CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 settembre 2017
880.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»;
   considerato che la proposta di legge in oggetto riveste notevole rilevanza sul piano sociale in quanto si propone di dare maggiore efficacia agli strumenti legislativi di contrasto al fenomeno mafioso, con particolare riferimento alle misure di prevenzione mediante il sequestro e la confisca dei patrimoni e dei beni frutto di attività illecite;
   considerato, inoltre, che agli articoli 10 e seguenti il provvedimento affronta in modo specifico il tema, particolarmente delicato, dell'amministrazione giudiziaria e della gestione delle aziende e delle attività produttive sequestrate o confiscate, questione rilevante per i suoi evidenti risvolti occupazionali, nonché sociali e culturali;
   rilevato, poi, che l'articolo 14, modificando l'articolo 40 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, consente l'utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni immobili e delle aziende fin dalla fase del sequestro;
   osservato, quindi, che l'articolo 15 introduce strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate sostenendole nel loro percorso di emersione alla legalità attraverso il Fondo di garanzia e il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   rilevato, infine, che l'articolo 34 delega il Governo ad adottare norme a tutela dei lavoratori nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria attraverso misure che favoriscano l'emersione del lavoro irregolare, il contrasto del caporalato, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato);
   rilevato che l'allegato A dispone il recepimento della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
   preso atto che tale direttiva modifica la direttiva 2005/62/CE inserendovi un riferimento alle Linee direttrici di buone prassi per i servizi trasfusionali elaborate congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria del Consiglio d'Europa;
   apprezzata la previsione recata dalla nuova direttiva per cui, al fine di attuare le norme e le specifiche tecniche contenute nella direttiva del 2005 e nel relativo allegato, gli Stati membri debbono garantire la sussistenza di «linee direttrici di buone prassi disponibili e utilizzate da tutti i servizi trasfusionali nel loro sistema di qualità»,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE