CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2024
331.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 201

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno scorso.

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che alle ore 12 di lunedì 24 giugno scorso è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e ne sono state presentate circa 260 (vedi allegato).
  Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Amato 4.2, Mollicone 15.017, 15.018, 15.019, 15.020 e 15.021.
  Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che Pag. 202siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Faccio presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
  Con riferimento all'ambito di intervento del decreto-legge in esame, ricorda che:

   il Capo I, reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale;

   il Capo II reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

   il Capo III reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25;

   il Capo IV reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.

  Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

   Caso 3.5, che posticipa da 30 giugno 2024 al 3 dicembre 2024 il termine entro cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono uniformare i propri statuti alle disposizioni del Capo I del decreto legislativo n. 36 del 2021;

   Gebhard 3.13, che reca disposizioni generali in materia di cumulabilità dei redditi con taluni regimi pensionistici agevolati;

   Roscani 4.01, che reca misure volte a permettere agli studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il CONI, il CIP e Sport e salute SpA, iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale, di conciliare il proprio impegno agonistico con quello scolastico, attraverso la realizzazione, da parte degli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia, del Programma studente-atleta;

   Berruto 5.7, che sopprime le disposizioni che attualmente limitano l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria alle sole classi quarte e quinte;

   Berruto 5.8, che sopprime le disposizioni che attualmente limitano l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria alle sole classi quarte e quinte;

   Berruto 5.9, che aumenta la dotazione organica per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria;

   Grippo 5.11, che istituisce, a partire dal 2024/25, una seconda fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze e una terza fascia di istituto per l'accesso all'insegnamento dell'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria, definendo al contempo i titoli di studio necessari per l'accesso a tali fasce;

   Grippo 5.12, che sopprime le disposizioni che attualmente limitano l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria alle sole classi quarte e quinte;

   Grippo 5.13, che prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, siano espressi giudizi descrittivi in luogo dei voti numerici per le classi di educazione motoria e fisica negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

   Grippo 5.14, che prevede che il contingente dei docenti di educazione motoria nella scuola primaria sia determinato in ragione di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, mentre la norma che si intende novellare prevede oggi che l'ora aggiuntiva possa essere anche solo una;

   Amato 5.011, che consente l'accesso alle procedure concorsuali per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai possessori di diploma triennale conseguito presso l'ISEF;

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   Latini 7.01, che modifica la disciplina concernente le funzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

   Latini 7.02, che modifica la disciplina concernente le funzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

   Latini 10.9, che prevede che siano definite le modalità di restituzione del contributo di segreteria versato da coloro che hanno presentato l'istanza di partecipazione alla procedura straordinaria abilitante bandita con decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 497;

   Grippo 10.10, che reca modifiche alla disciplina dell'insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche;

   Gebhard 14.01, che integra la disciplina in materia di baccellierato internazionale con riferimento alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Bolzano;

   Panizzut 14.08, che prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'International School of Trieste, nell'ambito della propria autonomia, possa attivare le sezioni di scuola dell'infanzia non paritaria;

   Latini 14.09, che prevede disposizioni in materia di finanziamento e ordinamento della Fondazione «I Lincei per la scuola»;

   Amato 14.010, che prevede che le disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, non si applichi nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità;

   Amato 14.011, che prevede che i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti dal DPR 20 marzo 2009, n. 81, non si applichino nelle scuole situate in zone disagiate geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità;

   Caso 14.012, che prevede che le disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, non si applichi nelle scuole della cosiddetta zona rossa dei Campi Flegrei;

   Amato 14.013, che abroga disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono la determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni;

   Caso 14.015, che proroga le disposizioni in materia di indennità ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico;

   Caso 14.016, che reca disposizioni in materia di indennità ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico;

   Caso 14.017, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per le scuole di ogni ordine e grado ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica;

   Tassinari 15.16, che storna, a decorrere dall'anno 2024 e a parità di destinazione, in favore dell'Università degli studi di Bologna, il contributo di 3 milioni di euro annui già oggi previsto per la creazione e il sostegno di attività binazionali di istruzione superiore e di ricerca tra Italia e Pag. 204Germania in materia meteorologica e climatica;

   Tassinari 15.02, che prevede che le istituzioni AFAM stipulino una convenzione per il coordinamento della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con facoltà di prevedere la gestione congiunta di tali materie;

   Caso 15.04, che, al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, istituisce nello stato di previsione MEF un fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021;

   Zinzi 15.07, che consente a coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione sono in possesso del diploma di terapista della riabilitazione rilasciato, al termine di un percorso triennale, da enti di formazione in possesso di autorizzazione regionale, di iscriversi in sovrannumero al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia L/SNT con un debito formativo pari ad almeno 60 CFU;

   Caso 15.08, che istituisce un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca;

   Caso 15.09, che modifica la disciplina sulla base della quale, ai sensi della lettera c) del comma 310 della legge n. 234 del 2021, vengono utilizzati i 20 milioni di euro ivi stanziati per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR;

   Caso 15.012, che integra le disposizioni in materia di requisiti per concorrere alle procedure di reclutamento straordinarie previste, per le istituzioni AFAM, per l'anno accademico 2024-25;

   Orrico 15.013, reca norme in materia di denominazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM;

   Caso 16.7, che modifica i requisiti di destinazione d'uso degli immobili destinati ad alloggi universitari di cui alla riforma 1.7 della M4C1 del PNRR;

   Caso 16.8, che prevede che in caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per la riforma 1.7 della M4C1 del PNRR, il soggetto aggiudicatario sia tenuto alla restituzione delle somme assegnate, oltreché decadere dai benefici previsti;

   Caso 16.9, che, nella determinazione da parte del MUR delle procedure e dei criteri volti ad individuare i corrispettivi unitari per i posti letto di cui alla riforma 1.7 della M4C1 del PNRR, aumenta dal 15 al 30 per cento la riduzione del corrispettivo comunque prevista;

   Caso 16.10, che, nella determinazione da parte del MUR delle procedure e dei criteri volti ad individuare i corrispettivi unitari per i posti letto di cui alla riforma 1.7 della M4C1 del PNRR, aumenta da 9 a 15 anni la durata delle garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui alla riforma 1.7 della M4C1 del PNRR;

   Caso 16.11, che modifica le disposizioni che regolano l'attribuzione agli studenti fuori sede dei posti letto messi a disposizione in attuazione della riforma 1.7 della M4C1 del PNRR;

   Caso 16.12, che incarica il MUR di effettuare un monitoraggio costante della realizzazione delle residenze universitarie finanziate nell'ambito dell'attuazione della riforma 1.7 della M4C1 del PNRR;

   Caso 16.13, che abroga le disposizioni che regolano l'attribuzione agli studenti Pag. 205fuori sede dei posti letto messi a disposizione in attuazione della riforma 1.7 della M4C1 del PNRR;

   Caso 16.03, che introduce l'iscrizione gratuita ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per docenti con fascia ISEE inferiore a 35.000 euro.

  Avverte che il termine per le richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 14 di oggi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di alcune proposte emendative e sono pervenute alcune richieste di riesame di alcune valutazioni di inammissibilità pronunciate.
  Con riferimento alle richieste di riesame della valutazione di inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti Roscani 4.01, Latini 7.01, Latini 7.02, Panizzut 14.08, Tassinari 15.16, Tassinari 15.02, Zinzi 15.07, la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ritiene che essi, possano essere riammessi all'esame.
  Quanto invece alla richiesta di riesame della valutazione di inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti Grippo 5.11, Grippo 5.12, Grippo 5.13, Grippo 5.14 e Grippo 10.10, la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, conferma il giudizio di inammissibilità per estraneità di materia.
  Ricorda che nel corso della prossima settimana si svolgerà una seduta per la discussione sul complesso delle proposte emendative.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 27 giugno 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.