CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico (Nuovo testo C. 1178 Iacono).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge 1178 Iacono, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»;
   considerato che il contenuto del provvedimento può essere ricondotto a diversi ambiti costituzionalmente rilevanti, in virtù dell'intreccio di profili coinvolti nelle singoli disposizioni;
   evidenziato, in particolare, che, quanto agli articoli 6, 7 e 10, rileva l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile alle materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h) nonché, quanto, in particolare, agli articoli 2, comma 3, e 3 rileva anche la materia della «tutela dei beni culturali», anch'essa rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del citato articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;
   preso atto che il provvedimento, la cui finalità è quella di favorire lo sviluppo del turismo ferroviario, interviene anche in materia di turismo attribuita alla competenza residuale delle regioni dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   rilevato, tuttavia, che le disposizioni più pregnanti della proposta di legge di cui agli articoli 2, 4, 5 e 11 sono quelle dirette all'individuazione e alla gestione delle ferrovie turistiche, che attengono alla materia del trasporto ferroviario, riconducibile in parte alla materia di legislazione concorrente grandi reti di trasporto (con specifico riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale), in parte alla materia di competenza residuale delle regioni trasporto ferroviario regionale e locale;
   considerato, in proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni;
   preso atto, al riguardo, che le disposizioni testé richiamate contengono articolati meccanismi di coinvolgimento delle regioni sia con riferimento all'individuazione delle ferrovie turistiche (ivi compresa la procedura prevista per l'individuazione in via transitoria delle medesime) sia con riferimento all'affidamento del servizio ferroviario nonché delle attività complementari;
   rilevato che l'articolo 5 prevede alcuni principi fondamentali in ordine alla gestione del servizio, prevedendo, in primo luogo, che la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie;Pag. 28
   osservato, al riguardo, che, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 4, lettere a) e b), il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto ne fa domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle regioni interessate, a seconda del gestore delle tratte;
   considerato poi che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, i destinatari della domanda decidono acquisiti i pareri vincolanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate;
   rilevata l'esigenza, in proposito, di chiarire che, qualora la domanda sia indirizzata alle regioni, debba essere richiesto non solo il parere delle eventuali altre regioni interessate e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ma anche quello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nel caso di domanda indirizzata alle regioni, anche il parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360),
   preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 novembre 2016;
   evidenziato che il provvedimento in esame costituisce il primo schema di decreto di attuazione della legge n. 106 del 2016, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e che tale provvedimento, in particolare, all'articolo 8 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;
   preso atto, dunque, che il provvedimento in esame, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, dispone l'istituzione del servizio civile «universale» finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;
   rilevato, in particolare, che, nella sentenza n. 228 del 2004, la Corte costituzionale ha evidenziato come la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale trova fondamento, anzitutto, nell'articolo 52 della Costituzione e, soprattutto, nel primo comma che, configurando la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;
   rilevato, altresì, che il servizio militare – come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1985 – ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato;
   evidenziato che la Corte ha sottolineato, nella citata sentenza n. 228 del 2004, come il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtuosità trascendono l'area degli «obblighi normativamente imposti», chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. «È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria»;
   sottolineato che la Corte ha quindi rilevato che la suddetta ricostruzione si Pag. 30riflette sulla individuazione del titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento statale che può essere rinvenuto nell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia «forze armate» ma anche la «difesa»;
   sottolineato, inoltre, che la Corte ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale – ora universale –, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale nella quale rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio;
   rilevato che la Corte ha inoltre precisato nella sentenza n. 164 del 1985 che «il servizio civile nazionale – ora universale – comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile e che tali attività, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso»;
   preso atto che lo schema di decreto definisce, agli articoli 4 e 5, le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale;
   evidenziato, al riguardo, che, in particolare, alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore (tra quelli indicati all'articolo 3 dello schema) e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni;
   evidenziato, inoltre, che il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento di cui all'articolo 5 presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate;
   sottolineato che l'articolo 7 individua le funzioni svolte dalle regioni e dalle province autonome, che riguardano, tra l'altro, la partecipazione alle attività di programmazione e di valutazione dei programmi di intervento del servizio civile;
   rilevato che il medesimo articolo 7, al comma 1, lettera c), stabilisce che le regioni e le province autonome attuano programmi di servizio civile con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio;
   evidenziato che il più volte citato articolo 7, al comma 2, riconosce la possibilità per le regioni e le province autonome di svolgere alcune ulteriori funzioni (ad esempio in materia di formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale o di controllo sulla gestione delle attività svolte) ma solo previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri e, inoltre, al comma 3, sancisce che tali funzioni sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri fino alla data della sottoscrizione degli accordi ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi;
   rilevato che l'articolo 11, comma 3, nel disciplinare i criteri di accreditamento degli enti, prevede tra i livelli minimi di capacità organizzativa di cui devono essere in possesso le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, anche quello relativo ad «un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione», definite dall'articolo 1 del decreto come «articolazione organizzativa Pag. 31dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto»;
   sottolineato che tale definizione, così come posta, sembrerebbe essere legata all'individuazione di sedi fisiche e potrebbe non essere utile a cogliere la specificità di determinati contesti quali, ad esempio, le attività di servizio civile svolte in occasione di catastrofi, e che pertanto il requisito minimo di 100 sedi previsto nell'atto in esame rischia di privilegiare enti di dimensione nazionale e di penalizzare in maniera immotivata gli enti con dimensioni organizzative più ridotte perché presenti solo in parte sul territorio nazionale;
   considerato che lo stesso articolo 8 della legge delega n. 106 del 2016 nulla prevedeva in merito alle dimensioni organizzative minime degli enti coinvolti e che pertanto, al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, appare opportuno un riesame dell'articolo 11, comma 3, per prevedere come requisito minimo un'articolazione organizzativa non inferiore alle 30 sedi di attuazione;
   preso atto che l'articolo 15 reca alcune previsioni circa la procedura di selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale stabilendo, tra l'altro, al comma 2, primo periodo, che i membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare di non incorrere «in alcuna causa di incompatibilità» senza tuttavia specificare quali siano siffatte cause di incompatibilità;
   sottolineato che l'articolo 17, comma 3, prevede che le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile siano predisposte previo parere dell'Istituto per la vigilanza dalle assicurazioni senza individuare il soggetto competente a predisporre tali condizioni;
   preso atto che l'articolo 18, comma 5,riconosce il servizio civile universale completato senza demerito quale titolo di preferenza ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, previo inserimento (facoltativo) di apposita previsione nel relativi bandi da parte delle pubbliche amministrazioni senza prevedere, nel contempo, meccanismi – quali ad esempio quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 1994 – volti a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni che redigono i bandi concorsuali;
   rilevato che l'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile senza specificare il soggetto competente al predetto rilascio;
   ricordato che l'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 146, 3 milioni di euro;
   ricordato, altresì, che come peraltro già evidenziato nel parere reso da questo Comitato alla VIII Commissione lo scorso 6 dicembre, analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016, che dispone un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146,3 milioni per l'anno 2016 «anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia coordinata la previsione di cui all'articolo 25 con la disposizione di cui Pag. 32all'articolo 50, comma 9-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016;
   2) sia modificato l'articolo 11, comma 3, nel senso di prevedere un'articolazione organizzativa di 30 sedi di attuazione in luogo delle 100 sedi attualmente previste;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera f) si valuti l'opportunità di specificare che con l'espressione «sede di attuazione» si intende anche il progetto di intervento operativo;
   b) all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 5, comma 5, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, si valuti l'opportunità di prevedere una forma più stringente di coinvolgimento delle regioni, considerato che la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la riqualificazione urbana, l'educazione e promozione della cultura e dello sport);
   c) all'articolo 7, si valuti l'opportunità di mantenere le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e di cui ai commi 2 e 3 alla luce delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni;
   d) all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare le cause di incompatibilità che i membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare;
   e) all'articolo 17, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il soggetto competente a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;
   f) all'articolo 18, al fine di limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni in sede di redazione dei bandi concorsuali, si valuti l'opportunità di richiamare la normativa vigente – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – che già prevede una serie di titoli di preferenza nei concorsi pubblici, valutabili unicamente a parità di merito o a parità di merito e di titoli;
   g) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto competente al rilascio dell'attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile.