CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2021
567.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale. C. 1356 Pella.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Fornaro.
*1.4. Colletti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) sopprimere il comma 1;

   2) al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure in materia di incompatibilità per il sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale).
1.5. Baldino, Misiti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 50 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, sostituire le parole: «, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici» con le seguenti: «, e ne prevedono, prioritariamente, l'ubicazione in edifici pubblici non scolastici al fine di salvaguardare la continuità didattica. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni ciascun Comune, per il tramite delle prefetture competenti e previa loro verifica dell'idoneità degli edifici, comunica al Ministero dell'Interno le sedi individuate».
1.6. Colmellere, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente al comma 2, sopprimere la lettera c).
1.2. Fornaro.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1.3. Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
  2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1-ter.
(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati. Pag. 23
  2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1-quater.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;

   b) al comma 54, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) la giunta provinciale»;

   c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

   «56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico».
1.01. Silvestroni, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
  2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.02. Silvestroni, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014. n. 56. sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;

   b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) la giunta provinciale»;

   c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

   «56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico».
1.03. Silvestroni, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
  2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio Pag. 24universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.04. Silvestroni, Lollobrigida, Prisco, Lucaselli, Donzelli.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «nei due mesi precedenti» e le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite, ovunque ricorrano dalle seguenti: «nel mese precedente».
2.1. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «nei sei mesi precedenti» e le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «nei tre mesi precedenti».
2.2. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sopprimere le lettere c) e d).
2.3. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è abrogato.
2.4. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 63, comma 1, numero 1), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento» e le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».
2.5. Maschio, Varchi, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 64 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «comunale e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale»;

   b) al comma 2 le parole: «comunale o» sono soppresse, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore».
2.6. Donzelli, Prisco, Maschio.

  Alla rubrica, sopprimere le parole: e incompatibilità.
2.7. Baldino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Inconferibilità di incarichi presso gli enti privati di diritto pubblico)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo Pag. 25la parola: “locali” sono aggiunte le seguenti: “nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico”».
2.01. Ficara, Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, alle parole: «Gli incarichi dirigenziali», sono premesse le seguenti: «Gli incarichi amministrativi di vertice,».
2.02. Ficara, Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. All'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole da: “per il tempo strettamente necessario” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “il giorno di ciascuna seduta dei rispettivi consigli”;

   b) al comma 3 le parole da: “per partecipare” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per la loro attività istituzionale di indirizzo e controllo”».
2.03. Manzo, Faro, Buompane, Flati.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: «si interpretano nel senso che il pagamento ivi previsto è riferito esclusivamente agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto alla data di assunzione dell'incarico o continua ad essere iscritto durante il suo svolgimento» con le seguenti: «sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o si iscrive durante lo svolgimento dell'incarico amministrativo e continua a essere iscritto alla data dell'incarico».
3.1. De Menech.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I comuni e le comunità comprensoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano-Südtirol possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori ai comuni e dei presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva viene calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali indicati al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33,00 per cento complessivo, di cui il 24,20 per cento a carico dell'ente locale e l'8,80 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale. Inoltre, la facoltà è esercitata dagli amministratori locali indicati nel precedente periodo previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato Pag. 26dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.
3.6. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. In favore degli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultano titolari di pensione e non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote, presso la Gestione separata dell'istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995. n. 335.
   2-ter. Gli amministratori locali di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica, sono iscritti in via esclusiva a un fondo di previdenza complementare possono mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico. L'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro.
   2-quater. Gli amministratori locali che rivestano o abbiano rivestito le cariche di cui al comma 1 e che, nel corso del mandato, non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione hanno facoltà di riscattare, con oneri a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore a una consiliatura, applicando il metodo contributivo».
3.3. De Menech.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente comma:

   «2-bis. In mancanza di iscrizione a forme pensionistiche alla data dell'assunzione o durante il mandato, l'Ente è tenuto al versamento degli oneri previdenziali alla gestione separata dell'INPS».
3.4. Parisse, Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 5 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «possono assicurare» sono sostituite dalla seguente: «assicurano».
3.5. Binelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Indennità degli amministratori di enti locali)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinati ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono aumentati di una percentuale pari al cinquanta per cento per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, di una percentuale pari al venticinque per cento per i Comuni con popolazione tra i 15.001 e 250.000 abitanti e di una percentuale pari al dieci per cento per i restanti Comuni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli amministratori dei comuni il cui bilancio rispetta le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Pag. 27
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50.000 milioni di euro per l'anno 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
3.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

ART. 4.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Permessi e licenze)

  1. Al comma 4, dell'articolo 79, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «per un massimo di 24 ore lavorative» sono sostituite con le seguenti: «per un massimo di 36 ore lavorative»;

   b) le parole: «elevate a 48 ore» sono sostituite con le seguenti: «elevate a 72 ore»;

   c) dopo le parole: «sindaci metropolitani,» sono inserite le seguenti: «presidenti delle Unioni di Comuni,».
*4.03. Pella.
*4.05. Elisa Tripodi.
*4.07. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*4.09. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*4.011. Buratti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Permessi e licenze)

  1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza relativa alla pandemia da Covid-19. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della presente legge.
**4.04. Pella.
**4.06. Elisa Tripodi.
**4.08. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
**4.010. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
**4.012. Topo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimborso delle spese di viaggio)

  1. Al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «organi esecutivi» sono inserite le seguenti: «o di consiglieri delegati di città metropolitane o province».
4.01. De Menech.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, Pag. 28n. 267, in materia di partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali)

  1. Al comma 1 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «degli enti locali» sono inserite le seguenti: «nonché delle città metropolitane, delle province o delle unioni di comuni».
4.02. De Menech.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.
*5.4. Pella.
*5.5. Trano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora non abbiano espresso su di esso il proprio parere sfavorevole circostanziato e supportato da indicazioni di violazioni di norme.
5.2. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli stessi, in relazione alla diretta disponibilità di gestione delle relative risorse di bilancio, come individuate nel PEG, deve essere ricondotta in via esclusiva la responsabilità relativa al ruolo di datore di lavoro e di proprietario dei beni immobili di proprietà comunale.
5.6. Bellachioma, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli amministratori degli enti locali.».

  Conseguentemente alla rubrica inserire, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di responsabilità sul danno erariale.
5.3. Racchella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. L'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2407.
(Responsabilità)

   I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
   I sindaci che violano, con dolo o con colpa, i propri doveri, sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti del triplo del compenso annuo percepito.
   L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.».
5.01. Mandelli.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.
*6.2. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

Pag. 29

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 33, terzo comma, le parole: «con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria locale»;

   b) agli articoli 33 e 35 la parola: «sindaco», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «direttore generale dell'azienda sanitaria locale».
6.6. Pella.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) all'articolo 1, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il sindaco può altresì demandare gli accertamenti e i trattamenti di cui al presente comma al direttore generale dell'azienda sanitaria locale, che dispone con proprio provvedimento.”»;

   b) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   «b) agli articoli 3, 4 e 5, dopo le parole: “il sindaco”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “o il direttore generale dell'azienda sanitaria locale”, e dopo le parole: “al sindaco”, ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: “o al direttore generale dell'azienda sanitaria locale”»;

   c) sopprimere i commi 2, 3 e 4.
6.3. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: generale, con la seguente: sanitario.
6.4. Fornaro.

  Sopprimere il comma 3.
6.5. Ribolla.

  Al comma 4, sopprimere il numero 2) della lettera a) e la lettera b).
6.7. Flati, Torto, Di Lauro, Papiro.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:

  5. Laddove, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, il Sindaco assuma la responsabilità di uffici o servizi, eventuali responsabilità civili, amministrative, penali o contabili potranno essere ascritte solo nell'ipotesi di dolo.
6.8. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

  1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, l'assetto del corso concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è modificato dalle disposizioni dei commi seguenti, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
  2. Il corso concorso di formazione di cui al comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica ha una durata di tre mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di un mese, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.
  3. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione di cui al comma 2 è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a Pag. 30corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  4. I segretari comunali permangono nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso per un biennio a decorrere dalla data di immissione in servizio.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso, per le quali non siano state svolte le relative prove preselettive.

Art. 6-ter.
(Norme in materia di vicesegretari comunali)

  1. Nei comuni nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente anche a scavalco, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro i successivi sei mesi.
  2. Nei casi di cui al comma 1 resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.
6.01. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Reggenza vicesegretario comunale)

  1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per un periodo comunque non superiore a 365 giorni».
6.02. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: «I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».
6.05. Cunial.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Soppressione sanzioni mancata relazione di fine mandato)

  1. Il comma 6, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è abrogato.
*6.04. Pella.
*6.06. Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*6.07. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*6.08. Topo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di sedi vacanti dei segretari comunali)

  1. I comuni, nei quali sia vacante la sede di segreteria, su richiesta del Sindaco, possono Pag. 31 stipulare contratti di collaborazione con soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, per l'affidamento delle funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.03. Fogliani.

ART. 7.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 19 è soppresso;

   b) i commi 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

   21. Il sindaco metropolitano dura in carica cinque anni e viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano, secondo le seguenti modalità:

   a) la circoscrizione per l'elezione del sindaco della città metropolitana coincide con il territorio della città metropolitana;

   b) la scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano. La scheda reca il nome e il cognome di ciascun candidato alla carica di sindaco scritto all'interno di un apposito rettangolo, sotto al quale è riportato il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio al quale il candidato sindaco ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno sono riportati il nome e il cognome del candidato al consiglio metropolitano che fa parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno;

   c) ciascun elettore può volare per uno dei candidati al consiglio metropolitano o per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nel modo indicato dal primo periodo si intende attribuito soltanto al candidato al consiglio metropolitano o alla carica di sindaco metropolitano. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio metropolitano a esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi indicati dal terzo periodo si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere metropolitano corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco metropolitano;

   d) è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi;

   e) qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui alla lettera precedente, si procede a un secondo turno elettorale di ballottaggio che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al secondo turno di ballottaggio il più giovane di età;

   f) in caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;

   g) in caso di ballottaggio, i candidati ammessi al secondo turno mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, entro sette giorni dalla prima votazione, il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati;

   h) la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati Pag. 32alla carica di sindaco metropolitano, scritti all'interno dell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale sono scritti il nome e il cognome del candidato prescelto;

   i) dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato collegato con il gruppo o con i gruppi di candidati per il consiglio metropolitano che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

   22. I consiglieri metropolitani durano in carica cinque anni e sono eletti a suffragio universale e diretto, sulla base di collegi uninominali, secondo le seguenti modalità:

   a) in ogni città metropolitana sono costituiti tanti collegi uninominali quanti sono i consiglieri metropolitani ad essa assegnati. A nessun comune può essere assegnata più della metà dei collegi spettanti alla città metropolitana;

   b) l'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano;

   c) la cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana;

   d) non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che hanno ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengono a nessuna coalizione di gruppi che ha superato tale soglia;

   e) per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti;

   f) le disposizioni di cui alla lettera precedente si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano hanno conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano;

   g) qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale gruppo o gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno per 1, 2, 3, 4 fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ogni gruppo di candidati;

   h) i restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi della lettera e);

   i) una volta determinato il numero dei seggi che spetta a ciascuno dei gruppi di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere metropolitano i candidati alla carica di sindaco metropolitano Pag. 33 risultati non eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che ha ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati;

   j) compiute le operazioni di cui alla lettera precedente, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali;

   k) la cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato;

   l) la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno;

   m) ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore, a un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla città metropolitana. In ciascun gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

   n) per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di un collegio;

   o) con il gruppo di candidati collegati devono essere presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tale caso i gruppi devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegati;

   p) all'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati;

   q) all'atto di presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di non aver accettato la candidatura a sindaco o a consigliere in un'altra città metropolitana o a sindaco di un altro comune;

   r) la dichiarazione di presentazione del gruppo e delle candidature collegate alla carica di sindaco metropolitano deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 cittadini elettori residenti in tutti i collegi uninominali della città metropolitana;

   s) per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere fatte anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata;

   t) la dichiarazione di cui alla lettera r) deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da un notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale;

   u) la presentazione della candidatura deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, Pag. 34 il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

   22-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole “dei consigli comunali” sono inserite le seguenti: “e dei consigli della città metropolitana”;

   b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: “dei consigli comunali” sono inserite le seguenti: “e dei consigli della città metropolitana”;

   c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché delle città metropolitane”.

   22-ter. La data per lo svolgimento delle elezioni del sindaco e del consiglio metropolitano è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.
   22-quater. Per quanto non disciplinato dai commi 21, 22, 22-bis e 22-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

   c) al comma 24, dopo le parole: “assicurativi di cui agli articoli” è inserita la seguente: “79”;

   d) i commi da 25 a 39 sono abrogati;

   e) al comma 40 le parole da: “Qualora il sindaco” fino alla fine del comma sono soppresse.».
7.1. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

   “19. Il sindaco metropolitano è eletto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano, a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale, e dura in carica cinque anni.”;

   b) al comma 21 le parole da: “In caso di rinnovo” fino alla fine del comma sono soppresse;

   c) il comma 22 è abrogato;

   d) al comma 24, dopo le parole: “assicurativi di cui agli articoli” è inserita la seguente: “79”;

   e) al comma 40 le parole da: “Qualora il sindaco” fino alla fine del comma sono soppresse.».
7.2. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 19 è soppresso;

   b) il comma 21 è sostituito dal seguente:

   “21. Il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano durano in carica cinque anni”;

   c) il comma 22 è sostituito dal seguente:

   “22. Lo statuto della città metropolitana prevede l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale.”;

Pag. 35

   d) al comma 24, dopo le parole: “assicurativi di cui agli articoli” è inserita la seguente: “79”;

   e) al comma 40 le parole da: “Qualora il sindaco” fino alla fine del comma sono soppresse.».
7.3. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    1) le parole: «provinciali, metropolitani» sono soppresse;

    2) dopo le parole: «previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari,» sono inserite le seguenti: «comunali, provinciali e metropolitani, nonché i consiglieri delegati delle province e delle città metropolitane»;

   b) al comma 4:

    1) le parole: «delle province, delle città metropolitane,» sono soppresse;

    2) dopo le parole: «consorzi fra enti locali,» sono inserite le seguenti: «i consiglieri delegati delle province e delle città metropolitane»;

    3) dopo le parole: «presidenti dei consigli provinciali» è inserita la seguente: «, metropolitani»;

    4) dopo le parole: «i presidenti dei gruppi consiliari delle province» sono inserite le seguenti: «, delle città metropolitane»;

    5) dopo le parole: «sindaci metropolitani» sono inserite le seguenti: «e delle unioni dei comuni».
7.4. De Menech.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge del 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

   «19. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

   b) i commi da 20 a 22, da 25 a 39 e 42 sono abrogati;

   c) il comma 58 è sostituito dal seguente:

   «58. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

   d) i commi da 59 a 78 sono abrogati e al comma 54, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

   «a-bis) la giunta provinciale».
7.7. Lucaselli, Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Il comma 24, dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato. Al sindaco metropolitano ed ai componenti dei consiglieri dell'assemblea metropolitana è corrisposta una indennità mensile corrispondente a quella prevista per gli assessori del comune di appartenenza, con il limite di euro 1.000.
7.5. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 79, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole «500.000» con le seguenti: «250.000» e dopo le parole: «dei comuni» aggiungere le seguenti: «e delle municipalità».
7.6. Fogliani, Bazzaro, Andreuzza, Vallotto, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Pag. 36Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Indennità di funzione per i sindaci)

   1. L'articolo 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 è abrogato.
   2. L'indennità di funzione spettante ai sindaci dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti è determinata in misura fissa in euro 2.000,00 mensili.
   3. Sono altresì incrementate del 20 per cento le indennità stabilite alla data odierna per i sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 50.000 abitanti.
   4. L'indennità è ridotta del 25 per cento per i soggetti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale superiore al 50 per cento, di reddito da pensione o di partita iva mantenuta attiva durante il mandato.
   5. L'indennità può essere oggetto di rinuncia.
   6. In ragione delle attribuzioni connesse al ruolo di ufficiale del Governo, gli oneri, anche fiscali, derivanti dal pagamento della predetta indennità sono ripartiti in ragione del 50 per cento ciascuno tra il Comune e lo Stato».
7.020. Ruffino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizione su indennità dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

   1. Al comma 8-bis dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità” sono sostituite dalle seguenti: “è equiparata all'indennità”.
   2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è tenuto ad apportare le modifiche necessarie, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 57-quater del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019.
   3. Alla Tabella A allegata al decreto interministeriale del 4 aprile 2000, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “Comuni fino a 1.000 abitanti euro 1.291,14” e “Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti euro 1.446,08” sono soppresse;

   b) le parole: “Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti euro 2.169,12” sono sostituite dalle seguenti: “Comuni fino a 5.000 abitanti euro 2.169,12”».
7.025. Lovecchio.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni concernenti le indennità dei sindaci metropolitani)

   1. All'articolo 1, comma 24, della legge n. 56 del 2014 le parole: “L'incarico di sindaco metropolitano,” sono sostituite dalle seguenti: “Al sindaco metropolitano è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari al 50 per cento di quella già assegnata in quanto sindaco del comune capoluogo. L'incarico”».
7.017. Navarra, Ceccanti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni concernenti le indennità dei sindaci metropolitani)

  1. All'articolo 1, comma 24, della legge n. 56 del 2014 sostituire le parole: «L'incarico di sindaco metropolitano,» con le seguenti: «Al sindaco metropolitano è corrisposta Pag. 37 un'indennità pari a quella prevista per un consigliere regionale della Regione sul cui territorio insiste la città metropolitana. L'incarico.».
7.018. Navarra, Ceccanti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Capo I-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI

Art. 7-bis.
(Circoscrizioni di decentramento comunale)

  1. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Tale limite non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.
7.016. Cannizzaro, D'Ettore.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 38, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente all'Ufficio di gabinetto del Sindaco ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. In casi eccezionali connessi a comprovate condizioni di salute e/o esigenze socio-sanitarie, le dimissioni possono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse necessitano di essere ratificate con votazione nella prima seduta utile del consiglio comunale. Le dimissioni di uno o più consiglieri comportano lo scorrimento della lista. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.».

   b) all'articolo 52, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La mozione di sfiducia deve essere presentata e votata esclusivamente all'interno di una seduta del consiglio comunale.».
7.022. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Paternoster, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche in materia di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

  1. Il comma 4 dell'articolo 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   “4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza Pag. 38 dei voti validi in misura almeno pari al 40 per cento”».
7.021. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Stabilizzazione del personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Siciliana)

   1. A favore dei comuni e degli enti di area vasta ricadenti sul territorio della Regione Siciliana, che versano nella condizione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 259, comma 6, o che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del medesimo decreto, risulta priva o insufficiente dei posti utili alla stabilizzazione del personale precario, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a 36 mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 10.
   2. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Siciliana adotta un provvedimento atto a regolamentare, con oneri finanziari a proprio carico, l'istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le finalità di cui al comma 1»
7.019. Alaimo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche in materia di centri di accoglienza)

   1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: “lo straniero” inserire le seguenti: “, previa autorizzazione dell'ente locale ospitante,”».
7.023. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia in materia di abuso d'ufficio)

   1. Al comma 2, dell'articolo 143, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “la sussistenza di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “nonché all'articolo 323 del codice penale”».
7.024. Lovecchio.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di interrogazioni-question time dei cittadini)

   1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “interessi collettivi”, sono inserite le seguenti: “ovvero di interrogazioni-question time su temi inerenti alla pubblica utilità, proponibili da cittadini, singoli o associati, che abbiano compiuto i sedici anni di età”».
7.01. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche in tema di difensore civico provinciale e metropolitano)

  1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le Pag. 39parole: «possono prevedere», sono sostituite dalla seguente: «prevedono».
  2. All'articolo 1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

   «d-bis) prevede l'istituzione del difensore civico metropolitano con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione della città metropolitana, disciplinando l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale;

   d-ter) prevede l'obbligo di stipula di apposita convenzione gratuita tra i difensori civici metropolitani e provinciali e gli enti locali comunali di competenza. In assenza del difensore civico provinciale e/o metropolitano corre l'obbligo di stipula di apposita convenzione gratuita tra il difensore civico regionale e gli enti locali comunali della regione».
7.02. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Reintroduzione delle circoscrizioni di decentramento nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti)

   1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “250.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “150.000 abitanti”;

   b) al comma 3, le parole: “250.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “150.000 abitanti”.

   2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 la lettera b) è soppressa.
   3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.
   4. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore».
7.03. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, in materia di pubblicità delle sedute dei consigli comunali)

   1. All'articolo 38, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: “pubblicità dei lavori”, sono aggiunte le seguenti: “, ivi compreso, laddove non abbiano già provveduto, l'obbligo di pubblicazione dei verbali delle sedute delle commissioni nei propri siti internet istituzionali, in una sezione dedicata ai consigli comunali in cui aggiungere la sottosezione relativa alle singole commissioni comunali al fine di rendere disponibile, per ognuna, le date delle convocazioni, gli ordini del giorno, i verbali delle riunioni e l'orario di inizio e di fine della seduta di commissione”».
7.04. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

Pag. 40

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, in materia di pubblicità delle sedute dei consigli comunali)

  1. Il comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

   “7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento, e quelle del consiglio comunale sono, altresì, riprese e trasmesse in diretta streaming. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le sedute si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. I comuni e le province provvedono ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute del consiglio, rendendone disponibile il contenuto attraverso il proprio sito web. Sono in ogni caso consentite le riprese video dei consigli, purché effettuate in modo da non arrecare pregiudizio al corretto svolgimento dei lavori.
   7-bis. Nei casi espressamente previsti dal regolamento, l'esame di determinati punti all'ordine del giorno del consiglio può essere tenuto a porte chiuse, qualora l'argomento in discussione possa ledere le esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. In tale caso, il consiglio, su richiesta di un suo componente, delibera a maggioranza qualificata dei presenti la prosecuzione dei lavori a porte chiuse, impedendone la trasmissione in diretta streaming, nonché la registrazione audio e video”».
7.05. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Introduzione dell'articolo 38-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di pubblicità delle sedute dei consigli comunali)

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

“Art. 38-bis.
(Obblighi di pubblicazione nei siti web istituzionali)

   1. I comuni predispongono, laddove non abbiano già provveduto, nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali in cui aggiungere la sottosezione relativa alle singole commissioni comunali al fine di pubblicare, per ognuna, le date delle convocazioni, gli ordini del giorno, i verbali delle riunioni e l'orario di inizio e di fine della seduta di commissione”».
7.06. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

  1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “contratto di lavoro a tempo determinato” si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al
  mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».
7.07. Prisco, Donzelli.

Pag. 41

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modificazioni al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di direttori generali)

  1. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti” sono soppresse;

   b) il comma 3 è abrogato;

   c) al comma 4, le parole: “non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui” sono soppresse».
7.08. Fogliani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Modifiche in tema di difensore civico comunale)

  1. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera a) è soppressa».
7.09. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Abolizione del limite temporale per gli incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

  1. Al comma 1 terzo periodo dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile” sono soppresse».
7.010. Fogliani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Proroga del termine per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “nel triennio 2018-2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021” e, al comma 2, le parole: “nello stesso triennio 2018-2020”, sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021”».
7.011. Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

  1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 1131, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i comuni interessati da carenza di organico per le mansioni ricoperte in forza di contratti di lavoro atipici e a tempo determinato attualmente pendenti, che non sono in condizione di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori, come stabilito dall'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono procedere, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla proroga dei suddetti contratti per una durata massima di dodici mesi».
7.012. Faro, Manzo, Buompane, Flati.

Pag. 42

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico per il regolare funzionamento degli enti in dissesto)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente».
7.013. Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Istituzione delle consulte comunali dei giovani)

   1. In attuazione di quanto previsto dal comma 473, lettera d), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere istituita, in ogni comune, la Consulta Comunale dei giovani, quale organo consultivo locale teso a promuovere il dialogo con le Istituzioni sul tema della condizione giovanile utile a definire le politiche per i giovani.
   2. I relativi componenti sono eletti in un numero congruo rispetto a quello dei giovani, di età inferiore ai trenta anni, residenti nel comune».
7.014. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Bilancio partecipativo)

   1. È istituito il bilancio partecipativo, quale forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città. Una quota di bilancio dell'Ente locale è destinata alla gestione diretta dei cittadini per potere interagire direttamente rispetto alle scelte delle Amministrazioni locali.
   2. Alla realizzazione di quanto stabilito al comma 1, partecipano le seguenti figure:

   a) assemblea dei cittadini di quartiere, costituita da tutti i cittadini residenti nella circoscrizione o quartiere, a partire dal sedicesimo anno di età;

   b) giunta cittadina, ovvero un gruppo di rappresentanti dell'Assemblea che operativamente collabora con i facilitatori, di cui alla lettera seguente;

   c) facilitatori, ovvero tecnici del Comune che coadiuvano le attività del gruppo, fornendo supporto informativo e formativo, pur senza condizionare e/o veicolare le decisioni della cittadinanza.

   3. Il procedimento per la realizzazione del Bilancio partecipativo, è articolato nel seguente modo:

   a) individuazione/ripartizione della città in quartieri, funzionale alla rilevazione delle necessità ed all'organizzazione delle assemblee dei cittadini con i facilitatori;

   b) indagine conoscitiva, tramite consultazioni popolari, sulla realtà di quartiere e sulle indicazioni dei cittadini che, anche con l'ausilio di questionari, possono rappresentare problemi ed esigenze della comunità, nonché individuare le priorità nella realizzazione di nuovi servizi o opere pubblici;

   c) valutazione tecnica e di fattibilità, in relazione alla quale:

    1) i componenti di ciascuna giunta cittadina raccolgono le richieste e le organizzano Pag. 43 in un report da presentare ai facilitatori;

    2) i facilitatori approfondiscono i singoli progetti, suggeriti dai cittadini di quartiere, con valutazioni di carattere tecnico-economico e di fattibilità;

    3) terminata la fase di valutazione tecnico/economica, i facilitatori informano le singole giunte cittadine e, ove sia necessario operare una scelta, le giunte in seduta comune, stabiliscono i criteri di aggiudicazione dei progetti.

   d) inserimento delle attività deliberate in modo partecipato all'interno del bilancio, con precisa imputazione e idonea copertura economica;

   e) monitoraggio, quale fase in cui i cittadini possono verificare la concreta realizzazione delle attività deliberate in Assemblea».
7.015. Bilotti, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

ART. 8.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica salvo quanto previsto dal comma 2. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.
  2. I responsabili dell'anticorruzione della stazione appaltante comunicano senza indugio l'avvenuto deposito dei dati di cui all'articolo 1, comma 16, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, al sindaco o al presidente di provincia ogni sei mesi. Nel caso dei consigli comunali e provinciali, il segretario generale provvede a dare notizia alle rispettive assemblee dell'avvenuto deposito e della ricevuta dell'Anac che attesta la correttezza del file informatico depositato entro la prima seduta utile successiva alle suddette scadenze. Nel caso di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato, l'informazione di cui al periodo precedente viene fornita dal direttore generale, se presente nella pianta organica, o dal presidente del consiglio di amministrazione ai titolari di quote nella prima riunione utile successiva alle scadenze. In caso di mancato o errato deposito, il sindaco o il presidente della provincia, nonché il responsabile amministrativo degli enti di cui al periodo precedente segnalano senza indugio all'Anac ed alla prefettura le anomalie ravvisate nella procedura prevista dalla legge, e convocano entro 10 giorni l'organo esecutivo o il consiglio di amministrazione per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo l'Anac segnala alla Corte dei Conti il mancato rispetto dell'obbligo quale illecito disciplinare indirizzato all'ufficio di cui all'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli organi di vigilanza (OIV) dell'amministrazione interessata ai fini dell'attuazione delle altre forme di responsabilità di cui al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
8.1. Trano.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Conto annuale delle spese sostenute per il personale)

  1. La rilevazione e la pubblicazione dei dati contenuti nel conto annuale del personale, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella sezione «Amministrazione trasparente» del Pag. 44sito internet istituzionale dell'ente locale tiene luogo di ogni altro adempimento relativo alla comunicazione di tabelle e altri dati inerenti alla spesa del personale, che i comuni siano tenuti a inviare ad altre amministrazioni pubbliche, salve le prerogative della Corte dei conti e del Dipartimento della Funzione pubblica. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato un modello uniforme per la rilevazione dei dati relative alla spesa di personale.
9.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Comunicazioni e adempimenti dei Comuni)

  1. È abrogata ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda a carico dei Comuni, delle loro aziende speciali e organi strumentali, obblighi di comunicazioni di dati, ad enti superiori e autorità di controllo, qualora le informazioni oggetto di comunicazione debbano essere oggetto di pubblicazione nel sito internet dell'Ente o di inserimento nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è redatto l'elenco delle comunicazioni ed adempimenti non più obbligatori ai sensi del precedente comma.
10.1. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Il primo periodo del comma 5-quinquies dell'articolo 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
10.2. Cestari, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni delle comunicazioni del Documento unico di programmazione)

   1. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “entro il 31 luglio di ogni anno” sono soppresse;

   b) è aggiunto il seguente periodo: “Il Documento unico di programmazione è facoltativo per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti”».
10.03. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Deroga al mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei documenti contabili)

   1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alle parole: “In caso di mancato rispetto”, sono premesse le seguenti: “Salvo che per l'anno 2021,”».
10.01. Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Semplificazioni delle comunicazioni contabili)

Pag. 45

   1. All'articolo 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: “La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso” sono sostituite dalle seguenti: “La relazione di cui al comma 166”».
10.02. Comaroli, Vanessa Cattoi.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2019 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11.1. Fornaro.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Laddove norme di legge o disposizioni ministeriali o di autorità indipendenti richiedono l'obbligo della trasmissione di informazioni o di rendicontazioni, i dirigenti e i responsabili dei servizi sono responsabili in via esclusiva, in relazione alla propria competenza, di eventuali omissioni o ritardi riguardanti la trasmissione di tali documenti, compresa l'attività di rendicontazione di fine mandato e il referto del controllo di gestione.
  1-ter. I comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, in considerazione dell'impossibilità di disporre di dati attendibili, non sono tenuti alla predisposizione del referto sul controllo di gestione. Conseguentemente nessuna sanzione può essere irrogata per l'inottemperanza a tale adempimento.
11.2. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato un modello unico uniforme per le comunicazioni contabili relative agli adempimenti non abrogati dal precedente comma, da presentare annualmente e con le modalità predisposte dal medesimo decreto.
11.3. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga utilizzo quota libera degli avanzi di amministrazione e flessibilità degli enti in disavanzo)

   1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: “Per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2020 e 2021” e al secondo periodo le parole: “Per il medesimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “Per i medesimi anni”.
   2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
   3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera e) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.
   4. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato. Pag. 46
   5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.
   6. All'articolo 109, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “all'esercizio finanziario 2020” sono sostituite dalle seguenti: “agli esercizi finanziari 2020 e 2021”».
11.06. Papiro.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità)

   1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
   2. All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e del 2021”.
   3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, fermo restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».
11.07. Papiro.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

   1. L'ente locale che si trova nella condizione di dovere esercitare funzioni nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni, comprese le Agenzie, le Autorità indipendenti e le Amministrazioni centrali, mediante l'utilizzo delle proprie risorse economiche, strumentali ed umane, ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti a tal fine. Nell'attesa di una definitiva quantificazione, tali costi sono calcolati in ragione delle giornate di lavoro, preventivamente comunicate alle amministrazioni per conto delle quali si esercitano le suddette funzioni. In mancanza dell'erogazione di tale risarcimento, l'Ente locale è liberato da ogni responsabilità in ordine a eventuali disservizi e in caso di gravi e comprovate carenze strutturali può procedere alla sospensione delle attività conseguenti».
11.01. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

   1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   3-bis. Al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di accesso, in armonia con le esigenze di funzionamento, l'Ente può, con proprio atto regolamentare, in aggiunta ai costi di riproduzione, stabilire ulteriori oneri da richiedere per l'esercizio di tale diritto, laddove ciò richieda l'impiego di risorse umane o (richiede sempre Pag. 47l'impiego di risorse umane) la ricerca risulti gravosa».
11.02. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Ulteriori semplificazioni amministrativo-contabili per i comuni)

   1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 170, comma 1, le parole: “Entro il 31 luglio di” e: “Entro il 15 novembre di” sono soppresse;

   b) all'articolo 172, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;

   c) all'articolo 174, comma 1, le parole: “entro il 15 novembre di ogni anno” sono soppresse;

   d) all'articolo 183, comma 6, la lettera a) è abrogata;

   e) all'articolo 183, il comma 9-bis è abrogato».
11.09. Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

   1. Nell'attività di acquisizione di beni e servizi, anche per le categorie merceologiche sottoposte all'obbligo di acquisizione tramite convenzione, l'Ente locale, nell'ambito dei principi generali in materia di contratti pubblici, assicura, in via preliminare, il rispetto del principio di economicità. A tal fine, con provvedimento motivato che dimostri l'effettiva convenienza, può procedere anche al di fuori del mercato elettronico di Consip o delle centrali regionali, utilizzando i prezzi praticati nei mercati elettronici come parametro di riferimento ai fini della congruità dei costi».
11.03. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazioni in materia di edilizia)

  1. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ai quali siano attribuite (limitatamente all'emergenza sanitaria Covid-19) le classi acustiche dalla I alla IV di cui alla Tabella A allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444».
11.04. Ruffino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Razionalizzazione della ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2018, n. 175)

   1. Limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'obbligo di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie e la revisione del piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2018, n. 175, vengono sostituiti da una comunicazione di conferma in caso di invarianza dell'assetto delle partecipazioni rispetto alla ricognizione e revisione del piano di razionalizzazione Pag. 48 al 31 dicembre 2019. Qualora sopravvengano variazioni nell'assetto delle partecipazioni o in merito al piano di razionalizzazione si dovrà procedere agli ordinari adempimenti».
11.010. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione delle comunicazioni negli appalti)

   1. Gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come aggiornato dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 69 del 2015, non trovano applicazione limitatamente agli appalti comunali».
11.017. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

   1. A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021, il bilancio di fine mandato dei consigli comunali in scadenza può essere approvato entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni».
11.08. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Proroga della decorrenza dell'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali)

   1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “A partire dall'anno 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall'anno 2022”».
11.05. Papiro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione nel piano triennale delle opere pubbliche)

  1. Il piano triennale di cui all'articolo 21, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione limitatamente agli appalti comunali.
11.019. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione livelli di progettazione negli appalti)

   1. La progettazione di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per contratti di appalto comunali di importo pari o inferiore ad euro 500.000, è articolata secondo un unico livello, definitivo o esecutivo, redatti ai sensi del comma 7 o comma 8 del medesimo articolo».
11.011. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione procedure di affidamento)

   1. Per le procedure di affidamento comunali, in deroga all'articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i comuni possono stipulare il contratto pubblico dopo il quindicesimo giorno dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione».
11.021. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Pag. 49

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione nelle rotazioni degli appalti)

   1. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione limitatamente agli appalti comunali».
11.018. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione affidamento diretto dei comuni)

   1. Per le procedure di affidamento diretto dei comuni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il codice identificativo di gara (CIG) non è obbligatorio».
11.020. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione centrale di progettazione negli appalti)

   1. Il comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione negli appalti comunali».
11.012. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Soppressione Albo commissari ANAC)

   1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 dell'articolo 77 è abrogato;

   b) l'articolo 78 è abrogato».
11.014. Comaroli, Vanessa Cattoi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Istituzione Albo commissari provinciali)

   1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 77, comma 3, la parola: “ANAC” è sostituita dalla seguente: “provincia”;

   b) all'articolo 78, la parola: “ANAC” è sostituita dalla seguente: “provincia”».
11.015. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Semplificazione avvalimento)

   1. L'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione negli appalti comunali».
11.016. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Semplificazione calcolo anomalia delle offerte negli appalti)

  1. Il meccanismo di calcolo dell'anomalia delle offerte di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione per gli appalti comunali di importo inferiore ad euro 500.000.
11.013. Comaroli, Vanessa Cattoi.

Pag. 50

ART. 12.

  Sopprimerlo.
*12.1. Fornaro.
*12.2. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.
*12.3. Ribolla.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
12.4. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
12.5. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
12.6. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
12.7. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: qualora i fondi specificamente iscritti nel bilancio si dimostrino insufficienti.
12.8. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12.9. Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Tomasi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

   «m-bis) il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, può deliberare piani di rientro finalizzati al recupero di imposte locali per la regolarizzazione delle situazioni debitorie, nonché alla sollecita acquisizione delle risorse dovute all'ente. Laddove ricorra il rischio che le somme dovute possano divenire inesigibili, sia per il decorso del tempo, sia per l'incapienza del soggetto debitore, il Consiglio può deliberare in ordine al riconoscimento di forme di agevolazione che consistano nella congrua riduzione delle somme dovute e della rateizzazione dei pagamenti in un arco temporale massimo di quindici anni. Tale forma di agevolazione dovrà essere necessariamente corredata da idonea motivazione e non potrà essere riconosciuta più di una volta a favore dello stesso soggetto. In ogni caso, è necessario che la deliberazione sia corredata dal parere favorevole del dirigente competente e che non abbia l'avviso contrario del collegio dei revisori dei conti, ai quali deve essere trasmessa trenta giorni prima dell'approvazione. In ogni caso l'applicazione di quanto sopra dovrà essere collegato a sanzioni nei casi di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di pagamento, anche ricorrendo alla sospensione delle autorizzazioni commerciali, nel rispetto della normativa vigente;».

  1-ter. All'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 3 le parole: «15.000 abitanti», sono sostituite ovunque ricorrano dalle parole: «100.000 abitanti»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. In ogni caso, le funzioni di direttore generale non possono essere attribuite al Pag. 51segretario comunale dello stesso ente, né comportare il riconoscimento di un compenso aggiuntivo allo stesso soggetto»;

   c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Fermo restando l'obbligo, per ciascun comune o provincia, di dotarsi di un segretario comunale o provinciale, in caso di assenza o impedimento del segretario comunale, il direttore generale potrà assolvere ai compiti di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e curarne la verbalizzazione, nonché ogni altra funzione attribuita al segretario comunale.
   4-ter. Nei comuni con popolazione uguale o inferiore a 15.000 abitanti, laddove il segretario comunale non sia stato individuato o risulti assente o sia impedito, le stesse funzioni possono essere attribuite temporaneamente a un funzionario dell'ente che rivesta la categoria D, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale. Laddove ciò non sia possibile, il sindaco, con proprio provvedimento, può conferire temporaneamente tali funzioni a un professionista, assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del presente decreto legislativo, purché sia in possesso degli stessi requisiti previsti ai fini dell'attribuzione dell'incarico di segretario comunale, per un periodo limitato e solo fino alla definitiva assegnazione del segretario comunale. Dopo l'assegnazione del segretario, il funzionario così individuato potrà continuare a esercitare le funzioni di vice segretario.».

  1-quater. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Ferma restando ogni responsabilità in ordine al corretto esercizio della funzione di direzione dei controlli amministrativi, prevista dall'articolo 147-bis, il segretario comunale non è responsabile della legittimità degli atti adottati dai funzionari dell'ente, né delle deliberazioni adottate dalla Giunta o dal Consiglio comunale, se queste siano corredate dal parere favorevole del funzionario competente.».

  1-quinquies. All'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il segretario comunale è tenuto a effettuare il controllo di regolarità sugli atti amministrativi di cui venga richiesto il riesame da un numero di cittadini non inferiore a 50, nei comuni fino a 15.000 abitanti e non inferiore a due millesimi rispetto alla popolazione residente, negli altri comuni. A tal fine l'Ente, con deliberazione di Giunta definisce le modalità di presentazione delle istanze di riesame, compreso l'ammontare delle tariffe da applicare a titolo di diritto di segreteria, precisando che tali somme dovranno essere incamerate nel bilancio dell'ente e non potranno, in alcun modo essere destinate a finanziare istituti di natura premiale o retributiva. Il Regolamento può prevedere l'utilizzo di un campionamento o del sorteggio, laddove il numero delle richieste di riesame risulti eccessivo e non sia possibile l'esame di tutte le richieste pervenute. In assenza della previsione regolamentare, le istanze debbono comunque essere prese in esame, ma non potranno essere aggravate dalla richiesta di costi per diritti di segreteria. L'attività di controllo deve essere ultimata entro trenta giorni dalla richiesta e può concludersi con l'archiviazione o con la richiesta, al funzionario competente di modificare o revoca dell'atto, senza alcuna responsabilità in capo al segretario comunale in caso di inerzia. Il segretario provvede, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, alla comunicazione ai richiedenti degli esiti dell'attività di controllo. Il segretario, laddove riscontri delle illegittimità ha il dovere di evidenziarle al soggetto interessato e all'organo di vertice, ma è liberato da ogni onere riguardo all'obbligo di denuncia.».
12.10. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le competenze attribuite alla Commissione elettorale di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto Pag. 522000, n. 267, sono attribuite, tutte, al Dirigente del servizio, ovvero al funzionario facente funzioni, con obbligo di procedere tramite il metodo del sorteggio pubblico e con preavviso alla cittadinanza da pubblicare sull'Albo Pretorio con almeno cinque giorni di anticipo dalla data fissata, alla nomina dei componenti dei seggi in occasione delle consultazioni elettorali. Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è abrogato.
12.11. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche all'articolo 71 del TUEL in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti)

  1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   «10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».
*12.01. Elisa Tripodi.
*12.02. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*12.03. Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli, Lucaselli.
*12.04. Buratti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione affidamento diretto comuni)

   1. La deliberazione del consiglio comunale riguardo l'affidamento di incarichi individuali per prestazioni professionali qualificate, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, certifica l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, di cui all'articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».
12.05. Vanessa Cattoi, Comaroli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione affidamento diretto comuni)

   1. I requisiti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si intendono rispettati per l'affidamento diretto di incarichi comunicali, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite deliberazione del consiglio comunale».
12.06. Vanessa Cattoi, Comaroli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13.7. Pella.
*13.8. Colletti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Organo di revisione economico-finanziaria)

  1. All'articolo 16, comma 25, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «a livello provinciale».
  2. Il Governo modifica il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, Pag. 53prevedendo che l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto, avvenga a livello provinciale.
13.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti: e dopo il capoverso comma 25-bis, aggiungere il seguente:

   «25-ter. I comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti possono abolire il revisore dei conti».
13.2. Gusmeroli, Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 235 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale” sono sostituite dalle seguenti: “ferma restando la possibilità per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti di abolire il revisore dei conti”».
13.3. Ziello.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) prevedere che, per gli organi di revisione degli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, uno dei tre membri possa essere scelto tra coloro che sono collocati nella fascia 1.
13.6. Ribolla.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
13.11. Bellachioma, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: rinnovare, per una sola volta, l'incarico dell'organo medesimo con le seguenti: affidare, per non più di due volte non consecutive, l'incarico all'organo medesimo.
13.4. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: per una sola volta con le seguenti: per non più di due volte.
13.5. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che i presidenti, se designati tramite elezione, non possano essere scelti nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, e successive modificazioni, della stessa provincia in cui hanno la loro sede legale gli enti o i comuni che li hanno nominati e non possano ricoprire incarichi, nel medesimo collegio sindacale, per i successivi due trienni.
13.9. Trano.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che i presidenti, se designati tramite elezione, non possano essere scelti nell'elenco di cui al decreto del Ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, e successive modificazioni, della stessa provincia in cui hanno la loro sede legale gli enti o i comuni che li hanno nominati e non possano ricoprire incarichi, nel medesimo collegio sindacale, per il successivo triennio.
13.10. Trano.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14.6. Trano.

Pag. 54

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 14
(Dirigenza apicale nei comuni)

  1. Dopo l'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“Art. 108-bis.
(Dirigenza apicale unica)

   1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane al direttore generale di cui all'articolo 108 sono attribuite le funzioni di attuazione di indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa, nonché le funzioni di cui all'articolo 97, comma 4.
   2. Possono essere nominati direttore generale ai sensi del presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica. Per la nomina e la revoca del direttore generale si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 108.
   3. I comuni di cui al presente articolo e le città metropolitane non hanno il segretario di cui all'articolo 97”».
14.1. Manzo, Faro, Buompane, Flati.

  Al comma 1, dopo le parole: comuni capoluogo inserire le seguenti: di provincia.
14.2. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e di controllo fino alla fine del periodo, e sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso il segretario comunale esercita le funzioni previste nell'articolo 97, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta eccezione per l'attività di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei dirigenti, nonché gli eventuali altri compiti attribuiti da ulteriori disposizioni normative.
14.3. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  «1-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   “4-bis. Gli atti aventi natura regolamentare, in ragione della loro funzione normativa, debbono essere muniti del parere preventivo di legittimità espresso dal segretario comunale. A tal fine il segretario comunale è tenuto ad apporre il proprio parere entro 15 giorni dalla data in cui riceve il documento relativo alla proposta di regolamento. In caso di inerzia da parte del segretario, il parere si intende favorevole, nel senso che si ritiene acquisito il suo assenso. In caso di parere negativo, il documento può essere comunque approvato solo se corredato da un parere favorevole espresso da un altro funzionario dell'ente che ne abbia la competenza”.

  1-ter. All'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   “6-bis. I dirigenti sono tenuti ad attuare gli indirizzi dell'ente espressi mediante atti di programmazione o direttive. Le direttive sono emanate dal sindaco e sono finalizzate all'attuazione di specifici adempimenti o all'adozione di specifici atti. L'inosservanza delle direttive comporta le conseguenze previste nell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, laddove un dirigente o responsabile di servizio si rifiuti di eseguire le direttive emanate dal sindaco, quest'ultimo potrà incaricare dello stesso adempimento un altro funzionario o il segretario generale, fermo restando, laddove necessario, l'eventuale avvio di azioni di natura disciplinare. I funzionari incaricati dell'adempimento, in sostituzione del funzionario originariamente incaricato, possono rifiutarsi di adempiere, con atto motivato, Pag. 55 se ritengono l'ordine illegittimo, senza incorrere in sanzioni o altre eventuali misure discriminatorie”.».
14.4. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. I segretari comunali di fascia A, con un'anzianità di almeno 25 anni di servizio di ruolo, possono optare per la mobilità verso Amministrazioni statali con carenze in organico, con modalità da definire nel regolamento attuativo della presente legge.
14.5. Casciello.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di contratti di lavoro flessibile negli enti locali)

  1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, i seguenti periodi sono soppressi: «Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «gli enti possono impegnare solo spese correnti» si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

   a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

   b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
  5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato Pag. 56necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia».
*14.021. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*14.019. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*14.023. Buratti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Modifiche in tema di potenziamento degli organici comunali con contratti di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile)

   1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono soppressi i periodi dal terzo all'ottavo.
   2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “gli enti possono impegnare solo spese correnti” si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
   3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

   a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

   b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

   4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
   5. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia”».
**14.014. Pella.
**14.016. Elisa Tripodi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

   1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
   2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni Pag. 57 di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

   a) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

   b) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

   c) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
*14.015. Pella.
*14.017. Elisa Tripodi.
*14.020. Ziello, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.
*14.022. Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
*14.024. Topo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Negli Enti dotati di Avvocatura interna, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spettano agli Avvocati incardinati nell'Ufficio ed iscritti nell'elenco speciale dell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, i quali esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. Il coordinamento dell'Avvocatura interna è affidato ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale, di norma scelto tra i legali già in ruolo. Agli Avvocati incardinati nell'Avvocatura interna viene assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali dell'ente ad essi assegnati ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti approvati dagli enti di appartenenza. Presso l'Avvocatura interna degli enti locali può svolgersi il tirocinio di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la durata massima di diciotto mesi. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. L'esito positivo del tirocinio, attestato dal coordinatore dell'Avvocatura, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni».
14.018. De Angelis.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Possibilità per gli enti locali di rinunciare al personale in mobilità se sottoposto ad almeno due provvedimenti disciplinari)

   1. Al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ovvero lo stesso abbia avuto a suo carico almeno due provvedimenti disciplinari”».
14.01. Fogliani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Possibilità per gli enti locali di rinunciare al personale in mobilità se sottoposto ad almeno due provvedimenti disciplinari)

Pag. 58

   1. Al comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo, dopo le parole: “che intendono bandire il concorso” sono aggiunte le seguenti: “ovvero accertata la sola sussistenza negli elenchi medesimi di personale già sottoposto ad almeno due provvedimenti disciplinari,”».
14.02. Fogliani.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

  1. All'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. Nei comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti il segretario che matura i requisiti pensionistici nel corso del mandato resta in ogni caso in carica fino alla cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia”».
14.03. Colla.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

   1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio».
14.04. Fogliani, Ferrari.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, senza alcun limite, purché ciò avvenga nel rispetto dei vincoli di spesa fissati dalle leggi vigenti”».
14.05. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale dipendente degli enti locali, collocato a riposo ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II, articoli 14 e seguenti, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è data facoltà ai medesimi enti di avviare le procedure di mobilità e di reclutamento del personale a decorrere dalla data di accettazione della richiesta di pensionamento».
14.06. Fogliani.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

   1. Al fine di consentire agli enti locali maggiori investimenti e una programmazione economica pluriennale indirizzata alla crescita, nonché evitare crisi finanziarie dei medesimi enti che possano portare al dissesto o all'adozione della procedura di riequilibrio Pag. 59 finanziario pluriennale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 per estendere gli esercizi del piano di rientro dei comuni in disavanzo di amministrazione. In deroga all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, negli esercizi dal 2020 al 2040 i comuni in disavanzo di amministrazione possono ripristinare il pareggio di bilancio oltre gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, fino a dieci esercizi successivi a quello in cui il disavanzo è stato accertato ai sensi dell'articolo 186 del medesimo decreto legislativo. Il piano di rientro di cui al presente comma è approvato mediante l'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro del disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, anche oltre la durata della consiliatura. I comuni in disavanzo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno già adottato il piano di rientro possono, mediante l'adozione di una delibera consiliare, estendere il piano di rientro in corso oltre gli esercizi originariamente previsti, e in ogni caso non oltre il decimo esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato il disavanzo.
   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro a decorrere dai 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.07. Colla.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

   3-ter. Resta ferma, per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo, l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».
14.08. Tiramani.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del Servizio di distribuzione del gas naturale)

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   4-bis. Gli enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi degli articoli 5 e seguenti del regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011 n. 226, come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 307/2014/R/GAS, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o Pag. 60entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1, lettera a), della suddetta delibera».
14.09. Covolo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)

   1. Al comma 3 dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale”».
14.010. Covolo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisti della Pubblica Amministrazione)

   1. Al fine di semplificare, nonché di garantire efficienza e speditezza all'attività della Pubblica Amministrazione nell'erogazione di servizi alla collettività, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, così come aggiornata dalla delibera del 31 maggio 2017, n. 556 dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, sono esenti dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) per i contratti di lavori, servizi e forniture, nonché per i contratti di cui agli articoli 7, 16, 17, 19, 162 e all'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi importo pari o inferiore a 10.000 euro.
   2. Con le medesime finalità del precedente comma, all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “5.000 euro”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “10.000 euro”».
14.011. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi, Binelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisti degli enti locali)

   1. Al fine di semplificare, nonché di garantire efficienza e speditezza all'attività della Pubblica Amministrazione nell'erogazione di servizi alla collettività, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, così come aggiornata dalla delibera del 31 maggio 2017, n. 556, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli enti locali sono esenti dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) per i contratti di lavori, servizi e forniture, nonché per i contratti di cui agli articoli 7, 16, 17, 19, 162 e all'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi importo pari o inferiore a 5.000 euro».
14.012. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi, Binelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisti dei comuni fino a 15.000 abitanti)

Pag. 61

   1. Al fine di semplificare, nonché di garantire efficienza e speditezza all'attività della Pubblica Amministrazione nell'erogazione di servizi alla collettività, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, così come aggiornata dalla delibera del 31 maggio 2017, n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti sono esenti dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG) per i contratti di lavori, servizi e forniture, nonché per i contratti di cui agli articoli 7, 16, 17, 19, 162 e all'Allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi importo pari o inferiore a 5.000 euro».
14.013. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi, Binelli.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Assunzioni degli Enti Locali)

  1. I Comuni attuano il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con l'unico vincolo di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente.
15.2. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  1-ter. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  1-quater. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  1-quinquies. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non possono essere considerati esuberi.
  1-sexies. Nei Comuni per i quali è prevista, nella programmazione triennale del fabbisogno, la cessazione per pensionamenti programmati di personale, le capacità assunzionali previste ai commi 2, 3 e 4, sono calcolate inserendo il pensionamento futuro, onde consentire la compresenza dei dipendenti per un periodo minimo di sei mesi.
15.4. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Nei comuni con meno di 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019).
  1-ter. I commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati. Pag. 62
  1-quater. Nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  1-quinquies. Per i comuni sopra i 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017.
  1-sexies. Qualora il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non possono essere considerati esuberi.
15.1. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, in deroga ai principi di bilancio vigenti, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma si corrisponde mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  1-quater. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono essere considerati esuberi.
15.5. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.
  1-quater. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono essere considerati esuberi.
15.6. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 91 è aggiunto il seguente:

Art. 91-bis.
(Periodo di prova dei dipendenti)

Pag. 63

   1. Il periodo di prova del dipendente, durante il quale ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, anche nell'ipotesi di ente di diverso comparto, a prescindere dalla sua qualifica, non può superare i due mesi.
15.3. Moschioni, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Progressioni verticali interne nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti)

  1. Al fine di valorizzare le professionalità interne, i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.
  2. Le procedure selettive riservate di cui al presente articolo tengono conto della valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, nonché dell'attività svolta, dell'esperienza maturata, dei risultati conseguiti e dell'eventuale superamento di precedenti procedure selettive. Le medesime procedure prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e di applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e di casi concreti.
  3. Il numero di posti per le procedure selettive riservate di cui al presente articolo non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
  4. L'attivazione delle procedure selettive riservate di cui al presente articolo determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile dall'ente locale ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15.01. Stefani, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Progressioni verticali interne nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

  1. Al fine di valorizzare le professionalità interne, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.
  2. Le procedure selettive riservate di cui al presente articolo tengono conto della valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, nonché dell'attività svolta, dell'esperienza maturata, dei risultati conseguiti e dell'eventuale superamento di precedenti procedure selettive. Le medesime procedure prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e di applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e di casi concreti.
  3. Il numero di posti per le procedure selettive riservate di cui al presente articolo non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
  4. L'attivazione delle procedure selettive riservate di cui al presente articolo determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile dall'ente locale ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15.02. Bianchi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in Pag. 64fine, il seguente periodo: «Le stesse possono essere utilizzate, per un ulteriore trenta per cento dei posti banditi, per la copertura, mediante scorrimento, di posti che si rendessero vacanti nel periodo di validità della graduatoria; quest'ultima percentuale è elevata al cento per cento qualora la procedura concorsuale sia stata bandita congiuntamente da più amministrazioni pubbliche».
15.03. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.».
15.04. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 15 del Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «8. Le Prefetture possono nominare segretari comunali aventi determinati requisiti specificati con un decreto successivo del Ministro competente, per i comuni sotto i 5000 abitanti che siano privi di segretari comunali, e fino alla scadenza del mandato del Sindaco.».
15.05. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzioni degli Enti Locali)

  1. Per la tempestiva attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la riduzione dei deficit di organico, gli Enti Locali procedono in ogni caso allo scorrimento delle graduatorie disponibili per la copertura dei posti vacanti previsti nel medesimo piano, ancorché il termine di efficacia delle predette graduatorie sia spirato.
15.06. Ruffino, Benigni, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard)

  1. I fabbisogni standard dei comuni di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono determinati dalla Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, attraverso la predisposizione di appositi questionari biennali.
15.07. Comaroli, Vanessa Cattoi.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 32, comma 5-ter, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «senza che Pag. 65ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità» sono soppresse.
16.1. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 17.

  Sopprimerlo.
17.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) Al comma 10 dell'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti percentuali di cui al presente comma non si applicano nei comuni sino a 5.000 abitanti nel caso in cui sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse per vizi insanabili contenuti nelle medesime.».
17.6. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) Al comma 10 dell'articolo 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti percentuali di cui al presente comma non si applicano nei comuni sino a 3.000 abitanti nel caso in cui sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse per vizi insanabili contenuti nelle medesime.».
17.7. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

Art. 60-bis.
(Proclamazione del sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

   1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il sindaco è eletto e si intendono eletti tutti i candidati compresi nella lista, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, restando esclusi dal computo del denominatore gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
17.8. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la sezione denominata “Amministrazione Trasparente” di cui al comma 1 è facoltativa, fermo restando l'obbligo di pubblicazione delle informazioni previste per legge.».

  5-ter. All'articolo 9-bis del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la pubblicazione delle banche dati di cui all'Allegato B è facoltativa.».
17.2. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono aggiunte, in fine, le parole: «per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici, da adottare Pag. 66da parte della giunta comunale entro il 31 gennaio».
  5-ter. All'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.».
17.3. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il piano di prevenzione della corruzione può essere sostituito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della giunta comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno.
   6-ter. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comunale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 6-bis».

  5-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la sezione “Amministrazione trasparente” è facoltativa, fermo restando l'obbligo di pubblicazione delle informazioni previste per legge».

  5-quater. All'articolo 9-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la pubblicazione dell'Allegato B è facoltativa».

  5-quinquies. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano:

    1) gli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

    2) gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
17.5. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Dopo l'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

Art. 60-bis.

   1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il sindaco è eletto e si intendono eletti tutti i candidati compresi nella lista, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, restando esclusi dal computo del denominatore gli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
17.9. Silvestroni, Prisco, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. I commi da 26 a 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
17.4. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «i-bis) da non meno di 10 e da non più di 25 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;

Pag. 67

   b) il comma 2 è abrogato.
17.10. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. All'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I limiti percentuali di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui sia stata presentata una sola lista a causa della mancanza materiale di altre liste o dell'impossibilità di altre liste di essere ammesse per difetti insanabili contenuti nelle liste stesse».
17.01. Prisco, Donzelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali)

  1. Le regioni e le province autonome, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
17.02. Mandelli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Composizione delle Giunte nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti)

  1. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è facoltà del sindaco, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, nominare sino a 2 assessori non facenti parte del consiglio, purché siano in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Qualora gli assessori nominati ai sensi del precedente periodo comportino il superamento del limite previsto dal comma 1, ad essi non spetta l'indennità di funzione».
17.03. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 165, comma 6, lettera b) le parole: «e di cassa» sono soppresse;

   b) all'articolo 165, comma 7, la lettera d) è abrogata;

   c) all'articolo 166, il comma 2-quater è abrogato;

   d) all'articolo 169, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   e) all'articolo 175, comma 1, le parole: «e di cassa» sono soppresse;

   f) all'articolo 175, comma 3, la lettera e) è abrogata;

   g) all'articolo 175, comma 5-bis la lettera d) è abrogata;

Pag. 68

   h) all'articolo 175, comma 5-quater, lettere b) e c), le parole: «e di cassa» sono soppresse;

   i) all'articolo 175, comma 8, le parole: «ed il fondo di cassa» sono soppresse;

   l) all'articolo 176, comma 1, le parole: «, dal fondo di riserva di cassa» sono soppresse;

   m) all'articolo 180 il comma 4-ter è abrogato;

   n) all'articolo 183 il comma 8 è abrogato;

   o) all'articolo 185 il comma 1 è abrogato;

   p) all'articolo 185, comma 1, lettera c) la parola: «cassa» è soppressa;

   q) all'articolo 193, comma 2, lettera a), le parole: «di cassa» sono soppresse.

  Conseguentemente sono abrogate tutte le relative disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che introducono il bilancio di cassa.
17.04. Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di revisione elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

  1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la revisione avviene, a discrezione della giunta municipale, in uno solo dei mesi di gennaio e di luglio.»;

   b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, l'aggiornamento delle liste elettorali di cui al precedente periodo avviene, a discrezione della giunta municipale, con un'unica revisione semestrale.»;

   c) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la Commissione elettorale, a sua discrezione, effettua la revisione di cui al precedente periodo in modalità annuale, entro il 10 aprile o entro il 10 ottobre di ciascun anno.»;

   d) all'articolo 18, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il manifesto di cui al predetto manifesto è affisso entro l'11 aprile nel caso in cui la commissione elettorale abbia deciso di effettuare la revisione elettorale in modalità annuale entro il 10 aprile dello stesso anno, con possibilità di presentare ricorso unicamente non oltre il 20 aprile successivo, ed entro l'11 ottobre, nel caso in cui la Commissione elettorale abbia deciso di effettuare la revisione elettorale in modalità annuale entro il 10 ottobre dello stesso anno, con possibilità di presentare ricorso unicamente non oltre il 20 ottobre successivo»;

   e) all'articolo 30, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la Commissione elettorale mandamentale provvede all'approvazione degli elenchi entro il 10 giugno o entro il 10 dicembre sulla base dell'esercizio di discrezionalità di cui all'articolo 7, comma 1.»;

   f) all'articolo 31, primo comma, dopo la parola: «semestrali» sono aggiunte le seguenti: «o annuali nel caso dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;

   g) all'articolo 32, primo comma, alinea, dopo le parole: «del semestre successivo» sono inserite le seguenti: «o dell'anno successivo, nel caso di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;

   h) all'articolo 35, dopo le parole: «il 10 ottobre di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «o, nei comuni con popolazione Pag. 69 inferiore ai 1.000 abitanti, entro uno solo dei predetti termini»;

   i) all'articolo 40, primo comma, dopo le parole: «10 dicembre», sono inserite le seguenti: «o, nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, entro uno solo dei predetti termini,».

  2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono applicate, se del caso, singolarmente, in base all'esercizio di discrezionalità da parte della Giunta Municipale di cui al comma 1 del presente articolo.
17.05. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Semplificazioni in materia di revisione elettorale per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti)

  1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti le procedure di revisione elettorale di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono effettuate, a discrezione della giunta municipale, su base annuale.
  2. Qualora la giunta municipale decida di avvalersi della discrezionalità di cui al comma 2, seleziona uno solo dei periodi di revisione di gennaio o di luglio di cui all'articolo 6, comma 6, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e uno solo dei periodi di revisione tra il 10, 11, ed il 20 aprile, e, conseguentemente il 10 giugno o del 10, 11 e 20 ottobre e, conseguentemente, il 10 dicembre.
17.06. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 270, dopo le parole: «I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci,» sono inserite le seguenti: «dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (Anpci),»;

   b) all'articolo 271:

    1) al comma 1, dopo le parole: «Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci», sono inserite le seguenti: «dell'Anpci,»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci o l'Anpci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del presente comma mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco».

  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le parole: «ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM» sono sostituite dalle seguenti: «, il Pag. 70presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM e il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia – ANPCI».
  3. Il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, prevedendo che, per i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, la prefettura possa conferire le funzioni di segretario comunale a un funzionario di ruolo in servizio presso il comune, in possesso dei requisiti determinati con decreto del Ministro dell'interno, comunque per un periodo non eccedente 180 giorni, salvo proroga motivata da mancanza di disponibilità di segretari comunali presso la sezione regionale.
18.11. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso «2-bis», primo periodo, dopo le parole: pieno o parziale aggiungere le seguenti: presso la Prefettura competente per territorio o.
18.2. Prisco, Donzelli, Lollobrigida, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: «presso l'Anci», aggiungere le seguenti: «e l'Anpci»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: “Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM”, sono aggiunte le seguenti: “e dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia”.
   1-ter. All'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci,” sono aggiunte le seguenti: “dell'Anpci”.
   1-quater. All'articolo 271, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: “Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci”, sono aggiunte le seguenti: “, dell'Anpci”».
18.3. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo le parole: presso l'Anci, aggiungere le seguenti: e presso l'Uncem.
*18.4. Fornaro.
*18.5. Enrico Borghi.

  Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis» aggiungere i seguenti:

  2-ter. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti le spese previste per la figura del segretario comunale non vengono computate fra quelle rientranti le spese del personale.
  2-quater. I segretari comunali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mantengono la propria posizione giuridica e al corrispondente trattamento economico provvede il Ministero dell'interno.
18.12. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis» inserire il seguente:

  2-ter. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti le spese previste per la figura del segretario comunale non vengono computate fra quelle rientranti tra le spese del personale.
18.6. Silvestroni, Prisco, Donzelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Pag. 71febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Nei tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Nei cinque anni» e le parole: «per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo comunque non superiore alla durata del mandato amministrativo del Sindaco»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I funzionari che abbiamo assolto l'obbligo formativo di cui al precedente periodo sono inscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
18.8. Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e comunque,» sono soppresse.
18.7. Enrico Borghi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, le funzioni del Segretario Comunale possono essere demandate a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 assunti da associazioni o forme aggregative tra comuni e da essi messi a disposizione.
18.9. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi atti a unificare, in un unico testo normativo, la disciplina della dirigenza negli enti locali, rivedendone altresì le funzioni e gli obiettivi nell'ottica di una maggiore assimilazione all'impiego privato.
18.10. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
   1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.»;

   b) all'articolo 11, comma 7, le parole: «qualora sia stato collocato in disponibilità» sono soppresse;

   c) all'articolo 14, comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;

   d) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari Pag. 72dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».
18.01. Pastorino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.
   1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore.».
18.02. Pastorino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sulla disciplina dei segretari comunali)

  1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino all'introduzione di una diversa disciplina» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3.000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C».
18.03. Pastorino.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Nomina dei vicesegretari comunali nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti)

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

   «1-bis. I sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di vacanza del segretario titolare e ove previsto ai sensi dell'articolo 97, comma 5, possono conferire l'incarico di vicesegretario a un dipendente dell'amministrazione comunale che abbia i requisiti di cui all'articolo 98, comma 5. Tale incarico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha durata annuale ed è rinnovabile per un ulteriore biennio, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.».
18.04. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disciplina dei vice segretari comunali)

  1. Per il periodo di funzione di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il vice segretario comunale ha diritto a percepire il trattamento previsto Pag. 73per la qualifica superiore di segretario comunale.
18.05. Comaroli, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disciplina dei vice segretari comunali)

  1. All'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti».
  2. Per il periodo di funzione di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il vice segretario comunale ha diritto a percepire il trattamento previsto per la qualifica superiore di segretario comunale.
18.06. Comaroli, Vanessa Cattoi.

ART. 19.

  Sopprimerlo.
19.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di incentivazione e premialità aggiungere le seguenti: , per le convenzioni di funzioni e servizi di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
19.2. Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 29-bis, dopo le parole: di premialità per inserire le seguenti: le convenzioni di funzioni e servizi e per.
19.4. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: forma associativa aggiungere le seguenti: nonché degli effettivi e documentati risparmi di spesa che l'unione garantisce ai comuni partecipanti,.
19.3. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Priorità degli investimenti per la mobilità dolce e per l'ecosostenibilità ambientale negli obiettivi della Pubblica Amministrazione)

  1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità a quelli legati alla mobilità dolce e all'eco-sostenibilità ambientale;».
19.01. Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Fondo per l'accoglienza residenziale dei minori)

   1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per l'accoglienza residenziale dei minori nelle comunità di tipo familiare e negli istituti di assistenza pubblici o privati, è istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con dotazione di 100 milioni per gli anni 2021 e 2022. Per accoglienza residenziale devono intendersi le strutture assistenziali di carattere residenziale familiare o comunitario; Pag. 74 in particolare, le Comunità familiari per minori, le Comunità socio-educative, le strutture di pronta accoglienza per minori, gli alloggi ad alta autonomia, i servizi di accoglienza per bambino genitore, le Comunità multiutenza e le Comunità educative e psicologiche.
   2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo comma, nonché la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
19.02. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei Comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti)

   1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-ter, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai Comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con apposito decreto, le occorrenti variazioni a bilancio».
19.03. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei Comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti)

   1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-ter, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai Comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con apposito decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
19.04. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20.5. Corneli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)

  1. L'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   «1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio Pag. 75provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
   2. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
   3. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».
20.6. Ruffino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci.
20.7. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
20.3. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 5.001 a 15.000 con le seguenti: fino a 5.000.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano con le seguenti: La disposizione del comma 3 non si applica.
20.4. Navarra, Ciampi, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 5.001 con la seguente: fino.

  Conseguentemente:

   al comma 1 sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio del 2022.
20.8. Navarra, Ciampi, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 5001 con la seguente: 3001.

  Sopprimere la lettera b).
20.2. Fornaro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Quorum partecipativo per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista)

  1. All'articolo 71, comma 10, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, escludendo dal computo quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero (AIRE).».
20.01. Alaimo, Baldino, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Faro, Manzo, Buompane.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti)

  1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   «10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco Pag. 76collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla.».
20.02. Pella.

ART. 21.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Estensione dell'impignorabilità della prima casa agli amministratori locali)

  1. All'articolo 76, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se il debitore ha agito per conto di una pubblica amministrazione.».
21.01. Racchella.

(Inammissibile)

ART. 22.

  Sopprimere il comma 4.
22.1. Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non si applicano:

   a) l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   b) i commi 7, 9, 12 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

   c) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

   d) gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

   e) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   f) l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  4-ter. Ai comuni non si applicano:

   a) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

   b) il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  4-quater. In deroga all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da un soggetto, in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, non legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente. A tale fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
  4-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati e organismi di altre pubbliche amministrazioni.

  4-sexies. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato.
  4-septies. All'articolo 14, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «che regola» sono sostituite dalle seguenti: «che definisce e assegna». Pag. 77
  4-octies. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   i-bis) da non meno di 10 e da non più di 15 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

  4-novies. L'articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è abrogato.
22.3. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56-bis, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione per gli enti locali che hanno un indebitamento inferiore al 10 per cento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I predetti enti possono conseguentemente svincolare il risultato di amministrazione per la corrispondente quota pari al 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali.
22.2. Tiramani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Svincolo dell'indebitamento dovuto al ricorso ai mutui dalla regola del pareggio di bilancio per gli enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».
22.01. Murelli.

ART. 23.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 24 comma 5-bis del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 le parole: «31 dicembre 2021» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
23.2. Fogliani, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Al comma 2-ter dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalla seguente: «controllate».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: dai comuni.
23.1. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.
23.3. Vanessa Cattoi.

(Inammissibile)

Pag. 78

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «, anche indirette,» sono soppresse;

   b) al comma 3 dell'articolo 5, le parole: «o indiretta» sono soppresse;

   c) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: «La deliberazione di partecipazione» è inserita la seguente: «diretta».
23.4. Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Società a partecipazione pubblica)

  1. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse.
  2. Le pubbliche amministrazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano proceduto agli obblighi di ricognizione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono tenute ad effettuare le suddette ricognizioni entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi gli obblighi di ricognizione a carico delle amministrazioni pubbliche stabiliti dal medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, da effettuarsi entro i limiti temporali stabili dal medesimo decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo V, dopo le parole: materia di, inserire le seguenti: razionalizzazione e.
23.01. Fogliani.

ART. 24.

  Sopprimere gli articoli 24, 25, 26 e 28.
24.1. Pella.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
25.1. Fornaro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 2014 al 2020 con le seguenti: dal 2014 al 2022.
25.2. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera f) primo periodo, le parole: “allo Stato il gettito” sono sostituite dalle seguenti: “allo Stato il 90 per cento del gettito derivante dalla riscossione”;

   b) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

   “f-bis) il restante 10 per cento del gettito, nel limite massimo delle risorse stabilito ciascun anno in sede di approvazione del bilancio, derivante dalla riscossione dell'imposta municipale propria sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui alla lettera precedente, è riservata ai comuni ed è destinata alla riqualificazione e al recupero degli immobili del patrimonio artistico locale ricadente nel territorio comunale o di proprietà dello stesso”;

  2. Per gli anni 2020 e 2021, il limite massimo di risorse del gettito derivante dalla riscossione dell'imposta municipale propria sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui al comma precedente da riservare ai comuni è stabilito nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 79entro il 30 agosto di ciascun anno in base alle entrate derivanti dai versamenti effettuati per l'acconto dell'imposta. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
25.01. Racchella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO), a monte dell'interruzione della SP29, a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento alla rata in scadenza al 16 dicembre 2019.
  2. Ai minori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 440 mila euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni, con proprio decreto.
25.02. Parolo.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Esenzione dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per gli immobili di categoria catastale C/2 e C/6 di pertinenza all'abitazione)

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli immobili di categoria catastale C/2 e C/6 di pertinenza all'abitazione».
25.03. Binelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  1. In attuazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di attuazione della direttiva 2000/59/CE, concernente la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, anche quelle diverse dai porti gestiti da Autorità portuali, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la titolarità della gestione del servizio non è definibile in capo ai Comuni.
25.04. Misiti.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
*26.1. Fornaro.
*26.2. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 27.

  Sopprimerlo.
27.1. Fornaro.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28.1. Fornaro.
*28.2. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Pag. 80

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Servizi a domanda individuale)

  1. All'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. I servizi a domanda individuale prestati dai Comuni sono gestiti in modo tale da consentire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'Ente; è escluso l'obbligo di prevedere necessariamente una compartecipazione dell'utenza. Lo Stato, a partire dall'anno 2022, provvede a ridefinire il sistema di attribuzione delle risorse ai Comuni al fine di consentire un maggiore finanziamento pubblico dei servizi a domanda individuale, con priorità ai servizi di asilo nido, di mensa scolastica e di trasporto scolastico.».

  2. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, è abrogato.
  3. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono abrogati.
28.01. Ruffino.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
29.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole da: «A tal fine» fino a: «dai contraenti» sono soppresse.
29.2. Comaroli, Fogliani.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 29-bis.
(Differimento Fondo di Garanzia debiti commerciali)

  1. Per le amministrazioni comunali l'obbligo di accantonamento di cui all'articolo 1 comma 862 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
29.01. Tartaglione, Sandra Savino, Pella, Novelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Differimento Fondo di Garanzia debiti commerciali)

  1 All'articolo 1, comma 859, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»
29.02. Sandra Savino, Tartaglione, Pella, Novelli.

ART. 30.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Riparto dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme sulla circolazione stradale)

  1. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.
30.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

Pag. 81

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3-bis le parole: «lettera f-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere f), f-bis) ed i)» e le parole: «da euro 108 a euro 433» sono sostitute dalle seguenti: «da euro 250 a euro 620»;

    2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 202 non si applicano alle sanzioni disposte per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 3-bis.
30.2. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Donzelli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Impiego dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia)

  1. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «del patrimonio rurale pubblico» sono aggiunte le seguenti: «alle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale».
30.01. Enrico Borghi.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

ART. 35.

  Sopprimere il comma 2.
*35.1. Mandelli.
*35.2. Lollobrigida, Prisco, Donzelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. In occasione di affidamenti di contratti pubblici da parte di enti locali, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 80, comma 4, dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 81, comma 2, del medesimo codice, il pagamento di eventuali tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, dovuti e non ancora versati, compresi eventuali interessi o multe, può avvenire a scomputo del prezzo di appalto o della concessione qualora l'impresa vinca la gara.
35.4. Ziello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «e degli affidamenti» sono soppresse.
35.3. Tiramani.

(Inammissibile)

ART. 36.

  Sopprimerlo.
36.1. Marco Di Maio, Marattin, Vitiello.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al comma 2, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono Pag. 82stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

   a) prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

   b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte corrente.

  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 finalizzato alla ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
36.01. Comaroli, Ziello.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

   a) prevedere la nomina di apposito Commissario straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali e la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

   b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari di mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte corrente.
36.02. Comaroli, Fogliani, Vanessa Cattoi.

Pag. 83

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

   «848-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto successivo alla data di entra in vigore della presente disposizione, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».
36.03. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale)

  1. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:

   «d-ter) ripartito, secondo indicatori di valutazione della capacità amministrativa e della qualità della spesa, elaborati, con riferimento ai dati pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali dei comuni, con decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo i principi di sostenibilità ESG (Environmental, Social and Governance) e tenendo conto dei PRI (Principles for Responsible Investment) dell'ONU».
36.04. Comaroli, Ziello, Vanessa Cattoi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alle parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2013» sono premesse le seguenti: «Nelle more di un'organica revisione del titolo VIII del TUEL» e le parole: «Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe “D”, nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno», sono soppresse.
36.05. Buompane, Manzo, Faro, Flati.

Pag. 84

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*36.06. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Sutto.
*36.09. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo garanzia debiti commerciali)

  1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alinea, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2023».
  2. Al terzo periodo dell'articolo 1, comma 861, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «all'esercizio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio 2023».
  3. I comuni che abbiano già dato luogo, per l'anno 2021, all'accantonamento previsto dall'articolo 1, comma 862, legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono provvedere con variazione di bilancio alla liberazione delle risorse impiegate.
  4. All'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023».
  5. All'articolo 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023».
  6. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021».
36.07. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo garanzia debiti commerciali)

  1. All'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento»;

   b) alla lettera b), le parole: «al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per cento»;

   c) alla lettera c), le parole: «al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per cento»;

   d) la lettera d) è abrogata.

  2. All'articolo 1, comma 864 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per cento»;

   b) alla lettera b), le parole: «del 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento»;

   c) le lettere c) e d) sono abrogate.
36.08. Gagliardi, Benigni, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Premialità per i comuni virtuosi)

  1. Alla lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Pag. 85le parole: «La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «La restante quota, sino all'anno 2029, è distribuita in base ad una graduatoria premiale, elaborata sulla base di criteri da definirsi con decreto del Ministero dell'interno che consentano di rilevare il livello di virtuosità dei comuni».
36.010. Ruffino, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Silli, Bologna.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze emana le istruzioni per la cessione di crediti di natura tributaria successivi al 2015 dei comuni fino a 15.000 abitanti, portati da titolo esecutivo non soggetto ad impugnazione, individuabili in blocco a società pubbliche di riscossione, stabilendo altresì il corrispettivo percentuale della cessione ed i termini di pagamento in relazione alla natura pro soluto o pro solvendo della stessa, come individuata dall'ente cedente.
  2. L'ente cedente dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sul sito del comune alla sezione amministrazione trasparente e con ogni ulteriore forma di pubblicità idonea a darne la più ampia diffusione.
  3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
  4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.
36.011. Bellachioma, Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Proroga del fondo di garanzia per i debiti commerciali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 859, alinea, le parole: «A partire dall'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2023»;

   b) al comma 868, le parole: «A decorrere dal 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2023».
36.012. Vanessa Cattoi.