CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 luglio 2008
42.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00175 Madia: Norme a tutela della maternità e paternità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo avanzato dall'onorevole Madia, concernente l'estensione operata dalla legge n. 296 del 2006 a favore delle lavoratrici e dei lavoratori atipici circa i benefici previsti a tutela della maternità e della malattia, si rappresenta quanto segue.
Il comma 788 della legge finanziaria 2007 ha previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, venga corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS, entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.
Per poter accedere alla predetta prestazione, il cui importo è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto per tale categoria di lavoratori, la norma rimanda al possesso dei requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione della stessa indennità di degenza ospedaliera.
Lo stesso comma prevede che ai lavoratori atipici i quali abbiano titolo all'indennità di maternità, venga corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità; trattamento che è riconosciuto, dalla stessa data, anche ai casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia.
Inoltre, in attuazione di quanto stabilito dal comma 791 della stessa legge finanziaria, il decreto ministeriale 12 luglio 2007 recante l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha regolato le ipotesi di astensione anticipata per complicanze nella gestazione, nonché le ipotesi legate a condizioni di lavoro pregiudizievoli alla lavoratrice atipica e al suo bambino.
Circa lo stato di applicazione delle disposizioni testé richiamate, l'INPS, ha trasmesso i seguenti dati.

Indennità di maternità ordinaria:
nel 2007 i soggetti beneficiari sono stati 10.026;
nel 2008, ad oggi, i soggetti beneficiari sono stati 5.984.

Astensione anticipata:
nel 2007 non risultano lavoratrici che hanno usufruito dell'istituto;

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nel 2008, ad oggi, le lavoratrici beneficiarle sono state 260.

Indennità di malattia:
nel 2007 i soggetti beneficiari sono stati 891;
mentre per il 2008, ad oggi, i soggetti beneficiari sono stati 1.731.

In conclusione mi sembra di poter affermare che i dati evidenziati mostrano la piena operatività delle disposizioni in parola.

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ALLEGATO 2

5-00222 Cazzola: Aspetti previdenziali a seguito dell'unificazione dell'ordine dei dottori commercialisti e dell'ordine dei ragionieri e periti commerciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Cazzola in merito alla attuale situazione delle due casse di previdenza privatizzate, dei dottori, commercialisti e dei ragionieri, passo ad illustrare quanto segue.
Prima di entrare nel merito delle vicende sollecitate mi sembra opportuno ricordare che la legge n. 34 del 2005, recante «Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» all'articolo 4, conferisce delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione finalizzata all'unificazione delle casse in argomento. Tale articolo prevede, in armonia con le disposizioni del decreto legislativo n. 509 del 1994, che attribuisce alle cosiddette casse privatizzate, autonomia gestionale, organizzativa e contabile, la «previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi di amministrazione delle casse interessate sulla base di bilanci di unificazione...», come momento propedeutico alla predisposizione del decreto legislativo attuativo.
Come è noto all'onorevole interrogante, il Governo non ha potuto esercitare la delega nei termini di legge a causa del mancato accordo tra le Casse sui parametri e criteri da porre a base di un progetto condiviso di unificazione.
La legge di delega non ha, inoltre, previsto le conseguenze originate dalla mancata unificazione in termini di copertura previdenziale degli iscritti al nuovo Albo unico.
Le difficoltà incontrate nella redazione di un progetto comune, derivano, sostanzialmente, dalle differenti situazioni patrimoniali e tecnico-attuariali delle casse interessate.
Più precisamente la Cassa Ragionieri, negli atti posti a base della propria riforma previdenziale, ha riconosciuto che da tempo risalente si assiste ad una stasi del trend demografico dei nuovi iscritti. Di segno opposto, invece, il trend demografico per la Cassa dei Dottori Commercialisti, che vede crescere da oltre un decennio le nuove iscrizioni (più di 2.000 l'anno).
Dal 1o gennaio 2008, risultano soppressi gli Ordini locali e i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, che confluiscono, ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, nel nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili.
A fronte della situazione prospettata, il Governo, nella precedente legislatura, aveva previsto, nell'ambito del decreto-legge 31 dicembre 2007, cosiddetto «mille proroghe», la fissazione al 31 dicembre 2008, del termine per l'adozione dei progetti di unificazione in parola. Tale previsione è stata però soppressa in sede di conversione del decreto medesimo.
Per quanto concerne, in particolare, i quesiti posti dall'onorevole interrogante in ordine ai bilanci tecnici delle Casse in

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parola sono in grado di informare che, con riferimento alla Cassa Dottori Commercialisti, il bilancio medesimo, riferito al 1o gennaio 2006, è stato trasmesso alla competente Direzione Generale dell'Amministrazione che rappresento, con nota del 18 dicembre 2007.
Tale documento contabile è stato redatto sulla base di ipotesi demografiche circa la dinamica dei nuovi iscritti, tali per cui il flusso netto annuo dei nuovi ingressi, al netto delle cancellazioni, risulta decrescente per i primi 10 anni - da 2.000 nuovi assicurati nel 2006 a 1.000 nel 2016 -, e costantemente pari alla misura di 1.000 unità a partire dal 2017.
Tra le ipotesi finanziarie, il tasso di rendimento nominale del patrimonio mobiliare, al netto dei costi di gestione, è fissato al 3,4 per cento, mentre il tasso di inflazione, dal 2010, è previsto costantemente pari a 1,6 per cento.
Sulla base soprattutto di tali ipotesi, le proiezione del bilancio tecnico della Cassa Dottori Commercialisti registrano, nel periodo 2005-2045, il seguente andamento degli indicatori sintetici:
saldo previdenziale (entrate contributive al netto delle uscite per prestazioni previdenziali) negativo a partire dal 2035;
saldo totale (entrate totali meno uscite totali) sempre positivo nel periodo considerato;
patrimonio a fine anno sempre positivo nel periodo considerato;
grado di capitalizzazione (rapporto tra liquidità più patrimonio immobiliare e riserve tecniche relative a attivi e pensionati) pari, nel 2045, al 71 per cento.

Il bilancio tecnico riferito al 31 dicembre 2005 della Cassa Ragionieri, trasmesso con nota del 20 dicembre 2006, è stato invece costruito a popolazione «chiusa», senza considerare cioè le entrate dovute al contributo integrativo degli iscritti dal 2004 al 2006 in poi.
Il tasso di rendimento nominale del patrimonio è previsto pari al 4,5 per cento e si compone di un 2,5 per cento di rendimento reale e da un 2 per cento di tasso di inflazione.
Sulla base delle suddette ipotesi, le proiezioni del bilancio tecnico della Cassa Ragionieri mostrano, nel periodo 2005-2045, quanto segue:
saldo previdenziale negativo a partire dal 2026;
saldo totale negativo a partire dal 2034;
patrimonio a fine anno sempre positivo nel periodo considerato.

Pertanto, l'avanzo di gestione, pari a 869,3 milioni di euro, mostra che in termini di valori attuali, il gettito contributivo previsto per il periodo 2005-2045 insieme al patrimonio netto al 31 dicembre 2005 garantiscono l'autosufficienza della Cassa.
Quanto rappresentato rende evidente la diversità metodologica e parametrica assunta da ciascuna delle due Casse nel redigere il proprio bilancio tecnico a 40 anni di orizzonte previsionale.
In relazione a tale aspetto, si rende nota la sopravvenuta emanazione (rispetto ai bilanci tecnici di cui sopra) del decreto ministeriale 29 novembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria» che dispone circa le ipotesi parametriche da adottare per la redazione del cosiddetto bilancio tecnico secondo lo scenario «base», costruito con riferimento a valori puntuali delle principati variabili economiche pari a quelle stimate istituzionalmente per il sistema-Paese. Sulla base di tale decreto, l'Ente gestore di forme di previdenza obbligatoria può, nel caso in cui valuti non rappresentativo della propria realtà il livello di stima fissato per gli aggregati nazionali e definito con conferenza di servizi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali-Ministero dell'economia e delle finanze, elaborare un bilancio tecnico con proiezioni basate su indicazioni differenti, purché motivate, producendo, in ogni caso, il prospetto «base».

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Un impianto siffatto dovrebbe garantire documenti tecnico-attuariali sviluppati sulla base di ipotesi standardizzate tali da rappresentare validi strumenti per la confrontabilità delle prospettive di lungo periodo delle Casse, con l'obiettivo, tra l'altro, di consentire una maggiore valutazione di merito in ordine a eventuali progetti di unificazione. Del resto, come ho ricordato inizialmente, già la legge n. 34 del 2005 prevede, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi, che i progetti in parola si basino su bilanci di unificazione.
In conclusione, posta la valenza delle questioni rimaste, per le ragioni che ho ricordato, «sospese», sono in grado di assicurare la massima attenzione da parte del Governo che è sicuramente disponibile a prendere in considerazione, nel costante confronto con le parti istituzionalmente interessate, ogni possibile soluzione, che possa contribuire a risolvere positivamente le vicende descritte, tenuto conto dell'apporto importante che darà, già con riferimento ai prossimi bilanci tecnici, il decreto ministeriale appena ricordato.
Attraverso il confronto e la concreta valutazione delle difficoltà emerse in sede di redazione di un progetto comune potranno essere risolti anche gli ulteriori quesiti posti dall'onorevole Cazzola. In questo senso mi impegno a sciogliere ogni riserva una volta attivati tutti i canali idonei a chiudere in modo positivo la questione descritta.

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ALLEGATO 3

5-00250 Codurelli: Ragioni delle difficoltà applicative della legge n. 188 del 2007.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge n. 188 è stata emanata con l'intento di rimediare a delle situazioni patologiche a danno del lavoratore, ovvero le cosiddette «lettere di dimissioni in bianco». La citata normativa, per la complessità della relativa procedura (modulo di dimissioni alfanumerico, di durata limitata nel tempo, eccetera) è stata, di fatto, percepita come un appesantimento burocratico a carico del lavoratore.
Al lavoratore, ed è questo il punto di maggior criticità, non veniva comunque assicurata una adeguata tutela, sia perché erano escluse dalla procedura alcune ipotesi, come il caso della risoluzione consensuale, sia perché mancava un controllo diretto sull'accesso del lavoratore al programma di accreditamento e compilazione del modello telematico di dimissioni.
Inoltre, l'adozione della procedura delle dimissioni volontarie aveva creato alcuni problemi relativamente alla gestione delle situazioni in cui le dimissioni erano prive di validità in quanto avvenute senza l'osservanza delle procedure richieste. Sicché l'abrogazione delle disposizioni in parola deve essere inserita in un contesto con finalità unicamente di semplificazione, non volendosi in alcun modo abbassare il livello di tutela per il lavoratore.

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ALLEGATO 4

5-00251 Lo Presti: Bilanci tecnici delle gestioni previdenziali delle Casse.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione posta dall'onorevole Lo Presti, si rappresenta quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 763, ha modificato i primi due periodi del comma 12 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, disponendo che la stabilità economica delle gestioni previdenziali degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 ed al decreto legislativo n. 103 del 1996 debba essere garantita con riferimento ad un arco temporale non inferiore a 30 anni.
Con riferimento alle modalità per l'esercizio della vigilanza istituzionale già previste dal decreto legislativo n. 509 del 1994, in materia di verifica della sostenibilità della gestioni previdenziali nel medio e lungo termine, il bilancio tecnico rappresenta una delle fonti d'informazione fondamentale.
Pertanto, anche per standardizzare e rendere più efficace l'opera di verifica dei Ministeri vigilanti, con il decreto ministeriale 29 novembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2008, n. 31), sono stati indicati i criteri che devono informare la redazione di tale documento attuariale.
Tale provvedimento, tra l'altro, dispone circa le ipotesi parametriche da adottare per la redazione del cosiddetto bilancio tecnico secondo lo scenario «base», costruito con riferimento a valori puntuali delle principati variabili economiche pari a quelle stimate istituzionalmente per il sistema Paese.
L'Ente gestore di forme di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 o al decreto legislativo n. 103 del 1996, in ogni caso, può, qualora ritenesse non rappresentativo della propria realtà il livello di stima fissato per gli aggregati nazionali e definito con conferenza di servizi Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Ministero dell'economia e delle finanze, elaborare un bilancio tecnico con proiezioni basate su indicazioni differenti, purché motivate, producendo, in ogni caso, il prospetto «base».
Lo stesso Decreto Ministeriale introduce inoltre l'analisi dei tassi di sostituzione quale strumento fondamentale sia per il monitoraggio dell'adeguatezza delle prestazioni erogate sia per fornire un'adeguata informazione agli assicurati circa la reale entità delle pensioni future.
Peraltro, qualora gli Enti previdenziali di diritto privato non risultassero in grado di garantire l'equilibrio gestionale nell'arco del trentennio, gli stessi saranno invitati ad adottare idonee determinazioni, da sottoporre poi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, decreto legislativo n. 509, cit., all'approvazione dei Ministeri vigilanti.
Se, nonostante le misure introdotte, il riequilibrio gestionale non potesse essere comunque garantito, gli stessi Dicasteri vigilanti, sentiti il Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale e l'Ente interessato, adottano le misure previste all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994.

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In particolare, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, per l'adozione dei provvedimenti necessari al riequilibrio della gestione.
In effetti, la procedura prevista per la redazione dei bilanci presenta alcuni aspetti complessi e pertanto nei mesi scorsi sono state effettuate diverse riunioni tra funzionari dei competenti Ministeri e rappresentanze del Consiglio degli Attuari finalizzate a chiarire le indicazioni di metodo contenute nel Decreto citato. E anche in questa fase si è rilevata l'effettiva ristrettezza dei termini rispetto ai tempi di costruzione ed elaborazione dei modelli necessari alla corretta stesura del documento contabile.
Tutto quanto premesso, per quanto riguarda la problematica emersa così come viene descritto nell'atto parlamentare che qui ci occupa, circa le difficoltà che gli Enti previdenziali di diritto privato stanno incontrando per il rispetto del termine di sei mesi dall'emanazione del Decreto per la redazione dei bilanci tecnici, faccio presente che i competenti Uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, stanno in questi giorni procedendo all'individuazione degli strumenti più idonei a concedere una proroga del suddetto termine.

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ALLEGATO 5

5-00252 Poli: Modalità alternative della trasmissione telematica all'INPS del certificato di malattia.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2008, concernenti le modalità attuative per lo sviluppo del certificato di malattia telematico, è opportuno ricordare che detto provvedimento normativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008, n. 124.
Nel frattempo veniva emanato il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha disposto l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con conseguente trasferimento delle funzioni del Ministero della salute al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
In conseguenza di tali recenti disposizioni normative, che hanno comportato per le Amministrazioni coinvolte lo sviluppo delle necessarie attività di realizzazione operativa e di adeguamento strutturale, anche le modalità attuative previste dall'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 dovranno essere realizzate tenendo conto dei nuovi assetti istituzionali: infatti, sono già in corso da parte della competente Direzione Generale del Sistema Informativo dell'«ex» Ministero della Salute i dovuti contatti con l'omologa Direzione Generale del Ministero del Lavoro, al fine di individuare, in tempi brevi, univoche ed omogenee procedure per l'adozione dei provvedimenti recanti la disciplina relativa alla trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) come prescritto dalla normativa già richiamata.
A tal proposito, detto Istituto ha formulato una bozza di articolato contenente le modalità attuative della trasmissione dei certificati di malattia ed ha promosso, nelle more dell'emanazione del decreto di che trattasi, un percorso sperimentale attraverso accordi con la Regione Toscana.
Pertanto, il provvedimento di attuazione concernente la certificazione medica per via telematica, nella forma di Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sarà predisposto entro il mese di settembre 2008 grazie all'attivazione di un Tavolo tecnico a cui parteciperanno i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

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ALLEGATO 6

5-00253 Caparini: Salvaguardia dei livelli occupazionali delle distillerie Stock di Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla situazione delle distillerie Stock di Trieste, sulla quale gli onorevoli Caparini e Fedriga sollevano l'attenzione con il presente atto parlamentare, passo ad illustrare le informazioni acquisite dagli uffici dell'Amministrazione che rappresento, premettendo che, ad oggi, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali non ha ricevuto alcuna richiesta di incontro dalle Parti sociali per l'esame della situazione occupazionale, né ha ricevuto alcuna segnalazione al riguardo.
La Direzione provinciale del lavoro di Trieste ha reso noto, sulla base di contatti con rappresentanti dell'azienda, che:
nel corso di un incontro con il nuovo management della società, il 9 luglio scorso, si è discusso del trasferimento a Milano di tutti i settori commerciali e di supporto, per circa 40 persone, a causa della forte contrazione di mercato dei superalcolici con contestuale avvicinamento ai clienti più importanti con diverso target;
ai lavoratori interessati è stata fatta proposta di trasferimento a Milano, con mantenimento di tutti i posti di lavoro; in caso di accettazione del trasferimento, ai lavoratori verrà riconosciuto quanto previsto dal CCNL e dagli accordi aziendali;
per favorire l'inserimento nel nuovo contesto sociale, la direzione del personale dell'azienda ha messo a disposizione del personale la sua struttura «Antex»;
la proprietà intenderebbe attivare la procedura di mobilità per circa 13 lavoratori che durante il periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale maturerebbero i requisiti per la pensione.

Sono stati sentiti anche i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (segretario provinciale CISL e delegata CGIL per il settore industriale), che hanno riferito di aver richiesto alla Prefettura un incontro con le parti sociali e le Istituzioni interessate (Enti locali). Tale riunione dovrebbe avere luogo dopo il 3 agosto, in quanto fino a tale data l'azienda non si sarebbe resa disponibile.
Lo scorso 18 luglio, inoltre, si è tenuto un incontro, presso la Provincia di Trieste, presente l'Assessore al lavoro, i capi gruppo dei partiti, le OO.SS., mentre risultavano assenti i rappresentanti dell'azienda.
L'Amministrazione regionale del Friuli, interessata al riguardo, ha reso noto di non avere ricevuto alcuna comunicazione formale in ordine alla situazione aziendale in argomento.
La Regione ha segnalato che la Stock ha beneficiato, a valere sul Fondo Trieste, nel 2004 di 200.000 euro (già erogati) e nel 2005 di 90.000 euro (impegnati e non erogati), mentre in relazione al 2006 e al 2007, la Stock non ha presentato richiesta a valere sul Fondo medesimo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito al riguardo, ha reso noto di avere già attivato contatti con la Direzione aziendale della Stock.

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Nei prossimi giorni, se non dovessero intervenire fatti risolutivi della vicenda, verrà attivato un tavolo di confronto con tutte le parti istituzionalmente interessate, nell'intento di individuare soluzioni in grado di contemperare le giuste aspettative dei lavoratori con le scelte imprenditoriali della società.
In conclusione, sono sicuramente in grado di tranquillizzare l'Onorevole Caparini in merito all'attenzione che il Governo riserva a vicende societarie come quella che oggi ci occupa confermando, nel contempo, la mia piena disponibilità ad informare sulla evoluzione della situazione aziendale in parola.