CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2023
140.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 9

ALLEGATO 1

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.028 DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 settembre 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
0.3.028.1. Cappelletti.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, un importo pari a 1.915 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 settembre 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».
0.3.028.2. Torto.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di Green Deal e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso Pag. 10un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-ter. Gli sportelli di cui al comma 5-bis sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
  5-quater. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 5-bis e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «Cities Mission delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».
  5-quinquies. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 5-bis, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).
  5-sexies. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.
  5-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 5-bis, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.
  5-octies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-septies, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
0.3.028.3. Sergio Costa.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2023 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.
  5-ter. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 5-bis, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento.
0.3.028.4. Cappelletti.

  All'emendamento Governo 3.028, parte principale, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a decorrerePag. 11 dal 1° gennaio 2023 sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi delle pubbliche amministrazioni relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione o con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore a gas, nonché con sistemi ibridi a pompa di calore.
0.3.028.5. Sergio Costa.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW» e dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,».
0.3.028.6. Sergio Costa.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo le parole: «stabilisce le tariffe di cessione del calore» sono aggiunte le seguenti: «mediante una regolazione cost-reflective dei prezzi del servizio».
0.3.028.7. Zaratti, Bonelli.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo Rinnovabili PMI.
  6-ter. Il Fondo, di cui al comma 6-bis, ha una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  6-quater. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 6-bis sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  6-quinquies. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
  6-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6-septies. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica nel proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  6-octies. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
0.3.028.8. Bonafè.

Pag. 12

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di calmierare i costi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica nonché per incentivare il processo di transizione energetica, è istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, per incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili o di sistemi di accumulo da parte degli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità.
  6-ter. Pena la decadenza dal contributo di cui al comma 6-bis, l'utente beneficiario ha l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l'attivazione del servizio di scambio sul posto o di ritiro dedicato dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti. Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente periodo gli enti beneficiari che hanno già attiva una convenzione con il GSE.
  6-quater. Il finanziamento di cui al comma 6-bis è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è concedibile nella misura massima del 50 per cento del totale dei costi sostenuti per le spese di acquisto, installazione di impianti fotovoltaici, termo-fotovoltaici o sistemi di accumulo, nonché delle opere annesse. Sono altresì comprese nel contributo le spese tecniche relative alla progettazione, alla sicurezza, alla direzione dei lavori e all'adempimento delle pratiche autorizzative connesse all'intervento oggetto del contributo.
  6-quinquies. Il contributo di cui al comma 6-quater non può, in ogni caso, superare il limite massimo di 250.000 euro per ciascun intervento ed è concedibile unicamente per gli impianti installati o attivati nel corso dell'anno 2023.
  6-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui ai commi da 6-bis a 6-quinquies. Il decreto disciplina e individua, in particolare:

   a) i requisiti e le caratteristiche dei beneficiari di cui al comma 6-bis;

   b) i requisiti minimi e le caratteristiche che gli impianti acquistati dagli enti beneficiari devono possedere;

   c) le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del contributo, con l'indicazione delle informazioni e dei documenti da allegare;

   d) i criteri di valutazione per ciascuna domanda presentata, dando priorità ai progetti che garantiranno il più alto grado di autoconsumo sul sito dell'energia elettrica prodotta dall'impianto oggetto di contributo;

   e) le modalità di attivazione della convenzione di cui al comma 6-ter;

   f) i termini per la realizzazione delle opere, per la rendicontazione delle risorse, le cause di decadenza e revoca del beneficio in caso di alienazione/dismissione dell'impianto entro un arco temporale inferiore ai dieci anni nonché la quantificazione dei correlati obblighi risarcitori;

   g) nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all'immobile rispetto al quale l'impianto è funzionale, le modalità con le quali il soggetto subentrante dovrà impegnarsi al fine di mantenere in esercizio l'impianto.
   6-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Pag. 13«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.3.028.9. Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023 è riconosciuto un credito di imposta alle seguenti condizioni:

   a) alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre dell'anno 2023;

   b) alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui alla lettera a), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   c) alle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

   d) alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

  6-ter. I crediti d'imposta di cui al comma 6-bis sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, entro la data del 30 giugno 2024.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 2.800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
*0.3.028.10. Trancassini, Zucconi.
*0.3.028.11. Boschi.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'annoPag. 14 2023 è riconosciuto un credito di imposta alle seguenti condizioni:

   a) alle imprese energivore, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente, comprese le spese per l'energia autoprodotta e autoconsumata;

   b) alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia, effettivamente utilizzata;

   c) alle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 202, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

   d) alle imprese non gasivore, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

  6-ter. I crediti d'imposta di cui al comma 6-bis sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dall'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 124 entro la data del 30 giugno 2024.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 2.800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate e non spese per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 22 novembre 2022, n. 197, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 124, entro la data del 30 giugno 2024.
0.3.028.12. Squeri.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  6-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 6-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno Pag. 152023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.3.028.13. Bonafè.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.
  6-ter. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, e dal comma 6-ter, valutati 963 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
0.3.028.15. Peluffo, Ubaldo Pagano, Bonafè, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Simiani, Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale in favore delle imprese, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 sono prorogate fino al 30 settembre 2023. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 4 sono prorogate al 31 dicembre 2023.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, valutati in 1.200,00 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente degli oneri autorizzati ai sensi dei commi da 2 a 9 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e non utilizzati.
0.3.028.16. Almici.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2023»;

   b) al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrono nell'articolo, le parole: «secondo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo trimestre».
0.3.028.17. Sbardella, Almici.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005.
  6-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di Pag. 16entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 6-bis.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.3.028.18. Bonafè.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

   a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

   b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.3.028.19. Simiani, Bonafè.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Per gli interventi volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale in capo alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e all'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, nonché all'articolo 1 , commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, i crediti di imposta relativi alle spese sostenute nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2022, nonché quelli relativi alle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale non ancora compensati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rispettivamente entro le date del 30 settembre 2023 e del 31 dicembre 2023, possono essere fruiti, in seguito a tali date, in cinque rate annuali di pari importo previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte delle imprese beneficiarie.Pag. 17
  6-ter. L'Agenzia delle entrate, rispetto alle operazioni di cui al comma 6-bis, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 6-bis.
0.3.028.20. Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale, quali le residenze socio-sanitarie per anziani e le residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo tra le regioni e le province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al presente comma.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.3.028.21. Zaratti, Grimaldi.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. All'articolo 25, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.».

  6-ter. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.
0.3.028.22. Ubaldo Pagano.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle regioni e alle province autonome un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le regioni e le province autonome e formalizzato con decreto del Ministro dell'economia e finanze.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, Pag. 18convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.3.028.23. Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2025».

  Conseguentemente, nella medesima parte principale, alla rubrica, sopprimere le parole: contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel.
0.3.028.24. Ubaldo Pagano.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli oneri residui conseguenti al superamento della tutela di prezzo di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e all'articolo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di recupero dei medesimi a favore degli esercenti la tutela.

  Conseguentemente, nella medesima parte principale, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e altre norme in materia di maggior tutela.
*0.3.028.25. Sbardella, Tremaglia.
*0.3.028.26. Squeri.
*0.3.028.27. Boschi.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. I costi residui riferiti alla gestione del servizio di maggior tutela che, a decorrere dal 1° aprile 2023, non sono recuperabili attraverso le componenti tariffarie definite dall'ARERA sono integralmente reintegrati agli esercenti del servizio stesso o alle società controllanti, con le modalità stabilite dall'ARERA con propria delibera.

  Conseguentemente, nella medesima parte principale, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e altre norme in materia di maggior tutela.
**0.3.028.28. Sbardella, Tremaglia.
**0.3.028.29. Cattoi, Comaroli, Frassini, Barabotti.
**0.3.028.30. Boschi.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Al fine di assicurare la liquidità necessaria al contrasto degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, all'articolo 1, comma 320, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dagli esercizi di cui al comma 319 ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioniPag. 19 di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
0.3.028.31. Frassini, Comaroli, Cattoi, Barabotti.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022».
0.3.028.32. Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
0.3.028.33. Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Per l'anno 2023, agli enti locali che abbiano approvato e trasmesso alla Pag. 20banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se deliberati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di potenziamento delle attrezzature e di incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
0.3.028.34. Roggiani.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. L'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è soppresso.
0.3.028.35. Comaroli, Cattoi, Frassini, Barabotti.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-ter.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

  1. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono prorogate per il terzo trimestre dell'anno 2023, alle condizioni ivi previste.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate rivenienti dalle autorizzazioni di spesa, relative all'anno 2023, di cui:

   a) ai commi da 2 a 9 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
0.3.028.36. Squeri.

  All'articolo aggiuntivo 3.028 del Governo, parte principale, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3-ter.
(Termini in materia di sicurezza energetica)

  1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale e l'efficientamento dell'impiego di risorse energetiche sostenibili e programmabili nazionali, a decorrere dal 1° ottobre 2023 il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è applicato esclusivamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili e biomasse solide.
0.3.028.37. Tassinari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)

  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazionePag. 21 per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. All'onere derivante dal presente comma, pari 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma,valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas.
  4. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 473,87 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 15,44 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 6.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, valutati in 489,31 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 luglio 2023 a valere sul conto di gestione relativo ai bonus sociali gas.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79.».
3.028. Il Governo.

Pag. 22

ALLEGATO 2

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 3.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

  b-bis) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Il Commissario di cui al comma 1 provvede tempestivamente, attraverso la propria struttura, agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
3.28. (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3.bis.1 è inserito il seguente:

   «3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1».
3.07. (Nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi)

  1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

   «a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione».

    2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

   «a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi Pag. 23medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

    2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

    3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

    4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate».

    3) alla lettera b), le parole: «di cui alla lettera a) e a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter);».

   b) il comma 1-bis è abrogato.

    2. Il trattamento specifico sul gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché le altre agevolazioni previste per il gasolio nella tabella A allegata al medesimo testo unico si applicano, nel rispetto delle norme prescritte, anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati, tal quali, nell'uso previsto in sostituzione del gasolio.
3.08. (Nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Per le procedure d'asta indette dal GSE a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i valori delle tariffe di riferimento indicati nella tabella 1.1 dell'allegato 1 al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
3.026. (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.