CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 marzo 2017
780.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista (C. 3558 Dambruoso)

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*1. 1.  (Nuova formulazione) Fiano, Roberta Agostini, Gasparini, Cuperlo, Giorgis, Manciulli, Naccarato, Piccione, Lattuca.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*1. 2. (Nuova formulazione) Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Pag. 162

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*1. 3. (Nuova formulazione) Centemero, Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Ai fini della presente legge per radicalizzazione si intendono i fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.
1. 6. (Nuova formulazione) Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Centro nazionale sulla radicalizzazione).

  1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi ed i programmi di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione, di seguito denominato «CRAD». Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata la composizione ed il funzionamento, assicurando la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2005.
  2. Il piano strategico nazionale, di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, elaborato dal CRAD, definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei RAN (Radicalisation Awareness Network). Il Ministro dell'interno, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 1-quater, sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio dei Ministri il Piano strategico nazionale.
  3. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 1-ter.

Art. 1-ter.
(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione).

  1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione, di seguito denominati «CCR», con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 1-bis. I Centri di coordinamento regionale presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.
  2. Il CCR è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle Pag. 163associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  3. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione.
  4. Il prefetto del capoluogo di regione adotta, altresì, tutte le iniziative volte a coordinare le attività di cui all'articolo 1- bis, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica

Art. 1-quater.
(Istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Al fine di monitorare i fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista è istituito un Comitato parlamentare, di seguito denominato Comitato, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
  3. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  4. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5 Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 1-quinquies.
(Compiti del Comitato parlamentare).

  1. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, con particolare attenzione, altresì, alle problematiche inerenti alle donne e ai minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, rappresentanti della magistratura, delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.
  2. Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle università presenti sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici a seguito di episodi avvenuti nei rispettivi istituti.
  3. Il Comitato svolge, altresì, un'attività di monitoraggio specifica sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti dai direttori sanitari su singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti.
  4. Il Comitato svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti ed esamina una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane.
  5. Il Comitato esamina altresì un rapporto semestrale redatto dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche in collaborazione con istituti specializzati sul funzionamento della rete internet, contenente Pag. 164elementi informativi e dati statistici sulla diffusione di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista sul web.
  6. Il Comitato svolge infine un'attività di monitoraggio specifica nei luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti.

Art. 1-sexies.
(Relazioni sui fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista).

  1. Il Comitato parlamentare presenta una Relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.
  2. Il Comitato parlamentare può, altresì, trasmettere al Parlamento, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.
  3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: «Art. 2. – (Formazione specialistica). – 1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue, del personale delle forze di polizia, delle forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali, prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri ed amministrazioni locali, in coerenza con il piano strategico nazionale elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.
   b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Osservatorio, nella stesura delle linee guida e nelle azioni conseguenti, si conforma al Piano strategico elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-bis»;
   c) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sostituire le parole da: jihadista fino alla fine del comma con le seguenti: violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale sulla radicalizzazione, o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione sui fenomeni di radicalizzazione violenta.
    2) al comma 2, capoverso q-bis), sostituire le parole da: estremismo jihadista fino alle parole: radicalismo jihadista con le seguenti: estremismo violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale sulla radicalizzazione o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione.
   d) sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Attività di comunicazione e informazione).

  1. Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare il radicalismo e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis prevede progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui Pag. 165all'articolo 1-bis promuove attività di comunicazione in partnership con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali volte, in particolare, a veicolare la cultura dell'integrazione, del dialogo e il principio dell'eguaglianza di genere.
   e) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: d'intesa con il CRAD e aggiungere in fine le seguenti parole:, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-bis;
    2) al comma 2, dopo le parole: dell'estremismo aggiungere le seguenti: violento di matrice.
1. 01. (Nuova formulazione) Giorgis, Fiano, Manciulli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.100 La relatrice.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la parola: finalizzate aggiungere le seguenti: a diffondere una cultura del pluralismo e.
4. 1. Giorgis, Fiano, Cuperlo, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Manciulli, Piccione, Gasparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: diramate alle istituzioni scolastiche con le seguenti: comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche.
4. 4. Centemero, Sisto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: psicologi con la seguente: esperti.
4. 7. Centemero, Sisto.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
  5. Al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, coordinate dall'osservatorio, e per l'istituzione di specifici programmi di contrasto all'odio on line, è attribuito lo stanziamento di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 alle istituzioni scolastiche per assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, nell'ambito delle azioni e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, di cui all'articolo 1, comma 58, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  6. Al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari. Tali risorse vanno destinate in maniera coerente con le linee strategiche delineate nel Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti circa la priorità «Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale».
   c) al comma 7 sostituire le parole: pari a euro 20 milioni per l'anno 2016 e a euro 20 milioni per l'anno 2017 con le seguenti: pari a euro 10 milioni per l'anno 2017 e a euro 10 milioni per l'anno 2018.
4. 2. (Nuova formulazione) Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Pag. 166

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Con accordo tra Stato e regioni vengono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nell'istruzione e formazione professionale,
4. 15. (Nuova formulazione) Centemero, Sisto.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).

  1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione, previsti ed organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di paesi aderenti all'Organizzazione della Cooperazione Islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 02. (Nuova formulazione) Fiano, Naccarato, Gasparini, Roberta Agostini, Piccione, Cuperlo, Lattuca, Manciulli, Giorgis.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.
7. 3. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati.
7. 10. (Nuova formulazione) Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

  Al titolo dopo le parole: dell'estremismo aggiungere le seguenti: violento di matrice.
Tit. 1. Fiano, Giorgis, Manciulli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.