CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 aprile 2017
798.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10755 Famiglietti: Iniziative volte ad impedire una duplicazione di un centro per l'autismo in provincia di Avellino.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Com’è noto, il decreto del Presidente del Consiglio del 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevede l'assistenza sociosanitaria (distrettuale, domiciliare, residenziale e semiresidenziale) ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, indicando gli specifici ambiti di attività nei quali il servizio sanitario nazionale eroga le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative. Tale provvedimento ribadisce che le attività di abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo), finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, devono essere garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle avanzate evidenze scientifiche e sulle Linee guida, sottolineando in tal modo che l'assistenza erogata debba avere una base di validazione rigorosa e costantemente aggiornata agli ulteriori sviluppi della conoscenza scientifica e metodologica.
  Il citato decreto, pertanto, non può specificare, in via astratta e generale, la metodologia riabilitativa o la tecnica più efficace per la specifica disabilità, essendo tali scelte necessariamente afferenti a valutazioni tecniche più prossime al contesto di riferimento.
  Fatta questa premessa di carattere generale e passando, ora, alla trattazione della questione posta dall'On.le interrogante, faccio presente che l'Asl di Avellino ha comunicato che nel territorio di competenza non esiste, allo stato, alcun servizio dedicato alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, al di fuori dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza; tale unità, come noto, provvede alla diagnosi precoce, presa in carico ed attivazione di percorsi assistenziali per i soggetti autistici che richiedono un trattamento di Analisi Applicata del Comportamento (ABA) domiciliare e scolastico, per circa 24 utenti.
  La medesima Asl ha rappresentato, pertanto, che la realizzazione di un Centro Diurno presso l'Ospedale «Criscuoli» di Sant'Angelo dei Lombardi si pone allo scopo di accrescere l'offerta dei servizi sul territorio, tenuto conto del fabbisogno reale e della incidenza dei disturbi dello spettro autistico rilevati nell'area territoriale di competenza.
  Unitamente a tale Centro – distinto in due moduli (uno per adulti e uno per giovani adolescenti) – è stato, infatti, previsto anche il potenziamento dell’équipe territoriale «dedicata all'autismo», al fine di adeguare l'offerta alla nuova domanda, che risulta in crescita (da 24 a 60 utenti trattati annualmente).
  La citata ASL ha voluto precisare che l'iniziativa in parola è da intendersi non come alternativa o in sovrapposizione-contrapposizione alla realizzazione del Centro di Valle da parte del Comune di Avellino (struttura, peraltro, ancora incompleta), bensì come una «nuova offerta» per tutti gli utenti del territorio irpino. Tale progettualità si configura, dunque, come promozione di nuovi servizi Pag. 224e nuovi percorsi assistenziali – attualmente non esistenti – sul territorio di competenza.
  La medesima Azienda ha, altresì, precisato che il Centro Diurno in argomento è collocato in un'area del tutto indipendente, strutturalmente e funzionalmente, dalle degenze ospedaliere dell'Ospedale «Criscuoli», al cui regime, pertanto, non deve essere assimilato; l'individuazione di tale struttura è, peraltro, avvenuta sulla base dei principi della ricognizione prescritta dai competenti organi dell'Ente regionale.
  Mi preme, inoltre, rassicurare l'On.le interrogante che il trattamento relativo all'Analisi Applicata del Comportamento (ABA), domiciliare e scolastico, sarà garantito capillarmente su tutto il territorio della ASL dall’équipe dedicata, indipendentemente dalla collocazione geografica; mentre l'accessibilità al centro diurno semi-residenziale sarà assicurata da servizi attivi offerti dalla ASL per raggiungere la sede di esercizio.
  In conclusione, desidero dare all'On.le interrogante piena assicurazione circa la volontà del Ministero della salute di seguire con la massima attenzione gli ulteriori sviluppi della vicenda.
  In particolare, sarà mia cura vigilare – come, peraltro, ho già avuto modo di fare, recandomi personalmente presso le strutture menzionate nell'interrogazione – affinché l'ASL offra la propria piena collaborazione ai fini del completamento e della successiva gestione del «Centro di Valle» di Avellino, il quale potrà costituire in futuro, come la medesima ASL ha già avuto modo di chiarire, un ulteriore riferimento per i soggetti autistici nel territorio.

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ALLEGATO 2

5-09955 Gianluca Pini: Mancata corresponsione del risarcimento ai familiari di una persona, deceduta a seguito di trasfusione di sangue infetto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 riconosce ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue infetto e somministrazione di emoderivati, il diritto a percepire un indennizzo vitalizio da parte dello Stato.
  A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le funzioni e le risorse in materia di indennizzi sono state trasferite alle Regioni, ad eccezione della Regione Sicilia che – a differenza delle altre regioni dotate di autonomia speciale – non ha ancora provveduto a modificare il proprio statuto con la previsione di tali competenze.
  Pertanto, il Ministero della salute gestisce, in via amministrativa, quasi 9000 posizioni che riguardano sia gli indennizzati i cui ruoli di spesa fissa sono stati aperti antecedentemente al trasferimento delle funzioni alle Regioni, sia le pratiche dei residenti nella Regione Sicilia.
  In ordine ai fattori che hanno inciso ed incidono sulla tempistica della esecuzione di sentenze di condanna del Ministero si rammenta, preliminarmente, che negli ultimi anni si è verificato un considerevole e costante incremento del contenzioso dovuto essenzialmente a due fattori.
  Il primo risiede nella giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, secondo cui il Ministero è sempre e comunque ritenuto legittimato passivo nei giudizi in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, anche quando la competenza amministrativa delle pratiche è incardinata in capo alle regioni – alle quali, come detto, sono state trasferite le relative risorse e funzioni.
  Il secondo fattore che ha determinato l'aumento del contenzioso è diretta conseguenza della sentenza n. 293/2011 della Corte Costituzionale in materia di rivalutazione della indennità integrativa speciale.
  Infatti, a seguito di tale pronuncia (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010 che escludevano la rivalutazione secondo il tasso di inflazione di tale indennità) si è verificato, a partire da dicembre 2011, un aumento esponenziale dei giudizi instaurati al fine di ottenere la pretesa riconosciuta dalla Consulta: ciò ha comportato un ulteriore aggravio per il Ministero della salute, peraltro già impegnato nella trattazione di conteziosi e questioni di grande rilievo sanitario (come, ad esempio: riconoscimento e corresponsione dell'indennizzo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie; riconoscimento e corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti affetti da sindrome da talidomide; ricorsi amministrativi avverso il diniego di riconoscimento di indennizzi di competenza anche regionale; corresponsione di una somma a titolo di equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie).
  Mi preme evidenziare, comunque, che il Ministero della salute, proprio al fine di ridurre i tempi di attesa delle liquidazioni delle spettanze in favore delle varie categorie di danneggiati, ha dato avvio, a partire Pag. 226da luglio 2015, ad appositi progetti interni, avvalendosi, a tal fine, anche di personale in servizio presso altri uffici e strutture non strettamente competenti in materia. Tali progetti hanno riguardato, in particolare, la definizione delle procedure di transazione (leggi n. 222 e n. 244 del 2007), la liquidazione degli importi a titolo di equa riparazione nonché l'esecuzione dei titoli di condanna (sentenze e decreti ingiuntivi).
  In considerazione del positivo risultato di tale iniziativa, nell'anno 2016 l'Amministrazione ha dato avvio, dal mese di luglio, ad un ulteriore progetto riguardante la liquidazione di numerosissimi titoli giudiziari ancora da eseguire. Proprio grazie a tale iniziativa, sono lieto di comunicare che si è reso possibile raddoppiare, rispetto agli esercizi precedenti, l'importo complessivo di liquidazione di tali titoli giudiziari, il cui ammontare complessivo è giunto – dai circa 60 milioni annui – agli attuali 120 milioni annui circa.

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ALLEGATO 3

5-10872 Nesci: Iniziative per garantire la massima sicurezza dei parti nella provincia di Reggio Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in esame, devo preliminarmente ricordare che la riorganizzazione dei Punti Nascita sul territorio nazionale scaturisce dalla generale consapevolezza, condivisa dai livelli di governo locale, di dover implementare alcune misure fondamentali per garantire livelli accettabili di qualità e sicurezza per la madre ed il nascituro.
  Tale principio, ispira, infatti, l'Accordo, firmato il 16 dicembre 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, sul documento concernente «Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo».
  A tale accordo è seguito, com’è noto, il decreto ministeriale n. 70 del 2015 che ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.
  Ritengo doveroso rammentare, altresì, che in tale ambito le scelte programmatorie e organizzativo/gestionali rientrano nella piena autonomia riconosciuta alle Regioni, mentre rimane in capo al Ministero della salute verificare che l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) avvenga nel rispetto delle condizioni di appropriatezza e di efficienza, oltre che in coerenza con le strategie convenute nel citato Accordo del 2010 – anche avvalendosi, a tal fine, dell'attività del Comitato Percorso Nascita Nazionale.
  Tutto ciò premesso, relativamente alla chiusura del Punto Nascita «Villa Aurora» di Reggio Calabria, cui si riferiscono espressamente le On.li interroganti, dalla documentazione pervenuta dalla struttura commissariale della Regione Calabria è emerso che è stata detta casa di cura (unitamente alla casa di cura «Villa Elisa») a proporre alla Struttura Commissariale, nel giugno 2016, una propria riconversione/trasformazione, in considerazione dell'impossibilità di raggiungere il numero minimo di posti letto previsti per le strutture polispecialistiche dall'Allegato 1, punto 2.5 del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015.
  A seguito di tale proposta la Regione, con decreto del Commissario ad acta n. 64 del 5 luglio 2016, ha proceduto ad una riorganizzazione dei posti letto ospedalieri pubblici e privati sulla base del fabbisogno calcolato per singola area geografica ed in relazione al ruolo dei singoli presìdi ospedalieri assegnato nell'ambito della rete dell'emergenza urgenza, recependo, pertanto, le esigenze espresse da parte dei territori.
  Grazie a tale provvedimento, al fine di fronteggiare l'incremento del numero dei parti conseguenti alla chiusura di detti punti nascita, si è reso, peraltro, possibile autorizzare assunzioni di personale sanitario, a tempo indeterminato, nell'area Materno Infantile, presso l'Azienda Ospedaliera «Bianchi-Melacrino-Morelli», il Presidio Ospedaliero di Polistena ed il presidio Ospedaliero di Locri dell'ASP di Reggio Calabria.
  Mi preme, infine, evidenziare, che da questa riorganizzazione è derivato un incremento qualitativo della nuova offerta pubblica rispetto a quella precedente, di natura privata: le due strutture private, Pag. 228infatti, agivano senza essere provviste di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva mentre oggi, invece, tali servizi – posti a fondamentale beneficio della tutela della salute della partoriente e del nascituro – sono assicurati da tutti e tre i citati Presidi Ospedalieri che costituiscono l'offerta pubblica nel territorio.

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ALLEGATO 4

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. C. 4394 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4394, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»,
   espresso apprezzamento per il fatto che:
    l'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), integrando l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede che non possano essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri i richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità siano incompatibili col trattenimento;
    la successiva lettera d) di tale comma, introducendo un nuovo articolo 22-bis al medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015, prevede il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale, in attività volontarie di utilità sociale in favore delle collettività locali;
    l'articolo 9, comma 1, lettera b), intervenendo sull'articolo 29 del Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introduce l'invio con modalità informatica della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e riduce da 180 a 90 giorni dalla data della richiesta il termine per il rilascio di tale nulla osta;
    l'articolo 13 prevede l'ampliamento della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, mediante l'assunzione di 60 unità di personale (funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatori culturali) al fine di supportare gli interventi educativi e i programmi di inserimento lavorativo, nonché di garantire un migliore trattamento dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale;
    l'articolo 19-bis esclude dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto-legge i minori stranieri non accompagnati, a tutela dei quali sono state dettate norme specifiche dalla legge recante «Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati», recentemente approvata dal Parlamento, oltre alle disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 142 del 2015,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.