CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2023
118.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 16

ALLEGATO

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Scotto, Guerra, Bonafè, Ubaldo Pagano, Furfaro, Malavasi, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.
*1.2. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
**1.3. Mari, Grimaldi, Zaratti.
**1.4. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
1.5. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il direttore generale, in deroga a quanto disposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il direttore generale può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
1.8. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, Pag. 17nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
1.9. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti,
1.10. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: comprovata competenza e professionalità inserire le seguenti: , con specifica esperienza gestionale.
1.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
1.12. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, la lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: in coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal consiglio di indirizzo e vigilanza.
1.13. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il direttore generale dura in carica per un periodo di cinque anni rinnovabile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: ad eccezione del Direttore generale.
1.14. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1.15. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 9, sostituire le parole: data di insediamento con le seguenti: data dell'atto di nomina.
1.16. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*1.17. Mari, Grimaldi, Zaratti.
*1.18. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è nominato, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro del lavoro Pag. 18e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
1.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario trovano compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.21. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: entro il termine di novanta giorni dall'insediamento con le seguenti: entro il termine di novanta giorni dall'atto di nomina.
1.22. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alla legge 9 marzo 1989, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) individuare in via previsionale e accertare in sede di consuntivo l'ammontare delle pensioni erogate annualmente dall'INPS derivanti dal versamento dei contributi previdenziali;

   e-ter) individuare in via previsionale e accertare in sede di consuntivo l'ammontare delle prestazioni assistenziali, non derivanti dal versamento di contributi previdenziali, erogate annualmente dall'INPS a qualsiasi titolo»;

   b) all'articolo 37, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. È istituita presso l'INPS l'Anagrafe generale dell'assistenza sociale (AGAS), quale banca di dati degli interventi assistenziali erogati, articolati per tipologia di intervento, per codice fiscale e per nucleo familiare di appartenenza del destinatario.
   8-ter. Nell'AGAS confluiscono i dati di ogni prestazione assistenziale erogata dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico.
   8-quater. L'INPS emana disposizioni sui tempi e sulle modalità di compilazione e di invio, da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte, dei dati concernenti le prestazioni assistenziali erogate di cui al comma 8-ter».
1.23. Tosi, Pella, Paolo Emilio Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.
1.24. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 2477 del codice civile)

  1. All'articolo 2477, secondo comma, lettera c), del codice civile, le parole: «almenoPag. 19 uno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due».
1.02. Gusmeroli, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione di nuovi tribunali amministrativi in sostituzione delle sezioni staccate)

  1. Le sezioni staccate di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aventi sede e circoscrizione territoriale come stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 552, sono Tribunali autonomi rispetto a quelli aventi sede nei rispettivi capoluoghi di regione ed assumono la denominazione di Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Brescia, di Parma, di Latina, di Pescara, di Salerno, di Lecce, di Reggio Calabria, di Catania.
  2. Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale avente sede in una città capoluogo diversa dal capoluogo di regione assume la qualifica di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.
  3. L'articolo 6, comma 4, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è abrogato.
  4. L'articolo 47 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è abrogato.
  5. La ripartizione delle controversie tra Tribunali Amministrativi aventi sede nella medesima regione è regolata dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  6. All'articolo 15, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: «di presidente delle sezioni staccate e di quelle» sono soppresse.
  7. Al ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa, di cui alla Tabella A della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla voce «Presidenti di Tribunale amministrativo regionale» il numero: «24» è sostituito dal numero: «32»;

   b) alla voce «Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari» il numero: «423» è sostituito dal numero: «415».

  8. I Consiglieri di Tribunale Amministrativo Regionale che alla data di entrata in vigore della presente disposizione esercitano le funzioni di Presidente di Sezione Staccata acquisiscono la qualifica di Presidente di Tribunale Amministrativo Regionale.
  9. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.
1.03. Bellomo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta)

  1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale dei corpi permanenti dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento e Bolzano».
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 mila euro per l'anno 2023, 48 mila euro per l'anno 2024, 72 mila euro per gli anni 2025 e 2026, 70 mila euro per l'anno 2027, 118 mila euro per l'anno 2028 e 140 mila euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.04. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Frassini, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 20

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. L'ente locale non può procedere a un affidamento in house nel caso in cui la società già affidataria del servizio non abbia effettuato gli interventi previsti dal relativo piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.».
1.05. Marattin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di amministratore giudiziario nella pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'amministratore giudiziario e l'autorità giudiziaria procedente non assumono mai la titolarità effettiva dei beni oggetto di misura che, sino alla confisca definitiva, rimane ad ogni effetto di legge del proposto o del terzo di cui all'articolo 23, comma 2 del presente decreto legislativo. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice.»
1.06. De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Gli accertamenti e l'irrogazione di sanzioni, a qualunque titolo disposti, da parte dell'amministrazione finanziaria, di concessionari di riscossione pubblica ovvero dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale sono efficaci esclusivamente nei confronti dell'azienda sequestrata o confiscata e del proposto e non producono effetti nei confronti dell'amministratore giudiziario o del legale rappresentante nominato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto legislativo. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice.»
1.08. De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di responsabilità nella gestione)

  1. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile il coadiutore nominato ai sensi del presente articolo ed il personale dell'Agenzia, per gli atti compiuti nel periodo di gestione dei beni confiscati sino alla loro destinazione.».
1.09. De Bertoldi.

Pag. 21

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti bancari per la gestione dei beni sequestrati nella pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5-quinquies è aggiunto il seguente:

   «5-sexies. Al fine di garantire il supporto nella gestione dei beni sequestrati e confiscati, gli istituti bancari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, sono tenuti ad aprire un conto corrente intestato alla procedura nonché a mantenere in piena operatività i rapporti bancari esistenti alla data del sequestro, salvo l'eventuale non subentro nei relativi rapporti autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del presente decreto».
1.010. De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'articolo 50 è abrogato.
1.011. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi da 1-bis a 1-quater sono abrogati.
1.012. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.».
1.013. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)

  1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
1.014. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 1, comma 277, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «di cui al presente comma» sono aggiunte le seguenti: «ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi Pag. 22compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».
1.015. Gusmeroli, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

  1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INPS e il Ministero della salute, entro dodici mesi dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.
1.016. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione delle rettifiche agli allegati del rendiconto 2022 degli enti locali)

  1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al solo fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
*1.017. Trancassini.
*1.018. Roggiani.
*1.019. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
*1.020. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*1.021. Zaratti, Grimaldi.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Zaratti, Grimaldi.
*2.2. Bonafè, Manzi, Orfini, Cuperlo, Guerra, Ubaldo Pagano, Zingaretti, Fornaro, Mauri, Berruto.
*2.3. Enrico Costa, Boschi, Giachetti.
*2.4. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 2.
2.5. Zaratti, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 3.
2.6. Bonafè, Cuperlo, Ubaldo Pagano, Fornaro, Guerra, Mauri.

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 con le seguenti: dal 1° giugno 2024.
2.7. Zaratti, Grimaldi.

Pag. 23

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 con le seguenti: dal 31 dicembre 2023.
2.8. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dal termine previsto all'articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo, continuano a rimanere iscritti nel registro delle persone giuridiche, senza l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
2.01. Manes.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di far fronte alle necessità di funzionamento degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è soppresso.
2.02. D'Attis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazioni urgenti in materia di spettacolo dal vivo)

  1.Al fine di semplificare e razionalizzare le attività connesse agli spettacoli dal vivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 i commi 545-bis, 545-ter, 545-quater e 545-quinquies dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.
  2.All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «al fine di» fino a: «31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura, da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».
*2.03. Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Latini, Sasso, Loizzo, Miele.
*2.04. Mollicone.
*2.05. Orfini, Manzi, Berruto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di spettacoli viaggianti e circensi)

  1. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «e le attività di spettacolo viaggiante».
2.06. Mollicone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di fondazioni bancarie)

  1. In considerazione della trascorsa emergenza pandemica, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, è Pag. 24consentito il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, anche in deroga ai limiti statutari introdotti dagli stessi enti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i) del medesimo decreto legislativo, nel limite massimo di due esercizi.
2.08. Coppo, Comba.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e dopo le parole: «dal comma 1-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti».
3.1. Tucci, Scutellà, Orrico, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e all'articolo 3, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
3.2. Orrico, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Quartini, Tucci, Scutellà.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e, al medesimo articolo, il comma 1-ter è abrogato.
3.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e l'ultimo periodo è soppresso.
3.4. Scutellà, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.5. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sportiello, Orrico, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la continuità del supporto del personale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) al Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria, nonché al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, l'Agenas, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità e nel limite dei posti non coperti in esito alle procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, procede nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili per l'anno 2023 ad apposite procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, per il reclutamento di unità di personale non dirigenziale di categoria D da assegnare, sino al 31 dicembre 2024, alle funzioni di supporto presso la struttura del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria. Per le medesime finalità e a valere sulle facoltà assunzionali di cui al primo periodo, Agenas procede alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, reclutato mediante selezione pubblica per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre Pag. 252020, n. 181, che abbia svolto la propria attività senza soluzione di continuità presso la struttura del Commissario ad acta per il rientro del disavanzo sanitario della regione Calabria e che risulti in servizio all'entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui ai periodi precedenti che ne faccia richiesta entro il 31 dicembre 2024, può essere trasferito presso uno degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, in deroga alle procedure di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
3.6. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare al servizio sanitario della regione Calabria le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, al pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvede lo Stato, dopo che sia stata completata la ricognizione del debito complessivo degli enti medesimi. Sono annullate le azioni esecutive, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale.
3.7. Orrico, Scutellà, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 2 viene trasmessa dal Ministro della salute alle Camere».
3.8. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Marianna Ricciardi, Orrico, Tucci.

  Sopprimere il comma 2.
3.9. Orrico, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Quartini, Tucci, Scutellà.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare.
3.10. Tucci, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Marianna Ricciardi, Scutellà, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   «3-quater. Per il perseguimento delle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la realizzazione urgente dei progetti di edilizia sanitaria, stante l'eccezionale stato di criticità del patrimonio edilizio e tecnologico del sistema sanitario della regione Calabria, il Commissario ad acta è autorizzato a disporre delle risorse già assegnate alla regione ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Gli interventi di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, nei successivi 15 giorni, formula eventuali osservazioni. Il Commissario ad acta provvede, ove necessario, alla rimodulazione dei quadri economici e dei piani economico-finanziari degli interventi inseriti nel piano.».
3.11. Cannizzaro, Arruzzolo.

Pag. 26

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g) del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti le procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, il monitoraggio e la gestione del contenzioso, le procedure di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate al nuovo sistema informativo sanitario oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.
3.12. Cannizzaro, Arruzzolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo del comma 2-quater è sostituito dal seguente: «Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2023, n. 288, e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, coerentemente con la domanda storica.».
3.14. Patriarca.

  Sopprimere il comma 3.
3.15. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dall'Agenzia europea per i medicinali come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, first in class e best in class.
  5-ter. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 3, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   b) all'articolo 38, comma 2-bis, al primo e terzo periodo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   c) all'articolo 38, comma 5, al terzo periodo, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   d) all'articolo 97, comma 1, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   e) all'articolo 145, comma 1, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   f) all'articolo 146, comma 3, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA».
3.16. Patriarca, Benigni, Cappellacci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 3, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Pag. 27italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   b) all'articolo 38, comma 2-bis, al primo e terzo periodo le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   c) all'articolo 38, comma 5, al terzo periodo, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   d) all'articolo 97, comma 1, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   e) all'articolo 145, comma 1, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA»;

   f) all'articolo 146, comma 3, le parole: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito istituzionale dell'AIFA».
3.17. Patriarca, Benigni, Cappellacci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dall'Agenzia europea per i medicinali come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, first in class e best in class.
3.18. Patriarca, Benigni, Cappellacci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 34, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.».
3.21. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente Pag. 28comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.»

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 52, comma 8».
3.22. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.».
3.23. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «secondo»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.24. Calderone, Pella, Paolo Emilio Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026», e le parole: «850 assistiti» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 assistiti».
3.25. Schifone.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, il fondo di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato anche per gli anni 2023 e 2024.
  6-ter. La spesa autorizzata per il fondo di cui al comma 6-bis è incrementata di ulteriori due milioni di euro per gli anni 2023 e 2024. Tali risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del medesimo decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana screening polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura del territorio nazionale.
  6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.27. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Comaroli, Iezzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a Pag. 29condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
  6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.
3.28. Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.
3.29. Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di consentire il pieno recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 500 milioni per l'anno 2023.
  6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 6-bis.
3.30. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Fino al 31 dicembre 2024, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018, e che dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

   a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;

   b) di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;

   c) di svolgere da almeno cinque anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;

   d) di avere svolto da almeno cinque anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

   e) aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;

   f) di aver svolto da almeno cinque anni attività nel profilo professionale di fisico in regime libero-professionale.

  6-ter. All'articolo 6 del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, pubblicatoPag. 30 nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2018, il comma 5 è abrogato.
3.31. Schifone.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Nelle more del rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, finalizzato alla copertura degli oneri relativi agli importi spettanti alle regioni e alle province autonome per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché del calcolo dello scomputo dei dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2 di cui al comma 287 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i termini di pagamento di cui al comma 3 del medesimo decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 sono prorogati al 31 dicembre 2023.
  6-ter. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
*3.32. Alessandro Colucci.
*3.43. Paolo Emilio Russo, Pella, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La percentuale di cui all'articolo 15, comma 13, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 è rideterminata per gli anni a decorrere dal 2024, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo l'obbligo a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di monitorare l'andamento della spesa e di rendicontare e giustificare semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze eventuali scostamenti in eccesso rispetto al tetto fissato per la spesa di dispositivi medici rientranti nella categoria di costi BA0210 – Dispositivi medici. Con le medesime modalità di cui al precedente periodo sono individuati nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
3.33. Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 31 dicembre 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.34. Deidda, Polo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, devono garantire il raggiungimento della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura entro il 31 dicembre 2024.
3.35. Lacarra, Ubaldo Pagano.

Pag. 31

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per le aziende rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 settembre 2023.».
3.36. Cavandoli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate per il recupero delle liste di attesa e non spese dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei termini ivi previsti sono riassegnate, per gli anni 2023 e 2024 agli stessi enti territoriali con le medesime percentuali previste dalla Tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima legge.
3.37. Lai, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'Allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.
3.38. Lucaselli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «predetto rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «primo rinnovo dopo la cessazione della predetta emergenza epidemiologica».
3.39. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Nelle more della predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è sospesa.
  6-ter. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al comma 6-bis l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.41. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
3.42. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di aziende sanitarie)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    all'alinea, le parole: «sessantacinque anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «settanta anni di età»;

Pag. 32

    la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) comprovata esperienza, almeno quinquennale, in enti pubblici o privati, con qualifica di dirigente dotato di autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, ovvero quale componente dell'organo amministrativo di vertice munito di poteri esecutivi delegati»;

   b) al comma 6, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) relativamente al requisito di cui al comma 4, lettera b), la tipologia e dimensione delle strutture o degli enti nei quali è stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonché eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili»;

   c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente: «7-bis. L'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario rileva, ai fini della valutazione, se riferita ad enti, pubblici o privati, autorizzati all'esercizio di attività sanitaria, ovvero operanti nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché agli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario»;

   d) il comma 7-ter è sostituito dal seguente: «7-ter. Le esperienze valutabili dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera a), sono esclusivamente gli incarichi di componente munito di deleghe esecutive degli organi amministrativi di vertice degli enti privati e pubblici nonché, quanto alla qualifica dirigenziale, l'attività di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca»;

   e) al comma 7-quater:

    all'alinea, la parola: «dirigenziali» è soppressa;

    la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture o enti presso cui l'esperienza di cui al comma 4, lettera b), è stata svolta»;

    alla lettera c), la parola: «dirigenziale» è sostituita dalle seguenti: «di cui al comma 4, lettera b)»;

   f) al comma 7-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera b), ciascuna esperienza è valutata, per la frazione superiore all'anno, assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per la specifica esperienza da valutare. Nel caso di sovrapposizioni degli incarichi ricoperti, è valutata ai fini dell'idoneità esclusivamente una singola esperienza, scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior punteggio.».
3.01. Benigni.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, Pag. 33430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
  3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

   d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

   e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

   f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

  5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

   a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

   b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

   c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è Pag. 34destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.
*3.02. Ubaldo Pagano.
*3.03. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.
*3.04. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto alla malattia di Alzheimer)

  1. Al fine di definire e attuare la strategia di horizon scanning e accesso precoce alle nuove terapie in arrivo indicate per il trattamento della malattia di Alzheimer, il Presidente dell'Agenzia italiana del farmaco o un suo delegato entra a far parte del Tavolo permanente sulle demenze, costituito dal Piano Nazionale Demenze (PND).
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni presentano al suddetto tavolo i PDTA regionali redatti sulla base del Piano Nazionale per le Demenze e lo stato di attuazione degli stessi per la successiva trasmissione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3.05. Patriarca, Benigni, Cappellacci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini in materia di economia circolare)

  1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

   a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

   b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del Titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 Pag. 35del 12 giugno 2002 e dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 269 del 17 novembre 2005.

  2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
  3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.
3.06. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al terzo periodo concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»
*3.08. Zaratti, Grimaldi.
*3.09. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*3.010. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*3.011. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.012. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazionePag. 36 alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
*3.013. Zaratti, Grimaldi.
*3.014. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*3.015. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei farmaci)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 402-bis è sostituito dal seguente:

   «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 577, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis»;

   b) al comma 578, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui di cui al comma 401, 402-bis».
3.016. Comaroli, Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Iezzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della Pag. 37salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.
  5. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.017. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. Nelle more del riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.018. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. Nelle more del riconoscimento della vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati affetti da vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, e 2024. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, Pag. 38con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.019. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo denominato «Fondo per i test di next-generation sequencing per la diagnosi delle malattie rare», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al potenziamento dei test di next-generation sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.020. Boschi, Giachetti, Marattin, Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
   4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il primo febbraio di ogni anno, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 4 e di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.021. Boschi, Giachetti, Marattin, Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la ricerca e la cura delle malattie rare, con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca sanitaria (PNRS), una apposita sezione per la ricerca in tema di malattie rare, definendo i relativi programmi connessi alle relative patologie.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.022. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

Pag. 39

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: «1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.023. Boschi, Giachetti, Marattin, Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, con il medesimo decreto, il Ministro della Salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà per lo scopo della collaborazione del Centro di coordinamento degli screening neonatali, il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
3.024. Boschi, Giachetti, Marattin, Grippo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. Al fine di sostenere il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dieci per cento» sono sostituite con dalle seguenti: «trenta per cento»;

   b) le parole: «70.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.025. Boschi, Marattin, Giachetti, Grippo.

Pag. 40

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
*3.026. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.
*3.027. Vietri.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

   c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.028. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Comaroli, Iezzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini in materia di lavoro)

  1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
3.029. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità)

  1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientra nei livelli essenziali di assistenza.
  2. L'obesità è inserita nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.Pag. 41
  3. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'OSO è composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, dai Presidenti dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Istituto superiore di Sanità (ISS) o di un loro delegato. Ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana, di verifica dell'attuazione dei PDTA regionali e del corretto accesso alle terapie. Opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute o dei suoi Enti controllati o vigilati.
  4. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell'OSO e presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche e di accesso alle cure in tema di obesità.
3.030. Pella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di enti territoriali)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che per l'anno 2021 non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in quanto non hanno soddisfatto i criteri previsti dalla citata disposizione, possono, utilizzando esclusivamente le risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
3.031. Trancassini, Colosimo, Ciocchetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione».
*3.032. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*3.033. Roggiani.
*3.034. Steger.
*3.035. Zaratti, Grimaldi.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Grimaldi, Zaratti.

Pag. 42

  Sopprimere il comma 1.
4.2. Guerra.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 231, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
4.5. Tenerini, Pella.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 30 novembre e il 15 dicembre»;

   2) alla lettera c), sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 luglio 2023.
4.6. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Frassini, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 233, sono inseriti i seguenti:

   «233-bis. Nei confronti dei soggetti che alla data del 16 maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 233-ter, il tasso di interesse di cui al comma 233 è azzerato.
   233-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare e sentito il Presidente della regione Emilia-Romagna, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i territori dei comuni che hanno subito consistenti danni a causa degli eventi meteorologici di elevata intensità verificatesi nei giorni dal 16 al 21 maggio 2023 nel territorio della regione Emilia-Romagna».
4.7. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
4.8. Giorgianni, Cannata.

  A comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) al comma 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agente della riscossione effettua la comunicazione di cui al primo periodo entro trenta giorni qualora ci sia una richiesta motivata di urgenza da parte del debitore con le modalità di cui al comma 235».
4.9. Cavandoli, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
4.10. Paolo Emilio Russo, Pella.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 16, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articoloPag. 43 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di non stanziare le rate di ammortamento annuale del disavanzo di amministrazione in quegli anni in relazione ai quali nei precedenti è dato registrare un maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato rispetto a quanto previsto dai piani di rientro originari, possono, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
  2-ter. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente, e nei limiti della rata di ripiano del disavanzo di amministrazione previsto dai piani di rientro originari.
4.11. Varchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo per tutto il periodo di durata del piano.
  2-ter. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 857 a 864, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.
4.12. Varchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»

    2) al terzo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023»;

   c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato “Fondo emergenziale per i costi energetici”. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili».
4.13. Grimaldi, Zaratti.

Pag. 44

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate, a partire dall'anno 2024».
4.14. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2024.
4.15. Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2022,» sono soppresse.
4.16. Caiata.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per il completamento delle attività del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, ivi comprese quelle di esame di cui al seguente capoverso, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 30 aprile 2024. A tal fine è autorizzata la spesa fino all'importo massimo complessivo di 700.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per il 2024. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad affidare alla Consap, in continuità con le attività da questa già svolta in proposito, le attività di supporto occorrenti per l'espletamento delle funzioni della Commissione Tecnica, in conformità al decreto 10 maggio 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 ottobre 2023 gli aventi diritto in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato domanda di erogazione dell'indennizzo, possono integrarla, anche ove già definita, pure al fine di sanare eventuali mancanze o errori, o comunque deficienze, in modo da poter accedere alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui all'articolo 1, commi 496 e 497, della medesima legge n. 145 del 2018.
  3-ter. Al secondo periodo del comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «può essere incrementata» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere incrementata dalla Commissione tecnica, successivamente alla definizione da parte della stessa di tutte le domande presentate».
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 700.00 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.17. Ottaviani, Barabotti, Comaroli, Frassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioniPag. 45 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

   b) al comma 9, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 30 giugno 2024».

  3-ter. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati in 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.18. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dalle domande presentate sino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, commi da 21 a 23, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il contributo di cui all'articolo 1, comma 24, della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.19. Giagoni, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da Regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuto allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse nette derivanti dall'eventuale alienazione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. In applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali sono ridotte in misura pari al contributo spettante eventualmente rateizzabile in 10 anni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Ai beni immobili alienati di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia fiscale e demaniale.
4.20. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2023.Pag. 46
  3-ter. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.
4.21. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
*4.22. Roggiani.
*4.24. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*4.25. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*4.26. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*4.27. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 agosto 2023.
4.28. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis del presente articolo non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il made in Italy, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni».
4.29. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'ultimo periodo del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggioPag. 47 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
4.30. Peluffo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 4 maggio 2023 per l'ondata di maltempo che a partire dal 1° maggio 2023 ha colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, per gli interventi effettuati nelle medesime province, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
4.31. Merola, De Maria, Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo dopo le parole: «a titolo personale» sono inserite le seguenti: «e le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39».
4.32. Barelli, Pella, Paolo Emilio Russo, D'Attis, Deborah Bergamini, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4.33. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023».
*4.35. Roggiani.
*4.36. Giorgianni, Cannata.
*4.37. Peluffo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o».
4.38. Foti, Lucaselli, Trancassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «20 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento», le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
4.39. Mazzetti, Pella, Paolo Emilio Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 174, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «dall'Agenzia delle Pag. 48Entrate» sono inserite le seguenti: «ovvero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
*4.40. Caiata, Lucaselli.
*4.41. Barabotti, Bordonali, Comaroli, Iezzi, Frassini, Ravetto, Ottaviani, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.
**4.42. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
**4.43. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
**4.44. Zaratti, Grimaldi.
**4.45. Roggiani.
**4.46. Steger.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 16, comma 4-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole «1° settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
4.47. Paolo Emilio Russo, Pella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente:

   «117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023».
*4.48. Bordonali, Barabotti, Iezzi, Comaroli, Ravetto, Frassini, Stefani, Ottaviani, Ziello.
*4.49. Ubaldo Pagano.
*4.50. Congedo, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.
**4.51. Steger.
**4.52. Trancassini.
**4.53. Zaratti, Grimaldi.
**4.54. Roggiani.
**4.55. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
**4.56. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
**4.57. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini per gli adempimenti contributivi)

  1. Gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 dei dipendentiPag. 49 delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si ritengono assolti. Ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, le predette amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a trasmettere all'Istituto nazionale previdenza sociale le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*4.01. Pella, Paolo Emilio Russo.
*4.02. Steger.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disciplina transitoria dei termini per l'affrancamento dell'avviamento).

  1. In parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si prevede che, per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i contribuenti possano assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine del 15 novembre 2023, prevedendo che la deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa possa essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il versamento dell'imposta sostitutiva.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 39,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.03. Centemero, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disciplina transitoria dei termini per l'affrancamento dell'avviamento)

  1. In parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si prevede che, per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, i contribuenti possano assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aliquota del 16 per cento, versando in un'unica soluzione l'importo dovuto entro il termine del 15 novembre 2023, prevedendo che la deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa possa essere effettuata in misura non Pag. 50superiore ad un quinto, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il versamento dell'imposta sostitutiva.
*4.08. Tremaglia.
*4.09. Paolo Emilio Russo, Pella.
*4.010. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali del sisma Emilia 2012)

  1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
**4.011. Cavandoli, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
**4.024. Almici.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga termini di interesse degli enti locali)

  1. All'articolo 37-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «rendiconto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 2022»;
  2. Per l'anno 2023, all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «entro il 15 maggio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2023»;

   b) al quarto periodo, le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 novembre 2023»;

   c) al sesto periodo, le parole: «entro il 15 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo 2024».

  3. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies, d-sexies e d-octies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.
4.012. Lazzarini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 37-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «rendiconto 2021» sono inserite le seguenti: «e 2022».
4.013. Paolo Emilio Russo, Pella.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Differimento dei termini in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono Pag. 51sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2024»;

   b) al comma 10:

    1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «entro il 16 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

    3) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

   c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4.014. Centemero, Barabotti, Bordonali, Comaroli, Iezzi, Frassini, Ravetto, Ottaviani, Stefani, Ziello.
*4.015. Lucaselli.
*4.016. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione per i contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° maggio 2023 e 31 dicembre 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. È differito al 31 dicembre 2023 il termine di versamento del 31 ottobre 2023 di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché per i debiti già compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote Pag. 52affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2022 sono presentate entro il 30 novembre 2023.
4.017. Cavandoli, Gusmeroli, Davide Bergamini, Frassini, Morrone, Iezzi, Bordonali, Ottaviani, Ravetto, Stefani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione per i contribuenti residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2023. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
4.018. Cavandoli, Gusmeroli, Davide Bergamini, Frassini, Morrone, Iezzi, Bordonali, Ottaviani, Ravetto, Stefani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

  1. All'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Per le sole opere di editoria audiovisiva relative al settore produttivo dell'home video entertainment è riconosciuto, nei limiti del fondo di cui al comma successivo, un credito d'imposta, nella misura del 15 per cento, in relazione alle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale delle opere.
   3-ter. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente, presso il Ministero della cultura è istituito un fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.019. Boschi, Marattin.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di giustizia)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019 sono prorogate fino al 31 dicembre 2028. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è sospesa fino al 31 dicembre 2028.
4.020. Enrico Costa, Giachetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di regimi fiscali agevolati)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-bis.1. Qualora i lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Pag. 53Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applichino il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati di cui al presente articolo in caso di rinuncia del predetto regime forfetario. In tal caso, e comunque nei limiti previsti dai precedenti commi 3 e 3-bis, il regime speciale per lavoratori impatriati si applica a partire dal periodo d'imposta successivo alla rinuncia».

  2. Per i lavoratori autonomi che usufruiscono del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ovvero del regime di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il calcolo dei contributi previdenziali è effettuato al netto dei benefici previsti dai due citati regimi fiscali agevolati.
4.021. Pastorella, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità finanziaria per gli enti locali)

  1. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 151:

    1) al comma 4, dopo le parole: «Il sistema contabile degli enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti»;

    2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis: Il sistema contabile degli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario di sola cassa e, in materia di contabilità economico patrimoniale, si seguono le disposizioni di cui all'articolo 232»;

   b) all'articolo 162, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Negli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il bilancio di previsione finanziario comprende le sole previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato e per i due esercizi successivi.»;

   c) all'articolo 165, comma 1, dopo le parole: «Il bilancio di previsione finanziario» sono inserite le seguenti: «degli enti locali con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti»;

   d) all'articolo 227, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Negli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione che contiene il conto del bilancio redatto secondo il principio di cassa, nonché il conto economico e lo stato patrimoniale ai sensi del comma 3 del presente articolo».
4.022. Comba, Coppo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «2020, 2021 e 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
4.023. Varchi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

  1. Restano ferme le norme e i principi già vigenti relativi alle società aventi per Pag. 54oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che esercitano attività commerciali ed industriali in un mercato concorrenziale, per i quali si conferma la speciale disciplina del settore, conformemente ai principi fissati dal diritto europeo, così come precisati anche dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e declinati dalla legge 18 aprile 2005, n. 62. Per dette società le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si applicano limitatamente alle norme previste per le società a mera partecipazione pubblica non di controllo.
  2. Le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi possono detenere partecipazioni in società che svolgono attività e servizi direttamente connessi all'attività svolta.
4.025. Padovani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

  1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, primo periodo, dopo le parole «l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e le attività e i servizi direttamente connessi».
4.026. Padovani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è soppresso.
4.027. Padovani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)

  1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
*4.028. Schullian.
*4.029. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

  1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
4.035. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga termini in materia di giustizia).

  1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposizioniPag. 55 di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
  2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.030. Calderone, Pittalis, Patriarca.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2023 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

  1. All'articolo 39-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
4.032. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. In caso di trasferimento in blocco di contratti di locazione finanziaria di veicoli ovvero di locazione di veicoli senza conducente, a qualunque titolo esso avvenga, ed indipendentemente dall'attività svolta dai soggetti tra i quali interviene il trasferimento, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nel trasferimento in blocco conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti in blocco operati a decorrere dalla data di entrata in vigore Pag. 56della legge di conversione del presente decreto-legge.
4.033. Gusmeroli, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. All'articolo 8, comma 5, terzo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole: «che siano magistrati tributari» sono soppresse.
4.034. Paolo Emilio Russo, Pella.

ART. 5.

  Sopprimere il comma 1.
5.1. Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
5.2. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.3. Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per lo sviluppo di interventi volti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico – sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e sono ripartite le risorse.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.4. Comaroli, Frassini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
5.5. Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:

  4-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «Per il primo trimestre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2023».

Pag. 57

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.6. Cannata.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  4-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alla emissione di biglietti per le attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.».
5.7. Caramanna.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  4-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 560 dopo le parole «edilizia residenziale pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e gli immobili ad uso sportivo ricompresi in aree e terreni di proprietà degli enti preposti alla gestione e alla costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.».
5.8. Perissa.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di società a partecipazione pubblica)

  1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «l'esercizio 2020 non si computa» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano».
*5.01. Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Squeri.
*5.02. Zaratti, Grimaldi.
*5.03. Lucaselli.
*5.04. Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di credito al consumo)

  1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263, all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Non sono comunque soggette a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato.»
**5.05. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
**5.06. Paolo Emilio Russo, Pella, Squeri.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di società a partecipazione pubblica)

  1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) partecipazioni in società che abbiano affidamenti in corso per un valore Pag. 58contrattuale, al netto dell'incremento derivante dall'applicazione ai contratti dell'indicizzazione ISTAT, inferiore al fatturato medio conseguito nel triennio precedente e comunque non superiore ad euro 250.000;».
5.07. Bicchielli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di misure del PNRR)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2 Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali, per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

  3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.08. Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, D'Orso, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sospensione dell'indicizzazione dei canoni di locazione).

  1. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti fuorisede l'indicizzazione ISTAT per i contratti di locazione che la prevedano, come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 , n. 392, è sospesa per l'anno 2023.
5.011. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo)

  1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto sulle attività di commercio al dettaglio e sulle PMI, per gli anni 2023 e 2024 le variazioni in aumento, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni, dei canoni di locazione ad uso non abitativo e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale o produttivo, sono fissate al 2,5 per cento qualora la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo di riferimento, sia superiore. La misura si applica ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica che ne concede la disponibilità, salvo la prima casa di abitazione. Per gli adeguamenti intervenuti dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il limite alla Pag. 59variazione in aumento di cui al precedente periodo si applica per i due anni successivi.
5.012. Squeri, Paolo Emilio Russo, Pella.

ART. 6.

  Sopprimere il comma 2.
6.2. Deborah Bergamini, Mulè, Caroppo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.
  2-ter. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.
  2-quater. All'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6.3. Braga, Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Simiani, Roggiani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.4. Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 106, comma 8, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «L'importo della garanzia è ridotta del 30 per cento nel caso di imprese in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198»;

   b) all'articolo 108, comma 7, il quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198»;

   c) all'allegato II.13, la settima riga, relativa alla certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, è soppressa.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e contratti pubblici.
6.5. Bonetti, Carfagna.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gennaioPag. 60 2024 per tutti i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC.
6.6. Gnassi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e il mantenimento dell'ordine pubblico:

   a) i monopattini elettrici possono circolare esclusivamente se muniti di:

    1) contrassegno alfanumerico posteriore, plastificato e non rimovibile;

    2) attestato di titolarità in carta semplice, che abbini il contrassegno alfanumerico di cui alla lettera a) al titolare, al modello e al numero seriale del dispositivo e sia prodotto, distribuito e rilasciato su richiesta degli utenti, previo pagamento in regime di libero mercato, dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, con proprio provvedimento ne determina le caratteristiche, i requisiti, le modalità e le tempistiche di rilascio anche per i monopattini elettrici già in circolazione;

    3) assicurazione di responsabilità civile connessa al contrassegno di cui alla lettera a);

   b) per la conduzione dei monopattini elettrici, ferma restando l'età minima consentita, è necessario avere conseguito la patente di guida per i veicoli a motore o un attestato di partecipazione a un corso di formazione per l'abilitazione alla guida dei monopattini elettrici presso un'autoscuola. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta apposito regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione;

   c) chiunque abusivamente produca, distribuisca o circoli senza contrassegni alfanumerici o attestati di titolarità, o assicurazione, oppure senza essere in possesso di una patente di guida o dell'attestato di frequenza al corso di formazione per l'abilitazione alla guida dei monopattini elettrici, è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, secondo la disciplinata prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6.7. Mascaretti, Cangiano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 37:

    1) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, la metodologia per la definizione dei», le parole: «per ciascuna concessione» e le parole: «a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni» sono soppresse;

    2) al comma 6-ter, le parole: «nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «di schemi di bandi, nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento agli investimenti, alla sostenibilità dei canoni, dei pedaggi, delle tariffe per l'utenza e ai profili di finanza pubblica»;

   b) all'articolo 43, comma 1, le parole: «per i profili di competenza di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g),» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente» e dopo le parole: «dei sistemi tariffari» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 6-ter,».
6.8. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

Pag. 61

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
*6.9. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*6.10. Zaratti, Grimaldi.
*6.11. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*6.12. Trancassini.
*6.13. De Maria.
*6.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 30 settembre 2024».
**6.16. Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Squeri, Pella.
**6.18. Zaratti, Grimaldi.
**6.19. Lucaselli.
**6.20. Steger.
**6.21. Roggiani.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento».
*6.22. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*6.23. Zaratti, Grimaldi.
*6.24. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*6.25. Trancassini.
*6.26. De Maria.
*6.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
**6.28. Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Squeri.
**6.29. Zaratti, Grimaldi.
**6.30. Alessandro Colucci.
**6.31. Iezzi, Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
**6.32. Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
*6.33. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

Pag. 62

*6.34. Zaratti, Grimaldi.
*6.35. De Maria.
*6.36. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I termini di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 20 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2021, n. 279, sono prorogati di 24 mesi.
6.37. Cangiano, Gaetana Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
6.39. Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «esercizio finanziario 2023» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2024».
*6.40. Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Squeri.
*6.41. Zaratti, Grimaldi.
*6.42. Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, nonché gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, considerate le peculiarità del settore geotermico, l'importanza di competenze specifiche nel settore e la rilevanza di questa tecnologia per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui al comma 1 dell'articolo 7 sono confermate in capo al concessionario originario, con provvedimento dell'amministrazione competente, per un periodo comunque non superiore a 40 anni, a condizione che i titolari originari delle concessioni presentino entro la data del 31 dicembre 2023 un rilevante piano di investimenti pluriennale, approvato dall'amministrazione concedente, avente ad oggetto interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo, interventi per la sostenibilità ambientale ed interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e per le attività minerarie ad essi connesse subordinati alla fattibilità tecnica ed alla sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti.».
6.43. Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Una quota dei canoni cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, potrà essere destinata dall'autorità competente, nella misura massima del 5 per cento, alla copertura degli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'autorità medesima, delle attività previste dal Capo III del presente decreto.».
6.44. Zucconi.

Pag. 63

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

  2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati.»;

    2) al comma 8, dopo le parole: «commi 1» è inserita la seguente: «, 2-bis»;

    3) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse.».

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada.».

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la regione, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i comuni interessati, può, con proprio provvedimento»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente.».

   d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «accertamento delle violazioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 12-bis,».
6.01. De Luca.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza per la regolamentazione della Pag. 64circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica riconosciute come patrimonio Unesco, che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal Prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati.»;

    2) al comma 8, dopo le parole: «commi 1» è inserita la seguente: «, 2-bis»;

    3) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse.».

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada.».

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la regione, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i comuni interessati, può, con proprio provvedimento»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

    «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente.».

   d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «accertamento delle violazioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 12-bis,».
6.03. De Luca.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e supportare il rilascio delle garanzie che le imprese devono fornire per l'esecuzione di appalti e l'erogazione degli anticipi contrattuali:

   a) all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, Pag. 65n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «24-ter. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE Spa può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche in relazione alla quota di impegni di pertinenza dello Stato.»;

   b) all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Al fine di supportare il rilascio da parte di imprese bancarie e assicurative delle garanzie richieste per l'attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e per la realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali commissariate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, SACE Spa può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.».
*6.04. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Mazzetti.
*6.05. Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
*6.06. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Il certificato di pagamento straordinario di cui all'articolo 26, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, ove non ancora emesso, è adottato dalla stazione appaltante entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del medesimo comma 1, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter del medesimo articolo 26.
  2. Il mancato rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei termini di cui al presente articolo comporta il pagamento di interessi moratori sulle somme dovute ed è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile. La responsabilità di cui al primo periodo non scatta in caso di eventuali errori di calcolo, in difetto o in eccesso, commessi in buona fede, che saranno oggetto di apposito conguagli, o anche attraverso variazioni compensative sulle dotazioni annuali previste.
**6.07. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Mazzetti.
**6.08. Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
**6.09. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziatiPag. 66 da fondi strutturali dell'Unione europea)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.
  3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
  4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

  5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.
  6. La società SACE Spa presta ai subcontraenti, su richiesta dei medesimi ed a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  7. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE Spa è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e contro- garanti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  8. SACE Spa assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sulla base di specifico atto di indirizzo, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.
*6.010. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*6.011. Sbardella.
*6.012. Squeri, Paolo Emilio Russo, Pella.
*6.013. D'Alfonso.

Pag. 67

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.
  3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
  4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

  5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.
  6. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.
  7. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 6, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.
**6.014. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
**6.015. Sbardella.
**6.016. Squeri, Paolo Emilio Russo, Pella.
**6.017. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo Pag. 6830, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

   a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;

   b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;

   c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.
*6.018. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*6.022. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
*6.023. Steger.
*6.024. Roggiani.
*6.048. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

  1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati ai veicoli esclusivamente elettrici.
6.025. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

  1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
6.026. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo 16-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.027. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture di ricarica in ambito privato)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, Pag. 69n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «non inquinanti» sono inserite seguenti: «e di agevolazioni per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato»;

   b) le parole: «e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030», sono sostituite dalle seguenti: «1.040 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.028. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di trasporti pubblici per le persone con disabilità sensoriale)

  1. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.029. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per la mitigazione del rischio alluvioni)

  1. Allo scopo di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale, del reticolo idrografico principale e minore, di garantire il corretto deflusso delle acque, di prevenire fenomeni di esondazione e di ridurre il rischio di alluvioni, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Presidenti delle regioni possono autorizzare, in via d'urgenza, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

   a) l'estrazione di sedimenti, ciottoli, ghiaia, sabbia, e altro materiale litoide dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

   b) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
  3. La documentazione di cui al comma 1 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e Pag. 70della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.
  4. Per la autorizzazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Presidente della regione opera in deroga alle disposizioni in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, fatto salvo il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e non discriminazione. In applicazione dei generali princìpi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali e regionali, delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
  5. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione.
  6. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da utilizzare a spese della ditta esecutrice dei lavori.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti e i prezzari regionali. Il Presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.
6.030. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

  1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione verso l'autosufficienza energetica e di garantire sull'intero territorio nazionale adeguati livelli di servizio in materia di rifiuti promuovendo l'adeguamento impiantistico agli obiettivi definiti dalla normativa europea, evitando di incorrere in procedure di infrazione con conseguente beneficio economico degli enti interessati, assicurando inoltre il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030, tenuto conto anche degli indirizzi della Comunicazione della Commissione dell'Unione europea sul ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare (COM(2017) 34 final), le garanzie per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di termovalorizzazione svolti dagli impianti entrati in esercizio successivamente alla presente disposizione, ivi inclusi gli impianti che siano stati autorizzati ma che non siano ancora stati realizzati, possono essere prestate dallo Stato, sulla base di specifici indirizzi e modalità definite del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Pag. 71regioni interessate e previa ricognizione degli strumenti esistenti e nei limiti delle disposizione in materia di aiuti di Stato, assicurando inoltre che dette previsioni non integrino un incentivo per la realizzazione dell'impianto.
*6.031. Carrà, Sudano.
*6.032. Sbardella.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga termini in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)

  1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;

   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**6.033. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
**6.034. Sbardella.
**6.035. Casasco.
**6.037. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni per l'economia circolare nella filiera mangimistica e zootecnica)

  1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,» sono aggiunte le seguenti: «qualora non abbiano altra utilità produttiva o commerciale, ad esempio come alimenti o mangimi, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia»;

   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le aziende proprietarie dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste idonea documentazione che dimostra che gli stessi non hanno altra utilità produttiva o commerciale, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia.
   1-ter. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incaricato della valutazione di non idoneità all'impiego alimentare ovvero mangimistico dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016.
   1-quater. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è definita la documentazione che le aziende proprietarie dei sottoprodotti presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono definite le modalità Pag. 72dei controlli da parte del medesimo Ispettorato.».
*6.038. Gadda, Giachetti.
*6.039. Cerreto, Montaruli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Realizzazione terminal scalo merci Valle Ufita)

  1. Al fine di procedere alla realizzazione, nell'ambito della Missione M5 – Componente C3, Intervento 4, del PNRR, del Terminal scalo merci in Valle Ufita, con annessa area di smistamento, carico e scarico container e casse mobili e snodo intermodale ferro/gomma con l'obiettivo di rilanciare la capacità competitiva del territorio e il collegamento Tirreno-Adriatico è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro.
6.040. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)

  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    al comma 2, le parole: «, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;

    dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili sono liquidate:

   a) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2023 se presentate entro il 31 luglio 2023;

   b) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2024 se presentate a decorrere dal 1° agosto 2023 ed entro il 30 aprile 2024.»;

   b) all'articolo 9, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche intestato al procuratore legale in caso di delega all'incasso ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile».
6.041. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di accelerazione degli interventi del CIS Brindisi Lecce – Costa Adriatica)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo Brindisi – Lecce costa Adriatica siglato il 28 giugno 2022, il Presidente della giunta della regione Puglia, su proposta dei Presidenti delle province di Lecce e di Brindisi, nomina un Commissario straordinario che presiede e coordina il tavolo istituzionale di cui all'articolo 4 del contratto istituzionale di sviluppo. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali sub-commissari nominati possono avvalersi delle strutture del soggetto attuatore individuato ai sensi dell'articolo 7 del suddetto contrattoPag. 73 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.042. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Termini in materia di sicurezza energetica)

  1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale e l'efficientamento dell'impiego di risorse energetiche sostenibili e programmabili nazionali, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è applicato anche agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili e biomasse solide.
6.043. Nevi, Pella, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo:

Art. 6-bis.
(Termini in materia di valorizzazione del trattamento dei fanghi da depurazione)

  1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nell'impianto di depurazione» sono inserite le seguenti: «o nell'impianto per il trattamento dei fanghi, per il recupero di risorse idriche e materiali riutilizzabili, anche se esterno al depuratore a condizione che venga rispettata la procedura di omologa di cui al periodo successivo. In caso di impianto per il trattamento dei fanghi esterno al depuratore, i fanghi in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica omologa dei fanghi che, ove necessario, deve essere accompagnata da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei fanghi; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione dei fanghi ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i fanghi provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa dei fanghi può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa dei fanghi deve essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla ditta. All'atto di conferimento, il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di fanghi in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa».
6.044. Squeri, Pella, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto Pag. 74e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*6.045. Tremaglia.
*6.046. Roggiani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 30 giugno 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
6.047. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia,.
7.2. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Amato, Orrico, Caso, Cherchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambitoPag. 75 del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

   b) alla lettera d-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

   c) alla lettera d-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».
*7.3. Roggiani.
*7.4. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*7.5. Steger.
*7.6. Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*7.7. Zaratti, Grimaldi.
*7.8. Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 13 è soppresso.
7.10. Paolo Emilio Russo, Pella, Nazario Pagano, Mangialavori, Deborah Bergamini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di semplificazione in materia di edilizia.
7.12. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 4 aprile 2022, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: ad asili nido e scuole dell'infanzia con le seguenti: al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
7.13. Ubaldo Pagano.

Pag. 76

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024.
  1-ter. Eventuali termini per l'avvio degli interventi di cui all'1-bis sono differiti al 10 settembre 2024.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: interventi relativi aggiungere le seguenti: ad edifici scolastici,.
7.14. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Contributo in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle)

  1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a 1 milione di euro in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il bacino minerario della Maiella (ex SP 60). Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, come rifinanziato dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023.
7.03. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

Art. 7-bis.
(Termini di validità delle graduatorie del personale educativo, scolastico e ausiliario)

  1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per consentire ai comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni».
*7.04. Pella, Paolo Emilio Russo.
*7.05. Cangiano.
*7.09. Steger.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Termini di validità delle graduatorie dei concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno)

  1. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui ai decreti del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020 n. 498 e 21 aprile 2020 n. 499, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, del 28 aprile 2020, sono utilizzate fino ad esaurimento.
7.010. Calderone, Pella, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Per l'anno accademico 2023/2024, in relazione all'incremento dei posti disponibiliPag. 77 per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2023, n. 76, il mantenimento del rapporto docenti-studenti è temporaneamente derogato dalle norme in essere qualora, per raggiungerlo, in particolare nelle università del Mezzogiorno, non sia garantito il corretto avvio dei corsi di laurea in medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, del corso di laurea di scienze infermieristiche o delle professioni sanitarie e i corsi triennali della stessa area.
7.011. Lai.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 47, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «sentito l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).» sono aggiunte le seguenti: «Salvo nei casi nei quali è prevista apposita conferenza di servizi, detto parere è rilasciato entro sessanta giorni dall'invio della richiesta di autorizzazione da parte dell'ente locale cui è stato indirizzato. Oltre tale termine, il parere si intende positivo.».
7.012. Lai.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga fondo locazione abitativa per studenti fuori sede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro» e le parole: «una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.015. Manzi, Bonafè, Serracchiani, Orfini, Ascani, Ubaldo Pagano, Zingaretti, Berruto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

  1. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 179, le parole «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro per il 2022 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023»;

   2. al comma 180, le parole, ovunque presenti, «30 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio di ciascun anno».

  2. L'importo del contributo di cui al comma 1, spettante a ciascun ente, è determinato in proporzione al numero degli alunni disabili, iscritti nell'anno scolastico che si conclude in quello di assegnazione del contributo nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di ciascun comune, fornito dal comune di residenza dell'alunno.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 100 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo Pag. 7810, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.016. Almici.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Termini in materia di enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è soppressa.
7.018. Roggiani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Termini in materia di enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2023 e 2024»;

   b) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «accertato, rispettivamente, con l'approvazione del rendiconto 2022 e 2023».
7.019. Roggiani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga termini in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

  1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
7.020. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. Al fine di velocizzare la procedura di reclutamento dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito e garantire il rispetto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a):

    1) al numero 1), è premesso il seguente:

     01) Al comma 1, le parole: «titoli ed» sono soppresse;

    2) al capoverso comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «c) ai fini del computo dei dieci anni, il servizio di insegnamento di cui alla lettera b), anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.»;

    3) al numero 3), il capoverso comma 7 è sostituito con il seguente: «7. Con Pag. 79decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

     a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

     b) le prove e i programmi concorsuali;

     c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

     d) la valutazione della eventuale preselezione;

     e) la valutazione delle prove;

     f) le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria pari a 50,00 euro da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

     g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430»;

   b) alla lettera b), capoverso comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) un membro scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali»;

    2) la lettera b) è sostituita con la seguente: «b) un membro scelto tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati militari, i magistrati contabili, i Consiglieri di Stato, gli Avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

    3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) un membro scelto tra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito.»;

    4) alla lettera c), le parole: «a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b) e b-bis)»;

   c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) all'articolo 421, comma 4, le parole: “alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a) e b)”»;

   d) alla lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «all'articolo 422», sono aggiunte le seguenti: «comma 1, le parole: “titoli ed” sono soppresse» e;

    2) al capoverso comma 2, all'alinea, le parole: «210 punti», sono sostituite con le seguenti: «300 punti»;

    3) alla lettera a), le parole: «70 punti» sono sostituite con le seguenti: «100 punti»;

    4) alla lettera b), le parole: «60 punti», sono sostituite con le seguenti: «100 punti»;

    5) la lettera c) è soppressa;

    6) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) all'articolo 422, il comma 7 è soppresso».

   alla lettera d), il numero 2 è sostituito con il seguente: «2) al comma 2, le parole: “, nel limite dei posti messi a concorso” sono sostituite con le seguenti: “e dei punti assegnati per i titoli, nel limite dei posti messi a concorso”».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «titoli ed» sono soppresse.
7.025. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 80

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Estensione del sistema di finanziamento per la realizzazione di campus e alloggi per studenti degli ITS Academy)

  1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi» sono aggiunte le seguenti: «, alloggi per studenti e campus».
7.026. Bonafè, Manzi.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo con le seguenti: Fino al 30 novembre 2023.
8.1. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori)

  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
8.01. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Termini in materia di credito d'imposta attività agricola e pesca)

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
8.03. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga dei permessi di soggiorno in relazione ai termini per la programmazione dei flussi di ingresso in Italia)

  1. I permessi di soggiorno rilasciati a valere su richieste presentate ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022, n. 12, ancorché scaduti, si intendono prorogati fino al 31 ottobre 2023 in deroga ai termini previsti dall'art. 24, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, qualora entro la data di entrata in vigore della presente norma lo stesso o altro datore di lavoro abbia presentato, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori stranieri non accolta per carenza di quote.
  2. Nel caso in cui il permesso di soggiorno non si sia ancora stato rilasciato, il nulla osta emesso a valere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2022, n. 12, si intende prorogato fino al 31 ottobre 2023 e consente l'ingresso sul territorio nazionale in Pag. 81deroga al termine di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
  3. I permessi di soggiorno rilasciati a fronte di richieste presentate ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, conservano la loro validità fino al 30 aprile 2024 qualora, entro la data di entrata in vigore della presente norma, lo stesso o altro datore di lavoro abbia presentato ulteriore richiesta ai sensi dei medesimi articoli per il medesimo lavoratore.
8.04. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di adempimenti ed autorizzazioni ambientali).

  1. In considerazione degli straordinari eventi alluvionali che hanno interessato la regione Emilia-Romagna, ai soggetti ed alle imprese con sede legale o unità locali o unità operative ubicate nel territorio regionale si applicano le disposizioni che seguono:

   a) sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

   b) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 30 giugno 2023 conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

   c) fino al 31 ottobre 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.
*8.05. Giorgianni, Cannata.
*8.06. Roggiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario full time previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale,Pag. 82 che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una “indennità mensile di partecipazione” nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.».
8.07. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al compimento del sessantasettesimo anno di età.
8.08. Lacarra.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga in materia di riconoscimento facciale)

  1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
8.09. Madia, Quartapelle Procopio.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».
  2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e la Scuola superiore della magistratura promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

   a) sul valore della libertà e della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

   b) sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

  4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentaliPag. 83 disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9.01. Enrico Costa, Faraone, Giachetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «, 2021 e 2023».
9.02. Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.
10.1. Steger, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Comaroli, Iezzi, Schullian, Gebhard, Manes.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Termini in materia di accessibilità digitale)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-quinquies e all'articolo 9, comma 1-bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della medesima legge, a decorrere dal 28 giugno 2025.
10.01. Cattaneo, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti per le persone anziane – Fondo per progetti di cohousing)

  1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria di persone che hanno superato i 65 anni di età.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 1 i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
  3. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Pag. 84di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.02. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuori sede)

  1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per l'emergenza abitativa universitaria», con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite annualmente le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 2.
  2. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,» e, al terzo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 5, primo periodo le parole: «Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 30 giugno 2023».

   c) dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

   «5-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis, le maggiori entrate provenienti dal contributo di cui al presente articolo, sono assegnate a un “Fondo” istituito presso il Ministero dell'economia denominato “Fondo emergenziale per i costi energetici”. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.
10.03. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di sostenere la professionalità dei restauratori di beni culturali e i collaboratori restauratori di beni culturali, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 29, comma 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono acquisire la qualifica di restauratore coloro i quali, al 30 giugno 2014, abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'attribuzione della qualifica in oggetto.
10.04. Frassini, Latini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Pag. 85

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «per titoli», sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente ad una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

   b) dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

   «4-quater. Prioritariamente alle selezioni pubbliche per titoli ed esami, la procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale di cui al comma 4-ter dovrà essere necessariamente bandita da ogni Istituzione e per ogni settore artistico-disciplinare ed è destinata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM statali, che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e che abbiano maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle Istituzioni predette nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e che siano nell'anno accademico 2022/2023 in servizio nell'Istituzione che ha bandito la procedura concorsuale “riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale” alla data di promulgazione della presente legge. Ai fini dell'accertamento dei requisiti relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare; qualora il candidato abbia prestato servizio nell'arco dei tre anni in settori disciplinari differenti può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualità. La domanda va inoltrata presso l'Istituzione accademica in cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito di ciascuna Istituzione comprenderanno tutti coloro che hanno proposto istanza di partecipazione e sarà predisposta sulla base dei titoli di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica (una lezione simulata per dimostrare la capacità di insegnamento della disciplina per la quale si concorre). La Commissione preposta alla valutazione dei titoli di servizio e della prova orale è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che bandisce la procedura concorsuale ed è costituita da non meno di tre componenti di cui, di norma, almeno un docente di ruolo del settore disciplinare per cui è bandito il concorso. La prova orale, che verrà svolta entro la prima decade di ottobre 2023, non prevede una votazione minima e ad essa è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. A seguito del superamento della prova orale ogni Istituzione stilerà la graduatoria di merito e ogni docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nella medesima Istituzione Pag. 86accademica presso cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.
   4-sexies. Le graduatorie di ciascuna Istituzione avranno una validità quinquennale a decorrere dalla data di approvazione e saranno ritenute valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali. Nell'eventualità che una Istituzione accademica esaurisca la propria graduatoria prima della fine del quinquennio potrà attingere dalle graduatorie degli istituti più vicini. Qualora un candidato sia inserito, previo superamento della procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale, nella graduatoria di una Istituzione nella quale non vi siano cattedre disponibili, egli ha facoltà di chiedere lo spostamento in una graduatoria di altra Istituzione limitatamente allo stesso settore disciplinare. Il tal caso il candidato potrà essere inserito in subordine agli aspiranti già presenti nella graduatoria dell'istituzione scelta dal candidato stesso».
10.05. Congedo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Termini in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

  1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «15 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2023»;

   b) al secondo periodo, le parole: «14 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «14 ottobre 2023».
10.06. Lucaselli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini in materia di enti locali)

  1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
10.07. Guerra, Ubaldo Pagano, Bonafè, Scotto, Laus, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Peluffo.

ART. 11.

  Al comma 1, le parole: ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente. sono sostituite dalle seguenti: all'emergenza che ha colpito l'Emilia-Romagna e le Marche a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023.
11.1. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché per iniziative volte al sostegno della natalità.
11.2. Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui)

  1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Pag. 87Bonus Mutui», di seguito denominato «Fondo».
  2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

   a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

   b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

   c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

  3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e, comunque, nel limite della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui al comma 2, lettera b), la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

   a) il maggior gettito derivante dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato ai sensi dell'articolo 11-ter di cui al presente decreto;

   b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

   c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

  5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 11-ter.
(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

  1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.Pag. 88
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.
  3. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2 conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, successivamente al 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o non effettuati entro i termini di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato al Fondo di cui all'articolo 11-bis.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza unificata ,di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.
11.01. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Termini in materia di cultura)

  1. All'articolo 7, comma 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «0,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,2 milioni»;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Una quota delle risorse di cui al primo periodo relative all'anno 2023, pari ad almeno a 0,6 milioni di euro, è destinata all'istituzione teatro lirico sperimentale di Spoleto A. Belli.»;

   c) al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo» e le parole: «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

Pag. 89

  2 All'onere derivante dal comma 1, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.
11.02. Mulè, Pella, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.
11.03. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti a tutela degli studenti universitari fuori sede e istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

  1. Al fine di dare un sostegno economico, piena attuazione a politiche e interventi in materia di diritti sociali, famiglia, istruzione universitaria, post-universitaria e diritto all'abitazione per le giovani coppie viene istituito un apposito «Fondo», a cui afferiscono le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2.
  2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
  3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2, nonché le modalità di utilizzo del predetto fondo.
  5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Le Camere con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
11.05. Zaratti, Grimaldi.

Pag. 90

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà a sostegno dei costi di alloggio per gli studenti fuori sede)

  1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
11.06. Baldino, Caso, Morfino, Auriemma, Pavanelli, Onori, Fenu, Marianna Ricciardi, Aiello, Carmina, D'Orso, Raffa, Dell'Olio, Quartini, Di Lauro, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza psicologica psicoterapica e per la promozione del benessere psicologico nella scuola)

  1. All'articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024».
  2. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nel sistema scuola con attività a favore degli studenti e famiglie, del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, è istituito un servizio di consulenza psicologica nella scuola per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni a decorrere dall'anno 2024. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio e la ripartizione delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2014, n. 190.
11.07. Zaratti, Grimaldi.

Pag. 91

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure in favore delle libere professioniste)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 937 è sostituito dal seguente:

   «937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuti oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo al l'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.»;

   b) dopo il comma 937, è aggiunto il seguente:

   «937-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi della libera professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza o di malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero in casi di infortunio o intervento chirurgico dello stesso, è impossibilitata temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i casi di malattia grave del figlio che comportano l'impossibilità temporanea dell'esercizio dell'attività professionale, nonché le modalità di attuazione del presente comma.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: solidarietà sociale, aggiungere le seguenti: e della salute delle libere professioniste.
11.08. De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riproduzione di carte-valori postali a scopo commerciale)

  1. L'utilizzazione per finalità commerciali dell'immagine da parte di terzi delle carte-valori postali è vietata.
  2. Ove non sia lesivo delle Istituzioni della Repubblica, dell'immagine del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi, il Ministero delle Imprese e del made in Italy, in qualità di autorità emittente e titolare esclusivo dei diritti, può concedere l'utilizzo dell'immagine a terzi.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzo.
11.09. Lucaselli.

Pag. 92

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A partire dal 1° gennaio 2023 è revocato il «Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana».

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e revoca Memorandum Italia-Libia.
12.1. Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2023.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.3. Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di delega delle operazioni di vendita)

  1. All'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il dodicesimo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel distretto di Corte d'appello».
12.03. Patriarca.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

  1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: e di contrasto ai cambiamenti climatici.
12.04. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

  1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e Pag. 93di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.
  2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.
  4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.
  5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.
  6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.
  7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) Pag. 94e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle proposte di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.
  10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.
  11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2023, di 20 milioni di euro nel 2024, di 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo le parole: solidarietà sociale aggiungere le seguenti: e di contrasto ai cambiamenti climatici.
12.05. Zaratti, Grimaldi.

Pag. 95

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rappresentanti di lista)

  1. In deroga all'articolo 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione dello svolgimento delle elezioni amministrative, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali in carica possono essere designati rappresentanti di lista nel territorio di rispettiva competenza anche se non residenti nel comune, nella provincia o nella regione.
12.06. Cavandoli, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e turistico alberghiero)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «di lavoratori agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoratori nei settori agricolo e turistico-alberghiero» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e al settore turistico-alberghiero»;

   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e turistico-alberghiero e contrasto alle agromafie».
12.07. Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Frassini, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla disciplina dei corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)

  1. All'articolo 23, comma 4-ter, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso» sono sostituite dalle seguenti: «semplificate previste dall'articolo 27, commi 1-ter e 1-quater, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.».
12.08. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 20 novembre 2017, n. 168)

  1. All'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ad eccezione della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, il presente comma non si applica ai beni di proprietà di soggetti privati.».
12.09. Nevi.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di spesa per il personale degli enti locali)

  1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, per gli enti locali virtuosi le spese di personale di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13.01. Stefani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

Pag. 96

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
13.03. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.