CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2008
26.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (C. 1366 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO GOZI

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il decreto-legge 92/08 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (C. 1366 Governo, approvato dal Senato);
visto che l'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 235 del Codice penale prevedendo che non solo lo straniero, ma anche il cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea qualora sia condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni sia automaticamente espulso o allontanato con provvedimento del giudice;
rilevato che la norma in esame risulta in palese contrasto con: 1) la direttiva comunitaria 2004/38/CE (in materia di diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli stati membri) che all'articolo 27 prevede che gli stati membri possono limitare la libertà di circolazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o di sanità pubblica; 2) la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia che ha stabilito in più occasioni (si vedano le sentenze sentenza 23 marzo 2006 nella causa C-408/03 Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio e la sentenza del 27 aprile 2006, causa C-441/02 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania) l'impossibilità di adottare un provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario come automatica conseguenza di condanne penali. L'autorità competente dovrà infatti valutare se il comportamento personale del cittadino che abbia subito condanne penali sia tale da costituire una minaccia effettiva per la sicurezza pubblica nel momento in cui decide l'allontanamento;
sottolineato inoltre che sul piano giuridico il cittadino comunitario e quello extracomunitario vengono equiparati, in palese violazione con il diritto comunitario;
richiamata infine la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ravvisato nella libertà di circolazione un diritto fondamentale, che può essere subordinato solo a condizioni minime, tassativamente indicate dalle fonti comunitarie, e da interpretarsi, in ogni caso, in senso restrittivo, sembrano sussistere le condizioni perché si apra un contenzioso nei confronti dell'Italia in conseguenza dell'approvazione delle norme in esame;
esprime

PARERE CONTRARIO