CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2017
753.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 31 GENNAIO 2017

ALLEGATO 1

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL)) (Doc. XII, n. 1070).

TESTO DELLA RISOLUZIONE N. 8-00218

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali,
   premesso che:
    il rispetto della dignità umana, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali non costituisce soltanto la spina dorsale dei più avanzati sistemi costituzionali democratici ed il pilastro su cui sono fondate le tradizioni giuridiche degli Stati membri dell'UE, ma deve considerarsi altresì una delle principali ragioni della costruzione dell'integrazione europea;
    gli standard elevati raggiunti dall'Unione europea in queste materie sono la risultante di un lungo processo di affinamento delle norme contenute nei Trattati, della equiparazione della Carta europea dei diritti dell'uomo ai Trattati medesimi, delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'evoluzione della disciplina legislativa in materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
    ciononostante, sul piano concreto, il tema è stato a lungo trascurato sia dagli Stati membri sia dalle stesse Istituzioni europee che dedicano grande attenzione al monitoraggio del rispetto di specifiche disposizioni dell'ordinamento europeo così come del rispetto dei vincoli relativi alla finanza pubblica e all'eventuale attivazione, nel caso di infrazioni, di conseguenti meccanismi sanzionatori, mentre non hanno usato la stessa solerzia nel prevenire e contrastare comportamenti radicalmente e sistemicamente incompatibili con quelli che sono i valori fondanti dell'UE, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione stessa;
    si è inoltre registrata una evidente asimmetria nel differente atteggiamento assunto dall'UE nei confronti delle violazioni di tali principi a seconda che si verifichino in Paesi terzi oppure che siano perpetrate dagli stessi Stati membri. Si è infatti progressivamente accentuata l'attenzione delle Istituzioni europee, mediante l'inserimento di specifiche clausole di condizionalità, per l'accertamento del rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte dei Paesi terzi contraenti nella stesura di trattati commerciali internazionali, oppure attraverso l'imposizione di stringenti parametri in materia di democrazia, Stato di diritto, e diritti fondamentali (i cosiddetti criteri di Copenaghen) in sede di negoziati di adesione. Al contrario, appare del tutto inefficace la reazione dell'UE in occasione di gravi episodi di violazione di tali valori da parte degli Stati membri dell'Unione stessa;
    tale situazione ha assunto contorni inaccettabili alla luce di clamorose vicende verificatesi negli anni più recenti in alcuni Pag. 23Stati membri, in cui si è registrato persino il tentativo di mettere in discussione uno dei principali modi in cui prende forma lo Stato di diritto, ovvero il principio stesso della separazione dei poteri;
    è altresì il caso di altri Stati membri che, disattendendo gli impegni assunti in sede di Consiglio, hanno palesemente violato gli obblighi previsti dalle normative UE in materia di accoglienza dei rifugiati e di asilo con grave pregiudizio per la dignità e la vita stessa delle persone interessate;
    il dibattito sull'efficacia dell'azione UE a tutela di tali valori si è concentrato, in primo luogo, sul malfunzionamento dello strumento di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, un complicato dispositivo di monitoraggio e sanzione delle violazioni da parte degli Stati membri che, in sostanza, non ha mai trovato concreta attuazione in ragione della farraginosità della procedura e delle difficoltà di raggiungere, in sede di Consiglio, le maggioranze richieste per procedere all'irrogazione delle sanzioni. In secondo luogo, si è dovuta constatare la scarsa efficacia del ricorso alle procedure di infrazione ai fini del contrasto di violazione che in taluni casi hanno assunto carattere sistematico;
    l'Italia si è dimostrata sempre molto attenta e attiva nell'elaborazione di proposte volte a preservare e valorizzare il ruolo decisivo dell'UE come custode dei valori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. In particolare, durante il Semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'UE, l'impegno italiano ha consentito di ottenere alcuni significativi progressi che hanno consentito di pervenire a rilevanti iniziative a livello europeo;
    in questo scenario si colloca l'iniziativa adottata dalla Commissione europea nel 2014 per l'istituzione di una procedura rafforzata di dialogo politico con lo Stato membro che si ritiene abbia violato tali valori. Il meccanismo, sperimentato per la prima volta nel 2016 e la cui efficacia dovrà essere valutata sul piano concreto in base all'esperienza, intende affrontare proprio le violazioni aventi carattere sistematico;
    è invece apparsa assai limitata l'efficacia dell'iniziativa del Consiglio dell'UE di un dialogo intergovernativo nei confronti di comportamenti incompatibili con i valori UE, atteso che il confronto che si sarebbe dovuto svolgere in quella sede ai fini di un accurato monitoraggio si è limitato in questi ultimi due anni a poche sessioni di lavoro (nella configurazione Affari generali), senza affrontare le forti criticità emerse in alcuni Stati membri. Ciò è accaduto per la resistenza di alcuni Governi a considerare tali occasioni di dialogo intergovernativo quale sede appropriata per la valutazione inter pares della stato di salute dei principi suddetti negli Stati membri;
   considerato che:
    la risoluzione del Parlamento europeo offre un contributo apprezzabile al confronto in corso sul rafforzamento degli strumenti UE di monitoraggio, prevenzione e contrasto delle violazioni dei citati valori UE, in primo luogo laddove raccomanda l'istituzione di una procedura puntuale e coerente nella successione delle varie fasi (un ciclo annuale) in cui sarebbero coinvolte le principali Istituzioni europee (Commissione, Parlamento europeo e Consiglio dell'UE) e gli Stati membri, che in uno sforzo di corresponsabilizzazione sono chiamati a misurarsi sui temi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. A questo proposito, appare condivisibile la scelta di ricorrere allo strumento dell'accordo interistituzionale;
    è altresì da valutare positivamente il tentativo di valorizzare il contributo dei Parlamenti nazionali, i quali sono chiamati a partecipare alla discussione nell'ambito di una specifica sede interparlamentare, che dovrebbe presumibilmente prendere la forma di una riunione o conferenza interparlamentare nella quale sarebbero approfonditi i risultati contenuti nella relazione DSD (democrazia, Stato di Pag. 24diritto e diritti fondamentali) che la Commissione europea presenterebbe all'inizio del ciclo. Il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali in tale discussione è del resto coerente con la funzione storicamente consolidata delle Assemblee parlamentari quali luoghi istituzionali centrali per quanto riguarda il tema della difesa dei diritti dei cittadini rispetto all'esercizio del potere costituito;

impegna il Governo ad operarsi per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   1) è necessario che la Commissione europea dia puntuale seguito all'invito, rivoltole dal Parlamento europeo, di presentare, entro il mese di settembre 2017, la proposta di un accordo interistituzionale volto ad istituire una procedura per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali rispettando in linea di principio le raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo;
   2) per quanto riguarda le modalità di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel ciclo annuale DSD, occorre pervenire a soluzioni equilibrate che ne valorizzino il ruolo nella procedura prefigurata dal Parlamento europeo;
   3) è necessario che la Commissione europea utilizzi pienamente e senza remore gli strumenti che già ha a disposizione in base alla normativa vigente, dimostrando in questo ambito un'attenzione almeno pari a quella che manifesta in presenza di violazioni puntuali di singole norme dell'ordinamento europeo, con il conseguente avvio di procedure di infrazione, ovvero in presenza di scostamenti anche limitati rispetto ai vincoli relativi alla finanza pubblica;
   4) è necessario che la Commissione europea sia richiamata affinché non trascuri di considerare i profili che attengono al rispetto dei diritti fondamentali per quanto concerne gli impegni gravanti sugli Stati membri in materia di migrazione e asilo. In tal senso, gli atteggiamenti palesemente ostruzionistici finora tenuti da alcuni Stati membri nei confronti delle politiche dell'Unione in materia di asilo ispirate ai principi di solidarietà e corresponsabilità, che si sono peraltro tradotte in specifici obblighi giuridici, non soltanto dovrebbero determinare una ferma reazione delle Istituzioni europee in termini di misure sanzionatorie potenziate, ma dovrebbero altresì essere configurate quali fattispecie tipiche di violazione dei principi previsti nei Trattati e nella Carta europea dei diritti fondamentali, giustificando, di conseguenza, l'attivazione dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, che contempla la sospensione degli Stati membri irrispettosi di tali principi dai diritti previsti dai Trattati (ivi compreso il diritto di voto in sede di Consiglio) ovvero l'attivazione di procedure di infrazione;
   5) è opportuno rafforzare le misure di carattere preventivo, volte a garantire il rispetto da parte degli Stati membri dei principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, avvalendosi di tutti gli elementi utili allo scopo di effettuare un puntuale monitoraggio, valorizzando il contributo di conoscenza e analisi che possono fornire organismi specializzati, a cominciare dalle Agenzie europee operanti in queste materie;
   6) allo stesso fine, si devono valutare tutte le proposte utili, sul piano sanzionatorio, compresa l'introduzione di clausole di condizionalità che subordinino l'accesso degli Stati membri alle risorse del bilancio UE al rispetto di tali valori, in altre parole sanzionando, in ultima istanza, lo Stato inadempiente con la sospensione dell'erogazione dei fondi stanziati dall'UE, come proposto nel 2013 da parte dei Ministri degli esteri tedesco, olandese, danese e finlandese all'allora Presidente della Commissione europea.
(8-00218) «Mazziotti Di Celso»

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (Nuovo testo C. 3671-bis Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3671-bis Governo, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
   considerato che il provvedimento in esame presso la II Commissione risulta dallo stralcio del disegno di legge C. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, contenente una ampia delega per la riforma delle disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza;
   preso atto che lo stralcio ha avuto ad oggetto la disposizione – recata all'articolo 15 del C. 3671 – relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con successiva assegnazione alla Commissione Attività produttive del C. 3671-ter;
   rilevato che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate in sede referente, presenta profili innovativi di riforma delle procedure concorsuali;
   valutato, in particolare, che l'articolo 1, non modificato presso la Commissione di merito, delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi (comma 1) per riformare: le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, cosiddetta Legge fallimentare); la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012); l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (decreto legislativo n. 270 del 1999, cosiddetto Prodi-bis; decreto-legge n. 347 del 2003, cosiddetto decreto Marzano); il sistema dei privilegi e delle garanzie;
   considerato che, a seguito dello stralcio, i principi e criteri di delega relativi all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi testé richiamata dal comma 1 dell'articolo 1, sono ora contenuti nella parte del disegno di legge all'esame della Commissione Attività produttive (C. 3671-ter);
   rilevato poi che il comma 3 del medesimo articolo 1 del provvedimento in esame, nel delineare il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega – oltre a prevedere la proposta del Ministro della giustizia, il concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e il parere delle competenti commissioni parlamentari – continua a fare riferimento, nonostante lo stralcio, al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, per il quale richiede che la proposta venga dal Ministro dello sviluppo economico;
   valutata dunque l'opportunità – a seguito dello stralcio – di eliminare dal testo dell'articolo 1 del C. 3671-bis ogni riferimento alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese (comma 1) e alle conseguenti competenze del Ministro dello sviluppo economico (comma 3);
   rilevato poi che il richiamato articolo 1, al medesimo comma 3, terzo periodo, prevede, quanto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che se il termine Pag. 26per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 60 giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»);
   richiamata in proposito l'opportunità di valutare – anche alla luce dell'orientamento a più riprese espresso dal Comitato della legislazione in proposito – la correttezza di tale richiamata «tecnica dello scorrimento» del termine della delega, tenuto conto dell'esigenza di individuare un termine certo per il suo esercizio;
   preso atto poi che l'articolo 11 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia – detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema della garanzie reali mobiliari, in particolare attraverso l'introduzione nell'ordinamento di una garanzia reale mobiliare di natura non possessoria (comma 1, lettera a);
   osservato al riguardo che il pegno mobiliare non possessorio è già stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016;
   preso atto, quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, che la riforma delle procedure di insolvenza è riconducibile alla materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) ai commi 1 e 3, primo periodo, dell'articolo 1, si valuti la possibilità – a seguito dello stralcio – di eliminare dal testo ogni riferimento alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle conseguenti competenze del Ministro dello sviluppo economico;
   b) al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di valutare la correttezza della «tecnica dello scorrimento» del termine della delega, tenuto conto dell'esigenza di individuare un termine certo per il suo esercizio;
   c) all'articolo 11, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo con quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016 (convertito nella legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119), in materia di pegno mobiliare non possessorio.