CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 luglio 2017
856.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

Revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (C. 4302 Governo, C. 2142 Pizzolante, C. 2431 Abrignani, C. 2388 De Micheli e C. 3492 Nastri).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. Tutte le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, già valorizzate, in forza di legittimi titoli autorizzatori, con insistenti manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, comprese le aree in pertinenza occupate da strutture e da attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio e sono escluse dal demanio marittimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non più destinate ai pubblici usi del mare. Le aree individuate dal citato decreto sono trasferite al patrimonio disponibile, con la sospensione di tutti i procedimenti pendenti di acquisizione nel pubblico demanio delle strutture presenti nelle stesse aree e destinate alla patrimonializzazione.
  2. Al fine di contribuire efficacemente a un rapido risanamento dei conti economici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitare entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, nonché del diritto di prelazione in caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e strutture. È fatto divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
  3. La cessione di cui al comma 2 avviene al prezzo stabilito con apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con fissazione delle percentuali di abbattimento dei manufatti acquisiti al pubblico demanio in corso di svolgimento della concessione con licenza demaniale.
  4. Le restanti aree destinate ai pubblici usi del mare facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1 del presente articolo, allo scadere del triennio di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio Pag. 82010, n. 25, e successive modificazioni, fissato al 31 dicembre 2020, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i princìpi della concorrenza, con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati. Nelle more del procedimento di revisione delle concessioni di beni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, i concessionari possono mantenere installati i manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, realizzati legittimamente e in conformità della concessione, fino alla scadenza della concessione stessa, senza necessità di nuova istanza. I manufatti possono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
  5. Al concessionario non optante di cui al comma 4, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto un indennizzo riguardante tutti gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso dei valori.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, alinea, dopo le parole: ad uso turistico ricreativo, inserire le seguenti: che non siano state cedute ai sensi dell'articolo 01.
01. 01. Abrignani.

  Sopprimerlo.
1. 2. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Revisione e riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

  1. Al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogate di diciannove anni.
  2. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 1, le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 1. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone, i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e per due terzi a favore dei comuni, sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.
  3. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o Pag. 9revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.
  4. Con il decreto di cui al comma 2 vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
  5. Lo schema di decreto di cui al comma 2, è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.
  6. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2 e sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: Disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative.
1. 3. Gianluca Pini, Allasia, Busin.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più, decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e, nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere, nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
   b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a 30 anni e non superiore a 50 anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, abbiano una durata non inferiore a 30 anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;
   c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
   d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative ed un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;
   e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative Pag. 10situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;
   f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;
   g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica.
  5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. 4. Fauttilli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'avvio di procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali, marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo.
  2. Ai fini della emanazione dei decreti di cui al precedente comma, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla classificazione dei beni oggetto di concessione, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, nonché alla indicazione di valori tabellari per ciascuna di Pag. 11tali categorie ai fini della determinazione dei canoni. Con il medesimo decreto si procede altresì ad accorpare i beni oggetto di concessione in lotti omogenei, comunque distinguendo in tale ripartizione i beni oggetto di precedenti provvedimenti concessori da quelli privi di quest'ultima caratteristica.
  3. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti già oggetto di precedenti provvedimenti concessori scaduti devono essere conclusi nel termine massimo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge ed essere emanati nel rispetto della normativa europea, nonché dei seguenti criteri:
   a) riconoscimento e tutela integrali ed effettivi degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale delle aziende esistenti al momento della emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, obbligatoriamente prevedendo un deposito cauzionale o una fideiussione a pronta escussione pari al 100 per cento di tale valore, a garanzia della immediata messa a disposizione di tale indennità a favore del precedente concessionario, adempimento che costituisce una condizione per procedere alla aggiudicazione definitiva;
   b) valorizzazione della qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale;
   c) valorizzazione della migliore integrazione con le peculiarità territoriali, con particolare e obbligatorio riferimento al tessuto urbano contiguo con i beni oggetto di concessione;
   d) valorizzazione della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
   e) limiti minimi e massimi delle concessioni contenuti, rispettivamente, nei periodi temporali di 10 e 20 anni;
   f) limite di concentrazione massimo di tre concessione in capo a un medesimo soggetto o gruppo;
   g) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
   h) misura dei canoni concessori con l'applicazione dei valori tabellari indicati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, applicando a quelli di maggior valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento.

  4. I decreti di cui al comma 1 riguardanti lotti comprensivi di beni che non sono mai stati oggetto di precedenti provvedimenti concessori sono emanati dopo la definizione dei procedimenti concessori relativi a lotti con la preesistenza di un rapporto concessorio venuto a scadenza, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, lettere da b) a b), nonché attribuendo un punteggio non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento arrotondato all'unità superiore dei punti complessivamente assegnabili ai soggetti titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non risultati aggiudicatari, per gli stessi beni, delle concessioni derivanti dai procedimenti di cui al comma precedente.
  5. Le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe ex lege sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure di cui al comma 3 del presente articolo.
1. 5. Menorello, Galgano, Catalano.

  Sopprimere il comma 1.
1. 6. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

Pag. 12

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere, nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;
   b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, abbiano una durata non inferiore a trenta anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;
   c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;
   d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;
   e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;
   f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;
   g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
1. 7. Fauttilli.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.
1. 8. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreative aggiungere le seguenti: e cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere criteri e modalità di affidamento e di rinnovo delle concessioni Pag. 13demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto, nel rispetto dei principi di concorrenza, che assicurino il rilascio esclusivamente per atto pubblico e per una durata limitata, per un periodo minimo di trenta anni e non superiore a ottanta anni, che tengano conto della pregressa esperienza nel settore, della qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili, della fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, del piano industriale e del piano degli investimenti, del piano di sviluppo occupazionale nonché del mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.;
   al comma 2:
    1) dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: lettera a), b), c), d), e), f) e g);
    2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I decreti legislativi di cui al comma 1, lettera f-bis) sono adottati su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.;
   alla rubrica, dopo le parole: turistico-ricreative aggiungere le seguenti: e cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto.
1. 9. Miccoli, Giacobbe, Damiano, Gnecchi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Rotta, Gribaudo, Casellato, Simoni, Petrini, Lodolini, Senaldi, Montroni, Vazio, Capone.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, aggiungere le seguenti: , nonché alle concessioni demaniali per l'esercizio delle attività cantieristiche finalizzate alla costruzione e/o manutenzione e/o riparazione di unità da diporto.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) per le attività cantieristiche in essere prevedere un adeguato periodo transitorio, commisurato agli investimenti effettuati ed all'affidamento sulla continuità di gestione. Per le nuove concessioni definire il periodo minimo e quello massimo di durata delle concessioni, prevedendo altresì che le stesse vengano affidate sulla base dei seguenti criteri: a) qualità tecnica del progetto, con particolare riferimento alla ai profili relativi all'inserimento ambientale ed alla valorizzazione del bene demaniale; b) piano industriale, piano degli investimenti e garanzie per lo sviluppo occupazionale. Prevedere altresì: a) l'unicità di gestione della concessione e stabilire l'eccezionalità e la transitorietà del sub-affidamento, anche di parti della concessione, comunque determinati da comprovate situazioni di necessità; b) il riconoscimento di un indennizzo in favore del concessionario uscente, da porre a carico del concessionario subentrante, garantito da fidejussione, commisurato al valore commerciale dell'azienda determinato con riguardo all'avviamento commerciale, ai manufatti, alle strutture e alle attrezzature esistenti, attestato con perizia asseverata.

  e modificare il titolo della legge, aggiungendo in fine: , ovvero alle concessioni Pag. 14demaniali per l'esercizio delle attività cantieristiche.
1. 10. Massa.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
* 1. 11. Marco Di Maio.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
* 1. 12. Vignali.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
* 1. 13. Allasia, Busin.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
* 1. 14. Fantinati, Vallascas, Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
* 1. 15. Alfreider.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
* 1. 16. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
* 1. 17. Abrignani.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: turistico-ricreativo, inserire le seguenti: e a quelle ad uso del diporto nautico inerenti le strutture individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e a quelle inerenti la cantieristica navale.
* 1. 18. Moretto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo le parole: nel rispetto della normativa europea, aggiungere le parole: e tenuto conto della natura e della quantità della risorsa.
   b) sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di Pag. 15concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, incluso il relativo avviamento, mediante procedure di selezione che considerino le diverse tipologie di attività turistico-ricreative e turistico-ricettive, assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, o turistico ricettive nello specifico ambito territoriale di riferimento, ponendo a carico del nuovo concessionario di tenere indenne il concessionario uscente rispetto al valore aziendale nel suo complesso;
   c) alla lettera b), dopo le parole: adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, inserire le seguenti: differenziati a seconda delle varie finalità ricreative o ricettive e degli investimenti previsti;
   d) alla lettera c), sostituire le parole: per il subingresso in caso con le seguenti: per regolare le modalità;
   e) sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;
   f) alla lettera e), dopo le parole: dei beni oggetto di concessione, inserire le seguenti: e dello stato degli stessi all'atto della originaria consegna al concessionario;
   dopo la lettera g) inserire la seguente:
    g-bis) disciplinare i tempi e le modalità per la ricognizione dell'estensione e conformazione, anche funzionale, delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico-ricreativo e/o turistico-ricettivo, che saranno oggetto della nuova disciplina, al fine di individuare le aree da sdemanializzare in quanto non più utilizzate per gli usi pubblici marittimi, lacuali o fluviali.
   sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296 va intesa che essa non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194.
1. 19. Abrignani.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto della normativa europea, aggiungere le parole: e tenuto conto della natura e della quantità della risorsa.
1. 20. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) prevedere l'aggiornamento della definizione di concessione ad uso turistico ricreativo, diversificando, tra uso per impresa balneare ed altre attività turistico ricreative, adeguando, nel rispetto dei principi di concorrenza, le modalità di affidamento ed individuando, per tutte le Pag. 16diverse modalità di utilizzo, requisiti morali e professionali cui subordinare l'accesso all'evidenza pubblica e il mantenimento della concessione stessa;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita aggiungere le seguenti: e della capacità tecnica dimostrata.
1. 21. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) prevedere l'aggiornamento della definizione di concessione ad uso turistico ricreativo, diversificando tra uso per impresa balneare ed altre attività turistico ricreative, e individuare requisiti morali e professionali cui subordinare l'accesso all'evidenza pubblica e il mantenimento della concessione stessa;.
1. 22. Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliera certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.;
  e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.
*1. 23. Marco Di Maio.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliera certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento Pag. 17delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.;
  e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.
*1. 24. Moretto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliera certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.;
  e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.
*1. 25. Abrignani.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliera certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la Pag. 18conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.;
  e sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.
*1. 26. Melilli.

  Sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) prevedendo criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché del riconoscimento e della tutela degli investimenti, dei beni aziendali, degli investimenti in beni strumentali anche di natura immobiliare (non residenziali) effettuati dal richiedente, e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali, marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, e anche del numero di anni da cui un'azienda esercita la propria attività sulla stessa area demaniale, anche attribuendo un punteggio complessivo maggiore per quelle aziende che dimostrino di esercitare attività nell'ambito di strutture portuali in maniera continuativa da almeno 15 anni, ed uno ancora maggiore qualora la società sia stata oggetto di assegnazione di «certificazione aziendale sulla qualità dei servizi offerti» e, per quel che riguarda in particolare le concessioni demaniali in aree portuali, del giudizio positivo dell'autorità portuale per le misure attuate in termini di sicurezza, oltre che dell'impegno da parte del concessionario a garantire e mantenere per tutta la durata della concessione tutti quei servizi essenziali, quali posti auto e servizi igienici adeguati.
1. 27. Fauttilli.

  Sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) prevedere su scala nazionale criteri e modalità di affidamento solo per nuove concessioni su aree disponibili nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti da effettuare, dei beni aziendali, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza nel caso in cui le concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.
1. 28. Fauttilli.

  Al comma 1, lettera a), premettere le parole: fermo restando il riconoscimento e Pag. 19la tutela del legittimo andamento e la conservazione del diritto alla continuità della concessione in atto per le imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, limitatamente alle nuove concessioni su aree disponibili.

  Conseguentemente, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un periodo transitorio commisurato all'entità degli investimenti effettuati e differenziato in ragione della soglia di affidamento maturata dai concessionari uscenti per l'applicazione della disciplina di riordino;.
1. 29. Benamati, Montroni, Senaldi, Petrini, Lodolini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera a), premettere le parole: fermo restando il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento e la conservazione del diritto alla continuità della concessione in atto per le imprese balneari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, limitatamente alle nuove concessioni su aree disponibili.

  Conseguentemente, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera a) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, per i concessionari uscenti, un periodo transitorio commisurato all'entità degli investimenti effettuati, differenziato in ragione dell'affidamento maturato dai concessionari medesimi.
1. 30. Massa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: modalità di affidamento inserire le seguenti: uniformi sul territorio nazionale.
1. 31. Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Lodolini, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: qualità paesaggistica, inserire le seguenti:, la tutela dell'ambiente.
1. 32. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sostenibilità ambientale, inserire le seguenti: alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
1. 33. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: peculiarità territoriali aggiungere le seguenti:, con particolare e obbligatorio riferimento al tessuto urbano contiguo con i beni oggetto di concessione.
1. 34. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: diverse peculiarità territoriali inserire le seguenti: e delle forme di gestione integrata.
*1. 35. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: diverse peculiarità territoriali inserire le seguenti: e delle forme di gestione integrata.
*1. 36. Petrini, Vazio, Capone.

Pag. 20

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo la parola: imprenditoriali e, aggiungere le seguenti: nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere;
   b) sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con la legge 26 febbraio 2010 n. 25, abbiano una durata non inferiore a trenta anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;
   c) alla lettera c) dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti: e revoca;
   d) sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;
1. 37. Sani.

  Al comma 1, lettera a) dopo la parola: imprenditoriali e, aggiungere le seguenti: nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere.
1. 38. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: tutela degli investimenti inserire le seguenti: da effettuare.
1. 39. Senaldi, Petrini, Lodolini, Montroni, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: valore commerciale aggiungere le seguenti: sia del concessionario, che dell'affidatario.
*1. 40. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: valore commerciale aggiungere le seguenti: sia del concessionario, che dell'affidatario.
*1. 41. Vazio, Capone, Petrini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: mediante procedure di selezione che, inserire le seguenti: considerino le diverse tipologie di attività turistico-ricreative e turistico-ricettive e; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: o turistico-ricettive, ponendo a carico del nuovo concessionario di tenere indenne il concessionario uscente rispetto, al valore aziendale nel suo complesso;
1. 42. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tengano conto con le seguenti: prevedano criteri premianti delle esperienze, delle competenze e.
1. 43. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita inserire le seguenti: sia del concessionario che dell'affidatario.
*1. 44. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita inserire le seguenti: sia del concessionario che dell'affidatario.
*1. 45. Capone, Vazio, Petrini.

Pag. 21

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: professionalità acquisita inserire le seguenti: nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE.
1. 46. Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
*1. 47. Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
*1. 48. Vignali.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
*1. 49. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
*1. 50. Moretto.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
*1. 51. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: e del diporto nautico nonché delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione, anche al fine di favorire la salvaguardia e la promozione dell'occupazione e il prolungamento della durata dei periodi stagionali.
*1. 52. Alfreider.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito dei criteri di cui alla presente lettera, la disciplina delegata considera e valorizza la presenza di obiettivi urbanistici e/o urbani disposti dal Comune su cui insiste il singolo bene.
1. 53. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: e criteri premianti per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori Pag. 22rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.
1. 54. Vacca, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e amovibili.
1. 55. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Benedetti, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: e che prevedano criteri premianti per la tutela dell'ambiente.
1. 56. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: che prevedano criteri premianti per la tutela del patrimonio turistico e culturale.
1. 57. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Spessotto, Benedetti, Fantinati, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: e coinvolgendo le micro-imprese residenti nelle regioni e nei territori.
1. 58. Battelli, Simone Valente, Vallascas, Fantinati, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2080.
1. 59. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2080».
1. 60. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2060.
1. 61. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2060».
1. 62. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2050.
1. 63. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» Pag. 23siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2050».
1. 64. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) le concessioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2030.
1. 65. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» siano sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2030».
1. 66. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) stabilire, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;.
* 1. 67. Marco Di Maio.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) stabilire, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;.
* 1. 68. Vignali.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) stabilire, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, Pag. 24nell'ambito territoriale di riferimento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;.
* 1. 69. Alfreider.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) stabilire, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea dove sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;.
* 1. 70. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) stabilire, in armonia con la normativa attualmente vigente negli altri Stati membri dell'Unione Europea, adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni per finalità turistico ricreative entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento, stabilendo altresì, per le concessioni ad uso del diporto nautico, una durata proporzionata agli investimenti da realizzare;.
1. 71. Allasia, Busin.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) stabilire che le concessioni abbiano una durata non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni e che quelle vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito con la legge 26 febbraio 2010 n. 25, abbiano una durata non inferiore a dieci anni a far data dall'entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge delega;.
1. 72. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni che comunque non possono avere durata superiore ai tre anni, entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni devono disporre che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;.
1. 73. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni, fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, con le seguenti: stabilire che il limite massimo di Pag. 25durata delle concessioni entro i quali le regioni, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, fissano la durata delle stesse non possa essere superiore ai tre anni, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico,.
1. 74. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: limiti minimi aggiungere le seguenti: non inferiori a dieci anni.
1. 75. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e massimi aggiungere le seguenti: non superiori a venti anni.
1. 76. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, aggiungere le seguenti:, differenziati a seconda delle varie finalità ricreative o ricettive e degli investimenti previsti,.
1. 77. Busin, Allasia.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: durata delle concessioni inserire le seguenti: comunque non superiore a 30 anni.
1. 78. Senaldi, Petrini, Lodolini, Montroni, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni inserire le seguenti: di concerto con i comuni interessati.
1. 79. Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: entro i quali le regioni inserire le seguenti: di concerto con i Comuni.
1. 80. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti:, sentiti gli enti locali interessati,.
1. 81. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: da assicurare aggiungere le seguenti: almeno l'ammortamento dei relativi investimenti ed.
1. 82. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: uso rispondente all'interesse pubblico inserire le seguenti: assicurare la tutela dei lavoratori con la previsione di una clausola sociale per i lavoratori già occupati o che abbiano prestato attività nel settore,.
1. 83. Giacobbe, Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nonché prevedere che le regioni fino alla fine della lettera con le seguenti:, prevedere che le regioni possono disporre che un soggetto economico, direttamente o indirettamente, possa essere titolare in uno stesso comune o Regione di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta ed evitare forme di concentrazione, nonché individuare il numero massimo di procedure ad evidenza pubblica cui può partecipare un singolo soggetto ovvero una società a qualsiasi titolo costituita, nell'ambito territoriale di riferimento.
1. 84. Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

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  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento; con le seguenti: nonché prevedere che le regioni devono disporre, entro sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi del Governo, che ciascun operatore economico non possa essere titolare di più di una concessione al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;.
1. 85. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: le regioni possano disporre sino alla fine della lettera con le seguenti: ciascun operatore economico, ivi comprese le società da esso controllate e le società ad esso collegate, possa essere titolare di un numero massimo di due concessioni sull'intero territorio nazionale e di non più di una concessione per Regione.
1. 86. Battelli, Colletti, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) prevedere la facoltà di rinegoziazione del titolo concessorio, con esclusione di procedure concorrenziali, per l'esecuzione di investimenti da effettuarsi anche in forma associata, sia nell'ambito della concessione ottenuta sia all'esterno su aree pubbliche, non previsti, urgenti e non differibili o in attuazione di Accordi di programma definiti con le Pubbliche Amministrazioni con possibile differimento del termine originario di scadenza delle concessioni per un periodo equivalente al massimo previsto dalla legge, ivi inclusi gli investimenti relativi alle concessioni demaniali che sono strutturalmente ovvero funzionalmente integrate con le strutture ricettive poste nella immediata prossimità del bene demaniale stesso;.
1. 87. Petrini, Giacobbe, Moretto, Lodolini, Montroni, Senaldi, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) stabilire che l'assegnazione delle concessioni di cui alla lettera precedente avvenga previo censimento nazionale, con il concerto degli enti locali e regionali coinvolti, delle strutture e delle attività destinate a regime concessorio demaniale nelle zone marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di stabilire i criteri di economicità del regime di accesso alle concessioni, valutare la politica d'investimento, i criteri di sostenibilità economica delle strutture destinate a regime concessorio e garantire la trasparenza e la tutela degli interessi pubblici.
1. 88. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere criteri che assicurino il mantenimento, anche nei casi di cambiamento o rinnovo della titolarità della concessione, dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1. 89. Giacobbe, Miccoli, Damiano, Gnecchi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Rotta, Gribaudo, Casellato, Simoni, Petrini, Lodolini, Senaldi, Montroni, Vazio, Capone.

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  Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere come cause immediate di decadenza della concessione l'accertata violazione di norme in materia di lavoro ed il mancato rispetto degli obblighi fiscali;.
1. 90. Paglia, Fassina, Civati.

  Alla lettera c) dopo la parola: decadenza aggiungere le seguenti: e revoca.
1. 91. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
* 1. 92. Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
* 1. 93. Vignali.

  Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
* 1. 94. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
* 1. 95. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera c) inserire infine le parole: e, per le concessioni ad uso del diporto nautico, le modalità procedurali per consentire la proroga o la rideterminazione della loro durata e il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
* 1. 96. Alfreider.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: solo nel caso di gravi e comprovati motivi di impedimento e di affidamento dell'attività in gestione previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva ed oggettivi del subentrante.
1. 97. Vallascas, Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) promuovere l'unicità di gestione delle concessioni e stabilire l'eccezionalità e la transitorietà dell'affidamento ad altri soggetti della gestione delle attività oggetto della concessione in caso di gravi e comprovati motivi di impedimento, previa verifica dei requisiti di idoneità soggettiva del subentrante e oggettivi del concessionario;.
1. 98. Montroni, Senaldi, Petrini, Lodolini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) prevedere il riconoscimento di un indennizzo, a carico del concessionario subentrante e a favore di quello uscente, garantito da idonea fidejussione e pari al valore commerciale dell'azienda determinato con riguardo all'avviamento commerciale, ai manufatti, alle strutture e alle Pag. 28attrezzature esistenti in concessione ed impiegate nell'attività, attestato da una perizia asseverata;
1. 99. Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) riconoscere con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, sportive, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive e commerciali ad esse connesse, alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto nonché alle concessioni di beni demaniali marittimi destinati ad attività ricettiva, attualmente in esercizio a qualunque titolo, l'estensione della durata della concessione di 30 anni a far data dal giorno della entrata in vigore della presente legge;.
1. 100. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) prevedere, in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino. Resta salvo il riconoscimento e la tutela del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo rilasciate anteriormente al 31/12/2009 con la conservazione, per queste ultime, del diritto alla continuità della concessione in atto.
1. 101. Fauttilli.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) prevedere, in favore dei concessionari in essere, misure compensative e un adeguato periodo transitorio a tutela del legittimo affidamento e della proprietà aziendale;
1. 102. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: periodo transitorio inserire le seguenti: della durata di almeno 30 anni, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali,.
1. 103. Alfreider.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: periodo transitorio aggiungere le seguenti: sia per il concessionario che per l'affidatario, purché si mantengano, in via straordinaria, i rapporti in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge, salvo diversi accordi tra le parti.
*1. 104. Vignali.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: periodo transitorio aggiungere le seguenti: sia per il concessionario che per l'affidatario, purché si mantengano, in via straordinaria, i rapporti in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge, salvo diversi accordi tra le parti.
*1. 105. Vazio, Capone, Petrini.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: per l'applicazione della disciplina di riordino e aggiungere, infine, le parole: entro il quale gli enti gestori possono procedere all'applicazione della disciplina di riordino e quindi ad avviare le procedure di evidenza pubblica.
1. 106. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: per l'applicazione della disciplina Pag. 29di riordino con le seguenti: non superiore a 10 anni da stabilirsi tenuto conto degli investimenti opportunamente documentati effettuati dal concessionario.
1. 107. Vacca, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.
*1. 108. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.
*1. 109. Alfreider.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.
*1. 110. Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto di quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione Europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali.
*1. 111. Vignali.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: fissando ad almeno trenta anni la durata delle concessioni in essere, in armonia con la normativa attualmente vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea,.
1. 112. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: della durata di almeno 10 anni, anche in relazione a quanto fissato in materia dalle norme vigenti negli altri Stati Membri dell'Unione europea in cui sono maggiormente sviluppate le attività turistico-ricreative condotte su concessioni demaniali,.
1. 113. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: disciplina di riordino aggiungere le seguenti: ciò anche in virtù dell'articolo 12, comma 3, della direttiva europea 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, del principio di legittimo affidamento e dei tempi necessari per l'applicazione dei piani comunali per l'uso e la valorizzazione dei beni demaniali.
*1. 114. Vignali.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: disciplina di riordino aggiungere le seguenti: ciò anche in virtù dell'articolo 12, comma 3, della direttiva europea 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, del principio di legittimo affidamento e dei tempi necessari per l'applicazione dei piani comunali per l'uso e la valorizzazione dei beni demaniali.
*1. 115. Capone, Vazio, Petrini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: parametrato alla finalità ricreativa o ricettiva dell'attività esercitata Pag. 30e commisurato ad entità e tipologia degli investimenti realizzati;.
1. 116. Busin, Allasia.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
*1. 117. Marco Di Maio.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
*1. 118. Vignali.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
*1. 119. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, Pag. 31tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze, per la quantificazione dei cui canoni dovrà essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del Mercato immobiliare OMI, nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al Decreto Ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
*1. 120. Alfreider.

  Al comma 1 sostituire la lettera e), con la seguente:
   e) rideterminare la misura dei canoni delle concessioni ad uso turistico ricreativo con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze per le quali, in riferimento alla quantificazione dei canoni, deve essere eliminato il riferimento ai valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), nonché prevista la composizione delle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento, rideterminando altresì la misura dei canoni concessori dei beni del demanio marittimo dedicati alla nautica da diporto in base al decreto ministeriale 30 luglio 1998 n. 343, garantendo che gli stessi restino stabili per tutta la durata della concessione;.
1. 121. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: di valori tabellari con le seguenti: dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
1. 122. Paglia, Fassina, Civati.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di valori tabellari, inserire le seguenti: come unico sistema di calcolo del canone.
1. 123. Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.
* 1. 124. Vignali.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.
* 1. 125. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.
* 1. 126. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni Pag. 32che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.
* 1. 127. Alfreider.

  Al comma 1, lettera e) dopo le parole: relative situazioni pregresse, inserire le seguenti: nonché di adeguati indici di abbattimento a fronte di vincoli ed impegni che i soggetti affidatari assumono con l'ottenimento della concessione,.
* 1. 128. Marco Di Maio.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in differenti categorie aggiungere le seguenti: comunque non inferiori a tre.
1. 129. Senaldi, Lodolini, Montroni, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in differenti categorie inserire le seguenti: con un minimo di tre.
* 1. 130. Vignali.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: in differenti categorie inserire le seguenti: con un minimo di tre.
* 1. 131. Petrini, Vazio, Capone.

  Al comma 1 lettera e) sostituire le parole da: applicando fino alla fine della lettera con le seguenti:, favorendo l'offerta che sia meno impattante, soprattutto quando riguardi interventi su territori vincolati, garantendo i livelli occupazionali esistenti.
1. 132. Fauttilli.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare anche al sostegno delle attività del settore turistico ricreativo.
1. 133. Lodolini, Montroni, Senaldi, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dei Comuni che sostengono le spese di gestione amministrativa del demanio marittimo.
* 1. 134. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e dei Comuni che sostengono le spese di gestione amministrativa del demanio marittimo.
* 1. 135. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale, del suo stato di conservazione e manutenzione e della durata della occupazione, nonché delle migliori garanzie per la salvaguardia dell'ambiente e per il libero accesso all'arenile.
1. 136. Abrignani.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il 50 per cento dei metri lineari dell'arenile di Pag. 33propria competenza garantendone il posizionamento tra uno stabilimento e l'altro.
1. 137. Vacca, Battelli, Simone Valente, Spessotto, Benedetti, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) stabilire, di concerto con le Regioni, una normativa nazionale nella quale i comuni riservano una quota dell'arenile per garantire l'ingresso dei bagnanti con animali domestici.
1. 138. Spessotto, Battelli, Benedetti, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) per i canoni relativi alla nautica diportistica, escludere l'applicabilità dei criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017.
1. 139. Petrini, Lodolini, Montroni, Senaldi, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Massa, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) prevedere l'attribuzione di una quota dei canoni concessori a favore dei comuni che rendono pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed il canone concessorio.
1. 140. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) prevedere, ferma restando l'eventuale responsabilità contabile, sanzioni per i comuni che non rendono pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed il canone concessorio.
1. 141. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in materia inserire le seguenti: ferma restando l'inapplicabilità delle stesse ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
* 1. 142. Vignali.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in materia inserire le seguenti: ferma restando l'inapplicabilità delle stesse ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
* 1. 143. Vazio, Capone, Petrini.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: rafforzamento inserire le seguenti: ed aggiornamento tecnologico e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per una migliore efficacia delle finalità previste dalla presente norma sono individuate e apportate le risorse finanziarie necessarie a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
1. 144. Spessotto, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Benedetti, Vacca.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine prevedere disposizioni normative con sanzioni in caso di inottemperanza che obblighino Regioni e Comuni a trasmettere al Sistema informativo del demanio marittimo ogni informazione sul numero delle concessioni e la loro consistenza.
1. 145. Spessotto, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Benedetti, Vacca.

Pag. 34

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) stabilire specifici obblighi di trasparenza istituendo un pubblico registro nazionale avente ad oggetto le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo rilasciate dalle pubbliche amministrazioni; prevedere che le pubbliche amministrazioni concedenti rendano pubblici, anche tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed il canone concessori; prevedere l'obbligo dei concessionari di esporre al pubblico gli estremi della concessione e l'ammontare annuo del canone corrisposto all'amministrazione concedente; individuare il relativo apparato sanzionatorio sulla base dei principi di effettività e proporzionalità.
1. 146. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) stabilire specifici obblighi di trasparenza istituendo un pubblico registro nazionale avente ad oggetto le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo rilasciate dalle pubbliche amministrazioni. Individuare il relativo apparato sanzionatorio sulla base dei principi di effettività e proporzionalità.
1. 147. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) disciplinare i tempi e le modalità per la ricognizione dell'estensione e conformazione, anche funzionale, delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico-ricreativo e/o turistico-ricettivo, che saranno oggetto della nuova disciplina, al fine di individuare le aree da sdemanializzare in quanto non più utilizzate per gli usi pubblici marittimi, lacuali o fluviali;.
1. 148. Busin, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) prevedere che il Governo definisca la tempistica cadenzata e inderogabile, per le amministrazioni preposte, del caricamento nel Sistema Informativo Demanio Marittimo dei dati relativi alle concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali ad uso turistico ricreativo, ivi compresa la classificazione come da lettera e) dell'articolo 1 della presente legge.
1. 149. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) prevedere che le pubbliche amministrazioni concedenti rendano pubblici, anche tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed il canone concessorio e individuare il relativo apparato sanzionatorio sulla base dei principi di effettività e proporzionalità.
1. 150. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) prevedere l'obbligo dei concessionari di esporre al pubblico gli estremi della concessione e l'ammontare annuo del canone corrisposto all'amministrazione concedente e individuare il relativo apparato sanzionatorio sulla base dei principi di effettività e proporzionalità.
1. 151. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

Pag. 35

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;.
* 1. 152. Vignali.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;.
* 1. 153. Galgano, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;.
* 1. 154. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) individuare, per l'applicazione nel caso in cui al termine della durata prevista per la concessione la medesima venga affidata a concessionario diverso da quello uscente, le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che il subentrante dovrà corrispondere a quest'ultimo, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;.
* 1. 155. Alfreider.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) individuare le metodologie di determinazione dell'equo indennizzo che allo scadere della concessione il subentrante deve corrispondere al concessionario uscente, tenuto conto del valore di mercato dell'impresa, dell'avviamento della stessa e dell'eventuale riacquisto di attrezzature e beni a questa facenti capo da parte del concessionario subentrante, nonché Pag. 36della perdita di valore delle attività che il concessionario uscente eventualmente gestisca in altra area, in collegamento con le attività svolte sull'area demaniale che costituisce oggetto della concessione;.
1. 156. Allasia, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) procedere, a seguito di atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;.
* 1. 157. Vignali.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) procedere, a seguito di atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;.
* 1. 158. Alfreider.

  Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   h) procedere, a seguito di atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;.
* 1. 159. Marco Di Maio.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) procedere, acquisito l'atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del demanio, ad individuare le aree comprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative che non siano più destinate ai pubblici usi del mare, per le quali si possa prevedere il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato con la possibilità di essere cedute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto;.
1. 160. Allasia, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) tutelare, tranne se il concessionario non abbia proceduto a modifiche unilaterali di uno dei termini previsti dal contratto di concessione, le imprese aventi atto concessorio in essere al 31 dicembre 2009, e applicare la nuova normativa a tutte le concessioni rilasciate dopo la soppressione del diritto d'insistenza, previsto, invece, per le imprese aventi atto concessorio in essere alla data sopra ricordata.
1. 161. Fauttilli.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) prevedere che le procedure di affidamento delle concessioni riguardanti Pag. 37lotti comprensivi di beni che non sono mai stati oggetto di precedenti provvedimenti concessori vengano avviate dopo la definizione dei procedimenti concessori relativi a lotti con la preesistenza di un rapporto concessorio venuto a scadenza, nonché conseguentemente prevedere che nelle procedure di affidamento di concessioni su beni non oggetto di precedenti concessioni sia attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento arrotondato all'unità superiore dei punti complessivamente assegnabili ai soggetti titolari di rapporti concessori di beni demaniali scaduti e non risultati aggiudicatari, per gli stessi beni, delle concessioni derivanti dai procedimenti assunti in attuazione della normativa delegata.
1. 162. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) prevedere obbligatoriamente un deposito cauzionale o una fideiussione a pronta escussione pari al 100 per cento del valore degli investimenti, dei beni aziendali e della stabilita indennità per l'attività svolta in forza della concessione scaduta, a garanzia della messa a disposizione di tale valore a favore del precedente concessionario prima della stipula del nuovo provvedimento concessorio.
1. 163. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) prevedere che le concessioni su beni demaniali oggetto di precedenti proroghe ex lege sono sotto ogni profilo valide sino alla definizione, per ciascun bene considerato, delle procedure derivanti dalla attuazione della disciplina legislativa delegata con la presente legge, comunque nel termine massimo del 31 dicembre 2019.
1. 164. Menorello, Galgano, Catalano.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) prevedere che, nelle more del rafforzamento ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo previsto nella lettera g), entro un anno dalla data di approvazione della presente legge i concessionari inviano su un modulo semplificato predisposto dal Ministero delle infrastrutture e trasporti al sistema informativo del demanio marittimo tramite posta certificata i dati tecnici della concessione demaniale in gestione o ottenuta e gli investimenti migliorativi, comprovata da idonea documentazione, pena l'esclusione della gara o del beneficio transitorio o decadenza della concessione ottenuta.
1. 165. Spessotto, Benedetti, Battelli, Simone Valente, Vallascas, Sibilia, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) prevedere una norma che consenta al precedente concessionario un diritto di prelazione rispetto all'offerta più vantaggiosa presentata da un altro soggetto interessato e risultato aggiudicatario.
1. 166. Fauttilli.

  Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   h) stabilire la definizione di facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari, anche ai fini della corresponsione di eventuali indennizzi.
1. 167. Senaldi, Lodolini, Montroni, Petrini, Giacobbe, Moretto, Vazio, Capone, Marco Di Maio, Iacono, Camani.

  Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) prevedendo una norma che definisca tempi certi per la risoluzione di tutte le istanze attualmente pendenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997.
1. 168. Fauttilli.

Pag. 38

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciale e dalle relative norme di attuazione.
*1. 169. Ottobre.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciale e dalle relative norme di attuazione.
*1. 170. Dellai.

  Sopprimere il comma 2.
1. 171. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: trenta con la seguente: quindici.
1. 172. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Mucci.

  Sopprimere il comma 3.
1. 173. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  4. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2027.
1. 174. Abrignani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso cantieristico per la costruzione e la manutenzione di unità da diporto, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere criteri e modalità di affidamento, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, che assicurino il rilascio esclusivamente per atto pubblico e per una durata limitata, per un periodo minimo di trenta anni e non superiore a ottanta anni, che tengano conto:
    1) della pregressa esperienza nel settore o in ambiti simili, sulla base di punteggi e su un ambito temporale recente, che provino la competenza tecnica nel settore e la sua attualità;
    2) della qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale;
    3) della fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri stabiliti dai bandi;
    4) del piano industriale e del piano degli investimenti, con indicazione dei periodi di ammortamento, nonché del piano di sviluppo occupazionale;Pag. 39
    5) del mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    6) del possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico;
    7) dell'assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione;
    8) dell'impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento, ad altra procedura concorsuale o a misure restrittive;
    9) del miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate;
    10) dell'assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione;
   b) determinazione del canone demaniale ai sensi delle disposizioni di legge vigenti alla data della stipula e commisurata al valore della concessione;
   c) disciplina dei rinnovi, tenendo conto:
    1) della pregressa esperienza nel settore o in ambiti simili. La dimostrazione del requisito deve essere basata su un punteggio e su un ambito temporale recente, che provino la competenza tecnica nel settore e la sua attualità;
    2) della qualità tecnica dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla realizzazione di investimenti eco-compatibili e di sistemi per la maggiore valorizzazione del bene demaniale, in ottemperanza al criterio generale di proficuità nell'utilizzo del bene demaniale;
    3) della fideiussione a garanzia dell'indennizzo da corrispondere al precedente concessionario, in relazione all'investimento da questi effettuato anche nelle forme dell'avviamento commerciale, attraverso criteri stabiliti dai bandi;
    4) dell'assegnazione preventiva delle aree non ancora oggetto di concessione;
    5) del mantenimento dei livelli di occupazione e delle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dei CCNL applicabili sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
    6) del possesso di certificazioni di qualità nel settore caratteristico;
    7) dell'assenza di titolarità di altre concessioni quale condizione preferenziale per l'assegnazione della concessione;
    8) dell'impossibilità di accesso alla procedura per le imprese sottoposte a fallimento, ad altra procedura concorsuale o a misure restrittive;
    9) del miglioramento dell'accessibilità dell'area demaniale e realizzazione di servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate;
    10) del riconoscimento del diritto di prelazione in favore del precedente concessionario, in caso di parità di offerta.

  2. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e dell'espletamento delle procedure di affidamenti ivi indicate il concessionario che ha presentato la domanda per il rinnovo della concessione scaduta o per una nuova concessione mantiene l'esercizio dell'uso del bene demaniale oggetto della precedente concessione, a titolo di occupazione temporanea, anche dopo la data della sua scadenza e fino alla data di decorrenza della nuova concessione o alla ripresa in possesso del bene da parte della pubblica amministrazione. Per tutta la durata di tale periodo è dovuta un'indennità di occupazione in misura pari al canone che il concessionario avrebbe dovuto corrispondere per lo stesso periodo.Pag. 40
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
1. 01. Miccoli, Giacobbe, Damiano, Gnecchi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Rotta, Gribaudo, Casellato, Simoni, Petrini, Lodolini, Senaldi, Montroni, Vazio, Capone.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 1. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Sopprimere il comma 1.
2. 2. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Alla luce dei principi costituzionali, alla disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge n. 296 del 2006, è data attuazione dopo la scadenza prevista nell'atto formale di concessione per le concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221. I decreti attuativi indicano come le finalità di cui al comma 1 vengono rispettate.;
   e al comma 2, sostituire la parola: pubbliche con le seguenti: regionali e locali.
2. 3. Busin, Allasia.

  Sopprimere il comma 2.
2. 4. Bergamini, Brunetta, Sandra Savino, Polidori, Occhiuto, Fabrizio Di Stefano, Giacomoni.

  Al comma 2 aggiungere, infine, il seguente periodo: In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
2. 5. Vallascas, Battelli, Simone Valente, Fantinati, Sibilia, Vacca.