CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2018
33.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 01.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: «15 dicembre 2016, n. 229,» aggiungere le parole: al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2021»; inoltre.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per ciascun anno, al comma 1 dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino a 1 miliardo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 1.100 milioni di euro.»;
   alla rubrica, dopo le parole: di emergenza, aggiungere le parole: e della struttura commissariale.
01. 4. Polidori, Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere le parole: al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2021; inoltre.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, e comunque nei limiti di 50 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   alla rubrica, dopo le parole: di emergenza, aggiungere le parole: e della struttura commissariale.
01. 3. Cortelazzo, Baldelli, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo il comma 4, è inserito il seguente: con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; Pag. 106
   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:.
01. 5. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: nonché quelle strettamente connesse, sono inserite le seguenti: alle attività di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,.

  Conseguentemente alla Rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni volte a fronteggiare le situazioni emergenziali.
01. 6. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 01, inserire il seguente:

«Art. 01-bis.
(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito un fondo denominato “Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali” con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».
01. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Ciaburro, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci.

  Dopo l'articolo 01 aggiungere il seguente:

Art. 01-bis.

  All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 alla fine del terzo periodo dopo le parole: «apposita delega motivata» aggiungere le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI Regionale di riferimento».
*01. 01. Morgoni, Morani.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 01 aggiungere il seguente:

Art. 01-bis.

  All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 alla fine del terzo periodo dopo le parole: «apposita delega motivata» aggiungere le seguenti parole: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI Regionale di riferimento».
*01. 05. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 01 aggiungere il seguente:

Art. 01-bis.
(Attività di monitoraggio).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 al comma 1 sopprimere la lettera l).
  2. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.
01. 03. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 01 aggiungere il seguente:

Art. 01-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per la gestione della ricostruzione, ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune; denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”, di seguito “Ufficio speciale per la ristrutturazione”. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli uffici speciali, decorso il termine di cui comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde dunque e in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di personale dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis o delle relative province, gli stessi enti sono autorizzati a stipulare contratti anzitempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente Pag. 108necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 70 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale» con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'Ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità; si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.”;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “01-bis. Nei confronti del personale individuato dal Commissario straordinario ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 50, le regioni, per il tramite degli Uffici Speciali per la ricostruzione stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esame, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 03-bis dell'articolo 30. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 50.”;
   c) al comma 1-ter, primo periodo le parole: “e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “2018, 2019 e 2020”».
01. 04. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 02.

  Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.
(Riqualificazione patrimonio edilizio).

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, Pag. 109convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico», sono sostituite dalle seguenti: «il riferimento al Protocollo ITACA e la sistematica applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).».
02. 01. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.
(Misure di semplificazione nella ricostruzione delle Chiese).

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 2, lettera d), dopo le parole: «e religiose» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché delle chiese e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, qualora le opere di ricostruzione richiedano uno stanziamento inferiore a cinquecentomila euro per il singolo immobile»;
   b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d)».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per il 2018, 30 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021 e 17 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
02. 03. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 02 aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.

  All'articolo 5, dopo il comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:
  «2-ter: “Ai fini del calcolo del contributo per la ricostruzione da corrispondere agli aventi diritto, di cui al presente articolo, deve essere considerata la superficie geometrica perimetrale esterna del piano dell'immobile o della porzione di immobile distrutto o danneggiato, da ricostruire o ristrutturare.”».
02. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Pag. 110

  Dopo l'articolo 02 aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari.
  2. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento locale all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo.»;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «30 aprile 2018» sono sostituite dalle parole: «31 luglio 2019»;
   c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
02. 07. Morgoni.

  Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.
(Anticipo spese per la ricostruzione).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari».
*02. 02. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 02, aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.
(Anticipo spese per la ricostruzione).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari».
*02. 06. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 02 aggiungere il seguente:

Art. 02-bis.

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente articolo: Art. 5-bis. (Interventi di ricostruzione in aree interessate da dissesti idrogeologici) – 1. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) numeri 1, 2 e 3 possono essere realizzati anche in aree interessate da dissesti idrogeologici, indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, anche in assenza di opere Pag. 111di mitigazione della pericolosità e del rischio a condizione che:
   a) sia effettuata da parte del soggetto attuatore una valutazione della compatibilità dell'intervento con la pericolosità idrogeologica dell'area;
   b) siano programmate le eventuali misure di mitigazione del rischio;
   c) gli edifici ripristinati o ricostruiti siano utilizzati dopo l'esecuzione ed il collaudo delle eventuali opere di mitigazione.

  2. Sugli interventi di cui al comma 1 l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio esprime il proprio parere di competenza.
02. 04. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

ART. 03.

  Dopo l'articolo 03, aggiungere il seguente:

«Art. 03-bis.
(Scelta dell'impresa esecutrice).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 13 è sostituito con il seguente:
  13. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere integrate con almeno tre offerte acquisite da imprese individuate tra quelle iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, con la documentazione che ha consentito la valutazione comparativa.
03. 02. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 03, aggiungere il seguente:

«Art. 03-bis.
(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018- 2020 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
03. 01. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Pag. 112

ART. 04.

  All'articolo 04, comma 1, dopo le parole: relativo alla richiesta di contributo aggiungere le seguenti: Le modalità di rimborso delle spese di cui al precedente periodo vengono definite con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del presente decreto a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.
04. 3. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissibilità “sisma-bonus”).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del presente decreto, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefìci previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e con i criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
04. 02. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissibilità “sisma-bonus”).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le Pag. 113somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.».
*04. 01. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissibilità “sisma-bonus”).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto, le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.».
*04. 03. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissibilità “sisma-bonus).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto le somme necessarie Pag. 114per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.».
*04. 04. Muroni.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissibilità “sisma-bonus”).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del presente decreto viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del presente decreto le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.».
*04. 05. Morgoni, Morani.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.».
**04. 07. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 04, aggiungere il seguente:

«Art. 04-bis.
(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, Pag. 115dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo.».
**04. 08. Morgoni.

  Dopo l'articolo 04 aggiungere il seguente:

Art. 04-bis.
(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

  Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  Art. 7-bis. – 1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso di incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.
  5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A. 29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree Pag. 116vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
  6. Nei casi di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
*04. 09. Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 04 aggiungere il seguente:

Art. 04-bis.
(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti).

  Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  Art. 7-bis. – 1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso di incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
  4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Pag. 117Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.
  5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A. 29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
  6. Nei casi di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
*04. 010. Acquaroli.

ART. 05.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
05. 2. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 05, aggiungere il seguente:

Art. 05-bis.

  All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «30 aprile 2018» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio 2019»;
   b) il secondo periodo è soppresso.
05. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 06.

  Dopo articolo 06 aggiungere il seguente:

Art. 06-bis.

  1. Al fine di evitare che nei territori dell'Abruzzo, colpiti sia dal sisma 2009 sia dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, vi siano differenze di regolamentazione concernenti l'applicazione del Documento unico di regolarità contributiva e che questo possa comportare aggravi burocratici per le imprese e un incremento del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, a partire dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, l'attuale disciplina vigente concernente la verifica di congruità dell'offerta economica che preveda l'applicazione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di congruità viene estesa anche ai territori interessati dal sisma 6 aprile 2009.
06. 01. Pezzopane.

ART. 07.

  Al comma 1, capoverso Art. 8-bis, comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: eccezione dei casi in cui, fino alla fine del periodo.
07. 1. Braga, Morgoni, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Pag. 118

ART. 09.

  Dopo l'articolo 09, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali).

  All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali».
*09. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 09, aggiungere il seguente:

Art. 09-bis.
(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali».
*09. 02. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 09 aggiungere il seguente:

«Art. 09-bis.
(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali).

  Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma 11-bis:
  11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali.».
*09. 05. Morani, Morgoni.

Pag. 119

ART. 010.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: «Il comune rilascia il titolo abitativo previa istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione».
010. 2. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 010 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

  Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per la Pubblica amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».
010. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 010 aggiungere il seguente:

«Art. 010-bis.

  All'articolo 13, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità.».

  Conseguentemente, alla Rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e ulteriori misure per ricostruzione.
010. 02. Morgoni.

  Dopo l'articolo 010 aggiungere il seguente:

«Art. 010-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
   a-ter) negli immobili residenziali di proprietà pubblica e privata, costituiti in condominio, si applicano le stesse disposizioni previste per gli interventi su edifici residenziali di proprietà privata, nel rispetto del codice civile.».
010. 03. Morgoni.

ART. 011.

  All'articolo 011, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) Le Università limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
011. 1. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Pag. 120

  All'articolo 011, comma 1, lettera c), sostituire le parole comma 2 con le seguenti: comma 1.
011. 2. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

ART. 012.

  Dopo l'articolo 012, aggiungere il seguente:

«Art. 012-bis.

  Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole “che necessitano” sono inserite le seguenti: “anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione”».
012. 01. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

ART. 013.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti parole: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 02. Muroni.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti parole: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 03. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti parole: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 04. Morgoni, Morani.

  Dopo l'articolo 013 aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Proroga misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020).

  Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, Pag. 121con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018» sono aggiunte le seguenti parole: «, 2018/2019 e 2019/2020».
*013. 05. Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Misure di sostegno alle imprese che hanno subito un danno indiretto).

  1. Al fine di rifinanziare gli interventi volti a favorire la ripresa produttiva delle imprese insediate nelle province nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei comuni interessati dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, le misure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono rifinanziate per 25 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  2. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
013. 01. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2019».
013. 06. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
  2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».

  2. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole. «19 per cento» e le parole: «6 per cento» sono Pag. 122sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21 per cento» e: «per cento»;
   b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019».
013. 07. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, infine, il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25-bis.
  2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perderà il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».
013. 010. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.
(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento di contratti di concessione e di appalto dei lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, per quanto riguarda i soli contratti ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, che facciano ricorso a procedure di affidamento di cui all'articolo 95 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, è fatto obbligo all'Ente Appaltante di introdurre negli avvisi o bandi, nei criteri di aggiudicazione dell'offerta, tra le caratteristiche sociali di cui all'articolo 95 comma 6 del decreto legislativo 50/2016, l'apertura e/o il mantenimento di sedi operative occupanti almeno il 10 per cento del personale complessivo utilizzato per i lavori/servizi appaltati, in una delle zone di cui al comma 2 del Pag. 123presente articolo, per l'intera durata dell'appalto.
  2. Il presente articolo trova applicazione nelle zone di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 74/2012 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
013. 08. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguiti da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
  «Art. 25-bis. – (Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguiti da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009). – 1. Fatte salve le provvidenze in favore degli eredi delle Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al comma 4 eventualmente altrimenti previste, anche da altre disposizioni di legge, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla Vittima deceduta a seguito di uno degli eventi sismici e/o calamitosi di cui al comma 4, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
  2. In presenza di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della Vittima di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennizzo di cui al comma 1 è pari ad euro 40.000,00.
  3. La domanda per l'indennizzo è presentata dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
   a) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte della Vittima con indicazione degli eredi e dell'età di questi ultimi all'atto del decesso della Vittima;
   b) dichiarazione giurata di un medico legale che attesti la connessione diretta tra gli eventi sismici/calamitosi ed il decesso della Vittima.

  4. Il presente articolo trova applicazione in caso di Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al presente decreto e s.m.i., di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i., e dal decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, rispettivamente:
   a) per le Vittime decedute a seguito di uno degli eventi di cui al presente decreto e s.m.i., si provvede con fondi di cui all'articolo 52;
   b) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i., si provvede con fondi a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 e s.m.i.;
   c) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si provvede con fondi di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».
013. 09. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Pag. 124

ART. 014.

  Al comma 1, la parola trenta è sostituita dalla seguente trentasei.
014. 1. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 015.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con TABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
015. 6. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  All'articolo 015 comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2,e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e Pag. 125nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.».
*015. 11. Morani, Morgoni.

  All'articolo 015 comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017,2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.».
*015. 5. Ruffino, Labriola, Mazzetti, Gagliardi, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  All'articolo 015, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole e dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.
015. 12. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  All'articolo 15 comma 1, lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre per i sindaci e gli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una “zona rossa”, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati a 96 ore al mese».
015. 7. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: «2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi Pag. 126amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

  Conseguentemente al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, lettera b-bis), valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
015. 8. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: 2-ter. Relativamente all'attività amministrativa conseguente agli eventi sismici dell'agosto 2016, la sospensione prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 non si applica alle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10 del medesimo decreto, ricoperte in uno dei comuni ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto.
015. 9. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  All'articolo 015, dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:
  1-bis). All'articolo 1, comma 29 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sono da intendersi: elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
015. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  All'articolo 015, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis). I Comuni interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 ed inseriti agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 , convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono procedere ad un adeguamento, tramite nuova pesatura, delle retribuzione di posizione dei titolari di incarico di posizione organizzativa incaricati ai sensi dell'articolo 109 del TUEL 267/2000, in deroga al limite previsto dall'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale.
015. 14. Melilli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare al personale tecnico e amministrativo assunto dai comuni colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 il corrispondente Pag. 127trattamento accessorio è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 2 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
015. 10. Melilli.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*015. 025. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con Pag. 128modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*015. 026. Muroni.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*015. 06. Morgoni, Morani.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione).

  1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Pag. 129Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
  2. Qualora l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
*015. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45, comma 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «integrazione ordinaria e straordinaria» aggiungere le seguenti: «, e del Fondo d'integrazione salariale,» dopo le parole: «commi 1 e 2,» aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 29, comma 3,».
**015. 01. Muroni.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45, comma 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «integrazione ordinaria e straordinaria» aggiungere le seguenti: «, e del Fondo d'integrazione salariale,» dopo le parole: «commi 1 e 2,» aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 29, comma 3,».
**015. 08. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, Pag. 130sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
015. 04. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Misure a favore di alcune categorie di lavoratori e di titolari di redditi derivanti da affitti di immobili divenuti inagibili).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge n. 89 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:
  «4-bis. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis è riconosciuta, per l'anno 2017 e 2018 una indennità una tantum pari a 12.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inattività o attività non ordinaria intesa fintanto che non saranno completate le pratiche di delocalizzazione previste dalle ordinanze del Commissario alla Ricostruzione e del Capo dipartimento della Protezione Civile. In favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017 è riconosciuta per gli anni 2017 e 2018 un'indennità pari al 75 per cento del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inagibilità dell'immobile intesa fintanto che non sarà revocato lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile stesso. All'onere di cui al presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.».
015. 021. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015 inserire il seguente:

Art. 015-bis.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

Art. 45-bis.
(Sostegno agli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica).

  1. Per le unità immobiliari in proprietà e/o in gestione degli enti incaricati della gestione dell'edilizia residenziale pubblica, danneggiate o distrutte dal sisma, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, è concesso un rimborso pari al 100 per cento del mancato Pag. 131introito di canoni di locazione in essere sulla base di contratti regolarmente registrati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e adibite a residenza anagrafica dell'assegnatario. 2. Nell'ambito di cui al precedente comma 1, il rimborso si estende anche alle quote di condominio/autogestione ove dovute dall'ente proprietario.
015. 09. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. L'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese».
015. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: e delle risorse per i bandi di servizio civile.
015. 011. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

Pag. 132

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Previsione ulteriori bandi straordinari di servizio civile per il sisma).

  1. Al comma 9-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
015. 024. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018», sono inserite le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   c) al comma 3-bis dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».

  Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e Pag. 133della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
015. 012. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma).

  1. Al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo le parole «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,», sono inserite le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; inoltre le parole «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  3. Al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 il periodo «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3», è sostituito dal seguente «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
  4. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
015. 02. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino Pag. 134a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis l'ultimo periodo «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3» è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3».
*015. 028. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
   c) al comma 3-bis l'ultimo periodo «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3» è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3».
*015. 029. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito Pag. 135con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato», sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi possono confermare il personale precedentemente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, in quanto già formato e quindi pronto ad operare e possono assumere con le stesse modalità, ulteriore personale attingendo da speciali albi costituiti presso gli ordini professionali che si occuperanno della formazione specifica dei loro iscritti.».
015. 03. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019».
015. 015. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

«Art. 015-bis.
(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali).

  1. All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale”».
*015. 014. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Bellucci, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

«Art. 015-bis.
(Deroga assunzioni agenti di polizia locale stagionali).

  1. All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Per gli anni 2018 e 2019 i comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale”».
*015. 023. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pag. 136Polidori, Nevi, Martino, Baldelli, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies, è inserito il seguente: «3-octies. Per gli anni 2018 e 2019 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nei quali è stata istituita la zona rossa, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale nel limite di 300.000 euro per l'anno 2018 e 1.700.000 euro per l'anno 2019, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Agli oneri derivanti da comma 1 pari a 300.000 euro per l'anno 2018 e 1.700.000 euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
015. 016. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016)).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.
*015. 013. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Previsione assunzione unità di personale a tempo indeterminato per esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata (articolo 50-bis decreto-legge n. 189 del 2016)).

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17/10/2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti.
*015. 031. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Pag. 137

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è inserito il seguente:
  Art. 50-ter. (Affidamento dei servizi a società in house providing). – 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.
  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.
  3. Le attività svolte dalla società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.
**015. 018. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 015 aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Affidamento dei servizi a società in house providing).

  1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è inserito il seguente:
  Art. 50-ter. (Affidamento dei servizi a società in house providing). – 1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società in house in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.
  2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.
  3. Le attività svolte dalla società in house sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società in house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione.
**015. 020. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

Art. 015-bis.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)
.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 50-ter. – (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del Pag. 138presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una “zona rossa” in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
  2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale».
*015. 017. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

Art. 015-bis.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)
.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 50-ter. – (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una “zona rossa” in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
  2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale».
*015. 032. Muroni.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

Art. 015-bis.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)
.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 50-ter. – (Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una “zona rossa” in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
  2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il comune, ricevuto il decreto Pag. 139di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. I maggiori oneri sono posti a carico della Struttura commissariale ovvero sono posti a carico del Bilancio comunale».
*015. 033. Mazzetti, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 015, inserire il seguente:

Art. 015-bis.

  Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dopo l'articolo 50-bis è aggiunto il seguente:
  50-ter. In deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016 e s.m.i, ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
  2. La richiesta, promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. Ai maggiori oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge 19 dicembre 2016, n. 189.
015. 034. Melilli, Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)
.

  1. Al fine di rafforzare le attività delle amministrazioni comunali, i sindaci dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, corrispondono ai segretari comunali, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza, un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento della retribuzione spettante al Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata in base a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
015. 019. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

Pag. 140

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 60 rate con le seguenti: 120 rate;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
a), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.»
   al comma 8, alinea, dopo le parole: lettere a) inserire le seguenti: «, numeri 1) e 3)»; dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
  «8-bis.1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 55 milioni di euro per l'anno 2019,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater.
  8-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “19 per cento” e le parole: “6 per cento”, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “21 per cento” e “8 per cento”;
   b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019”;
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019”.
1. 1. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «60 rate» con le seguenti: «120 rate»; alla lettera b), sostituire le parole: «sessanta rate» con le seguenti: «120 rate».

  Conseguentemente, al comma 8:
   a) sostituire le parole: «a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020»;
   b) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8.1. Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un Pag. 141limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1. 7. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire le parole: «60 rate», con le seguenti: «120 rate»;
   2) aggiungere, in fine il seguente periodo: «L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40 per cento.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera a) numero 2), valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 11 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 8. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera a), n. 2), sostituire le parole: «a decorrere dal 16 gennaio 2019», con le seguenti: «a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale».
1. 2. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) numero 2) aggiungere in fine il seguente periodo: L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 70 per cento.
   alla lettera b) sostituire le parole: sessanta rate con le parole: centoventi rate.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera a) numero 2) e lettera b), valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando Pag. 142l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 6. Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera a) dopo il numero 3) aggiungere le seguenti:
  3-bis. È aggiunto in fine il seguente ulteriore periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì ai dipendenti pubblici del comparto sicurezza e del comparto scuola, anche se non residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Per tali soggetti si procede, altresì, al ristorno della quota Irpef già trattenuta sugli emolumenti del mese di maggio 2018.».
  3-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti periodi valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 9. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire ovunque ricorrano al punto 2, sostituire le parole: gennaio 2019 con le seguenti: dicembre 2020.

  Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: 91,02 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 131,02 milioni di euro per l'anno 2018 e le parole: 78,1 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «118,1 milioni di euro per l'anno 2019».

  Conseguentemente, al comma 8 lettera a) sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2018 con le parole: 80 milioni per l'anno 2018 e le parole: 43,1 milioni di euro con le seguenti: 83,1 milioni di euro.
1. 10. Muroni.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
   le parole: dal mese di gennaio 2019 sono sostituite dalle seguenti: dal 31 gennaio 2020;
   al termine della lettera, aggiungere le seguenti parole: Dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quale contributo alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), valutati in 5 milioni di euro per il 2018, 35 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola Pag. 143di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 11. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: entro il 31 dicembre 2018, aggiungere le parole: e le parole «fino all'anno di imposta 2018» con le seguenti: fino all'anno di imposta 2020;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 12. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: entro il 31 dicembre 2018, aggiungere le parole: al secondo periodo le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 1, alla lettera b-bis) aggiungere in fine le seguenti parole: Al quinto periodo, sostituire le parole: «triennio 2017-2019» con le seguenti: «quadriennio 2017-2020».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera b-bis), valutati in 30 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 14. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

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  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1. 15. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
  «8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1. 16. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Pag. 145Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017;

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 17. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Nevi, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
   a) le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020»;
   b) aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma 24, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017”».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 18. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 19. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una «zona rossa» istituita, con le parole: sono previste esenzioni del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, fino alla revoca dell'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero, in favore delle utenze di immobili inagibili o localizzate in una «zona rossa» istituita.
1. 21. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Al comma 6-bis, dopo le parole: sono previste esenzioni, aggiungere le parole: del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi.
1. 20. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

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  Al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: Per l'anno 2019 inserire le seguenti parole: e 2020.
1. 3. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Al comma 6-quater, primo periodo, sopprimere le parole: sino al limite massimo di sei mesi.
1. 22. Morgoni.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 50, comma 3, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018», aggiungere le seguenti: «o di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese».
1. 23. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di favorire una più rapida attività di ricostruzione e di riparazione degli edifici privati danneggiati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'associazione bancaria italiana, concorda senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le iniziative necessarie volte alla concessione da parte degli istituti di credito di anticipazioni finanziarie a favore dei proprietari degli immobili danneggiati e oggetto di interventi di recupero, finalizzati all'avvio e al pagamento delle pratiche e delle notule professionali.
1. 24. Mazzetti, Polidori, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Labriola, Ruffino, Nevi, Baldelli, Martino, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al primo periodo del comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite con le parole: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis». A copertura degli oneri di cui al precedente periodo, e comunque nei limiti di 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 25. Nevi, Polidori, Cortelazzo, Baldelli, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Verini.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Il comma 746, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, Pag. 147convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
1. 26. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integralmente sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre Pag. 1482016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
  6-sexies. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma:
  «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
1. 43. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è aggiunto il seguente: «746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, comma 6, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
   a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, Pag. 149dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
   c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
1. 27. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1; lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 2127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti SpA e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018, previa riprogrammazione per le finalità in oggetto delle predette risorse da parte del CIPE.
1. 28. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Con riferimento ai Gestori della telefonia riguardo le donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
*1. 29. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Con riferimento ai Gestori della telefonia riguardo le donazioni provenienti Pag. 150da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, Capo I, dall'articolo dal 137 all'articolo 150, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, non trovano applicazione alle donazioni provenienti da numero solidale attivato a seguito di eventi calamitosi, da trasferire nel Conto Corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
*1. 44. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 5 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre n. 172 sostituire le parole: «entro la data del 31 marzo 2018», con le seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2018».
1. 30. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2018» di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «31 dicembre 2020» di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021»;
   c) alla parola: «localizzate» premettere le seguenti: «anche se non».
  6-sexies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 31. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti parole: «Le imprese e i professionisti»; le parole: «reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa» sono sostituite dalle seguenti parole: «reddito derivante dallo svolgimento dell'attività»;
   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente».
  6-sexies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla precedente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del Pag. 151programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 32. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «quarantotto mesi», sono sostituite con le seguenti: «settantadue mesi».
1. 33. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 1, comma 1, allegato 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente Comune: «9-bis. Penne (PE).».
1. 34. Martino, Cortelazzo, Rotondi, Spena, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di garantire una maggiore efficacia e la massima efficienza ed economicità delle attività di ricostruzione in costante rapporto con la struttura commissariale e per fornire una adeguata assistenza per gli interventi di ricostruzione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle comunità territoriali, il Commissario alla ricostruzione, d'intesa con la regione Umbria entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede alla istituzione di una sede decentrata nella città di Spoleto le cui funzioni saranno stabilite della Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. La struttura si avvarrà di personale distaccato o comandato dalla Regione Umbria e dai Comuni interessati dal sisma in possesso delle necessarie capacità professionali. Alla dotazione organica degli enti si aggiungerà il personale preposto dal Governo, a valere su quello già assegnato per l'Umbria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 35. Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza. Pag. 152
  3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 è possibile far fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*1. 36. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
  3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 è possibile far fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*1. 45. Andrea Rossi.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3.3. sono aggiunti i seguenti commi:
  «3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148 del 2017, convertito dalla legge 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
  3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 e nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Pag. 153Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
1. 37. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   2) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «lettera d-bis): a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*1. 38. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al comma 436-bis dell'articolo 1 della legge 190 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   2) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
   3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «lettera d-bis): a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
*1. 47. Andrea Rossi.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  6-sexies. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 6-bis, provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
1. 39. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Pag. 154Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
  6-sexies. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 46. Andrea Rossi.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Con riferimento ai territori dell'isola di Ischia interessata dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29/08/2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 22/02/2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare l'originaria consistenza dell'immobile interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.
  6-sexies. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
  6-septies. Nei comuni di cui al comma 1, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6-octies. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: Pag. 155nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 40. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono estesi anche all'anno 2018.
  6-sexies. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
  6-sexies. Le disposizioni di cui ai presenti commi, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
  6-septies. Agli oneri di cui ai commi 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies, fissati nel limite di 300 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-octies. Per il rispetto del limite di cui al comma 6-octies, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e qualora si rinvenga il superamento dei predetti limiti anche in via prospettica, dispone la cessazione di ulteriori concessioni degli interventi di sostegno al reddito di sui al presente articolo.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1. 41. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: «nel 2017» con le seguenti: «fino al 2019 e».
1. 4. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:
  6-quinquies. Al fine di velocizzare le procedure e assicurare la massima trasparenza di atti e contrastare fenomeni corruttivi nella fase della ricostruzione, e nell'ambito di un costante rapporto con la struttura commissariale e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in ciascuna delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, è istituita una sede distaccata dell'Autorità di nazionale anticorruzione (ANAC). A tal fine l'ANAC può provvedere a distaccare proprio personale presso dette sedi, ed è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato nel limite massimo complessivo di dodici unità di personale.
  6-sexies. A copertura degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, nei limiti di due milioni di euro annui, del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito Pag. 156con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.
1. 5. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 6-quater, inserire il seguente:
  6-quinquies. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge n. 232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
   a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
   b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
   c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
   d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
   e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
   f) interventi e servizi per cittadini e imprese.
  6-sexies. Gli interventi di cui al comma 6-quinquies sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
1. 42. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
*1. 04. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

Pag. 157

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Cessione del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
*1. 09. Pezzopane.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

  All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: “2017” e “2018” sono sostituite, rispettivamente, da: “2018” e “2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020”».
**1. 03. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).

  All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: “2017” e “2018” sono sostituite, rispettivamente, da: “2018” e “2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020”».
**1. 010. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.».
1. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Pag. 158Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

«Art. 1-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.».
1. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare.».
1. 05. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale 4/2016 e dalla 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte: della competente struttura regionale.».
*1. 06. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 Pag. 159del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale 4/2016 e dalla 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte: della competente struttura regionale.».
*1. 011. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Permessi amministratori Sisma).

  1.1. All'articolo 2-bis, comma 29 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, le parole: “elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti”, si interpretano nel senso che sono elevate a 96 ore per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.».
1. 07. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Al fine di sopperire ai costi già affrontati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo relativi a tutti gli interventi effettuati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative, tra i quali l'acquisto o noleggio delle soluzioni abitative d'emergenza, i costi occorsi per la costruzione di tali strutture, a fronte di fatture documentabili e i costi di cui al comma 3 del presente articolo, il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'articolo 3 ordinanza n. 388 del 2016 del capo dipartimento della protezione civile e ss., verrà corrisposto sino alla copertura totale dei costi documentati dal richiedente. Qualora il cittadino, beneficiario al momento dell'entrata in vigore della presente norma di strumenti pubblici di assistenza all'emergenza abitativa quale l'assegnazione di SAE, abbia realizzato in passato interventi di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente procedere alla rimozione o demolizione della struttura emergenziale o optare per la rinuncia al SAE. I costi dell'eventuale demolizione saranno rimborsati dallo Stato al 50 per cento in 5 anni dalla presentazione del documento certificante l'avvenuta demolizione.».
1. 08. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

ART. 1-bis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, trovano applicazione anche con Pag. 160riferimento ai comuni dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: 24 agosto 2016, inserire le seguenti: nonché delle popolazioni dei comuni dell'isola di Ischia interessate dal terremoto del 21 agosto 2017.
1-bis. 1. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Polidori, Nevi, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole: e nel 2018, con le parole: fino al 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-ter. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-quinquies.

  All'articolo 1-quinquies, al comma 1, sostituire le parole: entro quarantacinque giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
1-quinquies. 1. Braga, Pezzopane, Morgoni, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  All'articolo 1-quinquies (Linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione) aggiungere il seguente comma 3:
  3. Presso il Commissario straordinario alla ricostruzione è creata una Banca dati digitale dei progetti pubblici e privati realizzati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016. Tutte le amministrazioni sono tenute a inviare i progetti di loro competenza. La Banca dati è accessibile da tutte le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, con l'obiettivo di monitorare gli interventi realizzati e raccogliere informazioni sugli attestati di prestazione sismica e energetica.
1-quinquies. 2. Muroni.

  Dopo l'articolo 1-quinquies aggiungere i seguenti:

Art. 1-quinquies.1.
(Istituzione fascicolo del fabbricato).

  1. Le regioni in collaborazione con gli enti locali del territorio colpito dagli eventi sismici di cui al presente provvedimento, entro il 31 dicembre 2018, adottano misure finalizzate a rendere, anche in via sperimentale, l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale, di proprietà privata che abbia avuto accesso ai contributi, di cui al presente decreto-legge, per la ristrutturazione o ricostruzione post terremoto. Pag. 161
  2. Le regioni adottano disposizioni in materia di tempistica per faggi ornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.
  3. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti la costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, l'attestato di Prestazione Energetica (APE), registra gli interventi di adeguamento antisismico, le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
   a) la localizzazione del bene immobile;
   b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
   c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
   d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
   e) la situazione catastale storica e corrente;
   f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
   g) gli interventi di adeguamento antisismico;
   h) l'attestato di Prestazione Energetica (APE)
   i) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica e idrogeologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
   l) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
   m) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

  4. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale.
  5. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dal proprietario dell'immobile.
  6. Il professionista di cui al comma 5 trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile, dai rischi sismici e idrogeologici, ovvero che evidenzi rilievi critici e della relazione tecnica di certificazione energetica che ne attesti la prestazione energetica (APE).
  7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:
   a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
   b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti, con particolare attenzione ai rischi sismici e geologici, senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a un anno;
   c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare Io sgombero dello stesso.

  8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia. Pag. 162
  9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.
  10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
  11. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.
  12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.

Art. 1-quinquies 2.
(Detrazione di imposta).

  1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato e alle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico del contribuenti.

Art. 1-quinquies 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies-bis, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 e di 3 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. All'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 1-quinquies (tris), valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-quinquies. 01. Muroni.

Pag. 163

ART. 1-sexies.

  Sostituire l'articolo 1-sexies con il seguente:

Art. 1-sexies.
(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati).

  1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.
  4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume. Pag. 164
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
  7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.
  8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
  9. Nei casi di cui all'articolo 7-bis e ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
1-sexies. 01. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  L'articolo 1-sexies è sostituito dal seguente:

Art. 1-sexies.
(Misure per l'accelerazione e la semplificazione delle pratiche relative alla ricostruzione privata).

  1. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge numero 189 del 2016, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003.
  2. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'eventuale anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il termine di scadenza per la presentazione della istanza di riparazione o ricostruzione prevista per la tipologia di danno, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per la definizione delle suddette pratiche di sanatoria, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, Pag. 165con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 fanno riferimento alle rispettive normative regionali in materia.
  3. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non definite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero presentate ai sensi e per gli effetti del presente articolo entro il 31 dicembre 2018, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, è sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige certificato di idoneità statica secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali. Il certificato di idoneità statica attesta il rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dall'Ufficio Speciale alla Ricostruzione competente all'approvazione del progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 3, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
1-sexies. 1. Trancassini.

  Al comma 1, sostituire le parole: nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con le parole: danneggiati dagli eventi sismici che hanno interessato l'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e.
1-sexies. 2. Nevi, Prisco, Cortelazzo, Polidori, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Il comma 1 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
1-sexies. 3. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Pag. 166Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

ART. 1-septies.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 28, articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere in fine il seguente periodo: «il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.».
1-septies. 1. Martino, Rotondi, Spena, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometti, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.

  1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.».
*1-septies. 02. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.

  1. La norma di cui al secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 14 novembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 234, deve essere interpretata nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.».
*1-septies. 050. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.
  1-ter. Alla copertura del maggiore onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si Pag. 167provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**1-septies. 3. Martino, Rotondi, Spena, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.
  1-ter. Alla copertura del maggiore onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
**1-septies. 4. Muroni.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.

  1. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario – nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 – provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di 500.000,00 euro come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011.»
*1-septies. 01. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) fino al del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione Pag. 1682009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011.»
*1-septies. 051. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto “Sismabonus”).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere alla fine il seguente periodo: “In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti da eventi sismici, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo”.».
1-septies. 036. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.
(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

  Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.»
*1-septies. 016. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.
(Proroga dei termini per la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018).

  Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminare la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.»
*1-septies. 041. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Sospensione di termini e di atti in materia di sanità per la Regione Abruzzo).

  1. Per le esigenze di funzionalità del servizio sanitario regionale connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 e nelle more della completa attuazione Pag. 169degli interventi di edilizia sanitaria nella regione Abruzzo, le disposizioni di cui al Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera, sono sospese con riguardo ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Sulmona, Atri e Penne.
  2. La Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in attuazione di quanto disposto dal comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello standard dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera anche mediante revoca delle misure adottate in applicazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con particolare riguardo ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Sulmona, Atri e Penne.
  3. L'articolo 17, comma 4, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.
1-septies. 017. Pezzopane, D'Alessandro.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, le strutture sanitarie di Pescina, Casoli e Gissi, ubicate nelle aree interne, sono classificate Presidi di Area Disagiata secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70, anche in deroga ai parametri previsti.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per dare attuazione a quanto previsto al comma 1.
  3. Sono altresì sospese, per lo stesso termine previsto dal comma 1 della presente articolo, le disposizioni contenute nei decreti del Commissario ad acta 45/2010 della Regione Abruzzo.
1-septies. 018. D'Alessandro, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Interventi per immediate esigenze in materia di assistenza sanitaria).

  1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di Pag. 170riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
  3. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 1, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.
1-septies. 019. D'Alessandro, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Sospensione autorizzazione commerciale grandi strutture di vendita).

  1. Al fine di evitare il depauperamento del territorio, nei comuni marchigiani colpiti e danneggiati dal sisma e ricadenti nel cratere di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 come modificato ed integrato, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita anche sotto forma di centro commerciale nonché l'ampliamento della superficie di vendita è sospeso fino al 31 dicembre 2022.
1-septies. 020. Morgoni.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Banca dati nazionale sullo stato del territorio, degli interventi antisismici, riduzione rischio idrogeologico, delle opere, dei manufatti delle strutture realizzate).

  1. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sullo stato del territorio, con particolare attenzione alle caratteristiche idrogeologiche del suolo; alla stabilità del suolo in relazione ai possibili eventi sismici, ai vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio e alla pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica, nonché gli interventi di adeguamento antisismico e di riduzione del rischio idrogeologico, le opere pubbliche e private, i manufatti, le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, di cui al presente decreto-legge.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative al capoverso precedente.
  3. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.
  4. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti a decorrere dall'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
1-septies. 024. Muroni.

Pag. 171

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: “31 agosto 2018” con le parole: “31 agosto 2019”».
*1-septies. 027. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: “31 agosto 2018” con le parole: “31 agosto 2019”».
*1-septies. 012. Morgoni, Morani.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Proroga termine per la verifica vulnerabilità sismica degli edifici scolastici).

  Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
*1-septies. 045. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Ruffino, Labriola, Mazzetti, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Laddove gli eventi sismici hanno prodotto l'inagibilità dell'edificio con danno accertato tramite scheda AEDES e classificato «E» (molto grave), il proprietario dell'immobile può beneficiare delle detrazioni previste dalla normativa vigente di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetto «sisma-bonus», qualora provveda a costruire ex novo un nuovo immobile.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
1-septies. 028. Baldelli, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Estensione della cedolare secca).

  1. Il ricorso al regime dei contratti di locazione di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni è consentito anche ai proprietari di immobili ad uso non abitativo.
  2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono convocate per le necessarie modifiche della convenzione nazionale prevista dall'articolo 4 medesimo, Pag. 172le organizzazioni interessate opportunamente integrate con i rappresentanti delle categorie cui le presenti norme si riferiscono.
  3. I proprietari delle unità immobiliari di cui alla presente legge possono optare, in luogo dell'ordinaria applicazione dell'IRPEF, per il regime sostitutivo istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 031. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Estensione della tassazione agevolata prevista per i contratti a canone concordato).

  1. All'articolo 9 del decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  «2-quater. Per gli anni 2017-2022 si applica l'aliquota ridotta al 10 per cento anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi sismici iniziati ad agosto 2016.».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 032. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni).

  1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio Pag. 173delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.
  2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socioeconomico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi; gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
1-septies. 033. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Mantenimento delle strutture abitative d'emergenza).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2018, n. 205, dopo il comma 750 aggiungere il seguente:
  «750-bis. Al fine di sostenere le spese destinate al mantenimento dell'efficienza delle strutture abitative d'emergenza è stanziato un fondo per i Comuni interessati dagli eventi sismici pari ad euro 1 milione di euro a decorrere dal 2018 a valere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.».

  2. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1-septies. 037. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

  1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia Pag. 174azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'Abruzzo nel 2009.
*1-septies. 039. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione).

  1. Le risorse, assegnate per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma.
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'Abruzzo nel 2009.
*1-septies. 01. Andrea Rossi.

Pag. 175

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
1-septies. 034. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Pag. 176
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
*1-septies. 047. Gagliardi, Labriola, Giacometto, Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Polidori, Nevi, Baldelli, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
*1-septies. 011. Morani, Morgoni.

  Dopo l'articolo 1-septies, inserire il seguente:

Art. 1-octies.
(Modifiche alla legge n. 158 del 6 ottobre 2017).

  1. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016). – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, Pag. 177alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e ulteriori misure per la ricostruzione.
1-septies. 013. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è incrementato della somma di Euro 50 milioni per l'anno 2019 e di Euro 50 milioni per l'anno 2020 a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018.
1-septies. 015. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna di cui all'articolo 2-bis comma 43 l. 172/2017 e Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. L'articolo 1 comma 758 della legge 205 del 2017 è sostituito dal seguente:
  «758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività Pag. 178di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

  2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205 del 2017, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
  3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  4. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, modificato dall'articolo 1 comma 759 legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
1-septies. 038. Anna Lisa Baroni, Fiorini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Polidori, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 758 è sostituito dal seguente:
  «758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Pag. 179Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».
1-septies. 03. Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».
1-septies. 04. Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 10, comma 14-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;
   b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui a) comma 6 dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».
1-septies. 05. Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, nel limite di 500.000 euro per l'anno 2020, nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulle Pag. 180contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
1-septies. 06. Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche alla Regione Campania relativamente ai Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma del 21 agosto 2017.
1-septies. 010. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Acquaroli, Fidanza, Zucconi, Luca De Carlo, Deidda, Varchi, Osnato, Donzelli, Ferro, Delmastro delle Vedove, Rizzetto, Montaruli, Silvestroni, Frassinetti, Bucalo, Gemmato, Lucaselli, Ciaburro, Bellucci.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Ricostruzione post-sismica nei territori dell'isola di Ischia interessata dall'evento sismico del 21 agosto 2017).

  1. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-ter del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  3. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.
  4. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché dei territori dell'isola di Ischia interessata dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
1-septies. 040. Paolo Russo, Sarro, Fasano, Casciello, Fascina, Cortelazzo, Polidori, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Rotondi, Spena, Nevi, Baldelli, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco.