CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2024
331.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 206

ALLEGATO

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «principio di democrazia interna,» sono inserite le seguenti: «che presuppone la massima partecipazione dei tesserati agli organi direttivi,»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, in qualità di organi di governo del movimento sportivo nazionale, promuovono l'attuazione dei seguenti princìpi:

   a) partecipazione pienamente consapevole della base elettorale attiva;

   b) modelli collegiali e comunque non monocratici di governance;

   c) condivisione delle responsabilità, favorendo meccanismi di delega e puntuale rendicontazione interna agli organi decisionali;

   d) inclusione nei ruoli di responsabilità e di rappresentanza, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini nonché il coinvolgimento attivo di giovani»;

   c) al comma 2:

    1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono modelli di governance a ogni livello e procedure elettorali idonee a garantire i princìpi di cui al comma 1-bis. A tal fine, per l'elezione del presidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi direttivi sono adottati sistemi che prevedano un numero pari di candidati per ciascun sesso nonché la presenza in lista di candidati che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente, nell'ambito di un reciproco rapporto fiduciario con l'organo direttivo eletto, nomina almeno un vice presidente vicario di sesso diverso dal proprio. Ove decida di nominare più di un vice presidente, almeno uno dei vicepresidenti deve essere scelto tra i membri che alla data dell'elezione non avevano compiuto trentasei anni. Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi. Tali cariche sono incompatibili con le cariche di deputato e di senatore nonché con le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.»;

    2) al terzo periodo, sostituire le parole: «I presidenti» con le seguenti: «I soggetti di cui al quinto periodo» e dopo le parole: «dei voti validamente espressi» sono aggiunte le seguenti: «e che i voti validamente espressi costituiscano la maggioranza degli aventi diritto»;

    3) l'ultimo periodo è soppresso;

   d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli Pag. 207enti di promozione sportiva garantiscono nei loro statuti la più ampia partecipazione elettorale e una piena espressione della volontà del corpo elettorale. A tal fine adottano procedure che consentano anche la partecipazione da remoto, attraverso strumenti telematici, e modalità di voto alternative al voto in assemblea unica a livello nazionale, attraverso l'utilizzo di sedi decentrate provinciali, ricorrendo a strutture federali o messe a disposizione dal CONI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i princìpi generali in materia di procedure elettorali al fine di garantire la massima partecipazione e rappresentatività del voto. In caso di mancato adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto di cui al periodo precedente, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorità vigilante»;

   e) al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella composizione dell'organo direttivo nazionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in quota inferiore al trenta per cento e deve essere assicurata la presenza di almeno un membro che alla data della elezione non abbia compiuto trentasei anni di età. Gli statuti federali o il CONI, con proprio provvedimento, possono prevedere quote superiori. La nomina dei vicepresidenti deve prioritariamente coinvolgere tali rappresentanze».
1.1. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   a0) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi.».
1.2. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1:

   sopprimere la lettera a);

   dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) sopprimere le parole da: «Gli statuti delle federazioni» fino a: «voti validamente espressi».

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole da: dopo il terzo periodo fino a: nuova assemblea elettiva con le seguenti: Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati.
1.3. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: si applica anche aggiungere le seguenti: all'elezione del presidente del CONI, ai propri organismi regionali nonché;.
1.4. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 16-bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:

«Art. 16-ter.
(Leghe sportive professionistiche nei sistemi di mutualità generale)

   1. Negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie spetta in via autonoma alle rispettive leghe sportive.Pag. 208
   2. Le leghe sportive professionistiche di cui al comma 1:

   a) sono costituite in forma di associazione o di società di capitali e sono riconosciute a fini sportivi dalla federazione sportiva nazionale di riferimento, alla quale sono trasmessi, entro il 31 ottobre di ogni anno, i relativi bilanci;

   b) godono di piena autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e gestionale;

   c) hanno diritto a un peso elettorale nelle assemblee e a una rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento adeguati al contributo economico apportato al sistema sportivo.

   3. Ove all'interno di una federazione sportiva nazionale vi siano più leghe sportive professionistiche, quella che apporta il maggior contributo in termini di mutualità generale esprime parere vincolante sulle delibere della federazione sportiva nazionale di riferimento che direttamente o indirettamente la riguardano.
   4. Contro gli atti e i comportamenti del Coni e delle Federazioni sportive nazionali aventi effetti pregiudizievoli nei confronti delle leghe sportive professionistiche di cui al comma 1, fatta esclusione per le controversie attinenti al mero svolgimento delle attività sportive, è esperibile il ricorso diretto innanzi agli organi della giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva. Si applica il rito speciale di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. La competenza funzionale in primo grado spetta al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.».
1.5. Mulè.

  Al comma 2, alla lettera a) sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, alla lettera a), numero 2), sostituire le parole da: dopo il terzo periodo sono aggiunti fino a: nuova assemblea elettiva con le seguenti: Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paraolimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati.
1.6. Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa e il perseguimento dei propri fini istituzionali, per le attività connesse alla XXXIII edizione dei Giochi Olimpici estivi di «Parigi 2024», senza oneri per la finanza pubblica, l'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.7. Kelany.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi, Caso, Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tale termine è prorogatoPag. 209 al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti in ambito professionistico».

   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate società professionistiche possono altresì prevedere con proprio regolamento che, al termine del periodo di tesseramento giovanile senza rapporti di lavoro professionistico, in caso di rifiuto da parte dell'atleta di sottoscrivere il primo contratto di lavoro con la società titolare del tesseramento giunto a scadenza, la nuova società che sottoscrive il contratto sia tenuta a corrispondere a quest'ultima e alle altre società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta un'indennità di preparazione remunerativa dei costi complessivamente sostenuti per la formazione e l'addestramento tecnico dei giovani calciatori. Il regolamento di cui al presente comma deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio della stagione sportiva di prima applicazione».
2.2. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 13, comma 7, quarto periodo, le parole: «può assistere alle assemblee dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «partecipa alle assemblee dei soci senza diritto di voto».
2.3. Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.4. Lupi, Alessandro Colucci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 2, dopo le parole: La Commissione svolge inserire le seguenti: , prima e durante le competizioni.

  Conseguentemente:

   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e nei modi previsti dal regolamento di cui al comma 7;

   al comma 4, lettera a), dopo le parole: nei casi più urgenti, indica inserire le seguenti: alle relative federazioni di competenza per le rispettive valutazioni;

   al comma 5, sostituire le parole: al Parlamento con le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti;

   al comma 6, undicesimo periodo, dopo le parole: o in altra analoga posizione, inserire le seguenti: in ogni caso.
2.5. Mollicone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: , e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi.
2.6. Lupi, Alessandro Colucci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: due tra essi con le seguenti: tre tra essi.
2.7. Mulè.

Pag. 210

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con gli organismi deputati all'emanazione dei principi contabili e le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.
2.8. Mollicone, Amorese.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità di tutti i dati sui quali si basa l'attività e la valutazione.
2.9. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, dopo le parole: opera con aggiungere le seguenti: assoluta.
2.10. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

   al nono periodo, sostituire le parole: un biennio con le seguenti: un triennio;

   dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione;

   all'undicesimo periodo, sopprimere le parole: diversi da quelli di diritto;

   all'ultimo periodo, sostituire le parole: che ne risponde al presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta della Commissione con le seguenti: nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria;
2.11. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
2.12. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: magistrati contabili,.

Pag. 211

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente: I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono far parte della Commissione e degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione.
2.13. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, terzo periodo, dopo le parole: revisione contabile societaria, inserire le seguenti: due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2.14. Lupi, Alessandro Colucci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con la seguente: sentite.
2.15. Lupi, Alessandro Colucci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, nono periodo, sostituire le parole: un biennio con le seguenti: un triennio e aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione.
2.16. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, undicesimo periodo, dopo le parole: e componenti aggiungere le seguenti: della Commissione e dopo le parole: di diritto aggiungere le seguenti: e coloro che rivestono incarichi negli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione.
2.17. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta della Commissione con le seguenti: nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria.
2.18. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 31, comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025. La proroga disposta dal presente comma ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2024».
*2.19. Mulè, De Palma, Tassinari.
*2.20. Grippo.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, anche paralimpiche, possono adottare una disciplina transitoria che preveda un periodo di ultrattività del vincolo non oltre il termine massimo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Pag. 212limitatamente agli atleti con tesseramenti in essere al 30 giugno 2023 e in scadenza al 1° luglio 2024, al fine di coniugare l'attività dilettantistica, amatoriale o giovanile con i percorsi di apprendistato di cui al medesimo articolo 30, comma 1, nelle more della loro attivazione, e con il primo contratto di lavoro sportivo, prevedendo altresì specifiche e adeguate ipotesi di svincolo, in armonia con i regolamenti internazionali».
2.21. Mollicone, Amorese.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: «fatta eccezione per le figure professionali che le Federazioni sportive nazionali definiscono obbligatorie per i soggetti di cui al primo periodo.».
2.22. De Palma, Tassinari, Casasco.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 51, comma 1, le parole «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2024».
2.23. Piccolotti.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.1. Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfettizzazione delle imposte sui redditi.
  2-ter. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

   «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

  2-quater. L'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

   «6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

  2-quinquies. L'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente:

   «2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente».
*3.2. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.
*3.3. Gadda, Faraone, De Monte.

Pag. 213

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «lavoro autonomo occasionale» sono aggiunte le seguenti: «e da rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico».
3.4. Grippo.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 7, comma 1-quater, le parole: «entro il 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
3.5. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 25, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

   «1-quater. Sono considerati lavoratori sportivi i maestri di sci, seppur iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, limitatamente all'esercizio di attività in qualità di allenatori federali o istruttori nazionali, secondo i criteri e requisiti per l'iscrizione negli appositi ruoli tenuti dalla federazione italiana sport invernali, a favore di associazioni e di società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro delle attività sportive dilettantistiche, di Federazioni sportive nazionali, di Discipline sportive associate, di associazioni benemerite e di enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., nei limiti di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a).».
3.6. Steger, Gebhard, Schullian.

  Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 25, comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma, la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica esclusivamente al compenso e non si estende alle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per l'esecuzione della prestazione, sostenute e documentate dal percipiente».
3.7. De Palma, Tassinari.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
3.8. Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 28, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. Il reddito da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo è cumulabile con qualsiasi tipo di sistema pensionistico».
3.9. Steger, Gebhard, Schullian.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b) .
*3.10. Piccolotti.
*3.11. Grippo.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) all'articolo 29, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e di ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sportive e alla gestione dell'ente sportivo dilettantistico».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuitePag. 214 in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
   2-ter. L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, viene sostituito dal seguente:

  “6-bis. Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è possibile effettuare alternativamente la comunicazione di instaurazione del rapporto o la designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.”».
3.12. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;

   b) all'articolo 14.1, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui».

  3-ter. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,» sono inserite le seguenti: «superiori a 5.000 euro lordi annui,».
3.13. Gebhard, Schullian, Steger.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;

   b) all'articolo 14.1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

  3-ter. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articoloPag. 215 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».
3.14. Gebhard, Schullian, Steger.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione di borse di studio per studenti meritevoli negli «Sport minori» e nei «Giochi della Gioventù»)

  1. Al fine di garantire la promozione dell'attività sportiva e di promuoverne il suo esercizio in conformità all'articolo 33 della Costituzione, nonché di garantire il diritto allo studio, è prevista la disposizione di borse per gli studenti capaci meritevoli, conformemente all'articolo 34 della Costituzione, in virtù dei risultati conseguiti nell'esercizio di «sport minori» riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nei Giochi della Gioventù.
  2. Ai fini della corretta individuazione dei destinatari delle borse di cui al comma 1, si intende:

   a) per «sport minori», l'elenco ufficialmente riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle discipline sportive ammissibili iscritte al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

   b) per «Giochi della Gioventù», di cui al protocollo d'intesa del 31 maggio 2023 tra il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per le disabilità.

  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, denominato «Fondo borse di studio per gli sport minori e Giochi della Gioventù», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'erogazione di borse di studio.
  4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 3, nel rispetto dell'autonomia universitaria che disciplina l'erogazione.
  5. Ai fini dell'assegnazione delle borse di cui al comma 1, è necessario che i richiedenti si siano classificati:

   a) al primo posto nelle competizioni sportive dilettantistiche negli sport minori riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), di cui al comma 2, lettera a), nell'anno precedente a quello per il quale è prevista la concessione della borsa di studio;

   b) al primo posto nei «Giochi della Gioventù», di cui al comma 2, lettera b), conseguiti nella minore età;

  6. Le borse di studio di cui al comma 1 sono erogate agli studenti con indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a 45.000 euro.
  7. Con regolamento adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'istruzione e del merito sono stabiliti i criteri temporali per la validità dei risultati di cui al comma 5, lettera b), ai fini del conseguimento delle borse universitarie.
  8. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
3.01. Caiata.

Pag. 216

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane inserire le seguenti: , a fronte delle quali è versato solo il rimborso del relativo costo,.
4.1. De Palma, Tassinari.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma «630-bis.», sostituire le parole: 272,3 milioni, con le seguenti: 280 milioni.
4.2. Amato, Pellegrini, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Iniziative volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado)

  1. Nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, il Programma studente-atleta è realizzato dai singoli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia, al fine di permettere agli studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base dei requisiti stabiliti in accordo con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP) e Sport e salute SpA, iscritti agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale, di conciliare il proprio impegno agonistico con quello scolastico.
  2. Per l'ammissione al programma lo studente-atleta deve presentare all'istituto scolastico la Certificazione di atleta agonista, emessa, timbrata e firmata dalla Federazione sportiva d'appartenenza.
  3. Lo studente membro del Programma studente-atleta, per mantenere la titolarità e i diritti derivanti da tale programma per il successivo anno scolastico deve riportare una costanza di voto che non presenta più di due materie insufficienti.
  4. Nell'ambito del Programma studente-atleta gli istituti scolastici riconoscono formalmente allo studente le competenze non cognitive acquisite tramite la pratica sportiva agonistica, tra le quali figurano: l'identificazione degli obiettivi da raggiungere, l'applicazione di regole e valori nell'ambito della pratica sportiva, la gestione della responsabilità e del tempo, la gestione del processo di comunicazione, il lavoro di gruppo, lo sviluppo di leadership, la gestione dei conflitti, l'auto controllo e la gestione dello stress, la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, lo sviluppo di creatività ed innovazione, la consapevolezza interculturale.
  5. Il riconoscimento delle competenze non cognitive di cui al comma 4 comporta l'esonero degli studenti iscritti al Programma studente-atleta dallo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro.
  6. Al fine di permettere allo studente-atleta di preparare e partecipare a competizioni di carattere regionale, nazionale e internazionale, allo stesso sono riconosciuti tre giorni di assenza giustificata per ciascun mese. Per fruire di tali giorni lo studente-atleta deve esibire idonea documentazione relativa all'allenamento finalizzato a una imminente competizione, prodotta dalla federazione sportiva di appartenenza, e allo svolgimento della competizione stessa, comprovata da un certificato emesso dalla Direzione della competizione.
  7. L'istituto scolastico provvede ad adattare lo svolgimento delle interrogazioni, dei compiti in classe e delle verifiche di apprendimento dello studente-atleta al calendario agonistico federale delle gare e al calendario di allenamenti alle stesse propedeutiche, sottoscritto dal dirigente sportivo del Centro sportivo di appartenenza.
  8. Nel rispetto delle competizioni sportive agonistiche che lo vedono impegnato, lo studente-atleta partecipa all'attività motoria scolastica, alle competizioni scolastiche e interscolastiche a favore e come immagine dell'istituto scolastico.
  9. Lo studente membro del Programma studente-atleta e membro, contestualmente, di un Corpo sportivo delle Forze armate o delle Forze dell'ordine, o che sia qualificato come «atleta di interesse nazionale» ha diritto a ricevere una borsa di studio. La borsa di studio è erogata da Sport e salute Pag. 217S.p.A. sulla base di apposita convenzione con il Ministero per lo sport e i giovani, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri e con le modalità in essa stabiliti.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4.01. Roscani.

ART. 5.

  Sopprimere il comma 2.
5.1. Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «14-bis. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia cui al comma 12 e dal relativo comparto istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni.».

  2-ter. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Il diritto alla restituzione dei contributi in conto interessi erogati dal Fondo speciale di cui al comma 1 e dal relativo comparto istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e oggetto di revoca, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni.».

  2-quater. All'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di cui al comma 4, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni.
   4-ter. Il diritto alla restituzione dei contributi in conto interessi erogati dal Fondo di cui al comma 4 e oggetto di revoca, Pag. 218costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.».

  2-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.2. Amorese.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 12:

    1) alla lettera b) le parole: «in svolgimento entro il 30 giugno 2026», sono soppresse;

    2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) concessi a favore dei soggetti istituzionali del sistema sportivo quali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e le Leghe Sportive Nazionali per esigenze di liquidità o per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione o la costruzione di sedi istituzionali.»;

   b) al comma 13, le parole: «o da enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da enti pubblici, da Fondazioni e dai soggetti istituzionali del sistema sportivo quali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e le Leghe Sportive Nazionali».

  2-ter. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito» sono sostituite dalle seguenti: «sui finanziamenti sotto qualsiasi forma anche se erogati da altre banche e da intermediari finanziari, iscritti rispettivamente agli albi di cui agli articoli 13 e 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni,» e le parole: «per le finalità istituzionali» dalle seguenti: «per lo sviluppo e il sostegno del settore sportivo»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per i finanziamenti assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo, l'importo del contributo concesso viene erogato direttamente al soggetto finanziato.»;

   c) al comma 3, le parole: «di quei mutuatari» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti finanziati», la parola: «contratto» dalla seguente: «provvedimento» e la parola: «finanziamento» dalla seguente: «contributo»;

   d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato, dagli enti pubblici, dalle Fondazioni e dai soggetti istituzionali del sistema sportivo quali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, gli omologhi organismi sportivi del Comitato Italiano Paralimpico e le Leghe Sportive Nazionali.».

  2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.3. Amorese.

Pag. 219

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le attività tipiche, svolte anche attraverso concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, da federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, anche paralimpici, nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, le quali perseguano esclusivamente o prevalentemente finalità sociali, ricreative e di promozione del benessere psico-fisico, e comunque non economiche, non costituiscono «servizio» ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.
  2-ter. Le concessioni demaniali per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente sono affidate a mezzo di convenzioni che promuovano finalità educative e culturali, anche attraverso la preservazione di valori storici o ambientali, nonché di inclusività sociale e di tutela della salute e del benessere psico-fisico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
5.4. Ciocchetti, Perissa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per i soggetti beneficiari delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso ai soggetti beneficiari, di cui al presente comma, sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
  2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.6. Amorese.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 329 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse. Conseguentemente il comma 330 è abrogato.
  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente:

   «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».
5.7. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 329 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse.

Pag. 220

  Conseguentemente il comma 330 è abrogato.
5.8. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente:
  «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».
5.9. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di favorire l'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva e abbattere le barriere sociali e culturali, nonché di contrastare il disagio giovanile e le discriminazioni sociali potenziando l'attività sportiva tramite progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, il Fondo destinato alle attività del progetto Filippide di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000,00 euro per l'anno 2024. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2024.
  2-ter. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
5.10. Kelany.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per detta classe di concorso è istituita a partire dal 2024/25 in aggiunta alla prima fascia la seconda fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze e la relativa terza fascia di istituto, cui possono accedere i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.
5.11. Grippo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 329, le parole: «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse;

   b) al comma 330, le parole: «e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolasticoPag. 221 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per la classe classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e per le classi prima, seconda e terza a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025».
5.12. Grippo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si prevedono in ogni caso, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, giudizi descrittivi in luogo dei voti numerici per le classi di educazione motoria e fisica negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
5.13. Grippo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo le parole: «non più di due» sono sostituite dalla seguente: «due».
5.14. Grippo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione delle competizioni sportive su strada)

  1. Al fine di garantire un più equilibrato bilanciamento tra il diritto allo sport con riferimento alle competizioni sportive che si svolgono su strada e i diritti di tutti i soggetti che utilizzano la strada, in attuazione dell'articolo 33 ultimo comma della Costituzione, all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
   2. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico, nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Quando, per i diversi interessi pubblici che coinvolgono più enti, sia necessario acquisire le previste autorizzazioni, si può procedere con una Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle sue successive modificazioni.
   2-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.»;

Pag. 222

   b) al comma 7-bis le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «. La sospensione temporanea è disposta con provvedimento del prefetto, salvo la competenza del sindaco, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per le competizioni che si svolgono interamente soltanto nel territorio di un medesimo comune.»;

   c) al comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di violazione dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi del comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dell'articolo 6, comma 12.».
5.01. Pella, Tassinari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo le parole: «compresi i prestatori di accesso alla rete,» sono inserite le seguenti: «e i fornitori di servizi di VPN, ovunque residenti ed ovunque localizzati, e quelli di DNS alternativi,».

  Conseguentemente all'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: diffusi abusivamente, sono inserite le seguenti: e rivolti ad utenti italiani;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, sono inserite le seguenti: e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati, e dopo le parole: diffusi abusivamente, sono inserite le seguenti: e rivolti ad utenti italiani;

   al comma 5, primo periodo dopo le parole: ai prestatori di servizi di accesso alla rete, sono inserite le seguenti: compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS alternativi, ovunque residenti ed ovunque localizzati, e le parole: coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali sono sostituite con le seguenti: che forniscono servizi in Italia,.
*5.02. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Latini, Loizzo, Miele.
*5.03. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

  All'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua eventuali criteri secondo cui l'indirizzo IP pur non essendo univocamente destinato ad attività illecite può essere oggetto di ordine di disabilitazione.
5.04. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

  All'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I motori di ricerca online, le piattaforme online, i fornitori di servizi di condivisione di contenuti, compresi contenuti video, i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale adottano tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità di contenuti in violazione dei diritti d'autore e connessi.».
5.05. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Latini, Loizzo, Miele.

Pag. 223

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

  All'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'Autorità, considerata la capacità tecnica dei fornitori di servizi di eseguire gli ordini stabilita dal tavolo di cui all'articolo 6, comma 2, periodicamente e comunque non prima di un mese dall'emanazione degli stessi, ha il potere di revocarli.».
5.06. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

  All'articolo 5 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 è applicata altresì ai prestatori di servizi che, a seguito di diffida da parte dell'Autorità, non si accreditano alla piattaforma di cui all'articolo 6, comma 2.».
5.07. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

  1. All'articolo 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole: «nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono soppresse.
5.08. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

  1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93, al comma 2 le parole da: «un contributo» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono abrogati.
5.09. Dara, Maccanti, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)

  1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, dopo il comma 4 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

   «4-bis. Il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto».

  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare Pag. 224all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento».

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono da queste essere utilizzati sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali»;

    2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario.».
5.010. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di accesso all'insegnamento dell'educazione motoria)

  1. Al comma 331 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: «i soggetti in possesso di» sono aggiunte le seguenti: «diploma triennale conseguito presso l'Istituto superiore per l'educazione fisica (ISEF)».
5.011. Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di vigilanza sull'Unione italiana tiro a segno)

  1. Al fine di razionalizzare la normativa in materia di vigilanza sull'Unione italiana tiro a segno:

   a) il Comitato olimpico nazionale italiano assume la vigilanza sull'Unione italiana tiro a segno quale federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni;

   b) l'Unione italiana tiro a segno vigila sulla realizzazione e tenuta degli impianti di tiro delle sezioni del tiro a segno nazionale e provvede al rilascio delle agibilità dei campi, degli impianti di tiro a segno e dei locali per la custodia di munizioni presenti presso le Sezioni del tiro a segno nazionale;

   c) l'Unione italiana tiro a segno può avvalersi degli organi tecnici del Ministero della difesa per lo svolgimento dell'attività di rilascio dell'agibilità di cui alla lettera b), previa convenzione con Difesa Servizi S.p.A.

  2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione italiana tiro a segno, sono definiti la natura e le finalità, gli organi centrali, gli elementi essenziali dello statuto, ivi incluse le procedure per l'approvazione dello stesso, la disciplina delle entrate, dell'amministrazione e della contabilità dell'Unione italiana tiro a segno, nonché i compiti istituzionali, le attività e l'organizzazione delle sezioni del tiro a segno nazionale.
  3. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110.Pag. 225
  4. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, comma 1, la lettera e) è abrogata;

   b) all'articolo 250, il comma 2 è abrogato;

   c) l'articolo 251, è abrogato.

  5. Gli articoli dal 59 al 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.
  6. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 31, comma 1, le parole: «Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,» sono soppresse.
5.012. Mulè.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. All'articolo 8, comma 2-bis, quattordicesimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «19,».
5.013. Messina.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme a tutela dei diritti sportivi)

  1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole da: «un contributo» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
5.014. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme per l'efficacia della tutela dell'antipirateria sportiva)

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «univocamente» è sostituita dalla seguente: «sostanzialmente»;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'indirizzo IP si considera sostanzialmente destinato ad attività illecite anche quando sia altresì associato a siti web leciti, qualora questi rimangano raggiungibili, comunque, attraverso l'indirizzo proprietario o i motori di ricerca.».
5.015. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme per l'efficacia della tutela dell'antipirateria sportiva)

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «univocamente» è sostituita dalla seguente: «sostanzialmente»;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce i criteri ed i casi in cui un indirizzo IP si debba considerare sostanzialmente destinato ad attività illecite.».
5.016. Mollicone, Amorese.

Pag. 226

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93 a tutela dei diritti sportivi)

  1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «provvedono comunque,» sono inserite le seguenti: «, entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,»;

   b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «destinatari dei provvedimenti di disabilitazione», sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 5 della presente legge».
5.017. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, contro la pirateria sportiva)

  1. All'articolo 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. L'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce i tempi e le modalità con cui i soggetti legittimati ai sensi del comma 4, sotto la propria responsabilità, presentano direttamente e simultaneamente tramite la piattaforma all'Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento di cui al comma 3 la richiesta di sblocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP per i quali avevano chiesto l'immediato blocco e che risultino non più attivi.».
5.018. Mollicone, Amorese.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Amato, Caso, Orrico, Sportiello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in aggiunta fino a: INDIRE con le seguenti: fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.
*6.2. Piccolotti.
*6.3. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Ghio.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma, in deroga al decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, articolo 2-ter, comma 4, prevede per l'abilitazione all'insegnamento, oltre al conseguimento di almeno 30 crediti formativi, l'ulteriore conseguimento di numero 10 crediti ottenuti con la frequenza di laboratori (un credito per ciascun laboratorio) sulle varie tipologie di disabilità. I laboratori verranno attivati presso le università anche in convenzione con l'INDIRE.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire ulteriori 20 CFU nell'anno scolastico successivo all'immissione in servizio, di cui 10 di tirocini indiretti. Detti crediti formativi sono conseguiti presso le università accreditate per l'erogazione dei tirocini formativi attivi Pag. 227per il sostegno didattico in base alla vigente normativa in materia.
6.4. Faraone.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: , in deroga all'articolo 2-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di cui venti CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri dieci CFU/CFA di laboratori.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e del merito aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro per le disabilità e dopo le parole: della ricerca, aggiungere le seguenti: nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,.
6.5. Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta crediti formativi con le seguenti: quaranta crediti formativi.

  Conseguentemente:

   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Direttori dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, o dalle università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, deve essere affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare PAED-02/A (Didattica e Pedagogia Speciale), con un curriculum di competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede per tali docenti il conseguimento di sei crediti formativi in più di rielaborazione riflessiva e critica dell'esperienza professionale maturata e di nuove tecnologie per l'apprendimento, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento.;

   al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: il profilo professionale del docente specializzato, e sostituire le parole: e la commissione esaminatrice dell'esame finale con le seguenti: per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto ed agli insegnamenti, e la commissione esaminatrice dell'esame finale di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR.
6.6. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Ghio.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: erogabili anche mediante modalità telematiche sia sincrone che asincrone.
6.7. Mollicone, Amorese.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Le università aggiungere le seguenti: , ivi comprese quelle telematiche,.
6.8. Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 Pag. 228l'accesso ai percorsi accademici di specializzazione sul sostegno è libero per chiunque possegga un titolo di studio coerente con la classe di concorso.
6.10. Grippo.

  Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
6.11. Grippo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della pubblicazione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è riconosciuto per l'anno scolastico 2024-2025 il punteggio di cui all'articolo 20, comma 6-quater, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
6.12. Faraone.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e del merito inserire le seguenti: di concerto con il Ministro per le disabilità, previo parere del e dopo le parole: Ministro dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,.
6.13. Faraone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attingendo dalle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e dalle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.».
6.01. Grippo.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Faraone.
*7.2. Amato, Caso, Orrico, Sportiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

  1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze, in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimentoPag. 229 del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
**7.3. Piccolotti.
**7.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Ghio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento o di equivalenza del titolo di formazione, ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, ovvero per l'annullamento del decreto di diniego riferito alla istanza di riconoscimento del titolo, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. L'efficacia della predetta rinuncia è condizionata risolutivamente al conseguimento del titolo di specializzazione di cui al comma 2. La rinuncia, comunque espressa, non ha alcun effetto né sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), della ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, non comportando la revoca degli incarichi già conferiti con contratti a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al comma 2.
7.5. Tassinari, De Palma.

  Al comma 1, sostituire le parole: una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3 con le seguenti: un titolo di specializzazione sul sostegno e sopprimere la parola: amministrativo

  Conseguentemente:

  a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ivi compreso quello conseguito ai sensi del presente articolo, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita, nell'ambito delle procedure volte alla stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero di cui al comma 1;

  b) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: i corrispondenti requisiti di qualità, nonché.
7.6. Miele, Latini, Loizzo.

  Al comma 1, sostituire le parole: e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento con le seguenti: e hanno pendente il procedimento di riconoscimento o di equivalenza del titolo di formazione, ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento, o di annullamento del decreto di diniego riferito alla istanza di riconoscimento del titolo.

Pag. 230

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: la cui efficacia è condizionata risolutivamente al conseguimento della idoneità del percorso formativo.
7.7. Grippo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, coloro i quali sono in possesso di un titolo estero e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione e, nel contempo, hanno frequentato con successo un corso TFA Sostegno – Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento di sostegno presso atenei italiani, possono sostituire i corsi attivati dall'INDIRE con la formazione acquisita durante la frequenza dei TFA italiani, anche in questo caso rinunciando ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
7.10. Grippo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1 prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi effettivi, comprensivi dei 3 CFU della prova finale, con l'attenzione a contenuti formativi che possano recuperare la specificità delle istituzioni scolastiche del contesto italiano, dagli aspetti legislativi alle strategie di Didattica speciale per l'inclusione, alle procedure di valutazione del sistema italiano e di ulteriori 12 CFU in più di tirocinio indiretto e diretto, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento, dei quali 4 CFU di tirocinio indiretto e di nuove tecnologie per l'apprendimento e 8 CFU di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche accreditate presso il sistema formativo nazionale.

  Conseguentemente, al comma 3:

   dopo le parole: l'esame finale dei percorsi aggiungere le seguenti: per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto ed indiretto ed agli insegnamenti;

   dopo le parole: composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale aggiungere le seguenti: di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR.
7.11. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: nonché con il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,.
*7.13. Faraone.
*7.14. Piccolotti.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: un numero minimo di crediti formativi, non inferiore a 20,.
7.16. Faraone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione).

  1. Al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime: pareri obbligatori su atti normativi aventi ad oggetto gli ordinamenti e i programmi scolastici nonché l'organizzazionePag. 231 generale dell'istruzione scolastica; pareri facoltativi sugli atti amministrativi generali e nelle materie dell'istruzione che sono oggetto di partecipazione sindacale.»;

    2) al comma 6, le parole: «nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)» sono soppresse;

   b) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. I pareri sono resi dal consiglio nel termine di dieci giorni dalla richiesta. Se il parere non è reso entro il termine di cui al primo periodo, si può procedere senza il parere.».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
7.01. Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione)

  1. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, la parola: «trentasei», è sostituita dalla seguente: «quarantadue»;

   b) alla lettera b), dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «dell'istruzione e del merito», e le parole da «di questi,» a «designati dal CNEL;» sono soppresse;

   c) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) sei esperti sono nominati dal Ministro, e designati, per la metà, dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali, e, per la restante metà, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, l'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, è abrogato.
7.02. Latini, Loizzo, Miele.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Piccolotti.
*8.2. Orrico, Amato, Caso, Sportiello.

  Al comma 1, alinea, ovunque ricorrano, dopo le parole: studenti con disabilità aggiungere le seguenti: , ivi inclusi gli studenti con neurodivergenze e disturbi del comportamento, con particolare riferimento a ipersensibilità e comorbidità,.
8.3. Grippo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

  3. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente:

   sostituire il capoverso «comma 3-bis» con il seguente:

  3-bis. Su tutti i posti di sostegno, inclusi in posti in deroga convertiti in organico di diritto, qualora, per effetto della successionePag. 232 di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con docenti e ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023, fino a compensare la riduzione degli organici prodotta da quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

   sopprimere il comma 2.
8.4. Grippo.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo le parole: continuità educativa e didattica aggiungere le seguenti: , nonché la socializzazione extrascolastica e del periodo estivo,.
8.5. Grippo.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le parole da: nel caso di fino a: discente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «comma 3», sostituire le parole da: può essere proposta fino a: precedente anno scolastico con le seguenti: può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità.
8.6. Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», sostituire le parole da: nel caso fino a: discente, con le seguenti: sentita la famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, anche in base agli esiti della verifica del processo di inclusione approvata dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, previsto dall'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
8.7. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo le parole: e valutato, da parte del dirigente scolastico aggiungere le seguenti: con motivato riscontro alla famiglia richiedente, e dopo le parole: medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, aggiungere le seguenti: fino alla fine del ciclo scolastico, e, comunque, per un periodo non superiore ad ulteriori due anni consecutivi al primo già effettuato,
8.8. Faraone.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», sostituire le parole: alunni disabili con le seguenti: alunni con disabilità.

  Conseguentemente, al capoverso «comma 3-bis», ovunque ricorrano, sostituire le parole: alunni disabili con le seguenti: alunni con disabilità.
8.9. Faraone.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», sostituire le parole: può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico con le seguenti: può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso «comma 3-bis».
8.10. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione del dirigente scolastico di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia.
8.11. Latini, Loizzo, Miele.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite nel regolamento di cui all'articolo 4, Pag. 233comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
8.12. Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Personale educativo degli enti locali)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio».
8.01. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019».
8.02. Di Maggio, Amorese.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di garantire un migliore sostegno agli studenti con disabilità, ivi inclusi gli studenti con neurodivergenze e disturbi del comportamento, con particolare riferimento a ipersensibilità e comorbidità, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sono consentiti l'accesso e la presenza nelle aule didattiche di ulteriori professionisti del settore, quali psicologi ed educatori, a carico delle famiglie degli studenti con disabilità interessate o di altri soggetti istituzionali.
8.03. Grippo.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono di seguito individuati fino alla fine del comma con le seguenti: è individuato, all'interno di ciascuna regione, un capoluogo di provincia in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
9.1. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) Milano;

   i-ter) Torino;

Pag. 234

   i-quater) Roma;

   i-quinquies) Napoli.
9.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le attività di formazione cui al comma 1 rivolte ai docenti referenti prevedono percorsi rafforzati per i casi di studenti con neurodivergenze e disturbi del comportamento quali ipersensibilità e comorbidità.
9.3. Grippo.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Per la partecipazione alle attività formative, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
9.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel periodo della sperimentazione, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione della popolazione residente.»;

   b) all'articolo 33:

    1) al comma 3, le parole: «e i territori coinvolti» sono soppresse;

    2) al comma 4, le parole: «ed i territori coinvolti nella procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per la procedura».
9.5. Latini, Loizzo, Miele.

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e devono acquisire fino alla fine del comma.

  Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: acquisire, in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: sostenere l'anno di formazione e di prova ai sensi della normativa.
10.1. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con oneri a proprio carico.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con oneri a proprio carico.
10.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 di assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale ATA.
  3-ter. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra gli uffici scolastici regionali. Questi ultimi provvedono, nei limiti del contingente di cui al primo periodo, mediante procedura selettiva ad individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.Pag. 235
  3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre e comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento fuori ruolo ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ulteriori disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito.
10.4. Panizzut, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I docenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per assunzione dalle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) rispettivamente del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ovvero presso il corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
10.5. Messina.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
10.6. Grippo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ulteriori Pag. 236disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito.
10.7. Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di restituzione del contributo di segreteria versato da coloro che hanno presentato l'istanza di partecipazione alla procedura straordinaria abilitante bandita con decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 497, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, del 28 aprile 2020, n. 34.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ulteriori disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito.
10.9. Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «nell'ambito del» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta al»;

   b) al comma 4, le parole: «ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.» sono soppresse;

   c) il comma 9-bis è abrogato.
10.10. Grippo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
*10.11. Grippo.
*10.12. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fino al 31 dicembre 2026 si applicano le disposizioni di cui al comma 17 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
10.13. Grippo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)

  1. All'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Al fine di rendere più sistematica l'azione delle Consulte scolastiche provinciali e dei Coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei Presidenti di Consulta ed anche per potenziare il ruolo nella rappresentanza studentesca, è istituito l'“Organismo di Coordinamento Nazionale” che opera in qualità di organismo di raccordo tra il CNPC e il Ministro.
   7-ter. L'Organismo di Coordinamento Nazionale è composto dai Coordinatori eletti dai Presidenti di Consulta provinciale per ciascuna regione, o loro delegati, i referenti regionali per le attività delle CCPPSS.
   7-quater. I componenti dell'OCN sono portavoce delle istanze delle Consulte delle proprie regioni; si impegnano a riunire i rispettivi Coordinamenti regionali prima di ogni convocazione dell'Organismo di Coordinamento.».
*10.01. Latini, Loizzo, Miele.
*10.09. Amorese, Mollicone.

Pag. 237

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per l'avvio dei percorsi del liceo del made in Italy e deroga al numero minimo di alunni per classi)

  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica alle istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale, anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado.»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e del comma 1-bis»;

   c) alla rubrica, le parole: «del Mezzogiorno – “Agenda Sud”» sono soppresse.

  2. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, al primo periodo, le parole da: «contestualmente» fino alla fine del periodo sono soppresse.
**10.02. Latini, Loizzo, Miele.
**10.03. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni relative all'assunzione di organico aggiuntivo per il PNRR e Agenda Sud per l'anno scolastico 2024/2025)

  1. Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal PNRR e da Agenda Sud, i contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, possono essere riattivati anche per l'anno scolastico 2024/2025, dal 1° settembre al 31 dicembre 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, fino a 28,38 milioni di euro per il 2024, si provvede, quanto a 24 milioni di euro, a valere sulle risorse per la valorizzazione del personale docente, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca 30 settembre 2022, n. 258, ai sensi dell'articolo 1, comma 593-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità specificamente previste dall'articolo 1, comma 593, lettere b-bis) e b-ter) della medesima legge, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; per i restanti 4,38 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate al Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, stanziate per il triennio 2023-2025 di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
10.04. Mollicone.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» sono soppresse;

Pag. 238

   b) al comma 2 le parole: «, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» sono soppresse.
10.05. Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio».
10.06. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di aggiornamento annuale GPS)

  1. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale.
10.07. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento dei docenti del comparto AFAM)

  1. All'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione,» sono soppresse;

   b) le parole: «per la sola istituzione che li costituisce» sono soppresse.
10.08. Orrico, Amato, Caso.

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale.

  Conseguentemente:

   1) al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dedicato fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 10 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del Pag. 239fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (A-23);

   2) al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: extracurricolare con la seguente: curricolare;

   3) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana con le seguenti: alunni con background migratorio;

   4) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di organizzare le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio.
11.1. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale.

  Conseguentemente:

   1) al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dedicato fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (A-23).
11.2. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di un docente dedicato fino alla fine del periodo con le seguenti: di docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri negli istituti con classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione oppure che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana pari o inferiore al livello A2 del quadro europeo delle lingue.

  Conseguentemente:

   1) al comma 2, sostiuire le parole da: le istituzioni scolastiche fino alla fine del comma con le seguenti: e gradualmente per tutti gli alunni con background migratorio, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze linguistiche attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione di lingua italiana di qualità – CLIQ, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.;

    2) al comma 3, sostituire le parole da: in orario extracurricolare fino alla fine del comma con le seguenti: sia a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, sia utilizzando le disponibilità dell'istituto in particolare dell'organico di potenziamento. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è diretta alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni con background migratorio che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, livello A2 per la scuola primo ciclo, B1 per la scuola del secondo ciclo, definita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il Pag. 240quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo. Dall'anno scolastico 2025/26 il Ministero dell'istruzione e del merito individua inoltre a questo fine uno specifico contingente dell'organico di potenziamento.;

   3) al comma 4, capoverso comma b-ter), sostituire le parole da: e che non sono fino alla fine del capoverso con le seguenti: o che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente da assegnare agli istituti di riferimento.
11.3. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: l'assegnazione di un docente aggiungere le seguenti: a partire dagli asili nido
11.4. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Zingaretti.

  Al comma 1, dopo la parola: dedicato aggiungere le seguenti: alla predisposizione di materiale didattico dedicato, all'attività di consulenza e formazione del corpo docente, alla promozione di materiali multilingue, anche non comunitarie, come supporto della lingua della comunicazione di base, alla lingua dello studio e alle microlingue delle discipline scolastiche e
11.5. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Zingaretti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: per stranieri fino alla fine del periodo con le seguenti: di lingua seconda (L2) per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso delle competenze linguistiche in lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 10 per cento degli studenti della classe.

  Conseguentemente:

   1) al comma 2, dopo le parole: Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) aggiungere le seguenti: adeguatamente potenziati,;

   2) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: L'accertamento obbligatorio di cui al presente comma è svolto attraverso strumenti di valutazione standardizzati a livello nazionale, individuati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, che definisce altresì le modalità di coinvolgimento degli enti certificatori riconosciuti a livello nazionale.;

   3) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di base in lingua italiana con le seguenti: in lingua italiana, almeno pari al livello A2 del QCER;

   4) al comma 4, capoverso comma b-ter), sostituire le parole: e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento con le seguenti: o che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 10 per cento.
11.6. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe con le seguenti: sulla base di valutazione complessiva dei bisogni linguistici degli studenti
11.7. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Zingaretti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento

  Conseguentemente, al comma 4, capoverso comma b-ter, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento
11.8. Orrico, Amato, Caso.

Pag. 241

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento
11.9. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Zingaretti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione lingua italiana di qualità-CLIQ.
11.10. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Zingaretti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: potenziamento didattico in orario extracurricolare aggiungere le seguenti: attività socioculturali, sportive e nel corso della pausa estiva, anche attraverso la collaborazione tra i vari attori della comunità educante, creando sinergie e collaborazioni con professionisti di diverse discipline ed enti del terzo settore dentro e fuori dalla scuola
11.11. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Zingaretti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: extracurricolare con la seguente: curricolare.

  Conseguentemente:

   1) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: alunni stranieri fino a: lingua italiana con le seguenti: alunni con background migratorio;

   2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di organizzare le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio.
11.12. Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso comma b-ter), sopprimere le parole da: che si iscrivono fino a: lingua italiana,
11.13. Piccolotti.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel limite del 50 per cento con le seguenti: nella misura del 100 per cento.
12.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alla stessa procedura di mobilità e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 19-quater», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: alle procedure di mobilità e.
*12.2. Orfini, Ferrari, Graziano.
*12.3. Grippo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alla stessa procedura di mobilità e.
12.4. Miele, Latini, Loizzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 11-septies è aggiunto il seguente:

   «11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024-2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto Pag. 242con decreto direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-quinquies, in deroga alle percentuali di cui al comma 11-septies. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con decreto direttore generale 18 dicembre 2023, n. 2788, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuarsi attingendo dalla graduatoria di cui al comma 11-quinquies.».
12.5. Latini, Loizzo, Miele.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

   «1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati. Al fine di ridefinire il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, entro 30 giorni dall'approvazione decreto-legge è istituita una specifica Commissione paritetica, presso l'ARAN, composta anche da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito e dalle organizzazioni sindacali, con il compito di valutare l'efficacia e l'appropriatezza dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura evidenziata e di definire gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale.
   1-bis. La Commissione di cui al comma 1 opera nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione il Ministro dell'istruzione e del merito emana una direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici.
   1-ter. A partire dal 1° settembre 2024, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al comma 94, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
   1-quater. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002.».
13.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: specificità delle funzioni e sulla base aggiungere le seguenti: degli strumenti e dei dati già a disposizione del sistema informativo del Ministero, nonché.
13.2. Grippo.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto equiparati alla dirigenza scolastica, è consentito percepire emolumenti per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni all'amministrazione; l'autorizzazione è concessa con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituzione.
13.01. Grippo.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

  1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentePag. 243 decreto risulta in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.1. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale.»;

   b) all'articolo 21, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di quindici anni scolastici, in due periodi ciascuno dei quali fino a un massimo rispettivamente di nove anni e di sei anni scolastici consecutivi. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
   2. Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

  Conseguentemente, al comma 1:

   al capoverso comma «2-bis», è premesso il seguente alinea:

   «c) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:»;

   dopo il capoverso comma «2-ter», aggiungere la seguente lettera:

   «d) all'articolo 37, il comma 8 è abrogato»;

   al comma 2, sopprimere le parole: presso le Scuole europee.
14.2. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 4, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: nove anni e le parole «scadenza sessennale» sono sostituite dalle seguenti: «scadenza novennale»;

   b) all'articolo 21, comma 1, le parole «a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.» sono Pag. 244sostituite dalle seguenti: «a un periodo complessivo di 12 anni scolastici, suddiviso in due periodi anche di diversa durata. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.»;

   c) all'articolo 21, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il personale che in tutta la sua carriera lavorativa ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.»;

   d) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero.»;

  Conseguentemente, al comma 1:

   al capoverso comma «2-bis», è premesso il seguente alinea: e) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   al medesimo capoverso comma «2-bis», primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni;

   al medesimo capoverso comma «2-bis», secondo periodo, sostituire le parole: quinto anno con le seguenti: sesto anno;

   dopo il capoverso comma «2-ter», aggiungere la seguente lettera:

   «f) all'articolo 37, il comma 8 è abrogato.».
14.3. Cangiano.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite con le seguenti: «nove anni» e le parole: «scadenza sessennale» sono sostituite con le seguenti: «scadenza novennale»;

   b) all'articolo 21, comma 2, le parole: «sei anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni»;

   c) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 con le seguenti: all'estero.
14.4. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ghio, Casu.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «scadenza sessennale» sono sostituite con le seguenti: «scadenza novennale»;

   b) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
*14.5. Piccolotti.
*14.6. Toni Ricciardi, Ghio, Casu, Manzi, Di Sanzo, Porta, Carè, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 21, comma 2, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre».

Pag. 245

   b) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
14.7. Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso comma «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale nominato dalle nuove graduatorie a partire dall'anno scolastico 2024/2025, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.
14.8. Pisano.

  Al comma 1, capoverso comma «2-bis», primo periodo, sopprimere le parole: nell'arco della vita lavorativa.
14.9. Di Sanzo.

  Al comma 1, capoverso comma «2-ter», primo periodo, dopo le parole: esclusivamente dal personale inserire le seguenti: degli istituti scolastici riconosciuti e controllati congiuntamente dai Governi degli Stati membri dell'Unione europea («scuole europee»).
14.10. Grippo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: entro quindici giorni fino alla fine del comma con le seguenti: anche dal personale in servizio presso le Scuole europee nominato dalle nuove graduatorie a partire dall'anno scolastico 2024/2025.
14.11. Pisano.

  Al comma 2, sostituire le parole da: del presente decreto fino alla fine del comma con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto anche dal personale in servizio all'estero in corso di svolgimento del sesto anno di servizio nell'anno scolastico 2023/2024.
*14.12. Gatta, Polidori, Tassinari, Arruzzolo.
*14.13. Toni Ricciardi, Ghio, Casu, Manzi, Di Sanzo, Porta, Carè, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 2, sostituire le parole: presso le Scuole nell'anno scolastico 2023/2024 con le seguenti: all'estero.
14.14. Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: presso le Scuole europee
*14.15. Latini, Loizzo, Miele.
*14.16. Toni Ricciardi, Ghio, Casu, Manzi, Di Sanzo, Porta, Carè, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di baccellierato internazionale)

  1. All'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per i fini di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano, riconosciute dall'Ufficio del baccellierato internazionale, sono iscritte nell'elenco di cui al presente articolo e rilasciano, per le sezioni in cui l'insegnamento si svolge secondo le indicazioni e le modalità della International Baccalaureate Organization, esclusivamente il diploma di cui all'articolo 1».
14.01. Gebhard, Schullian, Steger.

Pag. 246

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025)

  1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, fermo restando il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;».
  2. La disposizione di cui al primo comma si applica ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Riforma 2.1 della Missione 4-C1 del PNRR, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 utilizzando anche le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, e comunque non oltre il 10 dicembre 2024, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni effettuate entro il 31 agosto 2024 presso la quale assumono servizio il 1° settembre 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, ai soggetti di cui al secondo periodo è contestualmente assegnata la sede di servizio tra i posti vacanti di cui al secondo periodo a tal fine resi indisponibili per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni effettuate entro il 31 agosto 2024 sono coperti con le supplenze di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per i vincitori di concorso di cui al secondo periodo che non sono in possesso dell'abilitazione, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

  4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo sui posti comuni e di sostegno.
  5. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato della somma di euro 279.000 lordo Stato, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Pag. 247
  7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.».
14.02. Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2024 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Al comma 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «prorogate fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalla seguente: «utilizzate»;

   b) dopo le parole: «presso il medesimo ufficio scolastico regionale,» è inserita la seguente: «anche»

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie nazionali del concorso di cui al primo periodo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025».
14.03. Panizzut, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)

  1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata».
  2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Al maggior onere di cui al secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
14.04. Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per l'Istituzione della dote educativa)

  1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazionePag. 248 dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
  2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8 su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra scolastiche, espressamente indicate al comma 6.
  3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.
  6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

   a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

   b) materiale di cancelleria scolastica;

   c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

   d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

   e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del Pag. 249presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

   a) quanto a euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.05. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per una graduale implementazione del tempo prolungato)

  1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.
  2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, pari a euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.06. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per l'innovazione nelle istituzioni scolastiche)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente:

   «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale del PNSD al piano Pag. 250nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 dicembre 2023, n. 240, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, e all'innovazione digitale, nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo».

  2. All'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti» sono soppresse;

   b) il comma 2 è abrogato;

   c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta, per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.».
14.07. Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti riguardanti l'International School of Trieste)

  1. All'articolo 393 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'International School of Trieste, nell'ambito della propria autonomia, può attivare le sezioni di scuola dell'infanzia non paritaria».
14.08. Panizzut, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento della Fondazione «I Lincei per la scuola»)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2024»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsionePag. 251 del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

   c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Conseguentemente, la Fondazione “I Lincei per la Scuola” è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito. Il Consiglio direttivo della Fondazione “I Lincei per la Scuola” è composto da sette membri, di cui quattro individuati dal Consiglio di presidenza dell'Accademia nazionale dei Lincei, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominato d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, e tre indicati dal Ministero dell'istruzione e del merito. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, designati rispettivamente, uno dalla Fondazione, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero dell'istruzione e del merito. Entro il 31 dicembre 2024, la Fondazione “I Lincei per la Scuola” apporta le necessarie modificazioni ai propri atti generali.».
14.09. Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Deroga alle disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica per scuole situate in zone disagiate)

  1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2024-2025, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
14.010. Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Deroga ai limiti minimi per la formazione delle classi nelle scuole situate in zone disagiate)

  1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2024-2025, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
14.011. Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Deroga alle disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica per scuole situate nella zona rossa dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di ridurre i disagi determinati dal costante fenomeno bradisismico e in considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo nelle istituzioni scolastiche dei territori interessati, nonché al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2024-2025, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano nelle scuole ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegatoPag. 252 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.

   .
14.012. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di riorganizzazione della rete scolastica)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, sono abrogati.
14.013. Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)

  1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.014. Orrico, Amato, Caso.

Pag. 253

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024» e le parole: «nell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023»;

   b) al comma 3, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

   c) al comma 4, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».
14.015. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori a tempo parziale ciclico)

  1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
  2. Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.
  3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
14.016. Caso, Amato, Orrico.

Pag. 254

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei)

  1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.017. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di personale ATA)

  1. Per l'anno scolastico 2024-2025 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
14.018. Caso, Amato, Orrico.

ART. 15.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, le università possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.
15.1. Mollicone, Amorese.

  Al comma 1, sostituire le parole: Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca con le seguenti: Nelle more della compiuta attivazione del contratto di ricerca previsto dal decreto-legge 29 giugno 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
15.2. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «L'importo» è sostituita dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»;

   b) le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca».

  1-ter. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 255legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».
  1-quater. All'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».
  1-quinquies. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro.
15.3. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Roggiani.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le Università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024 secondo quanto di seguito indicato:

   a) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

   b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis quantificati euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi, quanto a euro 175.875 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; nonché quanto a euro 3.121.524 a valere sulle risorse di cui all'articolo 238, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le Università statali.
  1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono riattribuite a tutte le università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.
  1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca 6 maggio 2022, n. 445 e del 26 giugno 2023, n. 795, e non utilizzate dalle università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere rispettivamente dall'anno 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo Pag. 256per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università.
15.4. Tassinari, De Palma.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.5. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabiliti».
15.6. Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico».
15.7. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione».
15.8. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca».
15.9. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Toni Ricciardi, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2009, n. 240, dopo le parole: «contrattazione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «unitamente al trattamento giuridico».
15.10. Amorese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 9, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «né possono essere computati ai fini di cui» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le procedure di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e».
15.11. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricercaPag. 257 possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».
15.12. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».
15.13. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del ventesimo anno».
15.14. Amato, Caso, Orrico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contribuire al tempestivo raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2026, il limite del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica al personale degli enti pubblici di ricerca.
15.15. Loizzo, Latini, Miele.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1002, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a favore dell'Università degli Studi di Bologna, volto alla creazione e al sostegno di attività binazionali di istruzione superiore e di ricerca in materia meteorologica e climatica.».
15.16. Tassinari, De Palma.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro.
15.17. Roggiani, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di collegi di merito)

  1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per l'anno 2024, di 1 milione di euro.
  2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsionePag. 258 del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
15.01. Cattaneo, Tassinari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Istituzioni AFAM)

  1. Le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, disciplinano mediante accordo ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 una convenzione per il coordinamento della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con facoltà di prevedere la gestione congiunta di tali materie, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le convenzioni, in numero non superiore a trentaquattro, vengono stipulate su base territoriale definita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca e prevedono un'assemblea delle istituzioni aderenti composta dai Presidenti e dai Direttori di tali istituzioni, la quale elegge un proprio coordinatore il cui voto prevale nelle deliberazioni in caso di parità.
  2. Al fine di prevedere a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, presso ciascuna delle convenzioni di cui al primo comma, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato fuori ruolo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 368.833 per l'anno 2024 ed euro 2.213.000 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché un fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato, con una dotazione pari a euro 362.500 per l'anno 2024 ed euro 2.175.000 annui a decorrere dall'anno 2025. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono definite la retribuzione di posizione parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del fondo nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato.
  3. Le competenze, le modalità di reclutamento e nomina da parte dell'assemblea di cui al primo comma, i requisiti di accesso, la durata degli incarichi e i limiti al loro rinnovo sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, da integrarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo pari a euro 731.333 per l'anno 2024 ed euro 4.388.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Le risorse di cui al presente articolo che non vengono utilizzate incrementano quelle di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
15.02. Tassinari, De Palma.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima)

  1. Al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti con disabilità gravissima, di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 26 settembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le Pag. 259università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfettario a sostegno delle spese per personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità e i criteri di erogazione, in favore degli organismi per il diritto allo studio competenti per il territorio ove gli studenti frequentano le attività didattiche universitarie, delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
15.03. Tassinari, De Palma.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2024: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Pag. 260Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
15.04. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali delle Istituzioni AFAM)

  1. Il fondo per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire sulla base di criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
15.05. Tassinari, De Palma.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano)

  1. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
15.06. Tassinari, De Palma.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono in possesso del diploma di terapista della riabilitazione rilasciato, al termine di un percorso triennale, da enti di formazione in possesso di autorizzazione regionale, possono iscriversi in sovrannumero al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia L/SNT con un debito formativo pari ad almeno 60 CFU.
15.07. Zinzi, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca)

  1. Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di Pag. 261ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 di cui:

   a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;

   b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;

   c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
15.08. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

  1. Alla lettera c) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è abrogato;

   b) al terzo periodo:

    1) le parole: «al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca» sono soppresse;

    2) le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
15.09. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

   «568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.010. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli Pag. 262dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

  1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.
  3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
15.011. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-ter, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Altresì si considera, ai soli fini dell'accesso, l'aver svolto almeno 125 ore per ciascuna annualità accademica con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale per i quali il candidato è inserito in una graduatoria d'istituto con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160.».
15.012. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti in materia di diplomi accademici)

  1. I diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, assumono rispettivamente la denominazione di Laurea e Laurea Magistrale con modalità da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15.013. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano straordinario per l'assunzione di professori universitari di I e II fascia)

  1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sopprimere le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di Pag. 263professori universitari» fino alla fine della lettera;

   b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

   «a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti – per il triennio 2025-2027 – rispettivamente:

    1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

    2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027.».

  2. Le risorse di cui alla lettera a-bis) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.014. Amato, Caso, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno accademico 2024/2025)

  1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2024/2205, nell'ottica di un definitivo superamento del precariato presso l'Alta Formazione Artistica e Musicale – AFAM, nei confronti dei docenti con almeno 3 anni di servizio che abbiano partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, il concorso previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 maggio 1999, n. 124, indetto con Ordinanza Ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247, e siano stati inseriti con riserva nella relativa graduatoria di merito finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, sono assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato previa presentazione della relativa domanda presso l'AFAM, in osservanza del superamento delle prove concorsuali di cui al presente articolo.
15.015. Congedo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Procedure di nomina dei componenti del Consiglio direttivo ANVUR)

  1. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, limitatamente alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) da effettuarsi fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento citato, e fermi restando i requisiti di qualificazione ivi individuati, si applicano le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. I componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Un componente è individuato direttamente dal Ministro, mentre gli ulteriori sei sono scelti all'interno di un elenco composto da non meno di trenta nominativi predisposto da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, Pag. 264n. 76. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Il Presidente dell'ANVUR è nominato dal Ministro, nell'ambito di una terna proposta dal Consiglio direttivo della medesima Agenzia.
15.016. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Progetti di valorizzazione)

  1. Al fine di implementare le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, a decorrere dall'anno 2024, il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di due milioni di euro annui.
  2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
15.017. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Segreteria tecnica Pompei)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Piano strategico elaborato dall'Unità “Grande Pompei” e del contratto istituzionale di sviluppo Vesuvio-Pompei-Napoli, nonché per le finalità di cui al comma 5-ter del presente articolo, è costituita sino al 31 dicembre 2026, alle dipendenze del direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi, una segreteria tecnica di progettazione composta da non più di sette unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

   b) al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2024»;

   c) al comma 5-ter, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»;

   d) al comma 5-quater, secondo periodo, le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2024»;

   e) al comma 5-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;

Pag. 265

   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Al funzionamento della segreteria tecnica di progettazione di cui al comma 5, entro il limite massimo di 175.000 euro per il 2024 e di 350.000 euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Unità Grande Pompei autorizzate ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater del presente articolo, pari complessivamente a 1.050.000,00».
15.018. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme in materia di stazioni appaltanti)

  1. All'articolo 63, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «Sport e Salute S.p.A.» aggiungere le seguenti: «e Ales S.p.A.».
15.019. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga contabilità ordinarie)

  1. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei trasformate in Uffici dotati di autonomia speciale, anche mediante accorpamento a Uffici già esistenti, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto.
15.020. Mollicone, Amorese.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Grandi progetti beni culturali)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente,» sono soppresse e dopo le parole: «anche mediante acquisizione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche».
15.021. Mollicone, Amorese.

ART. 16.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: comma 2.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

   a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

   b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti Pag. 266sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

   c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

   d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

   e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

   f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

   g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

   al comma 1, lettera a) premettere le parole: al comma 2;

   al comma 1, lettera b) premettere le parole: al comma 2.
*16.1. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi.
*16.2. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: comma 2.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), premettere le parole: al comma 2;

   al comma 1, lettera b), premettere le parole: al comma 2;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
16.3. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: comma 2.

Pag. 267

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a) premettere le parole: al comma 2;

   al comma 1, lettera b) premettere le parole: al comma 2;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.».
16.4. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
16.5. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Commissario straordinario per gli alloggi straordinari di cui al comma 1 prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei propri obiettivi, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione ex novo di residenze destinate agli studenti universitari.
16.6. Grippo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata».
16.7. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggioPag. 268 o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.».
16.8. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera d), della legge 14 novembre 2000, n. 338, il numero: «15» è sostituito con il seguente: «30».
16.9. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1-bis, comma 7, lettera e), della Legge 14 novembre 2000, n. 338, le parole: «nove anni» sono sostituite con le seguenti: «quindici anni».
16.10. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 (trenta) per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.».
16.11. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

   «13-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante della realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione è evidenziato il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvede a rendere pubblici i dati sul proprio sito internet istituzionale e a garantire un periodico aggiornamento.».
16.12. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1-quater della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è abrogato.
16.13. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamentoPag. 269 relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
16.01. Tassinari, De Palma.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'articolo 51-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 51-quater.
(Ordinamento)

   1. Il Ministero dell'università e della ricerca, per lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter, è articolato in undici uffici di livello dirigenziale generale di cui due Dipartimenti così denominati:

   a) Dipartimento per la Ricerca;

   b) Dipartimento per l'Istruzione superiore.».

  2. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alle modifiche di cui al comma 1 di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, esclusivamente con riferimento all'adozione degli atti di organizzazione relativi a tale Ministero, il termine di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è posticipato al 31 luglio 2024.
  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il termine per la scadenza degli incarichi dei direttori generali degli uffici di livello dirigenziale, attualmente in corso, è prorogato.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 137.000 euro per l'anno 2024 e a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
16.02. Tassinari, De Palma.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Iscrizione gratuita ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale per docenti con fascia ISEE inferiore a 35.000 euro)

  1. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono soppresse;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università e le istituzioni AFAM di cui all'articolo 2-bis, comma 1, garantiscono la gratuità delle iscrizioni ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali per tutti gli aspiranti docenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro».

  2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente Pag. 270riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.03. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti per l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – FIS)

  1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
16.04. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incremento Fondo affitti studenti universitari)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
16.05. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)

  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Gli impegni assunti dal Fondo non possono superare l'importo complessivo massimo di 340 milioni di euro nell'anno 2024, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti dalla Consap S.p.a. a valere sulle disponibilità del fondo. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto della Amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti né della amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie o di soggetti terzi e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee».
16.07. Amorese, De Palma, Latini, Cavo, Roscani.