CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2019
297.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:
  130-bis. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1o gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.
  130-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2305/IV/1. 1. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:
  133-bis. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1o gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo Pag. 62sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefìci economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.
  133-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per il 2020 e due milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2305/IV/1. 2. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 133, inserire il seguente:
  133-bis. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.
  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2305/IV/1. 3. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
  133-bis. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) in fine, aggiungere il seguente comma:
   «Per gli operatori delle forze speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.»;
   b) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 200 per cento».
   Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2305/IV/1. 14. Perego Di Cremnago, Maria Tripodi, Fascina.

Pag. 63

  Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:

  133-bis. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
   2. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.
   3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
   4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
2305/IV/1. 4. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
  133-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2305/IV/1. 5. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:
  133-bis. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere Pag. 64delle Forze di polizia e delle Forze amate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, è incrementato 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.
  113-ter. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2305/IV/1. 6. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento»;
   b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.
  4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis».

  140-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1».

  140-quater. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o Pag. 65provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale».

  140-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

  140-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commesse con dolo o colpa grave» sono inserite le seguenti: «, salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  140-septies. L'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
  140-octies. All'onere derivante da commi da 140-bis a 140-septies, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2305/IV/1. 7. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
  140-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1o gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.
  140-ter. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei Pag. 66limiti di età e che al 1o gennaio 2020 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1o gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.
  140-quater. Al personale di cui ai commi 140-bis e 140-ter, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.
  140-quinquies. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
  140-sexies. Il personale di cui al comma 140-quater che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 140-bis e 140-ter permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.
2305/IV/1. 27. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 140, inserire il seguente:
  140-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento».
   b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità è rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico».

  140-ter. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.
  140-quater. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entrò sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1».

  140-quinquies. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, Pag. 67con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale».

  140-sexies. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:
  «389-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183».

  140-septies. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» sono aggiunte le seguenti: «, salvo siano appartenenti, ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo».
  140-octies. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38, l'articolo 12-bis è abrogato.
  140-novies. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
  140-decies. Alla copertura dell'onere derivante dai commi da 140-bis a 140-novies, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
2305/IV/1. 8. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Pag. 68

  Dopo il comma 140, inserire il seguente:
  140-bis. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;
   b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2305/IV/1. 9. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 140, inserire il seguente:
  140-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  All'onere derivante dal presente comma, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2305/IV/1. 10. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
  140-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno Pag. 691965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  140-ter. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
  140-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 140-bis e 140-ter, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2305/IV/1. 11. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 142, inserire il seguente:
  142-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2020, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18.944.754 euro da destinare all'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2020, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 ed incrementato dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145. All'incremento delle risorse di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
2305/IV/1. 12. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 135, inserire il seguente:
  «135-bis. Il Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con Pag. 70propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
2305/IV/1. 13. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  «622-bis. 1. Al fine di garantire la realizzazione del progetto Caserme Verdi, è autorizzata la spesa di euro 100.000.000 nel 2020; di euro 100.000.000 nel 2021; di euro 100.000.000 nel 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000
   2021:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
   2022:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
2305/IV/1. 15. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  «622-bis. 1. Al fine di consentire un ammodernamento delle strutture, la messa in sicurezza, la valorizzazione artistica, storica ma anche operativa del comprensorio del Varignano, sito nella località Le Grazie, ospitante Il Comando raggruppamento subacquei e incursori “Teseo Tesei” comunemente e internazionalmente conosciuto con l'acronimo di COMSUBIN, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 nel 2020; di euro 3.000.000 nel 2021; di euro 3.000.000 nel 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: –3.000.000;
    CS: –3.000.000.
   2021:
    CP: –3.000.000;
    CS: –3.000.000.
   2022:
    CP: –3.000.000;
    CS: –3.000.000.
2305/IV/1. 16. Deidda, Galantino, Ferro.

Pag. 71

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  «622-bis. 1. Al fine di consentire un ammodernamento delle strutture, la messa in sicurezza degli stabili della Caserma “Guido Brunner” a Trieste – Villa Opicina è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nel 2020; di euro 1.000.000 nel 2021; di euro 1.000.000 nel 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: –1.000.000;
    CS: –1.000.000.
   2021:
    CP: –1.000.000;
    CS: –1.000.000.
   2022:
    CP: –1.000.000;
    CS: –1.000.000.
2305/IV/1. 17. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. 1. Al fine di consentire un ammodernamento delle strutture, la messa in sicurezza degli stabili della Caserma Vannucci di Livorno è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nel 2020; di euro 1.000.000 nel 2021; di euro 1.000.000 nel 2022.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, c. 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000.
   2021:
    CP: – 1.000.000;
    CS: – 1.000.000.
   2022:
    CP: –1.000.000;
    CS: –1.000.000.
2305/IV/1. 18. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. 1. Al fine della messa in sicurezza, ammodernamento delle strutture e degli strumenti di studio e lavoro e al fine di aumentare i posti a concorso nelle scuole militari Nunziatella di Napoli, Teuliè di Milano, Douhet di Firenze, Scuola Morosini di Venezia, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 nel 2020; di euro 5.000.000 nel 2021; di euro 2.000.000 nel 2022.

Pag. 72

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
   2021:
    CP: – 5.000.000;
    CS: – 5.000.000.
   2022:
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000.
2305/IV/1. 19. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. 1. Al fine della messa in sicurezza, ammodernamento delle strutture e al fine di completare i progetti di adeguamento degli alloggi della Scuola Allievi Carabinieri, nel Comune di Iglesias, è autorizzata la spesa di euro 500.000 nel 2020; di euro 500.000 nel 2021; di euro 800.000 nel 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: – 500.000;
    CS: – 500.000.
   2021:
    CP: – 500.000;
    CS: – 500.000.
   2022:
    CP: – 800.000;
    CS: – 800.000.
2305/IV/1. 20. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, per gli anni dal 2020 al 2022, da destinare al pagamento delle ore di straordinario svolte dal personale impiegato nell'operazione «Strade Sicure», sono aumentate di euro 40.000.000,00.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il Pag. 73limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000.
   2021:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000.
   2022:
    CP: – 40.000.000;
    CS: – 40.000.000.
2305/IV/1. 21. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. 1. Le risorse per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 330, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono aumentate di 30 milioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: – 30.000.000;
    CS: – 30.000.000.
   2021:
    CP: – 30.000.000;
    CS: – 30.000.000.
   2022:
    CP: – 30.000.000;
    CS: – 30.000.000.
2305/IV/1. 22. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. 1. A far data dal 1o gennaio 2020, è istituito il Fondo Speciale per la messa in sicurezza, l'ammodernamento e la costruzione di nuove caserme. Il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2020, 2021 e 2022 è determinato, in via provvisoria, in euro 2.000.000.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000.Pag. 74
   2021:
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000.
   2022:
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000.
2305/IV/1. 23. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. 1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come individuata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2013, è aumentata di 30.000 unità.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.
   2021:
    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.
   2022:
    CP: – 100.000.000;
    CS: – 100.000.000.
2305/IV/1. 24. Deidda, Galantino, Ferro.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. 1. Al fine di consentire un ammodernamento delle strutture e al fine di valorizzare i progetti ad oggi portati avanti, ipotizzando la possibilità di aprire sezioni decentrate nei poligoni e nelle basi della Sardegna e della Puglia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 nel 2020; di euro 4.000.000 nel 2021; di euro 4.000.000 nel 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: – 4.000.000;
    CS: – 4.000.000.
   2021:
    CP: – 4.000.000;
    CS: – 4.000.000.
   2022:
    CP: – 4.000.000;
    CS: – 4.000.000.
2305/IV/1. 25. Deidda, Galantino, Ferro.

Pag. 75

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. 1. Per mettere in sicurezza gli stabili e modernizzare le strutture della Caserma Generale Ferrante Gonzaga del Vodice di Foligno, danneggiata dall'ultimo evento sismico è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 nel 2020; di euro 2.000.000 nel 2021; di euro 2.000.000 nel 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:
   2020:
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000.
   2021:
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000.
   2022:
    CP: – 2.000.000;
    CS: – 2.000.000.
2305/IV/1. 26. Deidda, Ferro, Galantino.

Pag. 76

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «Italia Meteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto (Atto n. 132).

RILIEVI DELIBERATI – PROPOSTA DI RILIEVI

  La IV Commissione (Difesa),
  esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata ItaliaMeteo e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto (Atto n. 132), nelle sedute dell'11 e 18 dicembre 2019, ai cui resoconti si rinvia;
   premesso che:
    il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa, istituita nel 1975, che opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali;
    la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto, al comma 549, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2018; il Comitato, composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Ministero della difesa, assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    il comma 551 della citata legge di bilancio 2018, al fine di rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori delle previsioni meteorologiche, climatiche e marine, nonché potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, ha istituito l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia, denominata «ItaliaMeteo», fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale;
    all'adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia si provvede, ai sensi del comma 558, tramite l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
    ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, l'Agenzia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con i soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico, tra cui anche il Ministero della difesa e le Forze armate;
    l'articolo 3 del regolamento reca norme sui rapporti tra l'Agenzia e le Forze Pag. 77armate, stabilendo che l'Agenzia trasmetterà all'Aeronautica militare dati, messaggi, previsioni e altri prodotti meteo-climatici nazionali e globali con continuità, tempestività e senza oneri;
  delibera di formulare i seguenti rilievi:
   all'articolo 3 (Rapporti con le Forze Armate) siano aggiunti i seguenti commi:
  «2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia, allo scopo di perseguire i propri compiti istituzionali nei limiti di quanto previsto dal comma 551 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, acquisirà progressivamente e senza soluzione di continuità le attribuzioni attualmente svolte dalle Forze Armate, sulla base di specifici piani concordati tra le Parti.
  3. Qualora la complessità di detta acquisizione non consenta il pieno rispetto dei termini temporali di cui al precedente comma, le Forze Armate assicureranno comunque la continuità delle attività sulla base di specifici accordi, fino a definitiva acquisizione da parte dell'Agenzia».

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02826 Giovanni Russo: Sul sostegno psicologico ai militari impiegati nell'operazione «Strade Sicure».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Desidero, innanzitutto, iniziare questo mio intervento richiamando le parole pronunciate dal Ministro Guerini nel suo intervento in occasione della presentazione delle linee programmatiche del Dicastero, dinanzi alle Commissioni congiunte Difesa di Camera e Senato: «la salute del personale e la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro restano temi al centro dell'attenzione della Difesa».
  Fatta questa doverosa premessa, passo adesso ad affrontare lo specifico quesito posto dall'Onorevole interrogante.
  Le «Linee Guida» sulle attività di supporto morale, psicologico e assistenziale-previdenziale al personale militare e ai rispettivi familiari – emanate dall'Ispettorato Generale della sanità Militare (IGESAN) nel 2018 – si applicano nei casi di estrema gravità e/o risonanza mediatica e prevedono che, in caso di ferimento, il militare e i suoi familiari debbano essere accompagnati e costantemente seguiti dal Comandante e da qualificati referenti del Reparto, in grado di rappresentare un punto di riferimento per qualsiasi problematica, sia nell'immediato che a lungo termine.
  Le responsabilità di Comando, a qualunque livello, comprendono anche il dovere di dedicare la giusta attenzione alla sfera psicologica del proprio personale, soprattutto nei momenti di forte intensità emotiva, affinché le reazioni negative da stress possano essere monitorate e ridotte al minimo.
  Inoltre, secondo quanto previsto dalle richiamate Linee guida e secondo quanto disciplinato sull'argomento da direttive interne a ciascuna Forza armata/Arma dei Carabinieri, in caso di eventi critici e/o gravi, le singole Forze armate forniscono con tempestività le cure ai militari coinvolti e alle loro famiglie attraverso il supporto psicologico, con l'intervento di personale specialistico e opportunamente formato presente sul territorio.
  Per quanto riguarda l'Esercito Italiano, le «Linee Guida» sono state recepite e applicate allo specifico contesto attraverso due pubblicazioni:
   la Circolare 1031 «Supporto alle famiglie in caso di gravi eventi» – ed. 2019, in linea con i contenuti del documento di IGESAN;
   la Direttiva 7017 «Gli interventi psicologici per la gestione di eventi potenzialmente traumatici» – ed. 2019, che fornisce ai Comandanti, alle figure sanitarie e a tutto il personale militare le procedure e le indicazioni per realizzare in modo rapido un intervento psicologico a favore del personale dell'unità colpita da un evento potenzialmente traumatico.

  Con specifico riferimento ai fatti di cronaca richiamati dall'interrogante, nell'ambito dell'Operazione «Strade Sicure» si è recentemente concluso un progetto (in cui sono stati coinvolti circa 1000 militari) avviato dall'Esercito italiano, che ha lo scopo di monitorare il benessere psicologico del personale, fornire consulenza alla linea di Comando e alle figure professionali sanitarie, assicurare l'eventuale sostegno di contingenza per il benessere psicologico del personale.Pag. 79
  In particolare, relativamente all'evento dello scorso 19 agosto, nel quale sono rimasti coinvolti due militari, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha riferito che sono stati attivati, da subito, tanto il monitoraggio continuo da parte della Linea di Comando – che è la prima, immediata e principale rete di supporto di ciascun militare – quanto le previste misure sanitarie a cura del Dirigente del Servizio Sanitario.
  Il competente Ufficio di Psicologia e Psichiatria Militare dello Stato Maggiore dell'Esercito ha avuto un colloquio telefonico con gli interessati e con il Comandante del Reggimento per la valutazione diretta della situazione e per la verifica dell'effettiva attuazione delle direttive previste in tali casi.
  Al riguardo, non sono emersi elementi di criticità, tantomeno ne sono stati riportati dai militari ascoltati; il personale specializzato della Brigata «Folgore» seguirà il monitoraggio psicologico continuo, della durata di un anno, per valutare l'eventuale insorgenza tardiva di effetti correlati all'evento, con la supervisione da parte del richiamato Ufficio di Psicologia e Psichiatria Militare.
  Per quanto attiene, invece, al militare aggredito il successivo 17 settembre durante un servizio di vigilanza a Milano, la Forza armata ha segnalato che la Linea di Comando ha parimenti attivato il monitoraggio continuo, della durata di un anno, oltre alla consulenza a cura del personale psicologo della Brigata «Julia».
  In conclusione di questo mio intervento, colgo l'occasione per ribadire che l'assistenza ai militari colpiti da un evento traumatico e ai loro familiari costituisce un dovere prioritario che le Forze armate sono chiamate ad assolvere per onorare l'impegno profuso dagli uomini e dalle donne in divisa: la Difesa proseguirà in tale direzione, nell'ottica di un continuo perfezionamento delle attività poste in essere, tenendo conto anche dell'esperienza maturata.