CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 novembre 2023
203.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 132/2023: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. C. 1551 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 aprile 2024.
1.2. Fenu.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 64, comma 3, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con priorità» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente»;

   b) dopo le parole: «giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età» sono aggiunte le seguenti: «con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui».

  1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis decorre dal 1° gennaio 2024.

   b) sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione.
1.3. Ubaldo Pagano, Merola.

ART. 1-bis.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

  1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1-bis.01. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Misure in materia di efficientamento energetico)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, Pag. 7dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 luglio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
1-bis.02. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga superbonus 110 per cento al 30 giugno 2024)

  1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.03. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di fruizione del superbonus 110 per cento per gli interventi posti in essere dai condomini)

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

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   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.04. Fenu, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di fruizione del superbonus 110 per cento per gli interventi posti in essere dai condomini)

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 aprile 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.05. Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di fruizione del superbonus 110 per cento per gli interventi posti in essere dai condomini)

  1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.06. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Lovecchio, Raffa, Torto.

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  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di fruizione del superbonus 110 per cento)

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.07. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.
1-bis.08. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

  1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,Pag. 10 dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° febbraio 2024» e le parole: «2 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2024»;

   b) il comma 2 è soppresso.
*1-bis.09. Fenu.
*1-bis.010. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  4. All'articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

   b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione» sono soppresse;

   c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione» sono soppresse.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-bis.011. Santillo, Fenu, Ilaria Fontana, Pavanelli, Alifano, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Lovecchio, Morfino, Raffa, Todde, Torto.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.
1-bis.012. Merola, Ubaldo Pagano.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2023 con le seguenti: 15 dicembre 2023.
3.1. Fenu.

Pag. 11

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 ottobre 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023.
3.2. Borrelli, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 2-bis.
3.3. Fenu.

  Sopprimere il comma 2-ter.
*3.4. Grimaldi, Borrelli.
*3.5. Fenu.

  Al comma 2-ter, sopprimere il quarto periodo.
3.6. Borrelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

  2-quinquies. All'articolo 1, comma 242, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti».
3.7. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga del termine di pagamento della seconda rata della rottamazione quater)

  1. Al comma 232 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023».
3.02. Fenu.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

  1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2024»;

   c) al quinto periodo, le parole: «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024».
3.03. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

  1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;

   c) al quinto periodo, le parole: «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono Pag. 12sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024».
3.04. Aiello, Alifano, Barzotti, Carotenuto, Fenu, Lovecchio, Raffa, Tucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori poligrafici)

  1. Per fronteggiare le ripercussioni dei processi di riorganizzazione in corso e le situazioni di particolare difficoltà economica del settore editoriale, le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3.05. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
*3-bis.1. Borrelli, Grimaldi.
*3-bis.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per l'alluvione che ha colpito a ottobre e novembre 2023 la regione Friuli-Venezia Giulia)

  1. Al fine di far fronte ai gravi danni agli stabilimenti balneari, alle associazioni e società sportive, alle attività economiche e ai concessionari causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nei mesi di ottobre e novembre 2023 la costa del Friuli-Venezia Giulia e in particolare i comuni di Muggia, Trieste, Grado e Lignano, ai soggetti che, alla data del 27 ottobre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dei citati comuni si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
  2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico Pag. 13delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è azzerato.
  6. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede al rimborso di quanto già versato.
  7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori dei comuni di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
  8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 30 giugno 2024.
  9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 27 ottobre 2023 al 29 febbraio 2024. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.
3-bis.01. Serracchiani.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite Pag. 14dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
4.01. Merola, Ubaldo Pagano.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 ottobre 2023 con le seguenti: 15 dicembre 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5.1. Fenu.

ART. 5-bis.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,»;

   b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,».
5-bis.01. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

ART. 6.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.
  1.1. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione di sanzioni Pag. 15laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.
6.1. Fenu.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga del termine di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche)

  1. Il credito d'imposta per le imprese turistiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, può essere utilizzato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza limitazioni temporali. Le disposizioni di cui all'articolo 9 dell'avviso pubblico del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025, incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, sono soppresse.
6.03. Fenu.

ART. 6-ter.

  Sopprimere il comma 4.
6-ter.1. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 6-quinquies.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Termini in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere alle nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali e previa accettazione degli interessati, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi.
6-quinquies.01. Marino.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Proroga al 2025 dell'iscrizione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

  1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

   «1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-ter, le parole: “alla data del 30 giugno 2022” sono soppresse, le parole: “rendiconto 2023” sono sostituite dalle seguenti: “rendiconto 2024” e le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   b) al comma 6-quater, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   c) al comma 6-quinquies, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”, le parole: “dall'esercizio 2024” sono sostituite dalle Pag. 16seguenti: “dall'esercizio 2025” e le parole: “alla data del 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2024”;

   d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.”».
*6-quinquies.08. Ubaldo Pagano, Merola.
*6-quinquies.011. Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

  1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.».
6-quinquies.012. Grimaldi, Borrelli.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

  1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° novembre 2024.».
6-quinquies.013. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

  1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026.».
6-quinquies.014. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.

  1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «In sede di approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di approvazione del rendiconto 2023»;

   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.».
6-quinquies.015. Ubaldo Pagano, Merola.

Pag. 17

  Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 6-sexies.
(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

  1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.
  2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.
6-quinquies.016. Merola, Ubaldo Pagano.

ART. 7.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 novembre 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023.
7.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 16 novembre 2023 con le seguenti: 7 dicembre 2023.
7.3. Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Sopprimere il comma 3-bis.
7.4. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-ter. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.
7.6. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti a favore del settore agricolo)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   c) al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

   d) al comma 48, le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono Pag. 18sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

  2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.03. Caramiello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

  1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7.04. Caramiello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
7.05. Caramiello.

ART. 7-bis.

  Sopprimerlo.
7-bis.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Morfino, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 7-ter.

  Sopprimerlo.
7-ter.1. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 7-quater.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7-quater.1. Fenu.

Pag. 19

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)

  1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7-quater.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 99, dopo le parole: «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,».
7-quater.02. Todde, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

  1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
7-quater.03. Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degliPag. 20 aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

  1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».
  2. All'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 5 dicembre 2007, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata.».
7-quater.04. Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.

  1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
7-quater.07. Ubaldo Pagano, Merola.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:

Art. 7-quinquies.
(Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)

  1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

   271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024».
   271-bis. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente: «10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
7-quater.08. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: valutati in euro 1.674.243 aggiungere le seguenti: e in euro 6.700.000 per l'anno 2024.
8.1. Borrelli, Grimaldi.

Pag. 21

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.

  Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023 e 18 milioni per l'anno 2024, si provvede, quanto a 1.674.243 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2024, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8.2. Merola, Ubaldo Pagano, Guerra, Roggiani, Toni Ricciardi, Marino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: anno 2023 aggiungere le seguenti: e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024.
8.3. Barzotti, Aiello, Alifano, Carotenuto, Fenu, Lovecchio, Raffa, Tucci.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

  1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 si interpreta nel senso che la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva ed autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993. La medesima disposizione si interpreta altresì nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione «Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503» si deve intendere come rinvio alle sole «aliquote di rendimento» di cui al comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2; deve essere, altresì, interpretata nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, con la retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.
8.02. Amato, Barzotti, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

  1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 Pag. 22e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.03. Caramiello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

  1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.04. Caramiello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

  1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

   a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

   b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

  4. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Pag. 23fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2024.
  5. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5.
*8.05. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.
*8.06. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

  1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

   a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

   b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

   c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

   d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

  2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.
8.07. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendentiPag. 24 del comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.
  3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.
  4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8.08. Lacarra, Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Fondo ristori soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari)

  1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.
  2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.
  3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.
  4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del comune di Bari è posta in liquidazione coatta amministrativa. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8.09. Dell'Olio, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 8-bis.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al Pag. 25fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023».
8-bis.03. Todde, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

  1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
  2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

   a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

   b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

  3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
  4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8-bis.04. Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Pag. 26

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

  1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
  3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

   a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

   b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

  4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
  5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.
8-bis.05. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.

  1. L'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è sostituito dal seguente:

   471. Nello stato di revisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio Pag. 272024 al 31 dicembre 2028, di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per modello di gestione per ciascuna impresa;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
8-bis.06. Traversi.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)

  1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
8-bis.07. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

  1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.
8-bis.08. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga requisito innovatività farmaci)

  1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi».
8-bis.09. Merola, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga graduatorie concorsi pubblici)

  1. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramitePag. 28 scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
8-bis.010. Casu.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*8-bis.011. Ubaldo Pagano, Merola.
*8-bis.012. Mari, Borrelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
8-bis.013. Ubaldo Pagano, Merola.

ART. 9.

  Sopprimere il comma 1-bis.
9.1. Traversi.

  Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Al fine di garantire la continuità dei modelli adottati in conformità con l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» del 23 marzo 2011, evitare la perdita degli investimenti in tecnologia e personale sostenuti dai soggetti privati a tal fine e non compromettere la rete sanitaria territoriale presente in molti territori, all'articolo 8-quater, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «delle singole strutture sanitarie» sono inserite le seguenti: «ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia».
9.2. Lacarra, Ubaldo Pagano, Stefanazzi.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
9-bis.1. Iaria.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 15 novembre 2023 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-bis.2. Iaria.

Pag. 29

ART. 10.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025».
10.1. Amato, Caso, Orrico, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:

  2-sexies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 dopo il comma 4-bis.1, è aggiunto il seguente:

   «4-bis.2. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 30 giugno 2024.».

  2-septies. Per le finalità di cui al comma 2-sexies, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è rifinanziato di 86,28 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 86,28 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.2. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

  2-sexies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-bis.1, è sostituito con il seguente:

   «4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto ad euro 9.825.264, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, quanto ad euro 2.174.736, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.3. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

Pag. 30

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Misure per contrastare il caro libri scolastici)

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
10.01. Morfino, Caso, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Misure per contrastare il caro libri scolastici)

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a tutti gli alunni che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è riconosciuto un bonus di 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
10.02. Morfino, Caso, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 10-bis.

  Sopprimerlo.
10-bis.1. Iaria.

ART. 10-quater.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

   c) al comma 8, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantadue mesi».
10-quater.01. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

Art. 10-quinquies.
(Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

  1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 Pag. 31luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.
10-quater.02. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2023 e 2024».
11.01. Pellegrini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2024 con le seguenti: 31 gennaio 2025.
12.1. Pellegrini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati causato dalla guerra russo-ucraina, nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito di un anno.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 61 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.
13.1. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Potenziamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle sue articolazioni territoriali)

  1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere entro il 30 giugno 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'area degli assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – compartoPag. 32 funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'area dei funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto funzioni centrali.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la lettera a) è soppressa.
  4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
13.01. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 14.

  Al comma 2-ter, capoverso comma 1, sostituire le parole: 250.000 con le seguenti: 100.000.

  Conseguentemente, al comma 2-quater, sostituire le parole: 250.000 con le seguenti: 100.000.
14.1. Torto, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

   c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».
15.2. Tucci, Aiello, Alifano, Barzotti, Carotenuto, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. L'applicazione della misura di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2024, in ragione della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della crisi in medioriente.
15.3. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.

ART. 15-sexies.

  Dopo l'articolo 15-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 15-septies.
(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)

  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti:Pag. 33 «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*15-sexies.01. Mari, Grimaldi, Borrelli.
*15-sexies.02. Barzotti, Aiello, Alifano, Carotenuto, Fenu, Lovecchio, Raffa, Tucci.

  Dopo l'articolo 15-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 15-septies.
(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)

  1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
15-sexies.03. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. Dis.1.

DIS. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».
  1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.
  1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-ter sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere Pag. 34delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-ter o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-ter, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1-ter e 1-quater.
  1-sexies. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1-ter, in particolare quelli attuativi dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  1-septies. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1-ter e 1-quinquies sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  1-octies. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: versamenti fiscali aggiungere le seguenti: Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
Dis.1.1. Pellegrini, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.