CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 maggio 2024
317.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 63

ALLEGATO

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo, C. 589 Trancassini e C. 647 Braga.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*1.1. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*1.2. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

ART. 2.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione,.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, terzo periodo, al comma 3, all'articolo 3, comma 1, primo periodo, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, all'articolo 3, comma 3, primo periodo, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, all'articolo 15, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione;

   b) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo e comma 7, terzo periodo, all'articolo 13, comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione,;

   c) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, all'articolo 13, comma 11, secondo periodo sopprimere le parole: o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione,.
2.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi eventuali ulteriori territori per eventuali delocalizzazioni.
2.2. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: fino a dieci anni con le seguenti: per una sola volta e per un tempo non superiore a due anni.
2.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione aggiungere le seguenti: e al Parlamento, allo scopo di consentire alle competenti Commissioni lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, anche mediante audizioni apposite e sessioni da tenersi nei territori interessati, nonché ai fini dell'emissione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1,;

   b) all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli Pag. 64stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.
2.4. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.
*2.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*2.6. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*2.7. Bonelli.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
**2.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**2.9. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: connessi all'evento calamitoso, aggiungere le seguenti: ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7.
2.10. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: connessi all'evento calamitoso, aggiungere le seguenti: ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,.
2.11. Bonelli.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: Nei casi di cui all'articolo 2, il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata assume le funzioni di Commissario straordinario per la ricostruzione. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, il necessario coordinamento interregionale per la corretta attuazione delle disposizioni regolate dalla presente legge è assicurato nell'ambito della Cabina di regia interregionale di cui all'articolo 4-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione con le seguenti: con provvedimento del Commissario straordinario per la ricostruzione;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: da un delegato del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da un delegato del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   c) al medesimo secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;

   d) al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani con le seguenti: dai presidenti delle province interessate, dai sindaci dei comuni capoluogo interessati e da un numero di Pag. 65rappresentanti dei comuni interessati non superiore a cinque, in ragione dell'entità e diffusione degli effetti dell'evento sismico, designati dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

   e) dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cabina di regia interregionale).

   1. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di regia interregionale. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dai capi dei Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiedono congiuntamente, dai Commissari straordinari alla ricostruzione delle regioni o province autonome interessate, da un rappresentante delle province per ciascuna regione interessata, designato dalla delegazione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dalla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di regia interregionale di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   2. La Cabina di regia interregionale di cui al comma 1 assicura il necessario raccordo e coordinamento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni volte alla ricostruzione dei territori colpiti nelle regioni interessate, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 6, comma 3.
3.1. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del periodo, con le seguenti: successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, su richiesta del Presidente del Consiglio o dell'autorità politica delegata, il presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, il presidente di una delle regioni interessate.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo:

   a) dopo le parole: In alternativa aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni e le province autonome interessate e;

   b) sostituire le parole: di ricostruzione con la seguente: decisionale.
3.2. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che può essere individuato con le seguenti: individuato, di norma.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il Commissario straordinario alla ricostruzione è con le seguenti: è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione,.
3.3. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che può essere individuato con le seguenti: individuato, di norma.
3.4. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: al Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , alle regioni interessate.
3.5. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Pag. 66

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: delegata per la ricostruzione, aggiungere le seguenti: e al Parlamento, allo scopo di consentire alle competenti Commissioni lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, anche mediante audizioni apposite e sessioni da tenersi nei territori interessati.
3.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

   b) al comma 7, dopo le parole: del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3.7. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  Conseguentemente:

   a) al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;

   b) all'articolo 4, comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.
3.8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato aggiungere le seguenti: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,.
3.9. Bonelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia nominato Commissario il presidente della regione, la struttura di supporto che assiste il Commissario medesimo è costituita con provvedimento della regione interessata.
3.10. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del capo del Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.
*3.11. Manes, Steger.
*3.12. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*3.13. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

Pag. 67

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.
3.14. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: non superiore a un anno aggiungere le seguenti: , eventualmente prorogabile fino a un massimo di sei mesi.
3.15. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: degli enti territoriali, aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti pubblici di ricerca,.
*3.16. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*3.17. Bonelli.
*3.18. Ferrari, Simiani, Curti, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 4, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
3.19. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) entro 60 giorni dalla nomina, sulla base di un monitoraggio svolto, definisce il fabbisogno di ulteriori unità di personale da assegnare secondo un piano triennale di impiego ai comuni colpiti per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alle misure di ricostruzione di cui al successivo Capo II a valere sui fondi di cui all'articolo 6. A tal fine i comuni trasmettono al Commissario una relazione manifestando lo stato degli uffici ed il provvedimento è adottato in proporzione ai danni verificatisi nel comune come quantificati dalle schede di rilevazione. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività di ricostruzione in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorioPag. 68 corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   a-ter) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;.
3.20. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul medio e lungo periodo e assicurare la ricostruzione del tessuto sociale dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.
3.21. Bonelli.

  Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.
*3.22. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*3.23. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 6, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: relative esclusivamente agli con le seguenti: prioritariamente per gli.
3.24. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 6, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: eventi calamitosi aggiungere le seguenti: o che insistono in aree fortemente instabili o per le quali risulterebbe troppo oneroso o tecnicamente non efficace l'intervento di messa in sicurezza.
3.25. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 6, lettera b), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di ricostruzione delle zone colpite dai gravi eventi alluvionali, il piano degli interventi contiene misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini, l'eventuale ampliamento delle aree di esondazione, con la delocalizzazione degli immobili ricadenti in aree ad elevata pericolosità idraulica, secondo una strategia capace di andare oltre la messa in sicurezza per passare alla mitigazione e gestione del rischio, nello spirito della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione.
3.26. Bonelli.

  Al comma 6, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: delle esigenze di sviluppo economico con le seguenti: preventivamente delle esigenze di tutela ambientale, anche ai fini della riduzione dei rischi e dei benefici derivanti della promozione delle soluzioni basate sulla natura, e delle esigenze di sviluppo sostenibile.
*3.27. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Pag. 69

*3.28. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*3.29. Bonelli.

  Al comma 6, lettera d), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 aggiungere le seguenti: definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, sulla base delle schede Aedes e Aedei generate durante la fase emergenziale,.
3.30. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

  Al comma 6, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e culturale.
3.31. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 6, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità da attuare prioritariamente.
3.32. Bonelli.

  Al comma 6, lettera d), numero 4), primo periodo, dopo le parole: dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 aggiungere le seguenti: e dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3.33. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 6, lettera d), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: contratto di lavoro a tempo determinato, con le seguenti: contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 6, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   b) all'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.
*3.34. Morfino, L'Abbate, Santillo, Ilaria Fontana.
*3.35. Manes, Steger.
*3.36. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*3.38. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 6, lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 4 aggiungere le seguenti: e la Conferenza permanente di cui all'articolo 15.
3.39. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della Banca dati Pag. 70nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.
3.40. Bonelli.

  Al comma 6, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21.
*3.41. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*3.42. Bonelli.
*3.43. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**3.44. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
**3.45. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
**3.46. Bonelli.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: a condizione che aggiungere le seguenti: siano strettamente funzionali alla realizzazione di interventi basati su tecnologie e tecniche costruttive innovative ed ecosostenibili finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso agli eventi calamitosi, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, e.
3.47. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
*3.48. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*3.49. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
**3.50. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
**3.51. Bonelli.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ordinanze commissariali Pag. 71di cui al presente comma, nonché i pareri dei Ministri interessati sono pubblicati e aggiornati ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
3.52. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Commissario trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza semestrale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al presente articolo, documentando i risultati conseguiti.
3.53. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 4.

  Al comma 2, dopo la parola: materia aggiungere le seguenti: , tecnici ed esperti liberi professionisti.
4.1. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre 60 giorni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, sono indicati i membri della Cabina di coordinamento di cui al comma 2 del presente articolo.
   2-ter. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori di sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte eventualmente avanzate dai suoi componenti»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione, è reso pubblico in ottemperanza alle norme di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni».
4.2. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 territorialmente presenti e le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.
4.3. Bonelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 territorialmente presenti.
4.4. Ferrari, Simiani, Curti, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori a sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in ottemperanza alle norme Pag. 72di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
4.5. Bonelli.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'ANAC.
*4.6. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*4.7. Bonelli.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.
5.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.
5.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un sistema informativo integrato, realizzato e gestito dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a garantire la gestione unitaria e centralizzata dei dati da utilizzare nell'ambito della prevenzione, della gestione dell'emergenza e della ricostruzione successiva agli eventi di cui all'articolo 1, anche a supporto delle attività tecnico-economiche e di programmazione, prevedendo l'acquisizione dei dati già presenti nei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali e definendo modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e l'analisi informatizzata, nonché garantendone il costante aggiornamento.
5.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazionePag. 73 digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.
*5.5. Bonelli.
*5.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 6.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 6, primo periodo, dopo le parole: con l'impiego di piattaforme informatiche aggiungere le seguenti: interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
6.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
*6.2. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*6.3. Bonelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale è data repentina e adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33 del 2013 e attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet dedicato di cui all'articolo 21.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, è individuata una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti del Fondo per la ricostruzione, da destinare a:

   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive;

   b) attività di promozione turistica, culturale, sociale e ambientale;

   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;

   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   f) interventi e servizi di mobilità e connettività;

   g) attivazione di servizi di welfare, ad integrazione di quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti;

   h) azioni di supporto allo sviluppo e al consolidamento delle attività dell'associazionismo e dagli enti del terzo settore locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità nelle aree colpite;

   i) attività di partecipazione delle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, Pag. 74ai processi di pianificazione e programmazione municipale.
6.4. Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e attraverso la pubblicazione della relativa rendicontazione sul sito internet dedicato di cui all'articolo 21.
6.5. Bonelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A valere sui finanziamenti di cui al comma 1, una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti del Fondo per la ricostruzione, è destinata a:

   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree produttive;

   b) attività di promozione turistica, culturale, sociale e ambientale;

   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali con particolare riguardo a quelle promosse da giovani e donne;

   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

   f) interventi e servizi di mobilità sostenibile e connettività;

   g) interventi per l'adattamento e la mitigazione della crisi climatica;

   h) attivazione di servizi di welfare, integrati con quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico, per le persone che vivono e lavorano nei territori colpiti;

   i) azioni di supporto allo sviluppo e al consolidamento delle attività dell'associazionismo e dagli enti del terzo settore locale, alla costituzione di nuove associazioni e alla creazione e sostenibilità di spazi di socialità nelle aree colpite;

   l) attività di partecipazione ai processi di pianificazione e programmazione municipale delle cittadine e dei cittadini che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta.
6.6. Bonelli.

ART. 7.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i commissari straordinari nominati per attività di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  1-ter. All'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei commissari straordinari alla ricostruzione.».
*7.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

Pag. 75

*7.2. Bonelli.
*7.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 8.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 con le seguenti: nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, dopo la parola: attuativi aggiungere le seguenti: , ove necessari,.
*8.1. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*8.2. Manes, Steger.
*8.3. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 con le seguenti: nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione.
8.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: popolazioni interessate, aggiungere le seguenti: con le modalità indicate dall'articolo 8-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Partecipazione delle comunità al processo di ricostruzione)

  1. Con direttiva adottata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono regolate le opportune forme di partecipazione delle comunità interessate alla definizione degli atti e provvedimenti fondamentali del percorso di ricostruzione.
  2. La direttiva di cui al comma 1 prevede, in particolare, le più opportune forme di coinvolgimento delle associazioni di cittadini e imprese, delle parti sociali, degli enti del terzo settore e delle istituzioni culturali dei territori interessati.
8.5. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: popolazioni interessate aggiungere le seguenti: e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
8.6. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: approvano aggiungere le seguenti: o adeguano.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, alinea, dopo la parola: attuativi aggiungere le seguenti: ove necessari,.
*8.7. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*8.8. Fabrizio Rossi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: connessa alla ricostruzione, aggiungere le seguenti: nonché l'aggiornamento degli studi specialistici tra cui quelli di microzonazione sismica e per le carte del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI),.
8.9. Bonelli.

Pag. 76

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: attuativi aggiungere le seguenti: , ove necessari,.
8.10. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) individuazione di aree di attesa e di quelle idonee a ospitare gli eventuali moduli abitativi e, se necessario in relazione al potenziale fabbisogno, di eventuali disponibilità alloggiative alternative, secondo le direttive da emanare a cura del Dipartimento della protezione civile.
8.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Qualora non sia possibile il recupero e la riconversione del patrimonio immobiliare esistente e si rendano necessarie la demolizione e ricostruzione di edifici, i piani attuativi di cui al comma 1 prevedono la ricostruzione con obbligo di utilizzo di tecnologie antisismiche di tipo innovativo per le aree che ricadono in zona sismica 1 e 2.
8.12. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: VAS qualora aggiungere le seguenti: non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o.
8.13. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: contemporaneamente con le seguenti: almeno una delle seguenti condizioni.
8.14. Bonelli.

  Al comma 3, dopo la parola: cittadini aggiungere le seguenti: , di tecnici ed esperti liberi professionisti,.
8.15. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: per quindici giorni aggiungere le seguenti: , assicurandone altresì la diffusione presso le popolazioni interessate.
8.16. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Sopprimere il comma 6.
8.17. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 6, dopo le parole: Ministero della cultura aggiungere le seguenti: , del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
8.18. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Resta comunque fermo l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi sugli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8.19. Bonelli.

  Al comma 12, quarto periodo, dopo le parole: favorevolmente concluse aggiungere le seguenti: con il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
8.20. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)

  1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali Pag. 77acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
*8.01. Manes, Steger.
*8.02. Fenu, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*8.03. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*8.04. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)

  1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle seguenti attività finalizzate:

   a) al superamento dell'emergenza ed all'avvio degli interventi di ricostruzione;

   b) agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

   c) alla riparazione sociale, economica e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

  2. Ai soggetti di cui al comma 1 è sempre garantita la partecipazione ai processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.
  3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi adottano appositi regolamenti che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa e operativa di beni e servizi di interesse collettivo.
  4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
8.05. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)

  1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

   a) al superamento dell'emergenza ed all'avvio degli interventi di ricostruzione;

   b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

   c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

  2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici Pag. 78e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.
  3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.
  4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
*8.06. Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*8.07. Bonelli.

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a contribuzione aggiungere le seguenti: , i criteri per l'erogazione di anticipazioni dell'IVA non rimborsabile connessa alle spese ammissibili,.
9.1. Squeri, Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito della ricostruzione privata a seguito di dissesto idrogeologico o eventi alluvionali, gli interventi di ricostruzione sono programmati sulla base di una approfondita analisi costi-benefici in cui sono parametrati il costo degli interventi di mitigazione dei dissesti e dei ripristini, con il valore OMI delle unità immobiliari insistenti nelle aree esposte al fenomeno, al fine di individuare la scelta più consapevole tra mitigare il rischio idrogeologico e riparare gli edifici ovvero delocalizzare senza intervenire sul dissesto.
9.2. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
9.3. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, sostituire le parole: dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta con le seguenti: delle autorizzazioni statica o sismica e paesaggistica, ove prescritte.
9.4. Bonelli.

ART. 11.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: al comune territorialmente competente aggiungere le seguenti: o presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.
11.1. Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: redatti dall'autorità statale competente aggiungere le seguenti: ovvero redatti e asseverati da tecnico abilitato iscritto a ordine professionale.
11.2. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per gli interventi di cui agli articoli 20, 22 e 23, qualora per comprovata motivazione non fosse possibile verificare lo stato legittimo degli immobili ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comune verifica lo stato legittimo Pag. 79in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo periodo del citato articolo 9-bis, comma 1-bis, come stabiliti per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio.
11.3. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In caso di richiesta di accertamento di difformità, ai fini dell'applicazione del presente comma, è sufficiente la sola conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.
11.4. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La verifica dello stato legittimo sugli immobili danneggiati si riferisce esclusivamente alle parti degli edifici interessate dall'intervento.
*11.5. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*11.6. Fabrizio Rossi.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: senza obbligo di speciali autorizzazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: previa acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio,.
11.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: comunque con la seguente: ove.
11.8. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato di cui all'articolo 12-bis della presente legge,.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art.12-bis.
(Fascicolo del fabbricato)

   1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, oggetto degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

   a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

   b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.

   2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.
11.9. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Pag. 80

  Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: , nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136;.

  Conseguentemente al comma 6, dopo le parole: con l'impiego di piattaforme informatiche, aggiungere le seguenti: interconnesse con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
11.10. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 4, aggiungere infine, le seguenti parole: , nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
*11.11. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*11.12. Bonelli.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale con le seguenti: è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché.

  Conseguentemente, all'articolo 12:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è sempre obbligatorio fino alla fine del periodo, con le seguenti: la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile;

   b) al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi;

   c) al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

   d) al medesimo comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.
11.13. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, con le seguenti: è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché,.
*11.14. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*11.15. Bonelli.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: con l'impiego di piattaforme informatiche, aggiungere le seguenti: interconnesse con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
11.16. Bonelli.

  Al comma 7, sostituire le parole: di presentazione della relativa istanza con le seguenti: del verificarsi dell'evento calamitoso.
*11.17. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
*11.18. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Pag. 81

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è sempre obbligatorio fino alla fine del periodo, con le seguenti: la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi.
12.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai predetti obblighi.
12.3. Bonelli.

  Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.
*12.5. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*12.6. Bonelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono consentiti interventi edificatori, di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione, anche se già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, che comportino, anche solo parzialmente, consumo di suolo, nonché l'adozione e l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici o loro varianti che prevedano interventi di qualsiasi natura e aventi qualsiasi destinazione in aree libere. È comunque esclusa qualsiasi previsione di opera compresa in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, oltreché qualsiasi previsione di opera ricadente in zona, anche non mappata, che negli ultimi dieci anni sia stata interessata da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti.
  2. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati approvati prima della medesima data e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
12.01. Ascari, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

ART. 13.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) infrastrutture viarie di servizio non statali, dighe, infrastrutture portuali, Pag. 82edifici regionali, provinciali e comunali, tra cui sedi di protezione civile;.
13.1. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini, di ampliamento delle aree di esondazione, con la delocalizzazione degli immobili ricadenti in aree ad elevata pericolosità idraulica e di ripristino della connettività monte-valle;.
13.2. Bonelli.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.
*13.3. Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*13.4. Bonelli.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati.
13.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.
*13.6. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*13.7. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 10, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: delle disposizioni di cui all'articolo 47 e.
**13.8. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
**13.9. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: , senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore fino a: di cui al comma 1 del presente articolo,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
*13.10. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*13.11. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle riunioni del Consiglio dei Ministri sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali interessati.
13.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 14.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare altresì ai consorzi di bonifica, ai consorzi di miglioramento fondiario nonché ai consorzi gestori di canali demaniali, gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere e degli impianti pubblici di bonifica.
14.1. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Pag. 83

ART. 15.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Della Conferenza permanente fanno, altresì, parte i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di istituzione della Conferenza permanente.
*15.1. Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.
*15.2. Bonelli.

  Al comma 2, ottavo periodo, dopo le parole: è comunque necessario aggiungere le seguenti: e vincolante.
15.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 16.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.
16.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.
*16.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*16.3. Bonelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.
16.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Pag. 84

ART. 18.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei servizi pubblici del territorio nonché aggiungere le seguenti: , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale,.
18.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e con il Ministero del turismo.
*18.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*18.3. Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
18.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
18.5. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 19.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dei materiali con le seguenti: delle diverse tipologie di materiali.
19.1. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni, Tassinari.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compreso il materiale litoide eventualmente derivante da eventi alluvionali a seguito di esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione.
19.2. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: calamitoso aggiungere le seguenti: , compresi i fanghi di dragaggio dei laghi naturali ai fini del ripristino della capienza idrica,.
19.3. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: da avviare a aggiungere le seguenti: recupero e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera e) sopprimere le parole: e recuperando i rifiuti.
19.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, in seguente periodo: Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.

  Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.
19.5. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.
19.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Pag. 85

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da avviare a raggruppamento presso con le seguenti: limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso.
19.7. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
19.8. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.
*19.9. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*19.10. Bonelli.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: devono essere gestiti aggiungere le seguenti: in conformità alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
19.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, il Commissario straordinario può individuare eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dall'evento calamitoso, autorizzati, sino alla cessazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree.
  8-ter. Per consentire il rapido avvio a recupero dei materiali prodotti a seguito dell'evento calamitoso, possono essere autorizzati, in deroga alla normativa vigente, aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto.
  8-quater. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a dieci giorni.
  8-quinquies. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le terre e rocce da scavo prodotte a seguito dell'evento calamitoso, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è attestata dall'Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dalla data della predetta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti.
19.12. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Sopprimere il comma 9.
19.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 11, quinto periodo, sostituire le parole: e dei RAEE con le seguenti: , dei RAEE nonché delle pile e accumulatori.
19.14. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita una piattaforma informaticaPag. 86 per il monitoraggio e il tracciamento dei rifiuti pericolosi, anche mediante la previsione di dispositivi elettronici sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e di un sistema di autenticazione software associato al carico.
19.15. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 21.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla programmazione aggiungere le seguenti: e progettazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire il monitoraggio civico della programmazione, pianificazione e attuazione delle opere, servizi e interventi di ricostruzione sono sviluppate specifiche mappe interattive (dashboard). Le mappe interattive contengono tutti gli indicatori relativi agli interventi di programmazione, pianificazione e attuazione connessi alle ricostruzioni, divisi per i diversi ambiti territoriali competenti (nazionale, regionale, provinciale e locale);
  1-ter. Per garantire piena trasparenza e accessibilità, tutti i dati presenti e utilizzati per la costruzione delle mappe interattive (dashboard) sono estraibili, all'interno di una sessione dedicata, in formato aperto, riutilizzabile e leggibili meccanicamente (machine readable), in ottemperanza alle previsioni normative contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, e alle norme di recepimento della direttiva europea 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
21.1. Ferrari, Scarpa, Simiani, Curti, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 61 con le seguenti: dell'articolo 35.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.
  1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazionePag. 87 degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.
  1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
*21.2. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*21.3. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica di favorire la partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi mirate alla tempestiva individuazione degli illeciti, irregolarità e conflitti d'interessi, tutti gli atti di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario Straordinario.
  1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle relative azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori Pag. 88economici del settore di poter manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.
  1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture – uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati alla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
21.4. Bonelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)

  1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.
  2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture – uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e Pag. 89dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.
  3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
*21.01. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*21.02. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti: sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le seguenti: , come individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015,;

   b) al comma 5, dopo la parola: lavoro aggiungere le seguenti: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

   c) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: legalità aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
*22.1. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*22.2. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Sarracino, Scotto, Ascani.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti: sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, sostituire le parole: riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le seguenti: , come individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015,;

   b) al comma 5, dopo la parola: lavoro aggiungere le seguenti: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
22.3. Fabrizio Rossi.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti: sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, dopo la parola: lavoro aggiungere le seguenti: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

   b) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: legalità aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
22.4. Bonelli.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti: sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

  Conseguentemente, al comma 5, dopo la parola: lavoro aggiungere le seguenti: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
22.5. Manes, Steger.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere le seguenti: sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatoriPag. 90 di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
22.6. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, dopo la parola: territoriali aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione degli interventi.
22.10. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.
*22.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*22.8. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Sarracino, Scotto, Ascani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: comprensivo della verifica di congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.
22.9. Bonelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le seguenti: , come individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015,.
22.11. Manes, Steger.

  Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: legalità aggiungere le seguenti: con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
22.12. Manes, Steger.

  Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
22.13. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

ART. 23.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 101 e seguenti della legge 30 dicembre 2023, n. 213, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento dell'ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, tenuto altresì conto delle ipotesi di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato, iscritto all'albo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b-bis), ed incaricato dal soggetto contraente della polizza assicurativa. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa dal soggetto di cui al primo periodo all'indirizzo contrattualmente indicato, unitamente all'atto di nomina del proprio tecnico abilitato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anchePag. 91 in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione. La richiesta deve recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate, per le quali deve essere garantita l'accessibilità in sicurezza, sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'indennizzabilità e l'entità del danno.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) individuare i criteri per l'istituzione di un apposito albo dei periti rami elementari da costituirsi presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che disciplini il ruolo del tecnico abilitato all'esecuzione delle perizie asseverate di cui all'articolo 23 comma 1;.
23.1. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 1, con le seguenti: definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 101 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,.
23.2. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 30 per cento aggiungere le seguenti: dell'ammontare.
23.3. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: subìto a causa dei medesimi eventi, con le seguenti: complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, tenuto altresì conto delle ipotesi di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa,.
23.4. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: iscritto all'albo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b-bis) ed incaricato dal soggetto contraente della polizza assicurativa.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) individuare i criteri per l'istituzione di un apposito albo dei periti rami elementari da costituirsi presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che disciplini il ruolo del tecnico abilitato all'esecuzione delle perizie asseverate di cui all'articolo 23 comma 1;.
23.5. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: all'impresa assicurativa aggiungere le seguenti: dal soggetto all'indirizzo contrattualmente indicato, unitamente all'atto di nomina del proprio tecnico abilitato,.
23.6. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta deve recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate, per le quali deve essere garantita l'accessibilità in sicurezza, sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'indennizzabilità e l'entità del danno.
23.7. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. L'impresa assicurativa, accertata la completezza della richiesta ricevuta di cui al comma 1, deve gestirne l'istruzione entro sessanta giorni dalla ricezione, nel caso anche effettuando un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali e il presumibile danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo, nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi. Pag. 92Tale termine è esteso a novanta giorni in caso di richieste di indennizzo totale di importo superiore ai trecentomila euro. Nel caso non sia stato possibile effettuare il sopralluogo a causa dello stato dei luoghi interessati dall'evento, i termini del sopralluogo sono da considerarsi sospesi fino al momento in cui i luoghi risultino accessibili.
  3. Entro i termini definiti al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno alla luce di quanto previsto dal contratto assicurativo in termini di quantificazione dell'importo e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto il 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo. Sono fatte salve le previsioni del contratto assicurativo in tema di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa e le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni, diverse da quelle sopra richiamate derivanti dal contratto assicurativo, allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
23.8. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: Salvo cause di forza maggiore,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
*23.9. Mattia.
*23.10. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, premettere le seguenti parole: Salvo cause di forza maggiore.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
23.11. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Al comma 2, sostituire le parole: entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua con le seguenti: accertata la completezza della richiesta ricevuta di cui al comma 1, deve gestirne l'istruzione, entro sessanta giorni dalla ricezione, nel caso anche effettuando.
23.12. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: sessanta.
23.13. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, dopo le parole: dei beni strumentali aggiungere le seguenti: e il presumibile danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo,.
23.14. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale termine è esteso a novanta giorni in caso di richieste di indennizzo totale di importo superiore ai trecentomila euro. Nel caso non sia stato possibile effettuare il sopralluogo a causa dello stato dei luoghi interessati dall'evento, i termini del sopralluogo sono da considerarsi sospesi fino al momento in cui i luoghi risultino accessibili.
23.15. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: contestazioni sul danno aggiungere le seguenti: alla luce di quanto previsto dal contratto assicurativo in termini di quantificazione dell'importo.
23.16. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'importo richiesto con le seguenti: Pag. 93all'avente diritto il 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il secondo periodo.
23.17. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Sono fatte salve le aggiungere le seguenti: previsioni del contratto assicurativo in tema di limitazioni o esclusioni della garanzia assicurativa e le.
23.18. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 3, quarto periodo, dopo la parola: eccezioni aggiungere le seguenti: diverse da quelle derivanti dal contratto assicurativo,.
23.19. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 5, sostituire le parole: alla medesima data, non sono con le seguenti: il relativo sinistro sia avvenuto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano.
23.20. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Zone franche urbane)

  1. Nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefìci economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.
*23.01. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*23.02. Milani.
*23.03. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*23.04. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

ART. 24.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Misure per il recupero della piena capacità del sistema produttivo)

  1. All'atto della deliberazione dello stato di ricostruzione, il Consiglio dei ministri delibera in merito alla prosecuzione delle misure adottate in occasione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per un periodo non superiore alla durata dello stato di ricostruzione, selezionandone il novero e, ove necessario, rimodulandone l'intensità in funzione delle esigenze di ripartenza delle attività economiche.
  2. Il Consiglio dei ministri delibera altresì in merito all'adozione di eventuali ulteriori misure a supporto degli investimenti nei territori dei comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale.
24.2. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  «01. All'atto della deliberazione dello stato di ricostruzione, il Consiglio dei ministri delibera in merito alla prosecuzione delle misure adottate in occasione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, Pag. 94n. 1, per un periodo non superiore alla durata dello stato di ricostruzione, selezionandone il novero e, ove necessario, rimodulandone l'intensità in funzione delle esigenze di ripartenza delle attività economiche.
  02. Il Consiglio dei ministri delibera altresì in merito all'adozione di eventuali ulteriori misure a supporto degli investimenti nei territori dei comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale».
24.3. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-ter è aggiunto il seguente:

   «Art 20-quater. (Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) – 1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.
   2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa.».
24.1. Battistoni, Mazzetti, Cortelazzo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
24.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

ART. 25.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) individuare soglie di reddito, al di sopra delle quali diventa obbligatoria l'assicurazione per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, con obbligo dello Stato di intervenire limitatamente al di sotto di tali soglie;.
25.1. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) individuare i criteri per l'istituzione di un apposito albo dei periti rami elementari da costituirsi presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che disciplini il ruolo del tecnico abilitato all'esecuzione delle perizie asseverate di cui all'articolo 23 comma 1;.
25.2. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) individuare i requisiti minimi della perizia asseverata di cui all'articolo 23 comma 1;.
25.3. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) raccordare l'introduzione degli schemi assicurativi di cui al presente articolo, anche ai fini della riduzione dei relativi premi, con l'adozione, da parte delle autorità competenti, di specifici piani per la riduzione dei rischi;.
25.4. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

Pag. 95

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche alla disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

  1. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. In deroga all'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24, può essere disposta la sospensione o il differimento dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, e comunque non inferiore a novanta giorni.
   1-ter. La sospensione di cui al comma 1-bis si applica limitatamente ai soggetti aventi la residenza, il domicilio, la sede legale o operativa, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza.
   1-quater. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, non operano le ritenute alla fonte, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al termine del periodo di sospensione così come individuato dal comma 1-bis. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
   1-quinquies. Nei confronti dei contribuenti di cui al comma 1-ter, sono sospesi nel periodo definito dalla delibera di cui al comma 1-bis i termini dei versamenti e degli adempimenti dovuti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della tassa sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, indipendentemente dalla ubicazione dei fabbricati assoggettabili a tassazione locale.
   1-sexies. Nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza sono, altresì, sospesi per il periodo di cui al comma 1-bis:

   a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

   b) i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e Pag. 96decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle regioni;

   d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

   e) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'evento calamitoso rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale;

   f) i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data dell'evento calamitoso presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis.

   1-septies. Fino al termine del periodo di sospensione definito dal comma 1-bis, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis interessati dall'evento calamitoso, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
   1-octies. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche, che hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento calamitoso.
   1-novies. Le esenzioni previste dal comma 1-octies sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

   a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis;

   b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, dichiarati inagibili.

   1-decies. Le esenzioni previste dai commi 1-octies e 1-novies non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 1-bis, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1-octies e 1-novies ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata delibera.
   1-undecies. I redditi dei fabbricati, ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta Pag. 97sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.
   1-duodecies. Le disposizioni di cui al comma 1-undecies, limitatamente agli immobili ad uso produttivo, sono concesse nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
   1-terdecies. Con successive delibere del Consiglio dei ministri possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori comuni colpiti dall'evento calamitoso, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal comma 1-bis.
   1-quaterdecies. Agli oneri finanziari, derivanti dalle misure di cui ai commi precedenti, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 44».

   b) dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 28-bis.
(Sospensione dei termini)

   1. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi sono, altresì, sospesi per il periodo di cui all'articolo 28, comma 1-bis:

   a) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

   b) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

   c) previa istanza del debitore, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica, previa istanza del debitore, anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. Previa istanza del debitore, la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

   2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis.
   3. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e Pag. 98variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo di sospensione.
   4. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Art. 28-ter.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza di costruzioni ed edifici che ospitano luoghi di lavoro)

   1. I requisiti di solidità e stabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche relativi agli edifici ed alle costruzioni che ospitano luoghi di lavoro s'intendono riferiti ai requisiti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.

Art. 28-quater.
(Finanziamenti agevolati)

   1. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.
   2. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla quota capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 28-quinquies.
(Misure a sostegno dei lavoratori)

   1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza di cui all'articolo 28, comma 1-bis, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un datore di lavoro avente sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni ivi indicati e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nei limiti di cui al presente articolo e in ogni caso entro il limite temporale dello stato di emergenza, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.
   2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti Pag. 99ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.
   4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.
   5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
   6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla delibera dello stato di emergenza, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla delibera dello stato di emergenza, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dagli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
   9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa individuato con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande anche derogando alla disciplina prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefìci di cui ai medesimi commi da 1 a 8.
   10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionePag. 100 vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28-sexies.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

   1. Per il periodo individuato con delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi medesimi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, nella misura massima complessiva determinata dalla predetta delibera. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa determinato dalla predetta delibera. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 1.
   3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
25.01. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

(Inammissibile limitatamente al capoverso Art. 28-ter)

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifiche alla disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

  1. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. In deroga all'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24, può essere disposta la sospensione o il differimento dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, e comunque non inferiore a novanta giorni.
   1-ter. La sospensione di cui al comma 1-bis si applica limitatamente ai soggetti aventi la residenza, il domicilio, la sede legale o operativa, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza.
   1-quater. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma Pag. 1011-bis, non operano le ritenute alla fonte, a decorrere dalla data dell'evento calamitoso e fino al termine del periodo di sospensione così come individuato dal comma 1-bis. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
   1-quinquies. Nei confronti dei contribuenti di cui al comma 1-ter, sono sospesi nel periodo definito dalla delibera di cui al comma 1-bis i termini dei versamenti e degli adempimenti dovuti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della tassa sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, indipendentemente dalla ubicazione dei fabbricati assoggettabili a tassazione locale.
   1-sexies. Nei comuni individuati dalla delibera dello stato di emergenza sono, altresì, sospesi per il periodo di cui al comma 1-bis:

   a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

   b) i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle regioni;

   d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo le domande di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

   e) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'evento calamitoso rappresentino almeno il cinquanta per cento del capitale sociale;

   f) i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data dell'evento calamitoso presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis.

   1-septies. Fino al termine del periodo di sospensione definito dal comma 1-bis, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati dalla delibera Pag. 102di cui al comma 1-bis interessati dall'evento calamitoso, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
   1-octies. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche, che hanno sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento calamitoso.
   1-novies. Le esenzioni previste dal comma 1-octies sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:

   a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis;

   b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, dichiarati inagibili;

   1-decies. Le esenzioni previste dai commi 1-octies e 1-novies non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 1-bis, sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1-octies e 1-novies ed aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata delibera.
   1-undecies. I redditi dei fabbricati, ubicati nei comuni individuati dalla delibera di cui al comma 1-bis, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi.
   1-duodecies. Le disposizioni di cui al comma 1-undecies, limitatamente agli immobili ad uso produttivo, sono concesse nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
   1-terdecies. Con successive delibere del Consiglio dei ministri possono essere individuati, sulla base delle Comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, ulteriori comuni colpiti dall'evento calamitoso, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal comma 1-bis.
   1-quaterdecies. Agli oneri finanziari, derivanti dalle misure di cui ai commi precedenti, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 44.».

   b) dopo l'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 28-bis.
(Sospensione dei termini)

   1. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi sono, altresì, sospesi per il periodo di cui all'articolo 28, comma 1-bis:

   a) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

Pag. 103

   b) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

   c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria, aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

   2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis.
   3. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo di sospensione.
   4. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla centrale dei rischi.

Art. 28-ter.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza di costruzioni ed edifici che ospitano luoghi di lavoro)

   1. I requisiti di solidità e stabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche relativi agli edifici ed alle costruzioni che ospitano luoghi di lavoro s'intendono riferiti ai requisiti previsti dalle norme tecniche per le costruzioni adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.

Art. 28-quater.
(Finanziamenti agevolati)

   1. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento calamitoso. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Pag. 104

Art. 28-quinquies.
(Misure a sostegno dei lavoratori)

   1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza di cui all'articolo 28, comma 1-bis, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un datore di lavoro avente sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni ivi indicati e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nei limiti di cui al presente articolo e in ogni caso entro il limite temporale dello stato di emergenza, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.
   2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.
   4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri.
   5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta ovvero, fermo quanto previsto al comma 1, nel più ampio termine individuato con delibera del Consiglio dei ministri. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
   6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla delibera dello stato di emergenza, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
   7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre Pag. 1052015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla delibera dello stato di emergenza, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dagli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
   9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa individuato con la delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza e le medesime sono erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande anche derogando alla disciplina prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui ai medesimi commi da 1 a 8.
   10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 28-sexies.
(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

   1. Per il periodo individuato con delibera del Consiglio dei ministri con cui è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data dell'evento calamitoso di cui alla delibera dello stato di emergenza, risiedono o sono domiciliati ovvero operano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni individuati dalla delibera di cui all'articolo 28, comma 1-bis, e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi medesimi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, nella misura massima complessiva determinata dalla predetta delibera. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa determinato dalla predetta delibera. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 1.
   3. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
25.02. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

(Inammissibile limitatamente al capoverso Art. 28-ter)

Pag. 106

ART. 26.

  Al comma 1, sostituire le parole da: non si applicano alle gestioni commissariali fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima.
26.1. Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Braga, Gnassi, Vaccari, Bakkali, Bonafè, Andrea Rossi, Furfaro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, comma 3, le parole: «non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, non può superare i 6 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 6 mesi.»;

   b) all'articolo 24, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri delibera, alternativamente, in merito alla proroga di cui al comma 3, alla conclusione dello stato di emergenza, determinando gli effetti di cui al comma 6, ovvero delibera lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.»;

   c) all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Il Dipartimento della protezione civile predispone sul proprio sito internet un'apposita sezione, nella quale pubblica le deliberazioni di cui all'articolo 24, le ordinanze di protezione civile, ivi compresi i relativi formulari e la modulistica a tale scopo predisposta, nonché le deliberazioni assunte dalle amministrazioni, anche in gestione commissariale, relative allo stato di emergenza.»;

   d) all'articolo 26, comma 1, le parole: «Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto dall'articolo 24, comma 6,»;

   e) dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente: «Art. 28-bis. (Formulari e modulistica) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 28, la Protezione civile predispone, secondo modelli standardizzati, i formulari e la modulistica da adottare in funzione delle singole fattispecie di fenomeni calamitosi.».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di coordinamento.
*26.2. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*26.3. Milani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 24, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri delibera, alternativamente, in merito alla proroga di cui al comma 3, alla conclusione dello stato di emergenza, determinando gli effetti di cui al comma 6, ovvero delibera lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.»;

   b) all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Il Dipartimento della protezione civile predispone sul proprio sito internet un'apposita sezione, nella quale pubblica le deliberazioni di cui all'articolo 24, le ordinanze di protezione civile, ivi compresi i relativi formulari e la modulistica a tale Pag. 107scopo predisposta, nonché le deliberazioni assunte dalle amministrazioni, anche in gestione commissariale, relative allo stato di emergenza.»;

   c) all'articolo 26, comma 1, le parole: «Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto dall'articolo 24, comma 6,»;

   d) dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente: «Art. 28-bis. (Formulari e modulistica) – 1. Per le finalità di cui all'articolo 28, la Protezione civile predispone, secondo modelli standardizzati, i formulari e la modulistica da adottare in funzione delle singole fattispecie di fenomeni calamitosi.».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di coordinamento.
26.4. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.