CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 5

ALLEGATO

DL 57/2023: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

DIS. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 26, comma 4, le parole: «sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

   b) all'articolo 27, il comma 3 è abrogato.
Dis.1.1. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.4. Quartini, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Santillo, Torto, Cappelletti.
*3.6. Zaratti.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le disposizioni di cui al presente articolo sono vincolate al rispetto degli obiettivi al 2030 attualmente concordati a livello europeo, che prevedono un incremento dei target di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento, rispetto alle previsioni formulate nel 2020, e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento. Ogni sei mesi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento una relazione sulla conformità con gli obiettivi di cui al precedente periodo delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.
3.7. Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sopprimere il comma 1.
3.8. Zaratti.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Al fine di rispondere alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale, e fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale,.
3.9. Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 1, dopo le parole: i soggetti interessati aggiungere le seguenti: , solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale,.
3.10. Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: nuove istanze aggiungere le seguenti: solo per la ricollocazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione.
3.11. Zaratti.

Pag. 6

  Sopprimere il comma 2.
3.12. Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: , anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 con le seguenti: delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, anche a seguito di ricollocazione delle opere e infrastrutture esistenti,.

  Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) dopo la parola: ricollocazione, aggiungere le seguenti: delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti;

   b) alla lettere b) dopo la parola: ricollocazione, aggiungere le seguenti: delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti;

   c) alla lettera c), dopo le parole: delle infrastrutture aggiungere la seguente: esistenti;

   d) alla lettera d), sostituire la parola: medesime con la seguente: esistenti.
3.13. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere la parola: anche.
3.14. Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere le seguenti: ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto legislativo, predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019,.
3.15. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole: della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 con le seguenti: della durata massima di cento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, oltre l'autorizzazione si intende negata.
3.16. Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: dell'istanza aggiungere le seguenti: corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera e fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa, decorso il quale l'istanza si intende ritirata.
3.17. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, aggiungere le seguenti: ; decorso il termine l'autorizzazione si intende negata.
3.18. Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
3.19. Zaratti.

Pag. 7

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
3.20. Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: anche.
3.21. Zaratti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) il comma 3 è abrogato.
3.22. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate ai punti ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.».
3.23. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «siti contaminati» sono inserite le seguenti: «, purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,».
3.24. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
3.25. Zaratti.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: anche.
3.26. Zaratti.

  Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) al comma 10, la lettera c) è soppressa.
3.27. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

   «11-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1, in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».
3.28. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
*3.29. Zaratti.
*3.30. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

  Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: sebbene rivolte fino alla fine della medesima lettera.
3.31. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Ilaria Fontana, Pag. 8L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*3.32. Zaratti.
*3.33. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, lettera d), sostituire il capoverso comma «14-ter» con il seguente:

  14-ter. Al fine di bonificare e ripristinare lo stato dei luoghi, a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti di cui al presente articolo, le spese sono sostenute dal soggetto proponente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3.34. Zaratti.

  Al comma 3, lettera d), capoverso comma «14-ter», sopprimere la parola: anche.
3.35. Zaratti.

  Sopprimere il comma 4.
*3.36. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.
*3.37. Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 4, capoverso «3.2.1-bis», dopo le parole: di rigassificazione nazionale aggiungere le seguenti: , solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale,.
3.38. Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di cui al presente articolo sono riconosciute misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le misure compensative di cui al periodo precedente sono riconosciute in misura non inferiore al 2 per cento del valore dell'opera.
3.39. Bonafè, Ubaldo Pagano, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Ghio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «precedenza ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere connesse, le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili».
3.40. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I soggetti richiedenti la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione sono tenuti a realizzare a proprie spese, di concerto con l'ente locale interessato, nel territorio dei comuni ove insistono gli impianti di rigassificazione, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli istituti scolastici e delle scuole dell'infanzia.
3.41. Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I soggetti richiedenti la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione sono tenuti a realizzare a proprie spese, di Pag. 9concerto con l'ente locale interessato, nel territorio dei comuni ove insistono gli impianti di rigassificazione, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli edifici pubblici.
3.42. Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i commi 8 e 14 sono abrogati.
3.45. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo, Torto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi»;

   b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

   «2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.
   2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
*3.01. Roggiani.
*3.02. Pella, Paolo Emilio Russo.
*3.03. Steger.
*3.04. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)

  1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, anche anticipatamente rispetto al termine degli incentivi eventualmente ancora vigenti, previaPag. 10 rinuncia al beneficio di questi ultimi, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

   a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio presso i medesimi siti produttivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2030;

   b) la remunerazione spettante è definita, anche avvalendosi di parametri medi di settore che tengono in considerazione diverse assetti impiantistici, come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi medesimi;

   c) viene fatto salvo il criterio della sostenibilità dei bioliquidi impiegati.

  2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto dei costi delle materie prime rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, anche al fine di evitare incrementi sui mercati delle materie prime correlati alla previsione di sostegni sul loro utilizzo energetico, nonché dei costi di esercizio e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.
  3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.
3.05. Mattia, Urzì.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure in materia di produzione da impianti alimentati a biogas e biomassa)

  1. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma, sulla base dei seguenti criteri:

   a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento, al fine di assicurare la prosecuzione dell'esercizio e un funzionamento efficiente dell'impianto;

   b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell'impianto;

   c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

   d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi sull'utilizzo energetico delle stesse.».
3.06. Battistoni, Nevi, Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

Pag. 11

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

   «3-bis.2. Ai soggetti titolari di permessi di cui all'articolo 3, comma 2-bis, non si applica il limite di potenza nominale installata di 5 MW di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonché il limite di energia immessa nel sistema elettrico di 40.000 MWh annui di cui al medesimo comma 3-bis.1».
3.07. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano)

  1. All'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera a-bis) è sostituita dalla seguente:

   «a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione;»;

   b) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

   «a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione e a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi nel rispetto delle seguenti condizioni:

    1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere le volumetrie aggiuntive derivanti dalla realizzazione degli interventi;

    2) gli interventi non comportano alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

    3) la targa del sistema di up-grading reca il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

    4) l'eventuale aumento delle volumetrie delle aree dedicate alla digestione anaerobica non è superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate;»;

   c) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui alla lettera a) e a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter);»;

   d) il comma 1-bis è abrogato.
3.08. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime)

  1. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
3.09. Cavo, Alessandro Colucci.

Pag. 12

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina delle infrastrutture strategiche in ambito energetico)

  1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei Progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità ed urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.
  2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: «nel caso di opere di minore entità» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto»;

   b) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.».

  4. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sistema energetico nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, nonché».
  5. All'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 3.2.1-bis è inserito il seguente:

    «3.2.1-ter. Opere e infrastrutture finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti.».
*3.010. Lacarra.
*3.011. Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 13

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

  1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.
  2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° settembre 2023.
  3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

   a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

   b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

   c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

   d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

   e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

   f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.

  5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.Pag. 14
  6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  8. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
  9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
  12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° settembre 2023.
3.012. Bonafè, Simiani, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre dell'anno 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente di competenza e di cassa relative alla missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni Pag. 15agli obblighi fiscali» dell'azione «Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.013. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo di solidarietà)

  1. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «nel calcolo della media dei redditi complessivi, di cui al periodo precedente, per ciascuno dei periodi di imposta che avessero un valore negativo del reddito complessivo imponibile si assume un valore pari a zero.».
3.014. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Qualificazione attività impresa sociale/terzo settore)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione, accumulo e condivisione di energia rinnovabile a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
  2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione, accumulo e condivisione di energia rinnovabile a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*3.015. Roggiani.
*3.016. Pella, Paolo Emilio Russo.
*3.017. Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Penza, Riccardo Ricciardi, Santillo.
*3.018. Steger.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle “Aree Interne”, così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di “impianti fotovoltaici a terra” non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza.».
3.019. Curti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure relative agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione,Pag. 16 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 16-bis, le parole: «200 kw», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 MW»;

   b) al comma 16-ter, le parole: «di 200 Kw» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 MW».
3.020. Comaroli, Frassini, Cattoi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. All'articolo 119, comma 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW» e dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
*3.021. Roggiani.
*3.022. Pella, Paolo Emilio Russo.
*3.023. Steger.
*3.024. Dell'Olio, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

  1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera c-ter), numero 1), dopo le parole: «e le miniere» sono inserite le seguenti: «purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.».
3.025. Curti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Per gli impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, aggiudicatari di una tariffa nelle procedure d'asta e registro indette dal GSE, la relativa tariffa aggiudicata di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale sopra citato, viene aggiornata da parte del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata registrata nel periodo che intercorre fra il mese della data di pubblicazione del bando della procedura e il mese della data di entrata in esercizio commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto ministeriale 23 giugno 2016, dell'impianto aggiudicatario della tariffa.
   6-ter. Per le procedure d'asta e registro indette dal GSE dal 1° gennaio 2023, i valori delle tariffe di riferimento presenti nella tabella 1.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte Pag. 17del GSE su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra il 1° agosto 2019 ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.
   6-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
3.026. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Frassini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.
3.027. Lacarra, Ubaldo Pagano.