CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 marzo 2017
783.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato, nelle sedute del 24 gennaio, 23 febbraio, 1o e 14 marzo 2017, lo schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (atto n. 381);
   uditi i soggetti e le associazioni che hanno partecipato alle audizioni informali del 26, 27, 30 e 31 gennaio, 2, 6, 7, 13 e 14 febbraio 2017;
   visto il parere della Conferenza unificata del 9 marzo 2017;
   constatato che in un successivo momento Stato, Regioni, Provincie autonome di Trento e Bolzano ed enti locali dovranno, nelle debite sedi e con le dovute procedure, definire i livelli essenziali di prestazione per dare compiuta attuazione all'articolo 1, comma 181, lett. f) della legge n. 107 del 2015;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 1, comma 1:
    a) al primo periodo e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole «degli alunni» siano premesse le seguenti: «delle alunne e» e alla parole «degli studenti» siano premesse le seguenti: «delle studentesse e»;
    b) al primo periodo, dopo le parole «servizi erogati» siano aggiunte le seguenti: «dallo Stato, dalle Regioni e»;
   2. all'articolo 2, comma 1, alinea:
    a) siano premesse le seguenti parole: «Lo Stato, le Regioni e»;
    b) le parole «perseguire lo sviluppo» siano sostituite dalla seguente: «fornire»;
   3. all'articolo 4:
    a) al comma 1, dopo le parole «tasse scolastiche» siano aggiunte le seguenti: «in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.»;
    b) le somme rivenienti dal minor onere vengano destinate al fondo di cui all'articolo 9, comma 1;
   4. all'articolo 5:
    a) al comma 2, primo periodo, le parole «Gli Enti» siano sostituite dalle seguenti: «le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze»;Pag. 139
    b) al comma 2, primo periodo, le parole da «nei casi in cui» fino alla fine del periodo siano soppresse;
    c) al comma 2, secondo periodo, la parola «locali» sia sostituita dalla seguente: «territoriali»;
    d) il comma 4 sia soppresso
   5. all'articolo 6, al comma 2, le parole «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati»;
   6. all'articolo 9:
    a) al comma 2, le parole «10 milioni» siano sostituite dalle seguenti: «30 milioni». Si preveda, pertanto, che tale incremento sia aggiuntivo rispetto ai risparmi conseguiti in ragione della condizione n. 3;
    b) al comma 4, dopo le parole «della ricerca,» aggiungere le seguenti: «adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,»;
    c) sia aggiunto in fine il seguente comma: «4-bis. Gli enti locali erogano i benefici di cui al presente articolo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.»;
   7. all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: «da adottare,» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,»;

  e con la seguente osservazione:
   dopo l'articolo 7 sia aggiunto il seguente: «7-bis. Per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 sono destinati 10 milioni di euro per sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni e studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992.».

Pag. 140

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente. Atto n. 381.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI DI BENEDETTO ED ALTRI

  La VII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente;

  Considerato che:
   la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni legislative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e formazione, con la previsione di deleghe per l'adozione di decreti legislativi relativi alle materie indicate dal provvedimento, e all'articolo 1, comma 180, del provvedimento, in particolare, il Governo è chiamato all'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. «Buona Scuola»;
   il decreto legislativo in esame recepisce quanto previsto dalla delega conferita al Governo dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, i cui criteri direttivi e principi per il corretto esercizio della delega sono disciplinati dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i quali hanno richiesto interventi a garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, il quale, è opportuno ricordare, è principio costituzionalmente già garantito per tutta la durata del primo ciclo di studi;
   se da un lato si considerano positive le disposizioni che introducono l'esonero dal pagamento della tassa scolastica anche per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado, non possono non rilevarsi gravi carenze nelle modalità di attuazione dei diritti previsti in materia di diritto allo studio, le cui cause possono certamente rinvenirsi nella scarsa condivisione con le parti interessate dal provvedimento, le quali hanno più volte manifestato la necessità di interventi su specifiche materie che l'esecutivo ha comunque deciso di ignorare;
   nonostante la necessità di introdurre un sistema omogeneo in tutto il territorio nazionali, con servizi e interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione da erogarsi senza disparità di trattamento, l'articolo 2 prevede che siano gli Enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale, e nei limiti delle effettive disponibilità a programmare l'erogazione di tali interventi;Pag. 141
   attraverso tale previsione risulta evidente come le finalità previste dall'articolo 1 del decreto in esame risulteranno inevitabilmente disattese, dal momento che esclusivamente attraverso l'introduzione di un modello che preveda la definizione su base nazionale dei servizi scolastici previsti, così come previsto dall'articolo 117, comma 2, lettera m), della Carta costituzionale, il quale assicura la competenza Statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
   eccessivamente generica appare la formulazione prevista all'articolo 3, la quale prevede che gli Enti locali possono prevedere la gratuità totale dell'accesso agli stessi, ovvero richiedere «un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi», per la cui eventualità gli Enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, ISEE;
   vista l'assenza di qualsivoglia specificazione delle modalità di calcolo della quota che le famiglie dovranno erogare in caso di contribuzione richiesta dagli Enti locali, sia in riferimento all'articolo 5, in materia di servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità, sia all'articolo 6, in materia di servizi di mensa, appare insoddisfacente la formulazione dell'articolo 3, laddove non prevede espressamente una forma contributiva da determinarsi in misura proporzionale al reddito della famiglia, prevedendo la totale esenzione per quelle al di sotto di una soglia minima da definire;
   l'articolo 7 prevede alcune nuove disposizioni in materia di libri di testo e strumenti didattici, disciplinando la fornitura gratuita dei libri di testo e degli altri strumenti didattici a favore degli alunni delle scuole primarie, senza alcuna esenzione per gli studenti della sola scuola secondaria di primo grado, nonostante le norme attuali prevedano già la gratuità totale o parziale per i libri di testo, dal momento che l'articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2006, n. 269 prevedeva la gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo»;
   certamente più efficace sarebbe risultata, pertanto, la volontà di inserire nuove norme che rendessero effettivo e realmente applicato il diritto alla gratuità dei libri di testo almeno per l'intero periodo della scuola dell'obbligo, prevedendo, ad esempio, la previsione di totale gratuità per tutte le famiglie al di sotto di una determinata soglia di reddito;
   l'assenza di organicità del provvedimento risulta in tutta la sua evidenza dalle disposizioni presenti all'articolo 9, comma 1, laddove si prevede l'istituzione di un Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle sole istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
   si ritiene illogico, infatti, disciplinare in maniera difforme la medesima materia, risultando necessaria, piuttosto, l'istituzione di un unico fondo il diritto allo studio per tutti i percorsi scolastici, all'interno del quale far confluire i finanziamenti da destinare all'erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio, quali servizi di trasporto e forme di agevolazione alla mobilità, servizi di mensa e le altre forme di assistenza per il diritto allo studio, con possibilità di accesso per gli stessi Enti locali, annullando, ovvero limitando fortemente, la richiesta di contribuzione delle famiglie per l'accesso ai servizi scolastici;
   per assicurare il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 8 del provvedimento Pag. 142in esame, attraverso il quale si intende garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, per i quali dovrà essere assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematiche, risulta necessario e inderogabile determinare una copertura finanziaria che garantisca lo stanziamento di fondi diversi e aggiuntive al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per assicurare tali finalità, da sostituirsi agli stanziamenti attualmente previsti dal comma 2 dello stesso articolo.
   si rileva con contrarietà l'assenza di previsioni relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto 104/2013, laddove prevede che le scuole, anche in rete, possano auto produrre libri digitali, emanando linee guida dedicate, e destinando apposite risorse alla formazione del personale e agli strumenti informatici;
   si ritiene necessario, infine, aumentare le dotazioni del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per assicurare che la contribuzione volontaria delle famiglie in materia di acquisto di materiali didattici, materiali di cancelleria, materiale igienico, nonché per le contribuzioni comunque connesse alle esigenze dell'offerta formativa, così da eliminare le richieste degli istituti alle famiglie per la loro erogazione:

  esprime

PARERE CONTRARIO
Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Simone Valente.