CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
   a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: I periodi di integrazione precedentemente richiesti, autorizzati ed effettivamente utilizzati, ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: interamente autorizzato sono sostituite dalle seguenti: integralmente fruito.
1. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 230.
1. 2. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. I datori di lavoro iscritti all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi del Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, nel rispetto del limite di cui al comma 7, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per tutto il periodo di sospensione del versamento delle entrate tributarie e non tributarie di cui all'articolo di cui all'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ulteriormente modificato dall'articolo 99 del presente decreto legge.
1. 3. Labriola.

  Ai commi 9 e 10, sostituire, rispettivamente, le parole: 31 agosto 2020 e: 30 settembre 2020, con le seguenti: 31 ottobre 2020.
1. 4. Polverini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 297
   a) al comma 1 sono soppresse le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;
   b) dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:
  «1-ter. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.
  1-quater. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.
  1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue.
  1-sexies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1».

  2. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-sexies del presente decreto».
1. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 1-bis.

  Dopo l'articolo 1-bis, è inserito il seguente:

Art. 1-ter.
(Condizioni di accesso al fondo di integrazione salariale)

  1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343.
1-bis. 01. Bagnasco.

ART. 1-ter.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Misure a sostegno dell'area di crisi industriale complessa della Regione Molise)

  1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Molise per un onere complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per Tanno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo Pag. 29818, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1-ter. 01. Durigon, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Misure a sostegno dell'area di crisi industriale complessa della Regione Marche)

  1. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Marche per un onere complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1-ter. 02. Latini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 3.

  All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: che non richiedono sono sostituite da: per le unità produttive ove non sono stati richiesti;
   b) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale;
   c) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, limitatamente alle unità produttive interessate dall'integrazione salariale.
3. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.
*3. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per tutti i lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.
*3. 3. Bagnasco.

Pag. 299

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
  3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 114 comma 4, sostituire le parole: 250 milioni, con: 200 milioni.
3. 02. Polverini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Dimezzamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro a titolo di incentivo alle imprese al mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza epidemiologica)

  1. Al fine di contrastare i rischi di contrazione dell'occupazione in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti l'emergenza, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il termine di vigenza della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con proprio decreto, dispone, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di lavoro dipendente, per le imprese che, nel trimestre da marzo a maggio del 2020, hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 25 per cento rispetto al fatturato registrato nel medesimo trimestre dell'anno precedente.
  2. La quota residua pari al 50 per cento dei contributi non versati dal datore di lavoro ai sensi del comma precedente è a carico dello Stato. All'onere corrispondente, valutato in 6,5 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 300

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire il seguente:

«Art. 22-sexies.

(Sospensione delle nome in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)
   1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
   2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni».
3. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Flessibilità per le aziende che hanno attivato procedure di cassa integrazione guadagni, sospensione dell'obbligo di causale per i rinnovi e le proroghe contrattuali e sospensione limiti contratti somministrazione per attività produttive del settore sanitario nonché alle attività non sospese durante l'emergenza sanitaria)

  1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i dodici mesi successivi alla cessazione della medesima emergenza, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
   a) articolo 19, comma 1, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine di contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
   b) articolo 20, comma 1, lettera c), con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
   c) articolo 21, comma 01, con riferimento alle condizioni di apposizione del termine in caso di rinnovo e proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione;
   d) articolo 32, comma 1, lettera c), con riferimento, al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in caso di somministrazione di lavoro.
  3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, limitatamente alle imprese produttrici di apparecchiature elettromedicali e dispositivi di protezione individuale, con riferimento al ruolo strategico da esse svolto nell'ambito dell'approvvigionamento di strumenti sanitari di contrasto all'emergenza epidemiologica, non trova applicazione l'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento ai Pag. 301limiti quantitativi di ricorso alla forza lavoro mediante somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
  4. La sospensione di cui al precedente comma 3 vale anche per tutte le attività produttive, industriali e commerciali indicate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, non soggette alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 6.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN.A.IL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
   b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;
   c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;
   d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;
   e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

  4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e ii recupero del beneficio già fruito.Pag. 302
  5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
   a) essere in possesso di un master di 1o o 2o livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;
   b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;
   c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
6. 01. Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

  1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, per il periodo di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e fino alla cessazione della stessa, è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
   c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

  2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.
6. 02. Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Prestazioni agricole di lavoro accessorio)

  1. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, per favorire la tenuta del comparto agricolo, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 54-bis del decreto-legge Pag. 30324 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017, n. 96, fino al termine dello stato di emergenza:
   a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
   b) le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;
   c) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
   d) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. 03. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

  1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.
  2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

  1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il «Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e Pag. 304degli esercenti attività commerciali», dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

  2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).
7. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 8.

  All'articolo 8 sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Articolo 93.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
   1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;
   b) il comma 1-bis è abrogato;
   1.1. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato».
8. 1. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. 2. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: «1» con il seguente:
  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 e all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 2, comma28 della legge n. 92 del 2012 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di ventiquattro mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. 3. Zangrillo, Pella, Rosso, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: in deroga all'articolo 21 sono aggiunte: commi 01, 1, 2 e 3;Pag. 305
   b) dopo le parole: ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi sono aggiunte: o del diverso periodo previsto dei contratti collettivi;
8. 4. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 9.

  Al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:
   c-bis) liberi professionisti del settore turistico, titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020 e iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o alla Gestione degli esercenti attività commerciali alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 6.
9. 2. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Nuove indennità peri lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percettori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a euro 1000 per ciascun mese.
  2. Possono beneficiare dell'indennità di cui al comma 1 i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 19 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
  3. Ai fini della determinazione del fatturato e della riduzione, viene escluso il fatturato prodotto da attività svolte prima del 28 febbraio 2020.
  4. Alla copertura degli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;
   b) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.
9. 01. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Nuova indennità liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 Pag. 306agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
9. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

  1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «delle strutture ricettive», inserire le seguenti: «e delle imprese turistiche, ivi inclusi i pubblici esercizi»; e la parola: «otto», è sostituita con la parola: «quindici».
9. 03. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

  1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «5.000», è sostituita dalla seguente: «10.000» ovunque ricorra;
   b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché delle imprese del settore agricolo»;
   c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
9. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 10-bis.

  Dopo l'articolo 10-bis inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

  1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di Pag. 307euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.
(Disposizioni in materia di previdenza peri pescatori professionali)

  1. All'articolo 1, comma, 3, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo la parola: «pescicoltura», sopprimere la seguente: «ecc»;
   b) dopo il punto, aggiungere i seguenti periodi: «I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.».

  2. Rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprano il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.
  3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» aggiungere le seguenti: «e delle acque interne».
10-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-ter.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:
   a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere Pag. 308acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
   b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
   Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 245,2 milioni di euro per il 2020 e di 45,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
10-bis. 03. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   « l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10-bis. 04. Di Muro, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 10-bis aggiungere il seguente:

Art. 10-ter.

  1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero delle vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 30 novembre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti d'età, come prevista dai rispettivi ordinamenti dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nonché dei medici anche se esercitano l'attività professionale presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
10-bis. 05. Giannone, Lupi.

Pag. 309

ART. 11.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rafforzamento attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all'Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   b) quanto a 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione del Polo Mantenimento Armamento Leggera di Terni)

  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 30.000 per l'anno 2020, a euro 120.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 02. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di La Spezia)

  1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un Pag. 310contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
  2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
   a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;
   b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
   c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

  3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  Conseguentemente, agii oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368,420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 03. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Viviani, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro)

  1. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell'ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2020-2021 al 2022-2023, il polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro.
  2. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante incremento delle risorse destinate all'FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università adottate dal Ministro dell'istruzione dell'università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell'assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l'altro prevista l'istituzione da parte dell'Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall'a.a. 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.
  3. Allo scadere del triennio di operatività, previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di Pag. 311valutazione del sistema universitario e della ricerca dell'intera offerta formativa accreditata presso la sede decentrata di Taranto, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, all'istituzione dell'università degli studi di Taranto. Le relative coperture finanziarie sono da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse del fondo per il potenziamento delle attività di ricerche svolte da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati, di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11. 04. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in merito allo sviluppo del Tecnopolo del Mediterraneo)

  1. Per potenziare l'operatività della fondazione denominata «Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 732 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione della stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 05. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure a tutela della fauna marina del Golfo di Taranto)

  1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla definizione delle misure per la protezione e la tutela dei mammiferi marini dalle minacce che gravano sul loro habitat, da rispettare nella porzione della piattaforma continentale ricadente nel Golfo di Taranto, delimitata dalla congiungente Capo di Leuca e Punta Alice e appartenente alla Baia storica del Golfo di Taranto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.
  2. L'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è modificato come segue: dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la lettera: « ee-octies) Isole Cheradi;».
  3. Ai sensi della legge 6 dicembre 1992, n. 394, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Puglia e sentita la Conferenza Unificata, è istituita la riserva naturale statale «Isole Cheradi».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per l'anno 2021, e in euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 312per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 06. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Contributi a sostegno della valorizzazione dell'identità culturale originaria della città di Taranto e di promozione dello sviluppo nel territorio)

  1. Al fine di valorizzare l'identità culturale originaria della città di Taranto e di promuovere lo sviluppo nel territorio, danneggiato dalla crisi del settore siderurgico, sono attribuiti contributi, pari a 100 mila euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni per l'anno 2022 per il finanziamento di specifici progetti.
  2. I progetti di cui al comma 1, anche in funzione dello sviluppo dei circuiti di promozione culturale e turistica , compresi quelli d'interesse per la costa ionica e per i comuni contermini e quelli di ambito interregionale, consistono in interventi di recupero, restauro, riutilizzo sostenibile e rigenerazione urbana, con particolare riguardo alla valorizzazione delle aree di interesse archeologico, compresi i siti archeologici subacquei, delle strutture storiche, delle componenti artistiche e dei contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali.
  3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 07. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto)

  1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande e orchestre musicali di Taranto, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 mila euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 08. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi per demolizione strutture abusive nella Città Vecchia di Taranto)

  1. Al fine di sostenere l'opera di riqualificazione della Città Vecchia di Taranto, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022 per sostenere il comune di Taranto nella demolizione di strutture presenti nella sopracitata area e dichiarate abusive.Pag. 313
  2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 09. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Imu Taranto)

  1. Al fine di contribuire al ristoro ambientale della città di Taranto, l'imposta Municipale Unica (IMU) di spettanza statale sugli immobili di categoria catastale D, ricadenti nel medesimo Comune, per le annualità 2020, 2021 e 2022, è destinata al Comune di Taranto per essere impiegata in interventi strutturali inerenti la riqualificazione urbana, l'efficientamento energetico e i servizi sociali.
11. 010. Labriola.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

  1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori Ex Uva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato «Fondo di solidarietà Lavoratori Ex Uva in Amministrazione straordinaria» destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 011. Labriola.

ART. 14.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Ai trattamenti d'integrazione salariale di cui al comma che precede non sono applicabili le disposizioni sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso e di conguaglio.
14. 1. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 15.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

  1. Con effetto dal 20 luglio 2020, il quarto comma dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4.1 benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, totali o parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità Pag. 314di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.».
  2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

  3. I commi quinto e sesto dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2020 e in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 46 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
   c) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2020 e a 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
15. 1. Binelli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) prima dei comma 1, inserire il seguente:
  01. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1.»;Pag. 315
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  1-bis. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato ai sensi del presente comma, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 3 8, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3, dopo le parole: «oneri derivanti dal comma 1» aggiungere le seguenti: «, primo periodo,»;
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, secondo periodo, e 1-bis, stimati in 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
   c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   d) quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».
15. 2. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I benefici incrementativi di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti, di età pari o superiore ad anni diciotto, riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, titolari di pensione non riversibile di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.».

  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2 milioni per l'anno 2020 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.
15. 3 . Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:Pag. 316
  «2. Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».

  2-ter. All'articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei giudizi in materia, di pensioni di guerra, la notifica all'amministrazione del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e di ogni altro atto relativo alla causa è effettuata d'ufficio dalla segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente.».
  2-quater. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nelle sentenze in materia di pensioni di guerra la pronuncia sulle spese di giudizio è consentita solo nell'ipotesi di lite temeraria».
  2-quinques. Al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

  3-ter. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti di cui ai commi 2-ter e 2-quater con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. 4. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

  1. Le somme relative ai risarcimenti e ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti in ragione della condizione di disabilità sono escluse dal patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono adottate le modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte a recepire la disposizione di cui al comma 1.
  3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
  4. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 01. Ribolla, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Pag. 317Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 21.

  Prima del comma 1, inserire il seguente:
  01. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, primo periodo, le parole: «1200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1800 euro» e le parole: «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 11, le parole: «1.569 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.782 milioni di euro».

  Conseguentemente, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole «2000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3000 euro»;
   b) al comma 5, le parole «236,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «354,9 milioni di euro».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
021. 01. Gobbato, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il bonus di cui al comma 8, articolo 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è riconosciuto altresì ai lavoratori, con reddito familiare ISEE non superiore a 50 mila euro, che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un genitore ultrasettantacinquenne e un regolare contratto di lavoro per l'assistenza alla persona, nonché ai nuclei monofamiliari composti da pensionati ultrasettantacinquenni, con reddito ai fini Irpef inferiore a 100 mila euro, che hanno in essere un regolare contratto di lavoro per la propria assistenza.

  Conseguentemente all'articolo 114, al comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le parole: 50 milioni.
21. 1. Polidori.

ART. 21-ter.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-quater. Pag. 318
(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «giugno 2020» sono aggiunte le seguenti: «nonché di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili sino al 31 dicembre 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 104,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21-ter. 01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22. 1. Colletti, Siragusa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi con le seguenti: Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493;
   b) al comma 1, sostituire la parola: donne con la seguente: persone;
   c) al comma 2, dopo le parole: entro il 31 dicembre 2020, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Fondo per la formazione personale dei soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 3 dicembre 1999, n. 493.».
22. 2. Polverini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  3-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a garantire i soggetti di cui al comma 1 da infortuni a seguito di incidenti domestici. All'onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 114. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
22. 3. Polidori.

ART. 23.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis). Residenza in Italia per almeno dieci anni di almeno un componente del Pag. 319nucleo familiare, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;.
23. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 24.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti;

  13-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del «Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo» previsto dall'articolo 183, comma 11-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.
  13-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24. 2. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale AWARE e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo AWARE per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale per l'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano», con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2020.

  13-ter. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24. 3. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 24-bis.

  Sopprimerlo.
*24-bis. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimerlo.
*24-bis. 2. Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 25.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella Pag. 320fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, gli Enti locali, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, possono procedere alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale dipendente in rapporto a tempo indeterminato a condizione che l'ente disponga della copertura economica nel proprio piano assunzionale prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e purché il personale interessato abbia superato con successo il periodo di prova e non sia stato assunto ai sensi degli articoli 90 e 110 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.
25. 1. Viviani, Di Muro, Foscolo, Rixi, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. È comunque prorogata, causa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino a marzo 2021, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato scadute al 31 dicembre 2020.
25. 2. Cestari, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 25-bis.

  Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di contagio, incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del Covid-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
25-bis. 01. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Arruolamento straordinario Allievi Agenti Polizia di Stato)

  1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di contagio, garantire il potenziamento di organico della Polizia di Stato e consentire l'eventuale supporto alle operazioni future di controllo e presidio necessarie al rispetto delle disposizioni in atto, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.
  2. Al reclutamento si provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante procedure semplificate di formazione per gli aspiranti allievi agenti di polizia risultati idonei, anche con riserva, alle prove fisiche e psico-attitudinali di cui alla procedura di assunzione del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al comma 1.

Pag. 321

25-bis. 02. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25-bis, aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia Penitenziaria)

  1. A1 fine di ridurre i maggiori costi derivanti dall'espletamento di nuove procedure concorsuali, contenere il rischio di contagio, rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi alla emergenza epidemiologica della diffusione del Covid-19, sono autorizzate assunzioni aggiuntive degli allievi agenti Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto.
25-bis. 03. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 26.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: 663,1 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 790 milioni di euro;
   b) al comma 1-bis, capoverso comma «2-bis», è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Durante il medesimo periodo, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta nelle modalità di cui al presente comma, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili di cui al comma 2 è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.;
   c) al comma 1-quater, le parole: 337,1 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 464 milioni di euro e dopo le parole: si provvede sono inserite le seguenti: quanto a 126,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
26. 1. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 26, comma 1-bis, sostituire le parole: 15 ottobre 2020 con le seguenti: 31 gennaio 2020.
26. 2. Bagnasco, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

  1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
26. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

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ART. 26-bis.

  Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-ter.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 355 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000», sono sostituite con le seguenti: «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000».
   b) le parole: «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029», con le parole: «1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 580 milioni di euro per l'anno 2020, 670 milioni di euro per l'anno 2021, 759 milioni di euro per l'anno 2022, 848 milioni di euro per l'anno 2023, 937 milioni di euro per l'anno 2024, 1026 milioni di euro per l'anno 2025, 1.115 milioni di euro per l'anno 2026, 1.203 milioni di euro per l'anno 2027, 1.291 milioni di euro per l'anno 2028 e a 1.379 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
26-bis. 01. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il Capo I, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
MISURE PER LA FAMIGLIA

Art. 26-ter.
(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per Pag. 323i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
26-bis. 02. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 600 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
26-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Limitazioni alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da Covid-19)

  1. In caso di accertamento di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, il datore di lavoro è escluso da ogni responsabilità, civile e penale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, salvi i casi di grave violazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
26-bis. 04. Sisto, Zangrillo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

  1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, i quali rimangono disciplinati secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Garante».

Pag. 324

26-bis. 05. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-ter.
(Semplificazione delle procedure di reclutamento del personale di diretta collaborazione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali)

  1. Al comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i contratti relativi al personale da assegnare agli uffici di diretta collaborazione del Presidente e dei componenti del Collegio, il quale viene assunto con contratto di lavoro di durata non superiore al mandato del Collegio, sulla base di quanto stabilito con deliberazione del Garante».
26-bis. 06. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 26-ter.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modalità dì dilazione dei debiti contributivi in presenza di accordo dì ristrutturazione o di concordato preventivo)

  1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Cov 2, considerate le condizioni socio-economiche del contesto territoriale dell'impresa ed i conseguenti rischi sul piano occupazionale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» gli accordi di ristrutturazione dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, non possono prevedere una rateizzazione superiore a centoventi rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente; la proposta di pagamento dilazionato, nelle ipotesi di cui all'articolo 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non può essere superiore a dieci anni con previsione di almeno due rate annuali di pari importo e applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente.
  2. La previsione di cui al comma 1 si applica agli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e agli accordi di cui all'articolo 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non acora sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
26-ter. 01. D'Attis, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

  1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – (Definizione) – 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
   2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente Pag. 325articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
   3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
   4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole: «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;
    2) il comma 2 e sostituito dal seguente:
  «2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili»;
   c) all'articolo 5, comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «sono tenute a».
26-ter. 02. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 27.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nelle aree della regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio il cui tessuto socioeconomico risulti ancora gravemente compromesso a causa dai gravi eventi sismici occorsi negli anni 2008, 2009, 2016 e 2017 e in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento è ridotto di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto dia 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Pag. 326

27. 1. Baldelli, Martino, Polidori, Rotondi, Nevi, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
    1) sopprimere le parole: «in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico»;
    2) sostituire le parole da: «in regioni che nel 2018 presentavano» a «tasso di occupazione inferiore alla media nazionale» con le seguenti: «nel territorio nazionale»;
   b) abrogare il comma 2;
   c) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 2. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del settore agricolo e.
27. 3. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 27, comma 1, dopo le parole: media nazionale, aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017,.
27. 4. Prisco, Acquaroli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al presente articolo non rientra nella disciplina degli aiuti di Stato prevista dal Titolo II, Capo II, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
27. 5. Cantalamessa, Gusmeroli.

  Al comma 1, dopo le parole: e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale inserire le seguenti: e in regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

  Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 200 milioni per il 2020 e di 50 milioni a decorrere dal 2021.
27. 6. Baldelli, Nevi, Polidori, Mandelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'esonero di cui al primo periodo è riconosciuto nelle regioni Lazio Marche ed Umbria in favore dei medesimi soggetti con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia localizzata in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dell'articolo 2 della Pag. 327legge 23 luglio 2009 n. 99, nonché nell'area di crisi di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.;
   b) al comma 4, dopo le parole: dell'articolo 114 aggiungere le seguenti: e per 90 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229.
27. 7. Polverini, Baldelli, Nevi, Polidori, Mandelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche nei comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1.
27. 8. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per l'agevolazione contributiva per l'occupazione nella Regione Friuli Venezia Giulia)

  1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 e dalla concorrenza dovuta dalla fiscalità di vantaggio applicata dagli altri Stati appartenenti all'Unione europea confinanti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 12 gennaio 2021 un Fondo per la riduzione del costo del lavoro nella Regione Friuli Venezia Giulia.
  2. Il Fondo, con una dotazione annuale di 500 milioni di euro, è utilizzato al fine di esonerare i datori di lavoro dal versamento di una quota dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia, sono determinate le modalità di accesso all'agevolazione e la quota di esonero, in modo che le minori entrate non siano superiori alla dotazione di cui al comma 2.
  4. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Il Ministro del lavoro provvede a rideterminare i destinatari e gli importi dei benefici del reddito di cittadinanza al fine di garantire il rispetto del nuovo limite di spesa.
27. 01. Novelli, Sandra Savino, Pettarin, Mandelli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Applicazione dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle Zone economiche speciali)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, dopo la lettera a-sexies), è aggiunta la seguente:
   a-septies). Le ZES possono comprendere anche le aree definite Siti di interesse nazionale, alle quali si applica l'articolo 252-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla riconversione industriale dei siti di interesse nazionale (SIN).

Pag. 328

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27. 02. Labriola.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali)

  1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui al medesimo articolo 4, comma 5, segnalano, al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco –anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all’iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.
  2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.
  3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.
  4. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 3, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
  6. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà, e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.
  7. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente Pag. 329comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.
  8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Presidente del Comitato di indirizzo può avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. Il Commissario delle ZES istituite può richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del «Regolamento in materi di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi» adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.
  10. All'articolo 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture “verdi” finalizzate al turismo ed alla mobilità “dolce” non motorizzata (greenways).
   1-ter. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2020, 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
27. 03. Labriola.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure per favorire il sostegno ed il rilancio dei territori di montagna)

  1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Unione europea nell'ambito del green new deal, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, adotta un programma operativo, finanziato con risorse europee, nazionali e regionali, per la realizzazioni di interventi di sviluppo delle aree montane, alpine e appenniniche, al fine di contrastare, secondo un approccio integrato e coordinato di intervento, fenomeni di spopolamento e degrado ambientale nei suddetti territori.
  2. Per i primi interventi di attuazione del programma operativo di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. 01. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 29.

  Al comma 8, al primo periodo e al secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2020 inserire le parole: eventualmente prorogabile.
29. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 330

  Al comma 8 sostituire le parole: nella tabella di cui all'allegato B con le seguenti: nella tabella di cui all'allegato A.
29. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
29. 3. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 29-ter.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di contenimento del contagio Covid-19 connesso al fenomeno migratorio)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tutelare la salute di tutte le persone che si trovano sul territorio nazionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, per tutti i cittadini di nazionalità extra UE che entrano senza regolare permesso nel territorio italiano, è previsto un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni, da svolgersi all'interno degli spazi preposti nei centri di prima accoglienza, secondo le modalità già individuate dal Servizio sanitario regionale Dipartimento di prevenzione per l'isolamento domiciliare ed è attivato un sistema di sorveglianza sindromica con l'obiettivo principale di rilevare precocemente qualsiasi evento che possa rappresentare un'emergenza di salute pubblica ed organizzare una risposta tempestiva e appropriata.
  2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i centri di prima accoglienza situati nel territorio nazionale comunicano al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute il numero di persone alle quali può essere garantita l'accoglienza nel rispetto dei protocolli sanitari e delle norme anti-contagio, comprese le disposizioni di cui al comma 1.
  3. Nel caso in cui il numero dei migranti ospitati nei centri di prima accoglienza risultasse pari o superiore a quello ritenuto idoneo, ai sensi del comma 2, a garantire il rispetto degli spazi necessari per la tutela della salute pubblica di tutte le persone presenti durante il periodo di isolamento, il medesimo centro deve intendersi impossibilitato ad accogliere nuovi ospiti e il porto territorialmente più prossimo deve intendersi chiuso per ragioni di sicurezza nazionale.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29-ter. 01. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 29-quinquies.
(Disposizioni urgenti in materia di accoglienza sanitaria del migrante – Passaporto sanitario elettronico)

  1. Al fine di tutelare la salute dei residenti che accolgono nel proprio territorio i migranti e definire le fragilità immunitarie ed infettive degli stessi, i dati sanitari sono raccolti nei Centri di accoglienza in un fascicolo sanitario elettronico (Passaporto sanitario) e sono comprensivi di uno screening infettivologico e di rischio all'arrivo e dopo 15 giorni di permanenza, con oneri a carico dello Stato.Pag. 331
  2. Con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Regioni e Province autonome, è definito l'ambito di competenze per garantire il monitoraggio e la tracciabilità dei dati informativi ai fini della tutela della salute sia individuale che collettiva, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
  3. A decorrere dal l2 gennaio 2021 una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard è destinata all'accoglienza sanitaria del migrante. A tale fine è conseguentemente incrementato, a decorrere da gennaio 2021, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 4.
  4. All'articolo 39-terdecies comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla parola: «ottanta».
29-ter. 02. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 30-bis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.30-ter.
(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, primo periodo le parole: «e direttore scientifico» sono soppresse;
   b) al comma 3, terzo periodo, le parole da: «il direttore scientifico» a: «grande dimensione» sono soppresse;
   c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.».
30-bis. 01. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Zoffili.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.
(Competitività nella ricerca e Direttori Scientifici degli IRCCS pubblici)

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, primo periodo sono eliminate le parole: «e direttore scientifico» e nel terzo periodo le parole da: «il direttore scientifico» a: «grande dimensione»;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati l'incarico di direttore scientifico è di natura autonoma e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Il direttore scientifico deve essere in possesso di comprovate capacità scientifiche e manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione Pag. 332tecnico- sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.».
30-bis. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.
(Tutela dei pazienti delle strutture odontoiatriche)

  1. L'esercizio dell'attività odontoiatrica da parte delle società indicate nella legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 153 ha natura imprenditoriale, non comporta esercizio dell'attività professionale e richiede l'autonoma decisione, prospettazione ed erogazione delle prestazioni odontoiatriche tipiche e strumentali da parte di professionisti, scelti dai pazienti tra quelli operanti nella struttura, iscritti all'albo degli odontoiatri, ferme le funzioni del direttore sanitario iscritto al suddetto albo e il rispetto del codice deontologico e delle norme sul trattamento dei dati personali.
  2. Alle società del comma 1 si applica in ogni caso la legge 8 marzo 2017, n. 24 e l'assicurazione prevista dal suo articolo 10 deve comprendere i danni subiti dai pazienti, in misura non inferiore all'intero corrispettivo da loro corrisposto anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate in ragione di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società o di altre cause a queste imputabili. Prima dell'inizio dei pagamenti e delle cure è indicata la data della loro conclusione e anche le società sono tenute al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'obbligo di assicurazione riguarda anche le cure in corso.
  3. Nel caso di procedure concorsuali alle quali siano sottoposte le società indicate nel comma 1 sprovviste dell'assicurazione prevista nel comma precedente i corrispettivi versati dai pazienti, anche attraverso appositi finanziamenti, per cure che non siano state completate costituiscono per l'intero crediti ammissibili e hanno privilegio generale ai sensi dell'articolo 2751-bis del codice civile, collocandosi subito dopo quelli del comma 1, n. 1).
30-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132)

  1. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente «l'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Al fine di garantire la piena integrazione delle politiche di tutela ambientale e di tutela della salute il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla presente legge opera in piena sinergia operativa e funzionale con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, secondo modalità definite con apposito decreto del Presidente della Repubblica, approvato dalla Conferenza Stato Regioni e delle province autonome. Alle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale si applicano le medesime norme di ordinamento giuridico e contrattuale previste per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.».
30-bis. 04. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 30-ter.

Pag. 333

  1. Le disposizioni relative ai benefici di cui all'articolo 124, comma 2, e dell'articolo125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, elencati dall'articolo 130-bis, sono prorogate al 31 dicembre 2021.
  2. La proroga dei benefici per l'acquisto dei dispositivi di protezione nel rispetto delle indicazioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo 125 è riconosciuta specificamente riservata ai soli laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, e alle professioni sanitarie che svolgono un lavoro definito: «di prossimità», o che sono nella impossibilità di rispettare la prassi del distanziamento interpersonale di oltre 1 metro.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse residue rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
30-bis. 05. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 31-bis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-ter.
(Disposizioni in materia di mototerapia)

  1. Lo Stato riconosce la mototerapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio e la diffusione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le associazioni interessati, provvede all'elaborazione di linee guida volte a disciplinare i requisiti e le modalità di svolgimento della mototerapia nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, con l'accordo di genitori e medici curanti e con la partecipazione riservata a piloti esperti.
31-bis. 01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 31-ter.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.
(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

  1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Pag. 334

31-ter. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.

  1. I soggetti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per le ore necessarie all'effettuazione dei test sierologici, tamponi e eventuali ulteriori accertamenti necessari alla diagnosi di positività da virus Sars-Cov-2, effettuati presso laboratori pubblici e privati in possesso di tutti i requisiti necessari. Al lavoratore spetta un permesso retribuito che è considerato servizio a tutti gli effetti.
  2. Il lavoratore che intenda beneficiare del permesso deve comunicare in anticipo al datore di lavoro la data della donazione con un preavviso di almeno due giorni, salvo casi di comprovata urgenza.
  3. Per giustificare l'assenza, il dipendente è tenuto a farsi rilasciare un certificato su di un modulo intestato al laboratorio o centro di prelievo presso il quale è stato effettuato il test o il tampone.
31-ter. 02. Ravetto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.
(Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»)

  1. In ciascuna regione è istituito il Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118», di seguito denominato «Sistema», al fine di garantire, con carattere di appropriatezza e di massima tempestività, il soccorso professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza. Il Sistema non confluisce nel Numero unico di emergenza (NUE).
  2. Il Sistema è costituito dalla centrale operativa «118», con annessa sala operativa, dotata di ambienti idonei alle attività svolte, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane e professionali ad esso assegnate e dal centro direzionale di coordinamento e di gestione al fine di garantire le attività di emergenza sanitaria nel territorio di competenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.
  3. Il Sistema è istituito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è organizzato a livello territoriale ai sensi di quanto disposto dal comma 7.
  4. La centrale operativa «118» è un'unità operativa complessa. Alla direzione della centrale operativa «118» possono accedere, con le modalità previste dalla vigente normativa per il conferimento degli incarichi quinquennali della dirigenza medica, i laureati in medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, in anestesia e rianimazione e titoli equipollenti.
  5. Il direttore della centrale operativa è anche direttore del Sistema.
  6. Il Sistema, in quanto macrostruttura ad elevata complessità gestionale, è strutturato a valenza dipartimentale.
  7. Il Sistema è organizzato su base provinciale in conformità ai seguenti parametri:
   a) popolazione servita: minimo 300.000 abitanti e massimo 1.500.000 abitanti;
   b) postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato: minimo 12 e massimo 30.

  8. Il numero di postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato è stabilito in base ai seguenti criteri:
   a) popolazione servita: minimo 15.000 abitanti e massimo 70.000 abitanti; b) estensione del territorio: minimo 200 chilometri quadrati (kmq) e massimo 300 kmq;
   c) tempi medi di impegno: minimo 5-6 ore su 24 ore e massimo 12 ore su 24 ore;
   d) tempi di intervento nei casi classificati come codici gialli e rossi: massimo 20 minuti.

Pag. 335

  9. I medici del Sistema sono assunti mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica. In mancanza di candidati possono essere attribuiti incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 23 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006.
  10. I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano presso il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto convenzionale stipulato ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 1 transitano nella dirigenza medica, previa domanda e prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo Sistema.
  11. I medici del Sistema assegnati alle centrali operative «118» svolgono, oltre alle ordinarie attività mediche, compiti specifici di coordinamento e di supervisione delle attività delle medesime centrali nonché di verifica, in tempo reale, della qualità dei servizi e delle cure prestati nonché della formazione professionale del personale assegnato, in conformità agli indirizzi e alle direttive del direttore della centrale operativa.
  12. Gli infermieri del Sistema sono assunti mediante procedure concorsuali pubbliche. Gli infermieri del Sistema assegnati alle centrali operative «118» devono possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza. Ad ogni centrale operativa «118» sono assegnati almeno due infermieri.
  13. In ciascuna centrale operativa «118» è garantita la presenza di almeno un'unità di personale amministrativo dipendente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
  14.1. Per i mezzi mobili di soccorso il Sistema si avvale di personale formato per le funzioni di autista soccorritore. Per tali funzioni il Sistema può altresì stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.
  15. Il personale medico e infermieristico e gli autisti soccorritori dipendono giuridicamente e funzionalmente dal Sistema e i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
  16. Il Sistema è articolato nelle seguenti aree:
   a) gestione del rischio;
   b) gestione della qualità dei servizi prestati e delle attività svolte;
   c) formazione del personale;
   d) gestione delle maxiemergenze;
   e) soccorsi speciali;
   f) comunicazione e divulgazione della cultura dell'emergenza.

  17. Presso ogni regione è istituito il comitato regionale del Sistema, di seguito denominato «comitato», composto da:
   a) i direttori delle centrali operative «118»;
   b) almeno due rappresentanti dei dirigenti medici delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;
   c) almeno due medici di medicina generale nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;
   d) almeno due coordinatori infermieri nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;
   e) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato convenzionate, indicati dalle organizzazioni medesime, sostituiti ogni due anni a rotazione;
   f) altre figure ritenute utili o necessarie in base alla programmazione delle attività del Sistema.

Pag. 336

  18. Il comitato nomina al suo interno il presidente fra i direttori delle centrali operative «118» con funzioni di coordina-mento delle riunioni e della loro indizione, di promozione di iniziative per migliorare le attività e le funzioni dell'emergenza sanitaria territoriale nonché di relazione con le istituzioni regionali per rappresentare le istanze comuni e le proposte di miglioramento. La durata dell'incarico è biennale ed è svolta a rotazione tra i direttori delle centrali operative «118».
  19. Il comitato ha il compito di:
   a) uniformare le attività svolte dalle centrali operative «118» e di favorire le integrazioni funzionali e operative;
   b) valutare la congruità degli aspetti organizzativi comuni e individuare possibili interventi migliorativi;
   c) elaborare linee guida comuni di intervento e di interoperatività;
   d) proporre e uniformare le attività di formazione del personale;
   e) definire i piani di comune interesse per le maxiemergenze e le relative modalità di gestione;
   f) definire gli aspetti che richiedono il coinvolgimento di enti e di strutture esterni e le modalità di rapporto con essi;
   g) elaborare l'analisi congiunta delle esigenze del territorio e formulare proposte per rendere più efficace la risposta in emergenza;
   h) formulare proposte al fine di migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del Sistema.
31-ter. 03. Labriola.

ART. 31-quater.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.
(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2020.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31-quater. 01. Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 31-quinquies.
(Disposizioni in materia di iscrizione dei massofisioterapisti agli elenchi speciali ad esaurimento)

  1. I soggetti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista entro il 30 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, i quali alla data del 30 giugno 2020 non siano stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, possono presentare domanda di iscrizione con riserva nei medesimi elenchi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. L'iscrizione è confermata previa dimostrazione da parte dell'interessato di aver svolto un'attività Pag. 337professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, entro il 31 dicembre 2023. La mancata acquisizione del requisito di cui al precedente periodo determina la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista.
31-quater. 02. Ribolla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 32.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Nell'ottica del superamento della logica emergenziale degli interventi normativi adottati in seguito alla pandemia da SarsCov-2, al fine di intervenire alla riqualificazione della didattica e per sviluppare nuovi modelli di attività scolastiche, nonché di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'istruzione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, adotta un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto a riorganizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento alle disposizioni in materia di sicurezza e di distanziamento, sulla base del numero e della densità per classe degli studenti frequentanti l'istituzione scolastica, anche attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, prima delle parole: Il fondo aggiungere le seguenti: Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma precedente,.
   Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01, valutato in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
032. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata sono sostituite dalle parole: pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020 e a 200 milioni nell'anno 2021, è destinata;
   b) al comma 3, le parole: pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata sono sostituite dalle parole: pari a 300 milioni di euro nell'anno 2020 e 400 milioni nell'anno 2021, è destinata.
32. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per il personale docente ed ATA, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali, il periodo di assenza dal servizio prescritto delle competenti autorità-sanitarie non è computabile nel periodo di malattia.
32. 2. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 6-ter con il seguente:
  6-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la valutazione finale degli apprendimenti Pag. 338degli alunni delle classi del primo ciclo di istruzione, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa mediante l'utilizzo di una griglia di valutazione che ricomprende le competenze non cognitive (cosiddetto soft skills) che sono introdotte nel metodo didattico in maniera interdisciplinare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, al fine di sviluppare negli studenti abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione e la capacità di interazione
32. 3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. A garanzia del contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 realizzare, se richiesto dalle Istituzioni scolastiche strutture precarie, smontabile per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti.
32. 4. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Piano straordinario di assunzione del personale docente di sostegno precario)

  1. In relazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti vacanti e disponibili di sostegno, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno , inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
  2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
  3. In subordine:
   a) Il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.
   b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

  4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova:
   a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell'abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il Pag. 339mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.
   b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

  5. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 ,il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico, di diritto di 50.000 posti di sostegno ,in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1 , comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
32. 01. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

32-bis.
(Istituzione graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio; Incremento posti per immissione in ruolo)

  1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente ed educativo, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali, sui posti vacanti e disponibili al termine delle immissioni in ruolo.
  2. Il personale docente ed educativo immesso in ruolo ai sensi del comma 2 è tenuto a frequentare, durante l'anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.
  3. Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie di cui al comma 2 e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può partecipare al percorso formativo di cui periodo precedente o, in opzione, presentare domanda per l'inserimento in coda nella stessa graduatoria di un'altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
32. 02. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

32-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta in fase di reclutamento, su tutti i posti vacanti e disponibili. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020.
32. 03. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

32-bis.
(Superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico ante il 2017)

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Pag. 34023 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.
  2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
32. 04. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

32-bis.
(Mobilità straordinaria)

  All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2020-2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto.
32. 05. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

32-bis.
(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 5 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
32. 06. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

  All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole «dopo cinque anni scolastici» con le seguenti «dopo tre anni scolastici»;
   b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;Pag. 341
   c) il comma 17-novies è soppresso.
32. 07. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

32-bis.
(Modificazioni al comma 655 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «nelle istituzioni di cui al comma 653», sono sostituite con le seguenti: «nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508». Dopo le parole «nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249» sono aggiunte le seguenti parole: «e nei corsi di formazione di base o preaccademici di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM».
32. 08. Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

32-bis.
(Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19)

   Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida «Piano scuola 2020/2021», non determinano, in caso di eventi che si siano verificati o si potranno verificare durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 a responsabilità punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.
32. 09. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 32-ter.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-quater.

   1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.».
32-ter. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.
(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

Pag. 342

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese)

  1. All'articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi: 1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali.
  I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater, 1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie provinciali e di istituto. 1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
   a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;
   b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

  2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per Pag. 343l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
32-ter. 02. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.
(Incremento posti in organico di diritto)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355 milioni nell'anno 2021, 2.400 milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni nell'anno 2023, 2.500 milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni nell'anno 2025, 2.600 milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni nell'anno 2027, 2.700 milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede: a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;
   b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2020, 392,50 milioni di euro per l'anno 2021, 437,50 milioni di euro per l'anno 2022, 487,50 milioni di euro per l'anno 2023, 537,50 milioni di euro per l'anno 2024, 587,50 milioni di euro per l'anno 2025, 637,50 milioni di euro per l'anno 2026, 687,50 milioni di euro per l'anno 2027, 737,50 milioni di euro per l'anno 2028, 787,50 milioni di euro per l'anno 2029 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32-ter.03. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.
(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 Pag. 344n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di leFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito».
32-ter. 04. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, 32-ter aggiungere il seguente:

Art. 32-quater.
(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

  1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il Pag. 345numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.
32-ter.05. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce standard minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni, due anni.
   2-ter. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.
   2-quater. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».
33. 1. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis). Studentesse in stato di gravidanza.
33. 2. Valbusa, Cavandoli, Gobbato, Boldi, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

   1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza Pag. 346ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis, della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.
   2. A decorrere dal 1o gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.
   3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1 del presente articolo, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
33. 01. Centemero, Durigon, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

   1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.
33. 02. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 33-bis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-ter.
(Ampliamento degli organici nelle istituzioni AFAM)

   1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro da destinarsi all'ampliamento della dotazione organica delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro Pag. 347dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise tra personale docente e non docente, da assegnarsi a ciascuna istituzione.
   2. È autorizzata, altresì, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la spesa di 5 milioni di euro per l'assunzione di korrepetitor al pianoforte e al clavicembalo per il supporto durante le lezioni ai docenti titolari delle classi di canto e strumento (corsi tradizionali), nonché nei saggi e nelle attività artistiche, negli Istituti Superiori di Studi Musicali e di tecnici di laboratorio nelle Accademie di Belle arti e negli ISIA.
   3. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti i profili giuridici ed economici del personale di cui al comma 2. Il trattamento economico spettante non potrà comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza-Collaboratore del centro istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam. Con il medesimo decreto saranno determinate le dotazioni organiche del personale di cui al comma 2 da assegnare a ciascuna istituzione.
   4. I contratti di cui ai commi 2-3-4 del presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso alla professione di docente nelle Istituzioni AFAM.
   5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;
   b) quanto a 15 milioni di euro dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.».
33-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Misure a sostegno degli istituti tecnici superiori)

  1. Per l'anno 2020 è istituito un fondo denominato «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS» con una dotazione pari a euro 1.122.235 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con le seguenti finalità:
   a) provvedere all'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali;
   b) provvedere all'acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma tra le Fondazioni di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, secondo i seguenti criteri:
   a) 5 euro pro capite per studente per l'acquisto dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo nel limite massimo di 82.235 euro;
   b) 10.000 euro per ciascuna Fondazione per l'acquisto di piattaforme digitali Pag. 348di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nel limite massimo di 1.040.000 euro. Le risorse di cui alla presente lettera sono trasferite alle Fondazioni previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'istruzione.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.
33-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Istituzione della prima fascia per i professori di accompagnamento pianistico e relative discipline d'insegnamento autonomo)

  1. È istituita la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 Accompagnamento pianistico, di cui alla tabella allegata al DM 3 luglio 2009, n. 90.
  2. I professori che alla data di approvazione della presente legge sono inquadrati nel settore disciplinare CODI/25, sono inseriti nell'area professionale docenti con decorrenza giuridica a decorrere dal 1o novembre 2018 e decorrenza economica dal primo giorno lavorativo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, conservando la posizione stipendiale di provenienza.
  3. Alla progressione di carriera dei docenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente delle istituzioni AFAM nel CCNL del comparto. Ad essi vengono riconosciuti gli emolumenti arretrati già accantonati per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020.
33-bis. 03. Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 33-bis aggiungere il seguente:

Art. 33-ter.
(Riconoscimento della laurea per gli insegnanti teorico-pratici specializzati sul sostegno)

  1. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio su posto di sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di primo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro II, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
  2. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.
  3. All'articolo 13, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, al comma 1, alla fine del primo e del secondo capoverso sono inserite le seguenti parole: «nonché gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno».
33-bis. 04. Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 349

ART. 34.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da alla ricerca e sviluppo fino alla fine del periodo, con le seguenti alla Fondazione Toscana Life Sciences, per l'attività di ricerca e sviluppo, nonché acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali.
34.1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 35.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del miglior impiego del personale di cui al comma 1, i Prefetti, nel disporre l'impiego delle unità a loro assegnate, devono prioritariamente privilegiare, salvo oggettivi impedimenti, l'adozione di modalità operative più aderenti alla peculiarità d'impiego delle Forze armate, prevedendo lo svolgimento di servizi maggiormente dinamici.
35. 1. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 2, sostituire le parole: euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, con le seguenti: euro 18.079.577,4 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Conseguentemente sostituire le parole: euro 12.610.836 con le seguenti: euro 23.012.587,4.

  2. Ai maggiori oneri, pari a euro 10.401.751,40, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.
35.2. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 36.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della difesa, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale ufficiale medico, con il grado di tenente, e del personale sottufficiale infermiere, con il grado di maresciallo, arruolato temporaneamente ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla cessazione del medesimo periodo di ferma eccezionale.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto ai commi 1 e 2, nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; quanto al comma 2-bis, nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondete riduzione Pag. 350del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
   b) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché il personale ufficiale medico e sottufficiale
   infermiere».
36.1. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Procedure straordinarie di stabilizzazione professionale e di mobilità del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, anche nell'ottica di valorizzazione delle responsabilità e professionalità acquisite nel corso dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e di procedure di mobilità.
  2. I decreti legislativi sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale dei militari che abbiano ottenuto l'assenso del Ministero della difesa ai fini della loro costituzione, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che le procedure di stabilizzazione di cui alla lettera b) e di mobilità di cui alla lettera c) si applichino ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata di quattro anni (VFP4) delle Forze armate risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli in servizio permanente e che hanno prestato servizio per due rafferme della durata di due anni ciascuna, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto soccorso pubblico, iscritto negli appositi elenchi da tre anni, che ha effettuato almeno centossessanta giorni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi tre anni;
   b) prevedere la stabilizzazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, del personale di cui alla lettera a) nel comparto di appartenenza in base alla disponibilità finanziaria e organica dell'amministrazione competente, mediante procedura speciale di reclutamento, con priorità per il personale più anziano per età;
   c) prevedere la mobilità, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, del personale di cui alla lettera a) verso altre amministrazioni in base alle competenze acquisite, con priorità per il personale più anziano per età.
36. 01. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 38-bis.

  Dopo l'articolo 38-bis, aggiungere il seguente:

Art. 38-ter.Pag. 351
(Misure per favorire l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive)

   1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone sorde e sordocieche, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno, tempestivo e gratuito accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde, sordocieche o con altre disabilità uditive in genere.
   2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
38-bis.01. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 39.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Quota parte delle risorse economiche del fondo di cui al comma 1 pari a 400 milioni sono destinate, per l'anno 2020, a favorire l'attività didattica delle scuole dell'infanzia dei comuni in stato deficitario o dissestati. Tali risorse economiche sono ripartite tra i comuni di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 novembre 2020. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell'importo massimo delle risorse economiche riferito al comune in stato deficitario o dissestato, nonché le modalità per la concessione dei benefici economici ai medesimi comuni deficitari o dissestati.
39.1. Giannone, Lupi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere i commi 2, 3 e 4;
   b) al comma 5 dopo le parole: «di bilancio» aggiungere le seguenti: «dei comuni, delle province e delle città metropolitane».
39. 2. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

  1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente Pag. 352legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.
  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni
  3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.
39. 01. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come «periferici» o «intermedi» nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per 1 istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni;
   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi Pag. 353cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque armi di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo Pag. 354di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 ottobre 2020 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
39. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni sotto i mille abitanti)

  1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei piccoli comuni con meno di mille abitanti stabilmente residenti, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e nel territorio del comune.
  2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.
  4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni;
   a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;
   b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;
   c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);
   d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;
   e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA Pag. 355ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;
   g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

  5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma I per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.
  6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.
  8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.
  9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 230 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 settembre 2020, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle Pag. 356detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, 33.1687 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
39. 03. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle elezioni amministrative 2021.
39. 04. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.
39. 05. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Trattenimento in servizio dei segretari comunali)

  1. Al fine di consentire ai comuni e alle province uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni fondamentali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
39. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Potenziamento del personale dei comuni e loro consorzi)

  1 Al fine di consentire ai comuni uno svolgimento efficiente ed efficace delle proprie funzioni, per gli anni 2020 e 2021 i comuni e i loro consorzi possono assumere personale strettamente necessario a far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dal COVID-19 e per garantire le funzioni fondamentali in deroga alla disciplina prevista dal comma 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  2. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.

Pag. 357

39. 07. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Strumenti finanziari regionali)

  1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e del loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.
  2 Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.
39. 08. Bubisutti, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41. 1. Colletti, Siragusa.

ART. 42.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Al fine di accelerare la spesa dei fondi extraregionali, per l'anno 2020 è consentito alle Regioni a statuto speciale il pieno utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione derivanti da risorse nazionali e comunitarie».
42. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità».
42. 2. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 42-ter.

  1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore della regione Veneto, al fine di consentire la rapida ripresa delle attività economiche dei comuni colpiti dal maltempo di fine agosto nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, destinatari della dichiarazione di emergenza del 10 settembre 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento.

Pag. 358

42. 01. Caon, Mandelli.

ART. 42-bis.

  Ai commi 1, 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Ventimiglia.
42-bis. 1. Di Muro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Como.
42-bis. 2. Locatelli, Molteni, Zoffili, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Udine.
42-bis. 3. Moschioni, Panizzut, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Sant'Anna Arresi.
42-bis. 4. Zoffili, De Martini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Roccella Joinica.
42-bis. 5. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Pozzallo.
42-bis. 6. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Porto Empedocle.
42-bis. 7. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Messina.
42-bis. 8. Alessandro Pagano, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Gallipoli.
42-bis. 9. Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Santa Maria di Leuca.
42-bis. 10. Sasso, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Crotone.

Pag. 359

42-bis. 11. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Trieste.
42-bis. 13. Panizzut, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Ai commi 1 e 2 dopo le parole: Lampedusa e Linosa aggiungere: e del comune di Sant'Antioco.
42-bis. 14. Zoffili, De Martini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 43.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

   A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019.
43. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, oltre che per garantire l'avvio della concorrenza sul prezzo finale del gas per tutti i consumatori sardi, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari e della regolazione, l'insieme delle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di stoccaggio e rigassificazione in fase di autorizzazione o realizzazione nonché ulteriori da realizzare all'interno delle aree portuali dell'isola. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il MISE e la Regione Sardegna, in base alle loro attribuzioni di competenza, definiscono l'elenco dei terminali di stoccaggio e rigassificazione da ricomprendere nella rete nazionale di trasporto, con particolare riferimento alle infrastrutture GNL già in costruzione, in autorizzazione ovvero da autorizzare nelle aree portuali ed industriali. Le infrastrutture di trasporto, stoccaggio e rigassificazione come sopra definite, sono regolate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, anche prevedendo un regime transitorio, secondo principi di accessibilità e non discriminazione, definendo le regole tariffarie e disciplinando le condizioni di accesso che garantiscano ai consumatori sardi benefici di prezzo pari a quelli delle altre regioni italiane. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore Pag. 360della legge di conversione del presente decreto-legge e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture. Ai fini della distribuzione del gas naturale la Regione Sardegna è inserita in uno degli ambiti tariffari nazionali.
  2. Al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo la parola: «1102», e prima della seguente: «nonché» sono aggiunte le parole: «nei comuni della Sardegna,».
  3. Il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è soppresso.
43. 02. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Rilancio delle Avvocature degli enti pubblici territoriali e locali)

  1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dallo Stato, con riferimento alle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti del comparto Regioni-Enti locali.
  2. Nel ruolo professionale di cui al comma 1, sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine, che abbiano avuto accesso alla carriera mediante pubblico concorso.
  3. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.
  4. L'Ufficio legale è coordinato da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza vincoli di subordinazione alle strutture amministrative. Il titolo professionale di abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio almeno triennale quale avvocato pubblico, costituiscono requisiti minimi per l'attribuzione degli incarichi di responsabilità di direzione di struttura legale, semplice o complessa.
  5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale di cui al presente articolo, è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:
   a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
   b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario.

  6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto per i dirigenti dalla contrattazione collettiva di ciascun comparto di appartenenza.
  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento dei dirigenti avvocati delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1, nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. Agli altri avvocati appartenenti al ruolo professionale istituito con la presente legge, spetta un trattamento economico equiparato a quello tabellare in godimento dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti. Agli stessi avvocati, ove abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, spetta, altresì, una 203 indennità di toga il cui importo è Pag. 361fissato dall'Amministrazione di appartenenza in misura non inferiore al 50 per cento dell'indennità di posizione dirigenziale prevista dalla vigente contrattazione collettiva dei dirigenti del comparto di riferimento dei rispettivi Enti, e in ogni caso entro i limiti delle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla collocazione in quiescenza del personale dell'Ente, mentre nessuna ulteriore indennità compete a titolo di eventuale coordinamento di struttura, semplice o complessa, non apicale. Resta fermo per tutti gli avvocati previsti dal presente comma il diritto ai compensi professionali come disciplinati dalle leggi nazionali in materia e dai regolamenti di ciascuna amministrazione. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata da ciascuna Amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo disposti.
  8. Nelle more dell'entrata in vigore della contrattazione separata per il ruolo professionale, all'attuazione delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente si provvede a valere sulle risorse rivenienti dalle economie conseguenti alla quiescenza del personale e dai fondi già destinati al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con profilo di avvocato, comparto non dirigenziale.
43. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 44-ter.

  All'articolo 44-ter sostituire, ovunque ricorrano, le parole: euro 6.330.298 con le seguenti: euro 15.727.948.
44-ter. 1. Ferrari, Boniardi, Castiello, Fantuz, Lorenzo Fontana, Gobbato, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 45.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Ai fini della tutela economico/finanziaria delle imprese appaltataci, dei fornitori, dei subappaltatori, nella fase di riavvio dei lavori pubblici, la cui sospensione a causa del COVID-19 ha generato forti perdite nel tessuto economico, e in considerazione delle difficoltà incontrate dalle imprese nelle operazioni di richieste di accesso al credito, sebbene garantito dallo Stato, le stazioni appaltanti provvedono al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori, maturati alla data del 4 maggio 2020, nonché dei successivi SAL maturandi fino alla data del 31 dicembre 2021, indipendentemente dal fatto che si sia raggiunto l'importo previsto da contratto.
  2. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino alla data del 31 dicembre 2021 i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di dieci giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e prescindendo dal diverso termine espressamente concordato nel contratto. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, e comunque senza previsione di un termine massimo entro il quale devono essere adottati.
45. 01. Mazzetti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, Pag. 362convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, sostituire le parole: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,», con le seguenti: «è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito.».
  2. Al fine di consentire l'invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell'ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro annui.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
45. 02. Giacometto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Semplificazione in materia di programmazione e realizzazione delle infrastrutture prioritarie)

  1. La Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituita dalla seguente:

«PARTE V
   “INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESSENZIALI PER LO SVILUPPO NAZIONALE”

Art. 200.
(Disposizioni generali e strumenti di pianificazione e programmazione)

   1. La presente Parte V regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale nonché l'approvazione degli insediamenti produttivi e infrastrutture private essenziali per l'approvvigionamento energetico individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e inseriti in apposito elenco nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui ai commi successivi. Nell'ambito della programmazione predetta, sono altresì individuate, con appositi “Accordi per lo Sviluppo”, di concerto tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere per le quali l'interesse di sviluppo regionale è concorrente con l'interesse di sviluppo nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità indicate dal presente Codice, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
   2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla presente parte è oggetto di:
   a) concessione di costruzione e gestione;
   b) affidamento unitario a contraente generale;
   c) finanza di progetto;Pag. 363
   d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente Codice compatibile con la tipologia dell'opera da realizzare.
   2-bis. Nell'ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, il Documento di Economia e Finanza è annualmente corredato da una relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel documento pluriennale di pianificazione (DPP), di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, tenuto conto della loro integrazione con le reti europee e territoriali, nonché con il Piano generale dei trasporti e della logistica.
   2-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1, sono indicate:
   a) le opere da realizzare;
   b) il cronoprogramma di attuazione;
   c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
   d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
   3. Il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano è adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.
   4. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità sia valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP sostituisce tutti i precedenti strumenti di pianificazione e programmazione.
   4-bis. Il DPP è redatto annualmente ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti.
   4-ter. Le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, i soggetti aggiudicatori e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte di infrastrutture e insediamenti essenziali per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorità al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilità, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministero, verificata la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonché la sua funzionalità anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL, qualora lo ritenga prioritario, può procedere al suo inserimento nel DPP, e ciò anche ai fini della sottoscrizione tra Governo e singole regioni degli “Accordi per lo Sviluppo” di cui al comma 1.
   4-quater. In sede di redazione del DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonché attraverso una valutazione di fattibilità economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Pag. 364In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le opere il cui costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento del costo dallo stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilità. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.
   5. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per la programmazione delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui alla presente Parte V e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura tutti i soggetti aggiudicatori di cui al comma 4-ter, presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 6, Parte I, Titolo III del presente Codice. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni.
   6. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti essenziali di cui al comma 1 avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo i successivi articoli della presente Parte.
   7. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate dalle disposizioni di cui al presente Codice.
   8. Con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno, 21 marzo 2017 di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento.
   9. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
   10. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, può:
   a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture; i costi della struttura tecnica di missione sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
   11. Per le attività di cui alla presente Parte il Ministero, inoltre, può:
   a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;Pag. 365
   b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti aggiudicatori;
   c) richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la collaborazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) ai fini della promozione e della diffusione di modelli di Partenariato Pubblico Privato (PPP), nonché l'assistenza gratuita attraverso la prestazione di servizi di assistenza tecnica, legale e finanziaria, in tutte le fasi dei procedimenti;
   12. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina, con apposito decreto, di Commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 201.
(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture essenziali)

   1. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   a) il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate;
   b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti essenziali per lo sviluppo nazionale.
   2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di Pag. 366previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere essenziali per lo sviluppo nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1, è definita con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
   4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
   a) le modalità di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilità;
   b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonché le modalità di revoca.
   5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
   6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o più delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonché per effetto delle attività di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle “infrastrutture e insediamenti produttivi essenziali per lo sviluppo del nazionale”, ivi incluso il “Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).
   8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.
   9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo.

Art. 202.
(Procedure di approvazione dei progetti)

   1. Ai progetti delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del nazionale, non si applicano le norme di cui all'articolo 22 e articolo 27, comma 1, del presente decreto.
   2. I livelli di progettazione si articolano secondo due livelli di successivi approfondimenti, in progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo.
   3. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in un'unica fase. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'inserimento negli strumenti di programmazione approvati dal medesimo Ministero.Pag. 367
   4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo nazionale, oltre a quanto previsto dal decreto di cui al comma 3, articolo 23, deve prevedere i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. Ove, ai sensi delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredato anche da studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica non è richiesta la comunicazione agli interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è comunque depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
   4-bis. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto di fattibilità tecnica ed economica, contestualmente, con unico invio in pari data, al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze, ai fini del programma di risoluzione delle interferenze, ed a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre novanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei trenta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in tale sede da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente.
   Le valutazioni in capo alle Regioni e Provincie Autonome interessate, tengono conto delle osservazioni acquisite in sede di consultazione pubblica del progetto mediante apposite sedute e/o assemblee organizzate dalle medesime Regioni o Province Autonome interessate i cui esiti sono conclusi non oltre sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Ad esito delle valutazioni istruttorie, il Ministero formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e Pag. 368province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi. La proposta istruttoria formulata dal Ministero, è esaminata e valutata in sede di pre-CIPE da tutti gli organi istituzionalmente interessati i cui esiti definitivi sono trasmessi al DIPE (dipartimento Interministeriale per la Programmazione Economica), con il compito di verificare, valutare e formulare in via definitiva, il testo della proposta di approvazione da parte del CIPE.
   5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
   6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si procede come segue:
   a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi sessanta giorni, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
   b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi, in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Ministro delle infrastrutture propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere interregionale o internazionale.
   7. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica determina, ove necessario, ai sensi delle vigenti norme, l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla sua localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su cui è localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle Pag. 369aree comunque impegnate dal progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è resa pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto aggiudicatore.
   7-bis. Per le infrastrutture essenziali di cui alla presente Parte, il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di cinque anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto esecutivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.
   9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, è rilasciata dal CIPE con le procedure di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
   10. Prima dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
   11. Il progetto esecutivo delle infrastrutture ricadenti nella presente Parte V, è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto di fattibilità tecnica ed economica e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. È corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.
   12. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   13. Il progetto esecutivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del concessionario Pag. 370o contraente generale al Ministero, a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte o richieste di prescrizioni per il progetto esecutivo e/o raccomandazioni volte all'ottimizzazione progettuale che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   14. Nei trenta giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 13, da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.
   14-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
   15. L'approvazione del progetto esecutivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e ne consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi essenziali, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui al comma 6, lettera a) e b). Gli enti locali provvedono all'adeguamento esecutivo degli elaborati urbanistici di competenza e hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.
   15-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto esecutivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.
   15-ter. La procedura prevista dal presente comma, può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti esecutivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intera opera.

Art. 203.
(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti e valutazione ambientale)

   1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dalla presente Parte salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche Pag. 371nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
   2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dalla presente Parte, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dal comma 3, articolo 23, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle condizioni per la ripresentazione dello stesso.
   3. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo, comma 30; Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai sensi dell'articolo 202, commi 4-bis e 13, in applicazione delle specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni della presente Parte e il parere istruttorio sul progetto di fattibilità tecnica ed economica ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 202, comma 4-bis. Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo 202, comma 13 e seguenti.
   4. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto di fattibilità tecnica ed economica del soggetto aggiudicatore, possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui all'articolo 202, comma 4-bis, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. A tal fine la proposta di variante, comunque formulata, è tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero per i beni e le attività culturali.
   5. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente, ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto esecutivo.
   5-bis. Le varianti di cui ai commi 4 e 5, devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica.
   5-ter. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui ai commi successivi 42 e 43.
   5-quater. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 5-ter.Pag. 372
   5-quinquies. Le eventuali varianti da apportare sia al progetto esecutivo approvato dal CIPE, sia in fase di realizzazione delle opere, conseguenti all'insorgere di condizioni di imprevedibilità, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano l'attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 4-bis dell'articolo 202. Per le opere il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
   5-sexies. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 5-quinquies; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
   5-septies. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 5-quinquies è compiuta con le modalità di cui al comma 4-bis dell'articolo 202, previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 202, comma 6, lettera a) e b).
   5-octies. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 202, comma 12.
   7. La conferenza di servizi di cui all'articolo 202, comma 4-bis, è convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture, o suo delegato, ovvero dal capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 200, comma 10, lettera a), di seguito denominata: “struttura tecnica”.

  8. L'avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nonché una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l'indicazione delle normative di riferimento Pag. 373e il rapporto tra le autorizzazioni individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
  9. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle regioni interessate. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica all'interessato e comunica alla struttura tecnica di missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.
  10. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al comma 22 e seguenti del presente articolo.
  11. Il Ministro delle infrastrutture presenta al CIPE a mezzo della struttura tecnica gli esiti istruttori redatti sulla base dei permessi e autorizzazioni di ogni genere pervenuti ai fini delle valutazioni approvative del medesimo Comitato, ovvero del rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, sulla base dei predetti esiti istruttori del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa.
  12. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente rimesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica con facoltà di comunicare al Ministero la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di sessanta giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture ovvero il Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al Pag. 374CIPE la sospensione totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.
  13. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, secondo le procedure di cui all'articolo 202, comma 4-bis, agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza.
  14. Il progetto esecutivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni di cui all'articolo 202, comma 13, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
  15. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 14, approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
  16. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 14, ovvero di mancata segnalazione ai sensi del comma 13, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
  16-bis. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla realizzazione della stessa con le modalità previste dal presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dalla presente parte e dal programma a corredo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti di fattibilità tecnica ed economica o i progetti esecutivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
  17. In fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle infrastrutture, la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
   a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
   b) la collaborazione tecnico-progettuale con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti di opere interferite;
   c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui provvede l'ente gestore;
   d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

  18. In fase di redazione e approvazione del progetto esecutivo delle infrastrutture, Pag. 375la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
   a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore, del progetto esecutivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto esecutivo cui provvede quest'ultimo;
   b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica o integrazione del programma;
   c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.

  19. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto esecutivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
  20. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto aggiudicatore ed ente gestore.
  21. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le modalità di cui all'articolo 202 e seguenti commi.
  22. I commi seguenti, disciplinano la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi essenziali di cui alla presente parte, soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale.
  23. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
  24. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.1 provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.
  25. Per le infrastrutture e insediamenti di cui all'articolo 200, comma 1, soggetti a screening, valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'articolo 202, comma 4-bis.
  26. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui al presente articolo, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, Pag. 376l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori.
  27. Per quanto non previsto dal presente codice trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.
  28. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e dovrà in ogni caso esso comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
  29. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui al presente articolo, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
  30. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.
  31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli insediamenti produttivi, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dal comma 38 del presente articolo.
  36. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza.
  37. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
  38. La commissione provvede all'istruttoria tecnica e, entro sessanta giorni dalla Pag. 377presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale e/o altra autorizzazione ove prevista. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine di sessanta giorni è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
  39. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
  40. La commissione:
   a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto esecutivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

  41. Qualora il progetto esecutivo sia diverso dal progetto di fattibilità tecnica ed economica la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello esecutivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
  42. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  43. Ai fini delle verifiche di cui al comma 42, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.».
45. 03. Mazzetti, Sozzani.

ART. 46-bis.

  Dopo l'articolo 46-bis, inserire il seguente:

Art. 46-bis.1.
(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

  1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento Pag. 378dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente fondo rischio idrogeologico e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
46-bis. 01. Gava, Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

ART. 46-ter.

  Dopo l'articolo 46-ter, aggiungere il seguente:

Art. 46-quater.
(Incremento delle risorse per gli investimenti degli enti territoriali)

  1. Gli stanziamenti di cui al comma 134, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementati per le medesime finalità ivi previste, di 60 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022; di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, di 335 milioni di euro dal 2027 al 2032 e di 450 milioni di euro per l'anno 2033 e di 495 milioni di euro per l'anno 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
46-ter. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 46-quater.
(Istituzione di un Fondo finalizzato alla prevenzione di esondazioni e alluvioni)

  1. Al fine di consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.

Pag. 379

46-ter. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 47.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Istituzione del fondo per la ristrutturazione delle reti idriche dei piccoli comuni)

  1. Al fine di consentire ai comuni con popolazione fino a 5.000 di procedere a interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento delle reti idriche, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni di euro.
  2. Le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
47. 01. Gava, Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente Pag. 380rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
47. 02. Bubisutti, Manzato, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 48.

  Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

Art. 48-bis.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. L'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici degli enti locali di opere pubbliche oggetto di richieste di contributi a valere su risorse dello stato, delle regioni e delle province autonome, rese disponibili da bandi pubblici, può essere effettuato entro 15 giorni dalla concessione del contributo con variazione del programma triennale per mezzo di delibera di giunta e successivamente approvata nei termini di legge dal consiglio dell'ente locale».
48. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 49.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1, assegnate alle province e alle città metropolitane, devono coprire tutti gli oneri da detti soggetti sostenuti relativamente alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza o di realizzazione per la sostituzione delle suddette infrastrutture.
49. 1. Mazzetti.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti di importanza strategica, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele, in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, nel bacino del Po, il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali. Ai fini della riduzione dei relativi tempi di approvazione dei progetti ed esecuzione dei lavori, il Commissario straordinario opera, fino all'ultimazione degli interventi, il collaudo e la messa in funzione dei tre ponti, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con oneri a carico del fondo di cui al comma 1.
49. 2. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 50.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, i soggetti e le amministrazioni chiamate a partecipare alle Conferenze dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 7 agosto 1990, sono tenute a pronunciarsi nei tempi stabiliti dalla normativa vigente ai fini delle relative autorizzazioni. Decorso inutilmente tali termini, l'autorizzazione si intende acquisita.
50. 1. Mazzetti.

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  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

  Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, sostituire le parole: «rispettivamente di un anno e di tre anni» con le seguenti: «di tre anni».
*50. 2. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

  Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, sostituire le parole: «rispettivamente di un anno e di tre anni» con le seguenti: «di tre anni».
*50. 3. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione)

  1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni deliberano una riduzione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione in misura non inferiore al settanta per cento.
  2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è attribuito ai comuni un contributo annuo a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro l'anno. Entro sessanta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
50. 01. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore delle costruzioni nella fase di ripresa economica, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2022, sono sospesi i vigenti obblighi di segnalazioni certificate di inizio Pag. 382attività (SCIA), di segnalazioni certificate di agibilità, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche. Conseguentemente i lavori possono essere iniziati anche precedentemente all'acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati e degli obblighi di cui al precedente periodo. L'autorità competente può svolgere gli accertamenti relativamente a carenza o meno dei requisiti, presupposti e alla legittimità dei suddetti lavori.
50. 02. Mazzetti.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di permessi di costruire)

  1. All'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
50. 03. Mazzetti.

ART. 51.

  All'articolo 51 apportare le seguenti modifiche:
   a) le risorse di cui al comma 1 lettera b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) all'ultimo periodo del comma 1 lettera b) dell'articolo 51 dopo le parole: dal codice unico di progetto (CUP) aggiungere le seguenti parole: nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.;
   c) al comma 2 dopo le parole: del presente decreto, aggiungere: e di cui all'articolo 24, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,;
   d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80 per cento sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Balzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20 per cento entro il 30 aprile».
*51. 1. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 51 apportare le seguenti modifiche:
   a) le risorse di cui al comma 1 lettera b) sono incrementate di 10 milioni a decorrere dal 2021 fino al 2035 e le risorse di Pag. 383cui al comma 5-ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 1 milione a decorrere dal 2021 fino al 2035 per le stesse finalità ivi previste. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) all'ultimo periodo del comma 1 lettera b) dell'articolo 51 dopo le parole: dal codice unico di progetto (CUP) aggiungere le seguenti parole: nel caso di realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti pubblici.;
   c) al comma 2 dopo le parole: del presente decreto, aggiungere: e di cui all'articolo 24, comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,;
   d) dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione, da parte delle Regioni, delle misure previste dalle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2, le risorse sono erogate alle regioni interessate per l'80 per cento sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Balzano per l'anno 2020 entro il 31 ottobre 2020 e a decorrere dal 2021 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A seguito della rendicontazione della spesa da effettuarsi ogni anno entro il 31 marzo, si procede all'erogazione del saldo pari al 20 per cento entro il 30 aprile».
*51. 2. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
**51. 3. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
**51. 4. Lucchini, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere in fine i seguenti:
  3-ter.1. Al fine di favorire l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, quale contributo alla riduzione dell'inquinamento ambientale, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
   3-ter.2. Le variazioni di combustibile di cui al comma precedente non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
51. 5. Gava, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:Pag. 384
  3-ter.1. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque del lago del Garda e risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago. All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
51. 6. Valbusa, Comencini, Formentini, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere i seguenti:
  3-ter.1. Nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, le attività di dragaggio, quali interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti, costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all'esercizio dell'infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l'espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell'ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell'autorizzazione ex articolo 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell'inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.
   3-ter.2. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al presente comma non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.Pag. 385
   3-ter.3. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 15 luglio 2016, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i limiti LI e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato decreto ministeriale n. 173 del 2016. 3-ter.4. All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure dovute ad attività estrattive storiche».
51. 7. Gava, Rixi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

  Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Art. 51-bis.
(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace)

  1. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società civili in relazione a quanto indicato all'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, anche per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106 comma 1, provvede in collaborazione con il «Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED», avvalendosi del contributo e raccordo dei Comuni e delle città Metropolitane di Venezia e Napoli, le Regioni Veneto e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, e avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali ed attraverso i membri del suo network presenti in trentanove Paesi, all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato «Osservatorio». La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria generale. La sede dell'Osservatorio potrà essere collocata in locali inutilizzati di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nelle città di Venezia e di Napoli.
  2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS e il «Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED» presentano alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.Pag. 386
  3. Le attività dell'Osservatorio:
   a) perseguono finalità di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace;
   b) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea anche per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);
   d) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato orientale;
   e) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo;
   f) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero;
   g) attività di informazione e educazione in partnership con il Centro di cui al comma 3 dell'articolo 95 del presente decreto-legge per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero. Al fine dello svolgimento delle attività di cui al punto g) è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.
  5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106, e s.m.i. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo li del libro primo del Codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività.
51. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52, è inserito seguente:

Art. 52-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per Pag. 387i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*52. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 52, è inserito seguente:

Art. 52-bis.
(Istituzione dei distretti termali)

  1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria Rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.
  2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.
  4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.
  5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*52. 02. Colla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Sostegno al settore termale)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023) l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.Pag. 388
  3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.
  4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.
  5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
**52. 03. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Sostegno al settore termale)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023) l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  2. In via eccezionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
  3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2020-2023.
  4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.
  5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
**52. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 389

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

  1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale;
  2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale;
  3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi.
  4. Con apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di digitalizzazione degli atti di cui al comma 1.
52. 05. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di entrate locali)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.
  2. All'articolo 8, comma 5, lettera b), alinea, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «non definitivamente accertati» sono sostituite dalle seguenti: «definitivamente accertati».
52. 07. Lucchini, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure in materia di tributi locali)

  1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso allungamenti della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati.
52. 06. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 53.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e che alla data di entrata in vigore Pag. 390del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione.
53. 1. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 54.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini del valore soglia.».
54. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di cui alla delibera CIPE 21 marzo 1997».

  Conseguentemente, all'articolo 114 sopprimere il comma 4.
54. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

  1. Per le annualità di bilancio 2021-2022-2023 delle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020-2021-2022 non si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
54. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure urgenti in materia di contabilità degli enti locali)

  1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.
  2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di Pag. 391equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono:
   a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;
   c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;
   d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;
   e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2020 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2020.
54. 03. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 55.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Nell'anno 2021 gli enti di cui al comma precedente che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro i termini stabiliti, accantonano, entro il 28 febbraio 2021, al Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2017, n. 145, un importo pari al 10 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi. Restano ferme le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 della legge 30 dicembre 2017, n. 145».
55. 1. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. L'articolo 45, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, articolo 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni) è abrogato.
55. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 57.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:Pag. 392
  «1-bis. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subito danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1o settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.».
57. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

  3-ter. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi successivi».
57. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato.
   Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114».
57. 4. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «fino a un valore massimo del» sono sostituite dalle seguenti «pari ad almeno il».
57. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere i seguenti commi:
  3-nonies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

  3-decies. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

Pag. 393

57. 5. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere il seguente:
  3-nonies. Per le finalità di cui al comma 3, alle regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in proporzione alle rispettive assunzioni, vengono assegnate in forma stabile le somme già previste ai fini del finanziamento delle proroghe dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato. Le risorse assegnate in forma stabile ai sensi del presente comma costituiscono somme aggiuntive rispetto alle attuali capacità occupazionali delle amministrazioni interessate e le relative assunzioni sono attuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, e comunque in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
57. 6. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere i seguenti:
  3-nonies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi».

  3-decies. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.».
57. 7. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere il seguente:
  3-nonies. All'articolo 9-viciesexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «prorogato al 31 dicembre 2020» sono sostituite con le parole: «prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata».
57. 8. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:
  5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l'ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 19 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, Pag. 394come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  5-ter. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:
   a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

  5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.
  5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.
  5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.
  5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

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57. 9. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui» è inserito il seguente: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;
   b) al comma 2, dopo il periodo: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro», è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro»;
   c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «, nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede ai sensi dell'articolo 114.
*57. 10. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il periodo: «Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui» è inserito il seguente: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui»;
   b) al comma 2, dopo il periodo: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro», è inserito il seguente: «Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato un contributo dell'importo annuale pari a 1,5 milioni di euro»;
   c) al comma 2, al sesto periodo, dopo le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono inserite le seguenti: «, nonché per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis si provvede ai sensi dell'articolo 114.
*57. 11. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 le parole: «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;
   b) al comma 4, le parole: «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole: «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;
   c) al comma 6 le parole: «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

  6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi Pag. 396le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
57. 12. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Al comma 6, sostituire le parole: non hanno fruito in tutto o in parte con le seguenti: non hanno ancora avviato la fruizione.
57. 13. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  17-ter. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021».
  17-quater. All'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola «privata» è soppressa.
  17-quinquies. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: « c) e d),».
  17-sexies. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti parole: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le parole: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

  17-septies. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Pag. 397Sviluppo Rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
  17-octies. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
57. 14. Golinelli, Dara, Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Lucchini, Rixi, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016-2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».
57. 15. Caparvi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) premettere le seguenti parole: «le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”»;
   b) dopo la lettera a) inserire la seguente:
   «a-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L'agevolazione di sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche se successiva all'evento sismico”»;
   c) sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) sono aggiunti infine i seguenti periodi: “Le agevolazioni di cui al primo e al secondo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi”».

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57. 16. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 18-bis, aggiungere i seguenti:
  18-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, la frase: «e ad attività produttiva» è soppressa;
   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato».

  18-ter. Agli oneri di cui al comma 18-bis, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.
57. 18. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
  18.1. All'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto. Le misure straordinarie di sostegno di cui al presente comma hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di tali aree, 2-ter. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data dell'entrata in vigore del comma 2-bis, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quater. 2-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Pag. 399per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
57. 17. Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  18-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «e ad attività produttive» sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l'ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1,999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato».
57. 19. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:
  18-ter. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2020» sono sostituite dalle parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2021»;
   b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021»;
   c) le parole: «e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019» sono sostituite dalle parole: «, di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020».
57. 20. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 18-bis, aggiungere infine il seguente:
  18-ter. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera b) si applicano anche in riferimento agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei fabbricati privati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
   b) alla rubrica, sono aggiunte infine le parole: «e cantieri privati della ricostruzione post sisma».
57. 21. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Pag. 400

Art. 57-bis.
(Incentivi per il sisma bonus)

  All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, le parole: «nei commi da 1 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 1 a 3-bis e da 5 a 8»;
   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-bis si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 9.».
57. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Modifiche all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  All'articolo 119 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole da: «sostenute dal 1o luglio 2020» fino a «di pari importo,» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento agli interventi di cui alle successive lettere a), b), e c), ai commi 2, 4, 4-bis, 5, 6 ed 8 iniziati dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021, terminati entro il 31 dicembre 2023 e sostenute entro tale ultima data, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,».

  Conseguentemente, Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
57. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure urgenti per accelerare la ricostruzione pubblica nell'area del cratere sismico del 2009)

  1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi relativi alle opere pubbliche nell'area del cratere sismico del 2009, i sindaci e i presidenti delle province operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'Ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:
   a) articoli 32, commi 8, 9,11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

  2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.
  3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi relativi alle opere pubbliche, i sindaci e i presidenti Pag. 401delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento.
  4. I sindaci e i presidenti delle province:
   a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
   b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
   c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
   d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.
57. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti».
57-bis. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale»;
   alla lettera b), dopo le parole: «unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «anche non residenziali».
57-bis. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57-ter.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modificazioni, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 provvede con ordinanza, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in base ai danni effettivamente subiti.

Pag. 402

57-ter. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: « c) e d),».
  2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c) e d),»;
   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».
57-ter. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
57-ter. 03. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
57-ter. 04. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

Pag. 403

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
57-ter. 05. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. In merito agli interventi attivati dalle regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione», previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni.
57-ter. 06. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 57-ter, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
57-ter. 07. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. Nel territorio dei comuni inseriti negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, abrogazioni e integrazioni, al fine di favorire la piena disponibilità di immobili sul territorio, in considerazione dei tempi lunghi del processo di ricostruzione, la somma a titolo di oblazione determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è ridotta al dieci per cento.
  2. Nei territori di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria determinata ai sensi Pag. 404dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è ridotta, fino al 31 dicembre 2021, al dieci per cento.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il richiedente è tenuto al pagamento, senza sanzioni o interessi, del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi all'immobile non assentito o il cui assenso sia stato annullato a cui si riferisce la domanda, o alla sola parte di esso priva di assenso amministrativo o relativa all'assenso annullato, dedotti gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione eventualmente già versati per l'immobile o le parti di esso oggetto della domanda.

  Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.
57-ter. 08. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. Sono prorogati di tre anni i termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento delle somme scadute nel medesimo periodo non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
57-ter. 09. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Cumulo sisma ed ecobonus con contributi ricostruzione)

  1. Agli interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più edifici o aggregati edilizi danneggiati da eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea nel 2018, dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Tenne e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017, nonché della Regione Emilia Romagna del 2012, realizzati dal 12 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 ovvero consistenti nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, sono riconoscibili le detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per la sola quota di lavori eccedenti il contributo pubblico concesso o erogato, anche qualora concorrano congiuntamente al miglioramento di 1 o 2 classi di rischio ed agli obiettivi di riqualificazione energetica.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente, senza aumento della volumetria dello stesso. Le stesse si applicano anche qualora l'intervento realizzato sul fabbricato per il quale è stato concesso o erogato il contributo pubblico, sia finalizzato congiuntamente al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza sismica.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi di concerto con il Capo Dipartimento Casa Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di contabilizzazione degli interventi sulla base di un cronoprogramma dei lavori.
57-ter. 010. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Pag. 405

Art. 57-quater.
(Nuovi fondi per lo sviluppo dei comuni del cratere 2009)

  1. La quota fissa, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino ad un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, destinata, ai sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo, approvato dal CIPE con delibera 10 agosto 2016, n. 49, è aumentata, a valere sulla medesima autorizzazione di spesa, di un importo complessivo di 50 milioni di euro, destinato ad attività e programmi di promozione turistica e culturale (Priorità B – Turismo e ambiente del Programma di sviluppo) nei Comuni del Cratere sismico 2009.
57-ter. 011. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni di sabato 22 agosto e domenica 23 agosto 2020 in alcune zone delle province di Belluno, Verona, Vicenza e Padova, e della dichiarazione di Stato di Crisi da parte del Presidente della Regione Veneto, di cui al decreto del presidente della giunta regionale n. 90 del 24 agosto 2020, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. È sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.
  2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive, avviato con note prot. n. 333064 del 25/08/2020 e prot. n. 333101 del 25/08/2020.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 200.
57-ter. 012. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. A seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 25 luglio e il 13 agosto e nei giorni venerdì 28 agosto, sabato 29 agosto e domenica 30 agosto 2020 in molte delle province della Lombardia, a seguito delle criticità riscontrate, in favore dei Comuni e degli Enti interessati dai predetti eventi, in attesa del riconoscimento dello stato di emergenza, è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, per interventi di ripristino di manufatti stradali, per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad Pag. 406evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati. È sempre riconosciuta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, per almeno 24 mesi, per le aziende danneggiate.
  2. Le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1 ai Comuni e agli Enti interessati dai predetti eventi, sono definite dal presidente della Regione sulla base del censimento dei danni al patrimonio pubblico, privato e alle attività economiche e produttive.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 200.
57-ter. 013. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino a 200 unità complessive di personale» sono sostituite con le seguenti: «per figure professionali».
57-ter. 014. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. All'articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: «Nelle zone omogenee» fino a: «vigenti» sono soppresse.
57-ter. 015. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A», sono soppresse e le seguenti: «siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente» sono sostituite con le parole: «sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».
57-ter. 016. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1-bis. All'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 70 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023».
57-ter. 017. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

Pag. 407

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) ed e), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere”».
57-ter. 018. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. All'articolo 23-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di inizio attività», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 22».
57-ter. 019. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.

  1. Al comma 4, primo periodo dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 nel testo risultante dalla conversione in legge, sostituire le parole «rispettivamente di un anno e di tre anni» con le seguenti parole: «di tre anni».
57-ter. 020. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  «9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, il personale di cui comma 6, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione».
57-ter. 021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

Pag. 408

  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente: «Gli Uffici speciali sino a concorrenza delle 50 unità loro assegnate potranno, altresì, utilizzare, sino ad un massimo di 5 unità ciascuno e su base volontaria, le unità di personale assegnate alle province ed alla Regione Abruzzo».
57-ter. 022. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quater.
(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola «privata» è soppressa.
57-ter. 023. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 57-quater.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quinquies.
(Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»)

  1. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» la parola «privata» è soppressa.
57-quater. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-quinquies.
(Stabilizzazione personale assunto a tempo determinato per la città di Genova)

  1. Al fine di ridurre i maggiori costi derivanti dalle procedure concorsuali, nonché contenere i rischi di contagio per il personale preposto alla organizzazione e svolgimento delle relative procedure nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, nell'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, sono autorizzati ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57-quater. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Pag. 409

ART. 58.

  Al comma 1, le parole: 600 milioni di euro sono sostitute dalle seguenti: 620.075.000 euro.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 24, sopprimere il comma 1;
   b) all'articolo 67, sopprimere il comma 4.
58. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) i commi da 661 a 676 sono abrogati».
58. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) i commi da 634 a 652 sono abrogati».
58. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 58-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
58-bis. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 58-ter.

  Dopo l'articolo 58-ter, Inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Disposizioni in materia di agriturismo)

  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: «assicurativa e fiscale» sono aggiunte le seguenti; «e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2».
  2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché destinati all'agriturismo».
58-ter. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

  1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese ed alle famiglie colpite da sinistri in mare nel corso di attività di pesca, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il suddetto aiuto è attribuito secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 30 dall'entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Pag. 410Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58-ter. 02. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Contributi per il settore della pesca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all'ammontare della somma eventualmente già percepita dall'impresa in applicazione del medesimo articolo 25.
  2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77,
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
58-ter. 03. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

  1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore Pag. 411finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58-ter. 04. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter, inserire il seguente articolo:

Art. 58-quater.
(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

  1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1o gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
  2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi I primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, ed invia una relazione mensile al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 140712013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro dall'anno 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58-ter. 05. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter, inserire il seguente:

Art. 58-quater. Pag. 412
(Disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali)

  1. Le autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i centottanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
  2. All'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le installazioni relative alle attività di cui al punto 6.6 dell'Allegato Vili alla Parte Seconda del presente decreto le tariffe relative alle attività istruttorie e di controllo di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda sono ridotte fino al 50 per cento».
58-ter. 06. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 58-ter, inserire il seguente:

Art. 58-quater.
(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

  1. All'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  «1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.
   1-ter. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.
   1-quater. L'accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.
   1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.»
   b) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies».
58-ter. 07. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 58-quater.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art 58-quinquies. Pag. 413
(Ammodernamento fabbricati rurali destinati ad agriturismo)

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 febbraio 1994 n. 133, destinati all'esercizio delle attività agrituristiche, preservando per gli immobili rurali che presentano carattere storico o elementi di testimonianza dell'economia rurale tradizionale o comunque, realizzati prima del 1940, i caratteri tipologici e morfologici nonché gli elementi tradizionali e le caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni per l'anno 2020 ed in 100 milioni animi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del presente decreto.
58-quater. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 58-quinquies.
(Misure per la competitività delle imprese agricole ed agromeccaniche e per la semplificazione di adempimenti)

  1. Al fine di contenere il divario di competitività tra le imprese agricole italiane e le imprese agricole degli altri Paesi dell'Unione europea in ordine agli adempimenti funzionali all'impiego in lavori agricoli dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 ed alle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera
   a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dalla comunicazione e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25».
58-quater. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 59.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea, sostituire le parole: «capoluogo di provincia o di città metropolitana» con le seguenti: «a vocazione turistica»;
    2) sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»;
    3) sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) per gli altri comuni, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni»;
   b) al comma 7, sostituire le parole: «valutati in» con le seguenti: «pari a».

Pag. 414

59. 1. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
    1-bis). Il contributo di cui al comma 1 è comunque riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana delle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
59. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1 dell'articolo 59 è inserito il seguente:
  1-bis. Per i soggetti esercenti attività di impresa turistico ricettiva il contributo di cui al comma 1 spetta anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 500 milioni con le parole: 600 milioni.
59. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, dei 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, al fine di favorire la ripresa produttiva, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto in favore di soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni e servizi svolte nelle zone A o equipollenti:
   a) dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 anche per le attività svolte nelle zone A dei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016 ancorché successivamente delocalizzate;
   b) degli altri comuni che in base all'ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno due volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;
   b) ai commi 2 e 4 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis.»;
   c) al comma 5 le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1,1-bis, 2, e 3»;
   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Agli oneri del presente articolo valutati in 575 milioni di euro per il 2020 si provvede per 500 milioni ai sensi dell'articolo 114 e per 100 milioni di euro mediante l'utilizzo dei residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 25 comma 15 del decreto-legge 34 del 2020».
59. 4. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle città che sono state designate capitali italiane della cultura dal 2020»;Pag. 415
   b) al comma 7, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «508 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 242 milioni.
59. 5. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 59-ter.
(Contributo a fondo perduto per le attività stagionali estive)

  1. Al fine di sostenere i soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Ai fini del presente articolo, si considerano soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva, i soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2019 sia superiore ai due terzi dell'ammontare totale del fatturato e dei corrispettivi dell'intero anno 2019.
  3. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del bimestre aprile-maggio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il ristoro dei danni causati all'emergenza epidemiologica «COVID-19» ai soggetti con attività economica prevalentemente stagionale estiva. Il Fondo ha una dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 7.
  5. La consistenza del contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità di accesso e di erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, entro 15 giorni dall'entrate in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto di cui al presente comma deve prevedere che il contributo sia determinato in rapporto alla diminuzione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del quadrimestre maggio-agosto 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo quadrimestre dell'anno 2019 e in modo che la spesa non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 4.
  6. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili.
  7. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «1.677,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «677,2 milioni».
59. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 59-ter.
(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19)

Pag. 416

  1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole; «e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103» sono abrogate.
59. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 59-ter.
(Diritto alla detrazione dell'IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione)

  1. Nei confronti di gestori di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di cui all'articolo 74, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l'eccezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, articolo 1, comma 1, penultimo periodo.
  2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti, relativi alla fornitura di carburante eseguita nel mese di dicembre, come risultante dal documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa (DAS), concorrono alla formazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta in corso alla stessa data di effettuazione della fornitura.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono trovare applicazione, anche con riferimento agli acquisti relativi alla fornitura di carburante effettuata nel mese di dicembre 2019.
59. 03. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
  2. L'Imu relativa ai contratti di cui al comma 1, è ridotta al 75 per cento.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
59. 04. Mazzetti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 59-ter.
(Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni;
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione Pag. 417calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» con le seguenti: «operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria» e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «45 milioni di euro» con le seguenti: «345 milioni di euro»;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’international Federation of Accountants (IFAC)»;
   c) al comma 3 sopprimere la parola: «esclusivamente» e dopo le seguenti: «legge di conversione del presente decreto» aggiungere, in fine, le parole: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
   d) conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021».
59. 05. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

Art. 59-bis.
(Contributo a fondo perduto per attività di intrattenimento notturno)

  1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del trimestre giugno, luglio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del trimestre di giugno, luglio e agosto 2019.
  2. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di cui al comma precedente, nelle seguenti misure:
   a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   b) 15 per cento per I soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
   c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2, in misura non inferiore ad euro mille per le persone fisiche e ad euro duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o giugno 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.Pag. 418
  4. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 216,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge.
59. 06. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 60.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti;

  7-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVlD-19, gli investimenti realizzati dalle imprese del settore ortofrutticolo, limitatamente alla produzione di quarta gamma, possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8 pari a 30 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
60. 1. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

ART. 60-bis.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.
(Misure di supporto alla innovazione e alla formazione)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno per i lavoratori autonomi intesi come persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni a cui si applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 692, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 o il regime de minimi introdotto con Legge 244 del 24 dicembre 2007 e seguenti modifiche, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività, per gli anni di imposta 2020 –2022 potranno dedurre integralmente le spese di formazione e aggiornamento professionale, entro il limite annuo di 5 mila euro, tra queste spese sono incluse i costi per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché le quote di iscrizioni ad associazioni professionali, iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità anche rilasciate dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del MISE secondo la legge 4/2013.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 280 milioni di euro Pag. 419per gli anni 2020, 2021 e 2022, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio, cui si provvede:
   a) quanto a 280 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 280 milioni per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.
60-bis. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Galli.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente articolo;

Art. 60-ter.
(Rilancio investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale)

  1. Al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la valorizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione e misura di titolarità di un ente locale o di una società patrimoniale delle reti, nel caso essi vengano ceduti in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013. n. 69. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  2. La verifica degli scostamenti del valore di rimborso nei casi di cui al comma 1 da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è svolta in base ai criteri di semplificazione indicati nelle modifiche introdotte ai sensi del comma 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di gara. La stessa Autorità riconosce in tariffa al gestore subentrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.
  3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarli alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché per introdurvi disposizioni al fine di prevedere:
   a) la semplificazione delle procedure di verifica dello scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui il valore di rimborso sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, e in cui lo scostamento stesso rientri in una serie di casistiche che tengano conto delle diverse situazioni dei comuni negli ambiti e della valorizzazione della RAB;
   b) modifiche alla valenza temporale dei documenti di gara al fine di semplificare la redazione dei bandi;
   c) la riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d'ambito a Pag. 420partire dal 1o luglio 2021, in modo da articolarne lo svolgimento nell'arco di un periodo di quattro anni.

  4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti in termini regolatori atti a favorire l'aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore della distribuzione.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministeriale 21 aprile 2011 in materia di salvaguardia dell'occupazione nelle società di distribuzione del gas.
  6. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo.
  7. I termini per le Regioni e per il Ministero dello sviluppo economico relativi alla possibile nomina di un commissario ad acta ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 63, decorrono dalle nuove date di riprogrammazione delle gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera c).
60-bis. 03. Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Contributi per il settore ricreativo e dell'intrattenimento)

  1. Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni».
  2. Al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «1.677,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1082,2 milioni».
60-bis. 04. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Modifiche in materia di credito d'imposta 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 191 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;
   b) al comma 204 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;
   c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente:
  «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad Pag. 421altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».
60-bis. 05. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

  1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
  «1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e per i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 696 milioni di euro nel 2020, 633,6 milioni di euro nel 2021 e 400,8 milioni di euro nel 2022 e 202 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
60-bis. 06. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.

  1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 il periodo: «I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.» è soppresso;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi, nel caso in cui il progetto rimanga invariato.».
60-bis. 07. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 60-bis, aggiungere il seguente:

Art. 60-ter.
(Contratto di logistica)

  1. Nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche, dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

«Art. 1677-bis.

(Contratto di logistica)
   1. Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.
   2. Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone.».
60-bis. 08. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Pag. 422

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Definizione di mid cap)

  1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto 11 giugno 2020, Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operatività del fondo 394/81. (20A04004) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 28 luglio 2020), al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle misure destinate a favorire export delle imprese italiane, per individuare la categoria delle imprese a media capitalizzazione (mid cap), viene adottata la definizione già prevista dalla Banca europea degli investimenti, ovvero imprese con numero dipendenti fino a 3.000. Il numero dei dipendenti è calcolato ai sensi della raccomandazione della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
60-bis. 09. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 60-bis, inserire il seguente:

Art. 60-ter.
(Sostegno alle Academy aziendali)

  1. Per il sostegno delle imprese, anche in forma associata, che creano proprie Academy ovvero sviluppano quelle già esistenti, anche in partnership con il sistema universitario e formativo, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato «Fondo per il sostegno allo sviluppo delle Academy aziendali» con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per il 2021 e 200 milioni di euro per il 2022.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono determinate le modalità di attuazione della presente disposizione nonché le misure finanziabili, tra cui la progettazione e la gestione delle Academy, la formazione erogata, l'adeguamento delle strutture d'impresa, nonché i servizi di consulenza.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede;
   a) quanto a 100 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto;
   b) quanto a 200 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre, n. 282.
60-bis. 010. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 61.

  Sopprimere l'articolo.
61. 1. Guidesi, Cavandoli, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sopravvenuta esigenza di garantire una efficace erogazione dei servizi a beneficio delle imprese, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospesi.
  2. Il Ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni Pag. 423e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i rappresentanti dei maggiori enti locali interessati, l'Unioncamere e le associazioni di imprese più rappresentative, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la revisione del numero delle Camere di commercio prevista dal decreto legislativo 25 novembre 2016, a 219, in relazione alle caratteristiche socioeconomiche dei territori coinvolti e alla situazione economica delle Camere di commercio da accorpare, fermi restando gli accorpamenti già realizzati.
  3. Sulla base di tali criteri, entro i successivi 90 giorni, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali.
  4. Il Ministro dello Sviluppo economico provvede, con proprio decreto, che tiene conto della proposta di cui al comma 3, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e a ogni altra conseguente determinazione.
  5. Il procedimento di cui ai commi precedenti deve concludersi entro il 31 dicembre 2022.
  6. Gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio, ancorché scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
61. 9. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.

  1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 30 novembre 2020.
61. 8. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in materia di riordino delle camere di commercio)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il numero complessivo di camere di commercio individuato ai sensi del comma 1 può essere superiore a 60 nel caso che l'accorpamento di due o più camere di commercio con meno di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri comporti l'unificazione di realtà socio economiche tra loro non omogenee, tale da compromettere il ruolo di ciascun ente camerale quale presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e comportare ripercussioni negative sull'economia locale, sulla qualità dei servizi prestati a imprese e cittadini e sulla identità culturale ed economica. Ai fini del presente comma, i consigli degli enti camerali interessati deliberano a maggioranza qualificata la volontà di non procedere all'accorpamento».
61. 10. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 61.
(Verifica degli effetti e revisione del processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Pag. 424

  1. Al fine di una compiuta verifica degli effetti e di una revisione del processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e attuato con il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in considerazione della crisi socio-economica che le attività economiche stanno attraversando soprattutto a livello locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, gli accorpamenti tra questi enti disposti ai sensi della citata norma e non ancora conclusi sono sospesi.
  2. Il limite del numero complessivo delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura individuato, dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, può essere superato, qualora emerga la comprovata opportunità che una Camera, pur avendo nel rispettivo registro iscritte o annotate anche meno di 75.000 imprese e unità locali, debba rimanere l'istituzione di riferimento a livello locale, ferma restando una sostenibilità economico finanziaria, che assicuri investimenti sul territorio a favore delle imprese, e una rilevanza territoriale, determinata dalla caratterizzazione culturale ed economica della realtà provinciale nonché dalla presenza sul territorio di sedi di altri organismi pubblici di rilevanza strategica per il sistema imprenditoriale locale. La nuova rideterminazione delle circoscrizioni territoriali verrà definita previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Gli accorpamenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deliberati dai rispettivi consigli, in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ma non ancora conclusi, si intendono interrotti qualora non confermati da tutti I consigli delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma.
  4. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oggetto delle operazioni di accorpamento avviate e non concluse o comunque non ancora operative, sono interrotte. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino ad una revisione della riforma.
  5. Al fine di consentire alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di far fronte alle attività di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia, l'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e l'articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2018 sono abrogati. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura potranno annualmente assumere personale nel limite dei risparmi di spesa per cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato complessivamente intervenute a qualsiasi titolo nell'anno precedente, fatto salvo l'equilibrio economico finanziario delle stesse.
61. 11. Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «un anno»;
   b) ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «trentesimo» con la seguente: «sessantesimo»;
   c) ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «sentita la regione interessata» con le seguenti: «su proposta della regione interessata»;
   d) al comma 2 sopprimere le parole: «Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.»;
   e) sopprimere il comma 3.

Pag. 425

61. 2. Guidesi, Cavandoli, Cestari, Furgiuele, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente;

  1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 le parole: «provincia autonoma e città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «provincia autonoma, città metropolitana e capoluogo di regione».
61. 3. Furgiuele, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 5, lettera b), primo periodo, dopo le parole: in tutte le sedi della camera di commercio sono inserite le seguenti: prevedendo, altresì, nelle camere di commercio costituite a seguito dei processi di accorpamento, che il servizio per la valorizzazione del Made in Italy sia istituito e di regola garantito, nelle sedi diverse da quella legale.
61. 4. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Il presente articolo non si applica alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che presentano bilanci in equilibrio economico finanziario.
61. 6. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Colla, Galli.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.

(Disposizioni in terna di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

  1. Ai fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dei titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il Css-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.
  2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera 1-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile-2006, n. 152.
61. 01. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, Inserire il seguente:

Art. 61-bis.
(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

  1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione Pag. 426d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:
   a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;
   b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;
   c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;
   d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

  3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.
  4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera c), comprende:
   a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
   b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;
   c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
   d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

  5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera b), le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
61. 02. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 62.

  Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

  1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:
   a) comma 1, lettera b);
   b) comma 8;
   c) comma 8-bis;Pag. 427
   d) comma 14, lettere a) e b).

  2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:
   a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
   b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

  3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
62. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Abrogazione procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in Telamone all'aggiudicandone dei contratti pubblici)
   Al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli articoli 1 e 2 sono abrogati.
62. 02. Colletti, Siragusa.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Modifica al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

  1. Fino al 31 dicembre 2022 i contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono stipulati nelle forme previste dall'articolo 6 della medesima legge con esclusione dell'obbligo di trascrizione del preliminare ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile.
62. 03. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

  1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 30 giugno 2021 e relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Pag. 428

62. 04. Manzato, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 62 aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Contributo a fondo perduto su versamenti Iva)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettera a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello stato.
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato nel periodo dal 1o marzo 2020 al 31 maggio 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento rispetto al fatturato dello stesso periodo 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti requisiti si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi nell'anno in corso, come riepilogate nelle rispettive liquidazioni periodiche. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1o giugno 2019. Laddove a seguito della presentazione della dichiarazione Iva per il 2020 risulti che l'ammontare del fatturato nell'anno 2020 non è inferiore rispetto a quello dell'anno 2019, l'importo trattenuto a fondo perduto, in base alla presente norma, dovrà essere restituito in cinque rate mensili di pari importo, la prima con scadenza al 16 marzo 2021.
  4. Il contribuente è definitivamente esonerato dal versamento del 50 per cento dell'importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto sul fatturato, a tutto il 31 dicembre 2020, fino al limite dell'importo complessivo di euro 100.000.
  5. I controlli per la corretta applicazione del contributo per l'anno 2020, verranno effettuati a partire dal 1o aprile 2021. Il contribuente è comunque tenuto, durante Ì12020, a verificare di non aver saturato il limite dei 100.000 euro, al fine di evitare indebite trattenute rispetto agli obblighi di versamento dell'imposta.
  6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, quanto a 10.000 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari è amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 10.000 milioni per l'anno 2020. Qualora le predette niisure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate Pag. 429o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 31 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
62. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10-bis. La detrazione nella misura del 110 per cento è riconosciuta anche ai lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori ed elevatori.».
63. 3. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1-bis la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che i condomini, l'amministratore e, dove previsti, il segretario e il presidente si trovino nel medesimo luogo. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario o dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. 11 rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.».
63. 1. Bordonali, Cavandoli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente 1-ter:
  1-ter. All'articolo 66 disp. att. Codice civile è aggiunto infine il seguente comma: «È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione.».
63. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 63-bis.

  Dopo l'articolo 63-bis è inserito il seguente:

Art. 63-ter.
(Opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedenti al 2020)

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-ter. L'opzione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere esercitata anche per Pag. 430le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute, negli anni precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2. L'opzione si riferisce a tutte le rate residue.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 250 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede:
   a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge;
   b) quanto a 250 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
63-bis. 01. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 63-ter.
(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

  1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserto il seguente:
  «6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della privacy deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.».
63-bis. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 63-ter.
(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)

  1. Visto il divieto di assembramento imposto dal mese di marzo non è stato possibile agli amministratori di condominio convocare le assemblee, al fine di scongiurare la loro revoca in deroga al comma 1 n. 10 dell'articolo 1130, del codice civile, il termine per la redazione e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura al 31 ottobre 2019, è posticipato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.
  2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3 – lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987.
63-bis. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

Pag. 431

  Dopo l'articolo 63-bis è inserito il seguente:

Art. 63-ter.
(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1:
  1. all'alinea, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2023»; conseguentemente sopprimere il comma 3-bis;

  2. alla lettera b) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;
  3. alla lettera c) le parole: «, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,», sono soppresse;
   b) dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2. Ai fini dell'applicazione del presente comma:
  1. la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;
   2. la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l'edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.
   9-quater. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l'accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022,1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:
    1) quanto a 270,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente Pag. 432riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    2) quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 3.464 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di euro per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
63-bis. 04. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 64.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: «la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.», sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2020. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: «vitivinicole» sono aggiunte le seguenti: «orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 2. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 64, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, numero 40, dopo le parole: «fino a 72 mesi» sono aggiunte le seguenti: «e fino a 180 mesi, per le operazioni compiute da imprese del settore turistico e termale.».
64. 3. Colla, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Pag. 433

  Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. All'articolo 13, comma 1, lettera m), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni», inserire le seguenti: «, di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21».
*64. 4. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. All'articolo 13, comma 1, lettera m), primo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni», inserire le seguenti: «, di soggetti con codice Ateco 2007 66.19.21».
*64. 5. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo la lettera g-quater), inserire la seguente:
   « g-quinquies) La garanzia è concessa anche alle imprese che, prima del 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abbiano stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 267 o abbiano presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.».
64. 6. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente:
   « g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.».
64. 7. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Fermi restando i presupposti economici previsti dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le imprese soggette ad amministrazione giudiziaria, sia in sequestro che in confisca, autorizzate dal Tribunale alla prosecuzione dell'attività tipica ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 6 settembre Pag. 4342011, n. 159 al fine di agevolarne il recupero al mercato legale, potranno accedere – in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera g-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – agli strumenti finanziari indipendentemente dalla classificazione delle stesse tra le «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate», come definite ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia.
64. 8. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiano ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater).
64. 9. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 65.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».
   c) al comma 4, le parole: «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».
   d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».
65. 1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 gennaio 2021 con le seguenti: 31 marzo 2021.
65. 2. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

  1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni.
65. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Pag. 435

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Agevolazioni fiscali per i canoni non riscossi dalle imprese)

   I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1o febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
65. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 69.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. L'efficacia delle disposizioni previste dai commi da 616 a 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogata al 1o gennaio 2022.
69. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 74.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 600 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 500 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:
   a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) euro 250 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km CO2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
   c) euro 200 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km CO2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
   b) al comma 5, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

  Conseguentemente all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
74. 1. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Pag. 436
MTT (kg) Veicoli esclusivamente elettrici Altri veicoli
0-1,999 ton
Con rottamazione 5.000 2.500
Senza rottamazione 4.000 1.500
2-3,299 ton
Con rottamazione 7.000 3.500
Senza rottamazione 6.000 2.500
3,3-3,5 ton
Con rottamazione 10.000 5.500
Senza rottamazione 8.000 3.500

  2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.
   b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le parole: «50 milioni».
74. 2. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg) Veicoli esclusivamente elettrici Altri veicoli
0-1,999 ton
Con rottamazione 5.000 2.500
Senza rottamazione 4.000 1.500
2-3,299 ton
Con rottamazione 7.000 3.500
Senza rottamazione 6.000 2.500
3,3-3,5 ton
Con rottamazione 10.000 5.500
Senza rottamazione 8.000 3.500
Pag. 437

  2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.
   b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le parole: «50 milioni».
*74. 3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  All'articolo 74 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. A chi acquista in Italia veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria MI nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con prenotazione fino al 31 dicembre 2020 e immatricolazione fino al 30 giugno 2021, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg) Veicoli esclusivamente elettrici Altri veicoli
0-1,999 ton
Con rottamazione 5.000 2.500
Senza rottamazione 4.000 1.500
2-3,299 ton
Con rottamazione 7.000 3.500
Senza rottamazione 6.000 2.500
3,3-3,5 ton
Con rottamazione 10.000 5.500
Senza rottamazione 8.000 3.500

  2-ter. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2020.
   b) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «90 milioni» con le parole: «50 milioni».
*74. 4. Guidesi, Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 74-bis.

  Dopo, l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

  1. Al decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante: «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.», apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 10, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;Pag. 438
   b) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell'incentivo.»;
   c) all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente: «12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20 per cento, fino al raggiungimento massimo del 70 per cento del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.»;
   d) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell'articolo 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all'80 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti».
74-bis. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.
(Misure la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74-bis. 02. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.

Pag. 439

  1. All'elenco 2, allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la voce «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento, è soppressa».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74-bis. 03. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

74-ter.

  1. All'articolo 1 comma 524 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le parole: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici» con le seguenti: «con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70 per cento in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso decreto ministeriale 23 giugno 2016.».
74-bis. 04. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 74-bis, inserire il seguente:

Art. 74-ter.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  All'articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: «e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie», inserire le seguenti: «, queste ultime».
74-bis. 05. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 74-ter.

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. La II fase – Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, D1E, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017.»;
   b) al comma 5-bis dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017».

  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli standard degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.

Pag. 440

74-bis. 06. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 74-bis è inserito il seguente:

Articolo 74-ter.
(Rafforzamento della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 63 del 2013)

  1. In considerazione della grave crisi-economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell'edilizia per effetto della diffusione dell'epidemia da COVID19, la detrazione di cui all'articolo 16 comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 97,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
74-bis. 07. Pettazzi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 75.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Liquidità alle imprese tramite aumenti di capitale)

  1. In relazione all'emergenza COVID-19, per una volta durante l'esercizio, quando l'interesse della società lo giustifica, il consiglio di amministrazione può deliberare un aumento diretto di capitale nel limite massimo di un terzo del capitale sociale preesistente a condizione che lo statuto lo preveda, definendone condizioni modalità e limiti. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ove lo statuto non dispone diversamente anche se lo statuto non lo prevede, il consiglio di amministrazione può deliberare il suddetto aumento nei limiti del venti per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione sia determinato con riferimento al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
75. 01. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ART. 76.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «non superiore a 6 anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10 anni».

  Conseguentemente, Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
76. 1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Pag. 441

  Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

Art. 76-bis.
(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

  1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.
  2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.
  3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.
  4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanzia supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi online, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.
  5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.
  6. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.
  7. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonificazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.
  8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi Internet (Internet Service Provider) e di web hosting di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti web per raggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine web riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A.. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito web e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito web fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.
76. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 77.

  Al comma 1, lettera c) le parole: 265 milioni sono sostituite dalle seguenti: 530 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla Pag. 442legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: 1.677,2 è sostituita dalla seguente: 1.335.000.
77. 1. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  All'articolo 77, al comma 2, dopo le parole: comparto turistico aggiungere le seguenti: e termale.

  Conseguentemente, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro, si provvede per ciascuno degli anni 2020 e 2021, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
77. 2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 2, dopo le parole: 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere le seguenti: e per i soggetti che gestiscono servizi di lavanderia industriale a beneficio del comparto turistico, strutture ricettive, ristorazione, bar e hotel.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: 289,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 58,4 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
77. 3. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: 31 marzo 2021 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2021;
   b) dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:
  2-quinquies. Per le imprese del comparto turistico già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 ottobre 2020. Le imprese del comparto turistico che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.
77. 4. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 2 dopo le parole: 31 marzo 2021. aggiungere le seguenti: Le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo, ai tour operator e ai soggetti di cui all'articolo 61, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Pag. 443

77. 5. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Misure urgenti per il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

  1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, considerata la necessità ed urgenza di pone in atto misure a salvaguardia del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù». Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso. Per la valorizzazione del predetto patrimonio, ove ne ricorrano i presupposti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo è autorizzato ad attivare il Fondo di cui all'articolo 178 comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.
  6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata Pag. 444in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 225.000 euro per l'anno 2020 e 850.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo I comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.
77. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 77 è inserito il seguente articolo:

Art. 77-bis.
(Fondo di emergenza per il turismo)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, al fine di sostenere il settore turistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo finalizzato all'attuazione di politiche attive e operazioni di mercato a sostegno dell'intera filiera oltreché all'istituzione di nuovi strumenti di sostegno economico e finanziario.
  2. All'istituzione del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, residuale alla data del 31 dicembre 2020, previsto per il « Tax credit vacanze» di cui all'articolo 176, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.
77. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

  1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo», sono inserite le seguenti: «compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate».
77. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004)

  1. All'articolo 149, comma primo, del decreto legislativo n. 42 del 2004, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera: « c-bis) per gli allestimenti mobili di pernottamento Pag. 445quali tende anche attrezzate, roulottes, campers, caravan, case mobili e simili, e loro pertinenze e accessori, installati anche in via continuativa, all'interno di strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate che presentino i seguenti requisiti: – rispettino le caratteristiche dimensionali e tecnico costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; – non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo; – siano dotate di allacciamenti alle reti tecnologiche rimuovibili in ogni momento, senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi; – conservino meccanismi di rotazione in funzione; – siano rimossi alla chiusura definitiva della struttura turistico ricettiva.».
77. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

Art. 77-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

  All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».
77. 05. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 78.

  All'articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata» con le seguenti: «per gli anni 2020 e 2021 non sono dovute, rispettivamente, la seconda e la prima rata»;
   al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f): «immobili destinati all'utilizzo delle agenzie di viaggio e turismo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai fini del riconoscimento del credito di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi e i requisiti per la fruizione del credito di cui al citato articolo 176, in linea con quanto disposto dal presente articolo.
78. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate; con le parole:; qualora il soggetto gestore dell'attività esercitata nell'immobile sia diverso dal proprietario dell'immobile stesso, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell'azienda che include la disponibilità dell'immobile sono ridotti ex lege di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione, sino a concorrenza dell'importo del canone; tale previsione si applica anche nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;.
78. 2. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, sale per concerti e spettacoli, Pag. 446a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nonché ai teatri;.
78. 3. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

  Al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78. 4. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 78-bis.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, iscritti alla previdenza agricola.
78-bis. 1. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 79.

  Al comma 1, dopo le parole: strutture ricettive turistico-alberghiere aggiungere le seguenti:, ivi incluso il rifacimento, anche ai fini dell'efficientamento energetico, delle piscine.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 17 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
79. 2. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Al comma 1, dopo le parole: turistico-alberghiere aggiungere le seguenti: e termali, e dopo le parole: 65 per cento aggiungere le seguenti: e fino ad un massimo di due milioni di euro;.

  Conseguentemente, Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 AL 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 3. Piastra, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono aggiunte le seguenti:, salvo quanto previsto dal comma 2-bis;
   b) dopo comma 2, è inserito il seguente:Pag. 447
  «2-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Alle cessioni effettuate ai sensi del precedente periodo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77».
79. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 4. Saltamartini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 79 è aggiunto il seguente:

Art. 79-bis.
(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

  Alle prestazioni di cui ai nn. 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.
79. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Agevolazioni in materia di attività di commercio al dettaglio nel settore moda)

  1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusivo riguardo alle attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori, il valore delle rimanenze, determinato secondo i criteri di cui ai commi da 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, può essere ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari al venticinque per cento.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 02. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Pettazzi.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

  1. A decorrere dal gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi Pag. 448diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: di 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: ridotto di 100 milioni.
79. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

  1. A decorrere dal gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, le parole: di 50 milioni sono sostituite dalle seguenti: ridotto di 80 milioni.
79. 04. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

  1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COViD-19, per gli anni 2020 e 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di tax free e I pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005 ed esercenti attività di intrattenimento notturno la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 e nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero Pag. 449per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato «Fondo emergenza turismo» con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 733,8 per l'anno 2021.
  4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
  5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della misura denominata «tax credit vacanze», di cui all'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
79. 05. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 80.

  Al comma 1 sostituire la lettera b-bis) con la seguente:
   b-bis) sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato contributo pari al 50 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019 nelle more della individuazione di parametri stabiliti con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Detti parametri sono individuati tenendo conto della ridotta attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza da Covid-19».

  5-bis. È istituito nello stato di previsione del Mibact, un fondo straordinario finalizzato alla tutela dell'occupazione dei lavoratori dello spettacolo volto integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Sul fondo confluisce quota parte del FUS non assegnata agli enti beneficiari corrispondente dell'ammontare delle mancate retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per il periodo in cui hanno usufruito del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale «emergenza da Covid-19».
  5-ter) Sopprimere il comma 6.
80. 1. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
  5-bis.1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole: «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
80. 2. Barelli, Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

Pag. 450

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Il comma 15-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le singole unità immobiliari, e alle loro parti comuni, delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/10, A/11, anche non facenti parte di un condominio, e non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. AS 1925».
80. 3. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  All'articolo 80, comma 6, dopo le parole: categorie catastali A1 aggiungere le parole: per le unità immobiliari che non sono ricomprese in un condominio.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 300,000 per l'anno 2020, 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, 9,55 milioni di euro per l'anno 2022, 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 6,65 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, 1,875 milioni di euro per l'anno 2026, euro 50.000 per l'anno 2031 ed euro 245.000 per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
80. 4. Binelli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:
  6-quater. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

  6-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80. 5. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 183, comma 2 primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dei musei civici e conseguentemente:» sostituire: «171,5 milioni di euro», con: «181,5 milioni di euro».

  7-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80. 6. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Pag. 451

ART. 80-bis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
  2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
80-bis. 01. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

  1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.
  3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
80-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo la parola: condomini sono aggiunte le seguenti:, a prescindere dalla destinazione d'uso, anche non residenziale;
   b) alla lettera b), dopo le parole: unità immobiliari sono aggiunte le seguenti: anche non residenziali.
80-bis. 03. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: Pag. 452«, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti».
80-bis. 04. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.

  1. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
   e) dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4 dell'articolo 114.
   il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto di 250 milioni di euro a decorrere dal 2021.
80-bis. 05. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 80-bis, aggiungere il seguente:

Art. 80-ter.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
80-bis. 06. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ART. 81.

  Sopprimerlo.
81. 1. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche con le seguenti: nei confronti di leghe e federazioni Pag. 453sportive che organizzano campionati nazionali a squadre.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
81. 2. Morrone, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli investimenti effettuati inserire le seguenti: sino ad un massimo di € 20.000.
81. 3. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
81. 4. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: relativi al periodo d'imposta 2019 con le seguenti: relativi all'anno 2019 e le parole: almeno pari a 150.000 euro sono sostituite dalle parole: almeno pari a 100.000 euro.
81. 5. Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: pari a 150.000 euro con le seguenti: pari a 100.000 euro e dopo le parole: fino a un massimo di 15 milioni di euro inserire le seguenti: nonché ai soggetti che applicano la legge n. 398/91.
81. 6. Furgiuele, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
   L'articolo 125 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è così modificato:
   a) al comma 1, dopo la parola: «2020» sono aggiunte le parole: «e nel 2021»;
   b) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;
   c) Al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: « f) l'acquisto di sterilizzatori d'aria a ciclo continuo che non utilizzano agenti nocivi e non sono incompatibili con la presenza umana».

  1. Agli oneri derivanti dal seguente articolo, pari a 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente provvedimento e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
81. 01. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

Pag. 454

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 81-bis.
(Partecipazione di pubblico agli eventi sportivi)

  1. Al fine di consentire la partecipazione in sicurezza del pubblico agli eventi sportivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con i Ministri della salute, dell'Interno e della difesa, si provvede a disciplinare l'ingresso negli stadi e negli impianti sportivi ai soli abbonati nel limite del trenta per cento della loro capienza. Il decreto, da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, altresì, le modalità con cui gli abbonati possono prenotare l'ingresso che è riservato per il novanta per cento agli abbonamenti dei tifosi delle squadre non in trasferta. Fatto salvo l'obbligo di garantire il rispetto delle norme previste per prevenire la diffusione del COVID-19, il decreto può prevedere eventuali eccezioni all'ingresso riservato ai soli abbonati. Il decreto ha efficacia sino al 31 marzo 2021.
81. 02. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, Marin, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.

ART. 82.

  Al comma 2, le parole: predispone ogni anno sono sostituite dalle seguenti: predispone ogni tre mesi.
82. 1. Colletti, Siragusa.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e, anche attraverso un aumento del capitale societario, il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A., in via sperimentale, può reperire sul mercato le risorse utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro.
  2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 12 gennaio 2021 e del 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
  3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del Codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del Codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.
  4. Alle emissioni, di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del Codice civile.
  5. Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni Pag. 455previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota di finanziamento assegnata alla società Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il profilo temporale indicato nel decreto di cui al comma 3.
  7. A valere sulla provvista derivante dalle emissioni la Società Sport e Salute S.p.A. è autorizzata a finanziare i progetti di cui al comma 1 nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
82. 01. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

ART. 83.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Agli derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 114;
   b) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
83. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 83-bis.
(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

  1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'Intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui a decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
83. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 85.

  Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 20.
85. 1. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

Pag. 456

  Al comma 1, dopo le parole: autorizzazioni regionali sono aggiunte le seguenti: o rilasciate dai comuni e dagli altri enti locali ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,.
85. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, i milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza e a circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.
  2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente e disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.
  3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
85. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 86.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 117, sono inseriti i seguenti:
  «117-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 113, anche senza procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma sono destinate, in deroga al comma 115, al ristoro dei costi di ammortamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e comunque di competenza del bilancio di esercizio per l'anno 2020, afferenti gli acquisti effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada.
   117-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2020, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle Pag. 457domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e tino a concorrenza delle risorse disponibili, nonché le modalità di erogazione dello stesso».
86. 1. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di accessi stradali ai fondi rustici)

  1. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
  2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente comma per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
86. 01. Liuni, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 87.

  Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire il versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei comuni aeroportuali nella misura prevista dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, assicurando in tal modo le adeguate risorse finanziarie per la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e per fronteggiare le problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8, rubricato «MINISTERO DELL'INTERNO», le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma».
87. 1. Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 93.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 93-bis.
(Tassa di attraversamento dello Stretto di Messina)

  1. Al fine di attenuare l'emergenza ambientale ed igienico-sanitaria nella Città di Villa San Giovanni, derivante dall'attraversamento Pag. 458dello Stretto di Messina da parte del traffico veicolare e dei mezzi pesanti, quale misura indennitaria e compensativa per il danno da inquinamento ambientale ed acustico è istituita la tassa di imbarco e di sbarco, gravante sulle compagnie di navigazione che erogano il servizio di traghettamento dei veicoli a motore, in misura proporzionale all'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni La tassa è pari all'1,5 per cento dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi lontani dal centro abitato e successivamente sarà pari allo 0,75 per cento dell'incassato.
93. 01. Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 94.

  Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:
  1-bis. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
94. 1. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
  «1-bis. A seguito del deragliamento del treno regionale verificato in prossimità della stazione di Carnate Usmate (MB) il 19 agosto 2020, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2020 per il recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dall'incidente. Agli oneri recati dal presente comma si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
94. 2. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
  «1-quinquies. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti – nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento – l'estensione della concessione autostradale fino a tutto il 31 dicembre 2030, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate.».
94. 3. Valbusa, Rixi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

Pag. 459

«Art. 94-bis.
(Revisioni periodiche dei veicoli)

  1. Al fine di pervenire ad una riduzione dei tempi di attesa previsti per l'effettuazione della revisione periodica dei veicoli presso gli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione della sospensione delle attività dei medesimi Uffici dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, all'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  “8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:
   a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;
   b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-bis e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.”;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  “9. Le imprese di cui al comma 8, lettera a), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.”;
   c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:
  “9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.”;
   d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  “10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al Pag. 460comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
   e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  “11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale, alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;
   f) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  “13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2.”;
   g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”;
   h) al comma 17 le parole: “produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa” sono sostituite dalle seguenti: “alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13”.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
94. 01. Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

Art. 94-bis.
(Disposizioni in materia di targhe storiche)

  1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su Pag. 461richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalità definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.».
94. 02. Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

«Art. 94-bis.
(Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina)

  1. Il Ponte sullo Stretto di Messina è inserito in tutte le attività programmatorie infrastrutturali viarie e ferroviarie quale opera da realizzare».
94. 03. Prestigiacomo, Cannizzaro, Occhiuto, Paolo Russo, Mandelli, D'Attis, Pella.

  Dopo l'articolo 94 inserire il seguente:

«Art. 94-bis.
(Investimenti infrastrutturali)

  1. Al fine di rilanciare lo sviluppo infrastrutturale del Paese nella fase successiva all'emergenza sanitaria, è autorizzata la spesa di 5.334 milioni di euro per la realizzazione dei seguenti interventi:
   a. Circonvallazione di Canazei;
   b. velocizzazione linea Torino-Genova;
   c. linea ferroviaria Chivasso-Aosta;
   d. raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara;
   e. interventi sulla direttrice ferroviaria Genova-Ventimiglia;
   f. collegamento ferroviario dall'aeroporto “Marco Catullo” di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova;
   g. nuova diga foranea a protezione del porto di Genova;
   h. pedemontana veneta, Direttrice Trento-Padova, dallo svincolo di Loria alla SR 308 – Nuova strada del Santo;
   i. connessione diretta del Porto di Ancona con l'Autostrada A14 e con la grande viabilità nazionale;
   j. piano viario strategico per l'accessibilità sostenibile al sistema portuale di Venezia;
   k. nodo viario di ingresso a Nord di Padova;
   l. completamento dell'autostrada Tirrenica;Pag. 462
   m. piano strategico per l'accessibilità turistica dell'area della laguna veneta e del Veneto orientale;
   n. progettazione e realizzazione della Ciclovia dell'Alto Adriatico “Trieste-Lignano-Iesolo-Venezia-Chioggia-Porto Tolle”;
   o. realizzazione del tunnel del Valfontanabuona;
   p. completamento dell'Aurelia-bis, tratto Albisola-Savona;
   q. nodo ferroviario di Napoli;
   r. completamento della metropolitana di Salerno;
   s. collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi;
   t. nodo di Bari-Bari Nord;
   u. realizzazione dei nuovi ponti sul bacino del Po, della Becca, di Casalmaggiore e di San Michele.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 5.334 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento, previa autorizzazione allo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale, ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».
94. 04. Rixi, Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Andreuzza, Giacometti, Zordan, Ziello, Castiello, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 95.

  Sopprimere l'articolo 95.
95. 1. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Lorenzo Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Rixi, Lucchini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    al terzo periodo, dopo le parole: L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza aggiungere le seguenti: e leale collaborazione con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel medesimo ambito territoriale,;
    al quarto periodo, sostituire le parole: del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   al comma 2:
    al primo periodo:
     dopo le parole: All'Autorità sono attribuite sopprimere la seguente:
   tutte;
     sopprimere le parole: ivi incluse quelle;
     sopprimere le parole: e 29 novembre 1984, n. 798 e sostituire: nonché con: comprese;
    alla lettera b), sopprimere le parole: in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    alla lettera c), sopprimere le parole: e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;
    alla lettera e), sopprimere le parole: vigilanza e;
    alla lettera g), sopprimere le parole:, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna;Pag. 463
    alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
    sostituite la lettera i), con la seguente:
   « i) provvede alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, e, previa stipula di convenzione con ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alle relative amministrative, contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni;»;
    sopprimere la lettera m);
    sostituire la lettera p) con la seguente:
   « p) assicura la gestione delle aree di propria competenza nonché la riscossione delle relative tasse, comprese le funzioni di regolazione della navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune di Venezia e relative pertinenze;»;
    alla lettera r) sopprimere le parole: rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni;
    alla lettera s), premettere le parole: su richiesta dell'ente competente, e sostituire la parola: trattamenti con le seguenti: progetti di trattamento;
    sopprimere la lettera o);
   al comma 5:
    al secondo periodo sostituire le parole: che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza con le seguenti: aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori;
    al sesto periodo sostituire le parole: del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con con le seguenti: del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed;
   al comma 6:
    al primo periodo:
     sostituire la parola: sette con: quattro;
     sostituire le parole: della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, con le seguenti: nonché – tra le persone aventi le caratteristiche di cui al comma 5 – designati nel numero di due dalla Regione Veneto, uno dalla Città Metropolitana di Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno d'intesa tra i comuni di cui al successivo comma 22, e sopprimere le parole: e nominati, e secondo le modalità previste dallo statuto;
    al secondo periodo, sostituire le parole da: In sede di prima applicazione fino a: l'Autorità con le seguenti: I componenti del Comitato di gestione come sopra individuati e designati sono nominati con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    al quinto periodo, dopo: Il Presidente sottopone alla valutazione aggiungere: vincolante;
    al settimo periodo sostituire: al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con: alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dopo: per l'approvazione di concerto con aggiungere: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed;
    all'ottavo periodo, sopprimere le parole: e di merito;
    al nono periodo, sostituire la parola: interrotto con: sospeso;
   al comma 7, dopo le parole: nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Pag. 464Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, aggiungere le seguenti: il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia,;
   al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia.;
   al comma 17, dopo il primo periodo inserire il seguente: Per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia e per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia e della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni.;
   al comma 22, capoverso «Art. 4», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti, parole:, anche tenuto conto della pronta cantierabilità degli stessi.;
   al comma 24, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatte salve le aree industriali di Porto Marghera;
   al comma 27, lettera b), numero 2), capoverso «3-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
95. 2. Meloni, Lollobrigida, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza» aggiungere le seguenti: «e leale collaborazione con gli enti che esercitano funzioni amministrative nel medesimo ambito territoriale,»;
    2) al quarto periodo, sostituire le parole: «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
   b) al comma 2:
    1) al primo periodo:
  1.1) dopo le parole: «All'Autorità sono attribuite» sopprimere la seguente: «tutte»;

  1.2) sopprimere le parole: «ivi incluse quelle»;
  1.3) sopprimere le parole: «e 29 novembre 1984, n. 798» e sostituire «nonché» con «comprese»;
    2) alla lettera b), sopprimere le parole: «in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
    3) alla lettera c), sopprimere le parole: «e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare»;
    4) alla lettera e), sopprimere le parole: «vigilanza e»;
    5) alla lettera g), sopprimere le parole: «, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna»;
    6) alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;»;
    7) sostituire la lettera i), con la seguente: « i) provvede alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, e, previa stipula di convenzione con Pag. 465ciascuno dei comuni territorialmente competenti, sovrintende al rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alle relative amministrative, contabili e di riscossione dei canoni attribuite ai comuni;»;
    8) sopprimere la lettera m);
    9) sostituire la lettera p) con la seguente: « p) assicura la gestione delle aree di propria competenza nonché la riscossione delle relative tasse, comprese le funzioni di regolazione della navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale e dei canali e rii a traffico prevalentemente urbano consegnati al Comune di Venezia e relative pertinenze;»;
    10) alla lettera r) sopprimere le parole: «rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni;»;
    11) alla lettera s), premettere le parole: «su richiesta dell'ente competente,» e sostituire la parola: «trattamenti» con le seguenti: «progetti di trattamento»;
    12) sopprimere la lettera o);
   c) al comma 5:
    1) al secondo periodo sostituire le parole: «che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza» con le seguenti: «aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori»;
    2) al sesto periodo sostituire le parole: «del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con» con le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed»;
   d) al comma 6:
    1) al primo periodo:
  1.1) sostituire la parola: «sette» con: «quattro»;

  1.2) sostituire le parole: «della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia,» con le seguenti: «nonché – tra le persone aventi le caratteristiche di cui al comma 5 – designati nel numero di due dalla Regione Veneto, uno dalla Città Metropolitana di Venezia, uno dal Comune di Venezia e uno d'intesa tra i comuni di cui al successivo comma 22,», e sopprimere le parole «e nominati,» e «secondo le modalità previste dallo statuto»;
    2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «In sede di prima applicazione», fino a: «l'Autorità», con le seguenti: «I componenti del Comitato di gestione come sopra individuati e designati sono nominati con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
    3) al quinto periodo, dopo: «Il Presidente sottopone alla valutazione» aggiungere: «vincolante»;
    4) al settimo periodo sostituire: «al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo: «per l'approvazione di concerto con» aggiungere: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed»;
    5) all'ottavo periodo, sopprimere le parole: «e di merito»;
    6) al nono periodo, sostituire la parola: «interrotto» con: «sospeso»;
   e) al comma 7, al primo periodo sostituire la parola: «sei» con: «sette» e dopo le parole: «nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia,» aggiungere le seguenti: «il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia,»;
   f) al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia Pag. 466e delle finanze, previa intesa con la Regione del Veneto e il Comune di Venezia»;
   g) al comma 17, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia e per il recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di Venezia e della sua Laguna, di competenza dei Comuni di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni»;
   h) al comma 22, capoverso «Art. 4», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche tenuto conto della pronta cantierabilità degli stessi».
   i) al comma 24, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aree industriali di Porto Marghera»;
   I) al comma 27, lettera b), numero 2), capoverso «3-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».
95. 3. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 95-bis.
(SAL mensili)

  1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Nei limiti delle disponibilità di cassa previste per ogni annualità, le stazioni appaltanti procedono al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui al periodo precedente.
  2. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
95. 01. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 95-quater.
(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nelle Province più colpite dall'emergenza COVID-19 della Regione Lombardia ed Emilia-Romagna)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti dopo l'emergenza COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Lombardia ed Emilia-Romagna, è istituita, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, una Zona economica speciale per le zone della Provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi.
95. 02. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Pag. 467

Art. 95-bis.
(Rafforzamento delle misure di sostegno finanziario alle imprese)

  All'articolo 55, capoverso articolo 44-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite con le seguenti: «trasformato in»;
    2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.»;
    3) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «data di efficacia giuridica»;
    4) alle lettere a) e b) la parola: «trasformabili» è sostituita con la seguente: «trasformate»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguireste perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
   1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo»;
   c) al comma 2 le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;
   d) al comma 3:Pag. 468
    1) secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono aggiunte le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016»;
    2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»;
   e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».
95. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 96

  Sopprimere commi 1, 2, 5, 6 e 7.
96. 1. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: 85 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   c) alla lettera c) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   d) alla lettera d) sostituire le parole: 57,5 milioni con le seguenti: 72,5 milioni;
   e) al primo periodo le parole: Limitatamente all'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: A decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla, fine del comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge.
96. 2. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: 85 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   c) alla lettera c) sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   d) alla lettera d) sostituire le parole: 57,5 milioni con le seguenti: 72,5 milioni.

  Conseguentemente, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dal comma 4 dell'articolo 114 del presente decreto-legge.
96. 3. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:Pag. 469
  6-bis. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «abbonamenti a quotidiani» aggiungere le seguenti: «e periodici».
96. 4. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

  7-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare».
96. 5. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifiche agli articoli 120 e 125 del decreto-legge n. 34 del 2020)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 120, comma 1, dopo le parole: «per un massimo di 80.000 euro» e prima delle parole: «in relazione agli interventi necessari» sono inserite le seguenti: «per ciascuna sede operativa e unità locale,»;
   b) all'articolo 125, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale».
96. 01. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Registro pubblico degli amministratori di imprese costituite informa societaria e obbligo di posta elettronica certificata)

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
  2. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
  3. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 2, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:
   a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da Pag. 470esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;
   b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;
   c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.
96. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

  1. Al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 87:
    1) al comma 7 le parole: «, indifferibilità ed urgenza dei lavori» sono sostituite con le seguenti: «delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori»;
    2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori»;
   b) all'articolo 90:
    1) al comma 1 dopo le parole: «impianti di rete» è aggiunta la seguente: «private»; in fine la parola: «ovvero» è sostituta con le seguenti: «nonché quelli»;
    2) il comma 3 è sostituito con il seguente:
   «Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.
   Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.
   Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
   La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.
   Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, Pag. 471ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità»;
    3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
  «4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
   Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
   6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
   Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.
   Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
   Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio Pag. 472e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.
   7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.
   8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1»;
   c) all'articolo 92:
    1) il comma 1 è sostituito con il seguente:
  «1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1o agosto 2002, n. 166»;
    2) al comma 3 le parole: «all'autorità competente» sono sostituite con le seguenti: «all'Ente locale»;
    3) il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori».
96. 03. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Incentivi per il Reshoring)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta per un Pag. 473periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
  3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
96. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Incentivi per il Reshoring)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo, con l'impiego di forza lavoro locale, è attribuito un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal diritto al beneficio e la restituzione del credito di imposta percepito nei cinque periodi di imposta precedenti ovvero, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito d'imposta Pag. 474per un periodo inferiore, la restituzione del credito di imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato dalla media dei valori del credito di imposta ricevuti moltiplicata per il numero di anni mancanti fino al quinto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma precedente, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.
  3. Alle imprese di cui ai commi 1 e 2, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata una spesa nel limite complessivo di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, cui si provvede:
   a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
   b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
96. 05. Guidesi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:

Art. 96-bis.
(Semplificazioni in materia di accesso ai dati e di centralizzazione attraverso l'istituzione del «Fascicolo Unico del Fabbricato»)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso lo sviluppo e l'implementazione dei processi di omogeneizzazione, archiviazione, digitalizzazione e condivisione dei dati in possesso delle diverse pubbliche amministrazioni competenti, è istituito un Portale Unico contenente tutte le informazioni inerenti i singoli edifici, siano essi unifamiliari, plurifamiliari o condominiali.
  2. Al fine di cui al comma 1, per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione è istituito un «Fascicolo Unico del Fabbricato» recante, per ciascun edificio, i dati relativi:
   a) all'identificazione (situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica e autorizzativa);
   b) alla sicurezza statica;
   c) alla sicurezza impiantistica;
   d) alla classificazione energetica;Pag. 475
   e) ai titoli di proprietà.

  3. Il Fascicolo Unico del Fabbricato è sottoposto ad aggiornamento periodico qualora vengano effettuati lavori o intervengano modifiche, di qualsiasi natura, in relazione all'intero fabbricato o di parte di esso o di sue pertinenze.
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'istituzione del Fascicolo Unico del Fabbricato è, altresì, finalizzata a semplificare le procedure di accertamento e di aggiornamento dello stato legittimo degli immobili alla situazione di fatto esistente. Restano, in ogni caso, esclusi da tale facoltà di aggiornamento gli immobili soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico e, in ogni caso, di inedificabilità assoluta, quelli già sottoposti ad azioni sanzionatorie, di qualsiasi natura, ovvero oggetto di sanatorie in corso.
  5. L'inserimento dei dati e il relativo aggiornamento è effettuato da un tecnico professionista appositamente incarico, tramite relazione tecnica di asseverazione.
  6. La documentazione tecnico-amministrativa di cui al presente articolo è conservata – in formato digitale – presso l'Agenzia delle Entrate, per gli edifici unifamiliari, e presso gli amministratori di condominio professionisti, per tutti gli altri.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati:
   a) lo schema del Fascicolo Unico del Fabbricato, con indicazione, altresì, degli eventuali contenuti aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al comma 2, che esso deve recare in funzione delle caratteristiche e delle esigenze delle singole realtà territoriali e dell'evoluzione della normativa in materia;
   b) le procedure di compilazione del fascicolo e del relativo aggiornamento, con riferimento;
   c) le modalità e i requisiti di accesso alle informazioni contenute nel singolo Fascicolo Unico del Fabbricato, sulla base delle prescrizioni fornite al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali.

  8. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  9. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, per l'istituzione e il funzionamento del Portale di cui al comma 1 del presente articolo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
96. 06. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 96-ter.

  1. L'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:
   a) al comma 1 le aliquote 25 per cento, 35 per cento e 45 per cento sono aumentate al 70 per cento senza distinzione di dimensione aziendale, totale di bilancio e/o di fatturato;
   b) alla fine del periodo viene aggiunto il seguente: «Per le altre regioni le aliquote attuali saranno aumentate al 60 per cento del monte spese agevolabile per le Pag. 476attività di ricerca e sviluppo indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dal numero di dipendenti.»;
   c) il comma 2 è soppresso (se possibile dato che è il testo che stabilisce il tetto degli aiuti);
   d) al comma 3 sostituire le parole: «106,4 milioni di euro» con «200 milioni di euro».
96. 07. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 97.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 16 settembre 2020» con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rate entro il 31 dicembre 2020»;
   b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «16 gennaio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2021»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.248 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
    1) quanto a 3.748 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114;
    2) quanto a 1.500 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».
97. 1. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: «nel mese di marzo» fino a: «di maggio 2020», sono sostituite con le seguenti: «dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,».

  1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.
  1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento Pag. 477della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 20 per cento.
97. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

ART. 97-bis.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 97-ter.
(Nuova definizione agevolata)

  1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2019, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 30 novembre 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
   a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2020;
   b) nel numero massimo di dieci rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 12 dicembre 2020 L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 15 dicembre 2020.
97-bis. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 98.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esenti dal versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Esenzione secondo acconto ISA).
98. 1. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Pag. 478

ART. 98-bis.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.

  1. Per i soggetti che esercitano attività economiche è prorogato al 30 ottobre 2020 il termine di versamento delle imposte di autoliquidazione già scadute in data 20 agosto 2020.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applica una maggiorazione dello 0.3 per cento mensile a titolo di interessi.
98-bis. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.
(Regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera d-ter) è soppressa.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 593,8 milioni di euro per il 2021 e 350 milioni di euro dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
98-bis. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.
(Regime forfetario)

  1. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire la lettera d-ter) con la seguente:
   d-ter) per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della legge 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
98-bis. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 98-ter.
(Proroga del termine di versamento delle rate non versate nei 2020 relative a «Rottamazione ter» e «Saldo e stralcio»)

  All'articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «10 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
98-bis. 04. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 99.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1 sostituire le parole: 15 ottobre con le seguenti: 31 dicembre;Pag. 479
   b) Al comma 2 sostituire la cifra: 65,7 con la seguente: 95,7 e la cifra: 165,5 con la seguente: 195,5.
99. 1. D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, Mandelli, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-ter le parole: 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;.
   b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: 10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni:
   a) sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;
   b) sono revocati i pignoramenti in essere.»
99. 2. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  All'articolo 31 della legge n. 340/2000 al comma 2-quinques aggiungere, in fine, il seguente periodo: «potranno presentare atti societari non notarili su “incarico” dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio».
99. 01. Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente;
   «30-bis. Coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;».

  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre Pag. 4802014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge.
99. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.

  1. I procedimenti di convalida di sfratto si considerano estinti in seguito allo svolgimento della prima udienza di convalida nei casi in cui:
   a) la morosità fosse relativa a uno o più dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
   b) il conduttore abbia provveduto a sanare la morosità alla prima udienza di convalida;
   c) sia già stata emessa l'ordinanza con cui è stato disposto il mutamento del rito ex artt. 665 e 667 c.p.
99. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 100.

  Sopprimere il comma 1.
100. 1. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1 sostituire le parole: 1o dicembre 2021 con le seguenti: 1o giugno 2021.
100. 4. Colletti, Siragusa.

  Al comma 1, dopo le parole: in aree ricadenti nel demanio marittimo inserire le seguenti:, lacuale e fluviale.
100. 5. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 683 aggiungere il seguente:
  «683-bis. Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
100. 6. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4,.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
100. 7. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo le parole: nautica da diporto aggiungere le seguenti: nonché alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del Reg. per l'esecuzione del Cod. Nav. Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
   b) al comma 6, sostituire le parole: in corso procedimenti penali inerenti alla concessione con le seguenti: siano intervenute sentenze penali definitive e aggiungere dopo le parole: 6 settembre 2011, n. 159 le seguenti: con esclusione delle concessioni demaniali marittime affidate alla gestione Pag. 481di un amministratore giudiziario o straordinario nominati dall'Autorità Giudiziaria o Prefetto.
   c) al comma 7, aggiungere la seguente lettera:
   « b-bis) in unica soluzione, come previsto al comma 3), di un importo pari al 100 per cento del canone risultante dall'applicazione dei nuovi criteri di determinazione che saranno stabiliti dal riordino della materia dedotte le somme eventualmente già versate dal concessionario a tale titolo. Qualora le somme già versate fossero in eccedenza, queste saranno scomputate dai canoni con ratei annuali costanti per la residua durata della concessione».
100. 2. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  «4. Dal 1o gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, ad eccezione del noleggio e locazione natanti, non può comunque, essere inferiore a euro 2.500».
100. 8. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100. 9. Andreuzza, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. L'epidemia da COVlD-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni».

  Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.
100. 10. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Per l'anno 2020 è ridotto del cinquanta per cento il canone annuo per le concessioni su aree e pertinenze demaniali con finalità turistico-ricreative».

  Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 114, comma 4.
100. 11. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
100. 3. Colletti, Siragusa.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  «12. Nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono pubblicatigli importi dei canoni annui delle concessioni marittime, lacuali e fluviali nonché delle relative pertinenze, qualunque sia l'Autorità concedente».

Pag. 482

100. 12. Colletti, Siragusa.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 100-bis.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l'anno 2020 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  3. Per l'attuazione del presente articolo, stimato in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 3 milioni di euro per i commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
100. 01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati:
   a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce;Pag. 483
   b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.
100. 02. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

ART. 101.

  Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis.
(Proroga delle concessioni dei giochi)

  1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l'avvio delle nuove concessioni ai sensi dell'articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022.
  2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022.
   Pertanto, i termini per l'indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall'articolo 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020 e dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021.
   Con determinazione del direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni.

  3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee.
101. 01. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici)

  1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:
   a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della Pag. 484rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;
   b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

  2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.
101. 02. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 103.

  Sopprimerlo.
103. 1. Colletti, Siragusa.

ART. 104.

  Alla lettera a), anteporre la seguente:
   0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall'articolo 9-quater della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l'esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrazione di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori).
104. 1. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la parola: «esclusivamente»;
   b) dopo le parole: «tessera sanitaria» inserire le seguenti: «o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento».
104. 2. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».
104. 3. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: «tessera sanitaria» inserire le seguenti: «e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala».
104. 4. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 104-bis. Pag. 485
(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)

  All'articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b-bis), aggiungere il seguente:

«Art. 25-ter.

   1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle attività circensi e spettacoli viaggianti, nonché alle attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento compresi i giochi gonfiabili, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
   2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le attività che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
   4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
104. 01. Ziello, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 105.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.
(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

   1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere b) e c), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.
   2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.
105. 01. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella.

ART. 106.

  Dopo l'articolo 106, inserire il seguente:

Art. 106-bis.Pag. 486
(Interpretazione autentica in materia di società di persone esercenti attività agricole)

   1. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nei diritti ivi richiamati sono compresi anche quelli di prelazione e riscatto agrari.
106. 01. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 108.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.

   1. Il canone relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, qualora risulti da accordo delle parti che l'importo del canone annuo è stato diminuito rispetto all'anno 2019 almeno del 20 per cento, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento.
   2. L'Imu relativa a tali contratti è ridotta al 75 per cento.
   3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
108. 01. Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.
108. 02. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 108-bis.
(Incremento accisa tabacchi da inalazione senza combustione)

  1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente; «ottanta».
108. 03. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 109.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 109-bis.
(Deducibilità spese per eventi aziendali)

  1. A decorrere dall'ottobre 2020, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 percento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione Pag. 487dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede conseguentemente, con proprio decreto, a ridefinire le prestazioni previste a valere del predetto fondo.
109. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

ART. 110.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'affrancamento del saldo attivo da rivalutazione, previsto dal precedente comma 3, ed il versamento dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni rivalutati di cui ai precedente comma 4 sono applicabili, anche disgiuntamente, in quanto compatibili, ai saldi attivi da rivalutazione costituiti ai soli fini civilistici, a norma del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
110. 1. Gerardi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente;
   « d-bis) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive,»;
   b) al comma 3, sopprimere la lettera b).

  2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adeguamento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.
  3. Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma 2, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.
  4. Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma 2, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a Pag. 48810 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.
110. 01. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Disposizioni in materia di redazione del bilancio)

  1. Le società che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non hanno adottano i principi contabili internazionali ovvero che hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici superiore al 25 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei due bilanci di esercizio precedenti, possono, anche in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2 del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento sistematico del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. Le predette società possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nel conto economico relativo all'esercizio successivo, quale onere da ammortizzare.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la disposizione di cui al comma 1 in considerazione dell'evoluzione della situazione economica derivante dal protrarsi dell'emergenza epidemiologica, può essere estesa agli esercizi successivi.
  3. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
110. 02. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 50 milioni.
110. 03. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro.

ART. 112.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.
(Aumento limite welfare aziendale)

  1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le Pag. 489parole: «500.000 lire» sono sostituite dalle seguenti; «2.000 euro».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
112. 1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 516,46 con le seguenti: euro 750,00.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 12, 2 milioni di euro e: 1,1 milioni di euro rispettivamente in: 23,2 milioni di euro e: 2,1 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 114, comma 5, le parole: 41 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite con le seguenti: 52 milioni di euro per l'anno 2020 ed 1 milione di euro per l'anno 2021.
112. 2. Durigon, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Minardo, Moschioni, Murelli, Claudio Borghi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con riferimento al periodo d'imposta 2020 s'intendono soddisfatti I requisiti applicativi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli accordi aziendali con i lavoratori finalizzati all'erogazione di premi di risultato di ammontare variabile anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi incrementali previsti a livello aziendale.
112. 3. Durigon, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

ART. 113.

  Dopo l'articolo 113 aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.

  1. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo l7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
  2. Ai soggetti aventi il domicilio fiscale e la sede legale nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020 hanno registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, i termini di Pag. 490versamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 in scadenza nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 30 giugno 2021.
  3. Ai soggetti indicati nei precedenti corami che registrino un imponibile negativo nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è riconosciuto, anche in deroga agli artt. 8 e 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un credito di imposta determinato, ai fini Ires applicando al predetto imponibile negativo l'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e ai fini Irpef l'aliquota d'imposta media applicata nel precedente periodo d'imposta. Il predetto credito è riconosciuto nei limiti dell'imposta dovuta per il precedente periodo d'imposta.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione.
113. 01. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
  113-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento idraulico)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:
  «2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature: – rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; – soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; – cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».
113. 02. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».
113. 03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 113, inserire il seguente:

«Art. 113-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati dai condomìni)

  1. Il termine condomìni di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.».
113. 04. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Pag. 491

ART. 113-bis.

  Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

«Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
   a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;
   b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere a) e d), non hanno applicazione in relazione ai periodi di imposta di cui al comma 1.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
113-bis. 01. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro)

  1. Per gli anni finanziari 2020 e 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
   a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;
   b) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Pag. 492

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, le lettere a) e d), non hanno applicazione in relazione agli anni finanziari 2020 e 2021.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, su proposta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
113-bis. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

  1. Per gli anni 2020 e 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».
113-bis. 010. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

«Art. 113-ter.
(Disposizioni per la destinazione di una quota del 10 per mille al finanziamento delle scuole paritarie e degli asili nido privati)

  1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente al sostegno delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli asili nido privati.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia Pag. 493e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».
113-bis. 04. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Panizzut, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

  1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
113-bis. 09. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, inserire il seguente:

«Art. 113-ter.
(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

Pag. 494

  1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:
  “Art. 11. – 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.
   2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:
   a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;
   b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;
   c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.
   3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.
   4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.
   5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.
   6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne i ! rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.”;
   b) all'articolo 77, le parole: “24 per cento”, sono sostituite con le seguenti: “23 per cento”.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede: quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati; quanto a 5.000 milioni di euro ai sensi dei commi seguenti.
  3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
  4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

  Conseguentemente:Pag. 495
   all'articolo 114, sopprimere il comma 4;
   alla Tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2020: –50.000.000;
   2021: –50.000.000;
   2022: –50.000.000.
113-bis. 03. Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.
(Riduzione dei coefficienti di calcolo IMU)

  1. Per gli anni 2020 e 2021 i coefficienti per le varie categorie catastali di cui al comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ridotti del 30 per cento.
  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020, e 6 miliardi di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per il 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
113-bis. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 113-ter.

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU):
   a) nei comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, i fabbricati appartenenti a tutte le categorie catastali.
   b) in tutto il territorio nazionale, i fabbricati sfitti rientranti nel gruppo catastale C.

  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e Pag. 496delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 6 miliardi di euro per l'anno 2021 si provvede si mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».
113-bis. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.
(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

  1. A decorrere dai 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
   a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
   c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

  2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta Pag. 497sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 di euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 di euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 289 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   b) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,570, milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
113-bis. 011. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.
(Mini-IRES sperimentale)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione DE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.
  2. Ai fini del comma 1:
   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
   b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito Pag. 498complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione, Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma,
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:
   a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;
   b) quanto a 280 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   b) quanto a 740 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione Pag. 499del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
113-bis. 012. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.
(Regime forfetario sperimentale)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.
  2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:
   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.
  4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, Pag. 500dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta , per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n, 88.
113-bis. 013. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo 113-bis, aggiungere il seguente:

113-ter.
(Modifiche all'articolo 44 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

  All'articolo 44-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.».
   b) le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «data di efficacia giuridica».
113-bis. 014. Centemero, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Proroga del bonus facciate)

  1. All'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2020 e 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 32,4 milioni di euro per l'anno 2021, 345,8 milioni di euro per l'anno 2022, 216 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
113-bis. 015. Galli, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 113-ter.
(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

Pag. 501

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 2.000 euro per ciascuna procedura sospesa.
  2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
113-bis. 016. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Credito d'imposta per acquisto di immobili da parte di imprese)

  1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività edilizia e del mercato immobiliare, alle imprese di costruzione o di ristrutturazione che a partire dal 1o novembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 acquistano immobili, che, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, eseguiti dalle medesime imprese anche indirettamente, risultino classificati in categoria catastale A, esclusa la categoria A/1, è concesso un credito di imposta pari all’ imposta di registro pagata per l'acquisto, da utilizzare successivamente alla data della stipula dell'atto di acquisto, e fino al 31 dicembre 2022, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a condizione che i predetti lavori vengano iniziati entro il 31 dicembre 2021. A tal fine l'acquirente manifesta nell'atto di acquisto, a pena di decadenza, la volontà di usufruire della presente disposizione.
  2. A copertura degli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.
113-bis. 017. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Compensazione crediti dell'accollante)

  1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente: «per il pagamento è consentito l'utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante».Pag. 502
  2. Sono abrogati i commi da 3 a 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
113-bis. 018. Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Disposizioni in materia di sostituzione delle coperture in eternit)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
  «5-bis. La detrazione di cui al comma 5, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, è prevista anche per la messa in posa di impianti fotovoltaici i cui moduli vengono installati su strutture produttive agricole in sostituzione di coperture in eternit purché l'intervento sia realizzato dallo stesso imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola.»;
   b) al settimo comma dopo le parole: «ai commi 5» inserire le seguenti: «5-bis»;
   c) al nono comma, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   « e-bis) imprenditore agricolo che utilizza l'immobile nell'esercizio dell'attività agricola ai sensi del comma 5-bis».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge.
  3. Per gli interventi di sostituzione delle coperture in eternit spetta una detrazione nella misura del 110 per cento per le spese sostenute dal 1o luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ripartita in cinque quote annuali nei limiti massimi di spesa di Euro/mq 100.
  4. Le disposizioni contenute nel comma 3 si applicano anche nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa.
  5. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi previsti al comma 3 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  6. In caso di interventi sostenuti da soggetti nell'esercizio dell'attività di impresa la detrazione conseguita, o il contributo sotto forma di sconto in fattura o la cessione del credito di imposta, concorrono integralmente a formare il reddito del contribuente.
  7. Qualora la detrazione sia riferita ad interventi nell'ambito di attività turistico-alberghiera relativa ad immobili a destinazione speciale D/2, alberghi e pensioni, il 40 per cento della detrazione conseguita concorre a formare il reddito del contribuente.
  8. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il Pag. 5032022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5,6 milioni di euro per l'anno 2026,0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
113-bis. 019. Gava, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati dai condomini)

  1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
*113-bis. 020. Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati dai condomini)

  1. Il termine condomini di cui all'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.
*113-bis. 07. Bitonci, Binelli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici – interventi effettuati da persone fiscale)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   « a-bis) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici costituiti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate;.».
113-bis. 022. Fiorini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 113-ter.
(Incentivi per il sisma bonus)

  All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, Pag. 504sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, le parole: «nei commi da 1 a 8», sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 1 a 3-bis e da 5 a 8»;
   b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Le disposizioni contenute nei commi 4 e 4-bis si applicano anche agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 9.».
113-bis. 02. Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto.

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ALLEGATO 2

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. C. 2700 Governo, approvato dal Senato.

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