CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 dicembre 2008
106.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00718 Milo, Zeller e Brugger: Risultanze dell'applicazione degli studi di settore alle imprese alberghiere.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si fa riferimento all'interrogazione con cui l'On.le Milo chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze di sapere se ritenga opportuno modificare la normativa in materia di studi di settore nell'ambito delle attività alberghiere in modo da correggere gli effetti distorsivi derivanti dall'applicazione di Gerico.
Si riferisce che, da uno studio effettuato sull'applicazione di Gerico per gli studi di settore sulle strutture alberghiere, è emerso che all'aumento del numero dei posti letto fissi diminuisce il ricavo stimato ad un'impresa.
La ragione potrebbe dipendere dalla circostanza che, con l'aumento dei posti letto, lasciando invariato il numero dei pernottamenti, diminuisce il tasso dell'occupazione, il cui coefficiente costituisce un elemento utilizzato per la stima dei ricavi.
E, si obietta, proprio il fatto di prendere come unico criterio di riferimento il tasso di occupazione, invece che l'effettivo numero dei posti letto, dà luogo ad un calcolo sbagliato. Non si ritiene infatti logico che un albergo con costi di gestione e numero di collaboratori sempre invariati risulti avere un ricavo maggiore con 35 posti letto invece che con 47 posti letto.
In merito alle osservazioni addotte si fa presente che per l'elaborazione dello studio di settore UG44U, relativo alle strutture alberghiere, sono state compiute analisi approfondite del mercato e sono state prese in considerazione numerose variabili.
Tra le variabili più significative per la stima dei ricavi è risultata quella relativa al numero di «Presenze» nell'anno nella struttura ricettiva.
Nella definizione della «funzione di ricavo» si è analizzato l'effetto dovuto alla classificazione degli esercizi alberghieri secondo il numero di stelle; all'influenza delle fasce qualitative e all'eventuale rendita di posizione; al grado di utilizzo della struttura ricettiva; alle caratteristiche di stagionalità.
La classificazione degli esercizi alberghieri secondo il numero di stelle ha consentito di ottenere dei valori correttivi da applicare, nella stima del ricavo di riferimento, al coefficiente della variabile «Presenze».
Per cogliere le differenze legate alla fascia qualitativa e all'eventuale rendita di posizione della struttura ricettiva, sono state utilizzate le tariffe minime e massime indicate dalle imprese nel modello.
Il livello delle tariffe della singola impresa, raffrontato con i valori di riferimento individuati, ha permesso di identificare correttivi da applicare al coefficiente della variabile «Presenze».
Le caratteristiche di stagionalità sono state colte ponderando alcune variabili utilizzate nella stima dei ricavi con i giorni di apertura dell'esercizio, non tenendo conto dei giorni di apertura delle strutture senza presenze.
Nella definizione della «funzione di ricavo» si è tenuto conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate al comune di ubicazione della struttura ricettiva. Deve essere precisato che a tal fine non è stata utilizzata alcuna territorialità specifica. Non sono state quindi utilizzate territorialità che catalogano i comuni del territorio nazionale in prestabilite aree omogenee, bensì sono state

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analizzate direttamente le interazioni dell'ubicazione nei comuni delle strutture ricettive con la variabile «Presenze». Tali analisi hanno prodotto, ove le differenze territoriali non siano già state colte dalla finzione di ricavo, valori correttivi da applicare al coefficiente della variabile «Presenze» per le imprese ubicate in determinati comuni (ne sono risultati significativi 64).
Infine, il grado di utilizzo della struttura ricettiva è stato rappresentato ponderando la variabile «Valore dei beni strumentali mobili» (e le relative trasformate) con il tasso lordo di occupazione della struttura ricettiva stessa (pari al rapporto tra le presenze registrate nell'anno e il numero di posti letto fissi disponibili per l'intero anno). Questo significa che l'apporto nella stima dei ricavi delle variabili relative ai beni strumentali mobili è modulato in base all'utilizzo della struttura ricettiva (più alto è l'utilizzo della struttura, ovvero si registrano maggiori presenze, maggiore è l'apporto nella stima dei ricavi del valore di beni strumentali mobili).
Non è indicativo effettuare simulazioni cambiando esclusivamente il numero dei posti letto fissi disponibili e lasciando inalterate le altre variabili contabili e strutturali, sicuramente correlate, come il valore dei beni strumentali mobili e i costi di gestione.
L'aumento del numero di posti letto da 35 a 47 determina, a parità di presenze, una diminuzione del tasso lordo di occupazione della struttura ricettiva e, di conseguenza, un minore apporto nella stima dei ricavi del valore dei beni strumentali mobili.
Va però evidenziato che l'aumento del numero di posti letto comporta generalmente anche un aumento del valore dei beni strumentali mobili e dei costi di gestione e, di conseguenza, un aumento dei ricavi stimati dallo studio di settore.
Da quanto detto, consegue che l'aumento del numero di posti letto non può portare, incrementando coerentemente il valore dei beni strumentali e i costi di gestione, ad una stima necessariamente più bassa rispetto quella iniziale.
Si ricorda, infine, che la capacità di uno studio di aderire alla realtà economica della singola impresa non può essere verificata con dati simulati.

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ALLEGATO 2

5-00747 Fugatti ed altri: Termine di decadenza applicabile alla riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti, nell'evidenziare che il Comune di Dosolo avrebbe affidato la gestione dei propri tributi ad una società non iscritta all'albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevano che il predetto Comune sta compiendo accertamenti relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, e chiedono di chiarire, anche mediante interventi normativi, quale sia la disciplina applicabile.
Preliminarmente si osserva che nell'economia complessiva delle questioni poste non sembra risolutiva la circostanza - riferita - riguardante il fatto che la citata società non sia iscritta nel noto albo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
Piuttosto, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, può riferirsi - sulla scorta di elementi forniti dal Dipartimento delle finanze - che la disposizione contenuta nell'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente l'iscrizione a ruolo della Tarsu entro l'anno successivo a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione, non è stata implicitamente abrogata, poiché attiene alla fase di riscossione ordinaria e non coattiva del tributo. Non sembra un caso, del resto, che il comma 172, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), che ha abrogato alcune disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 1993, non contempli l'articolo 72 di tale ultimo testo legislativo.
Piuttosto, così come i contenuti dell'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 hanno preso il posto dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 507 del 1993, parallelamente l'articolo 1, comma 163 della stessa legge n. 296 ha inciso parzialmente la portata dell'articolo 72 del medesimo decreto delegato. L'iscrizione a ruolo non va fatta entro l'anno successivo a quello in cui è stato notificato l'avviso di accertamento. Ora, infatti, vige la regola secondo la quale «nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo».
Fatte queste osservazioni di carattere generale, resta tuttavia che la rappresentazione degli eventi fattuali contenuta nell'interrogazione non permette, in punto di fatto, una ricostruzione adeguata per rendere risposte attendibili. Nell'esposizione, infatti, si fa talvolta riferimento ad accertamenti, talaltra alla riscossione ovvero ad iscrizioni a ruolo.
Per una risposta esaustiva, occorrerebbe pertanto conoscere, in modo più circostanziato e in punto di fatto, di quali atti effettivamente si tratti, se avvisi di accertamento, ruoli di imposta o altro, e quando gli uni o gli altri siano stati notificati al contribuente.
A questo proposito occorre effettuare la seguente casistica:
omessa dichiarazione relativa ad occupazione o detenzione iniziata il 1o gennaio

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2002. Ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione entro il 20 gennaio dello stesso anno; in base al successivo articolo 71 il comune poteva notificare il relativo avviso di accertamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per cui l'annualità del 2002 poteva essere accertata entro e non oltre il 31 dicembre 2006. A tal riguardo, si fa presente che il giorno in questione cadeva di domenica e, come sostenuto da parte della dottrina e dalla giurisprudenza (confronta Corte di Cassazione n. 11391 del 14 giugno 1995 e n. 15832 del 13 agosto 2004), costituisce principio generale in materia di adempimento delle obbligazioni, ivi comprese quelle tributarie, la regola prevista dagli articoli 1187 e 2693 del codice civile, secondo cui se il termine scade un, giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno non festivo. Pertanto, se si accede a tale tesi, il comune avrebbe potuto accertare l'annualità del 2002 fino al 31 dicembre 2007 e conseguentemente notificare il relativo titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;
omessa dichiarazione relativa ad occupazione o detenzione relativa alle annualità 2003 e 2004. Per quanto riguarda, dette annualità, si deve ritenere che, nulla base delle considerazioni appena svolte, l'attività di accertamento è stata correttamente effettuata;
infedele dichiarazione presentata nel corso del 2002. Ai sensi dell'articolo 71 il comune poteva notificare il relativo avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Per cui l'annualità del 2002 poteva essere accertata entro e non oltre il 31 dicembre 2005;
infedele dichiarazione presentata nel corso del 2003 e 2004. Per quanto riguarda l'annualità 2003 si ripresentano le problematiche svolte in precedenza in ordine al proroga al primo giorno non festivo del, termine di decadenza che cade il 31 dicembre 2006. Per quanto riguarda, invece, l'annualità 2004 può essere accertata entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

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ALLEGATO 3

5-00748 Conte ed altri: Chiarimenti circa il carattere demaniale del lago di Paola.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla interrogazione a risposta immediata concernente la vicenda relativa alla natura giuridica del Lago di Paola sito in Sabaudia (Latina), si riferisce di seguito quanto rappresentato dall'Agenzia del Demanio.
Al riguardo, si fa presente che con atto stipulato nel 1881 il lago di cui trattasi venne alienato dallo Stato italiano in favore del Sig. Giacchetti Ottavio e successivamente a seguito di diversi atti dispositivi inter vivos e mortis causa, giunse in proprietà al Sig. Giulio Scalfati (oggi defunto).
Sul punto, numerose sentenze, nel corso degli anni, hanno confermato la titolarità del Lago di Paola in capo ai Sig.ri Scalfati.
Con la più recente sentenza 16891/06 del 25 luglio 2006 la Cassazione a Sezioni unite ha precisato la natura privata del lago di Paola e quindi la validità del titolo al quale tale proprietà veniva fatta risalire e, cioè, del contratto del 1881 che in considerazione della lezione vigente all'epoca doveva considerarsi pienamente valido.
Successivamente, la sentenza della Corte di Cassazione-Sez, III Penale n. 1339 del 15 dicembre 2006 (13677/07), in via incidentale, ha prospettato l'attitudine marittima ad uso pubblico di generale interesse del Lago di Paola.
Alla luce di tale sentenza, l'Agenzia del Demanio ha interpellato, nell'ottobre 2008, l'Avvocatura Generale dello Stato.
Con nota del 6 novembre 2008, il citato organo legale ha fatto presente quanto segue: «... lo status delle acque del Lago di Paola è la diretta conseguenza di un contratto di alienazione di beni ricadenti nella categoria del demanio pubblico, disposta dallo Stato italiano nel lontano 1881; per imprimere un diverso status a quel lago occorre contrapporvi un contrarius actus di natura convenzionale, amministrativa (espropriazione per pubblica utilità) od ope legis; anche in tali casi l'atto ablatorio richiede la previsione di un giusto indennizzo.
Pertanto la tesi della natura pubblica del lago, non trovando riscontro nel caso di specie - da considerare come un unicum derivante dal richiamato contratto di alienazione - ad avviso di questo organo legale, non appare poter essere ulteriormente sostenuta».
Al riguardo l'Agenzia del Demanio ha rilevato, del caso, l'opportunità di interessare della vicenda de qua il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, competente a porre in essere eventuali azioni acquisitive allo Stato per il bene in questione.