CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 14/2017: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. C. 4310 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4310 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
   premesso che il provvedimento in oggetto, che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, è volto in primo luogo a realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l'introduzione di patti con gli enti locali; in secondo luogo, interviene sull'apparato sanzionatorio amministrativo, al fine di prevenire fenomeni che incidono negativamente sulla sicurezza e il decoro delle città, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane a soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale;
   osservato, in generale, che un efficace contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa che minacciano la sicurezza delle città richiederebbe, prima di fare ricorso agli strumenti di dissuasione rappresentati dalle sanzioni pecuniarie e dalle misure interdittive previste dal decreto-legge in esame, la realizzazione di una strategia di prevenzione, da attuarsi attraverso specifici percorsi di assistenza e di sostegno in favore dei soggetti a forte rischio di esclusione sociale;
   evidenziato, in particolare, che l'articolo 6, che istituisce il comitato metropolitano per la tutela della sicurezza nelle grandi aree urbane come sede di valutazione e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, non prevede la partecipazione al predetto comitato dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio;
   osservato, poi, che l'articolo 8 attribuisce ai sindaci, tra l'altro, il potere di emanare ordinanze, anche limitative della libertà di accesso a specifici luoghi o spazi pubblici, dirette a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità quali l'accattonaggio con l'impiego di minori, l'illecita occupazione di spazi pubblici, la violenza legata all'abuso di alcool o sostanze stupefacenti, senza tenere conto che in molti casi alla base dei predetti comportamenti vi sono condizioni di forte disagio, e talvolta perfino uno stato patologico delle persone coinvolte, che richiederebbero un inquadramento non solo nel novero dei fenomeni di illegalità ma anche nel più ampio e complesso ambito delle problematiche del disagio e della marginalità sociale;
   segnalato, quindi, che il capo II del decreto-legge interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città prevalentemente attraverso l'introduzione di sanzioni amministrative a carico di soggetti in evidente condizione di disagio sociale senza che siano previsti, contestualmente, programmi di recupero e di contrasto alla marginalità sociale, sulla base delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;Pag. 405
   fatto presente, inoltre, che l'articolo 11, recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, non prevede che si debba tenere conto, nell'effettuare gli sgomberi con il concorso della Forza pubblica, della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti;
   rilevata, altresì, con riferimento all'articolo 13, in relazione all'adozione di misure inibitorie della libertà di accesso a determinati luoghi o ambienti, l'esigenza di prevedere la segnalazione del soggetto destinatario delle predette misure ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 6, si preveda la partecipazione dei rappresentanti dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio al comitato metropolitano istituito ai sensi della stessa disposizione come sede di valutazione e confronto sulle tematiche della sicurezza urbana;
   2) all'articolo 13, si preveda, nel caso dell'adozione di misure inibitorie della libertà di accesso a determinati luoghi o ambienti, la segnalazione del soggetto destinatario della misura inibitoria ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che le sanzioni amministrative contemplate da diverse disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge in oggetto, a carico di soggetti in evidente condizione di disagio sociale, siano accompagnate da programmi di recupero e di contrasto alla marginalità sociale, sulla base delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in sede di Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 11, che l'impiego della Forza pubblica per lo sgombero di immobili arbitrariamente occupati dovrà tenere conto della condizione sociale delle persone e dei nuclei familiari occupanti, anche in relazione alla presenza di minori, di anziani o di persone con disabilità, e verrà realizzato solo qualora l'ente locale sia in grado di offrire una dignitosa soluzione abitativa alternativa.