CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2017
914.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12575 Fraccaro: Iniziative per la tutela dei lavoratori licenziati dalla società SAIT – Consorzio delle cooperative di consumo trentine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Fraccaro – concernente la richiesta di iniziative per la tutela dei lavoratori licenziati dalla società SAIT Scarl-Consorzio delle cooperative di consumo trentine – passo a illustrare quanto segue.
  Come comunicato dalla Provincia Autonoma di Trento, la procedura di licenziamento collettivo che interessa 116 lavoratori, è stata avviata da SAIT il 6 ottobre scorso. Al momento la stessa si trova nella fase prevista dall'articolo 4, commi 5 e 6, della legge n. 223 del 1991 (cosiddetta fase sindacale), a cui farà eventualmente seguito la fase conciliativa presso il Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento qualora le parti non raggiungano un accordo.
  Non essendo ancora conclusa tale fase sindacale, non sono noti il numero esatto degli esuberi né il piano predisposto dall'azienda per favorire il riassorbimento o la ricollocazione dei lavoratori interessati alla procedura.
  La Provincia autonoma di Trento ha precisato, inoltre, che i lavoratori oggetto di licenziamento saranno presi comunque in carico dall'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento che proporrà percorsi di ricollocazione, mediante l'offerta di servizi personalizzati e integrati, finalizzati alla ricerca di lavoro, secondo gli strumenti previsti dal Piano di politica del lavoro della Provincia autonoma di Trento.
  La Provincia autonoma di Trento potrà verificare la sussistenza dei presupposti e la trasparenza della procedura di licenziamento collettivo nella eventuale fase amministrativa.
  Per quanto di competenza del Ministero che rappresento, preciso che con decreto n. 99469 del 20 giugno 2017, gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno approvato il programma di crisi aziendale per il periodo dal 3 aprile 2017 al 2 aprile 2018 e hanno autorizzato la corresponsione della strumento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore di 391 lavoratori. L'accertamento di eventuali usi impropri della CIGS sarà oggetto di una più ampia verifica ispettiva che sarà effettuata dal Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento.
  Da ultimo, posso assicurare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare la vicenda in parola anche alla luce delle risultanze degli accertamenti ispettivi posti in essere dal Servizio lavoro della Provincia di Trento.

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ALLEGATO 2

5-12737 Arlotti: Tutela del personale delle società in house delle aziende titolari di concessioni autostradali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, stabilisce che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica. La restante parte può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
  L'articolo 50 introduce, inoltre, clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
  Dalla lettura del criterio di delega, previsto all'articolo 1, comma 1, lettera iii), della legge n. 11 del 2016, e della citata disposizione attuativa, emerge, in primo luogo, l'intenzione del legislatore di voler garantire il rispetto del principio comunitario di libera concorrenza, nel caso in cui l'affidamento della concessione sia stato effettuato senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica. Tale obbligo di esternalizzazione, peraltro, si pone in continuità con le previsioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale prevedeva all'articolo 253, comma 25, l'obbligo di affidare a terzi una percentuale minima del sessanta per cento dei lavori.
  In secondo luogo, in relazione allo svolgimento delle gare indette dal concessionario, il legislatore fissa l'obbligo di inserire nei relativi bandi di gara clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
  In riferimento alla procedura di mobilità avviata dalla società Pavimental di cui si fa menzione nel presente atto parlamentare, nel rappresentare che ad oggi non è stato richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale – né è pervenuta altra segnalazione al riguardo – sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo in ordine alla vicenda posta all'attenzione e di garantire la più ampia disponibilità del Ministero del lavoro ad attivarsi tempestivamente qualora le parti ne facciano richiesta.

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ALLEGATO 3

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4741, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
   rilevato che l'articolo 1, comma 11, del decreto specifica che le risorse del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette debbano essere destinate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, all'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia, confluito nella Agenzia delle entrate – Riscossione, con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge n. 335 del 1995;
   osservato che l'articolo 2-bis del decreto introduce diverse disposizioni che incidono sulla disciplina del personale delle amministrazioni pubbliche coinvolto nella gestione della ricostruzione delle aree dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, recata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, prevedendo, in particolare, proroghe dei contratti a tempo determinato in essere e il riassorbimento del personale assunto a tempo indeterminato per le esigenze connesse alla ricostruzione;
   considerato che i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'articolo 7 prevedono l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cittadini italiani impiegati come personale civile presso organismi militari della Comunità atlantica o degli Stati che ne fanno parte, che siano stati licenziati a seguito di soppressione o riorganizzazione delle basi militari presenti sul territorio nazionale;
   rilevato che il comma 10-quinquies dell'articolo 7, in relazione alla revisione e al riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia, dispone che il personale militare, iscritto ai fondi previdenziali integrativi di cui all'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, che transita tra ruoli è iscritto al fondo di previdenza corrispondente al nuovo ruolo, con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza;
   preso atto che l'articolo 8 riduce da 30.700 a 16.294 il numero dei beneficiari della cosiddetta «ottava salvaguardia», prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge di bilancio per il 2017, in considerazione dell'andamento delle domande accolte o ancora giacenti, provvedendo ad una conseguente rideterminazione delle risorse destinate al finanziamento dell'insieme dei provvedimenti di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti pensionistici introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 8, le risorse non utilizzate per effetto della richiamata rideterminazione sono assegnate al Fondo sociale per occupazione Pag. 306e formazione, conformemente a quanto già previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017;
   ricordato che già nel parere espresso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII. n. 5-bis) si era evidenziata la presenza di una significativa differenza tra il numero stimato dei beneficiari della cosiddetta «ottava salvaguardia» e quello delle domande accolte o giacenti, sottolineando l'esigenza di verificare la sussistenza e la consistenza di economie, anche in via prospettica, rispetto ai limiti di spesa previsti dai provvedimenti di salvaguardia, al fine di definire i contenuti di possibili interventi legislativi in materia sociale o previdenziale finanziati a valere sulle risorse destinate a confluire nel Fondo sociale per occupazione e formazione ai sensi dell'articolo 1, comma 211, della legge di bilancio 2017;
   apprezzato il fatto che l'articolo 12-bis introduce modifiche ai requisiti per l'accesso al pensionamento del personale operante nel settore della navigazione aerea al fine di applicare ai lavoratori dell'ENAV appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011;
   ricordato che con l'interrogazione Di Salvo n. 5-08767, svolta presso la XI Commissione il 29 settembre 2016, si era sollecitata l'adozione di iniziative volte a rendere omogenea la normativa previdenziale applicabile al personale dell'ENAV;
   osservato che l'articolo 19-quaterdecies introduce disposizioni riguardanti le modalità di determinazione dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati e, più in generale, dei liberi professionisti nei rapporti con clienti diversi dai consumatori, riprendendo sostanzialmente il contenuto del disegno di legge Atto Camera n. 4631, in corso di esame presso la II Commissione;
   considerato che la norma definisce equo il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» nonché «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale», tenuto conto dei parametri determinati dal decreto del Ministro della giustizia finalizzato alla determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale;
   rilevato con favore che la disciplina in materia di equo compenso è applicabile, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, anche non iscritti a ordini o collegi;
   richiamati, a tale riguardo, il costante impegno della XI Commissione nel corso della presente legislatura sui temi connessi all'introduzione di forme di compenso minimo per i lavoratori autonomi e, in particolare, la risoluzione Gribaudo e altri n. 8-00161, approvata il 16 dicembre 2015,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   con riferimento all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge, si valuti l'esigenza di destinare a specifici interventi in materia sociale o previdenziale le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione per effetto della rideterminazione delle risorse finanziarie stanziate per il finanziamento dei provvedimenti di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
   con riferimento all'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge, si valuti l'esigenza di chiarire in modo univoco le modalità di estensione ai professionisti, anche non iscritti ad ordini e collegi, delle disposizioni in materia di equo compenso Pag. 307degli avvocati di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del medesimo articolo 19-quaterdecies, nonché le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto del principio dell'equo compenso con riferimento alle prestazioni rese dai professionisti, verificando in particolare l'opportunità di adottare specifiche disposizioni attuative anche con il coinvolgimento del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

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ALLEGATO 4

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI MARTELLI, GIORGIO PICCOLO E ZAPPULLA

  La XI Commissione,
   premesso che:
    il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, reca disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie;
    il Titolo III del decreto-legge – Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili, all'articolo 8, reca norme in materia di monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del Fondo occupazione;
    tra le numerose disposizioni recate dal provvedimento, anche alla luce degli articoli aggiuntivi introdotti nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, l'articolo 8 sopra citato è l'unica vera disposizione presente in materia di politiche del lavoro ed in materia pensionistica;
    tale intervento sancisce nei fatti il fallimento delle disposizioni inserite all'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, in materia di salvaguardia pensionistica; come era emerso dai dati forniti dall'INPS e come emerso ulteriormente nel corso dell'audizione del Direttore generale dell'INPS svolta presso questa Commissione, la cosiddetta «ottava salvaguardia» si è rivelata un totale fallimento perché ha escluso dall'accesso una grandissima parte della platea dei potenziali beneficiari; fallimento imputabile ai criteri eccessivamente restrittivi individuati dalla normativa;
    come testimonia l'articolo 8 del provvedimento non sono state impiegate gran parte delle risorse finanziarie stanziate; a fronte di questo avanzo considerevole il provvedimento si limita a ridestinarle al Fondo per occupazione e formazione senza alcuna finalizzazione specifica anziché, come sarebbe stato opportuno e doveroso, reimpiegarle immediatamente per l'attuazione di una nona salvaguardia pensionistica che ricomprenda i lavoratori ingiustamente esclusi dall'ottava e una ulteriore parte della platea dei cosiddetti «esodati» prodotti dalla «riforma Fornero»;
    nel provvedimento in esame, sempre per quanto attiene la materia pensionistica, non vi è alcuna disposizione che intervenga sull'innalzamento dell'età pensionistica a 67 anni. Innalzamento che decorrerà, come noto dal 1o gennaio 2019, ma la cui attuazione, come previsto dalla normativa vigente, verrà disposta entro il 31 dicembre 2017 con apposito decreto direttoriale;
    anche la normativa in materia di equo compenso, recata dall'articolo 19-quaterdecies, che riguarda i lavoratori autonomi e nello specifico gli avvocati, e che nel corso del dibattito parlamentare sulla necessità di introdurre maggiori garanzie e tutele per i lavoratori in materia di licenziamenti illegittimi, si è voluta ascrivere in maniera strumentale ad una delle misure normative varate dal Governo che darebbero risposte a questa esigenza, ad un attenta lettura appare assolutamente inadeguata e inefficace nel momento in cui si Pag. 309prevede, con un artificio lessicale, la possibilità di derogare alle così dette clausole vessatorie;
    considerato infine che tutto l'impianto della manovra di finanza pubblica che si sta realizzando e della quale il presente decreto è parte, recando al suo interno parte delle coperture, in particolare, per quanto riguarda la sterilizzazione dell'innalzamento delle aliquote Iva, appare assolutamente insufficiente e inadeguata ad affrontare concretamente e risolvere i gravi problemi che attanagliano il mondo del lavoro,
  esprime

PARERE CONTRARIO
«Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla».

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ALLEGATO 5

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679, approvata in un testo unificato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, approvata dal Senato in un testo unificato (Atto Camera n. 4679);
   condiviso l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, attraverso la rimozione delle barriere alla comunicazione e alla partecipazione di tali persone alla vita collettiva;
   rilevato che l'articolo 7, al fine di realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro, prevede che la Repubblica promuova pari opportunità e accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della lingua italiana dei segni (LIS) e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze;
   considerato che, sulla base dell'articolo 14, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   verifichi la Commissione di merito se le misure di promozione dei diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e gli interventi di sostegno degli strumenti finalizzati a favorire la partecipazione di tali persone alla vita collettiva, anche in ambito lavorativo, previsti dal provvedimento possano essere efficacemente attuati in assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, come previsto dall'articolo 14 della proposta di legge.