, assicurando livelli comuni di tutela per i cittadini europei;
rilevata l'esigenza che il Governo si adoperi per garantire, sia a livello nazionale che europeo, una piena attuazione della Carta dei diritti fondamentali, promuovendo il rispetto dei valori e dei diritti da essa affermati;
evidenziato che, in base al Trattato di Lisbona, l'UE ha competenza esclusivamente sugli aspetti transnazionali del diritto di famiglia mentre la disciplina della famiglia resta di esclusiva competenza nazionale;
sottolineata l'importanza del riferimento nel preambolo del Trattato UE che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto»;
tenuto conto che tra i valori su cui si fonda l'Unione sono inclusi il rispetto della diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo;
considerato altresì, che, ai sensi del nuovo articolo 4 del Trattato UE, l'Unione si impegna a rispettare l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali e le funzioni essenziali dello Stato;
rilevato che il Trattato di Lisbona introduce una più chiara ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, precisando che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri e stabilendo una classificazione delle competenze e delle azioni dell'UE;
considerata l'esigenza di assicurare un effettivo controllo del rispetto da parte delle istituzioni dell'UE dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
rilevato l'importante ruolo che potrà svolgere a tale riguardo anche il Comitato delle regioni cui è espressamente riconosciuta la legittimazione ad impugnare atti legislativi per violazione del principio di sussidiarietà;
tenuto conto che, in tal modo, il Trattato di Lisbona rende più chiaro e comprensibile l'ambito di azione dell'UE per i cittadini, e consente un più agevole controllo politico e giurisdizionale sulla sussistenza e l'esercizio delle competenze dell'UE;
considerato che il trattato di Lisbona reca numerose innovazioni intese a rendere più chiare, efficienti e razionali la struttura, la composizione e le attribuzioni di ciascuna Istituzione;
rilevata l'importanza del rafforzamento delle competenze del Parlamento europeo, che costituisce un elemento fondamentale per garantire una maggiore democraticità del processo decisionale dell'Unione;
sottolineata la rilevanza, anche ai fini dell'esercizio delle competenze dei parlamenti nazionali, della semplificazione delle procedure legislative, mediante l'estensione alla quasi totalità delle basi giuridiche della procedura legislativa ordinaria, l'introduzione della delega legislativa e l'espressa attribuzione della titolarità delle competenze esecutive in capo agli Stati membri;
tenuto conto dell'ulteriore riduzione degli ambiti di materia rimessi al voto all'unanimità, che renderà più rapido il processo decisionale e più agevole l'azione dell'Unione in settori di particolare rilevanza;

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considerata l'importanza del meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza» azionabile da ciascuno Stato membro qualora una proposta legislativa incida su aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o del suo ordinamento giudiziario penale e sottolineata l'esigenza che il Parlamento sia coinvolto dal Governo nelle sue eventuali determinazioni al riguardo;
rilevato che le disposizioni relative alla partecipazione dei cittadini e all'iniziativa legislativa popolare accresceranno il livello di legittimazione democratica del processo decisionale europeo;
tenuto conto altresì dell'importanza della previsione di un dialogo aperto, trasparente e regolare dell'UE con le chiese e le associazioni e comunità religiose, di cui l'UE rispetta e non pregiudica lo status;
tenuto conto, in particolare, dell'esigenza che le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare, incluso il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini promotori, la cui definizione è rimessa ad un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, rendano effettivo ed agevole l'esercizio di tale iniziativa;
considerata l'importanza della introduzione di nuovi basi giuridiche per le politiche dell'UE in settori di particolare rilevanza quali la definizione di princìpi e condizioni per il funzionamento dei servizi di interesse generale, l'energia, il turismo, la politica spaziale, la promozione dello sport, di cui è riconosciuta la specificità;
sottolineato che lo strumento delle cooperazioni rafforzate, anche alla luce delle disposizioni del nuovo Trattato che ne renderanno più agevole l'azionabilità, può assumere un ruolo cruciale per gli ulteriori avanzamenti del processo di integrazione in specifici settori;
sottolineata, altresì, l'esigenza che l'azione dell'UE sia più flessibile e meno uniforme, facilitando le iniziative tra gruppi di Paesi e tenendo meglio in considerazione le specificità di ciascuna area geografica dell'UE e limitrofa;
sottolineata l'importanza delle disposizioni del Trattato che prevedono la conclusione di accordi speciali con i Paesi vicini;
considerato che tale strumento può consentire la creazione di una più efficace politica euromediterranea, di cui il Governo dovrebbe farsi promotore in ragione dall'importanza strategica che essa riveste per l'Italia;
tenuto conto, al riguardo, che la creazione e lo sviluppo di una politica mediterranea potrebbero essere assicurati anche attraverso il ricorso a cooperazioni rafforzate che coinvolgano i Paesi effettivamente interessati;
rilevato invece che il Trattato di Lisbona non reca misure adeguate per il rafforzamento della governance economica dell'UE, lasciando inalterato lo squilibrio tra la politica monetaria unica, da un lato, e un coordinamento debole delle politiche economiche e dell'occupazione, dall'altro;
sottolineato che la costituzionalizzazione del metodo della convenzione per la revisione ordinaria dei trattati garantirà ai parlamenti nazionali un coinvolgimento diretto nel processo di adeguamento del quadro «costituzionale» dell'UE;
rilevato che il riconoscimento espresso nel Trattato del ruolo dei parlamenti nazionali quali soggetti che «contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione» costituisce uno degli elementi di maggiore rilevanza del Trattato di Lisbona;
considerato, in particolare, che il riconoscimento ai parlamenti di diritti di informazione e trasmissione di documenti nonché di intervento diretto nel processo decisionale dell'UE, ne determina l'inclusione nella architettura istituzionale dell'UE;
evidenziata l'esigenza di definire, anche attraverso opportune intese tra le

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istituzioni e i parlamenti dell'UE, criteri e modalità di interpretazione e applicazione che consentano un esercizio efficace delle nuove prerogative, nel rispetto dell'autonomia di ciascun parlamento e istituzione e delle esigenze di funzionamento dell'UE;
sottolineata l'urgenza di avviare, non appena approvata la legge di ratifica del Trattato, una riflessione articolata sull'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati ed eventualmente della legislazione in vigore al fine di consentire un pieno ed efficace esercizio delle nuove prerogative discendenti dal Trattato;
considerata, in particolare, la necessità di introdurre disposizioni per l'esercizio del meccanismo di allerta precoce ai fini del controllo preventivo di sussidiarietà entro il termine di otto settimane previste dall'apposito Protocollo allegato al Trattato, assicurando un sistematico ed adeguato coinvolgimento della Commissione Politiche dell'UE;
tenuto conto della opportunità di assicurare, ai fini del controllo di sussidiarietà, la consultazione sistematica da parte degli organi parlamentari competenti dei consigli e delle assemblee legislative regionali italiane, come previsto espressamente dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
evidenziata altresì l'esigenza, nell'ambito della revisione del regolamento della Camera, di assicurare meccanismi adeguati che consentano l'adozione da parte degli organi parlamentari di osservazioni specificamente e direttamente indirizzate alla Commissione europea;
sottolineata, inoltre, l'opportunità di inserire nel regolamento della Camera una clausola che preveda una valutazione automatica dell'adeguatezza del regolamento in relazione ad ogni futura modifica dei Trattati istitutivi apportata mediante procedura di revisione ordinaria;
considerata, inoltre, l'opportunità di valutare, mediante le opportune modifiche del regolamento della Camera, la creazione di una sessione comunitaria di fase ascendente, da svolgersi nei primi mesi di ogni anno, al fine di esaminare gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE nonché la relazione del Governo sulla partecipazione italiana all'UE, promuovendo in tal modo il dibattito pubblico sulle questioni europee;
sottolineata l'esigenza di un più sistematico ricorso da parte degli organi parlamentari competenti alle procedure già previste dal regolamento e dalle leggi per l'intervento nella fase di formazione delle politiche e della normativa dell'UE, anche ai fini dell'instaurazione di un effettivo dialogo politico con la Commissione europea;
rilevata la necessità che il Governo promuova, attraverso le attività e gli strumenti di comunicazione e informazione appropriati, una piena ed effettiva conoscenza dei contenuti del nuovo Trattato, con particolare riguardo ai valori e agli obiettivi dell'UE nonché all'attività delle istituzioni europee;
rilevata altresì l'esigenza che il servizio radiotelevisivo pubblico assicuri un'adeguata e qualificata informazione sul Trattato di Lisbona e, più in generale, sull'attività e i valori costitutivi dell'UE;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.