CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 415

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 9.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Paolo TANCREDI, presidente, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Francesco Laforgia, mentre cessa di farne parte il deputato Florian Kronbichler.

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
C. 4310 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 marzo 2017.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, rammenta di aver illustrato il provvedimento nella seduta svoltasi ieri, preannunciando un orientamento favorevole. Ha quindi ritenuto opportuno, vista la rilevanza del tema, non esprimersi già in quella seduta, al fine di acquisire le valutazioni dei colleghi.
  Non essendovi interventi, formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 9.10.

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Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Atto n. 390.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, rileva che la XIV Commissione – ai fini del parere da rendere al Governo – è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Atto n. 390).
  L'atto fa seguito alla disposizione di delega di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2015 (L. 170/2016), concernente più in generale l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio).
  Tale direttiva stabilisce che, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, sia adottata una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge n. 7 del 2000 («Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998»). In tale ambito si prevede che la nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazioni delle operazioni di compravendita dell'oro e la rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, dovrà inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio.
  Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto in esame, l'esigenza di intervenire su tale materia nasce dalla considerazione che il settore dei «compro oro», il quale ha avuto una rapida diffusione su tutto il territorio nazionale, alimentato dall'impennata dei prezzi dell'oro e dalla congiuntura economica negativa, risulta fortemente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e di reimpiego di beni di provenienza illecita, anche in quanto non oggetto di una regolamentazione specifica.
  Infatti, sempre secondo la relazione illustrativa, in base alle stime desumibili dalle operazioni di Polizia Giudiziaria poste in essere nell'ultimo biennio, il 60 per cento delle attività di «compro oro» sarebbe soggetto all'infiltrazione di organizzazioni criminali che le utilizzano come copertura per ricic1are proventi illeciti e, più in generale, si associano a fenomeni criminali che spaziano dal falso, alla truffa, alla contraffazione, all'usura, alla ricettazione e alla violazione delle leggi di pubblica sicurezza.
  Tali problematiche risultano ancora più gravi alla luce delle dimensioni del settore, che, pure in assenza di un censimento preciso, derivante anche dalla difficoltà di distinguere i «compro oro» dalle normali gioiellerie (in quanto entrambe le attività utilizzano la stessa codifica merceologica), coinvolge, secondo le stime disponibili, circa 28.000 punti di «compro oro», con un giro d'affari compreso tra i 7 e i 12 miliardi di euro; tuttavia, sempre secondo la relazione illustrativa, il settore sarebbe caratterizzato da una rilevante componente di «sommerso», in quanto, su oltre 20.000 attività censite, soltanto 346 erano registrate all'Albo Professionale Oro della Banca d'Italia, con una discrasia evidente tra il numero dei «compro oro» presenti nelle banche dati digitali e il dato riscontrato sul territorio.
  Ricorda che la disciplina generale sul commercio dell'oro è definita innanzitutto dalla già citata legge n. 7 del 2000, che qualifica come operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro da investimento, delle monete d'oro e del materiale d'oro a uso prevalentemente industriale.Pag. 417
  La medesima legge fissa sanzioni penali e amministrative per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio di oro senza averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti.
  Per quanto riguarda invece il commercio di oro da gioielleria la disciplina vigente non prevede il possesso dei requisiti elencati in precedenza. Ne consegue che gli esercizi commerciali qualificati come «compro oro» possono acquistare oggetti preziosi, sia nuovi che usati, e rivenderli al pubblico, a fonderie o altri operatori. Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui alla legge n. 7 del 2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di oro da gioielleria, né la Banca d'Italia, ai sensi della normativa vigente, esercita sui «compro oro» alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.
  L'attività di «compro oro» è invece regolata da altre norme di rango primario, contenute principalmente nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS (di cui al regio decreto n. 773 del 1931) e relative al commercio di cose usate. Tale attività è sottoposta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, previa dichiarazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e richiede la licenza rilasciata dal Questore territorialmente competente.
  I «compro oro» hanno l'obbligo di compilare un Registro di pubblica sicurezza, riportante i dati inerenti gli acquisti da privati, in cui devono essere indicate generalità, domicilio e numero del documento di riconoscimento del venditore, data dell'operazione, descrizione della merce acquistata e prezzo pattuito.
  Tale attività – in quanto regolata dal TULPS – non è soggetta agli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni indicati nel Titolo II, Capi I e II, del decreto legislativo n. 231 recante la disciplina antiriciclaggio.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala che è composto da 15 articoli.
  L'articolo 1 reca le definizioni rilevanti. L'attività di compro oro è definita quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente. Per operazioni di compro oro si intendono la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati e, cioè di oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma di prodotti finiti o di gioielleria, ovvero nella forma di rottami, cascami o avanzi di oro e materiali gemmologici.
  L'articolo 2, nell'enumerare le finalità e l'ambito applicativo dello schema di decreto legislativo, chiarisce al comma 1 che esso introduce norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite.
  Il comma 2 specifica che restano fermi gli attuali poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza.
  L'articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli operatori compro oro, ai fini dell'esercizio in via professionale dell'attività, tenuto e gestito dall'OAM, ovvero l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-undecies del Testo unico bancario – TUB, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.
  Oltre a definire i requisiti per l'iscrizione nel registro, le modalità di iscrizione, le specifiche tecniche relative alle modalità di alimentazione del registro, l'entità e i criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti, l'articolo 3 coordina la disciplina introdotta con gli adempimenti prescritti dalla legge n. 7 del 2000 posti a carico degli operatori professionali in oro.
  L'articolo 4 individua le specifiche modalità con cui i compro oro sono obbligati a identificare la clientela, rinviando all'articolo Pag. 41818, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante la disciplina antiriciclaggio. Si stabilisce inoltre l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per le operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei mille euro, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente.
  L'articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro.
  L'articolo 6 disciplina gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività (informazioni sui clienti, schede relative alle operazioni e copia delle ricevute rilasciate), che valgono per 5 anni.
  L'articolo 7 prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007.
  L'articolo 8 punisce l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro – ovvero l'attività svolta in assenza dell'iscrizione al registro dei relativi operatori – con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
  L'articolo 9 fissa le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, prevedendo che la mancata ottemperanza all'obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.
  Anche l'articolo 10 si occupa di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi posti dalle norme in esame in capo agli operatori compro oro, sia con riferimento all'omessa identificazione del cliente che alla mancata conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni, l'omissione o la segnalazione tardiva di operazione sospetta.
  L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio, prevedendo al comma 1 che l'Organo competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2007. In tale ambito si stabilisce che il procedimento sanzionatorio per le violazioni in tema di identificazione della clientela e conservazione di documenti è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato. I commi 3 e 4 disciplinano i poteri della Guardia di finanza e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
  Ai sensi del comma 6, se dopo l'esecuzione del provvedimento di sospensione dell'attività sono commesse altre violazioni degli obblighi di cui alla normativa in esame, il Ministero dell'economia può richiedere all'Organismo la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro. Per i tre anni successivi al provvedimento di cancellazione, l'iscrizione nel registro è interdetta sia all'operatore, sia ai suoi affini e congiunti entro il terzo grado.
  L'articolo 12 individua i criteri per la quantificazione delle sanzioni.
  L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni procedurali, in particolare disponendo che al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applichino le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative contenute nella legge n. 689 del 1981.
  L'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali.
  L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Rammenta infine che è stato assegnato alla XIV Commissione anche lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Atto n. 389), emanato anch'esso in forza della delega legislativa di cui all'articolo 15 della legge di delegazione europea 2015, il quale, nel recepire la predetta normativa UE, sostanzialmente riscrive il richiamato decreto legislativo n. 231 del 2007 recante la disciplina antiriciclaggio.
  Tratto fondamentale della riforma operata da tale schema di decreto è l'ampliamento Pag. 419del principio dell'approccio basato sul rischio (risk based approach), diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività, finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Il legislatore europeo vincola gli Stati membri ad assumere misure per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo esistente in ogni paese e di tenere aggiornata la valutazione del rischio. In particolare, agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche. Nelle situazioni a più elevato rischio trovano applicazione misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

  Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.