CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 dicembre 2016
738.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03855 Vacca: Sulla modifica della disciplina sulla contribuzione studentesca alle università statali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli On.li interroganti, in ordine alla materia del diritto allo studio universitario, chiedono se e quali iniziative il Governo intenda assumere in merito alla modifica della disciplina sulla contribuzione studentesca alle università statali e se intenda stabilire un'area di reddito entro cui lo studente, non inattivo nel percorso universitario, sia esente dal pagamento della contribuzione, garantendo gradualità e progressività nella contribuzione.
  Si precisa preliminarmente che la questione è da tempo all'attenzione di questo Ministero che in più occasioni si è mostrato sensibile al tema del diritto allo studio con particolare riguardo alla situazione degli studenti bisognosi e meritevoli.
  Tant’è che l'articolo 1, commi 252 e seguenti del disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 (AS 2611), all'esame del Senato, prevede alcune significative misure in materia di diritto allo studio universitario tra le quali, si evidenziano, le nuove disposizioni sulla contribuzione studentesca.
  Nello specifico, il comma 252 del disegno di legge prevede – rispetto al quadro normativo vigente – che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, sia onnicomprensivo. Il contributo, peraltro, potrà essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.
  Pertanto, le università statali non potranno istituire – fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali nonché le imposte erariali – ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio (comma 260).
  Il contributo onnicomprensivo annuale assorbirà, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche l'attuale tassa di iscrizione.
  Inoltre, al comma 255 è previsto l'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 13.000 euro;
   b) sono iscritti all'università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
   c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione.

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  Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).
  Oltre a ciò il DDL prevede, al comma 257, che il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255.
  Inoltre, il comma 258 stabilisce un limite massimo al contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del citato comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255.
  Inoltre, il comma 262 prevede l'esonero dal pagamento delle tasse o contributi agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio.
  A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell'esonero o delle riduzioni saranno aggiornati ogni tre anni con specifico decreto MIUR.
  L'importo del contributo onnicomprensivo annuale – che, come già detto, può essere anche differenziato tra i diversi corsi di studio – è stabilito nel regolamento in materia di contribuzione studentesca che ciascuna università statale approva nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività. Il regolamento può disporre, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale (comma 259).
  In conseguenza della nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari, il disegno di legge in parola prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (articolo 5 della legge n. 537 del 1993) sia incrementato di 55 milioni di euro per il 2017 e di 105 milioni di euro annui dal 2018.
  Sempre in materia di diritto allo studio universitario, il disegno di legge al comma 268 prevede l'incremento, a decorrere dal 2017, pari a 50 milioni di euro del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e prevede, oltre a ciò, la razionalizzazione da parte di ciascuna Regione dell'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione di un unico ente erogatore dei medesimi servizi.
  Inoltre, dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per determinare i fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell'assegnazione del fondo integrativo statale, per la concessione delle borse di studio in misura proporzionale a tale fabbisogno.
  Il comma 275, inoltre, stabilisce l'assegnazione annuale, previa emanazione di specifico bando pubblico da parte della «Fondazione Articolo 34», di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di 15.000 euro annui. Tali borse saranno assegnate a studenti, sulla base di requisiti di merito e di reddito, al fine di favorirne l'iscrizione ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare.
  Per il finanziamento delle suddette borse di studio, è prevista l'attribuzione alla citata Fondazione di 6 milioni di euro per l'anno 2017, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della stessa Fondazione saranno attributi 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.
  Inoltre, i commi da 290 a 293 prevedono lo sviluppo di iniziative volte a sostenere gli studenti nella scelta del percorso Pag. 19universitario o accademico, attraverso l'attività di orientamento, e durante il percorso universitario, attraverso l'attività di tutorato e conseguentemente si prevede l'incremento del FFO di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  In tal modo, dunque, il Governo ha inteso corrispondere in maniera piena e puntuale alle esigenze rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo dagli On.li interroganti, con particolare riferimento alla contribuzione studentesca.

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ALLEGATO 2

5-08666 Fabbri: Sulle scuole dell'infanzia nel territorio dell'Unione dei comuni Reno Galliera (BO).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in atto si sollecita il completamento del processo di statalizzazione delle scuole dell'infanzia ubicate nel territorio dell'Unione dei comuni Reno Galliera, in provincia di Bologna, al fine di uniformare l'offerta scolastica nel suddetto ambito, resa difficoltosa dalla situazione in cui versano gli enti locali che gestiscono in proprio talune delle scuole citate.
  Sulla questione sono state richieste informazioni all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, il quale ha comunicato quanto segue.
  Negli ultimi 2 anni, anche a seguito delle richieste degli amministratori locali e dell'Unione dei comuni pianura-nord, il competente Ambito territoriale di Bologna ha sostenuto il processo di statalizzazione delle scuole dell'infanzia comunali di San Pietro in Casale e San Giorgio di Piano.
  Più nel dettaglio, nell'anno scolastico 2015/2016 sono stati assegnati all'Istituto comprensivo di San Giorgio di Piano 3 posti, dei quali 2 per il funzionamento di una sezione dell'infanzia ad orario normale e 1 per una sezione ad orario ridotto. Nel corrente anno è stato poi aggiunto un ulteriore posto per il completamento della sezione a orario ridotto.
  All'Istituto comprensivo di San Pietro in Casale è stato attribuito, sempre nell'anno 2015/2016, un posto per statalizzare una sezione ad orario ridotto. Anche in questo caso è stato assegnato un ulteriore posto nell'anno 2016/2017, che ha consentito la conferma ed il completamento per l'intero orario di detta sezione.
  L'U.S.R. ha confermato che altri comuni hanno formulato analoghe richieste di statalizzazione, rappresentando peraltro l'impossibilità di procedere al loro accoglimento a causa della necessità di rispettare gli obiettivi di organico normativamente fissati e ripartiti tra le regioni con lo schema di decreto interministeriale allegato alla nota del MIUR – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 11729 del 29 aprile 2016.
  Ciò posto, il sopra citato Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha assicurato che continuerà a seguire anche in futuro con la massima attenzione la situazione prospettata dall'On.le interrogante, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.

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ALLEGATO 3

5-09314 Ghizzoni: Sull'istituzione di nuovi corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro a quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta che la riapertura dei termini della procedura intesa a consentire agli Atenei di presentare proposte di istituzione e accreditamento di nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, comunicata ai Rettori con nota prot. n. 18024 del 22 luglio 2016, è stata disposta al fine di saturare interamente il fabbisogno complessivo di insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017.
  A tal riguardo, si segnala che il citato fabbisogno ammonta, per l'anno scolastico 2016/2017, a 6.399 posti, in linea con la programmazione dei posti adottata nell'anno accademico 2015/2016, sussistendo la medesima perdurante congruità, e che l'offerta formativa comunicata dalle Università per l'anno accademico 2016/2017 ammonta a 6.210 posti.
  Com’è noto, da anni il fabbisogno di insegnanti risulta essere più elevato rispetto alla potenziale offerta formativa espressa dalle Università che attivano tali corsi di laurea. Pertanto, il contingente nazionale di insegnanti occorrente per coprire tutti i posti disponibili, allo scopo di garantire il tempestivo avvio delle lezioni e la continuità didattica, è annualmente incompleto. Tale situazione ha un'indubbia ricaduta sulla qualità dell'insegnamento e sulle opportunità formative offerte agli studenti, senza discriminazioni o differenze alcune, e considerata altresì la particolare età e le specifiche esigenze dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria.
  Il MIUR ha, quindi, ritenuto opportuno accogliere integralmente l'offerta formativa comunicata dalle Università per l'anno accademico 2016/2017, accettando le richieste di ampliamento dell'offerta formativa delle Università degli Studi di Bari, di Cagliari e «Suor Orsola Benincasa» di Napoli e autorizzando l'accreditamento del corso di laurea in Scienze della formazione primaria LM 85-bis presso l'Università degli Studi di Bergamo, avvicinandosi in tal modo il più possibile al fabbisogno complessivo di insegnanti occorrente a livello nazionale.
  Si evidenzia, comunque, che il test di ingresso al corso di laurea in Scienze della formazione primaria per l'anno scolastico 2016/2017 si è regolarmente svolto il 6 ottobre 2016 in tutte le Università del Paese e, quindi, l'avvio dei corsi avverrà secondo quanto previsto, con conseguente allineamento con gli altri corsi di laurea.

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ALLEGATO 4

5-09883 Ribaudo: Sulle collaborazioni coordinate e continuative nella scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in discussione riguarda la situazione di circa 900 unità di personale in servizio presso le segreterie delle istituzioni scolastiche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), per i quali è prevista la scadenza entro il 31 dicembre 2016 a norma del decreto legislativo n. 81 del 2015. Gli On.li interroganti chiedono l'adozione di iniziative finalizzate a stabilizzare i suddetti lavoratori con la trasformazione dei contratti in essere in contratti di lavoro dipendente.
  Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo ha applicato la disciplina del rapporto di lavoro a tempo subordinato anche ai rapporti di collaborazione come quelli in argomento, ed il successivo comma 4 ha previsto che tale norma non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle stesse, stabilendo comunque che dalla data del 1o gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione.
  In particolare, con riferimento alla tipologia di personale che svolge la propria attività presso le segreterie delle istituzioni scolastiche corre l'obbligo segnalare che, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, il divieto di stipula di nuovi contratti decorre dal 1o settembre 2017, atteso che i contratti in essere sono stati stipulati dalle istituzioni scolastiche sino al termine dell'anno scolastico (31 agosto 2017) per effetto di quanto previsto dal comma 11, dell'articolo 1, della legge n. 10 del 2015 che dispone l'assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche entro il mese di settembre per l'intero anno scolastico.
  Più in generale, si sottolinea che negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure normative tese a valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell'accesso al pubblico impiego.
  Oltre all'articolo 1, comma 227 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), richiamato anche dagli On.li interroganti, per il quale gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, si ricordano le seguenti.
  L'articolo 1, comma 543, della medesima legge di stabilità n. 208 del 2015 ha previsto la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di indire, entro il 31 dicembre 2016, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, nell'ambito delle quali possono essere riservati fino al 50 per cento dei posti in favore dei candidati che hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, prestato negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione continuata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.
  Ancora, il comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – Pag. 23introdotto dall'articolo 1, comma 401, della legge n. 428 del 2012 – prevede che le amministrazioni pubbliche possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata anche dai soggetti che svolto almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.
  Posto ciò, in merito al quesito rappresentato dagli On.li interroganti si evidenzia che, sulla base della normativa vigente, è già possibile valorizzare l'esperienza professionale dei soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dell'accesso al pubblico impiego, nel caso di specie attribuendo apposito punteggio nell'ambito delle future procedure di reclutamento per titoli ed esami del personale ATA.