CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2008
60.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione 5-00254 Siragusa: Invio di aiuti umanitari nella Repubblica democratica del Congo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sin da quando il caso le è stato segnalato, l'Ambasciata d'Italia a Kinshasa si è attivata per sensibilizzare le Autorità congolesi sul caso segnalato dall'interrogante.
La nostra Ambasciata ha in particolare sottolineato, nelle sue comunicazioni, come il container inviato dall'ONG italiana «Mano Amica» alle sue controparti congolesi contenesse materiali ed equipaggiamenti sanitari e come la natura di tale contenuto giustificasse l'esonero dalle tasse doganali.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri in risposta a queste sollecitazioni, sono state date le opportune indicazioni all'ONG «Association Pour la Promotion de la Minorité Qualitative» (A.P.M.Q.) - istituita dalle controparti congolesi della ONG «Mano Amica» proprio per rispondere ai requisiti previsti dalla normativa locale - di istruire la pratica presso il competente Ministero degli affari sociali.
Dopo gli accertamenti circa lo stato giuridico dell'ONG A.P.M.Q., soltanto in data 7 giugno 2007 il Ministero degli Affari Sociali congolese ha espresso parere favorevole, inviando la relativa richiesta, come da prassi, al Ministero del Piano. Quest'ultima autorità ha promulgato, in data 21 settembre 2007, il decreto ministeriale relativo all'esonero dal pagamento dei dazi doganali, trasmettendolo per controfirma al Ministro delle finanze congolese.
Allo stato attuale occorre tuttavia segnalare che il Ministero delle finanze congolese, anche se sollecitato più volte (da ultimo, con lettera del nostro Ambasciatore a Kinshasa dell'11 agosto 2008), non è stato ancora in grado di finalizzare gli iter burocratici volti alla concessione dell'esonero.
L'Ambasciata d'Italia a Kinshasa, in costante contatto con le ONG e le locali Autorità, ritiene che i ritardi siano da addebitare a difficoltà di carattere organizzativo e burocratico all'interno del Ministero stesso, nonché all'enorme numero di pratiche doganali dovuto al congestionato traffico portuale che si registra attualmente presso il porto di Matadi.
Il Ministero degli affari esteri, per parte sua, ha provveduto ad effettuare un passo presso l'Ambasciata della Repubblica democratica del Congo (RDC) accreditata nel nostro Paese, per fare presente le nostre vive aspettative di una rapida soluzione dell'intera questione.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-00326 Foti: Sulla condanna di due cittadini italiani in India.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il caso dei Signori Angelo Falcone e Simone Nobili è stato seguito fin dal suo inizio con la massima attenzione da parte del Ministero degli affari esteri.
Durante tutto il periodo della custodia cautelare l'Ambasciata a New Delhi si è adoperata per prestare ai due connazionali ogni possibile assistenza, in costante contatto con i familiari in Italia. Quattro visite consolari sono state effettuate per verificare le condizioni di salute e di detenzione degli interessati e un sussidio a carico dell'erario pari a 10.000 euro ciascuno è stato loro erogato quale contributo al pagamento delle spese legali.
Successivamente alla condanna dei due connazionali ad una pena di dieci anni di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (18 kg di hashish), l'Ambasciata ha fornito ai congiunti i nominativi di avvocati favorevolmente noti per il ricorso in appello, che dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla data della sentenza di primo grado (a partire, cioè, dal 22 agosto 2008).
Quanto alla possibilità di scontare in Italia la pena inflitta dalla giustizia indiana, occorre tenere presente che l'India non ha aderito alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 1983 (strumento che è peraltro applicabile, anche fra gli Stati firmatari, soltanto in presenza di una sentenza definitiva). Pertanto, l'ipotesi prospettata dall'interrogante di recludere i Signori Falcone e Nobili in un carcere italiano a seguito di un loro trasferimento non appare, allo stato attuale, percorribile.
Difficilmente percorribili sono purtroppo anche le altre ipotesi ventilate dall'interrogante. Lo scambio di detenuti non appartiene tanto alla sfera della collaborazione giudiziaria quanto a quella della risoluzione dei conflitti internazionali, mentre l'ipotesi di una espulsione appare poco compatibile con le caratteristiche del sistema giudiziario indiano e con la tipologia dei reati contestati ai nostri connazionali. Incidentalmente, segnalo che, in ogni caso, l'espulsione costituisce un atto puramente discrezionale da parte dello Stato di condanna, normalmente per illeciti di carattere amministrativo. In assenza di meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale come la summenzionata Convenzione di Strasburgo, l'espulsione non implica per il detenuto l'obbligo di scontare il residuo di pena nel Paese di origine.
In questa fase, la strada maestra per i Signori Falcone e Nobili resta quindi quella di difendersi in giudizio e auspicabilmente di dimostrare la loro estraneità ai fatti di cui vengono accusati. Il Ministero degli esteri e la nostra Ambasciata a Nuova Dehli continueranno a seguire il loro caso con la massima attenzione, assicurando ai nostri connazionali tutta l'assistenza necessaria.