CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2017
754.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. (C. 3671-bis Governo, e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3671-bis, recante «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», nel testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, e come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, nonché le abbinate proposte di legge;
   evidenziato come il disegno di legge costituisca uno degli interventi di riforma più importanti dell'intera legislatura, atteso da molti anni dagli studiosi e dagli operatori del settore, considerato che la cornice giuridica della disciplina fallimentare, risalente ormai al 1942, risulta ormai superata nell'attuale contesto economico, sociale e giuridico;
   rilevato inoltre come il disegno di legge costituisca il primo vero intervento legislativo di natura organica in un settore tanto cruciale dell'ordinamento, in quanto i numerosi interventi operati in tale ambito hanno per lo più avuto natura episodica ed emergenziale, e sono dunque risultati parziali, frammentari e scarsamente sistematici;
   sottolineato come il provvedimento ribalti la prospettiva delle procedure concorsuali, al fine di introdurre in tale disciplina strumenti che assicurino maggiore flessibilità nello svolgimento delle procedure stesse, in modo da consentire il più possibile la continuità dell'attività d'impresa, valorizzando a tal fine gli strumenti transattivi, non solo nei confronti della generalità dei creditori e delle banche, ma anche nei confronti dell'Erario;
   rilevato, a tale ultimo proposito, come la cattiva gestione delle crisi d'impresa, laddove conduca al fallimento dell'impresa stessa, possa determinare un danno anche per la tutela degli interessi erariali relativi alla riscossione dei tributi e come l'introduzione di elementi di flessibilità nelle decisioni dell'Erario relativamente alle procedure concorsuali possa invece consentire di migliorare il tasso di riscossione delle somme dovute dai soggetti sottoposti alle stesse procedure;
   richiamata la particolare rilevanza del criterio di delega, recato dall'articolo 2, che prevede l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale, superando in tal modo opportunamente un'impostazione terminologica e giuridica ormai non più attuale;
   evidenziata altresì l'importanza, nell'ambito del medesimo articolo 2, delle previsioni di delega che stabiliscono la creazione di un albo nazionale dei soggetti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, colmando in tal modo una lacuna piuttosto grave del sistema vigente;
   segnalata inoltre la rilevanza, nel quadro degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, dell'introduzione, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge, di una fase preventiva di «allerta», volta Pag. 80all'emersione precoce della crisi d'impresa e a una sua risoluzione assistita, la quale si situa in un momento precedente rispetto all'emergere di una vera e propria crisi di liquidità dell'impresa, ed è finalizzata a evitare che la situazione aziendale possa deteriorarsi ulteriormente fino a pregiudicarne definitivamente la sopravvivenza economica,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si provveda a definire misure volte a garantire la più ampia flessibilità, da parte dell'Erario, relativamente a tutte le procedure concorsuali nelle quali si registrino crediti tributari, utilizzando un approccio duttile che consenta di realizzare la massima efficacia dell'attività di riscossione dei tributi, così da consentire la migliore salvaguardia dei crediti erariali;

  e con la seguente osservazione:
   con riferimento all'introduzione, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge, di una fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l'emersione della crisi dell'impresa, si valuti l'opportunità di dettare una clausola generale contenente indici presuntivi e un sistema di classificazioni che assicurino l'ordinata e omogenea attuazione di tale meccanismo di «allerta», definendo in merito precisi criteri di delega, i quali potranno essere valutati anche nel corso dell'esame parlamentare sugli schemi di decreto che saranno adottati in forza della delega stessa.