CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2008
31.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00186 Delfino: Rinnovo del contratto della sanità privata.

TESTO DELLA RISPOSTA

Attraverso l'atto ispettivo che mi accingo a discutere, l'onorevole Delfino chiede di conoscere le misure che l'Esecutivo intende adottare con riferimento al mancato rinnovo del CCNL dei lavoratori della sanità privata che lavorano anche per conto del Servizio Sanitario Nazionale con sistemi di accreditamento.
Acquisite le necessarie informazioni presso gli uffici dell'Amministrazione che rappresento, desidero rappresentare quanto segue.
La tematica introdotta dall'Onorevole interrogante sembra essere riconducibile al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle strutture sanitarie associate AIOP e ARIS che trova applicazione a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da case di cura, presidi, ospedali classificati, Centri di riabilitazione e R.S.A. a carattere prevalentemente sanitario, con esclusione del personale medico. L'ultimo contratto collettivo di tale settore che risulta essere depositato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali copre la parte normativa ed economica degli anni 2002-2005.
Con riferimento alle questioni retributive del personale in argomento, occorre far presente che il SSN remunera le prestazioni erogate dai privati sulla base di tariffe già comprensive dei costi delle risorse umane impiegate per l'erogazione delle prestazioni stesse. Pertanto, è compito delle strutture private accreditate porre in essere un'organizzazione del lavoro basata su criteri di efficienza, che consenta la regolare retribuzione dei propri operatori sanitari dipendenti ed il suo periodico aggiornamento in base a quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro.
Peraltro, si segnala che, nell'ambito di uno specifico «tavolo tecnico», al quale partecipano le Regioni ed Associazioni rappresentative dei lavoratori della sanità privata (Associazione Italiana Ospedalità Privata-AIOP, ARIS e Fondazione Don Gnocchi), sono attualmente allo studio possibili ipotesi di soluzione della problematica in argomento.
Appare opportuno comunque evidenziare che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in quanto atto negoziale tra le parti di natura privatistica, trova la sua immediata efficacia nella sottoscrizione dello stesso da parte delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro; sottoscrizione che è demandata alla libera autonomia privata delle parti contraenti.
Pertanto, l'attività di mediazione che generalmente svolge il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in sede di conclusione o rinnovo di un contratto collettivo di lavoro può essere esercitata unicamente su richiesta delle parti.
A tale proposito, dopo aver appurato presso i competenti Uffici che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna richiesta in merito da parte dei soggetti interessati, posso assicurare la piena disponibilità, mia e delle strutture ministeriali, ad aprire, ove richiesto, un tavolo finalizzato alla ricerca delle soluzioni più idonee alla composizione di eventuali divergenze che dovessero insorgere nel corso del rinnovo del Contratto Collettivo in parola.

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ALLEGATO 2

5-00185 Damiano: Realizzazione per gli enti previdenziali di investimenti immobiliari anche in forma diretta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento a quanto segnalato dagli onorevoli deputati, ritengo opportuno fornire alcune precisazioni.
Relativamente agli Istituti di Ricovero e cura citati nell'atto parlamentare, la Regione Lombardia con deliberazione del 28 febbraio 2007 ha promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un nuovo polo sanitario, di ricerca e di didattica, che prevedeva la localizzazione delle nuove sedi delle Fondazioni IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» e Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta», presso un'area adiacente all'Azienda Ospedaliera Sacco.
Nell'ambito dell'Accordo è stato individuato un fabbisogno economico pari a 521 milioni di euro, di cui 360 a carico dei fondi INAIL destinati ad investimenti in edilizia sanitaria.
La competente Segreteria Tecnica, che ha approntato le varianti urbanistiche necessarie a rendere compatibile l'intervento con gli strumenti programmatori, ha messo a punto, nello scorso mese di marzo, lo schema finale di Accordo di Programma per la sottoscrizione definitiva; tale schema è stato approvato da tutti gli Enti firmatari, in particolare dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 1o aprile 2008, dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico «Carlo Besta» con delibera in pari data e dalla Giunta Regionale della Lombardia con provvedimento del 2 aprile 2008.
Successivamente si sarebbe dovuto procedere con la sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali degli Enti.
Per quanto riguarda le strutture sanitarie già citate, in data 21 maggio 2008 veniva formulata dall'INAIL la richiesta di un atto di indirizzo che recepisse l'integrazione del finanziamento, a carico dello stesso INAIL, da euro 331.659.914 a 400 milioni, per la realizzazione del Polo Sanitario in area Sacco.
A seguito di detta nota, la competente Direzione Generale ha predisposto uno schema di provvedimento mirato, appunto, a recepire l'integrazione richiesta. Nelle more è intervenuto il provvedimento normativo di urgenza, ossia il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, che all'articolo 5, comma 5, ha abrogato l'articolo 22-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, disponendo anche la revoca di eventuali provvedimenti attuativi.
Più in generale, inoltre, devo precisare che il direttore generale dell'INAIL, con nota del 16 maggio 2008, ha comunicato al Ministero del lavoro quanto viene testualmente riportato: «l'Istituto procederà alla realizzazione in forma diretta degli investimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione nell'anno 2005, già approvati da codesto Ministero, nell'ambito di una programmazione degli investimenti stessi coerente con le stime delle uscite di cassa 2008-2011 esplicitate nella lettera del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 aprile 2008, utilizzando, per l'anno in corso, lo stanziamento di cassa inserito nel bilancio di previsione, già in linea con le citate stime».
Pertanto, questo Ministero in data 26 maggio 2008 ha richiesto il parere di competenza alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale Finanze - del

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Ministero dell'economia e finanze circa la possibilità, da parte dell'INAIL, di utilizzare nel corso dell'esercizio 2008, gli stanziamenti di cassa previsti (694,55 milioni di euro) per la realizzazione degli investimenti 2005, a suo tempo deliberati dall'Istituto ed approvati con decreti interministeriali.
In considerazione della situazione creatasi e della valenza socio-economica degli investimenti in forma diretta effettuati dagli enti previdenziali e assistenziali (sviluppo della ricerca sanitaria, maggiori risorse per l'edilizia ospedaliera e universitaria, incremento dei livelli occupazionali), questa Amministrazione ha interpellato il Ministero dell'economia e delle finanze sulla possibilità di eventuali iniziative, idonee ad una soluzione positiva della problematica in esame.
Con nota del 2 luglio 2008 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alcune precisazioni di carattere generale.
L'utilizzo delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione è disciplinata dalla legge che ha introdotto nel corso del tempo molteplici e frammentari vincoli di destinazione, mentre i piani di impiego rappresentano atti di attuazione di disposizioni legislative, adottati dagli enti in esame nell'ambito della propria autonomia finanziaria e contabile e approvati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale deve operare la necessaria valutazione di conformità alla normativa ed ai principi finanziari, contabili e di bilancio, per assicurare il mantenimento dell'equilibrio e la correttezza della gestione.
L'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 aveva previsto che la percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non poteva superare il 40 per cento delle somme disponibili; l'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, introducendo l'obbligo dell'investimento in forma indiretta, ha previsto anche la diversificazione degli investimenti, al fine della minimizzazione dei rischio, nonché il limite del 15 per cento per i fondi disponibili all'acquisto di immobili, tramite società di intermediazione, da destinare a finalità di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori della sanità, dell'istruzione e della ricerca, assicurando comunque una equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio nazionale. Nell'ambito della percentuale menzionata, l'INAIL doveva, in particolare, destinare il 5 per cento delle disponibilità per asili per l'infanzia e per altre strutture a tutela della famiglia.
L'articolo 3 della legge n. 498/1992, aveva previsto, per gli anni 1993 e 1994, che gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici e privati destinassero una ulteriore quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze dell'edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso, anche mediante locazione finanziaria, agli enti interessati; la vigenza di tale disposizione è stata estesa dalla legge finanziaria 2007 al 31 dicembre 2009.
L'articolo 2, comma 6, della legge n. 549/1995, ha previsto che l'INAIL potesse destinare una quota (15 per cento dei fondi disponibili) alla realizzazione o all'acquisto di immobili da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale o a centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria a favore dei soggetti vittime di infortuni sul lavoro.
La vigente legge finanziaria ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.
Infine, l'articolo 63, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, consente all'INAIL di effettuare per il corrente anno investimenti in forma diretta per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro.
Il limite complessivo del 7 per cento all'investimento delle disponibilità liquide appare incompatibile con i limiti percentuali

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stabiliti dalle previgenti disposizioni con riguardo a finalità particolari; infatti, l'articolo 2, comma 492, della legge finanziaria 2008, precisa espressamente che a decorrere dal 1o gennaio 2008 le percentuali menzionate, fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili, non sono applicate.
È il caso di ricordare che l'abrogazione delle percentuali previgenti non riguarda i settori di intervento dei piani di impiego né le finalità stabilite dalle richiamate disposizioni legislative, che, limitatamente a tale aspetto, continuano a disciplinare la predisposizione dei piani di impiego medesimi.
Il Ministero suddetto ha segnalato che eventuali ritardi e difficoltà nel conseguimento delle finalità sociali inerenti ai piani di impiego non sono imputabili esclusivamente all'obbligo della forma indiretta di investimento o al limitato importo di quelli effettuabili in forma diretta, poiché, ai sensi dell'articolo 2, comma 489, della legge finanziaria 2008 le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite esclusivamente nella forma ed entro il limite richiamato.
Relativamente al superamento di quest'ultimo, ossia oltre il previsto 7 per cento, è stato precisato che potrebbe essere autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fatto salvo, per espressa previsione di legge, il rispetto da parte del Ministero dell'economia degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento.
In merito ad un possibile effetto deterrente che l'obbligo di investimento in forma indiretta provocherebbe sulla propensione all'investimento da parte degli enti previdenziali pubblici, come lamentato dagli onorevoli deputati, tale obbligo è stato introdotto, come già ricordato, nel 1996, quale indispensabile vincolo dettato da esigenze di trasparenza e mirato ad evitare possibili commistioni tra Amministrazioni pubbliche e mercato immobiliare.
La vigenza del vincolo non ha, comunque, impedito, in relazione alla variabilità dei rendimenti degli investimenti nei fondi immobiliari, cui è fatto cenno nell'atto parlamentare, di realizzare, negli anni passati, investimenti di carattere sociale, nel rispetto delle finalità imposte dalla legislazione vigente.
Il Ministero citato ha ribadito che il perseguimento delle finalità previste dalla legge in materia di piani di impiego comporterebbe, qualora effettuato nella forma dell'acquisto diretto, rilevanti riflessi sull'indebitamento netto, «mentre la forma indiretta, comportando l'esclusivo incremento delle partite finanziarie, evita la necessità della ricerca della copertura».
Non può ritenersi opportuno, pertanto, reintrodurre la facoltà di procedere agli investimenti in forma diretta e, in ogni caso, ogni iniziativa che in tal senso si ritenesse di proporre, non potrà prescindere dall'individuazione di una idonea forma di copertura degli effetti dell'indebitamento netto.

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ALLEGATO 3

5-00187 Caparini: Comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla interrogazione avanzata dall'onorevole Caparini, avente ad oggetto la più agevole pubblicazione delle comunicazioni, attraverso i mass-media, di notizie relative all'attività di ricerca e selezione di personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione di lavoro, si rappresenta quanto segue.
Innanzi tutto occorre sottolineare come dal combinato disposto degli articoli dettati in materia - quali gli articoli 9 e 19, gli articoli 12 e 13 nonché l'intero Capo III del decreto legislativo n. 276/03 e dalla relativa circolare di riferimento, n. 30 del 21 luglio 2004, emanata dal Ministero del lavoro - si evince il tentativo di conciliare e contemperare esigenze contrapposte.
Rilevano, infatti, da un lato interessi di natura prettamente economica, attinenti a domanda ed offerta di lavoro, dall'altro emergono, perché connessi e non scindibili, interessi legati alla tutela di diritti soggettivi primari, quali il diritto alla tutela della dignità e riservatezza della persona umana, diritto alla privacy ovvero il diritto alla tutela della libertà personale, qui intesa come diritto alla libera autodeterminazione, possibile solo attraverso una corretta, utile e veritiera informazione.
In altri termini, la ratio legis della normativa dettata in materia, tenuto conto della necessità e opportunità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel mercato non più di pubblico monopolio, va rinvenuta anche nella imprescindibile esigenza di tutela della sfera giuridica soggettiva delle parti coinvolte.
Quanto sopra nel rigoroso rispetto anche dei profili di natura pubblicistica che caratterizzano la citata normativa, fra i quali va considerato il diritto-dovere a una concorrenza leale tra imprese e a una operatività delle stesse in termini conformi e non contrastanti con le regole che governano l'ordine pubblico economico, ivi compresa l'esigenza di una diretta connessione con la Borsa continua nazionale del lavoro, ex articolo 15 decreto legislativo n. 276/03, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
L'Amministrazione, peraltro, si impegna ad approfondire gli aspetti che, nell'attuazione pratica della circolare in parola, hanno creato o possono creare, perplessità e dubbi interpretativi negli operatori del settore.

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ALLEGATO 4

5-00188 Antonino Foti: Istituzione di un Servizio Ispettivo Unico della Sicurezza sul lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Foti, concernente la razionalizzazione in ambito regionale delle funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza, desidero rappresentare che la normativa vigente già prevede alcuni istituti giuridici volti a evitare le sovrapposizioni negli accessi ispettivi e a rendere più efficace la stessa funzione di vigilanza. Si tratta peraltro di istituti in relazione ai quali l'Esecutivo si sta adoperando affinché diventino quanto prima pienamente operativi.
In particolare ci si riferisce al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 che individua le modalità di coordinamento a livello regionale delle attività di prevenzione e vigilanza, nonché all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'istituzione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale in materia di salute e sicurezza del lavoro, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Per quanto riguarda invece una possibile unificazione a livello regionale delle competenze e degli organi che si occupano di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, occorre far presente che, in effetti, il personale ispettivo del Ministero che rappresento svolge attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro limitatamente all'ambito individuato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale norma stabilisce che, ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nel settore delle costruzioni edili, nei lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, nonché in tutte quelle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
Ciò premesso, da un punto di vista prettamente tecnico, nell'ambito del criterio di delega di cui all'articolo 1, lettera q) della legge n. 123 del 2007 recante la «razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza... anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento» sarebbero anche presenti i margini per ipotizzare, con i decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo 81/2008, previsti dall'articolo 1 comma 6 della legge n. 123 del 2007, una unificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza in unico corpo ispettivo.
Peraltro, sempre nell'ottica del raggiungimento di maggiori sinergie nell'azione ispettiva, non andrebbe trascurato l'ampio know how di cui dispone l'ISPESL sul tema che qui ci occupa. In effetti, quest'Istituto, pur non disponendo di attribuzioni dirette in materia di vigilanza, svolge fondamentali funzioni tecnico-scientifiche

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di ricerca, di sperimentazione, di consulenza, di documentazione e assistenza, concernenti la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.
Come è noto, tuttavia, il Governo intende procedere a breve ad una rilettura complessiva, e condivisa con le parti sociali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine anche di superare le divergenze insorte a seguito dell'emanazione dello stesso provvedimento. In quella sede non mancherà occasione pertanto di procedere ad un'attenta valutazione anche delle questioni introdotte dall'onorevole Foti con il presente atto ispettivo.

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ALLEGATO 5

5-00189 Paladini: Iniziative per una flessibilità nel nuovo mercato del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Paladini mi offre l'occasione di mettere a fuoco tematiche di grande rilievo per il Governo.
Come già anticipato dal Ministro Sacconi a questa Commissione, l'azione dell'Esecutivo in ambito giuslavoristico, durante il corso della legislatura, si caratterizzerà innanzi tutto per il metodo che sarà adottato per giungere ad un miglioramento della vigente legislazione.
A breve verrà pubblicato il Libro Verde sul futuro del modello sociale in Italia sul quale si aprirà un'ampia consultazione pubblica, tra le parti sociali, gli attori istituzionali e quanti vorranno fornire un contributo.
Successivamente il frutto di tale confronto verrà rielaborato nell'ambito di un Libro Bianco che conterrà le proposte del Governo in materia di lavoro e di politiche sociali e il relativo piano di azione strategico per il triennio successivo.
I punti qualificanti della visione attorno a cui incardinare, in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario (strategia di Lisbona, strategia europea per l'occupazione, Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro), le diverse linee di intervento, sono i seguenti:
visione integrata dei vari profili che concorrono al benessere dei cittadini (ottica del ciclo di vita);
politiche sociali come leva della crescita e dello sviluppo nella dimensione della società attiva (welfare positivo);
investimento sulla creazione di capitale umano e capitale sociale: migliore raccordo tra sistemi educativi e formativi e mercato del lavoro e lancio di un piano straordinario della formazione;
coniugare equità ed efficienza: correlazione tra diritti e obblighi (libertà e responsabilità);
sostegno alla bilateralità e logica partecipativa delle relazioni industriali (superamento della visione antagonista e conflittuale);
messa a punto di moderne politiche di monitoraggio e valutazione: definizione di obiettivi misurabili e costante verifica in coerenza con le linee guida europee.

Il primo impegno operativo del Governo in materia di lavoro consisterà nel rimettere in moto tutta la «macchina» della legge Biagi e le molte norme in essa contenute rimaste inattuate.
Tali disposizioni rappresentano uno strumento imprescindibile per l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro. A questo proposito sarà quindi assolutamente necessario avviare il dialogo con le parti sociali per quanto riguarda i percorsi di occupabilità, adattabilità e pari opportunità nell'ottica di conciliare flessibilità e sicurezza sul mercato del lavoro secondo le recenti indicazioni europee sulla flexicurity e sulla modernizzazione del diritto del lavoro (lavoro a progetto, lavoro a termine, lavoro a tempo parziale, lavoro a chiamata, staff leasing e somministrazione, appalti, orario di lavoro, certificazione dei rapporti di lavoro, enti bilaterali).

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Si segnala che al momento sono già stati rivitalizzati e rivisitati importanti strumenti. In particolare i recenti provvedimenti sono andati verso:
la semplificazione e completa messa a regime dell'apprendistato professionalizzante, ma anche degli apprendistati di primo e terzo livello volti a garantire, rispettivamente, forme di alternanza scuola e lavoro e percorsi universitari e di alta formazione in partenariato con il mondo del lavoro;
la reintroduzione del lavoro a chiamata;
la reintroduzione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 per l'inserimento dei lavoratori disabili.

Ulteriori campi di intervento per quanto riguarda la legge Biagi saranno:
la semplificazione e il rilancio della borsa continua nazionale del lavoro e piena implementazione del placement scolastico e universitario;
l'avvio di un piano straordinario per la formazione attraverso la costruzione di percorsi integrati e di pari dignità tra sistema educativo, sistema formativo e mercato del lavoro.

Sempre nell'ottica della piena implementazione della legge Biagi, una seconda linea di azione riguarderà il processo di effettiva modernizzazione dei servizi ispettivi e delle attività di vigilanza secondo una filosofia non più (solo) repressiva e sanzionatorio, ma prima ancora, in una logica preventiva, di amministrazione attiva e dialogo tra Ministero, operatori economici e loro consulenti giuridici.
Per conseguire questi obiettivi il Ministero valuterà con particolare attenzione le deleghe attualmente aperte (scadenza 31 dicembre 2008) in materia di mercato del lavoro in modo da introdurre, ove necessario, i correttivi e le modifiche necessarie alla maggiore effettività e chiarezza del quadro normativo. Le linee di intervento ipotizzate riguardano, in particolare, i commi 30 e 81, dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 di attuazione del protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 aventi ad oggetto il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro; incentivi alla occupazione; apprendistato e contratto di inserimento al lavoro; occupazione femminile.
L'opera di piena implementazione della legge Biagi procederà di pari passo con una azione di completamento del disegno riformatore delineato nel Libro Bianco del mercato del lavoro dell'ottobre del 2001, secondo linee di intervento largamente anticipatrici e oggi autorevolmente avallate dalla Commissione europea con la pubblicazione del Libro Verde sulla modernizzazione del diritto del lavoro (novembre 2006).
In questa prospettiva, si ipotizza di coltivare alcune delle deleghe (scadenza 31 dicembre 2008) contenute nella legge n. 247 del 2007 con specifico riferimento alla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali (articolo 1, comma 28) soprattutto al fine di:
rendere effettivo e generalizzato il «patto di servizio» che impone precise responsabilità in capo al percettore di un sussidio pubblico in termini di accettazione di una congrua offerta di lavoro ovvero di un percorso di formazione e riqualificazione professionale;
valorizzare pienamente il ruolo degli enti bilaterali in modo da farli diventare effettivamente, come enunciato nella legge Biagi, il canale privilegiato di regolazione ma anche di gestione attiva del mercato del lavoro secondo la seguente linea di azione sinergica e complementare: collocamento - formazione - certificazione dei contratti di lavoro e di appalto - integrazione al reddito - tutela della salute e sicurezza - contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

Contestualmente al processo di implementazione e completamento della legge

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Biagi il Ministero che rappresento intende avviare una robusta semplificazione del quadro regolatorio del mercato del lavoro.
Il processo di semplificazione ha riguardato finora principalmente le seguenti materie:
dimissioni volontarie del lavoratore: abrogazione della legge n. 188 del 2007; rivisitazione della disciplina degli appalti contenuta nel decreto ministeriale n. 74 del 2008 concernente il regime della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia previdenziale, assicurativa e fiscale;
semplificazione dei documenti di lavoro: abrogazione dell'obbligo di tenuta dei libri paga e matricola; abrogazione registro imprese di autotrasporto;
lavoro accessorio: semplificazione delle modalità di utilizzo dei cosiddetti «buoni lavoro», applicati con successo in molti altri Paesi europei e non ancora decollati in Italia nonostante la loro regolamentazione nella legge Biagi;
semplificazione delle modalità di utilizzo dei contratti a termine con particolare riferimento alle causali, al diritto di precedenza in caso di successive assunzioni e al tetto massimo dei 36 mesi per i rinnovi (legge n. 247 dei 2007);
semplificazione della normativa in materia di orario di lavoro, nella ricerca di un equilibrio tra tutela della salute e sicurezza del lavoro ed esigenze di produttività delle imprese maggiormente in linea con le normative europee vigenti in materia.

Un ulteriore contributo alla semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro verrà dato attraverso una riforma del processo del lavoro diretta non solo a favorire la celerità dei giudizi e la certezza alla soluzione delle controversie ma, prima ancora, a incidere sulle ragioni dell'imponente contenzioso e della conflittualità in materia di rapporti di lavoro.
Se tutte o almeno buona parte delle misure delineate nei punti che precedono saranno adottate si potrà allora parlare, in termini unitari e di sistema, di un vero e proprio Statuto dei lavori secondo il progetto riformatore delineato da Marco Biagi e già ipotizzato nel Libro Bianco sul mercato del lavoro del 2001.
A quel punto tutti i frammenti normativi potranno essere ricollegati a un vero e proprio Testo Unico a cui ricondurre tutta la normativa del diritto del lavoro secondo la seguente traccia:
identificazione di un campo di applicazione universale: tutte le tipologie contrattuali in cui sia dedotta una attività lavorativa, in forma tipica o atipica e a prescindere dalla denominazione utilizzata, a favore di terzi. Non rilevanza decisiva del profilo definitorio e qualificatorio;
rimodulazione delle tutele secondo l'ottica dei centri concentrici e cioè identificazione di un nucleo di diritti fondamentali (salute, equa retribuzione, formazione continua) applicabile a tutti i rapporti di lavoro e ri-modulazione delle restanti tutele secondo diversi parametri (dipendenza economica; anzianità continuativa di servizio; tipologia di datore di lavoro; condizioni soggettive od oggettive del lavoratore nella logica delle azioni positive e delle norme incentivanti eccetera).

L'idea è quella di un potenziamento delle tutele sul mercato (servizi per il lavoro, ammortizzatori) e della modulazione delle tutele nel rapporto di lavoro in funzione di indicatori stabiliti in sede legislativa o sindacale ovvero definiti caso per caso in sede di certificazione dell'assetto di interessi realizzato dalle parti: autonomia individuale assistita ovvero in sede di autonomia collettiva ovvero su base territoriale in funzione di particolari deroghe temporanee per obiettivi ben definiti (esempio emersione). Conseguentemente identificazione del nucleo di diritti indisponibili (oltre le garanzie universali e di status) e delle tutele relativamente indisponibili, cioè gestibili dalle parti in sede

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di contrattazione collettiva e di volontà individuale assistita in sede di certificazione.
In questo scenario, che supera la tradizionale contrapposizione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, si potrebbe agevolmente pervenire a un corrispondente riassetto normativo delle prestazioni previdenziali attraverso uno zoccolo previdenziale comune per tutti i rapporti di lavoro. L'avvicinamento dei regimi previdenziali contribuirebbe peraltro a evitare fenomeni di utilizzo distorto degli schemi contrattuali.