CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 novembre 2018
93.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota Iva sui prodotti da riciclo e riuso).

  1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter sono aggiunti i seguenti:
    «1-quater) materie prime, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
    1-quinquies) compostato derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1334/VI/2. 01. Ruocco, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

ART. 4.

  Alla lettera c) del comma 1 le parole: ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione sono abrogate.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 fino alle fine, con le seguenti: 238 milioni per l'anno 2019, 361 milioni di euro per l'anno 2020 e 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1334/VI/4. 1. Alessandro Pagano, Frassini.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abolizione dello split payment).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 17-ter è soppresso;
   b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter».

Pag. 92

  2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1334/VI/4. 01. Acquaroli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Abrogazione del reverse charge applicato al settore edile).

  1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/VI/4. 02. Acquaroli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento del limite per il visto di conformità ai fini della compensazione di crediti IVA).

  1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/VI/4. 03. Acquaroli.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis
(Semplificazioni in materia di Irap).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di Pag. 93lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 100 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 50 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
  4. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure: a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda; b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.
  5. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
  6. È obbligato al pagamento dell'imposta: a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro; b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.
  7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
  10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, Pag. 94strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1334/VI/6. 01. Ruocco, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis
(Semplificazioni in materia di nota di variazione IVA).

  1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 21 comma 1.
1334/VI/7. 01. Baratto.

ART. 8.

  All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    «b-bis) dei contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
    b-ter) della formazione qualificata».

  Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ai fini dei commi 1 e 2, per ciascun periodo di imposta, alternativamente:
   a) la parte degli utili accantonati a riserva dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali, del costo del personale e dei costi per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computato in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali, del costo del personale e dei costi per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;
   b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali, del costo del personale e dei costi per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;
   c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 1 è computato in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali, del costo del personale e dei costi per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui al comma 1 dell'esercizio successivo».
1334/VI/8. 1. Alessandro Pagano.
(Ritirato)

  Al comma 2, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Per ciascun periodo di imposta l'ammontare degli investimenti è determinato sulla differenza del valore di acquisto dei beni materiali nuovi, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, o del valore degli investimenti Pag. 95in ricerca e sviluppo e le cessioni di beni materiali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, al primo periodo, dopo le parole: esistenti aggiungere le seguenti:, progetti di ricerca e sviluppo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 55 e 90.
1334/VI/8. 2. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Currò.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: tra 10 milioni e 20 milioni di euro con le seguenti: tra 10 e 15 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il medesimo articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga del super ammortamento).

  1. Al fine di incentivare gli investimenti delle piccole e medie imprese, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino a 516 euro, dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 50 per cento.
1334/VI/10. 1. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Currò.
(Approvato)

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che concedono detrazioni fiscali).

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/VI/11. 01. Acquaroli.

ART. 13.

  All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, la lettera a) è soppressa;
   al comma 1, lettera b) le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro»;
   al comma 1, lettera f) le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 fino alle fine, con le seguenti: 238 milioni di euro per l'anno 2019, 361 milioni di euro per l'anno 2020 e 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1334/VI/13. 1. Alessandro Pagano.
(Ritirato)

Pag. 96

ART. 19.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato».
1334/VI/19. 1. Fregolent, Fragomeli, Del Barba, Colaninno, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro, Cavandoli, Centemero, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Aprile, Cabras, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)

  Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
  15-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
    1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
    2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
    3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
    4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti Pag. 97dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».

  15-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
1334/VI/19. 2. Fregolent, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Ritirato)

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 101 è inserito il seguente:
  «101-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro; conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma.».
   b) al comma 102, dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 156,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 356,5 milioni di euro per l'anno 2020, 296,2 milioni di euro per l'anno 2021, 220,5 milioni di euro per l'anno 2022,139,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
1334/VI/19. 3. Fregolent, Del Barba, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
(Ritirato)

ART. 38.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno dei lavoratori delle aziende in crisi finanziaria Pag. 98anche in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alle attività di investimento nelle azioni emesse dalle banche di cui al medesimo comma 1, attraverso una destinazione vincolata delle risorse per il pagamento degli stipendi pregressi in favore dei lavoratori, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il 31 gennaio 2019.
1334/VI/38. 1. Fragomeli.
(Ritirato)

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Patent Box).

  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in apposita ed idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.
  2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al ruling preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.
  3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività’ istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 purché, tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza Pag. 99dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 44 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di ruling in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.
  5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
  6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.
1334/VI/51. 01. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Ruocco, Currò.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Start-up).

  1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società.
  2. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito con modificazione dalla legge n. 33 del 2015.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, all'articolo 90 sostituire le parole da: 250 fino alla fine, con le seguenti: 238 milioni per l'anno 2019, 361 milioni di euro per l'anno 2020 e 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
1334/VI/51. 02. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Currò.
(Approvato)

Pag. 100

ART. 60.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disciplina della TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole «per gli anni dal 2014 al 2020»;
   b) dopo il comma 683 è inserito il comma:
  683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
1334/VI/60. 01. Fragomeli.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro).

  1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine il seguente comma:
«1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.

  2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: , di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1334/VI/60. 02. Fragomeli.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Nuova IMU).

  1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
  2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione Pag. 101principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
  4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera Oa) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
  5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
1334/VI/60. 03. Fragomeli.
(Ritirato)

ART. 85.

  Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Facoltà di applicazione dei princìpi contabili internazionali).

  1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28/02/2005, n. 38, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Facoltà di applicazione).

1. I soggetti di cui al precedente articolo i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto».
1334/VI/85. 01. Currò, Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di princìpi contabili).

  1. Nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'IVASS con regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al primo comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
  3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al Pag. 102comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
1334/VI/85. 02. Centemero, Currò, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Approvato)

Pag. 103

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1334 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, limitatamente alle parti di competenza;
   evidenziato preliminarmente come il disegno di legge di bilancio 2019 rechi numerose misure di carattere fiscale, a testimonianza della volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della ripresa dell'economia reale;
   rilevato in primo luogo come il disegno di legge confermi all'articolo 2 – così come preannunciato dall'Esecutivo – la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2019 previsti dalle clausole di salvaguardia, la riduzione degli aumenti per gli anni successivi e una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019 e per gli anni successivi;
   segnalato in proposito come la predetta sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA determini un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a oltre 12,4 miliardi di euro per il 2019, 5,5 miliardi di euro per il 2020 e oltre 4 miliardi di euro a decorrere dal 2021;
   richiamate inoltre le norme recate dall'articolo 3 relative all'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché sul gasolio usato come carburante, previsto a copertura dell'ACE – Aiuto economico alla crescita;
   apprezzata altresì, sotto il profilo della riduzione dell'imposizione fiscale, l'estensione recata dall'articolo 4 del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro, semplificandone le condizioni di accesso, nonché l'introduzione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro, di cui all'articolo 6; una imposta sostitutiva al 15 per cento è inoltre prevista ai sensi dell'articolo 5 sulle lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado;
   ricordate le ulteriori misure agevolative previste dagli articoli da 7 a 9 che dispongono, rispettivamente, il riporto illimitato delle perdite per tutti i soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile adottato, l'introduzione di un'aliquota Ires agevolata al 15 per cento applicabile, su una parte del reddito, alle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, e l'estensione della cedolare secca ai contratti di locazione relativi a locali commerciali fino a 600 mq di superficie; Pag. 104
   vista la proroga e rimodulazione – differenziando il beneficio secondo gli investimenti effettuati – del cd. iper ammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, di cui all'articolo 10, nonché la modifica del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo, con l'abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25 per cento, nonché dell'importo massimo per impresa da 20 a 10 milioni (articolo 13);
   sottolineato inoltre il rilievo della proroga al 2019 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (articolo 11) e della detrazione del 36 per cento per interventi di sistemazione a verde (articolo 12), nonché dell'ampliamento del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive (sport bonus, articolo 47);
   osservato quindi, con riguardo alle misure fiscali e finanziarie a favore delle zone colpite da calamità naturali, che l'articolo 79 proroga al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU e la sospensione delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed autorizza una spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per la zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova;
   preso atto altresì che il Governo ha rivolto alla razionalizzazione della spesa pubblica e alle entrate tributarie un ulteriore gruppo di norme fiscali, disponendo – tra l'altro – l'incremento del prelievo erariale unico (PREU) applicabile agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito (articolo 80); la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (articolo 81); l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa – IRI (articolo 82); il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti (articolo 83); l'innalzamento dell'acconto per l'imposta sulle assicurazioni (articolo 84); la deducibilità, per il primo periodo di applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9, per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento nei nove periodi d'imposta successivi (articolo 85); la rimodulazione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 86); l'allungamento del periodo di deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di DTA – ovvero attività per imposte anticipate, ove non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (articolo 87); l'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica – ACE (articolo 88);
   valutate positivamente le norme recate dall'articolo 30, che autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia, ivi compresa la Guardia di finanza, fino a complessive 6.150 unità nel quinquennio 2019-2023;
   apprezzate quindi le misure recate dall'articolo 38 in materia di tutela del risparmio che – facendo seguito all'impegno assunto dal Governo sul punto – istituiscono un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, e potenziano la dotazione di risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, onde favorire l'efficace erogazione del Fondo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 105

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

  La VI Commissione,
   premesso che:
    l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
    nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;
    alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;
    l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;
    con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;
    un'espansione di bilancio come quella delineata nel disegno di legge all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;
    gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se Pag. 106essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
    l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile 2018 è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 secondo le stime della Banca d'Italia;
    gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;
    il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi; mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iper ammortamento e del credito di imposta per la ricerca;
    le misure previste nella manovra sono orientate maggiormente alla spesa corrente, a discapito di quella per investimenti, e gli strumenti a sostegno di questi ultimi risultano disorganici e frammentari;
    gli interventi proposti dimostrano una contraddittorietà sulla tassazione d'impresa, poiché l'abrogazione dell'ACE e dell'IRI e la contestuale introduzione del nuovo regime agevolato IRES comporterà, secondo le stime del Governo, circa 2,2 miliardi di nuove entrate per il 2019 con il conseguente incremento della pressione fiscale;
    se a ciò si aggiunge il depotenziamento degli incentivi per Industria 4.0 e del credito d'imposta ricerca e sviluppo, il combinato degli interventi produrrà un'ulteriore penalizzazione per le imprese pari a 1,6 miliardi per il 2020;
    la soppressione dell'imposta sul reddito d'impresa IRI in deroga allo statuto del contribuente, a cui molti beneficiari si sono già uniformati e su cui hanno fatto affidamento, penalizza ulteriormente la pianificazione aziendale minando la credibilità del sistema tributario e svuotando il principio del legittimo affidamento;
    l'IRI avrebbe consentito alle imprese individuali e alle società di persone di essere tassate in modo uniforme rispetto alle società di capitali, potendo usufruire di una tassazione flat al 24 per cento, invece delle attuali aliquote progressive Irpef (dal 23 al 43 per cento), su tutti gli utili trattenuti in azienda. Ciò avrebbe aumentato non solo la solidità patrimoniale, ma anche la capacità di investimento delle imprese beneficiarie;
    l'ACE (aiuto alla crescita economica), legava lo sgravio al rafforzamento patrimoniale, e cioè al superamento di una Pag. 107delle principali debolezze strutturali del nostro sistema imprenditoriale, la bassa capitalizzazione;
    la sostituzione dei regimi in vigore dell'IRI e dell'ACE con i nuovi regimi, cambiano in modo rilevante le platee obiettivo delle imprese beneficiate e le finalità degli sgravi, con il risultato di favorire i segmenti più arretrati dell'economia e di disincentivare i processi di crescita delle imprese;
    la flat tax per le partite IVA, che è l'estensione di un regime ideato in origine per soggetti con volumi d'affari minimi, non appare risolutiva per la riduzione del cuneo fiscale e anzi potrebbe aumentare la disparità di trattamento tra contribuenti e disincentivare, in futuro, il lavoro stabile;
    la manovra inoltre non prevede il rifinanziamento del cosiddetto super ammortamento fiscale per i beni strumentali e riduce l'iper ammortamento per i «beni digitali» di Industria 4.0, con benefici che diminuiranno al crescere dell'investimento e con un tetto di 20 milioni. Si tratta, anche in questo caso, di due strumenti utili alla crescita che non verranno confermati dal 2019;
    per quanto attiene alle misure a tutela dei risparmiatori di cui all'articolo 38, si rileva la siderale distanza tra la soluzione normativa individuata e le promesse elettorali, con le quali per mesi si è lasciato credere che il ristoro sarebbe stato integrale, per tutti gli azionisti; appare inoltre paradossale come il ristoro per i risparmiatori colpiti sia concesso a coloro che dimostrino di aver subito un danno ingiusto – ossia riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF – nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni, ossia esattamente alla categoria di risparmiatori individuata con le precedenti soluzioni normative, approvate dai governi della precedente legislatura, ma fortemente contestate dagli allora rappresentanti dell'attuale maggioranza di Governo;
    il meccanismo di ristoro, così come congegnato ai sensi del citato articolo 38, rischia di rivelarsi di complicata e dubbia attuazione; inoltre il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda, non assicurandovi l'effettivo accesso a tutti coloro che matureranno il diritto; peraltro la misura del ristoro è individuata nel 30 per cento, con un limite individuale pari a 100.000 euro: la misura percentuale del ristoro appare fortemente ridimensionata, non solo in relazione alle promesse elettorali, ma anche alle esigenze dei risparmiatori, in particolare con reddito basso, e sarà opportuno individuare soluzioni emendative volte a apportare i necessari correttivi alla misura, anche individuando dei criteri reddituali che consentano di diversificare la misura del rimborso, comunque da considerare a titolo di acconto;
    la manovra produrrà importanti effetti redistributivi nell'onere del prelievo, con imprese che beneficeranno di riduzioni e altre che potranno subire aumenti di tassazione, anche consistenti, in funzione delle loro scelte non solo future, ma anche passate;
    i maggiori oneri sulle banche rischiano di mandare in sofferenza il sistema del credito; gli istituti saranno costretti a pesanti e costose ricapitalizzazioni senza potere usare il beneficio dell'ACE e si concretizza il rischio di un nuovo credit crunch;
    oltre ai maggiori oneri sulle banche, rischiano di essere penalizzate le imprese più solide e dinamiche, che perderanno l'Ace e, se organizzate nella veste di società di persone, anche l'Iri. Viceversa, saranno favorite le piccole imprese, spesso marginali e a carattere individuale, che avranno tutti gli incentivi a rimanere tali, proprio per non perdere le numerose agevolazioni fiscali concesse;Pag. 108
    la manovra abolisce un apprezzato sistema di tassazione delle imprese coerente, neutrale e favorevole alla crescita sostituendolo con una detassazione degli utili macchinosa e complessa;
    la sintesi delle misure descritte non disegna in alcun modo un quadro coerente per sviluppare un'efficace politica per la crescita e gli investimenti tali da giustificare il raggiungimento dell'obiettivo di incremento del PIL fissato dal Governo,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.