CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 aggiungere il seguente:
  «1.2 Dall'imposta lorda si detrae un importo del 5 per cento delle spese sostenute dal contribuente, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado.».
1334/VII/5. 1. Fusacchia, Toccafondi.

ART. 18.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Coordinamento e programmazione della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione).

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Coordinamento e programmazione nazionale).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.
  2. La struttura di missione di cui al comma 1 è composta da unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o da personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.
  3. La struttura di missione:
   a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel documento di economia e finanza;
   b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni; Pag. 186
   c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predispone relazioni periodiche;
   d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;
   e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale, per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo e per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;
   f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;
   g) acquisisce dati e informazioni dalle amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (ANVUR);
   h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato »Fondo speciale«, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione »Ricerca e innovazione« e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.

  4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è istituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato »Comitato di esperti«, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, il presidente di un ente nazionale di ricerca in carica, designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218, e un componente designato dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze».

  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, le parole: «compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204;» sono soppresse.
  3. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) valuta, preliminarmente all'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all'articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza»;
   b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ovunque ricorrono, sono sostitute dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
   c) il comma 3 è abrogato.

  4. L'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, è abrogato. Ogni riferimento della normativa vigente al Comitato di esperti per la politica della Pag. 187ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con il compito di predisporre in sede di prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili nei loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca.
  6. Il Programma nazionale della ricerca di cui al comma 4 dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordinamento evidenziando, tra l'altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.
  7. Al fine di consolidare la rete nazionale degli enti nazionali e sostenere la politica nazionale come ridefinita in base al presente articolo, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204 è incrementato di 300 milioni di euro per l'esercizio 2019, di 300 milioni di euro per l'esercizio 2020, e di 300 milioni di euro per l'esercizio 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le segmenti: di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1334/VII/18. 01. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

ART. 21.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 34 della Costituzione, per rendere effettivo il diritto all'istruzione indipendentemente dalle condizioni reddituali, di favorire l'attrattività del Paese nei confronti del resto del mondo, e contribuire alla formazione delle prossime classi dirigenti dei Paesi del Nord Africa e dei Medio Oriente, contribuendo alla stabilità e progresso dell'area del Mediterraneo, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è iscritto il Fondo per l'effettività del diritto allo studio e l'investimento nella formazione dei giovani, denominato «Fondo Alternativo», con lo stanziamento di 6.700 milioni di euro nel 2019 e di 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Fondo è finalizzato:
   a) nella misura di 5.000 milioni di euro nel 2019, alla costruzione di nuovi edifici scolastici o all'adeguamento di quelli esistenti, di proprietà pubblica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti il riparto del fondo tra gli enti locali beneficiari, nonché i criteri, i termini e le modalità di utilizzo delle risorse;
   b) nella misura di 1.000 milioni per il 2019 per l'attribuzione a ricercatori e professori universitari, nonché a ricercatori degli enti di ricerca, di borse di mobilità, finalizzate allo svolgimento di un periodo sabbatico di durata annuale in Pag. 188istituzioni di ricerca e universitarie estere. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i requisiti, i termini e le procedure per l'accesso alle borse di mobilità e l'ammontare delle stesse;
   c) nella misura di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare borse di studio per assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sino al dottorato di ricerca. In ragione del reddito del destinatario, le borse di studio possono coprire tutte le spese per il mantenimento dello studente, incluse quelle di alloggio, vitto e per l'acquisto dei libri di testo e degli altri materiali didattici, nonché le tasse per la frequenza dei corsi di studio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti di merito e di reddito per l'accesso alle borse di studio e l'ammontare delle stesse, in ragione del reddito del beneficiario, nonché i termini e le modalità delle relative procedure;
   d) nella misura di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei giovani studenti iscritti all'anno precedente a quello terminale della scuola secondaria di secondo grado, mediante l'attribuzione di borse di mobilità, finalizzate a compiere una esperienza formativa presso istituti e scuole di altri Paesi e finalizzate altresì alla certificazione della conoscenza della lingua del Paese ospitante al livello CI del quadro comune di riferimento europeo. Le spese di trasporto, vitto, alloggio e per il materiale didattico sono poste a carico delle borse di mobilità, il cui importo è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Col predetto decreto sono, altresì, definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle medesime borse di mobilità. Un importo fino a 50 milioni di euro può essere riservato per borse di studio e formazione presso le Agenzie dell'ONU e le rappresentanze diplomatiche dell'Unione europea nel mondo;
   e) nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei professori della scuola secondaria di secondo grado, al fine di consentirne il distacco, per un anno scolastico, presso le istituzioni scolastiche dei Paesi ospitanti, nonché la sostituzione, nel periodo di distacco, presso le scuole titolari. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti l'importo delle borse di mobilità nonché criteri, requisiti, termini e modalità per la loro attribuzione;
   f) nella misura di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la frequenza, negli istituti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di giovani meritevoli di talento provenienti principalmente dai Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, nonché per favorirne l'apprendimento della lingua e la conoscenza della cultura italiana. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle relative borse di studio;
   g) nella misura di 692,5 milioni di euro nel 2019, di 1.045 milioni di euro nel 2020, di 1.068,4 milioni di euro nel 2021, 1.091,8 milioni di euro nel 2022, di 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2023, ad incrementare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368;
   h) nella misura di 30 milioni di euro nel 2019 per il risanamento e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 46.

Pag. 189

  Conseguentemente:
   all'articolo 21 sopprimere i commi 2 e 3;
   sopprimere l'articolo 41.
1334/VII/21. 1. Fusacchia, Tabacci, Magi

ART. 28.

  Al comma 1, sostituire le parole: per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorre dall'anno 2021 con le seguenti: per euro 375.861.215 per l'anno 2020 e per euro 531.722.430 annui a decorre dall'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole da: 500 unità di personale di qualifica fino alla fine del comma con le seguenti: di 2000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica FI, e 1000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 2000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica FI, e 1000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 74.481.620 per l'anno 2020 e ad euro 148.963.240 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.  232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: di 232.416.355 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/28. 5. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di potenziare i servizi di supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, inclusi i servizi ispettivi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 30 e all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, è autorizzato ad assumere funzionari appartenenti all'Area III, posizione economica FI, e dirigenti tecnici, nonché ad avviare le relative procedure concorsuali pubbliche per esami, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a 5.000.000 di euro a decorrere dal 2020. Le facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementate del predetto importo a decorrere dal 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a euro 5.000.000 a decorrere dal 2020, nonché agli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali, pari a euro 400.000 nel 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.  232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
1334/VII/28. 1. Fusacchia, Toccafondi.

ART. 32.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui Pag. 190all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240, ed il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università e tra gli enti e le istituzioni di ricerca. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2028 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/32. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le parole: 40 milioni e le parole: 58,63 milioni con le parole: 117,26 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 341,37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/32. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio).

  1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/32. 0. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, concernente l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato).

  1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
   b) al comma 6, dopo la parola: «2011 » sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2018»;
   c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. A decorrere dall'anno 2019 gli assegni di ricerca di cui al presente articolo Pag. 191vengono equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

  6-ter. A decorrere dall'anno 2019 agli assegni di ricerca di cui al presente articolo viene riconosciuto, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  6-quater. L'esonero del versamento di cui al comma 6-ter può essere concesso per un periodo massimo di otto anni, qualora il datore di lavoro sia il medesimo per un massimo di quattro anni»;
   d) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo non può comunque essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai titolari dei contratti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24»;
   e) al comma 9, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, è incrementato di 218 milioni di euro per l'anno 2019 e di 368 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/32. 0. 1. Ciampi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Contributo in favore della fondazione EBRI (European Brain Research Institute)).

  1. Dall'anno 2019 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 184 milioni di euro per l'anno 2019 e di 420 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1334/VII/32. 02. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca).

  1. Al fine di rilanciare la competitività internazionale degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla capacità di rinnovare e mantenere nel tempo le infrastrutture di ricerca ad un livello tale da consentire agevolmente la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. Tali fondi aggiuntivi vengono distribuiti ai singoli Enti dal Ministro dell'istruzione e ricerca, in misura proporzionale alla quota media di finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati risultante dai bilanci consuntivi degli ultimi tre anni.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere Pag. 192dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/32. 04. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

ART. 34.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di adeguare gli stipendi del personale scolastico alla media europea, le predette somme sono integrate nella misura di 6.802 milioni di euro nel 2019, di 6.842 milioni di euro nel 2020 e di 6.870 milioni di euro a decorrere dal 2021, per l'attribuzione al personale docente, educatore, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di incrementi stipendiali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente spettanti per il periodo contrattuale 2019-2021.

  Conseguentemente, all'articolo 21, sopprimere i commi 1, 3 e 4.
1334/VII/34. 1. Fusacchia.

ART. 40.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole «aspetti socio-educativi», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi».
1334/VII/40. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

ART. 46.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Fondo unico per lo spettacolo).

  1. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163, è rifinanziato per un importo di 50 milioni di euro dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 135 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1334/VII/46. 01. Piccoli Nardelli, Ascani, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente 46-bis:

Art. 46-bis.
(Disposizioni per la promozione dello spettacolo).

  1. Al fine di promuovere e rafforzare le attività di spettacolo in coerenza con i principi dettati dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n.  175, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Una quota delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di progetti speciali che prevedano il concorso di regioni e enti locali per la salvaguardia di teatri di interesse nazionale e di rilevante interesse culturale, compresi quelli di minoranza linguistica, che versino in situazioni di difficoltà temporanea e con lo scopo di contribuire al rilancio delle loro attività.
  2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pag. 193Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente:
   « i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/46. 02. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di sostegno per il libro e la lettura).

  1. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:
   a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n.  205 le parole «con dotazione annua pari a 4 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,»
   b) all'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2017, n.  205 le parole «di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,» sono sostituite dalle seguenti «di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,»

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 9, all'elenco n.  1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: legge 27 dicembre, n.  205, articolo 1, comma 319.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 247 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/46. 03. Franceschini, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

ART. 48.

  Sopprimere i commi da 1 a 4.
1334/VII/48. 1. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Fondo sport e periferie).

  1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, il Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.  9, è finanziato per un importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per Pag. 194l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 183 milioni di euro per l'anno 2019 e di 428 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1334/VII/48. 01. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.

ART. 52.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Organico dell'autonomia).

  1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n.  107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
  2. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 possono essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, anche all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.

  Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 112,084 milioni di euro per l'anno 2019, di 138,334 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di 319,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 173,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1334/VII/52. 02. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n.  107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 168 milioni di euro per l'anno 2019 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1334/VII/52. 03. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
(Approvato)

Pag. 195

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario).

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/52. 04. Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Rossi.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n.  107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 226,73 milioni nel 2019, di 328,63 milioni nel 2020, di 322,92 milioni nel 2021, di 325,75 milioni nel 2022, di 325,42 milioni nel 2023, di 324,55 milioni nel 2024, di 323,59 milioni nel 2025, di 321,93 milioni nel 2026, di 319,59 milioni nel 2027 e di 318,90 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
1334/VII/52. 01. Marzana, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani.
(Approvato)

ART. 54.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica Jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.
  2. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55, comma 1.
1334/VII/54. 01. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al fine di migliorare la funzionalità del servizio scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, nelle scuole il Pag. 196cui posto di dirigente scolastico risulti vacante e disponibile e affidato in reggenza per l'intero anno scolastico, uno dei collaboratori del dirigente scolastico reggente può essere esonerato dall'insegnamento.

  Conseguentemente, all'orticolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 228 milioni di euro per l'anno 2019 e di 335 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1334/VII/54. 02. Fusacchia, Toccafondi.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici).

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al precedente periodo non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale»;
   b) all'articolo 28, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».
1334/VII/54. 03. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Pag. 197

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative in caso di mancata copertura del posto di Direttore SGA, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attivare una procedura di reclutamento attraverso i Centri per l'impiego dipendenti dalle Province o città metropolitane.
  2. Gli aspiranti Direttori SGA, inviati alle scuole dai Centri per l'impiego, dovranno essere in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo dei Direttori SGA e dovranno sostenere una procedura selettiva per colloquio che sarà svolta dal Dirigente Scolastico, con la presenza di due docenti suoi collaboratori. Della procedura selettiva sarà redatto specifico processo verbale e all'esito della stessa il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula di un contratto individuale di lavoro per supplenza annuale.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1334/VII/54. 04. Prestipino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al fine di potenziare i servizi amministrativi e tecnici delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, con conseguente aumento delle dotazioni organiche, 6.000 unità di Assistenti Amministrativi e 3.000 unità di Assistenti Tecnici a partire dall'a.s. 2019/2020. Gli Assistenti Tecnici neo assunti saranno destinati ad incrementare l'organico delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/54. 05. Prestipino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche ed educative, sono abrogate con decorrenza dall'a.s. 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente scolastico e di un Direttore SGA alle scuole sottodimensionate.
  2. L'organico dei Dirigenti scolastici e dei Direttori SGA è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 214 milioni di euro per l'anno 2019 e di 364 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/54. 06. Prestipino.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al fine di garantire agli Assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o Pag. 198solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate, con decorrenza dall'a.s. 2019/2020, sono abrogati i commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012 n.  228.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/54. 07. Prestipino.

ART. 56.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari sono svolti, dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente con personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Dalla predetta data, i posti accantonati nell'organico dei collaboratori scolastici sono nuovamente disponibili e sono riservati al personale delle imprese di pulizia, impegnato presso le scuole nell'erogazione dei predetti servizi senza soluzione di continuità dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.  124, sino ad agosto 2020. Il predetto personale partecipa a una apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio. Il personale che supera la selezione è assunto, anche a tempo parziale, nel profilo di collaboratore scolastico, nel limite di una maggiore spesa non superiore a quella già prevista, per lo svolgimento dei medesimi servizi, dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.  98. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disciplinata l'attuazione del presente comma.

  1-ter. Al fine di ridurre la consistenza del personale dipendente dalle imprese di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per politiche attive del lavoro, anche in deroga ai requisiti vigenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è disciplinata l'attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, al comma 1 le parole:, di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 sono sostituite dalle seguenti: e di 94 milioni di euro per il 2020.
1334/VII/56. 1. Fusacchia. Toccafondi
(Approvato)

ART. 57.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
1334/VII/57. 7. Anzaldi, Piccoli Nardelli, Ascani, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 193,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 343,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/57. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 18, sostituire le parole: I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» con le seguenti: I percorsi in alternanza Pag. 199scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.  77, sono ridenominati «percorsi in alternanza scuola-cittadinanza».
1334/VII/57. 2. Fusacchia.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. I percorsi di cui al comma 18 mirano, a favore degli studenti, a sviluppare competenze trasversali, facilitare l'orientamento, promuovere una conoscenza diretta e approfondita del mondo del lavoro, dell'impresa, della cultura, delle istituzioni e amministrazioni pubbliche, dell'impatto delle nuove tecnologie sulla società, così come a sviluppare un senso di cittadinanza, italiana ed europea, e a promuovere azioni e iniziative di cittadinanza attiva.
  18-ter. Al fine di assicurare un effettivo e efficace svolgimento dei percorsi di cui al comma 18, una somma pari a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2019, a valere sul rifinanziamento, previsto dall'articolo 28, comma 1 della presente legge, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, è destinata ad assunzioni di personale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per assicurare l'attuazione, l'accompagnamento, il monitoraggio e la valutazione di impatto delle misure previste al comma 18.
1334/VII/57. 3. Fusacchia.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo pari a 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.  537.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 163 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/57. 5. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo pari a 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.  68.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 228 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/57. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

ART. 58.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 237 milioni di euro per l'anno 2019 e di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/58. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Pag. 200

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) sostituire l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

«Art. 5.
(Requisiti di accesso).

  1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure, il possesso congiunto di:
   a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
   b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma auricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
   c) 16 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12 del presente provvedimento.

  2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
   a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
   b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
   c) 16 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12 del presente provvedimento.

  3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, unitamente al superamento di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o di secondo grado.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
  5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente».

Pag. 201

  Conseguentemente, alla lettera l) sopprimere le parole: e 12.

  Conseguentemente, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l1) l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

«Art. 12.
(Tirocinio).

  1. Costituisce requisito necessario per l'accesso al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, l'aver svolto in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, attività di tirocinio accademico, d'ora in poi definito solo “tirocinio”, presso scuole del sistema pubblico di istruzione.
  2. Il tirocinio, diretto e indiretto, consiste in almeno 400 ore di attività, pari a 16 CFU/CFA, realizzate sulla base di un progetto di tirocinio formativo concordato tra l'ente accademico e la scuola ospitante. Pur nell'autonomia didattica dell'ente accademico afferente, il tirocinio è svolto sotto la guida di un tutor in servizio presso la scuola, e di un tutor coordinatore utilizzato, secondo quanto previsto dal comma 6, presso le strutture dipartimentali di università e istituzioni AFAM preposte a tal fine.
  3. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento.
  4. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività.
  5. La selezione e l'attività dei tutor sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, i cui effetti sono applicabili al personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali nel tirocinio di cui al comma 1.
  6. Il servizio di insegnamento eventualmente prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche può essere riconosciuto nell'ambito del tirocinio per non oltre 150 ore (6 CFU/CFA) e, comunque, solo in presenza di certificazione, rilasciata dal tutor coordinatore e scolastico, della riflessione critica sull'attività didattica svolta».

  Conseguentemente, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) l'articolo 13 è sostituito con il seguente:

Art. 13.
(Percorso annuale di formazione iniziale e prova e accesso al ruolo).

  1. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità di espletamento della formazione iniziale nel percorso annuale, consistente in almeno 20 CFU/CFA, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n.  107.
  2. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe Pag. 202di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33 comma 5 o 6 della legge febbraio 1992, n 104, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande delle istanze per il relativo concorso.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 237 milioni di euro per l'anno 2019 e di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/58. 1. Prestipino.

ART. 59.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019.
1334/VII/59. 1. Ascani, Franceschini, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 9, all'elenco n.  1, allegato alla presente legge sopprimere le parole: legge 14 novembre 2016, n.  220, articolo 18, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/59. 2. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 9, all'elenco n.  1, allegato alla presente legge sopprimere le parole: legge 7 marzo 2001, n.  62, articolo 8.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 399,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/59. 3. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 9, all'elenco n.  1, allegato alla presente legge sopprimere le parole: legge 27 dicembre 2017, n.  205, articolo 1, comma 319.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 398,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1334/VII/59. 4. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.

ART. 78.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 220 per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di eviro annui a decorrere dall'anno 2022.
1334/VII/78. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Pag. 203

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 78.
(Fabbisogno finanziario delle università).

  1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal presente comma è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 220 per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
1334/VII/78. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Pag. 204

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo)

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

   con la seguente osservazione:
   valuti la V Commissione se sia possibile, nell'ambito della manovra di bilancio per il 2019, stanziare risorse per incrementare il FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR) e il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per le università.

Pag. 205

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo)

RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Sulla Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (limitatamente alle parti di competenza).

  La VII Commissione della Camera dei deputati
  esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge AC 1334 recante «Disposizioni per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
  premesso che:
   l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
  nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;
   alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;
   rilevato negativamente che, con riferimento alle parti di propria competenza della commissione cultura voce «Ministero dell'economia e della finanze» molti programmi registrano una riduzione;
   visto che, il Programma 10.2 «Sostegno al pluralismo dell'informazione», viene azzerato, registrando una diminuzione di – euro 28,3 mln. a decorrere dal 2020, delle somme da corrispondere alle concessionarie dei servizi di telecomunicazione a titolo di rimborso delle agevolazioni tariffarie per le imprese editrici (cap. 1501), derivante da quanto disposto dall'articolo 57, co. 6-9, che ha soppresso, a partire dal 1o gennaio 2020, le agevolazioni tariffarie per la telefonia e le connessioni dati per le imprese editrici e radiotelevisive; Pag. 206
   considerato, inoltre che, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196) non presenta, invece, variazioni rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente;
   visto che, per quanto attiene il programma 11.1 Ricerca di base e applicata (17.15), nell'ambito della missione 11 Ricerca e innovazione (17) non si registrano incrementi;
   esaminate le spese in materia di Sport si registra la riduzione di – euro 1,1 mln per il 2019 delle risorse destinate al Fondo sport e periferie (cap. 7457); la riduzione di – euro 4,4 mln per il 2019, derivante dall'articolo 47, co. 8, che – a copertura dell'estensione al 2019, con ampliamento, del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e di realizzazione di nuove strutture sportive (c.d. sport bonus) – riduce per il quadriennio 2019-2022 l'autorizzazione di spesa in favore delle società sportive dilettantistiche (articolo 13, co. 5, decreto-legge 87/2018-L. 96/2018) (cap. 2092); la riduzione di – euro 365,1 mln delle somme da erogare per il finanziamento del CONI (cap. 1896) e la contestuale istituzione del nuovo cap. 1897 (Somme da erogare per il finanziamento del CONI sport e salute spa), su cui sono allocati euro 370 mln, derivante dall'articolo 48, co. 1-4, che, oltre a modificare la denominazione dell'attuale CONI Servizi spa in Sport e salute spa, modifica il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato, attribuendo alla nuova società il compito di finanziare le Federazioni sportive nazionali;
   considerato che, il governo rinuncia alle politiche sullo sport,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Sulla Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

  La VII Commissione della Camera dei deputati,
   esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge AC 1334 recante «Disposizioni per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
   premesso che,
   l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
   nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;
   alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal Pag. 2072019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;
   l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;
   con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;
   un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;
   gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
   l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;
   gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;
   il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

  per quanto riguarda la Tab 7,
   rilevato che, per l'istruzione si registrano esclusivamente importanti riduzioni di spesa determinate da importanti modifiche di norme che andranno ad impattare negativamente sul settore;
   visto che, il provvedimento per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, Pag. 208interviene all'articolo 57, com. da 18 a 21, riducendo l'entità dell'orario complessivo da destinare obbligatoriamente ai percorsi per le competenze trasversali (precedentemente di alternanza scuola-lavoro) nelle tre classi terminali dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado: – negli istituti professionali, da 400 ore nel triennio, a non meno di 180; – negli istituti tecnici, da 400 ore nel triennio, a non meno di 150; – nei licei, da 200 ore nel triennio, a non meno di 90;
   considerato che, nel primo anno di attuazione i dati dimostrano che sono stati 652.641 gli studenti che hanno fatto esperienze in alternanza, ben il 139 per cento in più rispetto al 2014/15. Delle classi terze, quelle che rientrano nell'obbligo previsto dalla legge, circa 455.062 studenti su 502.275 iscritti, il 90,6 per cento del totale. Altri dati dimostrano che le scuole che hanno fatto Alternanza sono passate dal 54 per cento al 96 per cento. I percorsi di Alternanza attivati hanno registrato un +154 per cento, passando dagli 11.585 del 2014/2015 ai 29.437 del 2015/2016. Le strutture ospitanti coinvolte sono state 149.795: +41 per cento rispetto all'anno precedente;
   visto che, l'articolo 58 modifica il reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevedendo il venir meno del percorso di specializzazione post-concorso. Conseguentemente, non è più necessario remunerare i vincitori del concorso nei primi due anni del percorso in questione, né coprire i costi sostenuti dalle Università per organizzarlo;
   Si ricorda che, il decreto legislativo n. 59 del 2017 ha previsto un nuovo modello di reclutamento e di formazione iniziale per evitare il formarsi di nuovo precariato, per garantire un percorso chiaro e certo dal concorso all'immissione in ruolo e l'elevata qualificazione del percorso di formazione dei futuri docenti mediante un concorso e poi, solo per i vincitori, un percorso triennale retribuito di formazione, inserimento e tirocinio (FIT) fino all'immissione in ruolo;
   visto che, le disposizioni sull'alternanza scuola-lavoro e sul reclutamento registrano rispettivamente una riduzione di 56, 52 mln e di euro 12 mln annui;
   considerato che, per il 2019 non si registrano variazioni su importanti capitoli: risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore (cap. 2043), pari a euro 103 mln; gli stanziamenti afferenti al Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 7105) e ai contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica (cap. 7106), pari, complessivamente, a euro 712,7 mln; gli stanziamenti del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, compresi gli Istituti tecnici superiori (ITS) (cap. 1464), pari a euro 33,4 mln;
   considerato che, per l'ambito universitario non si registrano, per importanti capitoli di spesa, variazione positive;
   visto che, rimangono invariati i contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti (cap. 1692), pari a euro 68,3 mln e le risorse del Fondo integrativo per le borse di studio (cap. 1710), pari a euro 236,8 mln;
   inoltre, gli stanziamenti del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, compresi gli Istituti tecnici superiori (ITS) (cap. 1464), pari a euro 33,4 mln;
   visto, inoltre che, le risorse del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) (cap. 7236), pari a euro 1.763,5 mln, le risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) (cap. 7310), pari a euro 21,9 mln e le risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (capp. 7245 e 7345), pari a euro 83,8;
   considerato che, non ci sono risorse aggiuntive per l'università e che, l'articolo 78, sul «Fabbisogno finanziario delle Università», dove si definiscono le regole per calcolare l'ammontare massimo complessivo di risorse che può essere effettivamente Pag. 209speso nel corso dell'anno per le università potrebbe innescare tensioni di cassa sulla gestione corrente di alcuni atenei;
   considerato inoltre che, lo scorporo delle spese per ricerca e investimenti dal calcolo complessivo del fabbisogno determinerà una disponibilità di risorse per gli atenei con elevata attività progettuale;
   visto inoltre che, l'articolo 57, comma 22 abroga le c.d. cattedre Natta, determinando un taglio di 22 milioni di euro nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020;
   nel settore dell'università, non risulta alcun dato circa l'incremento del fondo di compensazione necessario a sostenere la previsione di agevolare l'accesso alla no tax area al fine di ampliare la platea di studenti beneficiari dell'esenzione;
   ampliare la platea degli studenti è una previsione necessaria, considerato che la Legge di Stabilità 2017, per la prima volta in Italia, con il Governo Renzi, ha introdotto la no-tax area per gli studenti che provengono da famiglie con meno di 13 mila euro annui di Isee. È stato inoltre reso strutturale l'incremento, già anticipato nel 2016, di 50 milioni di euro del fondo statale che integra le risorse regionali per le borse di studio: 210 milioni di euro annui in totale con un incremento percentuale del 57,0 per cento

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Sulla Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali

  La VII Commissione della Camera dei deputati,
   esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge AC 1334 recante «Disposizioni per il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
   premesso che:
   l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
   nonostante il primo arresto alla crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;
   alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;
   l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;
   con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media Pag. 210di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;
   un'espansione di bilancio come quella delineata del DDL all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;
   gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
   l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 nel 2020 dalle stime della Banca d'Italia;
   gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della Legge di bilancio;
   il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;

  per quanto riguarda la Tab 13,
   considerato che, il piano di assunzioni presso il Mibac, come disposto dall'articolo 28, comma 12, risulta insufficiente rispetto al fabbisogno reale del Ministero e disattende le promesse anticipate dal ministro che ha in più occasioni dichiarato di «voler avviare un piano straordinario di assunzioni pari a 6.000 unità»;
   considerata, altresì, (Art 59, com.9 ) la decisione di ridurre il credito d'imposta dal 2020. Un taglio che interesserà gli esercenti delle Sale cinematografiche che vedranno ridotto il credito d'imposta di quasi 4 milioni, i librai di 1,25 milioni (un quarto della dotazione complessiva) e le imprese produttrici di prodotti editoriali di 375 mila euro;
   valutato che, i suddetti tagli sono preoccupanti. Ridurre le risorse per il cinema contraddice quanto avvenuto negli ultimi anni, quando il settore ha visto un Pag. 211incremento consistente dei fondi. Inoltre, il sistema della legge cinema (la n. 220 del 2016) poggia su un fondo ad hoc, con numerose filiere di finanziamento e diversi tax credit; e ogni anno un decreto del Ministro provvede al riparto di tali risorse;
   visto il comma 7, dell'articolo 59, che riduce di 20 milioni il contributo del c.d. «Bonus cultura»;
   considerato che, dall'attivazione, 3 novembre 2016, ad oggi, risultano spesi circa 220 milioni di euro in libri, quasi l'80 per cento dei totali 268 milioni di euro spesi in cultura. Un successo per un Paese come il nostro, dove si legge poco; inoltre, i ragazzi hanno acquistato musica registrata per il 12,42 per cento: in soli otto mesi, dall'ottobre 2017 a maggio 2018, gli acquisti di musica tramite 18app hanno realizzato consumi per oltre 12 milioni di euro, sensibilizzando così i giovani all'acquisto di contenuti legali sul web e allo stesso tempo stimolandoli all'utilizzo delle nuove tecnologie;
   considerato che anche in Francia, si sta per introdurre uno strumento simile alla 18App: ad annunciare la misura è stato il primo ministro francese Édouard Philippe dando seguito a quanto promesso in campagna elettorale dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron;
   visto che, rispetto alla dotazione a legislazione vigente ( euro 2.652,9 mln) la Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» registra un decremento di – euro 26,0 mln, dovuto principalmente al Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale»;
   inoltre, le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8721) subiscono un decremento di – euro 175.000 annui per il 2019 e 2020, derivante dalle disposizioni dell'articolo 46, che prevede che tali somme sono utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell'incarico del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e dalla possibilità di affidare incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario. Nel complesso, dunque, lo stanziamento del FUS per il 2019 è pari a euro 343,2 mln;
   considerata, la riduzione di – euro 3,8 mln per il 2019 delle risorse destinate ai contributi ad enti e istituti culturali;
   visto che, non si registrano variazioni nelle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, nello stanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e per le risorse destinate a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
   considerato che, non vi sono incrementi di risorse in bilancio e i tagli effettuati sono inversioni di marcia rispetto agli ultimi anni, in cui per il patrimonio e le attività culturali sono state stanziate ingenti risorse e sono stati introdotti strumenti innovativi

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.