CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 marzo 2017
781.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nuovo testo C. 1063 Bonafede.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante «Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   ritenuto che l'impianto del testo trasmesso dalla Commissione di merito sia coerente con il contenuto dell'articolo 8 del disegno di legge S. 2085 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), già approvato dalla Camera dei deputati e in stato di relazione in Assemblea al Senato, che sostituisce gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, concernenti il risarcimento del danno non patrimoniale per macro e microlesioni;
   evidenziato, altresì, che l'articolo 7, comma 4, della legge in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale del personale sanitario, recentemente approvata dal Parlamento, disciplina le modalità di risarcimento del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria prevedendo la sua liquidazione sulla base delle tabelle di cui ai richiamati articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private;
   rilevato, per quanto riguarda le tabelle allegate, che il nuovo testo della proposta di legge in oggetto fa riferimento alle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed aggiornate nel 2013, sulla base delle quali attualmente viene liquidato qualsiasi tipo di danno non patrimoniale;
   espresso apprezzamento per il fatto che, nella tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, il riferimento al coniuge è integrato con un richiamo alla parte dell'unione civile e l'evento «morte del congiunto» è sostituito dall'evento «perdita del rapporto di tipo familiare»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE