CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2016
744.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. (Nuovo testo C. 56 cost. Alfreider).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge costituzionale Alfreider ed altri C. 56 recante «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;
   preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;
   rilevato che l'articolo 02, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 34 dello Statuto speciale, prevedendo la convocazione in sessione straordinaria del Consiglio regionale a richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche;
   considerato che:
    l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, aggiunge un comma all'articolo 101 dello Statuto in base al quale nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca e di lingua ladina e nei territori dove sono insediati i gruppi linguistici tedesco e ladino, anche la toponomastica tedesca e ladina, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione;
    tale disposizione, per quanto riguarda i cittadini di lingua tedesca, risulta ripetitiva di quanto già previsto dall'articolo 101 dello Statuto e, per quanto riguarda i cittadini di lingua ladina, potrebbe risultare di incerta applicazione a causa della difficoltà di individuare i territori dove è insediato il gruppo linguistico ladino;
   rilevato infine che:
    l'articolo 8 reca la norma di copertura finanziaria, laddove le disposizioni del provvedimento non sembrerebbero suscettibili di produrre oneri o sembrerebbero produrre oneri in misura molto esigua, i quali dovrebbero comunque essere imputati alle disposizioni attuative;
    la proposta di legge in esame riveste rango costituzionale e, in quanto tale, non sembra soggiacere al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 02, che modifica l'articolo 34 dello Statuto speciale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconoscere solo ai consiglieri del gruppo linguistico ladino il potere di richiedere, all'unanimità, la convocazione in sessione straordinaria del Consiglio regionale per questioni che riguardano i diritti di tutte le minoranze linguistiche;
   b) si valuti l'opportunità di mantenere l'articolo 6-bis, alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
   c) si valuti l'opportunità di mantenere l'articolo 8, recante la norma di copertura finanziaria, nell'ambito di una proposta di rango costituzionale, che in quanto tale non sembra soggiacere al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. (Nuovo testo C. 1178 Iacono).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile a diversi ambiti materiali, in virtù dell'intreccio di profili coinvolti nelle singoli disposizioni;
   rilevato, in particolare, che devono essere richiamate le materie di competenza esclusiva statale «ordine pubblico e sicurezza» e «tutela dei beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost.), la materia di competenza concorrente «grandi reti di trasporto» (articolo 117, terzo comma, Cost.) e le materie di competenza regionale «turismo» e «reti di trasporto di rilevanza regionale» (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   ricordato, in proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (S. 2541, approvato in un testo unificato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2541, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati;
   richiamato il proprio parere espresso in data 30 giugno 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il provvedimento in esame risulta riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui la «perequazione delle risorse finanziarie», la «tutela della concorrenza», la «tutela dell'ambiente», l’»ordinamento civile», assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere e), s), l), Cost.), il «governo del territorio», l’«ordinamento della comunicazione» e l’«istruzione», demandate alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché «turismo», «agricoltura» e «commercio», ascritte alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   considerato che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
   rilevato con favore che, nel corso dell'esame in prima lettura, sono state accolte le condizioni poste ai punti 2) e 3) del parere espresso da questa Commissione;
   preso atto del mancato recepimento della condizione di cui al punto 1) del medesimo parere in cui si chiedeva la previsione della previa intesa in sede di Conferenza unificata nei procedimenti di selezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso bandi pubblici, dei progetti presentati dalle amministrazioni comunali (articolo 3, comma 4, alinea), di individuazione – con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – dei progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (articolo 3, comma 6, primo periodo), nonché di ripartizione – con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (articolo 3, comma 6, secondo periodo);
   ritenuto opportuno riconoscere alle autonomie territoriali il più ampio coinvolgimento anche nella definizione dei parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti Pag. 77nella legge, rispetto a quanto previsto nella disposizione introdotta nel corso dell'esame in prima lettura,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 1, comma 4, sia valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di definizione dei parametri occorrenti per la determinazione (ai sensi del comma 2) delle tipologie all'interno delle quali dovranno rientrare i comuni che vorranno eventualmente beneficiare dei finanziamenti recati nel Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di cui al comma 3;
   2) all'articolo 3, sia valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nel procedimento di adozione dei provvedimenti di selezione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei progetti presentati dalle amministrazioni comunali (articolo 3, comma 4, alinea), di individuazione – con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri – dei progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni (articolo 3, comma 6, primo periodo), nonché di ripartizione – con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni (articolo 3, comma 6, secondo periodo).