CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2017
760.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-10458 Tullo: Sistemi di tracciabilità delle autorizzazioni per i trasporti e i veicoli eccezionali e possibile riduzione della loro massa massima consentita.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Premetto che in merito a quanto accaduto sui cavalcavia della strada provinciale 49 in provincia sono tuttora in corso delicate indagini sia da parte della magistratura che dell'apposita Commissione di inchiesta nominata dal Ministro Delrio.
  In relazione ai questi posto evidenzio che a norma dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), l'autorizzazione al transito dei trasporti in condizioni di eccezionalità viene rilasciata dall'ente proprietario o suo concessionario per le autostrade e le strade statali, e dalle regioni, con facoltà di delega alle province, per la rimanente rete viaria; ogni provincia può a sua volta rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province; quanto all'autorizzazione in questione risulta sia stata rilasciata dalla Provincia di Bergamo secondo la facoltà prevista dal Regolamento.
  Gli enti suddetti adottano procedure telematiche per la gestione delle domande, possono costituire consorzi e stipulare convenzioni per l'istituzione di sportelli unici, e inoltre possono richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.
  Le autorizzazioni sono gestite autonomamente dai vari enti competenti, non è previsto a norma di legge un archivio nazionale delle autorizzazioni, né un loro monitoraggio a livello centrale; peraltro, una infrastruttura telematica in grado di monitorare e tracciare lo stato delle singole istanze e autorizzazioni alla circolazione, pur tralasciando tempi e risorse necessarie per la sua istituzione, dovrebbe comunque disporre in tempo reale di tutte le informazioni relative allo stato delle strade e soprattutto delle opere d'arte, cosa che ad oggi non è disponibile a livello centrale.
  Per quanto concerne infine la massa massima consentita per i trasporti eccezionali, segnalo che l'originaria formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del Codice della strada, consentiva il trasporto di blocchi di pietre naturali e di manufatti indivisibili con veicoli eccezionali, in numero non superiore a tre unità, a condizione che almeno uno richiedesse l'impiego di veicoli eccezionali, limitando la massa complessiva dei veicoli a 40 t, se isolati, e a 86 t se complessi e consentendo altresì di superare tali limiti solo nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile.
  Successivamente, l'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 360 del 1993, aggiunge ai materiali già elencati anche i prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e i laminati grezzi, mantenendo le originarie limitazioni nel numero delle unità e nella massa complessiva dei veicoli, con la condizione che almeno un pezzo richiedesse l'impiego di un veicolo eccezionale.
  Una ulteriore modifica è stata poi operata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 454 del 1997, che ha sostituito integralmente l'articolo 10, comma 2, lettera b), del Codice, eliminando l'aggettivo «indivisibili», la condizione di almeno un pezzo che richiedesse l'impiego di un Pag. 65veicolo eccezionale ed il limite di tre unità, consentendo in aggiunta il trasporto di prefabbricati e prodotti industriali, anche se in uno o più pezzi, e introducendo i nuovi limiti di 38 t per veicoli isolati a 3 assi, 48 t per veicoli isolati a 4 assi, 86 t per complessi a 6 assi e 108 t per complessi a 8 assi.
  Da ultimo, l'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 472 del 1999, ha portato alla attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del Codice, nella quale compaiono unicamente i blocchi di pietra naturale, gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, i prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, trasportabili in numero non superiore a sei unità con veicoli eccezionali sia per masse che per dimensioni, e con completa occupazione del piano di carico con veicoli eccezionali solo per masse, con le medesime limitazioni nella massa complessiva dei veicoli, consentendo il superamento delle 108 t solo nel caso di trasporto di un unico pezzo indivisibile.
  Attualmente, è dunque consentito, per le suddette tipologie di prodotti, trasportare in eccedenza di massa pezzi che singolarmente potrebbero essere trasportati anche con veicoli di massa legale, senza eccedere i limiti dell'articolo 62 del CdS.
  Da ultimo, nel condividere, la richiesta dell'Onorevole Interrogante relativa alla possibilità di riduzione della massa massima consentita, informo che questa è oggetto di approfondita valutazione da parte dei competenti uffici del MIT.

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ALLEGATO 2

5-10459 Biasotti: Responsabilità per la mancata attuazione del progetto riguardante il porto turistico di Sant'Erasmo a Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito ai contenuti del question time in esame sono state assunte informazioni presso l'Autorità portuale (AP).
  Senza dilungarmi sul lungo e complesso iter dell'intervento in esame ricordo che nel dicembre 2002 è stata sottoscritta, tra l'Assessorato Regionale al turismo comunicazioni e trasporti e l'AP di Palermo, la Convenzione per la realizzazione del porto turistico di S. Erasmo.
  Nel marzo 2003 è stato redatto il progetto preliminare dei lavori in argomento, che prevedeva la realizzazione del porto turistico in questione secondo il P.R.P. vigente e che consentiva l'ormeggio di circa 230 posti barca poi aumentati a 272 per un importo complessivo dell'intervento ammontante ad euro 16.290.000,00.
  Per l'affidamento della concessione in oggetto è stata quindi indetta una gara per licitazione privata ai sensi della legge n. 109 del 1994, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  La società RESEARCH, è risultata aggiudicataria provvisoria della concessione. Nel marzo 2007, ai sensi dell'articolo 127 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'AP ha trasmesso il progetto definitivo al Provveditorato interregionale OO.PP. Sicilia – Calabria, per l'approvazione tecnica. Successivamente, nel luglio 2007, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, di cui il Provveditorato si è avvalso per una consulenza, ha ritenuto il progetto definitivo di tale intervento suscettibile di sviluppo in un progetto esecutivo previo adeguamento dello stesso alle prescrizioni, raccomandazioni, osservazioni e suggerimenti emersi durante l'esame tecnico. Seguivano, poi, ulteriori atti autorizzativi e di valutazione da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento in questione (VIA del Ministero ambiente, parere Soprintendenza BB.CC.AA., Soprintendenza del mare, Comando zona fari della Sicilia, Agenzia delle Dogane, eccetera).
  In seguito, nel febbraio 2012, la società concessionaria ha comunicato all'Autorità di Palermo la propria impossibilità ad iniziare i lavori per cause non ad essa imputabili, ma ascrivibili al ritardo con il quale il Ministero dell'ambiente ha concesso la V.I.A. e al ritardo del Comune di Palermo per l'intesa. Inoltre, ha rappresentato l'aumento dei costi conseguente al periodo trascorso e che l'adempimento delle prescrizioni rese dal Ministero dell'ambiente e della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali avrebbero comportato maggiori costi per opere non previste e un numero minore di posti barca. Fattori, questi, che a detta dell'impresa alterano l'equilibrio economico finanziario assunto al momento dell'appalto.
  Da allora ha avuto inizio un serrato scambio di corrispondenza tra la RESEARCH e l'AP di Palermo, con il coinvolgimento del Comune di Palermo in relazione ad alcune sue delibere riguardanti il procedimento de quo.
  Da ultimo, quali atti di rilevante importanza nell'ambito del contenzioso extragiudiziale in parola, l'AP ha segnalato che con decreto del Commissario Straordinario n. 66 del 28 giugno 2013 è stata autorizzata la stipula dell'atto di risoluzione bonaria e transattiva del contratto di concessione in questione. La Pag. 67stipula del predetto atto ha comportato un impegno di spesa a carico di dell'A.P di Palermo, a fronte del quale si è addivenuto alla risoluzione del contratto, con l'impegno del concessionario di cedere il progetto definitivo aggiornato nei prezzi ed alle prescrizioni rese dalle varie Amministrazioni in sede di rilascio dei pareri. In particolare, detto progetto definitivo aggiornato computerebbe un importo complessivo (presunto) di euro 33.770.000,00; il successivo 3 luglio 2013 è stato stipulato il contratto di risoluzione bonaria e transattiva del contratto di concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della darsena turistica di S. Erasmo.

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ALLEGATO 3

5-10460 Bruno: Adozione di misure per evitare le frequenti chiusure al traffico del tratto Cesena nord-Pieve Santo Stefano della E45 a causa del maltempo

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto richiesto con il question time in esame, ANAS ha riferito che le abbondanti e persistenti precipitazioni nevose, che dal 16 al 18 gennaio 2017 hanno interessato diverse regioni del centro Italia, hanno creato lungo la E45 accumuli di neve di circa un metro che non consentivano il normale transito degli automezzi, con particolare riferimento a quelli pesanti – di massa superiore a 7,5 t – privi di adeguati dispositivi antineve.
  Lunedì 16 gennaio, a partire dalle ore 17.30, nonostante la strada fosse percorribile con le prescritte dotazioni invernali, alcuni mezzi pesanti che ne erano sprovvisti si sono intraversati causando il blocco della circolazione, impedendo il transito ai mezzi adibiti allo sgombero della neve.
  ANAS ha fatto presente che il sistema di pronto intervento dalla stessa predisposto ha consentito l'intervento di carri attrezzi, preventivamente posizionati nei punti strategici dell'arteria, che hanno provveduto a rimuovere la situazione di blocco alla viabilità. Il protrarsi delle pessime condizioni meteorologiche ha, però, reso necessario procedere, d'intesa con la Polizia Stradale, alla sospensione della circolazione per la tutela della sicurezza degli utenti.
  Nella regione Emilia Romagna ANAS è intervenuta con 30 mezzi adibiti allo sgombero neve e due turbofrese, alternate su più turni di lavoro che, percorrendo il tratto fra lo svincolo di Mercato Saraceno e lo svincolo di Canili, hanno consentito di mantenere costantemente ridotto l'accumulo della neve. Non appena la situazione meteorologica lo ha consentito, la strada è stata riaperta al traffico.
  Per quanto riguarda i passi appenninici, al confine con l'Emilia, fatta eccezione per la E45, ANAS assicura che è stata sempre garantita la percorribilità sulle strade statali in propria gestione.
  Nel tratto toscano della E45, durante le precipitazioni nevose sono stati adottati i provvedimenti previsti nel Piano di Emergenza Neve approvato dalla Prefettura di Arezzo in accordo con le Forze di Polizia territoriali, i Vigili del Fuoco, i comuni di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano, il Servizio Protezione Civile della Provincia, la Comunità Montana della Valtiberina, il Centro Intercomunale di Protezione Civile e la Centrale Operativa 118.
  Indipendentemente dalle condizioni di percorribilità del tratto toscano, sempre garantite, ANAS riferisce di aver proceduto, inizialmente, al filtraggio dei veicoli in corrispondenza dello svincolo di San Sepolcro Sud, per il controllo delle dotazioni invernali, e, successivamente, al blocco per i transiti di lunga percorrenza, derivanti dall'impraticabilità del versante emiliano. Tali operazioni sono state svolte assicurando, comunque, la percorribilità al traffico locale e ai mezzi pesanti diretti a Pieve S. Stefano Sud.
  Certamente, la situazione di straordinaria eccezionalità ha provocato diversi disagi all'utenza stradale, le criticità riscontrate nel sistema emergenziale, pur sottolineando il grandissimo lavoro svolto da tutti gli addetti ai lavori, verranno senz'altro affrontate ed analizzate affinché la gestione di situazioni analoghe sia sempre più efficace.

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ALLEGATO 4

5-10461 Franco Bordo: Recenti aumenti degli abbonamenti per l'alta velocità ferroviaria e misure di incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al question time in esame, inerente gli aumenti tariffari della formula abbonamento sui treni Alta Velocità, Trenitalia ha fatto presente che tali abbonamenti sono una tipologia di titoli di viaggio emessa per propria autonoma scelta commerciale, nell'ambito di un segmento di mercato liberalizzato nel quale è l'unica impresa ad averli mantenuti e ad offrirli ai propri clienti pendolari. Trattandosi di treni «a mercato», Trenitalia sostiene l'intero onere economico degli abbonamenti AV, senza ricevere alcuna compensazione con corrispettivi pubblici da Stato o Regioni, come accade invece per altre tipologie di servizi (Intercity – Regionali).
  Come dichiarato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e ribadito dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la natura di «mercato» dei servizi AV implica che ciascuna impresa ferroviaria effettui le proprie scelte commerciali autonomamente, in funzione della loro redditività attesa, senza condizionamenti di alcun tipo in termini di quantità, conseguentemente di prezzo, dei servizi offerti, se non il pieno rispetto di un corretto confronto concorrenziale. In particolare, non esiste alcuno specifico obbligo in capo agli operatori AV di offrire servizi in abbonamento.
  Trenitalia ha comunicato che per venire incontro alle diverse esigenze di viaggio dei pendolari, dal corrente mese di febbraio, l'abbonamento è stato declinato in quattro diverse versioni a prezzo crescente in relazione alla sua ampiezza d'uso: giorni feriali lunedì-venerdì, fascia oraria 9.00-17.00; tutti i giorni, sabato e domeniche incluse, fascia oraria 9.00-17.00; giorni feriali: lunedì-venerdì – senza limitazioni di fasce orarie; tutti i giorni, sabato e domeniche incluse, senza limitazioni di fasce orarie. Le prime due versioni costano meno del prezzo in vigore a gennaio, le seconde due di più.
  Anche nelle versioni che consentono un più ampio spettro di utilizzo e hanno quindi i prezzi più alti il costo attuale dell'abbonamento consente ai pendolari che ne fanno pieno utilizzo un forte risparmio su quanto spenderebbero acquistando singolarmente ogni viaggio. Lo sconto varia, a seconda delle tratte e della tipologia di abbonamento, dal 70 a oltre l'80 per cento; va, inoltre, tenuto conto che il prezzo degli abbonamenti, per la quasi totalità delle tratte interessate, non subiva variazioni dal febbraio 2011.
  In ogni caso, Trenitalia su sollecitazione del MIT ha ritenuto di dimezzare, in via transitoria, gli aumenti degli abbonamenti AV, in attesa delle soluzioni definitive, a cura di un tavolo tecnico avviato appositamente; tra le ipotesi attualmente all'attenzione di detto tavolo, la possibilità di inserire in un contratto di servizio alcuni collegamenti AV in orario pendolare.
  I nuovi prezzi saranno inseriti nei sistemi di vendita, a valere sugli abbonamenti di marzo, a partire da metà febbraio. Quanto pagato in più a febbraio sarà comunque rimborsato agli abbonati: infatti, già a partire dal 9 febbraio, si potrà Pag. 70richiedere il rimborso della differenza, compilando l'apposito web form disponibile sul sito di Trenitalia o presentando domanda scritta presso una delle biglietterie di Trenitalia; per coloro che hanno utilizzato la modalità di pagamento con carta di credito, invece, il rimborso sarà erogato direttamente con riaccredito sulla carta, senza bisogno di richiesta da parte del cliente.

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ALLEGATO 5

5-10462 Catalano: Sproporzione tra sanzioni pecuniarie e accessorie previste dall'articolo 85, comma 4, del codice della strada in materia di noleggio con conducente

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame gli Onorevoli Interroganti segnalano una rigida applicazione dell'articolo 85, comma 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada) che prevede, nei casi di trasporto abusivo di persone con autovettura, sanzioni pecuniarie accompagnate dalla sospensione della carta di circolazione del veicolo.
  In particolare, viene evidenziato come tale norma sia applicata in modo rigido da alcuni Corpi di polizie municipali, anche in relazione a interpretazioni difformi sul territorio nazionale della disciplina in materia di noleggio con conducente (NCC) di cui alla legge n. 21 del 1992.
  Al riguardo, fermo restando che le norme del Codice della Strada vanno sempre applicate nella loro interezza, ricordo che il Governo sta comunque lavorando ad un disegno di legge delega, che è all'esame dell'8a Commissione Senato, per intervenire complessivamente sul Codice e risolvere le diverse criticità riscontrate nell'attuale applicazione.
  Nello stesso tempo, sul tema specifico dei servizi NCC/Taxi, il Governo, consapevole dell'applicazione complessa di alcune norme, che porta a comportamenti diversi a seconda del Comune interessato, spesso percepiti come vessatori dalla categoria, è intervenuto nel decreto-legge milleproroghe n. 244 del 2016, attualmente in via di conversione.
  Infatti, l'articolo 9, comma 3 di tale provvedimento, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per l'adozione di disposizioni attuative proprio ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del 2008, e per assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale.
  Con la relativa legge di conversione del milleproroghe, sarà univocamente chiarita la portata complessiva di tale sospensione, onde evitare interpretazioni diverse sul territorio nazionale.
  Inoltre, ricordo che nel disegno di legge concorrenza, attualmente all'esame del Parlamento, è inserita apposita disposizione di legge delega per rivedere complessivamente la disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea – NCC/Taxi.

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ALLEGATO 6

5-10463 Attaguile: Motivi della recente, annunciata scelta di Catania, come sede dell'Autorità del sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, in luogo di Augusta

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come il Ministro Delrio ha avuto modo di riferire proprio ieri nel corso del question time in Aula Camera, in merito alla questione della sede è stato utilizzato un criterio uguale per tutti, quello del porto core.
  Le Autorità di sistema portuale (AdSP) sono state costruite attorno ai porti core delle Reti Europee TEN T, così come previsto dalle indicazioni comunitarie, che puntano a favorire fenomeni di concentrazione e coordinamento degli investimenti infrastrutturali.
  Il decreto legislativo n. 169 del 2016 ha previsto però la facoltà per le regioni di suggerire, per periodi anche transitori, che la sede sia allocata in altro porto; peraltro, la previsione di cambiare sede da un porto core a uno non core è del tutto coerente con la legge di riforma della portualità.
  Questo è stato il caso della regione Sicilia, che, con due note, in agosto e in settembre, ha sottolineato la difficoltà per il porto di Augusta di rappresentare la sede amministrativa.
  Siccome la sede è il luogo dove si riunisce il consiglio di amministrazione e niente più, perché le direzioni amministrative rimarranno nei rispettivi porti, il Ministro Delrio ha suggerito di alternare le sedi perché è solamente un fatto di allocazione legale; infatti, la sinergia tra i due porti dovrà permettere di far lavorare molto e insieme le due sedi e di far partire finalmente gli investimenti.

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ALLEGATO 7

5-10464 Spessotto: Ritardi nella realizzazione dell'anello ferroviario di Palermo e iniziative per farvi fronte

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al question time in esame occorre premettere che i lavori per la chiusura dell'anello ferroviario di Palermo non risultano compresi nel Contratto di Programma tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
  A quanto risulta, infatti, nel 2002 è stato firmato un protocollo d'intesa tra Comune ed RFI per una 1a fase dell'investimento complessivo che prevede la chiusura dell'anello ferroviario. L'opera ha finanziamenti relativi ai sistemi di trasporto urbani e metropolitani (L. 211/92 e POR), e si è così configurato il ruolo diretto del Comune come «Committente» e quello di RFI come «Soggetto Tecnico Attuatore».
  Il Contratto di programma – parte investimenti riporta, invece, un intervento in corso nell'area metropolitana di Palermo (tratta Palermo C.le/Brancaccio-Notarbartolo-La Malfa-Carini), nelle adiacenze dell'anello, dal costo di 1.152 milioni completamente finanziati, con contabilizzazioni pari a circa 840 milioni ed ultimazione prevista a fine 2018.
  Quanto alla chiusura dell'anello ferroviario sotterraneo RFI riferisce che il progetto prevede l'attivazione di una linea circolare quasi tutta in sotterranea, tranne per un breve tratto in trincea, che consentirà lo spostamento dei passeggeri in un'area urbana in cui vi è una forte presenza di servizi pubblici e commerciali.
  Sviluppo totale della linea: 6 chilometri e mezzo; poco più della metà, dalla stazione di Palermo Notarbartolo alla fermata Giachery, è già esistente, di proprietà di RFI con esercizio di Trenitalia fin dal maggio 1990.
  Dall'analisi particolareggiata della situazione dell'appalto, svolta da RFI per il tramite di Italferr e comunicata al committente Comune di Palermo, risulta che, allo stato, della sottoproduzione complessiva che si registra nell'andamento dei lavori rispetto all'attuale programma contrattualizzato, solo una parte inferiore al 20 per cento può ricondursi a ritardi dell'Appaltatore, mentre la restante parte, preponderante, risulta dovuta alla mancata consegna delle aree Comunali, demaniali e dell'Autorità Portuale (AP).
  Le aree demaniali marittime sono state finora solo parzialmente consegnate all'Appaltatore. Solo di recente si è superata la problematica legata al pagamento dei canoni demaniali a favore dell'Autorità Portuale salvo ripetizione delle stesse qualora non dovute così come sostenuto.
  Analogamente si sta procedendo alla acquisizione di due fabbricati demaniali in uso ad AP e Capitaneria di Porto.
  Il Comune sta procedendo alla consegna delle aree di propria proprietà nella progressione e tempistiche concordate tra Comune, RFI ed Appaltatore nel corso di un tavolo tecnico conclusosi in data 21 luglio 2016 ed oggetto di un verbale sottoscritto in Prefettura il 2 settembre 2016.
  Allo stato attuale i lavori procedono nel rispetto delle condizioni stabilite nel suddetto verbale e si registra un cospicuo incremento della produzione di cantiere.