CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2008
103.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00720 Fluvi: Esiti dell'attività di riscossione nei confronti dei contribuenti che hanno omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione ai condoni tributari.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica prospettata con il question time in esame, l'Agenzia delle entrate, premesso che dall'indagine della Corte dei Conti sui risultati dei condoni introdotti con la legge n. 289 del 2002 è emerso il mancato versamento di circa 5.2 miliardi di euro rispetto ai 26 miliardi dichiarati quali somme dovute in base alle citate sanatorie, ha osservato quanto segue.
Detta indagine, condotta su dati forniti a più riprese da diversi soggetti dell'amministrazione finanziaria che, ovviamente, non tiene conto degli aggiornamenti derivanti dalle attività effettuate nell'ultimo periodo, riguarda tutte le ipotesi di sanatoria previste dalla legge n. 289 del 2002 caratterizzate da diverse modalità di definizione e di versamento.
In particolare, detta legge prevedeva modalità di definizione per le quali la sanatoria si perfezionava con il versamento della prima rata (articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16), con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dichiarate dovute e non versate.
Solo per tali ultime tipologie, il decreto legge n. 223/2006 ha fissato al 31 dicembre 2008, il termine per effettuare la notifica delle relative cartelle di pagamento.
Al riguardo, l'Agenzia, come confermato con il comunicato stampa del 18 novembre 2008, ha tempestivamente provveduto ad effettuare le relative iscrizioni a ruolo onde consentire agli agenti della riscossione il rispetto del termine sopra indicato.
I dati della riscossione forniti dall'Agenzia delle entrate, che si allegano, sono riferiti unicamente a tali tipologie di condono ed alle relative riscossioni avvenute in un breve periodo di tempo, attesi i termini ordinari per la notifica delle relative cartelle di pagamento.
L'Agenzia ha inoltre evidenziato che la ristrettezza dei tempi a disposizione, non consente di fornire, allo stato, i dati relativi alla distribuzione territoriale ed alla tipologia dei soggetti che hanno omesso i pagamenti richiesti nell'interrogazione.
L'Agenzia delle entrate ha altresì precisato che la legge n. 289/2002, prevedeva anche sanatorie per le quali, nel caso di mancato perfezionamento, non era necessaria una specifica iscrizione a ruolo, ma semplicemente la ripresa della riscossione sulla base degli importi originariamente dovuti, al netto delle somme versate.
In particolare, l'Agenzia ha citato, tra le sanatorie fiscali introdotte dalla ripetuta legge, la definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui all'articolo 9-bis che si distingue per la peculiarità di alcune sue caratteristiche.
L'adesione alla definizione in questione avveniva, infatti, attraverso la presentazione di apposita istanza, a seguito dell'attività di liquidazione delle istanze presentate.
Dal controllo è emerso l'omesso versamento per oltre 3 miliardi di euro.
L'Agenzia ha precisato che, relativamente ai ritardati od omessi versamenti indicati nelle definizioni risultanti non valide, si è proceduto al relativo recupero secondo le modalità ordinarie di riscossione

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con riguardo alle dichiarazioni originarie cui i versamenti si riferivano, scomputando quanto eventualmente versato in sede di definizione, ferma restando l'applicazione della sanzione piena. Anche con riferimento a tale ultima tipologia di sanatoria l'azione di recupero è in corso ed Equitalia S.p.a. e l'Agenzia Entrate sono impegnate nell'effettuazione di tutte le azioni di riscossione e di monitoraggio.
Da ultimo, l'Agenzia ha rappresentato che, secondo le ordinarie percentuali di recupero delle somme iscritte a ruolo, la stima delle riscossioni per l'intero carico connesso alle sanatorie si attesterebbe a circa al 25/30 per cento.
A tale riguardo, ha però evidenziato che il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto, all'articolo 32, comma 7, specifiche misure finalizzate a potenziare la capacità di recupero delle somme in parola da parte degli agenti della riscossione.
In particolare, in deroga alla disciplina ordinaria sulla riscossione mediante ruolo, con specifico riferimento ai soggetti che non hanno versato le somme dovute per effetto delle definizioni, viene ridotto da 8 mila a 5 mila euro il limite dell'importo al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare.
Viene, inoltre, consentito di avviare direttamente l'espropriazione immobiliare (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5 per cento del valore dell'immobile da vendere all'asta.
Inoltre, all'inutile scadenza del termine per adempiere al pagamento delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento notificate, potrà seguire l'accesso, da parte dell'agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali.
Ciò premesso, l'Agenzia delle entrate ritiene, pertanto, ipotizzabile un incremento dei volumi di riscossione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimeno dell'attività di consulenza finanziaria.

NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE

La VI Commissione,
premesso che:
il decreto legislativo n. 164 del 2007, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE (cosiddetta direttiva Mifid) ha apportato numerose variazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
una significativa variazione al TUF è costituita dall'inserimento fra i «servizi e attività di investimento» del nuovo servizio di «consulenza in materia di investimenti» (articolo 1, comma 5, lettera f);
con il nuovo articolo 18-bis del TUF è stata istituita nel nostro Paese la figura del consulente finanziario persona fisica, abilitato - se in possesso di determinati requisiti - a prestare il servizio di «consulenza in materia di investimenti» al pari delle imprese di investimento e delle banche, a favore delle quali continua a sussistere la riserva di attività;
per imprese di investimento si intendono, secondo definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del TUF, «le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie»;
la legislazione italiana prevede per le Sim la forma giuridica di società per azioni (secondo la previsione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del TUF); per le Sim che prestano esclusivamente il servizio di «consulenza in materia di investimenti» la Banca d'Italia, con proprio provvedimento del 29 ottobre 2007, ha fissato in euro 120.000 il capitale sociale minimo, ossia pari al capitale minimo per costituire una S.p.a. secondo il codice civile;
di contro, la direttiva 2004/39/CE (direttiva Mifid), all'articolo 4, paragrafo 1, non impone alcuna forma giuridica specifica per le imprese di investimento e, all'articolo 67, paragrafo 3, stabilisce in euro 50.000 il capitale iniziale delle stesse, quando dedicate, in via esclusiva, alla consulenza ed alla raccolta ordini;
a partire dall'aprile dell'anno 2004 in Italia sono nate circa 200 strutture aziendali - nella gran parte sotto la forma giuridica di società per azioni - dedicate alla consulenza, con una attività particolarmente apprezzata dai risparmiatori, soprattutto perché svolta in totale indipendenza;
in assenza di modifiche legislative, entro il termine massimo del 31 dicembre 2008 tali società dovranno obbligatoriamente trasformarsi in Sim: ciò risulterebbe particolarmente gravoso per le Srl, che sarebbero chiamate alla trasformazione in Spa, e, soprattutto, ad un pressoché generale adeguamento del capitale sociale;
tutto ciò determina un trattamento delle imprese nazionali che prestano solo il servizio di consulenza meno favorevole rispetto alle imprese di altri Stati membri, poiché le società italiane devono comunque rispettare il requisito del capitale minimo di euro 120.000;
in aggiunta a questi gravami, l'obbligo della trasformazione in Spa/Sim

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comporterebbe, in capo alle società di «consulenza», oneri economici particolarmente pesanti - tali da rendere impossibile, di fatto, la prosecuzione dell'attività - e del tutto ingiustificati dal momento che l'attività delle società in parola, sul mercato del risparmio, è caratterizzata da un puro intervento intellettuale,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, al fine di disporre una proroga, dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009, del termine entro il quale le società a responsabilità limitata italiane che svolgono attività di consulenza finanziaria e che rispettino i requisiti patrimoniali minimi previsti dall'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE, devono trasformarsi in società per azioni, così da rendere più progressivo l'adeguamento alle previsioni delle predetta direttiva, alleviare gli oneri gravanti su tali soggetti e salvaguardarne la continuità operativa.
(8-00020)
«Fluvi, Ceccuzzi, Fiano, Pizzetti».