CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2008
55.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 NOVEMBRE 2008

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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00009 Tommaso Foti: sulla razionalizzazione, l'accorpamento, la riduzione e l'ammodernamento del patrimonio in uso al Ministero della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro della Difesa voglia intraprendere «al fine di impedire che si svuotino dei contenuti essenziali norme che, come quelle introdotte dalla finanziaria 2008, paiono volte a dare un senso logico all'attività di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio in uso al Ministero della Difesa».
Al riguardo, per una miglior comprensione della complessa problematica, appare opportuno premettere un breve quadro di riferimento delle disposizioni normative regolanti la materia.
L'articolo 1 comma 262 della Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), che integra quanto previsto dal decreto-legge n. 351 del 2001 (convertito in legge n. 410 del 2001), prevede l'inserimento del comma 15-ter, secondo il quale il Ministero della Difesa può individuare immobili di proprietà dello Stato, mantenuti in uso per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali e che le relative procedure sono effettuate dall'Agenzia del Demanio d'intesa con il Ministero della Difesa.
L'articolo 1 comma 320 della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha invece modificato ed integrato quanto previsto dalla Legge n. 269 del 2003 in materia di dismissione degli immobili in uso al Ministero della Difesa.
In particolare tale disposto normativo, relativamente agli immobili in uso all'Amministrazione Difesa che si renderanno disponibili a seguito dell'adozione di un programma di razionalizzazione, riduzione e ammodernamento del patrimonio immobiliare, prevede che l'Agenzia del Demanio provveda alla loro valorizzazione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001.
Al riguardo, tenuto conto che la Finanziaria 2008 non ha abrogato le previsioni del succitato comma 262, si opera nel senso che entrambi gli strumenti, le cui finalità sono volte ad ammodernare il parco infrastrutturale della Difesa, possano e debbano essere utilizzati contemporaneamente in quanto complementari e sinergici tra loro.
Nello specifico, relativamente al Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Comune di Piacenza il 3 aprile 2008, si osserva che la proposta di stipulare un Accordo di Programma era pervenuta dal Comune stesso.
Tale Protocollo, in concreto, prevede la permuta di alcuni immobili in uso al Polo Mantenimento Pesante Nord con infrastrutture sostitutive, pronte all'uso, richieste dall'Amministrazione Difesa, da realizzarsi a carico del Comune su area di proprietà dello stesso, volte a preservare ed implementare la funzione industriale dell'Ente militare con la conseguente tutela delle maestranze civili impiegate.
Pertanto, si ritiene che lo strumento giuridico legittimamente individuato sia strettamente coerente con gli obiettivi della Difesa nello specifico settore, anche in considerazione del fatto che l'onere economico relativo alle nuove realizzazioni

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risulta, da una prima analisi, equivalente al valore degli immobili di prevista cessione e che, in ogni caso, in sede di stipula del relativo Accordo di Programma sarà ricercato l'equilibrio economico tra i beni da cedere e quelli da realizzare per le specifiche funzioni ivi riallocate.
L'iniziativa in argomento, quindi, non pregiudica ma affianca il processo di razionalizzazione previsto dalle disposizioni contenute nella Finanziaria 2008, atteso che la stessa tende alla riduzione, accorpamento, ammodernamento ed efficientamento delle strutture in uso alla Difesa.
Peraltro, nella città di Piacenza esistono altre infrastrutture in uso alla Difesa che saranno inserite nel programma di razionalizzazione previsto dal novellato articolo 263 della citata legge finanziaria 2007, ed ora ulteriormente ampliato e rafforzato con le previsioni dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00231 Raisi: sull'eventuale assenso delle autorità militari al progetto di ampliamento dell'aeroporto di Bologna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Occorre sottolineare, in premessa, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che la società di gestione dell'aeroporto di Bologna non ha ancora inoltrato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) il Piano di sviluppo dell'aeroporto di Bologna, ovvero l'ipotesi progettuale richiamata dall'Onorevole interrogante.
Ciò, a causa del protrarsi della concertazione promossa dalla società di gestione con gli Enti territoriali, conclusasi con un accordo il 25 luglio scorso, di cui, tuttavia, non è stata trasmessa copia all'ENAC, il quale, peraltro, potrà procedere alla prevista approvazione del citato Piano non appena sarà sottoposto alla sua visione.
Per quanto, invece, di competenza della Difesa, si rappresenta che la struttura del 2o Reggimento di Sostegno AVES «Orione» - con annesso Polo Tecnico Logistico Nazionale (P.T.L.N.) e magazzino centrale per gli elicotteri AB205 e AB412, che costituisce il residuale nucleo del già Aeroporto militare «F. Pesci» - insiste su di un sedime strettamente connesso alla struttura aeroportuale civile «G. Marconi» di Bologna.
Detto Ente militare manterrà la propria operatività anche nei prossimi anni, in quanto su tale sedime verrà dislocato un ben più importante Polo Tecnico Logistico Nazionale, cioè quello relativo al nuovo elicottero NH-90, i cui primi esemplari sono già in dotazione all'Esercito Italiano.
Va detto, inoltre, che a seguito dell'acquisizione della documentazione relativa all'intervento svolto dalla Società Aeroporto di Bologna (S.A.B.) nel mese di febbraio scorso nell'ambito della presentazione del piano industriale di sviluppo dell'aerostazione civile, i tecnici della competente Direzione Generale dei Lavori e del Demanio hanno effettuato, in data 5 giugno scorso, un sopralluogo nell'area interessata, rilevando l'incompatibilità del progetto di espansione dell'aeroporto «Marconi» con le esigenze operative del 2o Reggimento di Sostegno.
Peraltro, in merito al richiamato accordo del 15 luglio scorso, si ritiene doveroso evidenziare che il progetto per il potenziamento dello scalo civile è avvenuto in assenza di un coinvolgimento formale della Amministrazione Difesa.
Infatti, dall'esame del suddetto accordo si evince che lo stesso, pur prevedendo la disciplina di ogni possibile aspetto del progetto, dall'edificabilità alle problematiche connesse all'ambiente, tiene conto solo marginalmente della presenza di un Reparto militare nell'ambito del complesso aeroportuale, di cui semplicemente «si prende atto» (articolo 7 comma 2).
In particolare, il progettato ampliamento dell'aerostazione civile impedirebbe l'accesso alla pista di volo, utilizzata per le operazioni di decollo ed atterraggio strumentale dei velivoli dell'Esercito, interrompendo l'unica via di rullaggio che collega le infrastrutture dell'aeroporto con il piazzale di sosta dei velivoli militari del 2o Reggimento di Sostegno.

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In tale quadro, la realizzazione dell'ampliamento dell'aerostazione civile, così come attualmente configurato, non può trovare la condivisione della Difesa, in quanto costituirebbe un grave impedimento alla operatività del Reparto militare in argomento ed induce a ritenere necessaria una revisione del progetto o una proposizione di differenti alternative, linea d'azione lungo la quale sono stati prontamente avviati formali contatti con le Amministrazioni interessate.

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ALLEGATO 3

Risoluzione n. 7-00032 Villecco Calipari: sulla caserma «Mezzacapo» di Reggio Calabria.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
premesso che:
in esito al riordino dell'area tecnico-operativa del Ministero della Difesa di cui al decreto legislativo n. 253 del 2005, il Comando Reclutamento e Forze di completamento Regionale «Calabria», con sede nella caserma «Mezzacapo» di Reggio Calabria, è stato soppresso e riconfigurato come Comando Militare Esercito, da dislocare in Catanzaro;
all'interno della caserma «Mezzacapo» sono tuttora in servizio 19 dipendenti civili, in attesa di essere reimpiegati;
la Prefettura di Reggio Calabria ha manifestato l'interesse all'acquisizione della caserma per far fronte a proprie esigenze infrastrutturali, con l'intenzione di sistemarvi alcune attività;
allo stato attuale, non è in atto alcun procedimento di dismissione della caserma stessa;
nel quadro delle attività dirette al perseguimento degli obiettivi di valorizzazione fissati dall'articolo 1, comma 320, della legge finanziaria 2008, la caserma «Mezzacapo» non essendo più utile ai fini istituzionali, potrebbe essere inserita nell'elenco dei beni da consegnare all'Agenzia del Demanio;
l'ipotesi di dismissione della caserma «Mezzacapo» è strettamente connessa con l'esigenza di ricollocazione delle predette 19 unità di personale civile, ai fini di un eventuale accordo sul trasferimento della struttura alla citata Prefettura,

impegna il Governo

ad individuare, di concerto con tutti i soggetti istituzionali interessati, una soluzione condivisa per un proficuo utilizzo della caserma «Mezzacapo», previa collocazione adeguata del personale civile ivi impiegato, nell'ambito dei Comandi ed Enti delle Forze armate presenti nell'area territoriale d'interesse.
(8-00007)
«Villecco Calipari, Vico, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci».

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ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00035 Cirielli: sull'accesso alle Accademie militari dei diplomati presso le Scuole militari.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA COMMISSIONE

La IV Commissione,
premesso che:
le Scuole militari sono scuole superiori ad ordinamento militare, comprendenti percorsi formativi di liceo classico, scientifico e scientifico europeo, cui possono accedere i ragazzi a partire dai 15 anni (ovvero dal I liceo per il classico e dal III per lo scientifico), con lo scopo di prepararli per l'accesso alle Accademie Militari;
dopo la seconda guerra mondiale la tradizione delle Scuole militari si è sviluppata con la Scuola Militare Nunziatella di Napoli e con l'ex Collegio militare Francesco Morosini di Venezia (ora Scuola militare); in anni recenti, è stata riaperta la Scuola Militare Teuliè di Milano e la Scuola Militare Aeronautica Douhet di Firenze;
l'ordinamento delle Scuole militari è retto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956 il quale reca, tra l'altro, le disposizioni fondamentali riguardanti i corsi di studio, i titoli per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai collegi, le relative graduatorie e i criteri di valutazione degli iscritti;
in particolare, l'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce il principio secondo il quale gli allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino la prova orale di matematica dell'apposito concorso sono ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso;
andrebbe considerata l'opportunità di rivedere la citata normativa in considerazione delle profonde modifiche che nel corso degli ultimi anni sono intervenute nel settore della difesa con particolare riferimento al nuovo «Modello Professionale» delle Forze armate basato totalmente sul reclutamento di volontari e su alti livelli di efficienza, preparazione e professionalità di tutte le qualifiche funzionali;
rispetto al passato, va, inoltre, rilevato, che lo scenario mondiale è profondamente mutato, richiedendo, da un lato, più puntuali ed articolate azioni di contrasto della criminalità e, dall'altro lato, professionalità militari altamente addestrate e specializzate per la lotta alla criminalità organizzata che opera su scala transnazionale e per la partecipazione a missioni internazionali;
in questo nuovo contesto le Scuole militari assolvono una preziosa funzione di formazione dei giovani che intendono intraprendere la carriera militare fornendo loro, oltre ad una eccellente preparazione culturale di carattere generale, anche un patrimonio di conoscenze militari, tecniche, linguistiche ed operative fondamentali per l'adempimento di successivi incarichi militari;
appare, quindi, necessario valorizzare pienamente l'eccellenza di questa iniziale preparazione militare ed assicurare, anche da un punto di vista normativo, che

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i diplomati presso le Scuole militari che intendano intraprendere la carriera militare proseguano i propri studi presso le Accademie militari;
appare, infine, opportuno che l'impegno, anche economico, sostenuto dall'Amministrazione della difesa nelle Scuole militari non venga disperso ed occorre, quindi, favorire, anche per questo motivo, che i diplomati presso le Scuole militari proseguano gli studi e la preparazione militare frequentando i corsi delle Accademie militari;
nei bandi di concorso per l'ammissione ai corsi delle Accademie militari la riserva di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari non sempre è presente;
il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, recante «Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, riguardante l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza», al capo II, concernente i Concorsi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia della Guardia di finanza, stabilisce che per partecipare ai concorsi per l'ammissione ai citati corsi occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali, senza prevedere riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari,

impegna il Governo:

1) ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche sul piano normativo, affinché, fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, siano previste omogenee riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari, in misura tendenzialmente pari alla «precedenza» prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956, secondo la seguente ripartizione:
a) presso l'Accademia militare dell'esercito, l'Accademia militare della Marina e l'Accademia militare dell'Aeronautica il 35 per cento dei posti messi a concorso è riservata ai diplomati presso le rispettive Scuole militari e il 15 per cento dei posti in favore dei diplomati presso le rimanenti Scuole militari;
b) presso l'Accademia della Guardia di finanza, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservata ai diplomati presso le Scuole militari;
2) a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 950 del 1956 al fine di assicurare, per quanto di propria competenza, una più ampia valorizzazione della formazione fornita dalle Scuole militari;
3) a modificare il ciclo formativo delle scuole militari in considerazione della loro funzione di bacino prioritario per la formazione dei futuri ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
(8-00008)
«Cirielli, Fava, Cicu, Rossi Luciano».