CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2019
255.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 1.96 DEI RELATORI

  Alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: in un'ottica di gradualità e proporzionalità con le seguenti: sulla base di un criterio di gradualità e al numero 3) sostituire le parole: in un'ottica di gradualità con le seguenti di un criterio di gradualità e proporzionalità.
0. 1. 96. 1. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  Alla lettera b), numero 1), dopo le parole: del presente decreto, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 1. 96. 2. Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.

  Alla lettera b), numero 1), dopo la parola: imporre inserire le seguenti: ai fornitori di cui alla lettera b) del presente comma.
0. 1. 96. 3. Bergamini, Sisto, Zanella, Rosso.

  Alla lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   dopo le parole:
imporre condizioni e test di hardware e software, inserire le seguenti: dandone comunicazione senza ingiustificato ritardo alle autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
   dopo le parole: all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN, inserire le seguenti: in tale caso, il regolamento stabilisce altresì un termine massimo entro il quale il CVCN è tenuto a pronunciarsi in merito al perfezionamento delle condizioni o dei test di hardware o software dallo stesso richieste; il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri e le soglie di materialità rilevanti al fine di individuare gli affidamenti di forniture di beni, sistemi e servizi ICT oggetto di comunicazione ai sensi del presente comma;
   dopo le parole: sia indispensabile procedere in sede estera, inserire le seguenti:, individuati attraverso criteri predeterminati e definiti nello stesso regolamento, .
0. 1. 96. 4. Centemero, Iezzi, Maccanti, Capitanio, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.

  Sopprimere la lettera e).
0. 1. 96. 5. Sisto, Zanella, Bergamini, Rosso.

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ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: nazionali, pubblici e privati con le seguenti: pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, con le seguenti: pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel territorio nazionale.
1. 4. (Nuova formulazione) Grippa.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: commi 2, 3 e 4 con le seguenti: commi 2, 3, 4 e 4-bis.
*1. 9. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.
(Approvato)
*1. 10. (Nuova formulazione) Iovino, Rizzo.
(Approvato)
*1. 11. (Nuova formulazione) Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.
(Approvato)
*1. 30. (Nuova formulazione) Iovino, Rizzo.
(Approvato)
*1. 31. (Nuova formulazione) Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.
(Approvato)
*1. 49. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)
*1. 50. (Nuova formulazione) Grippa.
(Approvato)

  All'emendamento 1.96 dei relatori, alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: in un'ottica di gradualità con le seguenti: sulla base di un criterio di gradualità e al numero 3) sostituire le parole: in un'ottica di gradualità con le seguenti: di un criterio di gradualità.
0. 1. 96. 1. (Nuova formulazione) Zanella, Sisto, Bergamini, Rosso.
(Approvato)

Pag. 12

  All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) alla lettera a), numero 2), sopprimere le parole: dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
    2) alla lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) l'individuazione avviene in un'ottica di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
    3) alla lettera b), sostituire le parole: i criteri in base ai quali con le seguenti:, sulla base di un'analisi del rischio e in un'ottica di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali;
   b) al comma 6, lettera a):
    1) sostituire le parole da: fatti salvi i casi fino a: disposti dal CVCN con le seguenti: i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di criteri di natura tecnica, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera;
    2) sostituire le parole: sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici con le seguenti: sono utilizzati beni, sistemi e servizi ICT;
   c) al comma 10, sostituire le parole da: In caso di inottemperanza fino a: di cui al comma 9, lettera e), la con le seguenti: L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della;
   d) al comma 11, sopprimere le parole: e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
   e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «di altro ente pubblico,» Pag. 13sono inserite le seguenti: «e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,»;
1. 96. (Nuova formulazione) I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: architettura e componentistica aggiungere le seguenti:, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;
1. 15. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole: e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti:, tenendo conto degli standard definiti a livello internazionale e dall'Unione europea.
1. 35. (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;
   b) dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
    1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio;
*1. 37. Bruno Bossio, Gariglio, Andrea Romano, Pizzetti, Cantini.
(Approvato)
*1. 38. Marco Di Maio, Migliore, Paita, Nobili.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), numero 8), aggiungere, in fine, le parole:, di standard e di eventuali limiti.
1. 42. Migliore, Marco Di Maio, Paita, Nobili.
(Approvato)

  Al comma 12, dopo le parole: l'irrogazione delle sanzioni aggiungere la seguente: amministrative.
1. 88. Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (C. 2100 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.01 DEL GOVERNO

  1. Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dei poteri speciali)

  1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 1, primo periodo, la parola: «contestualmente» e sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;
    2) al comma 1, lettera b):
     2.1. dopo le parole: «all'adozione di delibere» sono aggiunte le seguenti: «, atti o operazioni,»;
     2.2. le parole: «il mutamento» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica»;
     2.3. dopo le parole: «di vincoli che ne condizionino l'impiego,» sono aggiunte le seguenti: «, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali»;
    3) al comma 2:
     3.1. dopo le parole: «derivante dalle delibere» sono inserite le seguenti: «, dagli atti o dalle operazioni,»;
     3.2. dopo le parole: «oggetto della delibera,» sono inserite le seguenti: «dell'atto o dell'operazione,»;
     3.3. dopo le parole: «risultante dalla delibera» sono inserite le seguenti: «, dall'atto»;
    4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto esterno all'Unione europea di cui all'articolo 2, comma 5-bis, il Governo può considerare altresì la circostanza che:
   a) l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese esterno all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
   b) l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
   c) vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali.»;
    5) al comma 4:
     5.1. al primo periodo, dopo le parole: «sull'atto», sono inserite le seguenti: «o operazione»;
     5.2. al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
     5.3. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Qualora si renda Pag. 15necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.»;
     5.4. al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste istruttorie a soggetti terzi»;
     5.5. dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;
     5.6. al decimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui al presente comma, ivi inclusi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,»;
    6) al comma 5:
     6.1. al secondo periodo, le parole: «prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento»;
     6.2. al secondo periodo, dopo le parole: «sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del» sono soppresse le seguenti: «3 per cento,»;
     6.3. al secondo periodo, le parole: «20 per cento e 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento e 50 per cento»;
     6.4. dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel secondo periodo.»;
     6.5. al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
     6.6. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.»;
     6.7. al quinto periodo, dopo le parole: «Eventuali richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e richieste istruttorie a soggetti terzi»;
     6.8. dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;
     6.9. al sesto periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     6.10. al decimo periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; dopo le parole: «dovrà cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     6.11. all'undicesimo periodo, dopo le parole: «la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     6.12. al dodicesimo periodo, dopo le parole: «adottate con il voto determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
   b) all'articolo 1-bis:
    1) al comma 2, primo periodo:
     1.1. le parole: «l'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione, a qualsiasi titolo,»;Pag. 16
     1.2. dopo le parole: «ovvero l'acquisizione» sono inserite le seguenti: «, a qualsiasi titolo,»;
     1.3. le parole: «sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta alla notifica di cui all'articolo 1, comma 3-bis»;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante fornisce una informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione.»;
    3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo 2, comma 5-bis.»;
    4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2 l'impresa che ha acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma può essere prorogato fino a trenta giorni, prorogabili ulteriormente di trenta giorni una sola volta in caso di particolare complessità. I poteri speciali sono esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Il Governo, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, può ingiungere all'impresa e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al centocinquanta per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore al venticinque per cento del medesimo valore.»;
   c) all'articolo 2:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro quindici giorni, decorsi i quali possono comunque essere adottati, sono individuati Pag. 17le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;
   2) il comma 1-bis è abrogato;
   3) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che è reso entro quindici giorni, decorsi i quali possono comunque essere adottati, sono individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»;
    4) al comma 2, primo periodo:
     4.1. le parole: «adottato da una società» sono sostituite dalle seguenti: «adottato da una impresa»;
     4.2. dopo le parole: «degli attivi individuati ai sensi del comma 1» sono soppresse le parole: «o 1-ter»;
     4.3. le parole: «il mutamento dell'oggetto sociale» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica dell'oggetto sociale»;
     4.4. le parole: «dalla società stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla stessa impresa»;
    5) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un paese esterno all'Unione europea, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla stessa impresa. È notificata altresì nei medesimi termini qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della loro destinazione ovvero qualsiasi delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero Pag. 18introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto.»;
    6) al comma 3:
     6.1. la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;
     6.2. le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
    7) al comma 4:
     7.1. al primo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
     7.2. al terzo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
     7.3. dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni.»;
     7.4. al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste istruttorie a soggetti terzi»;
     7.5. dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;
     7.6. all'ultimo periodo, le parole: «di cui al comma 2 e al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis e al presente comma»;
    8) al comma 5:
     8.1. il terzo periodo è soppresso;
     8.2. dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.»;
    9) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per le finalità di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonché di cui ai commi 2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1); 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.»;
   10) al comma 6:
     10.1. al primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: Pag. 19«quarantacinque»; la parola: «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»;
     10.2. dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, il termine di cui al primo periodo è sospeso per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;
     10.3. all'ottavo periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovrà cedere le stesse azioni», sono inserite le seguenti: «o quote»;
     10.4. al nono periodo, dopo le parole: «ordina la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
     10.5. al decimo periodo, dopo le parole: «con il voto determinante di tali azioni», sono inserite le seguenti: «o quote»;
     10.6. all'ultimo periodo, le parole: «la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza che:
   a) l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese esterno
all'Unione europea, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;
   b) l'acquirente sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea;
   c) vi sia un grave rischio che l'acquirente intraprenda attività illegali o criminali»;
    11) al comma 8, le parole: «individuate con i regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «individuate con i decreti».
   d) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

Art. 2-bis.
(Collaborazione con Autorità amministrative di settore)

  1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Dette autorità non possono opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.

Art. 2-ter.
(Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri speciali)

  1. Qualora uno Stato membro o la Commissione notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del Regolamento (UE) Pag. 20n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un investimento estero diretto oggetto di un procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1 e 2, sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del parere della Commissione europea. Se il parere della Commissione europea è successivo alle osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono altresì sospesi nel caso in cui il Governo richieda, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni, in relazione a un procedimento in corso ai sensi del presente articolo. È fatta salva la possibilità di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento del parere della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del citato Regolamento (UE) n. 2019/452.
  2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con i Ministri competenti per settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, al fine di individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, inclusi quelli relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché dell'esigenza di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di informazione e cooperazione definiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/452.
  3. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il punto di contatto di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2019/452; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
   e) all'articolo 3:
    1) al comma 1 le parole: «comma 5, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis» e le parole: «e dell'articolo 2, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter»;
    2) al comma 2:
     2.1. al primo periodo, le parole: «e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto»;
     2.2. al secondo periodo, le parole: «ovvero dei regolamenti» sono soppresse.

  2. Le modifiche introdotte dal presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 2-ter», si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e i termini non ancora spirati alla medesima data, ferma restando quella di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento Pag. 21della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.
  3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificati dal presente articolo, continuano ad avere efficacia i decreti adottati in attuazione delle norme previgenti modificate dal presente articolo.
4. 01. Il Governo.

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