CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2008
40.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.

GIUNTA PLENARIA

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 17.15.

Per una inversione dell'ordine del giorno.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, propone una inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere come primo punto alle proprie comunicazioni sui criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti.

La Giunta concorda.

Comunicazioni del Presidente sui criteri per la valutazione di validità o di nullità dei voti.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che, in vista dell'eventuale svolgimento di attività istruttorie consistenti nella revisione di schede elettorali, si rende opportuno individuare, analogamente a quanto avvenuto nelle scorse due legislature, alcuni criteri per la valutazione di validità o di nullità dei voti, che possano rappresentare un indirizzo per le attività degli eventuali Comitati di verifica che dovessero essere costituiti a seguito di deliberazioni di apertura dell'istruttoria da parte della Giunta, nonché per gli stessi relatori circoscrizionali che già in questa fase possono visionare la documentazione elettorale di competenza, ivi incluse se necessario le schede di voto (rimanendo tuttavia l'eventuale riassegnazione dei voti esclusivamente riservata ai Comitati di verifica).
Considerate le disposizioni contenute in materia nel testo unico n. 361 del 1957 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (in particolare gli articoli 58, 69 - come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121 - e 70),

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le istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni politiche del 13-14 aprile 2008 e i criteri già elaborati dalla Giunta nella scorsa legislatura (seduta del 6 luglio 2006) - così come applicati dal Comitato di verifica nazionale istituito nella XV legislatura -, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione odierna, sull'esigenza che nella valutazione delle schede si debba privilegiare la volontà dell'elettore ove questa sia espressa in modo univoco e manchino segni di riconoscimento. Tenuto conto, inoltre, della particolare configurazione grafica dell'ordine dei contrassegni che, sulle schede utilizzate per le elezioni del 13-14 aprile 2008, si presentavano disposti orizzontalmente ed assai vicini l'uno all'altro (ciò in ragione dell'accresciuto numero di liste non collegate e della connessa diminuzione del numero delle liste collegate nelle due coalizioni presentatesi), l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, sempre nella odierna riunione, che i casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su parte dei rettangoli contenenti i contrassegni vicini debbano essere valutati sulla base di quanto previsto dall'articolo 69, secondo periodo, del testo unico n. 361 del 1957, come modificato dal citato decreto-legge n. 75 del 2006, convertito dalla legge n. 121 del 2006, a norma del quale «quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso».
Fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal testo unico n. 361 del 1957 (in particolare agli articoli 58, 62, 69 e 70), nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha, pertanto, definito, con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti:
a) sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:
1) i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato fuori dei riquadri o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;
2) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri - ivi inclusi quelli contenenti simboli di liste non collegate alla lista sul cui simbolo è tracciato il segno - o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;
b) sono da considerare nulli i voti espressi nei seguenti modi:
1) i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
2) i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;
3) i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;
4) i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o della coalizione corrispondente o del capo della stessa o di un candidato ovvero con qualunque altra scritta o qualunque altro nome riportato entro o fuori di un rettangolo.

Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero (per la quale, come è noto, è possibile l'espressione di uno o due voti di preferenza, a seconda della ripartizione), tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in particolare dell'articolo 11, comma 3), delle disposizioni del testo unico n. 361 del 1957 - cui l'articolo 25 della citata legge n. 459 del 2001 rinvia per quanto non disciplinato - e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della

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Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 459 del 2001), nonché delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sempre nella riunione odierna, ha inoltre definito - fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, lettera c), n. 4, della legge n. 459 del 2001 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003 - i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti, distinguendo i casi di nullità dei voti di lista dai casi di nullità dei voti di preferenza:
a) sono da considerare validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:
1) i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato fuori dei riquadri o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;
2) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte bianca della scheda;
3) i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;
4) i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
5) i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo;
b) sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:
1) i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
2) i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;
3) i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;
4) i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o con qualunque altra scritta, diversa dal nome di un candidato, riportata entro o fuori di un rettangolo;
c) sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:
1) i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della lista votata;
2) i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
3) i voti di preferenza espressi con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto;
d) salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:
1) i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;
2) i voti di preferenza espressi senza che l'indicazione del candidato sia fatta con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;

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3) i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
4) i voti di preferenza espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze stabilito per la ripartizione, ferma restando la validità dei primi voti di preferenza ricompresi entro il predetto limite numerico;
5) i voti di preferenza espressi mediante l'indicazione di numeri e non del cognome del candidato.

Donata LENZI (PD), ad integrazione di quanto comunicato dal presidente, tiene a precisare che non spetta, a suo giudizio, all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi - competente esclusivamente in materia di programmazione dei lavori - bensì alla Giunta adottare i criteri di valutazione dei voti.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, ne conviene, essendo le comunicazioni da lui rese oggetto evidentemente di una valutazione finale da parte della Giunta plenaria.

Gregorio FONTANA (PdL) rileva che quelli testé illustrati dal presidente rappresentano dei criteri generali, considerato che i comitati di verifica decidono caso per caso ed anche in taluni casi in modo non conforme rispetto ai medesimi, come dimostra l'esperienza dei lavori del comitato di verifica nazionale nella XV legislatura. Si tratta di criteri certamente importanti per l'attività della Giunta, mai tuttavia derogatori o sostitutivi rispetto ai criteri direttamente fissati dalla legge.

Donata LENZI (PD) auspica che in occasione delle modifiche del regolamento della Giunta possa procedersi a codificare la potestà della Giunta, ora esercitata in via di prassi, di adottare i criteri di valutazione, anche sull'esempio della disciplina prevista dal regolamento per la verifica dei poteri del Senato.

Gianni FARINA (PD), nel condividere i criteri illustrati dal presidente, ritiene che il riferimento in essi contenuto alla causa di nullità derivante dall'accertata volontà dell'elettore di farsi riconoscere valga principalmente per le elezioni sul territorio nazionale mentre sia molto meno applicabile per le elezioni nella circoscrizione Estero nelle quali gli elettori votano per corrispondenza e non hanno dunque alcuna visibilità.

Pietro TIDEI (PD), riferendosi al criterio secondo cui i voti di preferenza nelle elezioni per la circoscrizione Estero espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze stabilito per la ripartizione sono nulli, salva la validità dei primi voti di preferenza ricompresi entro il predetto limite numerico, domanda quale debba essere la soluzione in caso di preferenze scritte in orizzontale sulla scheda, senza dunque che sia possibile stabilire un ordine di priorità tra le medesime.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, in risposta al deputato Tidei, fa notare come quello da lui evocato rappresenti un caso limite, tenuto altresì conto che sulle schede non vi era probabilmente neppure lo spazio per scrivere in orizzontale più preferenze e che, in ultima analisi, potrebbe, nel caso indicato, essere ritenuta prevalente la posizione in lista dei candidati.

La Giunta concorda con i criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti illustrati dal presidente.

Esame delle cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

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Invita il vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato nella riunione del 16 luglio 2008.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, ricorda che nella riunione del 16 luglio 2008 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, preso atto del mancato intervento alle rispettive audizioni dei deputati Sabrina De Camillis e Giovanni Dima, ha concluso l'istruttoria sulle cariche regionali ricoperte dai deputati, incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.
In esito all'istruttoria in contraddittorio svolta dal Comitato, propone, a nome del Comitato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto che la deputata Marialuisa GNECCHI è cessata, in data 10 luglio 2008, dalle cariche di consigliere provinciale di Bolzano, componente e Vicepresidente della Giunta provinciale di Bolzano, membro del comitato d'intesa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, consigliere regionale del Trentino-Alto Adige, assessore regionale e Vicepresidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

La Giunta prende atto.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, sempre in esito all'istruttoria in contraddittorio svolta dal Comitato, propone, poi, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta accerti, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche, tuttora ricoperte dagli interessati:
consigliere regionale del Molise, ricoperta dalla deputata Sabrina DE CAMILLIS;
consigliere regionale della Calabria, ricoperta dal deputato Giovanni DIMA.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che le proposte testé formulate dal coordinatore Pisicchio di accertamento dell'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere regionale del Molise, ricoperta dalla deputata Sabrina De Camillis, e di consigliere regionale della Calabria, ricoperta dal deputato Giovanni Dima, fanno seguito ad una istruttoria del Comitato volta ad accertare la perdurante situazione di fatto di deputati che, ad oggi, risultano ancora titolari di cariche regionali incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.
In conformità alla prassi applicativa (da ultimo, sedute della Giunta del 13 settembre e del 9 novembre 2006), trattandosi di accertamenti di mero fatto, che non comportano la possibilità di valutazioni di merito e che, in quanto fondati su un espresso divieto costituzionale, sfuggono alla disponibilità con un voto della Giunta, s'intendono pertanto approvate le proposte del Comitato di accertamento dell'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere regionale del Molise, ricoperta dalla deputata Sabrina De Camillis, e di consigliere regionale della Calabria, ricoperta dal deputato Giovanni Dima, per i quali provvederà immediatamente ad effettuare la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dell'invito ad optare.

Comunicazioni del Presidente sulla questione della competenza sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, ricorda che, come convenuto dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 maggio e come preannunciato nella seduta del 5 giugno, ha convocato l'odierna seduta per rendere alla Giunta comunicazioni sulla

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questione della competenza sul contenzioso relativo agli atti del procedimento elettorale preparatorio, al fine di definire in materia un orientamento generale della Giunta che valga da indirizzo in vista del successivo esame, in sede di verifica dei poteri, dei ricorsi concernenti tali profili.
Analogamente a quanto avvenuto nella XV legislatura, anche nella corrente legislatura, seppure in minor misura, risultano, infatti, agli atti della Giunta ricorsi avverso atti della fase preparatoria delle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale: in particolare, sono stati presentati un ricorso avverso l'esclusione di una lista dalla competizione elettorale nella circoscrizione Campania 2 e due ricorsi avverso l'ammissione di contrassegni di liste ritenuti confondibili con i contrassegni delle liste dei ricorrenti.
Il ritorno ad un sistema elettorale di stampo proporzionale ha comportato, già in occasione delle elezioni politiche del 2006, un deciso incremento del contenzioso nella fase del procedimento elettorale preparatorio. Tale fenomeno ha spinto la Giunta delle elezioni della Camera della XV legislatura a precisare gli ambiti della propria competenza, a fronte di una consolidata giurisprudenza ordinaria ed amministrativa (riportata in un dossier predisposto dagli uffici della Giunta, distribuito ai colleghi) che, salvo alcune eccezioni, ha sempre ribadito la tesi del difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo e di quello ordinario nella materia in questione, sulla base del tradizionale argomento che anche la verifica sulle operazioni della fase preparatoria delle elezioni spetterebbe alle Camere in forza dell'articolo 66 della Costituzione.
Nella XV legislatura la Giunta (cfr. le sedute del 7 novembre e del 5, 6, 12 e 13 dicembre 2006) ha sempre archiviato all'unanimità, per manifesta inammissibilità, i ricorsi presentati da liste o candidati esclusi, sulla base della motivazione (sottolineata dai competenti relatori nelle rispettive relazioni) che avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio (e in particolare quelli concernenti la ricusazione di contrassegni, liste o candidati) è già apprestato un sistema di tutele che trova la sua compiuta disciplina negli articoli 14, 15, 16, 22 e 23 del testo unico n. 361 del 1957. Tali disposizioni prevedono, infatti, la possibilità di riesame, entro ristretti termini temporali, delle ricusazioni di contrassegni, liste o candidati: per quanto concerne i contrassegni, da parte del Ministero dell'interno, che invita il depositante a sostituire, entro 48 ore, il contrassegno non conforme alle norme di cui all'articolo 14 del testo unico; da parte, invece, del competente ufficio centrale circoscrizionale per la ricusazione, entro il giorno successivo alla presentazione, di liste o candidati. Le predette disposizioni prevedono, poi, la possibilità di impugnazione (entro 48 ore) dei provvedimenti di ricusazione dinanzi all'Ufficio elettorale centrale nazionale.
Secondo le deliberazioni della Giunta della XV legislatura, la competenza della Camera dei deputati a pronunciare giudizio definitivo, ai sensi dell'articolo 87 del testo unico n. 361 del 1957, sui ricorsi e reclami presentati, ivi compresi quelli relativi al procedimento elettorale preparatorio, deve ritenersi sussistente solo in quanto sia finalizzata alla verifica dei titoli di ammissione degli eletti: nel senso che la Camera può e deve conoscere tutto il procedimento elettorale, ivi compresa la fase precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo. La Giunta ha sottolineato che la verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude, per definizione, che in essa possa ritenersi ricompreso anche il controllo sulle posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale. Se, infatti, la Giunta avesse, al contrario, ritenuto di poter esaminare un ricorso avverso la ricusazione di una lista, essa avrebbe dovuto ammettere, in via consequenziale, la possibilità di un suo accoglimento nel merito. Da ciò, tuttavia - come la Giunta ha evidenziato nella XV legislatura - non sarebbe potuta in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili della lista ricusata) se non quella - palesemente estranea, se non contraria, alle finalità proprie della verifica dei poteri - di provocare, alla luce

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della vigente legge elettorale per la Camera, la ripetizione delle elezioni non solo nella circoscrizione interessata ma - tenuto conto del sistema elettorale introdotto dalla legge n. 270 del 2005 - in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della circoscrizione uninominale Valle d'Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con propri candidati. Si tratta, com'è evidente, di una ipotesi puramente scolastica, se non altro (e a parte qualunque considerazione sulla possibilità di immaginare un voto con cui l'Assemblea dovrebbe in pratica autosciogliersi) per la radicalità dell'esito, che esulerebbe completamente dal novero delle possibili conseguenze giuridiche che possono legittimamente farsi discendere dalle decisioni della Giunta. È quasi superfluo sottolineare, del resto, che nell'ordinamento costituzionale italiano la competenza all'attivazione del procedimento elettorale, ai fini del rinnovo della Camera e del Senato, spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica, titolare del potere di scioglimento, e al Governo, e in nessun caso le stesse Camere - attraverso una pronuncia della Giunta delle elezioni e poi dell'Assemblea - potrebbero sostituirvisi adottando deliberazioni che avrebbero come immediato effetto quello di comportare una sorta di autoscioglimento ed una irrituale convocazione dei comizi elettorali.
Tale paradossale evenienza è stata da ultimo sottolineata anche dal presidente dell'Ufficio centrale nazionale, dottor Giovanni Prestipino, il quale, nell'audizione in Giunta del 9 luglio 2008, ha evidenziato che il riconoscimento di una competenza della Giunta in materia condurrebbe ad ammettere la possibilità di una invalidazione del complessivo risultato elettorale. Tale ultima evenienza - se poteva, in linea di principio, ammettersi sotto il vigore della precedente legge elettorale maggioritaria uninominale, in cui all'eventuale invalidazione delle operazioni elettorali di un intero collegio avrebbe potuto far seguito in teoria l'indizione di una elezione suppletiva nel solo collegio interessato - appare invece del tutto estranea al sistema attualmente vigente, tanto più considerato che nell'ordinamento costituzionale italiano manca un organo - non essendo attributaria di tale competenza neppure la Corte costituzionale - che possa annullare le elezioni nella loro interezza.
Nonostante la richiamata giurisprudenza parlamentare (consolidata alla Camera, mentre al Senato, prima delle pronunce della scorsa legislatura, in particolare quella della seduta del 26 febbraio 2008, si registrava un più risalente orientamento favorevole a ricomprendere nella verifica dei poteri anche il controllo sulla regolarità delle operazioni preparatorie) e nonostante che la stessa giurisprudenza sia stata nella scorsa legislatura condivisa da entrambe le Giunte di Camera e Senato, ancora da ultimo, in occasione della vicenda relativa alla Democrazia cristiana di Giuseppe Pizza, le sezioni unite civili della Corte suprema di Cassazione hanno tuttavia riaffermato, con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9151, la tradizionale tesi del difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario ed amministrativo in materia di contenzioso elettorale, in ragione della riserva alla cognizione esclusiva delle Camere delle controversie su tutte le operazioni elettorali, ivi incluse quelle sulla regolarità e validità della presentazione dei contrassegni e delle liste. La citata pronuncia della Cassazione ha fatto seguito alle ordinanze 1o aprile 2008, n. 1743 e n. 1744 con le quali la quinta sezione del Consiglio di Stato - riconoscendo, invece, innovativamente (come già fatto in precedenza dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza 22 aprile 2006, n. 629, che giungeva ad affermate la natura giurisdizionale dell'Ufficio centrale nazionale) la propria giurisdizione in materia in ragione del fatto che l'ammissione delle liste non attiene alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere - aveva riammesso in via cautelare alle elezioni del 13-14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato la lista della Democrazia cristiana di Giuseppe Pizza, in riforma delle ordinanze del TAR Campania sez. Salerno n. 59/2008 e del TAR Lazio n. 1618/2008, che avevano respinto le domande di sospensione dei provvedimenti di ricusazione del contrassegno della predetta lista.
Se la decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione sul caso della Democrazia cristiana di Pizza può comprendersi

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anche in considerazione del fatto che una pronuncia di segno diverso avrebbe potuto mettere seriamente a rischio lo svolgimento delle imminenti elezioni, ciò nondimeno essa si presta ad alcune considerazioni critiche. Anzitutto, è evidente che, pur nel pieno rispetto della sentenza della Suprema Corte di cassazione, essa, come le analoghe precedenti decisioni volte ad affermare la competenza esclusiva delle Camere sul contenzioso relativo agli atti della fase preparatoria delle elezioni, non ha efficacia vincolante nei confronti delle Camere medesime, libere restando queste ultime, sulla base del principio di autonomia e indipendenza costituzionale del Parlamento, di assumere, per il tramite delle rispettive Giunte delle elezioni, deliberazioni volte a ribadire l'orientamento già maturato nella XV legislatura. Ove reiterate, pronunce quale quella in esame potrebbero, anzi, in linea teorica integrare anche i presupposti per una eventuale impugnazione in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (nelle forme del conflitto da menomazione), contenendo in sé l'attribuzione di una competenza su materia di cui le stesse Camere non ritengono invece, motivatamente, di poter essere investite.
D'altro canto, la Giunta, nel ribadire per la corrente legislatura l'orientamento stabilizzatosi la scorsa legislatura e che appare il più conforme alla logica del sistema, non può esimersi dal farsi parte attiva - attraverso i suoi singoli componenti e, poi, eventualmente in occasione della auspicata elaborazione di una proposta di modifica del proprio regolamento - nel richiamare la necessità che le Camere, nell'esercizio della propria funzione legislativa, apportino alle legge elettorale quei correttivi che appaiano tali da colmare il vuoto di tutele giurisdizionali che attualmente connota la disciplina in materia: tutele giurisdizionali che andrebbero necessariamente collocate nella fase antecedente allo svolgimento delle elezioni e la cui attuale mancanza rende evidenti i profili di possibile illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione e dello stesso articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In tale direzione si è del resto mosso, di recente, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il quale, con ordinanza n. 489/08 (in esito ad una vicenda giudiziaria che aveva preso le mosse da un ricorso proposto da Roberto Mario Sergio Commercio volto a richiedere l'annullamento del provvedimento di esclusione della sua candidatura dalla lista Forza Italia in occasione delle elezioni politiche 2006), preso atto della definizione restrittiva delle proprie competenze assunta di recente dalla Giunta delle elezioni della Camera, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 87 del testo unico n. 361/1957 per violazione degli articoli 3, 51, primo comma, 24, primo comma, 103, primo comma, e 113 della Costituzione, nonché dell'articolo 117 della Costituzione in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Sarà pertanto importante la pronuncia che al riguardo assumerà la Corte costituzionale, la quale finora, allorquando si è dovuta occupare della questione, si è rifugiata in ordinanze di manifesta inammissibilità (si veda l'ordinanza n. 512 del 2000, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del testo unico n. 361/1957, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 66 e 113 della Costituzione, dal TAR Lazio nel corso di un procedimento promosso per l'annullamento di un provvedimento di esclusione da parte del Ministero dell'interno di un simbolo presentato per le elezioni politiche dal ricorrente; si veda, inoltre, la recente ordinanza n. 117 del 2006, con la quale la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri presentato dalla lista consumatori C.O.D.A.CONS. - ricusata in talune circoscrizioni in occasione delle elezioni politiche del 2006 - sulla base della motivazione, fondata sul presupposto, non condivisibile, della natura giurisdizionale dell'organo Giunta delle elezioni, che alla Corte non compete risolvere conflitti negativi o positivi di giurisdizione).
In conclusione, chiede ai colleghi di esprimersi sulla sua proposta di confermare, per la corrente legislatura, l'orientamento a considerare manifestamente

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inammissibili i ricorsi concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio con i quali siano stati ricusati contrassegni di partiti o gruppi politici organizzati o sia stata disposta l'esclusione dalla competizione elettorale di liste o singoli candidati, valutando invece (come precisato dalla Giunta della Camera nella seduta del 13 dicembre 2006 in occasione della relazione di verifica dei poteri nella circoscrizione Lazio 2) la possibilità di un esame nel merito dei ricorsi presentati avverso l'ammissione di liste alle elezioni, nei limiti in cui le liste o singole candidature contestate abbiano poi dato luogo a effettive proclamazioni o abbiano comunque conseguito voti in qualche misura rilevanti ai fini della determinazione del risultato elettorale finale.

Gregorio FONTANA (PdL) ricorda che nella fase preparatoria delle ultime elezioni politiche la decisione, a suo giudizio sbagliata, di non ammettere il simbolo della Democrazia cristiana di Pizza ha originato una nuova pronuncia della Cassazione la quale ha rimediato alla situazione particolarmente delicata venutasi a creare per il rischio di interferenza e superamento del termine costituzionale di settanta giorni dalla fine delle precedenti Camere entro cui, a norma dell'articolo 61 della Costituzione, devono aver luogo le elezioni per le nuove Camere. La Cassazione ha tolto dall'imbarazzo il Governo ma ha finito per complicare il problema ignorando le pronunce assunte dalle Giunte nella scorsa legislatura. Bene fa, dunque, la Giunta a rivendicare anche in questa legislatura il proprio orientamento già maturato nella precedente legislatura. Nel concordare, pertanto, totalmente con la relazione del presidente Migliavacca, auspica, anche investendone nelle opportune forme la I Commissione, un chiarimento in una materia che, altrimenti, ove restassero le attuali lacune, continuerebbe a far registrare un vulnus a diritti costituzionalmente garantiti.

Donata LENZI (PD) concorda con la relazione del presidente e con quanto testé affermato dal deputato Fontana, chiedendo che resti agli atti la sottolineatura della necessità di sottoporre alla I Commissione una riflessione al riguardo, anche alla luce della questione di legittimità costituzionale recentemente rimessa alla Corte costituzionale dal Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, fa presente di aver già interloquito con il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, senatore Follini, al quale, se non vi sono obiezioni, trasmetterà copia del resoconto della seduta odierna. È sua intenzione indirizzare, inoltre, una lettera anche al presidente della I Commissione, trasmettendogli copia del resoconto, al fine di sottoporgli le questioni oggetto dell'odierno dibattito in un'ottica di sensibilizzazione circa la necessità di correzioni legislative che potrebbero essere, ad esempio, apportate anche in sede di riforma della legge elettorale per il Parlamento europeo. Si riserva, infine, di valutare l'opportunità di individuare ulteriori soggetti cui inviare il resoconto della seduta di oggi.

La seduta termina alle 18.10.