CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 ottobre 2021
682.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 OTTOBRE 2021

Pag. 27

ALLEGATO 1

D.L. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1:

   a) alla lettera a) premettere la seguente:

    0a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato»;

   b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 50, comma 2, le parole: «3 m» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 m»;

   a-ter) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica»;

   c) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

   b-bis) all'articolo 62, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t»;

   b-ter) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia durante la marcia nei centri abitati, che fuori dai centri abitati.»;

   d) dopo la lettera c) inserire le seguenti:

   c-bis) all'articolo 105, comma 1, le parole: «16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8»;

   c-ter) all'articolo 110, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario»;

   e) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) all'articolo 116, comma 9, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche Pag. 28 presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti di dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo»;

   f) alla lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

    01) al comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalle seguenti:

   «h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;

   h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»;

   g) dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 177, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi».
*1.258. (Nuova formulazione) De Lorenzis, Scagliusi, Ficara, Barbuto, Grippa, Luciano Cantone, Liuzzi, Marino, Raffa, Serritella, Traversi.
*1.13. (Nuova formulazione) Ruffino.
*1.27. (Nuova formulazione) Spessotto, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*1.49. (Nuova formulazione) Silvestroni, Rotelli, Foti, Rachele Silvestri.
*1.62. (Nuova formulazione) Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.
*1.143. (Nuova formulazione) Pella, Pentangelo.
*1.259. (Nuova formulazione) Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
*1.10. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*1.70. (Nuova formulazione) Timbro.
*1.129. (Nuova formulazione) Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*1.177. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino.
*1.225. (Nuova formulazione) Scagliusi.
*1.266. (Nuova formulazione) Gariglio, Morassut, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.
*1.223. (Nuova formulazione) Grippa, De Lorenzis.
*1.71. (Nuova formulazione) Timbro.
*1.9. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.
*1.289. (Nuova formulazione) Rotelli, Silvestroni.
*1.115. (Nuova formulazione) Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Pag. 29 Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)».
1.53. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

   «0a) all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola: “debole” è sostituita dalla seguente: “vulnerabile” e le parole: “disabili in carrozzella” sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità”; conseguentemente, ovunque ricorrono nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “debole” e: “deboli”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “vulnerabile” e “vulnerabili”»;

   b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

   «a-bis) all'articolo 40, comma 11, le parole: “che hanno iniziato l'attraversamento” sono sostituite dalle seguenti: “che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento”»;

   c) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

   d-bis) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non più di due volte»;

   d-ter) all'articolo 122:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2»;

    2) il comma 5 è abrogato;

    3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

    4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI»;

   d-quater) all'articolo 126-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

   d) dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

   e-bis) all'articolo 171, comma 2, secondo periodo, la parola: «minore» è soppressa e dopo la parola: «risponde» è inserita la seguente: «anche»;

   e-ter) all'articolo 173:

    1) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;

Pag. 30

   e-quater) all'articolo 175, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico»;

   e) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

   g-bis) all'articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4»;

   g-ter) all'articolo 196, comma 1, secondo periodo, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;»;

   g-quater) all'articolo 203:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con ricevuta di ritorno» sono aggiunte le seguenti: «o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

    2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

   g-quinquies) alla tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis:

    1) al capoverso «Art. 158», alla voce «Comma 2», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed è aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) – 4»;

    2) il capoverso «Art. 188» è sostituito dal seguente: «Art. 188 – Comma 4 – 6 – Comma 5 – 3».
*1.257. (Nuova formulazione) De Lorenzis, Scagliusi, Ficara, Barbuto, Grippa, Luciano Cantone, Liuzzi, Marino, Raffa, Serritella, Traversi
*1.137. (Nuova formulazione) Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto
*1.214. (Nuova formulazione) De Lorenzis
*1.94. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro
*1.106. (Nuova formulazione) Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan
*1.151. (Nuova formulazione) Pentangelo, Sarro
*1.205. (Nuova formulazione) De Lorenzis, Marino, Scagliusi
*1.150. (Nuova formulazione) Pentangelo, Sarro
*1.204. (Nuova formulazione) De Lorenzis
*1.42. (Nuova formulazione) Moretto.
*1.166. (Nuova formulazione) Sozzani.
*1.011. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Pizzetti, Carnevali, Gariglio, Morassut, Del Basso De Caro.
*1.021. (Nuova formulazione) Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*1.027. (Nuova formulazione) De Lorenzis.
*1.039. (Nuova formulazione) Rotelli, Silvestroni.

Pag. 31

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 10, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile;»;

  Conseguentemente, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 138 dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

   «11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62.».
**1.3. (Nuova formulazione) Nardi.
**1.293. (Nuova formulazione) Nobili, Fregolent.
**1.74. (Nuova formulazione) Buratti.

  Al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 15:

    1) al comma 3, le parole: «ed i)» sono soppresse;

    2) al comma 3-bis, le parole: «da euro 108 ad euro 433» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 216 ad euro 866»;

    3) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

   «3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione Pag. 32amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204».
1.192. (Nuova formulazione) Ficara, Grippa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 25:

    1) al comma 1-bis, dopo le parole: «le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità» sono inserite le seguenti: «, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria,»;

    2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture».

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dall'articolo 25, commi 1-quater e 1-quinquies, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 25.
1.56. (Nuova formulazione) Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 23:

    1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.
   4-ter. Con decreto dell'autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.
   4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata»;

    2) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 4-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l'ente proprietario può disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario».
1.294. (Nuova formulazione) Le Relatrici.

Pag. 33

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 23:

    1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. In deroga al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello di esercizio dell'impresa o ente affidatario, fissata al suolo e di dimensioni ridotte non superiori a 40 cm di lato, indicante il nome del soggetto affidatario dell'eventuale servizio di manutenzione del verde. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4.»;

    2) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 7-bis».
1.105. (Nuova formulazione) Donina, Maccanti, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Dara.

  d-bis) all'articolo 147:

   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento.»;

   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue spese».
*1.99. (Ulteriore nuova formulazione) Lucchini, Valbusa, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Vallotto, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*1.181. (Ulteriore nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino.
*1.268. (Ulteriore nuova formulazione) Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Morassut, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.
*1.144. (Ulteriore nuova formulazione) Mazzetti.
*1.213. (Ulteriore nuova formulazione) Grippa.
*1.76. (Ulteriore nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 60:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

    2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri».

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Pag. 34Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
1.110. Tombolato, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Zanella, Zordan.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: 18 m con le seguenti: 18,75 m.
*1.28. Spessotto, Giuliodori, Leda Volpi.
*1.134. Donina, Capitanio, Maccanti, Rixi, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*1.182. Ruffino, Gagliardi.
*1.147. Pella, Pentangelo.
*1.64. Timbro.
*1.260. Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio, Morassut.
*1.285. Rotelli, Silvestroni.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine le parole: , ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada – rotaia e strada – mare.
1.222. Scagliusi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 80 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa».
1.277. (Nuova formulazione) Nobili, Fregolent, Rosato.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 86:

    1) al comma 1, dopo la parola: «autovetture» sono inserite le seguenti: «, motocicli e velocipedi»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi)»
1.201. (Nuova formulazione) De Lorenzis.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello Pag. 35deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste per le targhe di immatricolazione dal regolamento. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa.»
1.269. (Nuova riformulazione) Prestipino, Gariglio, Andrea Romano, Morassut, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti, Cantini, Donina, Rosso.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 110, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo».
1.60. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano inoltre se al fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore».
1.61. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 142, comma 12-quater, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo» e, al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo».
1.159. (Nuova formulazione) Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Mazzetti.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) all'articolo 180, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da Amministrazioni Pag. 36 dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.»
1.158. (Nuova formulazione) Baldelli, Pentangelo, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Cortelazzo, Mazzetti, De Lorenzis, Bruno Bossio, Gariglio, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Marino, Fregolent, Rospi, Rotelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) all'articolo 188:

    1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»

    2) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;

    3) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente.

  1-bis. L'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), numero 1), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell'eventualità in cui dall'attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate.
*1.7. (Nuova formulazione) Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano, Sozzani, De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi, Rospi, De Girolamo.
*1.270. (Nuova formulazione) Gadda, Nobili, Fregolent, Bruno Bossio, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano, Sozzani, De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi, Rospi, De Girolamo.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) all'articolo 213, dopo il comma 10 è inserito il seguente: «10-bis. Il provvedimento con il quale viene disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al P.R.A. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al P.R.A.»
1.195. (Nuova Riformulazione) Scanu, De Lorenzis.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di semplificare le attività degli uffici della motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato a modificare l'allegato A del decreto del Ministro Pag. 37 delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20.
1.168. Caon, Rosso, Sozzani, Pentangelo.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

  5-bis. Fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di dette spese. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
  5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  5-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sugli autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l'esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.
1.275. (Nuova formulazione) Nobili, Rixi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Fondo finanzia altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni relativi a:

   a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, comprese l'istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;

   b) realizzazione di stalli o aree sosta dei velocipedi;

   c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
*1.51. (Nuova formulazione) Silvestroni.
*1.263. (Nuova formulazione) Gariglio.
*1.185. (Nuova formulazione) Ruffino.

Pag. 38

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle persone fisicamente impedite, a mobilità ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità o affette da malattie che necessitano di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero di persone di età pari o superiore a sessantacinque anni»;

   b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i comuni possono prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità, anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1.

  4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al 5 per cento delle medesime risorse anche per finanziare le spese necessarie per promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo».
**1.30. (Nuova formulazione) Spessotto, Termini.
**1.46. (Nuova formulazione) Fregolent.
**1.286. (Nuova formulazione) Rotelli.
**1.81. (Nuova formulazione) De Girolamo.
**1.169. (Nuova formulazione) Pella.
**1.184. (Nuova formulazione) Ruffino.
**1.262. (Nuova formulazione) Gariglio.
**1.73. (Nuova formulazione) Timbro.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   6-bis. Al fine di sostenere le attività di trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione resi a cittadini e imprese dagli uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica in relazione al trattamento dei dati, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1.278. (Nuova formulazione) Fregolent.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis. All'articolo 22, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il secondo periodo è soppresso.
1.212. (Nuova formulazione) Tripiedi, Manzo, Villani, Grippa.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

   6-bis. In fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario devono essere previste Pag. 39 infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro presenza nel territorio.
   6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano alle infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario la cui attività di progettazione è avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   6-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le specifiche tecniche destinate ai gestori e finalizzate ad assicurare modalità standardizzate ai fini della progettazione di cui al comma 6-bis.
   6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.208. (Nuova formulazione) Di Lauro.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

   «6-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è abrogato».
1.203. De Lorenzis, Baldelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità)

  1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all'acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Con decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna il decreto 16 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1986, n. 113, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.
*1.019. (Nuova formulazione) Maccanti.
*8.03. (Nuova formulazione) Silvestroni.
*8.04. (Nuova formulazione) Bruno Bossio.
*8.05. (Nuova formulazione) Novelli.
*8.013. (Nuova formulazione) Fregolent.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

  5-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito “servizi di linea”: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, ed aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata Pag. 40 dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del servizio di linea proposto e»;

    2) al comma 2,

  2.1. la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) proporre un servizio di linea nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto»;
  2.2. la lettera m) è soppressa;

    3) al comma 3, le parole: «, g) e m)» sono sostituite dalle seguenti: «e g)»;

   c) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata conforme da quest'ultimo oppure in formato digitale originato dall'applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero, come disciplinato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1. La documentazione, redatta nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, deve essere tenuta a bordo del veicolo;».

  5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis, lettera a), si applicano a partire dal 31 marzo 2022.
  5-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede ad aggiornare e adeguare il decreto ministeriale 1 dicembre 2006, n. 316, «Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale», anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalità di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**1.05. (Nuova formulazione) Fregolent.
**1.029. (Nuova formulazione) Ficara.
**3.06. (Nuova formulazione) Rixi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti:

   «75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

   a) caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019;

   b) assenza di posti a sedere;

   c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;

   d) segnalatore acustico;

   e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;

   f) marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE.

   75-bis. A partire dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale termine, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
   75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente Pag. 41 con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

   a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

   b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

   c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città;

   75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.
   75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in relazione a tutto ciò che non è previsto nei commi da 75 a 75 vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.
   75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per poter circolare su strada pubblica, devono essere provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
   75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità' il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età'.
   75-novies. I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
   75-decies. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
   75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.
   75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione.
   75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.
   75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.
   75-quindecies. È fatto divieto di sosta sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
   75-sedecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine Pag. 42 di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.
   75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle app per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.
   75-octiesdecies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
   75-noviesdecies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
   75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater, consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 Kw.
   75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quindecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.
   75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 del 1992. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
   75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avvia, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari la relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
*1.04. (Nuova formulazione) Nobili, Bruno Bossio.
*1.023. (Nuova formulazione) Rosso.
*1.78. (Nuova formulazione) Silvestroni.
*1.283. (Nuova formulazione) Silvestroni.
*1.292. (Nuova formulazione) Mollicone, Silvestroni.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) all'articolo 213:

    1) al comma 3, terzo periodo, la parola: «trasmissione» è sostituita dalla seguente: «ricezione» e dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti «adottato dal prefetto»;

    2) al comma 5:

  2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «; la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione»;
  2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i Pag. 43quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione»;

    3) al comma 7, quinto periodo, la parola: «distrutto» è sostituita dalla seguente: «alienato»;

   g-ter) all'articolo 214, comma 5, secondo periodo, la parola: «sequestro» è sostituita dalle seguenti «fermo amministrativo»;

   g-quater) all'articolo 215-bis:

    1) al comma 1, secondo periodo, le parole «, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico» sono soppresse;

    2) al comma 4, le parole: «comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al» sono sostituite con le seguenti «attuazione delle disposizioni del»;

    3) alla rubrica, la parola: «rimossi,» è soppressa.
1.034. (Nuova formulazione) Nobili, Fregolent, De Lorenzis, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi, Bruno Bossio, Cantini, Casu, Del Basso De Caro, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Rospi, De Girolamo.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole inserire le seguenti: «“relative all'anno 2020 e all'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualità comprese nel nuovo periodo regolatorio” e le parole».
*2.7. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Grippa.
*2.13. Rixi, Lucchini, Badole, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

   1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle previsioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludersi entro la data del 31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalità di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la società Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresì, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 13-bis, di Pag. 44una somma corrispondente agli importi previsti dal medesimo comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute da detta società in forza della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, di seguito CIPE, del 1° agosto 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 30 ottobre 2019. In caso di affidamento della concessione ad un operatore economico diverso dalla società Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da detta società in forza della citata delibera CIPE risultino inferiori a quella corrisposte ai sensi del secondo periodo, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla società Autobrennero s.p.a. mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in qualità di concedente, a titolo di prezzo della concessione.
   1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, all'articolo 13–bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento dalla prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascun anno.»;

   b) al comma 4, le parole «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 21 dicembre 2021».
2.33. Le Relatrici.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 ottobre 2021» ovunque ricorrano sono sostituite dalla seguente: «31 dicembre 2021».
*2.17. (Nuova formulazione) Pezzopane, Morassut, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Gariglio, Lorenzin, Madia, Orfini, Prestipino, Piccoli Nardelli, Sensi, Campana.
*2.19. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

   «2-bis. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto–legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, è autorizzato l'acquisto da parte della società ANAS Spa dei progetti elaborati dalla Società Autostrada tirrenica Spa relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Per le finalità di cui al primo periodo, la società ANAS Spa provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti, nonché all'entità del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo.
   2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale Pag. 45 di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quanto a 700.000 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
**2.27. (Nuova formulazione) Rixi, Lolini, Lucchini, Maccanti.
**2.30. (Nuova formulazione) Le Relatrici.

  All'articolo 2, dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di favorire il superamento della grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità lungo la rete stradale e autostradale della regione Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025, è assegnato alla società ANAS un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alla redazione della progettazione di fattibilità tecnico – economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 via Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il comune di Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*2.25. (Nuova formulazione) Rixi, Di Muro, Foscolo, Viviani, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Traversi.
*2.28. (Nuova formulazione) Le relatrici.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

   4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 516 è sostituito dal seguente:

   «516. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2022, è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale è aggiornato ogni tre anni, con le modalità di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale è attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilità delle risorse economiche nonché di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti i Ministri della transizione Pag. 46ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, dell'economia e delle finanze e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata»;

   b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:

   516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, e in particolare:

   a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalità con cui le Autorità di bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di priorità, tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati;

   b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;

   c) le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.

   516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e sono attuati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche già disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei procedimenti già avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalità stabilite dal terzo periodo del citato comma 516.

   c) i commi 517 e 518 sono abrogati;

   d) al comma 519, le parole: «di cui alle sezioni “acquedotti” e “invasi” del Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Piano nazionale di cui al comma 516»;

   e) il comma 520 è sostituito dal seguente:

   «520. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le misure di accompagnamento Pag. 47 ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi»;

   f) al comma 524, le parole: «“Piano invasi” o “Piano acquedotti” sulla base della sezione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di cui al comma 516»;

   g) il comma 525 è sostituito dal seguente:

   «525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II del medesimo decreto-legge, nonché dal comma 520 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e di realizzazione degli interventi, e definisce le modalità, anche contabili, di intervento. Il Commissario straordinario opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 in mancanza del gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

  4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione “invasi”» sono soppresse.
2.31. (Nuova formulazione) Le Relatrici.

  All'emendamento 2.100 del Governo, dopo il comma 2-octies, inserire il seguente:

   «2-octies.1 Le società di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), n. 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima data. Per lo svolgimento delle attività liquidatorie, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un commissario liquidatore. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse, già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale di cui al primo periodo ed ancora disponibili alla data di entrata in Pag. 48vigore della presente disposizione, da impiegarsi per le medesime finalità.»
0.2.100.3. (Nuova formulazione) Casu.

  All'emendamento 2.100 del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «2-duodecies. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma capitale, nonché di rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità nel territorio comunale derivanti dalle condizioni della piattaforma stradale delle strade comunali, Roma Capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con Anas s.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento di detti interventi da realizzare entro novanta giorni dalla sottoscrizione di detta convenzione. Per le finalità di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la selezione degli operatori economici da parte di Anas s.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da essa conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazioni ai quali non sia intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero non si sia provveduto alla loro esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Per le finalità di cui al presente comma, Anas s.p.a. è altresì autorizzata ad utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse già disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel limite di 5 milioni di euro.»
*0.2.100.5. Nobili.
*0.2.100.4. Casu.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

   2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
   2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.
   2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo.
   2-quinquies. La società di cui al comma 2-bis può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina Pag. 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali, secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-ter e dal decreto di cui al comma 2-quater.
   2-sexies. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 2-ter, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni ad ANAS S.p.A. sono trasferite alla società di cui al presente articolo.
   2-septies. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. ANAS S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi, ivi compresi le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti dal comma 4, e per ciascuna attività.». Le attività di cui al periodo precedente sono svolte attraverso il contratto di programma sottoscritto tra la società e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
   2-octies. All'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere» sono sostituite dalle seguenti: «individua le opere da realizzare e i servizi da rendere». L'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è abrogato.
   2-novies All'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto il seguente periodo: «Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la quota di cui al precedente periodo non può superare il nove per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte di ANAS SpA, stabilisce la quota da riconoscere alla Società con obiettivo di efficientamento dei costi.».
   2-decies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2–bis con un apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale della dotazione patrimoniale nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante versamento nel predetto anno, all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente somma iscritta in conto residui, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; quanto a 10 milioni per l'anno 2022 e a 20 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   2-undecies. L'apporto di cui al comma 2-decies può essere incrementato fino a 528 milioni di euro mediante versamento nell'anno 2021, all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, di una corrispondente somma iscritta in conto residui, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio Pag. 502020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.100. Il Governo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è sostituito dai seguenti:

   «4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi le seguenti caratteristiche:

   a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;

   b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata.

   4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle medesime opere provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
   4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ovvero dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
*2.6. Pezzopane, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani.
*2.24. Daga, Maraia.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali al servizio delle stazioni per l'Alta Velocità)

  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con i concessionari delle tratte autostradali in concessione, procede alla valutazione, sulla base di analisi di fattibilità tecnico-economica, dei siti per l'ubicazione dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'alta velocità e per l'alta capacità di prossima realizzazione. I nuovi caselli, valutati sostenibili in relazione alla domanda di traffico, saranno assentiti in concessione alle società e regolati mediante un Addendum agli atti convenzionali vigenti.
2.09. (Nuova formulazione) Maraia.

ART. 3.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9-bis. In considerazione degli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui fatturati degli operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati nell'esercizio 2020, l'Autorità di regolazione dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai sensi della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge Pag. 516 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
*3.13. (Nuova formulazione) Le Relatrici.
*3.14. (Nuova formulazione) Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*3.12. (Nuova formulazione) Scagliusi, Grippa.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono inserite le seguenti: «nonché delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al fine di assicurare uniformità di disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.»;

   c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
3.8. Rosso, Sozzani.

ART. 4.

  All'emendamento 4.100, al comma 1-bis, lettera a), capoverso comma 1-quinquies, al secondo periodo, sostituire le parole: dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale con le seguenti: del parere dell'Autorità di sistema portuale.
0.4.100.75. (Nuova formulazione). Siracusano, Rosso.

  All'emendamento 4.100, capoverso comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Autorità di sistema portuale indicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alle regioni le aree portuali e retroportuali potenzialmente destinabili all'ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonché le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocità e dell'alta capacità.
0.4.100.91. (Nuova formulazione). Maraia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   1-bis. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti: «1. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità Pag. 52 e della logistica. Il documento di programmazione strategica di sistema:

   a) definisce gli obiettivi di sviluppo delle Autorità di sistema portuale;

   b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che includono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;

   c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retroportuali e di interazione porto-città;

   d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.

  1-bis. Il documento di programmazione strategica di sistema è adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale; è sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorità di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed è approvato dal MIMS, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter. Il documento di programmazione strategica di sistema non è assoggettato alla procedura di VAS.
  1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retroportuali, come individuati e delimitati nel documento di programmazione strategica di sistema, sono disegnati e dettagliati nel piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonché i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere disposto dall'Autorità di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'articolo dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  1-quater. Le funzioni ammesse dai piani regolatori portuali nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste all'articolo 4, comma 3; nelle aree retroportuali possono essere ammesse attività accessorie alle funzioni previste all'articolo 4, comma 3.
  1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retroportuali è competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del piano regolatore portuale. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città è di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonché agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operatività del porto individuati nel documento di programmazione strategica di sistema di cui al precedente comma 1, l'ente competente vi provvede previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità di sistema portuale.
  1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore Piani regolatori portuali approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo piano regolatore portuale, laddove il comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, Pag. 53 il piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), può definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale è soggetto a specifica approvazione da parte del MIMS e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

   b) dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: 1-septies – Gli ambiti portuali come delimitati dal documento di programmazione strategica di sistema, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti piani regolatori portuali, ancorché approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone «B» del D.M. n. 1444/1968 ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004. Le Regioni adeguano il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) entro il termine perentorio di 45 giorni dall'approvazione del DPSS.

   c) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti: 2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-ter sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del documento di programmazione strategica di sistema nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.

  2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:

   a) adottato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9;

   b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e retroportuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retroportuali su cui le previsioni del piano regolatore portuale potrebbero avere impatto, al comune ed alla regione interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonché al MIMS per il parere circa la coerenza di quanto previsto con il documento di pianificazione strategica e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;

   c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.

  2-ter. Il piano regolatore portuale è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.

   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, sono dettagliati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.»

   e) i commi da 4 a 4-ter sono sostituiti dai seguenti: «4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
   4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative Pag. 54 al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ricompresi in una Autorità di sistema portuale, la cui competenza ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale».

   f) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, è successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente»;

   g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale)».

  1-ter. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1-bis non si applicano ai DPSS approvati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1-quater. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 1-bis, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 5 si applicano nelle Regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4.100. Le Relatrici.

  Al comma 5, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «31 luglio 2021», ovunque ricorrono, con le seguenti: «15 dicembre 2021».
*4.6. (Nuova formulazione) Nobili, Fregolent.
*4.10. (Nuova formulazione) Timbro.
*4.16. (Nuova formulazione) De Girolamo.
*4.28. (Nuova formulazione) Giacometti, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*4.31. (Nuova formulazione) Mazzetti, Sozzani.
*4.35. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino.
*4.46. (Nuova formulazione) Barbuto.
*4.65. (Nuova formulazione) Gariglio, Del Basso De Caro, Morassut, Bruno Bossio, Cantini, Pizzetti, Andrea Romano.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

   5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un ulteriore contributo, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause riconducibili alle mutate condizioni economiche degli Pag. 55 scali del sistema portuale italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
   5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.8. (Nuova formulazione) Nobili, Fregolent, Rixi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

   6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo dopo le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020» sono inserite le seguenti: «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030»;

   b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Delle risorse del predetto fondo si possono avvalere anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, ivi inclusi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».

  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4.9. (Nuova formulazione) Serracchiani, Gariglio.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 184-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, favorire l'innovazione tecnologica e garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo ulteriori specifiche tecniche di cui al successivo comma 5-ter, il loro riutilizzo in ambienti terrestri e marino costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.
   5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e/o di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili».
4.5. (Nuova formulazione) Deiana, Buratti, Ficara.

ART. 5.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, Pag. 56con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.20. Le Relatrici.

ART. 6.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

   9-bis. Nell'ambito della dotazione organica, così come modificata dall'articolo 1, comma 1004, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad istituire cinque unità di personale di livello dirigenziale di prima fascia, da selezionare, in sede di prima applicazione, mediante concorso per titoli ed esami, con iscrizione nel bilancio dell'Ente del relativo Fondo e trasferimento delle risorse destinate al trattamento di pari unità di personale dirigenziale di seconda fascia.
   9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 240 mila euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, entro il limite di 240.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.
*6.4. (Nuova formulazione) Zanella, Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.6. (Nuova formulazione) Serritella, Scagliusi.
*6.8. (Nuova formulazione) Gariglio, Morassut, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini, Del Basso De Caro, Bruno Bossio.
*6.5. (Nuova formulazione) Sozzani.

  Al comma 8, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole; nel rispetto del principio della parità di genere.
6.9. Le Relatrici.

ART. 7.

  Al comma 2, aggiungere, in fine la seguente lettera:

   b-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

   «9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati, quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione del piano industriale e sul programma di investimenti della società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti di capitale deliberati. In sede di prima applicazione il Ministro riferisce entro il 31 marzo 2022.».
7.10. (Nuova formulazione) Silvestroni.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale «Per non dimenticare»)

  1. Al fine di promuovere la sicurezza dei mezzi di trasporto in termini di tutela Pag. 57dell'incolumità delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, la Repubblica riconosce il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale «Per non dimenticare».
  2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, non comporta riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della Giornata nazionale «Per non dimenticare» le istituzioni che hanno competenza nel settore, comprese le scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possono organizzare in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare le vittime degli incidenti e di sensibilizzare l'opinione pubblica alla sicurezza nel trasporto, alla centralità del passeggero, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ogni singolo individuo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico finanza pubblica.
7.06. Le Relatrici.

ART. 10.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   7-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente di CDP S.p.A. e di sue società direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività ad esse connesse, strumentali o accessorie. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attività svolta, concluse sulla base e in conformità con l'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e CDP S.p.A. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
   7-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis ed al fine di rafforzare il settore del venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dai punti da 29 a 45 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, è autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari a euro 2 miliardi, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital, ivi incluse quote o azioni di fondi di venture debt o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, ivi incluso l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto dei richiamati punti della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine è autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2.000 milioni di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 5817 luglio 2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La normativa di attuazione recante le modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura anche parziale del primo periodo di sottoscrizione.
   7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche di Mediocredito Centrale S.p.A.
10.8. (Nuova formulazione) Giacomoni, Cortelazzo, Pentangelo, Siracusano, Mazzetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   7-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale».
10.4. Buratti.

ART. 12.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

   1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato già trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del richiamato decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma dà precedenza, su ogni altro progetto, ai progetti di cui all'Allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
12.21. Le Relatrici.

ART. 13.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle isole minori lagunari e lacustri,
13.8. (Nuova formulazione) Belotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «ivi compresi i servizi turistici», sono aggiunte le seguenti: «, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»;

   b) il secondo periodo è soppresso.
*13.12. Labriola, Siracusano, Casino.
*13.18. Fregolent, Nobili.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori)

  1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al Pag. 59decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio abbiano sede uno o più comuni possono, anche congiuntamente in forma intercomunale, istituire un apposito organismo consultivo per l'esercizio delle attribuzioni di cui al citato articolo 6. I sindaci, nell'ambito dell'organismo consultivo, possono designare i rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere supportati nelle attività di cui al presente comma da soggetti dotati di competenze scientifiche tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
  2. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le attività di protezione civile di competenza comunale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
  3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, con il supporto della regione competente.
  4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
  5. I sindaci dei comuni delle isole minori, il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le Autorità di Protezione Civile nazionale e regionale e le locali Autorità marittime, in caso di crisi vulcaniche possono regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle stesse, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in riferimento alle capacità di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali.
  6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13.08. (Nuova formulazione) Le Relatrici.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso comma 1-sexies, sostituire le parole: dal comma 1-ter con le seguenti: dal terzo periodo del comma 1-ter.
15.20. Le Relatrici.

ART. 16.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «Vado Ligure.» sono aggiunte le seguenti «, nonché, ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati con le modalità di cui al comma 1-bis»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, su proposta delle regioni interessate, può provvedersi all'individuazione di ulteriori siti retroportuali. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico che specifica Pag. 60 la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone portuali».
16.6. (Nuova formulazione) Fregolent, Nobili.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione entro il 31 dicembre 2024 degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore delegato della società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario sono altresì attribuiti i poteri e le facoltà di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese.
  3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è stabilita la quota percentuale del quadro economico dell'intervento di cui al comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili. Per il supporto tecnico, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il quadro economico, nonché le ulteriori informazioni di tipo anagrafico, finanziario fisico e procedurale, sono desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
  3-quater. Alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-bis, si applicano le previsioni dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
  3-quinquies. Per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione dell'intervento di cui al comma 3-bis è riconosciuto un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri pone in essere le iniziative necessarie a garantire il completamento del finanziamento dell'intervento di cui al comma 3-bis entro il 30 giugno 2022.
16.22. (Nuova formulazione) Badole, Valbusa, Vallotto, Fogliani, Giacometti, Zordan, Rixi, Lucchini, Colmellere.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, Pag. 61n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «negli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole «degli anni 2020 e 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2020, 2021 e 2022,»;

   b) al comma 3, le parole: «il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale»;

   c) al comma 6, le parole: «delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate» sono sostituite dalle seguenti: «delle strutture dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché di società dallo stesso controllate»;

   d) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Al fine di assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della “Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo”, la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale basso impatto ambientale e di traffico, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il Commissario straordinario di cui al comma 4, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario da parte del medesimo Commissario, provvede, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla gestione diretta di detto servizio per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per ulteriori dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
   7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

   a) le modalità per l'acquisizione in carico alla gestione commissariale, fermo quanto previsto dal comma 1, dei contratti individuali di lavoro con il personale addetto al servizio alla data di cessazione dell'attuale concessione, nel rispetto delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi posseduti, in conformità alle previsioni del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

   b) le modalità per la reintegrazione dei beni strumentali concessi in uso al concessionario nonché per il riscatto di quelli di proprietà dello stesso, ritenuti indispensabili per la prosecuzione del servizio;

   c) le modalità per il trasferimento alla gestione commissariale dei contratti con soggetti terzi in corso di validità, necessari per la prosecuzione del servizio, ivi compresi i contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

   d) i termini per la predisposizione da parte della gestione commissariale di un nuovo piano industriale, operativo e finanziario, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

   e) la quota percentuale delle risorse di cui al comma 7-septies eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma e al comma 7-bis.

   7-quater. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma Pag. 627-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della lettera e) del comma 7-ter. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro delle risorse di cui al comma 7-septies nell'ambito della percentuale individuata ai sensi della citata lettera e) del comma 7-ter.
   7-quinquies. In relazione alle attività di cui ai commi 7-bis e 7-ter, il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, ogni sei mesi, una dettagliata relazione in ordine alle predette attività, recante l'indicazione dello stato di realizzazione delle attività e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.
   7-sexies. Alla scadenza della gestione commissariale di cui al comma 7-bis, qualora non sia stato possibile individuare un nuovo concessionario, la regione Liguria subentra allo Stato, quale concedente dell'impianto funiviario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e la regione Liguria, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede all'attuazione del conferimento e all'attribuzione delle relative risorse. L'accordo di programma, di cui al primo periodo, può disporre, previa intesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.
   7-septies. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a euro 90 mila per l'anno 2021, a euro 2.000.000 per l'anno 2022, a euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*16.23. Rixi, Foscolo, Lucchini, Badole, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.
*16.36. Le Relatrici.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile.»;

   b) al comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilità della società che può svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici.»;

   c) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Società ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

  3-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, Pag. 63 dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, le parole: «definitivo e del progetto esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base della procedura di affidamento» e le parole: «definitivo ovvero del progetto esecutivo» sono sostituite le seguenti: «posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali»;

   b) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis Le previsioni dell'articolo 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.».
16.21. (Nuova formulazione) Iezzi, Rixi, Lucchini, Badole, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «e contabilizzate dal direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure».
*16.4. (Nuova formulazione) Lupi.
*16.16. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Morassut, Del Basso De Caro.
*16.18. (Nuova formulazione) Rixi, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan.
*16.30. (Nuova formulazione) Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Sozzani, Rosso, Casino, Pentangelo, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti web istituzionali. La predetta pubblicazione non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.»
**16.09. (Nuova formulazione) Foti, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Rotelli.
**16.013. (Nuova formulazione) Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Morassut, Pellicani.
**16.021. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Mazzetti, Sozzani, Labriola, Rosso, Casino, Ferraioli, Valentini.
**16.048. (Nuova formulazione) Gagliardi, Ruffino.
**16.059. (Nuova formulazione) Terzoni, Sut, Maraia.
**16.062. (Nuova formulazione) Fregolent, Nobili.

Pag. 64

ALLEGATO 2

D.L. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo.

EMENDAMENTO 2.100 GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 2.

  All'emendamento 2.100, al comma 2-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: che opererà a partire dal 1 gennaio 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 2-sexies sostituire le parole da: dalla data di efficacia fino a: comma 2-ter con le seguenti: dal 1° gennaio 2023;

   sostituire il comma 2-decies con il seguente: 2-decies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale ed a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-bis con un apporto complessivo di 40 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui al comma 5, dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;

   sopprimere il comma 2-undecies.
0.2.100.1. Foti, Rachele Silvestri, Butti, Silvestroni, Rotelli.

  All'emendamento 2.100, sostituire il comma 2-quinquies con il seguente:

  2-quinquies. La società di cui al comma 2-bis può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali, di ricerca, di trasporti e tecnologia secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-ter e dal decreto di cui al comma 2-quater.
0.2.100.2. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  All'emendamento 2.100, dopo il comma 2-quinquies aggiungere il seguente:

  2-sexies. Allo scopo di evitare ritardi nel pagamento dei debiti verso fornitori, la società prevista al comma 2-bis anticipa, rivalendosi sul proprietario finale, le somme dovute ad esecuzione di opere e lavori consegnate alla data del 31 dicembre 2021.
0.2.100.6. Siracusano, Baldelli, Mazzetti.

  All'emendamento 2.100, dopo il comma 2-octies, è inserito il seguente:

  2-novies. Le società di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), n. 4, del decreto – Pag. 65legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima data. Per lo svolgimento delle attività liquidatorie, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un commissario liquidatore. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle società di cui al primo periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse, già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale di cui al primo periodo ed ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da impiegarsi per le medesime finalità anche avvalendosi della società di cui al comma 2-bis.
0.2.100.3. Casu.

  All'emendamento 2.100, dopo il comma 2-undecies inserire i seguenti:

  2-duodecies. Al fine di garantire la sicurezza stradale dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, la società di cui al comma 2-bis istituisce al suo interno un'apposita task-force che provvede all'effettuazione di un monitoraggio sulle opere da realizzare per le finalità di cui al presente comma.
  2-terdecies. Per le finalità di cui al comma 2-duodecies è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190
0.2.100.7. Cortelazzo, Pentangelo, Baldelli, Mazzetti.

  All'emendamento 2.100, dopo il comma 2-undecies, aggiungere il seguente:

  2-duodecies. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma capitale, nonché di rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità nel territorio comunale derivanti dalle condizioni della piattaforma stradale delle strade comunali, Roma Capitale è autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'affidamento di detti interventi da realizzare entro 90 giorni dalla sottoscrizione di detta convenzione. Per le finalità di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la selezione degli operatori economici da parte di Anas s.p.a. può avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da essa conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione ai quali non sia intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero non si sia provveduto alla loro esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Per le finalità di cui al presente comma, Anas s.p.a. è altresì autorizzata ad utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse già disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture Pag. 66 e della mobilità sostenibili, nel limite di 5 milioni di euro.
*0.2.100.4. Casu.
*0.2.100.5. Nobili.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo.
  2-quinquies. La società di cui al comma 2-bis può, nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale, nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali, secondo le modalità e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-ter e dal decreto di cui al comma 2-quater.
  2-sexies. A decorrere dalla data di efficacia del decreto di cui al comma 2-ter, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni ad ANAS S.p.A. sono trasferite alla società di cui al presente articolo.
  2-septies. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. ANAS S.p.A. adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi, ivi compresi le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti dal comma 4, e per ciascuna attività.». Le attività di cui al periodo precedente sono svolte attraverso il contratto di programma sottoscritto tra la società e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  2-octies. All'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere» sono sostituite dalle seguenti: «individua le opere da realizzare e i servizi da rendere». L'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è abrogato.
  2-novies. All'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto il seguente periodo: «Per i quadri economici approvati Pag. 67a decorrere dal 1° gennaio 2022 la quota di cui al precedente periodo non può superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilità analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte di ANAS SpA, stabilisce la quota da riconoscere alla Società con obiettivo di efficientamento dei costi».
  2-decies. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-bis con un apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale nel limite 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede: quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante versamento nel predetto anno, all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente somma iscritta in conto residui, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77; quanto a 10 milioni per l'anno 2022, 20 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui al comma 5, dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  2-undecies. L'apporto di cui al comma 2-decies può essere incrementato fino a 528 milioni di euro mediante versamento nell'anno 2021, all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, di una corrispondente somma iscritta in conto residui, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.100. Il Governo.

Pag. 68

ALLEGATO 3

D.L. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278.

PROPOSTA DI CORREZIONI DEL TESTO APPROVATA DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, lettera g), capoverso Art. 188-bis, comma 3, le parole: «o ne faccia uso improprio,» sono sostituite dalle seguenti: «, o ne fa uso improprio»;

   al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei trasporti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 3, terzo periodo, la parola: «ricorrono» è sostituita dalla seguente: «ricorrano»;

   al comma 6:

    ai capoversi 4-nonies e 4-decies, la parola: «4-nonies», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «4-novies»;

    al capoverso 4-undecies, primo periodo, le parole: «In relazione all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno».

  All'articolo 3:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «di seguito ERTMS» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato “sistema ERTMS”» e le parole: «sotto sistema» sono sostituite dalla seguente: «sottosistema»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «e soltanto nel caso che in cui» sono sostituite dalle seguenti: «, soltanto nel caso in cui»;

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «le tempistiche previste» sono sostituite dalle seguenti: «i tempi previsti»;

   al comma 8, primo periodo, le parole: «si interseca con il» sono sostituite dalle seguenti: «interseca il» e le parole: «e con i» sono sostituite dalle seguenti: «e i»;

   al comma 9, le parole: «anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2021,».

  All'articolo 4:

   al comma 5, lettera d), capoverso 10-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e» è inserita la seguente: «della».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «di seguito CISMI» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominato “CISMI”»

    al secondo periodo, le parole: «collocato in fuori ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «collocato fuori ruolo»;

    al quarto periodo, le parole: «euro per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno» e le parole: «può avvalersi fino ad un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi di non più di»;

   al comma 2, dopo le parole: «pubblici e privati» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4:

    alla lettera a), le parole: «e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»;

Pag. 69

    alla lettera b), le parole: «rimborso spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborso delle spese»;

   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 11:

    alla lettera a), dopo le parole: «per ciascuna» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

    alla lettera b), le parole: «punto 7» sono sostituite dalle seguenti: «numero 7)».

  All'articolo 6:

   al comma 5, ultimo periodo, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

   al comma 8, lettera b), le parole: «e, al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e le parole: “da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali,” sono soppresse e, al secondo periodo»;

   alla rubrica, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale per la sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle ferrovie e».

  All'articolo 7:

   al comma 2:

    alla lettera a), capoverso 4, primo periodo, le parole: «che possono procedere» sono sostituite dalle seguenti: «; i commissari straordinari possono procedere»;

    alla lettera b), capoverso 9, quarto periodo, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma».

  All'articolo 8:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «e di un termine di scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «e con termine di scadenza»;

   al comma 3, primo e secondo periodo, le parole: «legge 23 luglio 2021, n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 luglio 2021, n. 106».

  All'articolo 9:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi»;

   al comma 2:

    al primo periodo, la parola: «altresì,» è sostituita dalla seguente: «, altresì»;

    al secondo periodo, le parole: «n. 32, convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 32, convertito, con modificazioni»;

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «di cui dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».

  All'articolo 10:

   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021»;

   al comma 5, le parole: «regolamento (UE) 241/2021» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021»;

   al comma 6, le parole: «di regioni, province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle province autonome»;

   al comma 7, le parole da: «All'articolo 66-bis» fino a: «è sostituito dal seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “», le parole: «e la digitalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e la transizione digitale» e la parola: «on-line.'.”» è sostituita dalla seguente: «on-line”».

  All'articolo 11:

   al comma 3, lettera a), dopo le parole: «regolamento (UE) 2021/241» sono inserite Pag. 70le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021» e le parole: «regolamento (UE) 2020/285» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020».

  All'articolo 12:

   al comma 1, lettera a), capoverso Art. 6-quater:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e dopo la parola: «(PNRR)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 2020, n. 178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «sono ripartite ai singoli enti» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite tra i singoli enti» e le parole: «in tabella A» sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella A allegata al presente decreto»;

    al secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e le parole: «Capo IV, Titolo VI del» sono sostituite dalle seguenti: «capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al»;

   al comma 6:

    al terzo periodo, le parole: «all'abusivismo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'abusivismo»;

    al quinto periodo, le parole: «del medesimo predetto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo»;

   al comma 7, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

   al comma 11, le parole: «della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

  All'articolo 15, comma 1:

   al capoverso 1:

    al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse, le parole: «competenti, le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «competenti e le strutture» e le parole: «aeroportuali, idriche» sono sostituite dalle seguenti: «aeroportuali e idriche»;

    al terzo periodo, le parole: «è trasmessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 novembre 2021 che la trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «è trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che la trasmettono»;

    al quarto periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

   al capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «si individuano» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati» e dopo le parole: «decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,»;

   al capoverso 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: «del Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «nel limite massimo» sono inserite le seguenti: «di spesa»;

   al capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto», le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto» e la parola: «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».

  Al titolo:

   dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale per la sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle ferrovie e».