CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2008
104.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica Convenzione Italia-USA per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.
C. 1907 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro RUBEN (PdL), relatore, ritiene opportuno richiamare preliminarmente alcuni dati relativi all'interscambio commerciale italo-statunitense per inquadrare il provvedimento in esame. Ricorda che per il 2007, nonostante la flessione delle esportazioni italiane dello 0,6 per cento e l'aumento delle importazioni del 3,5 per cento, il nostro saldo attivo, pari a 13,3 miliardi di euro, resta comunque il più consistente della bilancia commerciale. Risulta invece ancora troppo contenuta la dimensione degli investimenti diretti esteri.
Sottolinea poi la problematica generale della doppia imposizione. La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti; tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale. Queste regole si concretizzano nella stipula di Trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse. Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella Convenzione contro le doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

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Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia. Per quanto riguarda la stipula delle Convenzioni sopra menzionate, osserva che la principale ragione che spinge gli Stati a ricercare tali intese è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera, come molti dei nostri imprenditori, su un piano «transnazionale».
Rileva quindi che la Convenzione e l'annesso Protocollo e Verbale d'intesa, firmati a Washington il 25 agosto 1999, con Scambio di Note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Stati Uniti, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. La Convenzione in esame sostituisce la precedente Convenzione, firmata a Roma il 17 aprile 1984, per tenere conto delle modifiche intervenute nella disciplina fiscale dei due Paesi. Molte disposizioni, tuttavia, ritenute ancora attuali, sono rimaste immutate per accordo delle Parti. La Convenzione, costituita da 29 articoli e da un Protocollo e un Verbale d'intesa, mantiene in linea di massima la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa tuttavia si applica alla sola imposizione sui redditi.
Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; le imposte considerate sono per gli USA le imposte federali sul reddito, mentre per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive. Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.
Gli articoli da 6 a 21 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.
A norma dell'articolo 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l'effettiva direzione dell'impresa. I dividendi societari (articolo 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (articolo 11) e i canoni (articolo 12). Lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un'imposta, non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie. Nel caso dei canoni il limite è posto al 5 per cento per l'uso di software e brevetti, mentre è posto all'8 per cento negli altri casi. Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario e risiede nell'altro Stato contraente. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione

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fiscale. Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato. A norma dell'articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Le pensioni sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. È prevista tuttavia la possibilità che esse siano tassate anche dallo Stato di provenienza (articolo 18). Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato. La norma detta inoltre disposizioni che mirano a risolvere le situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati contraenti derivante dall'elevato numero di unità di personale a contratto avente doppia nazionalità o la sola nazionalità italiana (articolo 19); in particolare il paragrafo 2 introduce una disposizione che attribuisce, in tali casi, la potestà impositiva esclusiva allo stato che eroga i compensi. L'articolo 22 riguarda l'imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente. All'articolo 23 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.
All'articolo 24 viene stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. L'articolo 26 prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. L'articolo 28 reca disposizioni relative all'entrata in vigore; la norma stabilisce che le disposizioni della Convenzione avranno efficacia a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica, con l'eccezione delle disposizioni relative alle imposte prelevate alla fonte (che produrranno effetti dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione). La norma prevede, inoltre, una clausola di cessazione degli effetti della precedente Convenzione, firmata a Roma il 17 aprile 1984. Le altre disposizioni finali sono recate dall'articolo 29 e riguardano la denuncia e la cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia da parte di uno Stato contraente - non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore.
Illustra poi il disegno di legge di ratifica, che consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 2,5 milioni di euro per il 2009 e in 24,5 milioni di euro annui, a partire dal 2010, reperiti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica).

Stefano STEFANI, presidente, nell'imminenza di un impegno istituzionale dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.50 alle 16.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica Protocollo di Adesione al Trattato del Nord Atlantico della Repubblica di Croazia e della Repubblica di Albania.
C. 1908.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 103, del 3 dicembre 2008, a pagina 7, prima colonna, undicesima riga, deve leggersi «svolgimento e rinvio» in luogo di «svolgimento e conclusione»; a pagina 7, prima colonna, dodicesima riga, deve leggersi «avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata, oltre che mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, anche attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati» in luogo di «propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione».