CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4110 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;
   auspicato che il ricorso a riduzioni – sia pure piuttosto esigue, come nel caso di specie – delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno in corso non diventi una prassi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 240

ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo unificato C. 3258 Minardo e abb.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo e abbinate: «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata»;
   evidenziato che all'articolo 1, comma 1, non si fa espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;
   osservato, inoltre, che il riferimento alle procedure HACCP, di cui all'articolo 4, comma 5, non sembra appropriato in quanto queste ultime non trovano possibilità di essere applicate in un contesto domestico;
   evidenziato altresì che all'articolo 4, comma 6, non si si prevede che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento l'ora e il luogo di ogni evento organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, si faccia espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;
   all'articolo 4, comma 5, si sostituisca il riferimento alle procedure HACCP, ivi previsto, con quello alle buone pratiche di lavorazione e di igiene GMP e GHP;
   all'articolo 4, comma 6, si preveda che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento l'ora e il luogo di ogni evento organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari.

Pag. 241

ALLEGATO 3

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. Nuovo testo unificato C. 3258 Minardo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo e abbinate: «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata»;
   evidenziato che all'articolo 1, comma 1, non si fa espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;
   osservato, inoltre, che il riferimento alle procedure HACCP, di cui all'articolo 4, comma 5, non sembra appropriato in quanto queste ultime non trovano possibilità di essere applicate in un contesto domestico;
   evidenziato altresì che all'articolo 4, comma 6, non si si prevede che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento, nelle forme semplificate previste per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo di ogni evento organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, si faccia espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;
   all'articolo 4, comma 5, si sostituisca il riferimento alle procedure HACCP, ivi previsto, con quello alle buone pratiche di lavorazione e di igiene GMP e GHP;
   all'articolo 4, comma 6, si preveda che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento, nelle forme semplificate previste per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo di ogni evento organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari.